Trento. Orvea condannata: condotta antisindacale
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mercoled? 5 luglio 2006 Pagina 7 - Economia Orvea condannata: condotta antisindacale No al reclamo sulle trasferte ?Con questa sentenza - spiega il segretario della Filcams Cgil Ezio Casagranda - ? stata nuovamente condannata per condotta antisindacale l'azienda?. Poi, il sindacalista apre alla propriet? chiedendo di ?terminare le discussioni in tribunale? e di ?tornare a sedersi attorno a un tavolo?. In particolare, la decisione del giudice Flaim ha riguardato quattro punti che erano stati sollevati tramite ricorsi dal sindacato. Il primo, sui ?comportamenti antisindacali tenuti da Orvea spa nei confronti dell'organizzazione sindacale ricorrente Filcams Cgil e del suo segretario?. Nel ricorso, il sindacato di via Muredei lamentava il fatto che al segretario provinciale era stato impedito di essere presente all'assemblea della filiale di Mezzolombardo del 12 ottobre scorso, adducendo il motivo della mancanza di una rappresentanza sindacale della categoria. Il giudice spiega che Orvea ?deve essere condannata ad assicurare a Filcams Cgil tutte le prerogative che sono attribuite alle altre organizzazioni sindcali dotate dei requisiti di rappresentativit? di cui all'articolo 19 dello statuto dei lavoratori?, tra cui la partecipazione alle assemblee dei lavoratori anche laddove non vi siano rappresentanze sindacali. Sul secondo punto, le ?trasferte disposte solo nei confronti dei dipendenti iscritti alla Filcams Cgil? (recita cos? il testo del ricorso), il giudice spiega che ?deve essere rigettato? perch?, sebbene avvenute nel 2005, dal gennaio 2006, ?vengono disposte delle trasferte settimanali - aveva spiegato il rappresentante dell'azienda in qualit? di teste - che riguardano tutti gli addetti al banco gastronomia, anche il capo reparto, e alle casse a rotazione?. Ci? rende di ?inattualit? la condotta e il ricorso viene rigettato. Sul terzo punto, ?provvedimenti disciplinari applicati nei confronti dei dipendenti iscritti alla Filcams in caso di partecipazione al direttivo sindacale?, Flaim d? ragione a chi ricorre. Il nodo del contendere riguardava l'applicazione dei permessi sindacali e dunque il numero di ore da recuperare che secondo l'azienda erano molte di pi? di quelle effettuate dai lavoratori. A seguito di tale interpretazione, l'Orvea aveva punito due dipendenti con sanzioni disciplinari e multe relative ad alcune ore di salario. Flaim spiega che si tratta di ?sanzioni disciplinari? che ?appaiono illegittime in quanto si riferiscono ad assenze dal lavoro effettuate nelle ore in cui la societ? convenuta non avrebbe potuto pretendere? la prestazione lavorativa. Per questo motivo, il giudice parla di ?condotta antisindacale? e la reprime prevedendo ?l'annullamento delle sanzioni irrogate? ai due dipendenti. Sul quarto punto, infine, ?repressione del diritto di sciopero? per aver biasimato formalmente per iscritto il fatto di non essersi presentato al lavoro domenica 18 dicembre 2005, quando, secondo la Filcams era stato proclamato uno sciopero, Flaim d? torto all'azienda. Si parla di sanzione che ?integra di certo una condotta antisindacale? perch? ?potendo fungere concretamente da remora per gli altri lavoratori ad aderire alle astensioni collettive? indette all'interno dell'azienda rappresenta ?quantomeno una limitazione del diritto di sciopero?. Anche in questo caso viene annullata la sanzione al dipendente.
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