Lo statuto

Il presente Statuto, modificato a seguito del recepimento dello Statuto CGIL, approvato al XVIII Congresso nazionale della CGIL (Gennaio 2019) è stato approvato all’unanimità dal Comitato Direttivo Nazionale della Filcams CGIL il 2 ottobre 2020.

TITOLO I - Principi costitutivi

Art. 1 - Definizione
La Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Alberghi, Mense e Servizi (FILCAMS) aderente alla Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), è un'organizzazione sindacale di natura programmatica, unitaria e democratica, plurietnica, di donne e uomini. Ripudia e combatte ogni forma di molestia, discriminazione e violenza contro le donne e per orientamento sessuale e identità di genere. Ripudia fascismo e razzismo, sostiene i valori e i principi di legalità e contrasta con ogni mezzo le associazioni mafiose, terroristiche e criminali. Promuove la lotta contro ogni forma di discriminazione, la libera associazione e l'autotutela solidale e collettiva delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti, parasubordinati o eterodiretti, di quelli occupati in forme cooperative e autogestite, degli autonomi non imprenditori e senza dipendenti, operanti nell’ambito dei settori del Commercio, del Turismo e dei Servizi.
L'adesione alla FILCAMS è volontaria. 
Essa comporta piena eguaglianza di diritti e di doveri nel pieno rispetto dell’appartenenza a gruppi etnici, nazionalità, lingua, identità di genere, di orientamento sessuale, culture e formazioni politiche, diversità professionali, sociali e di interessi, dell’essere credente e non credente, nonché l’accettazione dei principi e delle norme del presente Statuto, in quanto assumono i valori delle libertà personali, civili, economiche, sociali e politiche della giustizia sociale quali presupposti fondanti e fini irrinunciabili di una società democratica.
La FILCAMS è affiliata a EFFAT (European Federation of Trade Unions in the Food, Agriculture and Tourism) e IUF-UITA (The International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers' Associations) per i settori del turismo; a UNI Europa e UNI Global per i settori del commercio e dei servizi; a IDWF (International Domestic Workers Federation) per il lavoro domestico. 
La FILCAMS aderisce a ETLC, la piattaforma sindacale di collegamento tra le Federazioni Sindacali europee e globali della filiera turistica che, oltre a EFFAT, IUF-UITA, UNI Europa, UNI Global, rappresenta le Federazioni Sindacali dei trasporti ETF e ITF. 
La FILCAMS promuove la solidarietà e la cooperazione internazionale.
La FILCAMS ha sede a Roma.

Art. 2 - Princìpi fondamentali
La FILCAMS basa i propri programmi e le proprie azioni sui dettati della Costituzione della Repubblica e ne propugna la piena attuazione.

Considera la pace tra i popoli bene supremo dell'umanità.

La FILCAMS ispira la sua azione alla conquista di rapporti internazionali in cui tutti i popoli vivano insieme nella sicurezza e in pace, impegnati a preservare durevolmente l’umanità e la natura, liberi di scegliere i propri destini e di determinare le proprie forme di governo, di trarre vantaggio dalle proprie risorse, nel quadro di scambi giusti e rivolti al progresso e allo sviluppo equilibrato tra le diverse aree del mondo, a partire da un rapporto equilibrato tra i Paesi industrializzati e quelli del sud del mondo, a un nuovo ordine economico, ecologico, culturale e in materia di diritti umani.

La FILCAMS considera la solidarietà attiva tra i lavoratori di tutti i Paesi e le loro organizzazioni sindacali rappresentative un fattore decisivo per la pace, per l'affermazione dei diritti umani, civili e sindacali e della democrazia politica, economica e sociale, per l'indipendenza nazionale e la piena tutela dell'identità culturale ed etnica di ogni popolo.

La FILCAMS ispira a questi indirizzi la propria partecipazione alle attività dei sindacati a cui è affiliata a livello internazionale, proponendosi di contribuire alla loro affermazione, per la promozione, la difesa e il consolidamento delle organizzazioni sindacali rappresentative in tutto il mondo e per l'esercizio di un autonomo e indipendente ruolo sindacale nei confronti dei governi e delle istituzioni politiche, economiche e finanziarie internazionali.

La FILCAMS è, altresì, impegnata nella costruzione dell’Unione Europea quale soggetto unitario federale, con una forte dimensione sociale. A questo fine, la FILCAMS opera per rafforzare l'unità del movimento sindacale europeo, a partire dall’adozione, da parte della Ces, di funzioni di direzione del movimento sindacale in Europa. Conseguentemente opera per la definizione di politiche e di azioni coordinate nei diversi Paesi, finalizzate alla contrattazione sindacale sovranazionale e alla definizione della legislazione sociale europea, al superamento dei particolarismi nazionali, all’integrazione europea e al ripudio di ogni forma di razzismo e di integralismo religioso.

La FILCAMS afferma il valore della solidarietà in una società senza privilegi e discriminazioni, in cui sia riconosciuto il diritto al lavoro, alla salute, alla tutela sociale; il benessere sia equamente distribuito; la cultura arricchisca la vita di tutte persone, rimuovendo gli ostacoli politici, sociali ed economici che impediscono alle donne e agli uomini native/i e immigrate/i di decidere della propria vita e del proprio lavoro, su basi di pari diritti e opportunità, riconoscendo le differenze. Promuove nella società, anche attraverso la contrattazione, una politica di pari opportunità tra donne e uomini e uniforma il suo ordinamento interno al principio della non discriminazione tra i sessi.
La FILCAMS tutela, nelle forme e con le procedure più adeguate, il diritto di tutte le lavoratrici e i lavoratori a rapporti corretti e imparziali, specie in riferimento all’eventualità di molestie e ricatti sessuali.
La FILCAMS è un sindacato di natura programmatica ed è un’organizzazione unitaria e democratica che considera la propria unità e la democrazia suoi caratteri fondanti.
La stessa autonomia della FILCAMS , anch'essa valore primario, trova il suo fondamento nella capacità di elaborazione programmatica in primo luogo nei confronti dei datori di lavoro, delle istituzioni e dei partiti e nel carattere unitario e democratico delle sue regole di vita interna.
La FILCAMS considera decisivo, per la crescita di qualsiasi società democratica, il pieno rispetto del principio della libertà sindacale e del pluralismo che ne consegue. Ciò comporta il rifiuto, in via di principio, di qualsiasi monopolio dell'azione sindacale, nonché la verifica del mandato di rappresentanza conferito dalle lavoratrici e dai lavoratori. Pertanto, la Filcams considera necessario agire perché tutte le componenti dell'associazionismo sindacale nel Paese condividano il principio della costante verifica democratica e trasparente, con mezzi adeguati, del consenso dell'insieme dei lavoratori su cui si esercitano gli effetti della loro azione, in un sistema giuridico-istituzionale basato sull’efficacia generale degli accordi sindacali.
La FILCAMS considera l'unità dei lavoratori e la democrazia sindacale – e in questo quadro l'unità delle Confederazioni – valori e obiettivi strategici, fattori determinanti di rafforzamento del potere contrattuale del sindacato e condizione per la tutela e promozione dei diritti, per la realizzazione degli obiettivi di eguaglianza e solidarietà sociale, per la difesa dell'autonomia progettuale e programmatica del sindacato.

Art. 3 - Iscrizione alla FILCAMS 
L'iscrizione alla FILCAMS avviene mediante domanda alla struttura congressuale del luogo di lavoro o a quella territoriale, e mediante la sottoscrizione della delega o corrispettivo atto certificatorio.
A tutela dell’Organizzazione la domanda di iscrizione viene respinta, con deliberazione motivata, dalla Segreteria della struttura alla quale l’iscrizione viene richiesta, previo parere favorevole del/dei Centro/i Regolatore/i competente/i, nei casi di gravi condanne penali sino all’espiazione della pena; di attività o appartenenza o sostegno diretto o indiretto ad associazioni con finalità incompatibili con il presente Statuto (a titolo esemplificativo: organizzazioni segrete, mafiose, criminali, logge massoniche, organizzazioni a carattere fascista o razzista, organizzazioni terroristiche).
Sulle stesse situazioni si procede, con deliberazione motivata della Segreteria della stessa struttura, previo parere favorevole del/i Centro/i Regolatore/i competente/i, nel caso di lavoratrici/lavoratori già iscritte/i determinando l’interruzione del rapporto associativo con la Filcams.
Sulla conformità alle previsioni statutarie di tali deliberazioni si pronuncia – a richiesta dell'interessato/a – il Collegio Statutario Nazionale.
L'iscrizione alla FILCAMS è attestata dalla tessera e dalla regolarità del versamento dei contributi sindacali; è periodicamente rinnovata e, comunque, può essere revocata in qualsiasi momento dall'iscritta/o. 
L’iscrizione con delega alla FILCAMS comporta per le/i lavoratrici/ori attive/i una trattenuta mensile.

Art. 4 - Diritti delle iscritte e degli iscritti
Le iscritte e gli iscritti alla FILCAMS hanno pari diritti.
Essi hanno diritto ad essere riconosciuti, rispettati e valorizzati come persone, senza discriminazione alcuna e salvaguardando la dignità della persona nei comportamenti e nel rapporto tra i sessi.
Essi hanno diritto di concorrere alla formazione delle decisioni del sindacato e di manifestare liberamente il proprio pensiero e il proprio diritto di critica con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Inoltre, ferme restando la piena autonomia e le specifiche competenze decisionali degli organi dirigenti, hanno diritto di esprimere – anche attraverso la concertazione di iniziative, liberamente manifestate pure mediante i normali canali dell'organizzazione – posizioni collettive di minoranza e di maggioranza, alle quali possa riferirsi la formazione dei gruppi dirigenti.
Ogni iscritta e ogni iscritto alla FILCAMS hanno diritto a concorrere alla formazione della piattaforma e alla conclusione di ogni vertenza sindacale, che li riguardi.
Le iscritte e gli iscritti alla FILCAMS hanno diritto alla piena tutela, sia individuale sia collettiva, dei propri diritti e interessi economici, sociali, professionali e morali, usufruendo a tal fine anche dei vari servizi organizzati dalle strutture della CGIL.
La FILCAMS adotta tutti gli strumenti necessari per garantire il diritto di partecipazione alla vita complessiva dell'Organizzazione delle iscritte e degli iscritti, attraverso anche la tempestiva ed esauriente informazione sull'attività del sindacato ai vari livelli e nei diversi campi di iniziativa.
Le iscritte e gli iscritti hanno diritto ad essere tempestivamente informati di addebiti mossi al loro operato e alla loro condotta; a ricorrere, in seconda istanza, contro sentenze della Commissione di garanzia competente; ad avere garantita la possibilità di far valere le proprie ragioni.
Hanno diritto inoltre a opporsi legittimamente contro atti e fatti che considerino contrari ai principi statutari commessi all'interno dell’Organizzazione, anche richiedendo l'attivazione della procedura relativa alla giurisdizione interna o alla garanzia statutaria.
Tutte le iscritte e gli iscritti sono elettori e possono accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza; il voto è personale o a mezzo delegati, eguale e libero.
La FILCAMS tutela le minoranze linguistiche ed etniche, riconoscendo specifici diritti alle iscritte e agli iscritti appartenenti a tali minoranze.

