Pensioni contributive, debutto a ostacoli
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Previdenza - Dal blocco alle nuove regole sull'opzione, quest'anno il sistema di calcolo ha già subìto modifiche peggiorative
 Pensioni contributive, debutto a ostacoli
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Il criterio di calcolo contributivo delle pensioni nel mirino. Quest'anno sono stati numerosi gli interventi in materia. Prima il blocco disposto dalla Finanziaria per il 2001 (legge 388/2000) nei confronti di chi, alla fine dell'anno scorso, aveva scelto quel regime. Quindi il decreto legge 158/2001 che, oltre a sbloccare quelle situazioni, ha disciplinato le nuove regole - più penalizzanti rispetto al passato - sull'opzione per il calcolo contributivo della pensione, in luogo del vecchio metodo retributivo. Ancora, il decreto legge 355/2001 che ha ridotto il numero di quanti potranno scegliere la pensione calcolata con quel criterio, che considera i versamenti effettuati durante l'intera vita lavorativa e non soltanto gli ultimi stipendi. Infine, nella prima fase della discussione che ha poi portato alla proposta del disegno delega di riforma Maroni, sembravano certe almeno altre due misure in materia: l'estensione di quel metodo a tutti i lavoratori - in pro quota - e la previsioni di coefficienti di rendimento più favorevoli anche per gli anni successivi al 65esimo e fino al 72esimo. La legge che l'ha introdotto (la 335/95) ha spaccato il mondo del lavoro in tre generazioni: i padri, i figli e i nipoti. Lo spartiacque ha una data precisa: il 31 dicembre 1995. Chi entro quella data aveva più di 18 anni di contributi (i padri) è salvo, nel senso che nei suoi confronti continua ad applicarsi il vecchio, e in generale più favorevole, criterio di calcolo retributivo. Invece nei confronti di chi, a quella data, aveva meno di 18 anni di lavoro alle spalle (i figli), il calcolo della pensione viene fatto utilizzando due criteri: il retributivo per gli anni accumulati fino ad allora e il contributivo per quelli successivi. Infine, nei confronti dei lavoratori assunti dopo lo spartiacque, vale a dire dal 1º gennaio 1996 in avanti (i nipoti), si applica per intero il contributivo. Dal 1º gennaio 1996, in sostanza, è accantonato ogni anno a favore di ciascun lavoratore un importo contributivo, in attuazione della legge 335/95, determinato applicando al reddito di lavoro imponibile le aliquote di computo del 33% per i lavoratori dipendenti e del 20% per gli autonomi; per i collaboratori coordinati e continuativi l'aliquota è inferiore, anche se quella iniziale del 10% è stata gradualmente elevata negli anni successivi. La somma accreditata è incrementata al termine di ciascun anno, con esclusione dell'importo riferito all'anno stesso, con il tasso di capitalizzazione dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale, calcolata dall'Istat in riferimento al quinquennio che precede l'anno da rivalutare; l'incremento stesso si applica all'intero montante maturato, comprensivo degli incrementi degli anni precedenti e pertanto con il sistema degli interessi composti. Il montante è costituito ormai da sei anni di contributi e su quanto maturato al termine dell'anno opererà un nuovo incremento al 31 dicembre prossimo. Ciascun assicurato deve essere posto in grado di seguire nel tempo lo sviluppo del proprio conto individuale; il comma 6 dell'articolo 1 della legge 335 prevede l'invio di un estratto conto con cadenza annuale sul quale sono indicate, oltre all'ammontare del reddito di lavoro dell'anno, anche le contribuzioni complessive affluite e la progressione di ciascun montante. Nessuna gestione previdenziale ha però sino a oggi provveduto a tale adempimento; ritarda così la possibilità di una visione chiara sui rendimenti della pensione contributiva, mentre al contrario permane incertezza sui possibili diritti collegati a quanto maturato. Fatto sta che quest'anno il Fondo pensionistico pubblico più giovane - quello del 10-13% Inps - ha iniziato a pagare le prime, esigue pensioni contributive. Nel 2001 la gestione dei collaboratori coordinati e continuativi ha liquidato 8.650 pensioni: di queste, 8.168 sono di vecchiaia e 482 di reversibilità. Assegni poveri, in tutti i casi, per i beneficiari. L'assegno medio di vecchiaia è infatti pari a 562,73 euro (1.089.600 lire) annui, cioè a 43,29 euro (83.815 lire) mensili. Peggio ancora le reversibilità, pari a 331,09 euro (641.078 lire) annui e a 25,47 euro (49.300 lire) mensili. a cura di Domenico Fabrizio De Ritis Lunedí 17 Dicembre 2001
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