26/11/1997 ore: 2:00

STUDI PROFESSIONALI Area Economica Amministrativa, Accordo confluenza CCNL 26/11/1997

Contenuti associati

    Verbale di Accordo per l’applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro “Studi Professionali” CONSILP - CONFPROFESSIONI del 19 dicembre 1996 riconfermato presso la sede del Ministero del Lavoro il 26 giugno 1997.


    Il giorno 26 Novembre 1997 in Roma
    TRA

    le Organizzazioni Datoriali Nazionali

    -ANCIT rappresentata da: Sabino Russoniello
    (Associazione Nazionale Consulenti Tributari Italiani)
    -C.I.C.A.P.E.C. rappresentata da: Massimo Nardi e Luigi Esposti
    (Confederazione Italiana Collegi Associazioni Periti Esperti Consulenti)



    -IN.T. rappresentata da: Riccardo Alemanno
    (Istituto Nazionale Periti Esperti Tributaristi)

    -L.A.P.E.T. rappresentata da: Massimo Pighetti
    (Libera Associazione Penti ed Esperti Tributaristi)

    - L.A.PE.T. rappresentata da: Roberto falcone
    (Associazione Periti ed Esperti Tributari)
    E

    - La Federazione /Italiana Lavoratori Commercio Turismo e Servizi (FILCAMS-CGIL) rappresentata da Piero Marconi

    - La Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo (FISASCAT-CISL) rappresentata da Mario Marchetti.

    - La Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTuCS-UIL) rappresentata da Paolo Poma

    SI E’ DEFINITO Il presente Verbale di Accordo.

    PREMESSA

    Le parti riconoscono che tra le specificità del complesso settore delle libere professioni ha ormai assunto rilevanza quella riferibile al comparto dei servizi professionali prestati dai Tributaristi e/o Consulenti Tributari in forma individuale, associata o societaria.

    L’evoluzione quantitativa e qualitativa del comparto ha infatti determinato una situazione strutturale caratterizzata da veri e propri Studi e/o Società di servizi professionali organizzati con mezzi e personale.

    In relazione a quanto sopra le parti hanno convenuto sulla necessità di definire, nello spirito del “Protocollo del 23/7/1993”, un modello/sistema di relazioni sindacali che favorisca, nel rispetto delle reciproche autonomie, lo sviluppo del comparto sia sotto l’aspetto economico produttivo, sia sotto l’aspetto occupazionale nonché a costituire una opportunità di riferimento e aggregazione contrattuale per analoghe attività professionali non regolamentate.

    Conseguentemente, visto la delibera finale dell’autorità garante della concorrenza e del mercato sull’indagine conoscitiva di natura generale nel settore degli ordini e collegi professionali, le parti sono impegnate ad affrontare le imminenti scadenze a livello Nazionale e Comunitario, partecipando attivamente al processo inerente la riforma del settore delle libere professioni.

    In coerenza a tutto quanto sopra e sulla base inoltre di quanto dichiarato dalle OO.SS. Nazionali di categoria e dalla CONSILP-CONFPROFESSIONI di cui al comunicato congiunto del 14-10-1997 che si allega al presente verbale, le parti si impegnano ad operare affinché il rinnovo del CCNL CONSILP--CONFPROFESSIONI, in scadenza al 30/9/99, si realizzi con la stesura di un testo contrattuale da valere per tutto il comparto professionale.

    Tutto ciò premesso le parti, considerato il valore nazionale delle soluzioni raggiunte con il presente verbale di accordo, dichiarano il comune giudizio sull’opportunità che lo stesso, con domanda di acquisizione agli atti dell’ufficio, venga trasmesso al Ministero del Lavoro.


    1.A partire dalla data di stipula del presente Verbale il modello di “Relazioni sindacali” quale regolamentazione dei rapporti di lavoro per i dipendenti dei Tributaristi, Consulenti Tributari, esercenti attività professionali appartenenti alle organizzazioni datoriali firmatarie del presente verbale di accordo, sarà disciplinato dal CCNL “Studi Professionali” CONSILP-CONFPROFESSIONI del 19/12/96 riconfermato in sede di Ministero del Lavoro il 26 giugno 1997.

