23/3/1999 ore: 2:00

FARMACIE PRIVATE E RURALI, Ipotesi CCNL 23/03/1999

Contenuti associati

Addì 23 marzo 1999


TRA


La FEDERFARMA nelle persone del Dott. Carlo Ghiani in qualità di coordinatore della Commissione Rapporti-Lavoro composta dai Dott.i Franco Carlino, Arnaldo Tempesta, Giancarlo Visini, Saverio Caltavuturo, Arturo Maresca, Maria Pia Masi, assistiti dal Dott. Enrico Giammarioli

Da una parte


E


La FILCAMS-CGIL rappresentata da Luigi Coppini,

La FISASCAT-CISL rappresenata da Luciana Cirillo,

La UILTUCS-UIL rappresentata da Antonio Vargiu,

Assistiti da una delegazione sindacale composta da

Dall'altra

stipulano la presente ipotesi di Accordo con i patti di seguito specificati, ad integrazione e modifica di quelli contenuti nel C.C.N.L. 27 luglio 1994, in ordine ai quali congiuntamente richiamano

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le Parti individuano nel riassetto normativo del settore l'obiettivo da raggiungere con l'utilizzo degli strumenti offerti dal contratto, riferiti anche a quanto concordato sulla flessibilità del lavoro, adattati alla specificità del settore caratterizzato da un servizio ad evidenza pubblica che aggrega i singoli esercizi farmaceutici pur nella diversa dimensione e struttura della connessa azienda.

A tal fine le Parti concordano sulla necessità di porre in essere un sistema di relazioni sindacali sia a livello nazionale che territoriale che consenta loro di porsi come soggetto politico unitario, pur nella diversa identità e ruolo, con compiti propositivi propri dell'interlocutore qualificato con le Istituzioni.

Le Parti dichiarano di ritenere positiva la esperienza di collaborazione maturata con la redazione di un documento comune in materia di riassetto del servizio farmaceutico e snellimento delle procedure concorsuali per l'assegnazione di farmacie in pianta organica e vacanti.

In tale ottica le Parti concordano sulla necessità di fare rispettare le norme legislative, amministrative e sanitarie volte alla tutela della salute del cittadino in attuazione del principio costituzionale che considera la salute come bene del singolo e della collettività da salvaguardare.

Le Parti concordano sulla importanza degli istituti del CCNL in materia dei diritti sindacali, Ente Bilaterale, Commissione Paritetica e sistema di informazione che con il rinnovo contrattuale vengono confermati, impegnandosi ad una attività comune per una valorizzazione dei rispettivi ruoli di rappresentanza degli interessi del settore.

APPRENDISTATO

Le Parti, esaminata l'evoluzione della disciplina legale dell'apprendistato, riconoscono in tale istituto un importante strumento per l'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento del lavoro ed un canale privilegiato per il collegamento tra la scuola ed il lavoro e per l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro.

Conseguentemente, le Parti riconoscono la necessità di valorizzare il momento formativo del rapporto prevedendo momenti di formazione teorica anche esterni al processo produttivo.

A tal fine, confermano il proprio impegno a condurre congiuntamente un progetto pilota per la sperimentazione dei nuovi modelli formativi per l'apprendistato.

In questo quadro, le Parti assegnano all'Ente Bilaterale un ruolo strategico per il monitoraggio delle attività formative e lo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze.


ART.9


Sostituire il 2 comma con il seguente:

Possono essere assunti con contratto di apprendistato, i giovani di età non inferiore ai 16 anni e non superiore a 24, ovvero a 26 anni nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993 e successive modificazioni.

Qualora l'apprendista sia portatore di handicap, i limiti di età di cui al presente comma sono elevati di due anni.

La durata del rapporto di apprendistato è graduata in relazione alle qualifiche da conseguire, con le seguenti modalità:

Secondo livellodurata 48 mesi

Terzo livellodurata 36 mesi

Quarto livellodurata 24 mesi

Per gli apprendisti prima della data di stipula del presente accordo, valgono le precedenti disposizioni in materia di durata.

L'impegno formativo dell'apprendista è pari a 120 ore medie annue.

Per gli apprendisti in possesso del titolo di studio post obbligo o attestato di qualifica professionale idonei, rispetto all'attività da svolgere, l'impegno formativo è pari a 80 ore medie annue.

L'impegno formativo dell'apprendista potrà essere realizzato anche nell'ambito delle iniziative promosse dall'Ente Bilaterale Nazionale.


