6/4/2006 ore: 2:00

Coop Adriatica - Accordo modalita' applicative del contratto di apprendistato area Romagna Marche Abruzzo

Contenuti associati

ACCORDO SINDACALE
SULLE MODALITA’ APPLICATIVE DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO IN COOP ADRIATICA
AREA ROMAGNA MARCHE ABRUZZO



In data 6 aprile 2006 , si sono incontrati:

Coop. Adriatica S.c.a.r.l. , le Organizzazioni Sindacali e la R.S.U, R.S.A. dell’area Romagna Marche e Abruzzo


Premesso che
Le parti, preso atto della normativa a livello nazionale e regionale in materia di apprendistato e della disciplina dello stesso contenuta nel Contratto Nazionale di Lavoro della Distribuzione Cooperativa, convengono che tale istituto rappresenti strumento idoneo per

Ø migliorare i percorsi di buona e stabile occupazione giudicando non strategico l’utilizzo di forme di lavoro precario
Ø elevare il livello di professionalità dei lavoratori e il conseguente livello di servizio fornito dalla cooperativa ai soci e ai clienti

al fine di salvaguardare l’occupazione ed accrescere lo sviluppo della cooperativa

tutto ciò premesso
    1.il contratto di apprendistato è finalizzato alla qualificazione e alla formazione del personale e pertanto è applicabile anche a coloro che abbiano avuto precedenti rapporti di lavoro a termine anche per la stessa mansione;
    2.l’assunzione dell’apprendista sarà effettuata ad un livello non inferiore al V° e potrà prevedere anche lo sbocco al IV° livello par. 144;
    3.il contratto di apprendistato potrà essere attivato anche a tempo parziale con i limiti previsti dal contratto nazionale;
    4.la retribuzione iniziale spettante all’apprendista sarà quella corrispondente al V° livello di inquadramento di cui al CCNL e comunque non inferiore a quella già percepita nel caso in cui l’apprendista abbia precedentemente svolto attività lavorativa a tempo determinato. Nel qual caso verrà riconosciuto al dipendente lo stesso trattamento retributivo tramite l’erogazione di un ad personam riassorbibile;
    5.in caso di malattia, compete all’apprendista l’intera retribuzione a completo carico della cooperativa dal 1° al 180esimo giorno;
    6.al personale inserito nelle liste di priorità assunto con contratto di apprendistato non verrà riproposto il periodo di prova;
    7.la rinuncia ad una proposta di apprendistato al personale inserito nelle liste di priorità di cui sopra verrà considerata alla stessa stregua di un rifiuto ad una proposta di inserimento a tempo indeterminato e pertanto l’azienda si intende sollevata dall’obbligo di formulare ulteriori proposte di assunzione. Coloro la cui la rinuncia sia riferita a mansione diversa da quella svolta nei precedenti contratti a termine resteranno nella lista solo per proposte a tempo determinato;
    8.il piano formativo, definito in applicazione della leggi regionali sarà eventualmente oggetto di apposito incontro. In ogni caso nulla sarà dovuto a titolo di eventuale rimborso all’apprendista durante l’espletamento dell’obbligo formativo pubblico;
    9.la cooperativa dichiara che i contratti di apprendistato stipulati secondo il presente accordo, per le particolarità da esso presentati, saranno di norma confermati a tempo indeterminato e che a tutti i lavoratori si applicheranno le normative contrattuali integrative vigenti della Cooperativa;
    10.fermi restando i contratti già attivati dall’inizio dell’anno , la cooperativa dichiara che nel corso del 2006 intende attivare un numero non inferiore di contratti di apprendistato e un numero non inferiore di contratti a tempo indeterminato a quanto indicato nella tabella che segue. I contratti a tempo indeterminato verranno attivati nel rigoroso rispetto delle liste di priorità di cui sopra mentre i contratti di apprendistato saranno attivati dall’azienda tenendo conto delle risorse in età da apprendistato presenti nelle liste di priorità. L’attivazione dei contratti cui sopra sarà oggetto di un preventivo confronto tra le parti in sede territoriale.
apprendisti
Tempi indeterminati
Rete SMK
IPMK Ra, Lugo, Cesena, Pesaro
35
30
IPMK Cesano, S.Ben, Ascoli e Chieti
60
63

Dai numeri di cui sopra è escluso l’IPMK di Rimini già regolato da un apposito accordo soggetto a verifica entro il 30/6/06 ed è comprensivo dell’apertura del SMk di Ancola Cinci






Il presente accordo, che integra ed assorbe quanto i definto in materia nelle singole strutture, avrà validità dal 1/1/06 e sarà recepito dal Contratto Integrativo Aziendale in fase di rinnovo. Sarà altresì applicato agli apprendisti assunti nel corso dell’anno 2005. e


Il presente accordo non trova pplicazione nelle strutture oggetto di specifici accordi di avvio.




Per le OO.SS e RSU/RSA Per Coop Adriatica


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