Art. 5 - Doveri delle iscritte e degli iscritti
Le iscritte e gli iscritti alla FILCAMS partecipano alle attività dell'Organizzazione, ne rendono feconda la vita democratica, contribuiscono al suo finanziamento attraverso le quote associative e si attengono alle norme del presente Statuto e a quelle deliberate dagli organismi dirigenti in applicazione dello Statuto stesso.
Le iscritte e gli iscritti sono chiamati a comportarsi con lealtà nei confronti delle altre iscritte e iscritti, rispettando i valori e le finalità fissati nel presente Statuto.
Qualora assumano incarichi di direzione sono chiamati a svolgere i loro compiti con piena coscienza delle responsabilità che ne derivano nei confronti di lavoratrici/lavoratori e di iscritte/iscritti rappresentate/i, in modo particolare per quanto riguarda la coerenza dei loro comportamenti con i deliberati degli organi dirigenti, il loro obbligo di difendere l'unità e l'immagine della categoria, nello specifico nei casi di trattative che si debbano svolgere per l'intera FILCAMS e CGIL su un’unica piattaforma, quella definita dal mandato.

Art. 6 - Democrazia sindacale
I cardini su cui poggia la vita democratica della FILCAMS sono:

a) la garanzia della massima partecipazione, personale o a mezzo di delegati, di ogni iscritta/iscritto alla FILCAMS , in uguaglianza di diritti con le altre iscritte e iscritti attive/i, a prescindere dalla natura del rapporto di lavoro, alla formazione delle deliberazioni della Federazione e delle istanze confederali o alle decisioni specifiche che li riguardano;
b) l'adozione di regole per la formazione delle decisioni dell'Organizzazione ai vari livelli – prevedendo le materie per le quali sia necessario lo strumento della consultazione degli iscritti – e per il rispetto della loro realizzazione, nonché la ricerca di regole condivise tra le organizzazioni sindacali, per la definizione e l'approvazione delle piattaforme rivendicative e degli accordi da parte dei lavoratori. Il mandato esplicito dei Comitati Direttivi di riferimento alla sottoscrizione degli accordi è vincolante. Comunque, per la FILCAMS, in assenza del mandato di tutti i lavoratori e le lavoratrici interessati, è vincolante il pronunciamento degli iscritti;
c) la periodicità delle riunioni ordinarie delle assemblee primarie di iscritte/iscritti e degli organismi di tutte le strutture, prevedendo la possibilità di convocazioni straordinarie su richiesta fino a un massimo di un decimo di iscritte/iscritti o di un quarto dei componenti degli organismi stessi, sulla base dei regolamenti di cui essi si doteranno;
d) il diritto al dissenso, la tutela delle minoranze, la salvaguardia della pari dignità delle opinioni a confronto prima della decisione e in occasione del Congresso;
e) l'unicità dell'Organizzazione nella realizzazione delle decisioni degli organismi dirigenti;
f) la ricerca preliminare di una mediazione tra gli interessi e le rivendicazioni di un determinato gruppo e gli orientamenti della maggioranza numerica degli altri lavoratori o, più in generale, la necessità di rappresentanza dell’insieme degli interessi dei lavoratori occupati e non, propri di un sindacato generale, facendo vivere e praticare una democrazia della solidarietà accanto a una democrazia degli interessi, affinché si affermi, in modo definitivo e impegnativo nella cultura e nella forza contrattuale della FILCAMS, il valore della confederalità;
g) l'adozione di un codice etico relativo a comportamenti, diritti e doveri di coloro a cui si applica. La violazione del codice etico è violazione dello Statuto;
h) la definizione delle prerogative e dei poteri degli organismi che deve garantire la netta distinzione dei poteri:

1) di direzione politica e di regolamentazione della vita interna in tutti i suoi molteplici aspetti, a partire da quelli rinviati esplicitamente dallo Statuto al Comitato Direttivo e alla Assemblea Generale;
2) di gestione politica dei mandati ricevuti dal Comitato Direttivo e/o dall'Assemblea Generale, di rappresentanza legale della FILCAMS e di direzione delle attività attribuiti al Segretario Generale e alla Segreteria;

3) di giurisdizione interna, con funzioni giudicanti, attribuita al Comitato di garanzia confederale;

4) di controllo sugli atti delle varie strutture, in riferimento alle norme statutarie e regolamentari e alle prassi democratiche proprie della FILCAMS , attribuito al Collegio di verifica della Federazione e al Collegio statutario della Confederazione;

5) di garanzia statutaria – intesa come istanza a cui ricorrere per interpretazioni statutarie e per giudicare la compatibilità delle normative approvate dagli organi direttivi ai vari livelli con gli Statuti della FILCAMS e della CGIL – attribuita al Collegio statutario confederale; 
6) di verifica e controllo amministrativo, sulla base delle regole statutarie e delle leggi, attribuito al Collegio degli Ispettori e a quello dei Sindaci revisori.

i) l'affermazione di un sindacato di donne e di uomini, anche nella formazione degli organismi dirigenti, a partire dai Comitati degli iscritti fino agli Esecutivi, nonché nelle sostituzioni che negli stessi si rendano necessarie e nella rappresentanza esterna nazionale e internazionale. Ciò realizzando ovunque possibile la parità tra i generi, a partire dagli organi esecutivi laddove composti in numero pari, e comunque stabilendo che nessuno dei sessi può essere rappresentato al di sotto del 40% o al di sopra del 60%, e definendo le relative regole applicative anche attraverso lo scorrimento delle liste in caso di elezione degli organismi. Inoltre, la rappresentazione compiuta della complessità della FILCAMS, costituita dai pluralismi e dalle diversità, come definiti nel presente Statuto, nonché dalla pluralità di strutture nelle quali si articola e vive la Federazione, affinché in coerenza con i principi di solidarietà non siano cancellate o ridotte a presenza simbolica, in base alla pura consistenza numerica, espressioni vitali della nostra base sociale;
l) la definizione di regole per la selezione dei gruppi dirigenti, per la loro mobilità, per la durata massima del mandato esecutivo e degli incarichi di direzione di quanti operano nel Sistema delle Tutele individuali con le modalità previste dalle Delibere Regolamentari, per favorire il rinnovamento della platea dirigente attraverso una politica dei quadri che, a tutti i livelli dell’Organizzazione, garantisca anche mediante l’utilizzo di intensi percorsi formativi un accesso diffuso dei giovani e degli immigrati, in particolare provenienti dai luoghi di lavoro, a ruoli di responsabilità e direzione; 
m) la definizione di regole per i casi ove non fosse possibile un governo unitario della struttura; tali regole devono consentire all'eventuale opposizione di avere sedi e modalità certe di verifica e controllo dell'operato della maggioranza, nonché la strumentazione atta a garantirne l'agibilità;
n) la definizione di regole sui processi di accorpamento e di diversa aggregazione territoriale;
o) la definizione di regole per la partecipazione della FILCAMS e delle sue strutture a organismi esterni (fondi, enti bilaterali, ecc.) nei quali la presenza stessa è determinata da leggi o da contratti collettivi;
p) l'adozione del principio della trasparenza degli atti dell'Organizzazione secondo le modalità e i contenuti definiti nei Regolamenti;
q) stabilendo, con apposita delibera regolamentare, la percentuale minima di presenza di delegate/i di posto di lavoro negli organismi dirigenti, nonché di giovani e migranti, e inoltre la composizione numerica massima dei Comitati Direttivi.

Al Comitato Direttivo nazionale della FILCAMS spetta il compito di tradurre in norme vincolanti, comprensive delle relative sanzioni in caso di non rispetto delle norme stesse, quanto stabilito nel presente articolo e di normare altresì il sistema elettorale, basato sul metodo proporzionale e con la garanzia che almeno un 3% di iscritte/iscritti o delegate/delegati possa presentare una lista. Tali norme devono essere approvate con la maggioranza dei 2/3 dei componenti.

Inoltre, il carattere democratico dell'organizzazione è garantito:

1. dallo svolgimento dei Congressi ogni quattro anni, salvo decisioni degli organismi dirigenti che ne prevedano l'anticipazione, da norme per l'indizione dei Congressi straordinari e dall'elezione nei Congressi degli organismi dirigenti;

2. dall'applicazione, nelle elezioni degli organi direttivi, del voto segreto.

Art. 7 - Incompatibilità
La FILCAMS ispira il suo comportamento rivendicativo e contrattuale, e le decisioni di ricorrere – quando è necessario – alla pressione sindacale e allo sciopero, all'obiettivo primario di realizzare la massima solidarietà tra gli interessi e i diritti delle donne e degli uomini che lavorano, dei lavoratori italiani e stranieri, e di salvaguardare la massima unità nell'elaborazione e nell'azione, nel rispetto delle scelte adottate democraticamente dalla Confederazione nel suo insieme. Il principio della solidarietà contrappone la FILCAMS a ogni logica di tipo corporativo o aziendalistico. 
La FILCAMS considera incompatibile con l'appartenenza alla Federazione iniziative di singoli o di gruppi, i quali, mentre ribadiscono la loro adesione formale alla FILCAMS, promuovono la costituzione di organizzazioni parasindacali, in competizione con la rappresentatività generale alla quale tende la FILCAMS, ovvero promuovono azioni organizzate che, di fronte alle controparti del sindacato, rompono l'unità della FILCAMS  come soggetto contrattuale.

L'adesione alla FILCAMS è incompatibile con l'appartenenza ad altre associazioni, comunque denominate, che perseguano obiettivi e svolgano ruoli e funzioni sindacali, mentre non lo è con associazioni professionali che non svolgano tale ruolo ovvero per le quali il Comitato Direttivo della Federazione nazionale, preveda espressamente la doppia affiliazione e siano definiti patti di unità d'azione e/o convenzioni per regolare le modalità di partecipazione alle diverse fasi negoziali, nella salvaguardia della reciproca autonomia.