ART. 11


Inserire al secondo comma il seguente secondo periodo:

La retribuzione dell'apprendista viene così stabilita:

per la prima metà del periodo di apprendistato 80% della retribuzione base nazionale conglobata del personale qualificato di maggiore età;

per la seconda metà del periodo di apprendistato 90% della retribuzione base nazionale conglobata del personale qualificato di maggiore età.


ART.12


Sostituire il primo comma con il seguente:

Il rapporto di apprendistato si estingue con la scadenza dei termini di cui all'articolo 9.

CONTRATTO A TERMINE

"In applicazione dell'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987 n. 56, l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, è ammessa oltre che nelle ipotesi già previste per legge, anche nei seguenti casi:

a) sostituzione di lavoratore assente per ferie;

b) sostituzione di lavoratore che abbia concordato con il datore di lavoro una sospensione del rapporto di lavoro;

c) sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto e per un ulteriore periodo di giorni 15 di calendario anteriori e/o successivi al periodo di assenza;

d) durata di apertura annuale di farmacia succursale;

e) intensificazione dell'attività della farmacia, per il periodo massimo di 6 mesi, anche in modo frazionato per ciascun anno;

f) temporanea assenza, per qualsiasi causa e motivo, di addetti all'esercizio per l'inrtera durata dell'assenza;

g) sostituzione del titolare nei casi e per la durata previsti dalla legge.

La percentuale massima dei lavoratori, che possono essere assunti con contratto a termine nelle ipotesi sopra elencate, non potrà essere superiore al 15% medio annuo dei lavoratori in organico a tempo indeterminato. Tuttavia ciascuna farmacia potrà assumere almeno due lavoratori con contratto a tempo determinato per le ipotesi sopra elencate.

LAVORO TEMPORANEO

Contratti di fornitura di lavoro temporaneo possono essere stipulati, oltrechè nei casi previsti dalla legge, nelle stesse ipotesi e negli stessi limiti quantitativi previsti per il contratto a tempo determinato. Si specifica che tali limiti quantitativi non sono cumulabili tra contratto a tempo determinato e lavoro temporaneo.

Non possono essere stipulati contratti di fornitura di lavoro temporaneo per mansioni appartenenti al V e VI livello.

SERVIZIO NOTTURNO


ART. 23


La maggiorazione del 10% prevista nel terzo comma, lettera b), prima linea è elevata al 13%.

REPERIBILITA'


ART.24


Inserire il seguente secondo comma:

"Le Parti si danno reciprocamente atto che per periodi di reperibilità inferiori al mese, la percentuale del 10% della retribuzione di fatto mensile da calcolare sulla quota oraria - così come previsto dal precedente primo comma - viene elevata al 12% se il servizio notturno con reperibilità fuori farmacia viene svolto nella giornata della domenica o in quella del riposo settimanale".

PERMESSI


ART. 27


Sostituire al quarto comma le parole "36 ore" con le parole "40 ore".

ASPETTATIVA NON RETRIBUITA


ART. 40 BIS


Per la durata di vigenza del presente CCNL il datore di lavoro potrà riconoscere al lavoratore un'aspettativa non retribuita e senza decorso dell'anzianità per un periodo massimo di tre mesi, non frazionabile. Tale aspettativa potrà essere concessa per una sola volta e per comprovati e documentati motivi.

TRATTAMENTO ECONOMICO

Gli aumenti economici avranno le quantità e le decorrenze previste dalla tabella allegata.

RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE


ART. 97


Al secondo periodo le parole "entro il 30 settembre 1994" sono soppresse.

Al primo periodo si aggiungono le seguenti parole: "unitamente alle OO.SS. Territoriali firmatarie del presente CCNL".

ISTITUTO ORE PERMESSI SINDACALI


ART. 99


L'elencazione di cui al primo comma viene sostituita dalla seguente:

1999: Lire 290.000.000

2000: Lire 300.000.000

2001: lire 310.000.000

Al secondo comma le parole "gli anni 1994/1995/1996/1997" sono sostituite dalle seguenti: "gli anni 1999-2000-2001".

Sostituire il quarto comma con il seguente:

"Le Parti convengono che il residuo esistente al 31 gennaio 1998 sarà utilizzato nell'arco di validità del presente contratto".


ART. 100


Al quinto comma le parole "non oltre il 31 gennaio 1998" sono sostituite dalle parole "non oltre il 31 gennaio 2002".

Il sesto comma è soppresso.

