17/5/2004 ore: 12:23

Le anzianità rallentano sulle «finestre

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        sezione: NORME E TRIBUTI
        data: 2004-05-15 - pag: 26
        autore: A CURA DI GIUSEPPE RODÀ

          Gli interventi del Ddl delega sui trattamenti anticipati non si esauriscono con la revisione di età e versamenti

          Le anzianità rallentano sulle «finestre»
          Decorrenze dimezzate: due ogni anno - Regole attuali per i lavoratori in mobilità lunga

          Con il disegno di legge delega per la riforma delle pensioni, approvato l’altro ieri dal Senato e ora in attesa del voto della Camera, si dimezzano le finestre per la pensione di anzianità, che da quattro all’anno diventano due. Il testo del Ddl delega — riportato sul Sole-24 Ore di ieri — lancia poi una scialuppa di salvataggio per l’applicazione dell’attuale normativa per il trattamento pensionistico di anzianità ai lavoratori collocati in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati prima del 1 marzo 2004. Vediamo in dettaglio i due tipi di intervento, rinviando alle tabelle a fianco il dettaglio delle misure in materia di pensioni di anzianità e finestre di uscita. Le finestre. Per i lavoratori dipendenti le future finestre (cioè la decorrenza della pensione di anzianità) scattano nella maniera seguente: • quando la maturazione dei requisiti si verifica nel secondo trimestre dell’anno la finestra è quella del • gennaio dell’anno successivo, con età pari a 57 anni entro il 31 dicembre; • con requisiti perfezionati nel quarto trimestre dell’anno, la finestra è invece quella del 1 dell’anno successivo. Per il personale del comparto scuola si continueranno invece ad applicare, anche dopo il 2007, le disposizioni contenute nell’articolo 59, comma 9, della legge 449/97 e quindi verrà mantenuta l’unica finestra del 1 settembre. Va poi evidenziato che nel disegno di legge delega si prevede, attraverso un decreto legislativo, di definire i termini di decorrenza (cioè le finestre) per le pensioni di anzianità liquidate con almeno 40 anni di contribuzione compatibilmente con la sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico. Pensione di anzianità e mobilità lunga. La riforma tutela con l’applicazione dell’attuale normativa sull’ottenimento della pensione di anzianità i lavoratori collocati in mobilità cosiddetta «lunga» (secondo gli articoli 4 e 24 della legge 223/91 e successive modificazioni) sulla scorta di accordi sindacali stipulati prima del • marzo 2004 e che maturano i relativi requisiti entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità (articolo 7, comma 2, della legge 223/91). Verranno, però, prese in considerazione fino a un massimo di 10mila domande. Attualmente i lavoratori possono essere collocati in mobilità ordinaria, cosiddetta «corta», e in mobilità «lunga». Questa ultima forma accompagna il lavoratore fino alla soglia della pensione. Per i lavoratori in mobilità lunga (articolo 7, commi 6 e 7, della legge n. 223 del 23 luglio 1991) il taglio del traguardo della pensione di vecchiaia si verifica considerando i requisiti di età in vigore al 31 dicembre 1992 per i lavoratori dipendenti: 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne. La normativa sulla mobilità lunga e la pensione di anzianità è piuttosto complessa e articolata. I criteri di concessione di questo trattamento di anzianità sono diversi a seconda dei periodi di collocamento in mobilità lunga. I requisiti richiesti variano, quindi, a seconda di uno dei seguenti periodi: lavoratori collocati in mobilità lunga entro il 1994; dal 1 gennaio 1995 al 30 giugno 1997; dal • luglio 1997 al 31 dicembre 1999; dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2002. Va notato che i lavoratori licenziati e collocati in mobilità entro il 31 dicembre 2004, secondo la legge 81/03 (si veda anche la circolare Inps 116/2003), raggiungono i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità come la generalità dei lavoratori dipendenti. In altri termini, scatta l’applicazione dell’articolo 59, comma 6, della legge 449/97 (tabella C allegata alla legge 449/97) salvo che non si tratti di lavoratori protetti (operai, «precoci» e così via). I lavoratori collocati in mobilità con accordi collettivi verificatisi successivamente al 3• marzo 1998 raggiungono il diritto alla pensione di anzianità con le finestre normali (tabella C, allegata alla legge 449/97). Età e anzianità. Il dettaglio del rapporto tra i due parametri è specificato nella tabella a fianco. Segnaliamo che il titolo a pag. 18 del Sole-24 Ore di ieri conteneva un errore: dal 2008, infatti, si andrà in pensione di anzianità con 35 anni di contributi e 60 di età (61 per gli autonomi).

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