L'autonomia della FILCAMS si realizza anche fissando le seguenti incompatibilità con cariche elettive dell’Organizzazione ai vari livelli:

a) appartenenza a Consigli di Amministrazione (ad esclusione di quelli di società promosse dall’Organizzazione, la cui partecipazione è normata da apposita delibera regolamentare), di Istituti ed Enti pubblici di ogni tipo e organi di gestione in genere; eventuali deroghe riferite a cooperative di assistenza, volontariato, servizi sociali e di abitazione devono essere autorizzate dal Centro Regolatore di categoria nazionale;
b) appartenenza a organi direttivi di partiti e di altre formazioni politiche, che non siano di emanazione congressuale, nonché a organi esecutivi degli stessi o in caso di incarichi di formale rappresentanza;
c) in qualità di componente delle assemblee elettive dell’Unione Europea e di quelle dello Stato italiano ai diversi livelli istituzionali; la candidatura a tali assemblee, o a primarie di coalizione o di partito, comporta l'automatica decadenza da ogni incarico esecutivo e la sospensione dagli organi direttivi di emanazione congressuale;
d) assunzione di incarichi di governo o di gabinetto ai vari livelli istituzionali; l'incompatibilità scatta dall'accettazione dell'indicazione a far parte di un esecutivo anche se precedente all'appuntamento elettorale.
 Dal cessare delle condizioni che danno luogo a incompatibilità, dopo 12 mesi, l’iscritto sospeso può rientrare negli organismi direttivi di cui faceva parte.
Nel caso di reiterazione in un arco temporale di 10 anni della condizione d’incompatibilità di cui ai precedenti commi c) e d), l’iscritto sospeso può rientrare negli organismi direttivi dei quali faceva parte dopo 24 mesi.

Analogamente, si prevede che l'iscritta/iscritto che provenga da esperienze politiche di natura esecutiva o da assemblee elettive, non possa far parte di organismi elettivi o ricoprire incarichi di natura esecutiva, prima che sia trascorso un periodo di 12 mesi.

Dà luogo a incompatibilità anche l'assunzione di incarico di difensore civico.

A livello di posto di lavoro, per carica di direzione si intende l'appartenenza agli esecutivi.
L’incompatibilità con l'appartenenza ad assemblee elettive di circoscrizione o di comune o con cariche di governo locale è limitata al territorio amministrativo del comune in cui è collocato il luogo di lavoro. 
L'appartenenza a organi esecutivi della FILCAMS a qualsiasi livello è inoltre incompatibile con la qualità di componente di commissioni per il personale, commissioni concorsuali, commissioni sussidi e simili.

Le decadenze previste nel presente articolo sono automatiche. È responsabilità della Segreteria della struttura interessata garantirne la concreta attuazione. A fronte di eventuali inosservanze, la Segreteria della struttura interessata risponde della violazione presso l’organismo di cui all’art. 28 dello Statuto CGIL.

Spetta al Comitato Direttivo della CGIL, a maggioranza dei 3/4 dei suoi componenti, stabilire eventuali altre forme di incompatibilità che si rendano necessarie.
 

TITOLO II - Delle strutture e delle forme organizzative

Art. 8 - Struttura organizzativa
La struttura organizzativa della FILCAMS, in ogni suo assestamento e specifica attuazione, deve costantemente mirare a promuovere la più attiva partecipazione degli iscritti e dei lavoratori, il più efficace impegno per la democrazia e verso l'unità sindacale e a estendere la presenza nel territorio, inteso come insieme di luoghi di lavoro, relazioni, competenze istituzionali.

Nei luoghi di lavoro o nel territorio la FILCAMS identifica nell'assemblea delle iscritte/iscritti la propria rappresentanza di base e la prima istanza congressuale della FILCAMS.
L'Assemblea elegge:
a) il Comitato degli iscritti FILCAMS, secondo le modalità stabilite dal Comitato Direttivo nazionale che ne fissa compiti, funzioni e ruoli nel quadro di un'affermazione piena degli stessi, quali vere e proprie strutture della Federazione;

b) i delegati ai congressi delle istanze superiori.

Il Comitato Direttivo della struttura interessata può deliberare a livello sub territoriale forme organizzative flessibili mirate a sviluppare l’insediamento politico e organizzativo. 
La FILCAMS si articola nelle seguenti strutture:

- i Comitati degli iscritti del posto di lavoro o interaziendale;
- le Federazioni provinciali o comprensoriali;
- le FILCAMS regionali;
- la FILCAMS Nazionale.

La FILCAMS Nazionale svolge il ruolo di Centro Regolatore in concerto con i Centri Regolatori delle CGIL regionali e nazionale, ed esercitano tale attribuzione mediante le rispettive Segreterie.

L’autonomia dei Centri Regolatori nella definizione delle proprie strutture organizzative risponde alla necessità per la FILCAMS di contare su una struttura complessivamente in grado di rispondere positivamente alle diversità territoriali. Tale autonomia non può essere, però, intesa come separatezza. È pertanto necessario agire costantemente in una ricerca unitaria in grado di realizzare le migliori condizioni organizzative, di rappresentanza e di affermazione di confederalità ai vari livelli. Nel caso di strutture che interessino più Centri Regolatori gli stessi sono tenuti a concertare le loro decisioni. In caso ciò non si realizzasse, interverrà la CGIL nazionale in funzione di Centro Regolatore superiore assumendo le funzioni di coordinamento.

Il Centro Regolatore può delegare le strutture sottostanti a esercitare in propria vece la funzione prevista. L’articolazione delle strutture territoriali così concertate sarà recepita negli Statuti delle FILCAMS regionali.
L'azione della FILCAMS è volta, altresì, a favorire l’autorganizzazione delle donne a tutti i livelli.
Conseguentemente, spetta al Comitato Direttivo nazionale definire le regole di costituzione e riconoscimento, stabilendone contestualmente i poteri, le prerogative e le risorse.
Spetta inoltre al Comitato Direttivo nazionale decidere forme specifiche di rappresentanza delle diversità dei soggetti, anche attraverso la costituzione di strutture di coordinamento, stabilendone i poteri e le prerogative, gli ambiti di decisione e/o di proposta e di consultazione obbligatoria degli stessi da parte degli organismi dirigenti, le risorse, le modalità della loro composizione e i livelli ai quali se ne prevede l'esistenza, il loro grado di autonomia.

La FILCAMS è, comunque, impegnata a promuovere forme di aggregazione delle/degli immigrate/i, delegando alle Filcams regionali il compito di costituire le strutture che rispondono meglio alle esigenze delle/degli immigrate/i presenti sul territorio. Tali strutture devono avere ruoli, funzioni e poteri chiaramente definiti al fine di garantire la maggiore partecipazione, salvaguardandone l'autonomia nelle decisioni politiche.

Art. 9 - Le FILCAMS regionali
Al fine dell'attuazione nella FILCAMS di un reale decentramento di responsabilità e di poteri decisionali, coerente e funzionale anche alla riforma dello Stato, in tutte le regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano in forza dello Statuto speciale per la Regione Trentino Alto Adige, sono istituite le FILCAMS regionali.
Per l'eventuale superamento di una FILCAMS territoriale istanza congressuale dovrà essere seguita la seguente procedura: 
1) nei sei mesi precedenti il Congresso FILCAMS della regione interessata, il Comitato Direttivo della FILCAMS regionale, con delibera motivata e con il parere favorevole della Segreteria nazionale della FILCAMS, approva l'avvio della procedura di superamento con maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti;
2) il Comitato Direttivo della FILCAMS territoriale interessata, alla presenza del Centro Regolatore nazionale, di quello confederale regionale e della FILCAMS regionale, discute e vota l'ipotesi di superamento, che comunque sarà iscritta all'ordine del giorno del congresso territoriale;
3) il Congresso della FILCAMS territoriale interessata delibera lo scioglimento della stessa con voto favorevole:
a) dei 2/3 dei componenti nel caso il Comitato Direttivo della FILCAMS territoriale abbia approvato l'ipotesi di scioglimento;
b) dei 3/4 dei componenti nel caso il Comitato Direttivo non abbia approvato l'ipotesi di scioglimento.
Nel caso di FILCAMS territoriale istanza congressuale in stato permanente di squilibrio economico, finanziario e/o patrimoniale, esaurite tutte le procedure previste dalla Delibera n. 6 del Comitato Direttivo CGIL del 17/12/2014 in materia di cui al Regolamento amministrativo, qualora il Congresso territoriale non ne abbia approvato lo scioglimento, il Congresso della FILCAMS regionale di riferimento delibera lo scioglimento della stessa FILCAMS territoriale con maggioranza dei 2/3 dei componenti.
Tale delibera di scioglimento deve essere ratificata dal Congresso di categoria nazionale  con voto a maggioranza semplice. 

Le FILCAMS regionali, in stretto raccordo con la FILCAMS Nazionale e le CGIL regionali, hanno il compito di elaborazione e di direzione politica e organizzativa di tutte le strutture della Federazione esistenti nel territorio regionale, e promuove e gestisce le vertenzialità regionali negli ambiti dei settori che compongono la categoria.

Le FILCAMS regionali intervengono:

a) sull'insieme della politica organizzativa nel territorio regionale, anche per realizzare scelte di razionalizzazione, accorpamenti funzionali, revisioni territoriali e decentramento, in grado di garantire maggiore presenza, operatività, sostenibilità ed efficienza. A tal fine, concertano con le CGIL regionali e la FILCAMS Nazionale anche la costituzione di strutture di decentramento organizzativo;

b) sulla politica dei quadri, concertando le decisioni per la struttura con il Centro Regolatore di categoria, FILCAMS Nazionale, e sulla loro formazione, per favorire la pluralità delle esperienze attraverso la mobilità;

c) sulla ridistribuzione delle risorse finanziarie nel territorio di competenza, in relazione al modello organizzativo previsto dal presente Statuto e alle decisioni del Comitato Direttivo nazionale della FILCAMS e della CGIL;

d) sull’attuazione del regolamento dei trattamenti degli apparati, secondo le decisioni del Comitato Direttivo della CGIL Nazionale sulle parti rinviate ai Centri Regolatori, per quanto di propria competenza e responsabilità;

e) sull’applicazione dei trattamenti GDPR, in base ai criteri direttivi deliberati dalla CGIL Nazionale, e alle disposizioni delle CGIL regionali e della FILCAMS Nazionale, ai sensi rispettivamente dell’art. 16 e dell’art. 9 lettera f) dello Statuto della CGIL Nazionale. 

Le sedi delle FILCAMS regionali dovranno essere fissate nel capoluogo della regione, salvo eccezioni autorizzate dai Centri Regolatori.

Diverse forme organizzative (coordinamenti o intreccio con province/comprensori più rappresentativi) dovranno essere decise dal congresso regionale in stretto raccordo con i Centri Regolatori della FILCAMS Nazionale e della CGIL regionale.

Art .10 - Le FILCAMS provinciali/comprensoriali
Le FILCAMS provinciali/comprensoriali sono le articolazioni territoriali della Federazione.

Esse fanno parte delle Camere del lavoro territoriali o metropolitane. 
Gli ambiti territoriali delle FILCAMS metropolitane sono quelli definiti dalla legislazione.