    2.Il suddetto CCNL avrà effetto applicativo in tutte le sue parti ad eccezione e con le modifiche come di seguito riportate alle lettere a) e b) del presente punto 2).

    a)TITOLO III PRIMA PARTE “Funzionamento delle Relazioni Sindacali.

    Al riguardo le parti convengono che gli articoli 7 e 8 del Titolo III - Prima Parte - troveranno soluzione applicativa in occasione del rinnovo del CCNL CONSILP-CONFPROFESSIONI, fatta salva la possibile applicabilità ove nel corso di vigenza del predetto CCNL una o più delle parti datoriali firmatarie del presente Verbale realizzino formale adesione alla CONSILP-CONFPROFESSIONI.

    b)TITOLO XXI - Trattamento economico

    A decorrere dal 1° novembre 1997 le retribuzioni dei lavoratori dipendenti saranno quelle previste nella specifica tabella (paga base) riportata all’art. 84 Ter.

    A parziale modifica di quanto attiene la UNA TANTUM così come riportata nella specifica dizione dell’art. 84 bis le parti convengono che tale indennità, sia corrisposta ai lavoratori dipendenti con le entità e le modalità di erogazione sotto definite.

    INDENNITA’ MODALITA’ DI EROGAZIONE
    AL 31/3/98 AL 30/9/98 AL 30/6/99
    ILIVELLO1.635.000 545.000 545.000 545.000
    IILIVELLO1.475.000 491.000 491.000 493.000
    III LIVELLO1.370.000 456.000 456.000 458.000
    IV LIVELLO Super1.285.000 428.000 428.000 429.000
    IVLIVELLO1.190.000 396.000 396.000 398.000
    VLIVELLO1.105.000 368.000 368.000 369.000

    Norma transitoria applicativa

    1 - Qualora ai lavoratori in forza fosse stato applicato il CCNL CONSILP, a far data dal 1/10/95, nulla sarà dovuto di quanto previsto alla lettera b) del punto 2) del presente accordo.

    2 - Qualora ai lavoratori in forza fosse stato applicato il CCNL CONSILP successivamente alla data del 1/10/95, agli stessi saranno erogati tanti ventinovesimi (29i) della quota una tantum relativa al livello di appartenenza previsto alla lettera b) del punto 2) del presente Verbale di Accordo ed erogati in quote uguali alle scadenze nello stesso riportate.

    3 - Qualora ai lavoratori in forza sia in corso di applicazione un CCNL diverso da quello CONSILP ed inferiore allo stesso, sia da un punto di vista normativo che economico, agli stessi si applicano, dalla data di entrata in vigore del presente Verbale di Accordo, le condizioni economiche e normative previste dal CCNL CONSILP, in tal caso ai suddetti lavoratori dovrà essere erogata l’una tantum di cui al presente Verbale di Accordo con relative modalità di erogazione.

    4 - Qualora ai lavoratori in forza sia in corso di applicazione un CCNL normativamente ed economicamente superiore a quello CONSILP, le parti concordano che si continuerà ad applicare lo stesso CCNL e le condizioni in esso previste fino alla data di scadenza del CCNL CONSILP (30.9.1999).
    Pertanto ai suddetti lavoratori, nulla è dovuto in ordine alle erogazioni previste dal presente Verbale di Accordo.
    Tre mesi prima della scadenza del CCNL CONSILP, le Parti si incontreranno per armonizzare i trattamenti in essere con il rinnovo del CCNL CONSILP anche a fronte dei dati risultanti dal monitoraggio applicativo che le Associazioni Datoriali firmatane del presente Verbale di Accordo, si impegnano a presentare in occasione dell’incontro per l’armonizzazione prevista.

    5 - Le Parti concordano che a tutti i nuovi assunti sarà applicato il CCNL CONSILP in vigore.

    L.C.S.