ATTIVITA' ISTITUZIONALE ENTE BILATERALE NAZIONALE


ART. 103


Al terzo comma le parole "anni 1994, 1995, 1996, 1997" sono sostituite dalle parole "anni 1999, 2000, 2001".

Il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Il residuo esistente al 31 gennaio 1998 sarà utilizzato nel corso di vigenza del presente contratto".

PERCORSI DI FORMAZIONE

Per la frequenza ai corsi di formazione realizzati ai sensi del punto 6, lettera a), secondo comma, dell'articolo 109, che si tengano durante l'orario di lavoro, il lavoratore potrà fruire, per ogni anno solare, di un numero massimo di 20 ore, di cui il 50% sarà a carico del lavoratore con corrispondente riduzione dei poermessi individuali retribuiti di cui all'articolo 27, quarto comma e per il restante 50% a carico del datore di lavoro mediante un corrispondente incremento dei permessi individuali retribuiti di cui all'art.27, quarto comma.

Per i corsi di formazione al di fuori dell'orario di lavoro, l'Ente Bilaterale Nazionale individuerà, di volta in volta e secondo le disponibilità finanziarie, i possibili interventi, fermo restando che per tali corsi nulla è dovuto dal datore di lavoro.

RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO TERRITORIALE


ART. 108


Al primo comma dopo le parole "ai contratti di formazione e lavoro" aggiungere le parole "al lavoro a termine, al lavoro temporaneo e all'apprendistato".


ART.109


Il secondo comma dell'art. 109 è sostituito dal seguente:

"Alla contrattazione integrativa regionale, da attivarsi non prima del 1° ottobre 2000 e con durata quadriennale, è demandata:

a) La trattazione degli aspetti organizzativi territoriali nelle seguenti materie

1) turni e nastri orari;

2) inventari annuali;

3) mercato del lavoro;

4) servizio notturno e reperibilità;

5) eventuali iniziative che favoriscono azioni positive dirette alla pari opportunità uomo-donna nel lavoro, nonchè ad individuare corsi di formazione e/o forme di partecipazione dei dipendenti alle iniziative di aggiornamento professionale promosse dall'Ente Bilaterale Nazionale, su proposta delle Parti a livello regionale;

6) progetti formativi da sottoporre all'Ente Bilaterale Nazionale;

7) applicazione dell'art. 23 della legge 28/2/1987, n. 56, ad integrazione di quanto previsto dal presente contratto collettivo.

b) La determinazione di eventuali indennità (camici, inventari, reperibilità, ecc)".

L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

"Nel caso in cui l'incontro tra le Parti a livello territoriale non dovesse essere attivato o in caso di mancato accordo al termine della durata massima della trattativa fissata in sei mesi, una delle Parti interessate può ricorrere alla Commissione Paritetica Nazionale che provvederà alle convocazioni relative".

DICHIARAZIONE A VERBALE

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo, le Parti designeranno i propri rappresentanti in seno alla Commissione Paritetica Nazionale.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le Parti affidano all'Ente Bilaterale NAZIONALE il compito di predisporre un progetto di fattibilità per un fondo di previdenza complementare, da realizzare tenendo conto anche delle modifiche legislative all'esame del Parlamento per quanto riguarda l'Enpaf.

DECORRENZA E DURATA


ART. 110


Il presente articolo è sostituito dal seguente:

"Il presente contratto collettivo entra in vigore il 1° aprile 1999 e scadrà, per la parte normativa ed economica, il 31 gennaio 2002, ferme restando le diverse decorrenze previste per i singoli istituti.

In vista della scadenza le OO.SS. presenteranno le richieste di rinnovo entro il 31 ottobre 2001. Tali richieste, per come dichiarano le OO.SS. saranno formulate sulla base dell'andamento inflattivo registrato nel 1999, 2000 e 2001 nonchè sulla base di previsioni dell'andamento inflattivo per gli anni 2002 e 2003.

Ove non sia data disdetta da una delle Parti stipulanti a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno tre mesi prima della scadenza, il presente contratto, rispettivamente per la parte economica e per quella normativa, si intenderà rinnovato per un anno e così di anno in anno".



LIVELLO
1/6/99
1/6/2000
1/6/2001
TOTALE
1° SUPER
50.000
50.000
55.000
155.000
40.000
40.000
50.000
130.000
35.000
35.000
40.000
110.000
30.000
30.000
40.000
100.000
30.000
30.000
30.000
90.000
25.000
25.000
30.000
80.000
20.000
20.000
30.000
70.000