La FILCAMS provinciale/comprensoriale o metropolitana:

a) dirige e coordina l'azione sindacale della categoria sul territorio;

b) promuove e gestisce le vertenzialità territoriali su temi di interesse di categoria;

c) favorisce una sempre più elevata capacità autonoma della Federazione ad assolvere i propri specifici compiti;

d) promuove e tiene viva una qualificata iniziativa dell'Organizzazione nel suo complesso, con particolare riguardo ai problemi generali dello sviluppo economico e del miglioramento delle condizioni di vita della popolazione lavoratrice della categoria;

e) promuove forme di organizzazione dei non occupati iscritti alla categoria;

f) esplica competenze e poteri che le derivano dallo Statuto della FILCAMS Nazionale;

g) è responsabile del trattamento dei dati personali svolti a livello territoriale, ai quali procede rispettano le indicazioni ricevute dalla Filcams regionale, dal Centro Regolatore regionale confederale e di categoria e dal Responsabile della Protezione dei Dati dalla stessa designato.

La FILCAMS provinciale/comprensoriale o metropolitana coordina le attività svolte dagli Enti e Istituti di categoria provinciali.

Art. 11 - La FILCAMS Nazionale
La struttura organizzativa, gli organi direttivi e i modi della loro elezione – compatibilmente con quanto previsto all’art. 6 del presente Statuto in materia di sistema elettorale – e i compiti della FILCAMS Nazionale, oltre a quelli già indicati dal presente articolo, sono determinati dal presente Statuto, in armonia con i dettati dello Statuto CGIL. In particolare, per quanto riguarda le competenze e i poteri degli organi di categoria, essi dovranno essere definiti in analogia con quanto stabilito al Titolo III dello Statuto della CGIL Nazionale.

Lo Statuto della FILCAMS Nazionale è approvato dal suo Congresso. Detto Statuto riguarda esclusivamente il campo di applicazione proprio della categoria, anche in relazione alle categorie merceologiche, le strutture e le forme organizzative, tenendo conto delle peculiarità organizzative e/o professionali. Il rispettivo Comitato Direttivo nazionale adeguerà il proprio Statuto allo Statuto della CGIL approvato dal Congresso nazionale. In via transitoria, nei casi in cui un Congresso di Federazione o Sindacato nazionale di categoria non procedesse alla definizione del proprio Statuto entro sei mesi dalla definizione dello Statuto della CGIL, si applica lo Statuto della CGIL Nazionale.

La compatibilità degli Statuti delle Federazioni o Sindacati nazionali di categoria e degli eventuali adeguamenti decisi dai Comitati Direttivi nazionali con lo Statuto della CGIL, sarà determinata dal Collegio statutario nazionale che si esprime sulla congruità o meno delle singole parti e dell’insieme del testo. In questo senso, la dichiarata incompatibilità ne comporta obbligatoriamente la ridefinizione.

Al Comitato Direttivo nazionale della FILCAMS spetta il compito di tradurre in norme vincolanti quanto esplicitamente rinviato dallo Statuto della CGIL Nazionale e dal Comitato Direttivo nazionale della CGIL. Le Federazioni o Sindacati nazionali di categoria organizzano le/gli iscritte/iscritti alla CGIL sulla base della qualificazione merceologica del settore o del comparto cui appartiene l’azienda o l’ente in cui essi prestano la loro opera.
Le variazioni dei criteri associativi, gli accorpamenti e gli scorpori che li riguardano, sono decisi dal Congresso di categoria, in stretto raccordo con Il Centro Regolatore confederale nazionale.
È di stretta pertinenza delle Federazioni o Sindacati nazionali di categoria l’esercizio del mandato negoziale, da esplicare nell’ambito delle direttive e del coordinamento della Confederazione a ogni livello.
La FILCAMS Nazionale è Centro Regolatore e, pertanto, interviene:

a) sull’insieme della politica organizzativa ai vari livelli;

b) sull’insediamento del sindacato di categoria nei luoghi di lavoro e nel territorio, anche mediante l’approvazione di specifici progetti;

c) sulla promozione della politica dei quadri e della loro formazione permanente partendo dalla valorizzazione dei luoghi di lavoro;

d) sulla distribuzione delle risorse finanziarie ai vari livelli, in relazione al modello organizzativo previsto dal proprio Statuto e alle decisioni del Comitato Direttivo della CGIL;

e) sul Regolamento dei trattamenti degli apparati, secondo le decisioni del Comitato Direttivo della CGIL nazionale per le parti rinviate alle attuazioni da parte dei Centri Regolatori.

La sede della FILCAMS Nazionale è fissata in Roma.

Art. 12 - Il Sistema delle tutele individuali
La FILCAMS, al fine di realizzare un’efficace tutela dei diritti individuali delle/degli iscritte/iscritti e delle/dei lavoratrici/lavoratori, promuove la costituzione di specifiche strutture (Istituti, Enti, Società) per l'erogazione di servizi.
La FILCAMS considera la tutela e i servizi alla persona complementari alla rappresentanza collettiva del sindacato generale e in questo contesto la finalità della politica del Sistema delle tutele individuali della FILCAMS e della CGIL consiste nel contribuire, con pari dignità, alla realizzazione della strategia dei diritti e della solidarietà, ponendo al centro la dimensione della persona.
Il Sistema delle tutele individuali rappresenta una funzione strategica del sindacato generale e uno strumento indispensabile per realizzare le finalità istituzionali della Federazione.
La qualità del servizio e della tutela espressa dal Sistema delle tutele individuali è il risultato di una politica di qualificazione delle competenze tecniche, professionali e gestionali di ciascun servizio, dell’integrazione tra gli stessi e di un utilizzo razionale ed efficiente dell’insieme delle risorse (umane, strumentali, logistiche e finanziarie) impiegate secondo il valore della trasparenza nell’intero complesso delle attività di tutela individuale, nel pieno rispetto delle normative di riferimento, dei vincoli legislativi e statutari esistenti.

Per questo l'attività di servizio della FILCAMS si configura come una specifica articolazione della FILCAMS.

Le strutture del Sistema delle tutele individuali operano nell'ambito degli indirizzi politico-strategici decisi dalla FILCAMS Nazionale. Rispondono del loro operato e dei risultati alla rispettiva Segreteria.

Nella valorizzazione della missione specifica di ciascun servizio, la FILCAMS, ai vari livelli, sviluppa le necessarie forme di coordinamento tra i diversi servizi e con la Confederazione.
Il Sistema delle tutele individuali, aldilà delle specifiche articolazioni, opera in una dimensione unitaria tra enti, istituti, società a tutti i livelli, con l’obiettivo di raggiungere il massimo di integrazione e condivisione sulle scelte politiche, organizzative e formative.
L’esercizio dell’indirizzo e del controllo delle rispettive attività e competenze spettano al Comitato Direttivo nazionale della CGIL e della FILCAMS.

TITOLO III - Organi della Federazione

Art.13 - Organi della Federazione
a) Sono organi deliberanti:
- il Congresso federale;
- il Comitato Direttivo;
- la Assemblea Generale.

b) È organo esecutivo:
- la Segreteria.

c) Sono organi di controllo amministrativo:
- il Collegio dei Sindaci Revisori;
- il Collegio degli Ispettori.

d) Sono organi di garanzia statutaria:
- il Collegio di verifica.

Art.14 - Congresso della Federazione
Il Congresso è il massimo organo deliberante della FILCAMS. Esso viene convocato ogni quattro anni e ogni qualvolta la sua convocazione sia deliberata dal Comitato Direttivo o richiesta da almeno un decimo delle/degli iscritte/iscritti.

Il Comitato Direttivo della CGIL nazionale decide, con la maggioranza dei 3/4 dei componenti, un apposito regolamento per lo svolgimento dei congressi a tutti i livelli della categoria, garantendo l'attuazione dei principi di cui all'art.6 del presente Statuto e le normative vincolanti, deliberate dal Comitato Direttivo stesso, in applicazione del medesimo articolo dello Statuto.

Nelle assemblee di base il dibattito è aperto a tutti i lavoratori, mentre la possibilità di votare e di essere eletti è riservata alle/agli iscritte/iscritti nelle modalità previste dal Regolamento congressuale.

Le norme per l'organizzazione dei congressi ai vari livelli e per l'elezione delle/dei delegate/delegati ai congressi nei successivi gradi sono di competenza – nel rispetto di quanto previsto al comma 2 del presente articolo – del massimo organo dirigente dell'istanza per la quale è indetto il Congresso. Tale organo deve anche stabilire il rapporto tra numero di iscritte/iscritti e numero di delegate/delegati da eleggere.

Il Regolamento del Congresso CGIL si applica anche in caso di convocazione dei Congressi straordinari, fermo restando quanto previsto dal comma precedente. 
Compiti del Congresso federale sono:
a) definire gli orientamenti generali della FILCAMS, che devono essere seguiti da tutte le organizzazioni federate;

b) eleggere il Comitato Direttivo;
c) eleggere l’Assemblea Generale;

d) eleggere il Collegio dei Sindaci;

e) eleggere le/i delegate/i alle istanze congressuali superiori;
f) assumere il Codice Etico.

L’Assemblea Generale sarà composta:
in un numero non superiore al doppio del CD di riferimento che ne fa parte;
a maggioranza di delegate/delegati e attiviste/attivisti dei luoghi di lavoro;
con gli stessi criteri di rappresentanza e pluralismo previsti dallo Statuto per i Comitati Direttivi.
L’Assemblea Generale è titolare delle funzioni proprie di cui al successivo art. 16.
Al solo Congresso Nazionale della FILCAMS compete deliberare sullo Statuto e sulle sue modifiche, sulle affiliazioni della FILCAMS alle organizzazioni internazionali o sulla revoca delle stesse, sullo scioglimento della FILCAMS. Tali decisioni saranno valide solo se prese a maggioranza qualificata dei 3/4 dei voti degli aventi diritto.

Tra un Congresso e l'altro il potere di deliberazione sulle affiliazioni internazionali o sulla revoca delle stesse è affidato al Comitato Direttivo nazionale, che delibererà con la maggioranza dei 3/4 dei componenti. 
Il Congresso delibera sull'ordine dei propri lavori e verifica i poteri di delegate/delegati.

Per quanto applicabile, le regole del presente articolo, valgono anche per le strutture regionali, provinciali o comprensoriali della FILCAMS.

Art. 15 - Comitato Direttivo della FILCAMS
Il Comitato Direttivo è il massimo organo deliberante della FILCAMS tra un Congresso e l'altro. Ad esso sono affidati i compiti di:

1) dirigere la Federazione nell'ambito degli orientamenti decisi dal Congresso federale;

2) assicurare il necessario coordinamento delle strutture in cui la FILCAMS si articola;

3) provvedere alla convocazione ordinaria e straordinaria del Congresso Federale;

4) deliberare sulle percentuali di riparto della canalizzazione di competenza federale.

Al solo Comitato Direttivo della FILCAMS Nazionale è affidato altresì il compito di deliberare sulle piattaforme e accordi di categoria.


