26/5/2001 ore: 14:34

Lavori usuranti, gli sconti Inps su domanda entro il 16 agosto

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    Circolare dell’Istituto di previdenza con le modalità per la pensione anticipata

    Lavori usuranti, gli sconti Inps su domanda entro il 16 agosto
    Marco Peruzzi
    ROMA I lavoratori impiegati da ottobre ’93 in attività maggiormente usuranti potranno ottenere la pensione con anticipo se presenteranno la domanda all’Inps entro il 16 agosto 2001. Lo precisa lo stesso Istituto di previdenza che, con circolare 115 del 25 maggio 2001, fa il punto della situazione dopo l’emanazione del decreto 17 aprile 2001 con cui il ministero del Lavoro (di concerto con il Tesoro) ha dato attuazione a una norma dell’ultima Finanziaria (articolo 78, commi 8, 11, 12 e 13 della legge 388/2000).
    Grazie a quel provvedimento, palombari, minatori, cavatori e altre categorie impegnate prevalentemente nelle attività previste dall’articolo 2 del decreto interministeriale del 19 maggio ’99 (si veda «Il Sole-24 Ore» del 19 aprile 2001) potranno andare in pensione fino a un anno e mezzo prima dell’età pensionabile o dieci mesi prima del raggiungimento del requisito dell’anzianità contributiva.
    Il bonus era stato introdotto dal decreto legislativo 374/93 e poi ridisciplinato dalla legge 335/95. È di diversi tipi, cumulabili tra di loro. Uno è legato all’età ed è pari a due mesi di sconto per ogni anno di attività in mansioni particolarmente usuranti, fino a un massimo di cinque anni. Uno si riferisce invece all’anzianità, ed è pari a un anno di sconto ogni dieci anni, fino a un massimo di 24 mesi. Considerato che il decreto 17 marzo 2001 riguarda le anzianità maturate dall’8 ottobre ’93 (data di entrata in vigore del Dlgs 374/93) a dicembre 2001, il massimo di sconto ottenibile in questa occasione è dunque di un anno e mezzo sull’età e di 10 mesi sull’anzianità contributiva. Per ottenerlo, gli interessati dovranno maturare i requisiti anche ridotti per la pensione entro fine 2001 e presentare la domanda all’Inps entro il 16 agosto prossimo così come previsto dal decreto di aprile e come riepilogato dall’Inps nella circolare di ieri.
    La riforma Dini della previdenza (legge 335/95) ha poi stabilito che gli stessi lavoratori possano ottenere una riduzione fino a un anno dei limiti di età anagrafica per il pensionamento. E che, nel caso di pensione interamente contributiva, gli stessi possano optare per l’applicazione del coefficiente di trasformazione relativo all’età aumentata di un anno per ogni sei di occupazione nelle attività particolarmente usuranti (per esempio utilizzando il coefficiente previsto per il pensionamento a 58 anni anziché a 57), ovvero per l’anticipo fino a un anno dell’età pensionabile (esempio: in pensione a 56 anni anziché a 57).
    La domanda — precisa l’Inps nella circolare di ieri — dovrà essere presentata entro il 16 agosto «a pena di decadenza». La stessa varrà anche come richiesta di pensione. Alla domanda, sottolinea ancora l’Inps, dovranno essere allegati:
    —le buste paga relative al periodo cui si riferisce la richiesta del beneficio;
    —il libretto di lavoro, relativo allo stesso periodo;
    —una dichiarazione del datore di lavoro attestante le mansioni specifiche svolte dal lavoratore, nel periodo cui si riferisce la richiesta di beneficio e la prevalenza della mansione particolarmente usurante, connotata dalla maggiore gravità dell’usura; le mansioni sono considerate prevalenti se effettuate per una durata superiore al 50% di ciascun periodo di lavoro ammesso al beneficio;
    —dichiarazione dell’ufficio del lavoro o di altra autorità competente.
    La domanda può essere presentata anche in costanza del rapporto di lavoro. Per ottenere l’assegno previdenziale, però, gli interessati dovranno cessare l’attività e attendere l’apertura della propria finestra. Le domande saranno prese in esame e definite dando priorità ai richiedenti più anziani e, in caso di pari età, a quanti hanno le maggiori anzianità contributive. Quanto al calcolo del trattamento previdenziale, infine, l’Inps precisa che «i benefici previsti dalla normativa in argomento consistono esclusivamente in un’anticipazione della pensione, senza maggiorazione dell’anzianità contributiva utile per la misura della pensione stessa».
    Sabato 26 Maggio 2001
 

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