9/9/2003 ore: 9:14

Per il dipendente part time salta il «diritto al ripensamento»

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    sabato 6 settembre

    Subito in vigore le regole sul distacco di personale
    Per il dipendente part time salta il «diritto al ripensamento»
    Il lavoratore perde il "diritto al ripensamento" nel part time, vale a dire la facoltà di denunciare, per specifiche ragioni, il patto di trasformazione del rapporto a tempo
    parziale chiedendo il ripristino del contratto a tempo pieno. È questo solo uno degli effetti che si realizzeranno con l’entrata in vigore del decreto legislativo che attua la legge 30/03 (legge Biagi). Ecco alcuni dei più importanti.
    Part time. La disciplina del lavoro a tempo parziale contenuta nel decreto legislativo 61/2000 subisce un’autentica rivoluzione per effetto delle numerose modifiche contenute nel decreto attuativo della riforma Biagi. Nella versione definitiva del provvedimento licenziata il 31 luglio scorso ha trovato spazio anche una nuova disposizione per i soggetti
    che si trovano in una particolare condizione di disagio (nuovo articolo 13 del Dlgs 61/2000). In particolare, una volta entrate in vigore le nuove disposizioni, da subito i lavoratori affetti da patologie oncologiche con ridotta capacità lavorativa hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale o orizzontale. Peraltro, il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore.
    Va ricordato inoltre, che in base all’articolo 85, comma 2, del decreto legislativo non dovrà essere più spedito entro 30 giorni alla direzione provinciale del Lavoro il contratto stipulato tra le parti.
    Apprendistato. Le nuove tre forme del contratto di apprendistato non avranno un’applicazione immediata (si veda «Il Sole-24Ore» del 29 agosto). Al contrario però, dall’entrata in vigore del decreto legislativo le aziende non dovranno più richiedere l’autorizzazione alla direzione provinciale del Lavoro. Nessuna modifica invece, e pertanto rimane obbligatoria, la visita medica preventiva l’assunzione stabilita dall’articolo 4 della legge 25/55.
    Distacco dei lavoratori. Anche la nuova disciplina del distacco di lavoratori prevista dall’articolo 30 del decreto legislativo ha piena applicazione nell’ordinamento una volta entrato in vigore la norma. Contestualmente alle nuove disposizioni viene soppressa
    la disciplina contenuta nel decreto legislativo 72/2000 circa il distacco di lavoratori in Italia da parte di aziende residenti in uno Stato Ue. La tecnica legislativa adottata porta a
    ritenere che la disciplina contenuta nel decreto 72/2000 viene ora attratta nell’ambito dell’articolo 30 del decreto legislativo. In un quadro più ampio di modifiche al sistema di instaurazione dei rapporti di lavoro, il decreto legislativo sancisce la definitiva uscita di scena dall’ordinamento della legge 1369/60, sull’intermediazione di manodopera.
    Lavoro a chiamata. Del tutto nuovo è il contratto a chiamata (si veda «Il Sole-24ore» del 21 agosto) che consente alle aziende di avvalersi dei lavoratori per prestazioni intermittenti o discontinue. La disposizione, che entra in vigore immediatamente per
    le ipotesi soggettive, sembrerebbe contenere una dubbia disposizione sull’indennità di disponibilità. In particolare, si fa riferimento alla norma contenuta nell’articolo 36, comma 6, in base alla quale il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può comportare la
    risoluzione del contratto e «la restituzione della quota di indennità di disponibilità riferita al periodo successivo all’ingiustificato rifiuto». Non si comprende la reale applicazione di
    questa disposizione con particolare riferimento a al concetto di restituzione, quando, nella normalità dei casi, la retribuzione è posticipata rispetto al periodo di paga e non anticipata
    come sembrerebbe emergere dalla norma.
    E.D.F

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