Al Comitato Direttivo della FILCAMS Nazionale è inoltre affidato il compito di deliberare, in apposite sessioni:

a) sulle materie rinviate dall'art. 6 del presente Statuto e sulle normative in materia di regolamento del personale;

b) sull’applicazione di regole amministrative in conformità al D. Lgs 460/97;

c) sulle regole relative alla vita interna e ai comportamenti dei gruppi dirigenti, al funzionamento degli organi statutari;

d) sulla definizione di strutture di rappresentanza.

Ognuna di queste deliberazioni deve contenere le sanzioni in caso di mancato rispetto delle stesse.

Il Comitato Direttivo della FILCAMS Nazionale stabilisce i settori d’iniziativa e di presenza nei quali operare con Enti, Istituti federali, Società, Associazioni e Fondazioni. Ne decide la costituzione o la soppressione e, se del caso, lo Statuto, l'eventuale articolazione territoriale, la nomina degli organismi dirigenti e le modalità di coordinamento. I rappresentanti della FILCAMS a tali livelli presentano annualmente al Comitato Direttivo la relazione sull'attività svolta ivi compresa la situazione economica e patrimoniale.

Il Comitato Direttivo, entro il mese di dicembre di ogni anno, approva il bilancio preventivo presentato dalla Segreteria, riferito all’esercizio dell’anno successivo; entro il 30 giugno di ogni anno approva il bilancio consuntivo, relativo all’esercizio dell’anno precedente.


Spetta al Comitato Direttivo della CGIL Nazionale, su proposta della FILCAMS Nazionale, decidere, con maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, lo scioglimento di tutti gli organismi di una struttura della FILCAMS. Ciò può avvenire nei casi in cui gli organi direttivi e/o quello esecutivo assumano e confermino posizioni e comportamenti che siano incompatibili con l’appartenenza alla CGIL, perché:

1) in contrasto con i principi e le norme fondamentali dello Statuto (e le normative conseguenti);

2) in contrasto con le norme amministrative, compresi i ripetuti e immotivati deficit di bilancio;

3) rendono impossibile la corretta direzione della struttura, al punto da ledere l’immagine della Confederazione.


Il Comitato Direttivo della CGIL Nazionale nomina, quindi, un Commissario con i poteri dell’organismo disciolto che dovrà ristabilire le condizioni di una positiva direzione, e organizzare, entro sei mesi dalla nomina, il Congresso straordinario dell’Organizzazione interessata. Nella delibera del Comitato Direttivo della CGIL dovranno essere indicate le motivazioni del provvedimento.

Spetta al Comitato Direttivo della CGIL nazionale definire norme di comportamento – per i casi di azioni sindacali che interessino più categorie o servizi essenziali di pubblica utilità – che garantiscano che le stesse siano decise d’intesa, nei rispettivi ambiti, con la Filcams Nazionale e che si esercitino in un quadro di salvaguardia dell’utenza. Tali norme conterranno le relative sanzioni nel caso di non rispetto.

Il Comitato Direttivo della FILCAMS è eletto dal Congresso che fissa il numero dei suoi componenti. Le vacanze che si verificassero tra un Congresso e l’altro possono essere colmate da parte dello stesso organo direttivo, fino al massimo del 40% dei suoi componenti. Qualora ricorra una motivata necessità politica di allargamento del gruppo dirigente le cooptazioni possono essere decise fino a un massimo di un decimo del numero fissato dal Congresso. (Dal computo delle cooptazioni sono esclusi i Segretari Generali della FILCAMS Nazionale non facenti parte del CD Nazionale al momento della loro elezione).

Il Comitato Direttivo provvede alle sostituzioni di componenti, dimissionari o decaduti, del Collegio di Verifica e del Collegio dei Sindaci nelle forme previste dal presente Statuto.

Il Comitato Direttivo nazionale della FILCAMS si dota di un Regolamento atto a garantirne il corretto funzionamento ed elegge un Presidente o una Presidenza, fissandone la durata dell’incarico. Il Regolamento definisce altresì le modalità e i tempi per la decadenza dal comitato Direttivo di coloro che ripetutamente non partecipino ai lavori senza darne giustificazione. Il Regolamento della CGIL nazionale si applica per il Comitato Direttivo della FILCAMS Nazionale, fino al momento in cui la stessa non si doterà di uno proprio.

Il Comitato Direttivo è convocato dalla Presidenza in accordo con la Segreteria di categoria almeno una volta a trimestre e ogni qualvolta la sua convocazione sia richiesta secondo le modalità previste dal Regolamento. Ogni componente del Comitato Direttivo ha il diritto di partecipare a qualsiasi Congresso o riunione delle organizzazioni di categoria e di prendervi la parola.
Il Comitato Direttivo elegge gli Ispettori nazionali.


Il Comitato Direttivo può decidere l’elezione di un organismo con funzioni di direzione operativa, fissandone compiti e poteri.

Il Comitato Direttivo può convocare assemblee con funzioni di indirizzo politico (Conferenza di organizzazione, di programma, dei quadri e delegati, delle lavoratrici ecc.) fissandone i criteri e le modalità di composizione e di partecipazione.
Il Comitato Direttivo della Filcams Nazionale delibera gli adeguamenti al proprio Statuto derivanti da eventuali modifiche allo Statuto della CGIL.
Il Comitato Direttivo delibera sulle modalità e forme di rapporto con l’associazionismo democratico e sulla doppia affiliazione con associazioni professionali.
Il trattamento del personale è normato dal Regolamento nazionale che viene approvato dal Comitato Direttivo nazionale della CGIL.
Il Comitato Direttivo assume il Regolamento sul trattamento dei dati personali approvato dal CD della CGIL Nazionale per l'attuazione nella CGIL della normativa vigente in materia di protezione dei dati.
I Regolamenti si applicano in tutti i livelli dell’Organizzazione. Il Comitato Direttivo della Filcams Nazionale decide le specifiche modalità con le quali attuare le parti rinviate al proprio livello.

Le decisioni del Comitato Direttivo sono assunte a maggioranza semplice dei votanti, fatte salve le normative per le quali è prevista dal presente Statuto la maggioranza qualificata degli aventi diritto, che si esprime con le modalità decise dal Regolamento del Comitato Direttivo nazionale.
Qualora sia necessaria la maggioranza qualificata degli aventi diritto a voto palese, è possibile il voto certificato nelle modalità previste dal Regolamento del Comitato Direttivo nazionale.

Art. 16 – Assemblea Generale della FILCAMS
L’Assemblea Generale elegge la sua Presidenza.
L’Assemblea Generale è convocata dalla Presidenza in accordo con la Segreteria.
L’Assemblea Generale elegge il Segretario generale e la Segreteria.
All’Assemblea Generale si applica il Regolamento del Comitato Direttivo.

L’Assemblea Generale è convocata di norma una volta all’anno per:

1) discutere e delibare in ordine alle linee programmatiche e di indirizzo dell’attività sindacale;
2) impostare le iniziative di portata generale;
3) verificare il complesso dell’attività sindacale.

Art. 17 - Segreteria della FILCAMS
La Segreteria è l'organo che attua le decisioni del Comitato Direttivo e dell’Assemblea Generale, e assicura la gestione continuativa della FILCAMS assumendo la funzione di Centro Regolatore. Risponde della propria attività al Comitato Direttivo stesso. La Segreteria funziona e decide collegialmente e si riunisce su convocazione del Segretario Generale o su richiesta di 1/4 dei suoi componenti.

Ogni componente della Segreteria – sulla base dell’incarico operativo affidatogli dalla stessa, su proposta del Segretario Generale – risponde del suo operato all'organo esecutivo. La Segreteria, su proposta del Segretario Generale, può revocare, motivatamente, l'incarico operativo. Dell'incarico affidato ai singoli componenti o della revoca dello stesso deve essere data comunicazione tempestiva al Comitato Direttivo, in un’apposita riunione.

Su proposta del Segretario Generale della FILCAMS Nazionale, la Segreteria può, altresì, nominare fino a due Vice Segretari Generali con funzioni vicarie, con il vincolo della presenza di entrambi i generi, considerando a tal fine la figura del Segretario Generale e quella del/dei Vice Segretario/i.

La Segreteria si doterà di un regolamento di funzionamento che normerà anche il proprio processo decisionale.

La Segreteria assicura altresì la direzione quotidiana dell’attività della Federazione e mantiene un contatto permanente con i vari livelli della Confederazione, nonché tutte le interlocuzioni politiche e sindacali esterne. Essa delibera su tutte le questioni che rivestono carattere di urgenza.

La Segreteria provvede all'organizzazione e al funzionamento dei dipartimenti, uffici e servizi della FILCAMS, ne coordina l'attività nei vari campi; nomina i funzionari e i collaboratori tecnici; presenta al Comitato Direttivo, per l'approvazione, i bilanci preventivi e consuntivi, nonché l’eventuale variazione agli stessi, da sottoporre al Comitato Direttivo nel caso di spese o di impegni di particolare consistenza non previsti dai bilanci preventivi, per i quali dovrà essere data al Comitato Direttivo informazione preventiva al fine dell’assunzione della relativa delibera.

La rappresentanza legale della FILCAMS di fronte a terzi e in giudizio è attribuita:

a) al Segretario Generale, con possibilità di delega come previsto al punto successivo;

b) ad altra persona, nominata con formale delibera della Segreteria, per tutti i negozi giuridici di carattere amministrativo, fiscale, previdenziale, finanziario e della sicurezza del lavoro. Tale possibilità di delega riguarda gli aspetti gestionali delle materie indicate e le relative prerogative decisionali nei limiti fissati dalla stessa delibera. Con analoga delibera la Segreteria della FILCAMS può revocare in qualsiasi momento e senza preavviso tale nomina, provvedendo contestualmente alla formalizzazione di una nuova nomina. Di tali delibere è formalmente informato il Comitato Direttivo.

In caso di impedimento o di assenza, la rappresentanza di cui al punto a) è affidata a un Vice Segretario o, in assenza o per impedimento di questi, ad altro componente della Segreteria.

Per quanto applicabile, le regole del presente articolo, valgono anche per le strutture della FILCAMS regionali, provinciali/comprensoriali e metropolitane.

Art. 18 - Collegio dei Sindaci Revisori
Il Collegio dei Sindaci Revisori è l'organo di controllo dell'attività amministrativa della FILCAMS. Esso è composto da tre componenti effettivi e fino a tre supplenti, eletti a voto palese dal Congresso di categoria.
Uno dei componenti del Collegio dei Sindaci revisore è un Revisore dei Conti iscritto all’Albo dei Revisori.

Nel caso in cui, per effetto di diminuzioni o decadenze di componenti del Collegio, il numero si riducesse a uno, il Comitato Direttivo può provvedere a sostituzioni.

Per i Collegi dei Sindaci, i componenti eletti a farne parte, tenuto conto della delicatezza dei compiti e delle funzioni a cui vengono chiamati, devono rispondere a requisiti di specifica competenza, serietà ed esperienza e non devono avere responsabilità amministrative dirette nell'ambito dell'Organizzazione.
Rispondono del loro operato davanti agli Organi giurisdizionali interni.

