Lavoro, premi alla flessibilità

Giovedí 20 Marzo 2003
NORME E TRIBUTI |
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Lavoro, premi alla flessibilità
 Congedi parentali - Circolare ministeriale sulle azioni positive finanziate dalla legge 53/2000 LUIGI CAIAZZA
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Conclusa la fase sperimentale, scattano le nuove direttive relative ai progetti di azioni positive finalizzate alla flessibilità dell'orario di lavoro. A dare il via libera è stato il ministero del Lavoro con la circolare 4 del 10 marzo 2003 sui «Progetti di azioni positive per la flessibilità di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e decreto interministeriale 15 maggio 2001». Soggetti interessati sono le lavoratrici madri e i padri lavoratori, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo. La materia è disciplinata dalla legge 53/2000, con la quale sono stati previsti finanziamenti a progetti tesi a promuovere e incentivare forme di articolazione della prestazione lavorativa, volte a conciliare tempo di vita e di lavoro, in favore di aziende che applichino accordi contrattuali che prevedano azioni positive per la flessibilità. I progetti saranno articolati per consentire alla lavoratrice madre o al padre lavoratore, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di fruire di particolari forme di flessibilità dell'orario o dell'organizzazione del lavoro, tra cui il part-time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino a otto anni o fino a 12 in caso di affidamento o di adozione. Sono stati, altresì, previsti programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo, nonché progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo. In merito alle aziende interessate, il ministero del Lavoro precisa nella circolare che i soggetti ammessi al finanziamento sono le aziende private e quelle a partecipazione o a capitale pubblico, restando escluse le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici. Per quanto concerne i sostituti dei titolari di impresa o dei lavoratori autonomi, questi devono essere, a loro volta, imprenditori ovvero lavoratori autonomi, secondo le figure professionali definite dal Codice civile. In merito ai costi del progetto, essi sono riferiti a quelli del costo aggiuntivo del personale impiegato, nonché a quelli operativi. Con la precisazione che nell'ipotesi di costo aggiuntivo del lavoro, con l'impiego del part-time, quest'ultimo sarà valutato all'80% del costo da sostenere. Per quanto concerne le spese, non saranno conteggiabili quelle per l'eventuale acquisto di materiale di cancelleria e sistemi informatici, fermo restando, invece, il riconoscimento delle spese relative al loro noleggio, naturalmente per il tempo strettamente necessario allo svolgimento del progetto. Parimenti, non saranno riconosciute somme collegate "al lucro cessante", riferite cioè ai costi connessi all'eventuale mancata o ridotta produzione per il periodo interessato alla realizzazione del progetto. In merito ai programmi di formazione, è prevista la possibilità di individuare all'interno della stessa azienda proponente il personale con funzioni di docente e o di tutor, per l'impiego dei quali sarà possibile riconoscere il rimborso delle ore prestate. Non è chiaro, però, a chi saranno rimborsate le ore: se, cioè, al personale docente e tutor, ovvero all'azienda. Peraltro, la stessa circolare giustifica tale rimborso, a differenza di quanto detto in precedenza, «in quanto si ritiene che non sono configurabili come mancata produzione». Ciò potrebbe essere comprensibile se i programmi formativi fossero organizzati fuori dall'orario di lavoro. Un ultimo chiarimento riguarda la formazione e la tenuta della contabilità riguardante il progetto. Fermo restando che qualora la proposta progettuale dell'azienda proponente indichi più scelte, i relativi costi che si prevede di sostenere per la realizzazione di ogni tipologia dovranno essere, per ciascuna di esse, opportunamente dettagliate. In ogni caso la contabilità relativa al progetto dovrà essere mantenuta separata da quella aziendale in generale. |
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