Il Collegio dei Sindaci accompagna con una propria relazione il bilancio della FILCAMS, che invia al Centro Regolatore stesso; controlla periodicamente l’andamento amministrativo; verifica la regolarità delle scritture e dei documenti contabili.

Il Collegio dei Sindaci consegna al Congresso una relazione complessiva sui bilanci per il periodo intercorrente dal Congresso precedente.

Il Collegio elegge nel proprio seno una Presidenza cui spetterà la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Collegio stesso.

Il Presidente dei Sindaci Revisori è invitato alle riunioni del Comitato Direttivo.
I Sindaci Revisori della FILCAMS CGIL Nazionale fanno parte del Gruppo Nazionale dei Revisori costituito dalla CGIL Nazionale. 

Per quanto applicabile, le regole del presente articolo, valgono anche per le strutture della FILCAMS regionali, provinciali/comprensoriali e metropolitane.

Art. 19 – Collegio degli Ispettori
Il Collegio degli Ispettori è costituito presso la FILCAMS Nazionale.
Il Collegio è composto dagli Ispettori eletti dal Comitato Direttivo della FILCAMS Nazionale, nella misura di cinque componenti effettivi e tre supplenti.
Sono scelti tra iscritte e iscritti FILCAMS che hanno i requisiti di competenza necessari e non ricoprono incarichi o funzioni di direzione politica o di carattere amministrativo. Il Collegio degli Ispettori può avvalersi di competenze professionali esterne.

Gli Ispettori sono vincolati al massimo di riservatezza, nella fase istruttoria e fino alla relazione agli organismi competenti. La violazione di tale comportamento determina un’immediata verifica del Comitato Direttivo competente e l’eventuale ricorso al Collegio statutario della CGIL, che si pronuncia in unica istanza.

Essi hanno compiti ispettivi riferiti:

a) alla regolare canalizzazione delle risorse;

b) alla corretta applicazione dei Regolamenti del personale;

c) alla correttezza dei rapporti amministrativi con Enti, Istituti, Società, Associazioni e Fondazioni promosse dalle strutture di riferimento;

d) al mandato loro assegnato dai rispettivi Comitati Direttivi;

e) al controllo del rispetto di quanto previsto dal presente Statuto e dalle leggi dello Stato nella compilazione dei bilanci. Il controllo dei bilanci può riferirsi all’esercizio in corso o a quelli passati.

La loro attività si svolge con ispezioni programmate nel tempo. Si attivano altresì su esplicito mandato conferito dagli organismi dirigenti di proprio riferimento.
Rispondono del loro operato agli Organi giurisdizionali interni.

Riferiscono i risultati delle ispezioni all’organismo di riferimento e a quello che ha conferito il mandato, oltreché, se del caso, al Collegio dei Sindaci di riferimento. Nel caso le ispezioni riguardino tematiche che coinvolgono più strutture comunicano il loro programma di attività preventivamente e riferiscono i risultati delle ispezioni ai Centri Regolatori interessati.

Qualora nell'esercizio delle funzioni di cui al IV capoverso si ravvisino irregolarità, alla struttura sottoposta a ispezione è formalmente concesso dagli Ispettori un tempo entro il quale regolarizzare la/le anomalia/e, dandone informazione al/ai Centro/i Regolatore/i di riferimento e alla Struttura che ha richiesto l’ispezione. Trascorso tale periodo, se la situazione non viene regolarizzata, il Collegio degli Ispettori è tenuto a riferire immediatamente al Comitato Direttivo della struttura interessata e al/ai Centro/i Regolatore/i di riferimento. Nei successivi dieci giorni, il/i Centro/i Regolatore/i, sentita la Segreteria della struttura interessata, e d’intesa con il Centro Regolatore nazionale, propone/propongono al Comitato Direttivo della struttura interessata l’approvazione di una delibera che contenga le soluzioni delle problematiche emerse. Il Comitato Direttivo della Struttura interessata dovrà discutere la delibera nella prima sessione utile e comunque entro sessanta giorni. Se del caso, il/i Centro/i Regolatore/i competente/i dispone/dispongono la sospensione cautelare del Segretario Generale della struttura interessata o della persona delegata o della struttura esecutiva.
Entro cinque giorni dall’adozione del provvedimento di sospensione cautelare, il/gli interessato/i ha/hanno facoltà di ricorrere al Comitato Nazionale di Garanzia della CGIL che si pronuncia, con provvedimento d’urgenza e in unica istanza, sul provvedimento di sospensione, deliberandone la conferma o l’annullamento.
A fronte di conferma del provvedimento di sospensione cautelare, il Segretario generale o la persona delegata o i componenti della struttura esecutiva devono essere deferiti al competente Comitato Interregionale di Garanzia della CGIL. Tutto l’iter di competenza degli Organi di Garanzia deve avvenire con procedura d’urgenza.
Il/i Centro/i Regolatore/i garantisce/ono il governo della struttura sino a conclusione dell’iter di competenza degli Organi di Garanzia, provvedendo a sanare l'irregolarità rilevata dagli Ispettori.

Le modalità di procedura e di funzionamento degli Ispettori sono determinate da un apposito Regolamento, valido per tutti i livelli, proposto dal Collegio della CGIL Nazionale e approvato dal Comitato Direttivo della CGIL.

Il Coordinatore degli Ispettori è invitato alle riunioni del Comitato Direttivo.


Art 20 - Comitato Nazionale di Garanzia
Il Comitato Nazionale di Garanzia confederale è l'organo di giurisdizione interna della CGIL e ha potere di intervento in ambito della FILCAMS. Ad esso dovranno essere inoltrati gli eventuali ricorsi delle/degli iscritte/iscritti alla FILCAMS .


Art. 21 - Collegio statutario
Il Collegio statutario confederale è l'organo di garanzia e interpretazione statutaria, nonché di controllo sulle procedure e gli atti degli organismi e strutture della CGIL. Ad esso vanno inoltrate dalle/dagli iscritte/iscritti gli eventuali quesiti del presente Statuto.

I quesiti interpretativi del presente Statuto dovranno essere inoltrati al Collegio statutario confederale tramite il Collegio di Verifica della FILCAMS Nazionale.

TITOLO IV - Dell'amministrazione

Art. 22 - Contributi sindacali e solidarietà
La FILCAMS, in quanto libera associazione, realizza la propria autonomia finanziaria mediante la contribuzione delle iscritte e degli iscritti che sottoscrivono volontariamente una delega o corrispettivo atto certificatorio.
La contribuzione delle iscritte e degli iscritti avviene con la tessera, con la firma da parte delle iscritte e degli iscritti della delega per la trattenuta delle quote sindacali sulla retribuzione, con la contribuzione mensile, con sottoscrizioni autorizzate di volta in volta dagli organi dirigenti delle strutture FILCAMS che ne hanno la facoltà, con contributi volontari di singoli lavoratori. Sono lecite altre forme di sostegno, purché mantengano la caratteristica della volontarietà e siano espressamente finalizzate oltre che regolamentate e siano iscritte a bilancio nella voce “entrate” con specifica segnalazione e destinazione; i distacchi sindacali retribuiti sono considerati come entrate.

L'utilizzo dei proventi derivanti dalla prestazione di servizi è regolato dal Comitato Direttivo della FILCAMS Nazionale.

La contribuzione sindacale è stabilita secondo le quantità e le modalità decise dal Comitato Direttivo della FILCAMS Nazionale e della CGIL. La quota tessera e i contributi sindacali sono intrasmissibili e non danno luogo ad alcuna rivalutazione.
Le contribuzioni versate dai lavoratori a seguito dell’iscrizione a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi denominazione sono patrimonio collettivo di tutta l’Organizzazione e sono vincolate alla normativa generale sui finanziamenti e sui riparti previsti dalla CGIL.

I riparti devono essere effettuati in modo automatico, con cadenza mensile, garantendo la regolarità di finanziamento a tutte le strutture mediante il metodo della canalizzazione.

Non è ammessa per alcuna struttura la possibilità di utilizzare percentuali di riparto spettanti ad altre strutture.

La normativa generale, valevole indistintamente per tutte le istanze, sul finanziamento e sui riparti è stabilita dal Comitato Direttivo nazionale della Filcams. La Filcams Nazionale decide nel Comitato Direttivo i criteri di riparto conseguenti alla deliberazione del CD della CGIL Nazionale.

La Filcams e tutte le sue strutture non possono distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, riserve o capitale, durante la vita dell’associazione salvo diversa disposizione legislativa. In caso di scioglimento di una struttura della Filcams, il patrimonio, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sarà attribuito ad altra istanza della Filcams designata dal Centro Regolatore competente sentito l’organismo di controllo previsto dall’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

In caso di scioglimento della Filcams, il suo patrimonio, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sarà attribuito ad altra istanza della CGIL designata dal Centro Regolatore competente, sentito l’organismo di controllo previsto dall’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 23 - Attività amministrativa
L’attività amministrativa della Filcams deve basarsi su una politica dei costi e dei ricavi correlati alle esigenze e alla sostenibilità economica di ciascuna struttura e su una regolare tenuta contabile, tecnicamente corretta e documentata, impostata su criteri di legittimità, responsabilità, chiarezza e trasparenza. 
A questo fine devono essere osservate le seguenti norme:

a) predisposizione annuale, da parte della Segreteria, attraverso l’applicazione del modello di «Piano unico dei conti» in conformità al D.lgs. 460/‘97, del Bilancio preventivo e del Bilancio consuntivo, composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Relazione illustrativa, Nota integrativa del Bilancio;

b) approvazione da parte del Comitato Direttivo di ogni struttura del Bilancio consuntivo, entro il mese di giugno dell’anno successivo a quello di riferimento, e del Bilancio preventivo, entro il mese di dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento;
c) per la Filcams Nazionale, in quanto Centro Regolatore, è fatto obbligo, in sede di discussione e approvazione del Bilancio preventivo o di quello consuntivo, di illustrare il Bilancio aggregato di propria competenza;

d) tenuta a disposizione, da parte di ogni struttura, della contabilità e della relativa documentazione per il Collegio dei Sindaci Revisori, per il Collegio degli Ispettori, per l’organismo dirigente della struttura interessata e delle strutture di livello superiore che hanno la facoltà di esercitare il controllo amministrativo;

e) previsione a ogni sostituzione di Segretari Generali di un formale e documentato passaggio delle consegne, certificato dal Collegio degli Ispettori di riferimento, da presentare al Comitato Direttivo e del quale va data copia al/ai Centro/i Regolatore/i di riferimento; la violazione di tale regola, anche a seguito di successiva verifica di veridicità della documentazione, comporta l’attivazione delle procedure disciplinari da parte dei Comitati di Garanzia preposti;

f) inserimento dell’attività amministrativa dei Comitati degli Iscritti, dei Comitati interaziendali e di altri organismi da individuare in modo specifico in quella delle strutture di livello superiore con l’ausilio di uno specifico Regolamento finanziario approvato dal Comitato Direttivo della CGIL Nazionale;

g) pubblicizzazione annuale dei Bilanci consuntivi e preventivi, mediante mezzi di comunicazione idonei, tra le/gli iscritte/i alle rispettive strutture;
h) pubblicizzazione dei Bilanci consuntivi nei siti web delle strutture;
i) tutte le strutture sono tenute a pubblicare sul proprio sito web il Regolamento del personale e le relative tabelle stipendiali.
Il Comitato Direttivo nazionale della CGIL approva, con la maggioranza dei 2/3, una Delibera Regolamentare, relativa alle materie della gestione economica e dell’amministrazione prevedendo, altresì, la definizione di regole che rendano vincolante l’assunzione di politiche di rientro nel pareggio dei bilanci, in attuazione del I comma del presente articolo.

Art. 24 - Autonomia giuridica e amministrativa
La Filcams Nazionale, le Filcams regionali, Provinciali/Comprensoriali o Metropolitane sono associazioni giuridicamente e amministrativamente autonome e, pertanto, strutture diverse non rispondono delle obbligazioni assunte da qualsiasi Organizzazione, ad esse aderente, salvo quanto stabilito diversamente da singoli statuti in virtù di norme di legge.
Tutte le strutture sono tenute a operare per raggiungere il massimo di condivisione e integrazione sul versante tecnico, informatico, editoriale, gestionale e della comunicazione, per migliorare l’attività e favorire un’ottimale gestione delle risorse.

A fronte di eventuali decisioni amministrative, prese da singoli dirigenti, o in contrasto con decisioni assunte da organismi dirigenti che comportino oneri alle strutture dirette, la Filcams Nazionale e le sue strutture si rivarranno, nelle forme e nelle modalità consentite dalle leggi vigenti, sui responsabili di tali decisioni arbitrarie.
L’accordo di cui all’art. 26, par. 1 del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati dell’Unione Europea (Regolamento UE 2016/679) è adottato dalla Filcams Nazionale, in qualità di Centro Regolatore, anche per conto delle proprie strutture Regionali, Provinciali/Comprensoriali o Metropolitane.

TITOLO V - Della giurisdizione interna

Art. 25 - Sanzioni disciplinari
È passibile di sanzioni disciplinari l’iscritta o l’iscritto il cui comportamento sia risulti contrario ai principi di democrazia e di garanzia di altre/altri iscritte/iscritti o risulti lesivo per l’Organizzazione sindacale o configuri violazione di principi e norme dello Statuto.
Le eventuali sanzioni relative a violazioni delle materie attinenti il rapporto di lavoro sono definite nel Regolamento del personale della CGIL.
Gli addebiti mossi ai comportamenti dei singoli iscritti, ad eccezione di quelli relativi ai casi di violenza e molestie sessuali – per i quali non esiste termine per la segnalazione – vanno segnalati entro 6 mesi dalla loro avvenuta conoscenza in prima istanza avanti ai Comitati di Garanzia Interregionali confederali competenti.
Le infrazioni di carattere amministrativo sono comunque assunte dai Comitati di Garanzia Interregionali confederali che sono tenuti a valutare ed eventualmente sanzionare omissioni o ritardi nella loro segnalazione.
Le sanzioni applicabili in ordine di gravità sono le seguenti:

a) biasimo scritto;
b) in caso di iscritta/iscritto, componente della Assemblea Generale o di funzionaria/funzionario dell’Organizzazione, sospensione dalla/dalle carica/cariche sindacale/sindacali ricoperta/e sino a tre mesi;

c) in caso di iscritta/iscritto componente dell’Assemblea Generale o funzionaria/funzionario dell’Organizzazione, sospensione dalla/dalle carica/cariche sindacale/sindacali ricoperta/e da tre a dodici mesi;
d) sospensione da tre a dodici mesi dall’esercizio delle facoltà di iscritta/iscritto;

e) espulsione dall’Organizzazione; l’eventuale richiesta di reiscrizione da parte dell’espulsa/espulso non potrà essere esaminata prima che trascorrano tre anni e sarà decisa dalla struttura cui perviene la richiesta, previo parere vincolante del Centro Regolatore Nazionale.

Tali sanzioni vengono irrogate, secondo il principio di ragionevolezza, gradualità, proporzionalità e personalità in relazione al tipo e alla gravità dell’infrazione, per: 

1) comportamenti incompatibili con i principi fondamentali dello Statuto, delle relative Delibere e dei Regolamenti, del Codice Etico, nonché delle regole in essi precisate;
2) comportamenti contrari alle corrette norme di leale comportamento nell’Organizzazione; la violazione, in particolare, delle norme elettorali comporta la decadenza dagli incarichi sindacali di carattere elettivo e la ineleggibilità per almeno due anni a qualunque incarico;

3) molestie, ricatti sessuali, mobbing e stalking;

4) condanna per reati dolosi, esclusi in ogni caso quelli di opinione;

5) atti affaristici o di collusione con la controparte.

Per quanto riguarda irregolarità amministrative, la non corretta attuazione di quanto al Titolo IV del presente Statuto comporta l'attivazione delle procedure disciplinari oltre che l’eventuale diretta rivalsa sul dirigente e/o sul funzionario responsabile.
Nel caso di irregolarità amministrativa che comporti la sottrazione di risorse e/o beni dell’Organizzazione, è fatto obbligo alla Segreteria della struttura interessata di procedere – per via transattiva o giudiziaria – ai fini del recupero di quanto sottratto. Nel caso di attivazione di una soluzione transattiva, essa dovrà essere approvata dal/i Centro/i Regolatore/i competente/i.

In casi di particolare gravità derivanti da sottoposizione a procedimenti penali con esclusione dei reati di opinione e, comunque, nei casi di provvedimenti restrittivi della libertà della persona, la Segreteria del Centro Regolatore di riferimento (o di quello superiore se il caso si riferisce a un Centro Regolatore) può sospendere cautelativamente l’iscritto dalla carica ricoperta o dall’esercizio delle facoltà di iscritto, per il tempo strettamente necessario all’inchiesta, alla decisione di prima istanza e all’esame dell’eventuale ricorso.

Il Comitato Direttivo del Centro Regolatore di riferimento dovrà, nella sua prima sessione utile e comunque entro 60 giorni, pena l’inefficacia del provvedimento, ratificare tale decisione. È fatta salva la continuità delle prestazioni retributive e previdenziali secondo le modalità previste dal Regolamento del personale.
La sospensione cautelativa non costituisce sanzione disciplinare.
È facoltà dell’iscritto oggetto di tale provvedimento richiedere l’attivazione del Comitato di Garanzia confederale competente che deciderà in unico grado.
Il provvedimento di sospensione cautelare cessa con le decisioni del Comitato stesso, qualora non venga confermato.
Nel corso del procedimento disciplinare, il Comitato di Garanzia, in relazione alla natura dei fatti evidenziati e alla carica esecutiva ricoperta dall’iscritta/iscritto sottoposta/sottoposto al procedimento stesso, può chiedere alla/o stessa/o che si sospenda cautelativamente dall’incarico ricoperto per la durata della stessa procedura.
Parimenti, il Comitato di Garanzia confederale – nel caso di violazioni di carattere amministrativo sanzionate con il provvedimento di sospensione dalla carica sindacale ricoperta o dalla facoltà di iscritta/iscritto da tre a dodici mesi – richiede al/ai Centro/i Regolatore/i competente/i di disporre in via cautelare la sospensione dell'interessata/o da ogni competenza di carattere amministrativo, attribuendola ad altra/o dirigente.
Resta fermo quanto previsto dall'art. 19 del presente Statuto.
Nei casi più gravi sanzionati come al punto d) del 1 comma, a tutela dell’Organizzazione la sanzione è immediatamente esecutiva, fatta salva la procedura di garanzia da parte della/del sanzionata/o.
I materiali raccolti in sede di procedimento disciplinare sono utilizzabili anche ai fini di eventuali provvedimenti che le strutture possono assumere nella loro funzione di “datori di lavoro”.
Le strutture che vengono a conoscenza di fatti penalmente illeciti sono tenute a darne immediata comunicazione all’autorità giudiziaria, fermo rimanendo l’avvio del procedimento disciplinare.
I procedimenti disciplinari non sostituiscono il diritto a eventuali azioni civili per il risarcimento dei danni subiti dall’Organizzazione.
Il patteggiamento nei procedimenti penali davanti all’autorità giudiziaria non è preclusivo dell’esercizio di responsabilità anche patrimoniali nei confronti dell’Organizzazione.
E' costituito in CGIL l'Albo delle delibere assunte dai Comitati di Garanzia, a partire da quelle assunte dal Comitato di Garanzia nazionale, sul quale verranno pubblicate le delibere assunte, a cura dei Presidenti degli stessi Comitati nel rispetto della privacy. I Presidenti dei Comitati potranno accedere a tale Albo, mettendo a disposizione dei Comitati stessi le deliberazioni pubblicate.

Art. 26 - Collegi di verifica
Il Collegio di verifica è costituito nella Filcams Nazionale. Esso comprende 10 5 componenti e altrettanti supplenti con funzioni di surroga degli assenti.
Esso è eletto a voto palese dal Congresso della Filcams Nazionale, a maggioranza qualificata del 75% dei votanti, tra le iscritte/iscritti con un minimo di 10 anni di anzianità di iscrizione e con riconosciuto prestigio, autonomia e indipendenza.
Nel caso in cui, per effetto di dimissioni o decadenze di componenti del Collegio, il numero di supplenti si riducesse a tre, il Comitato Direttivo competente può provvedere a sostituzioni, con voto a maggioranza del 75% dei votanti.
Il Collegio di verifica, su richiesta di uno o più iscritte/iscritti o di una struttura, svolge indagini e controlli sulle procedure e sugli atti dei vari organismi e dei dirigenti e funzionari sindacali, in relazione alla loro rispondenza alle norme statutarie e regolamentari, e alle decisioni regolarmente assunte dagli organi della Filcams, con possibilità di esprimere parere vincolante e, nei casi più gravi, di annullare totalmente o parzialmente atti giudicati irregolari.
Gli addebiti mossi alle procedure e agli atti dei vari organismi sono assunti dai Collegi di Verifica competenti, se formalmente segnalati, entro sei mesi dalla loro avvenuta conoscenza. Ciò ad eccezione delle infrazioni di carattere amministrativo.
Qualora l’annullamento totale o parziale degli atti fosse determinato da un comportamento contrario ai princìpi di democrazia e di garanzia di altre/altri iscritte/iscritti o che risulti lesivo per l’Organizzazione, il Collegio di Verifica trasmette gli atti e le proprie deliberazioni al Comitato di Garanzia di riferimento, per quanto di competenza.
Il Collegio di Verifica è il livello cui fare riferimento per l’inoltro dei quesiti e interpretazioni del presente Statuto al collegio statutario nazionale.
Il Collegio di Verifica ha giurisdizione sull'attività delle strutture federali di livello inferiore, compresi i Comitati degli iscritti.
Contro le decisioni del Collegio di Verifica della Filcams è possibile il ricorso, in seconda e ultima istanza, al Collegio statutario della CGIL Nazionale.
Le decisioni del Collegio di Verifica sono assunte con una maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti. Le modalità di procedura e funzionamento interno del Collego di Verifica sono determinate da un apposito regolamento tipo, predisposto dal Collegio statutario confederale e approvato dal Comitato Direttivo della CGIL. Il Collegio elegge nel proprio seno una Presidenza e una Vice Presidenza. I componenti effettivi dei Collegi di Verifica sono invitati al Comitato Direttivo nazionale della Filcams.

Art. 27 - Divieto di fumare
È fatto divieto di fumare nelle riunioni di ogni livello della Federazione.

Art. 28 - Norma transitoria
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni dello Statuto della CGIL, delle deliberazioni regolamentari e delle delibere attuative dello Statuto approvate dal Comitato Direttivo della CGIL Nazionale.
La Filcams assume nella sua totalità il Codice Etico della CGIL approvato dal XVIII Congresso Nazionale confederale il 24/01/2019.
Seguono i due articoli dello Statuto della CGIL Nazionale riguardanti i Comitati di Garanzia confederali che costituiscono la struttura di giurisdizione disciplinare interna cui è demandato il potere di inchiesta e di sanzione, nei riguardi delle/degli iscritte/iscritti alla CGIL e delle strutture della categoria, pertanto ad essi possono adire gli iscritti e le iscritte della Filcams.
Sono riportati, infine, gli articoli 23 e 30 dello Statuto della CGIL Nazionale riguardanti il Collegio Statutario Nazionale, che ha potere di verifica esclusiva sull’attività di tutte le strutture dell’Organizzazione.
Comitato di Garanzia CGIL Nazionale
Il Comitato nazionale di Garanzia è l’organo di giurisdizione interna della CGIL.
È eletto a voto palese dal Congresso confederale a maggioranza qualificata di almeno il 75% dei votanti, tra le iscritte/iscritti con un minimo di dieci anni di anzianità di iscrizione e con riconosciuti prestigio, autonomia e competenza.
Il Comitato nazionale di garanzia è composto da nove componenti effettivi, tra i quali uno con specifiche e riconosciute competenze in materia giurisprudenziale, e cinque supplenti. Svolge le seguenti funzioni di seconda e ultima istanza:
verifica la correttezza formale delle procedure;
valuta la congruità del pronunciamento di prima istanza; in caso di valutazione negativa, con delibera motivata, annulla il procedimento e ne dispone il rinvio ad altro Comitato Interregionale, secondo i criteri di cui al Regolamento nazionale dei Comitati di Garanzia;
valuta le argomentazioni addotte dal/dai ricorrente/i ed eventuali nuovi atti e/o fatti intervenuti o portati a conoscenza dal/dai ricorrente/i non esaminati dal pronunciamento di prima istanza ed eventualmente e solo in questo caso provvede a nuovi atti istruttori. Qualora i nuovi atti istruttori evidenzino comportamenti passibili di sanzione da parte di iscritte/iscritti non oggetto del procedimento in corso, il Comitato nazionale di Garanzia delibera la trasmissione degli atti al competente Comitato Interregionale di Garanzia per l'apertura di una nuova inchiesta, dandone tempestiva comunicazione, oltre alla/e persona/e interessata/e, al/ai Centro/i Regolatore/i competente/i.
Al fine di garantire sempre il numero di nove componenti effettivi, se, per effetto di dimissioni o decadenze, il numero dei supplenti si riducesse a due, il Comitato Direttivo – a maggioranza dei 3/4 dei suoi componenti – provvede alle sostituzioni.
Ogni componente del Comitato è vincolato al massimo di riservatezza, tranne che successivamente alle delibere approvate e relativamente al solo contenuto delle delibere stesse.
Nel Comitato di garanzia il soggetto cui compete l’istruttoria non può far parte del collegio giudicante.
Analogamente sono incompatibili con la fase istruttoria e quella giudicante i componenti degli esecutivi delle strutture interessate e del/i Centro/i Regolatore/i di riferimento.
Ogni intervento tendente a condizionare l’operato e il giudizio del Comitato nazionale di Garanzia o dei Comitati Interregionali di Garanzia, esercitato sia sull’intero Comitato che sui singoli componenti, è considerato violazione grave e lesiva dell’autonomia e dell’indipendenza di questa funzione. Esso comporta obbligatoriamente l’attivazione di un’indagine specifica promossa direttamente dal Collegio Statutario, al cui esito segue la relativa pronuncia.
Il Comitato elegge nel proprio seno un Presidente cui spetterà la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Comitato stesso.
Il Presidente del Comitato nazionale di Garanzia è invitato alle riunioni del Comitato Direttivo nazionale della CGIL.
Comitati di Garanzia Interregionali
I Comitati di Garanzia costituiscono la struttura di giurisdizione disciplinare interna cui è demandato il potere di inchiesta e di sanzione, in base al precedente articolo, nei riguardi delle/degli iscritte/iscritti alla CGIL.
Qualora l'inchiesta evidenzi comportamenti passibili di sanzione da parte di iscritte/iscritti non oggetto del procedimento in corso, il Comitato Interregionale di Garanzia delibera l'apertura di una nuova inchiesta, dandone tempestiva comunicazione, oltre alla/e persona/e interessata/e, al/ai Centro/i Regolatore/i competente/i.
Ogni iscritta/iscritto ha diritto a due livelli di giudizio.
I Comitati di Garanzia Interregionali sono composti da nove componenti effettivi e cinque supplenti; scelti tra le iscritte/iscritti con un minimo di dieci anni di anzianità di iscrizione e con riconosciuti prestigio, autonomia e competenza, sono eletti dal Congresso nazionale della CGIL, con voto a maggioranza qualificata del 75% dei votanti, che ne fissa l’articolazione, nonché e la composizione sulla base delle norme di cui all’art. 22 dello Statuto CGIL, nel rispetto del principio della non sovrapposizione tra la provenienza territoriale del componente e l'ambito territoriale di competenza del Comitato.
Al fine di garantire sempre il numero di nove componenti effettivi, se, per effetto di dimissioni o decadenze, il numero dei supplenti si riducesse a due, il Comitato Direttivo – a maggioranza dei 3/4 dei suoi componenti – provvede alle sostituzioni.
I Presidenti devono essere scelti tra dirigenti che ricoprano incarichi nazionali da almeno quattro anni.
Le decisioni sulle competenze in sede plenaria sono assunte con una maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti presenti. Le procedure sui provvedimenti disciplinari e sul funzionamento interno dei Comitati di Garanzia sono determinate da un apposito Regolamento proposto dal Comitato di Garanzia nazionale e approvato dal Comitato Direttivo della CGIL.
Il Comitato di Garanzia competente, in prima istanza di giudizio, per i componenti dei Comitati Direttivi nazionali della CGIL, delle Federazioni o Sindacati nazionali di categoria e dello SPI Nazionale che ricoprono esclusivamente incarichi a livello nazionale, è quello interregionale del centro.
Qualora ricorsi presentati ai Comitati di Garanzia Interregionali contengano anche atti o fatti che riguardino dirigenti sindacali che svolgano la loro funzione esclusiva presso il centro confederale o presso una categoria nazionale, il ricorso sarà esaminato in prima istanza solo dal Comitato di Garanzia Interregionale del Centro Italia.
Con tempi e modalità definite in sede di Regolamento dei Comitati di Garanzia, possono essere avviate procedure di conciliazione nei casi di minore rilevanza e gravità che non riguardino le decisioni regolarmente assunte dagli organismi o la violazione delle norme regolamentari.
La procedura di cui sopra viene richiesta dal Presidente del Comitato di Garanzia Interregionale che ne informa il Comitato stesso. Il tentativo di conciliazione viene affidato dal Presidente al Centro Regolatore competente che ne riferisce l'esito.
 
In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione e di conferma dell’istanza al Comitato di Garanzia, si attiva la procedura di cui all’art. 27 dello Statuto CGIL.
I Presidenti dei Comitati di Garanzia Interregionali sono invitati alle riunioni del Comitato Direttivo nazionale della CGIL.
Collegio Statutario nazionale
Il Collegio Statutario è l’organo di garanzia e interpretazione statutaria, di controllo sulle procedure e gli atti degli organismi e strutture della CGIL.
È composto da cinque componenti effettivi e altrettanti supplenti – invitati permanenti – con funzione di surroga dei componenti effettivi assenti.
È eletto a voto palese dal Congresso confederale a maggioranza qualificata di almeno i 3/4 dei votanti, tra le/gli iscritte/iscritti con un minimo di dieci anni di anzianità di iscrizione e con un riconosciuto prestigio, autonomia e competenza.
Nel caso in cui, per effetto di dimissioni o decadenze di componenti del Collegio, il numero di supplenti si riducesse a tre, il Comitato Direttivo provvede alle sostituzioni o integrazioni, con voto a maggioranza dei 3/4 dei votanti.
Il Collegio elegge nel proprio seno una Presidenza cui spetterà la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Collegio stesso.
I componenti effettivi del Collegio Statutario sono invitati alle riunioni del Comitato Direttivo nazionale della CGIL.
Il Collegio statutario nazionale della CGIL ha potere di verifica esclusiva sull'attività delle strutture delle CGIL regionali, delle Federazioni o Sindacati nazionali di categoria, dello SPI Nazionale e della CGIL Nazionale.
Nel caso di annullamento totale o parziale degli atti determinato da un comportamento contrario ai principi di democrazia e di garanzia di altre/altri iscritte/iscritti o che risulti lesivo per l’Organizzazione, il Collegio Statutario nazionale trasmette gli atti e le proprie deliberazioni al Comitato di Garanzia di riferimento, per quanto di competenza.
Al Collegio statutario della CGIL Nazionale è attribuita in via esclusiva la potestà di interpretazione delle norme statutarie e regolamentari, e la verifica della conformità degli statuti e regolamenti delle CGIL regionali, delle Federazioni o Sindacati nazionali di categoria e dello SPI nazionale con i principi e le norme generali dello Statuto CGIL.
Il Collegio statutario di verifica della CGIL nazionale ha potestà esclusiva di giudizio, in unica istanza e di sanzione nei confronti delle/dei componenti dei Comitati di Garanzia e dei Collegi di Verifica delle diverse istanze, limitatamente a segnalazioni relative a comportamenti riguardanti le specifiche attività dei Comitati e Collegi.
Le decisioni del Collegio Statutario nazionale sono assunte con una maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti.
Le sue modalità di procedura e funzionamento interno sono determinate da un apposito regolamento proposto dal Collegio stesso e approvato dal Comitato Direttivo della CGIL.