La DEVOLUTION in trenta parole
COME orizzontarsi tra «devolution» e federalismo, tra articoli della Costituzione e norme di legge? Non è facile: Ecco un breve «vocabolario» con i termini più usati, al di fuori dalla polemica politica. ADDIZIONALI IRPEF. Le Regioni possono chiedere ai cittadini di pagare una addizionale, con aliquote maggiorate fino all´1,4%. Sei lo hanno fatto (con differenti aliquote): Piemonte, Lombardia, Veneto, Marche (dove chi guadagna oltre 70 mila euro paga il 4 per cento in più), Umbria, Puglia. Questa possibilità è stata «congelata» dalla Finanziaria in discussione al Parlamento. ALTA COMMISSIONE. E´ un organismo misto Regioni-governo-Parlamento che deve stabilire l´applicazione del federalismo fiscale. E´ prevista nel «sub-emendamento» Pagliarini all´articolo 3 della Finanziaria: dovrebbe finire i sui lavori entro il 31 marzo 2003. ARTICOLO 117. Quello della Costituzione che fissa i poteri delle Regioni. Il disegno di legge costituzionale n. 1187 (la proposta di Bossi) vi aggiunge un comma finale di poche righe. L´articolo era già stato modificato nel marzo del 2001 dal centrosinistra con una riforma approvata per 4 voti. La riforma fu poi sottoposta a referendum confermativo ed è entrata in vigore l´8 novembre. ARTICOLO 119. Quello del federalismo fiscale: stabilisce che Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni hanno autonomia di entrata e di spesa. Non è ancora attuato né verrà modificato dalla «devolution». AUTONOMIA RAFFORZATA. E´ prevista dall´articolo 116 della Costituzione, con forme «particolari di autonomia» per le cinque Regioni a Statuto speciale. Si stabilisce che anche quelle a Statuto ordinario possono anticipare una «mini-devolution» su alcune materie (è il caso appena sollevato dal presidente Pera sulla scuola). BASSANINI (leggi). Il senatore Franco Bassanini, Ds, quando era ministro della Funzione pubblica, ha varato numerose leggi di decentramento amministrativo che affidano importanti compiti agli enti locali. Le Regioni ancora oggi chiedono che vengano attuate. BICAMERALINA. In politichese si definisce così la commissione bicamerale parlamentare per le questioni regionali, ora presieduta dal forzista Vizzini: deve essere integrata con i rappresentanti delle Regioni. Secondo alcuni prefigura la Camera delle Regioni. CABINA DI REGIA. E´ un organismo di coordinamento tra governo e Regioni (proposto da queste ultime nel novembre 2001 e sostenuta da Ciampi) per attuare la riforma del Titolo V della Costituzione varato dal centrosinistra. Non è mai entrata in funzione. CAPACITA´ FISCALE. Viene istituito un «fondo perequativo» per riequilibrare le varie «capacità fiscali» dei territori: cioè ciò che il fisco incassa attraverso i vari tributi sul territorio. La capacità fiscale del Mezzogiorno è più bassa di quella del Nord. CONFERENZA REGIONI. E´ l´organismo di coordinamento tra le Regioni, le 20 ordinarie più le due Province autonome (Trento e Bolzano). Ne è presidente il governatore del Piemonte, il forzista Enzo Ghigo, vice il diessino Vasco Errani (Emilia-Romagna). Sulla «devolution» il 14 febbraio 2001 si è spaccata (11 voti a favore, dal centrodestra, 5 contrari). CONFERENZA UNIFICATA. E´ composta da tutti i presidenti delle Regioni e da 22 rappresentanti di Province e Comuni. Viene convocata periodicamente per fornire pareri consultivi sulle norme varate dal governo. CONSIGLI REGIONALI. Sono le assemblee legislative delle Regioni. Prima della legge che ha stabilito l´elezione diretta dei governatori, nominavano il presidente della giunta. Ora chiedono più potere rispetto ai «governatori»: devono varare i nuovi Statuti regionali, che decideranno anche il sistema elettorale. CORTE COSTITUZIONALE. Deve vigilare, secondo l´articolo 134 della Costituzione, sui conflitti di attribuzione tra Regioni e Stato: dopo la riforma dell´Ulivo sono aumentate le controversie sulle materie a legislazione concorrente. Le Regioni e Bossi chiedono che un terzo dei giudici sia eletto dalle autonomie. DEVOLUTION. La parola italiana «devoluzione» significa «trasferimento di diritti, del godimento di beni da una persona o da un ente a un'altro». Dopo il referendum del `97, il governo inglese decise di fissare devolved matters alla Scozia e al Galles, con la nascita del Parlamento Scozzese e dell´Assemblea Gallese: la Lega si rifà a quel modello e nel settembre 1999 si appropriò del termine per mettere in soffitta la secessione. Nel dicembre 2001 il ministro delle Riforme Bossi presenta il suo primo testo in Consiglio dei ministri, poi varato definitivamente il 14 febbraio. FEDERALISMO. Il termine deriva dalla parola francese fédéralisme e ha due significati: il pensiero politico che privilegia questo tipo di organizzazione delle istituzioni e la tendenza ad organizzare comunità politiche in modo che i poteri siano distribuiti sul territorio. In Italia si usa la seconda accezione. Sono paesi federalisti classici Stati Uniti, Canada, Germania, Svizzera, dove le istituzioni locali si sono «federate». Invece è successo l´opposto in Belgio, Spagna, Italia. Il «federalismo fiscale» è l´attribuzione sul territorio delle entrate tributarie, avvicinando chi decide i servizi con chi li paga. FONDO PEREQUATIVO. Serve a compensare le differenti «capacità fiscali» del territorio, usando l´Iva: attribuisce fondi alle Regioni meno ricche per compensare le differenze dei diversi tributi propri (Irap, bollo auto, quota Irpef etc.). GERMANIA. E´ il paese europeo cui più si fa riferimento nel dibattito sul federalismo: ha 16 Länder, ognuno con una propria Costituzione. Esistono una camera bassa eletta dai cittadini (Bundestag) e una camera alta (la Bundesrat) nominata dai Länder. Quest´ultima ha diritto di veto sui provvedimenti che riguardano le Regioni. GOVERNATORI. Sono chiamati così (in modo «giornalistico») i presidenti delle 15 Regioni a statuto ordinario, eletti in modo diretto per la prima volta nel 2000. Nove sono di centrodestra (Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria) e 6 di centrosinistra (Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Campania, Basilicata) LA LOGGIA (disegno di legge). Il ministro degli Affari regionali Enrico La Loggia, forzista, è impegnato in un difficile lavoro di mediazione tra governo e Regioni. Con il suo disegno di legge varato nell´aprile del 2001 intende attuare la riforma del Titolo V: su questo tema ha firmato l´«Intesa interistituzionale» tra Stato e sistema delle autonomie nel maggio di quest´anno. L´Ulivo chiede che il disegno di legge La Loggia, non ancora in Parlamento, sia varato prima della devolution. LEGISLAZIONE CONCORRENTE. Tratta le materie che spettano in parte allo Stato e in parte alle Regioni, spesso oggetto di contestazioni e contenzioso presso la Consulta. Le fissa l´articolo 117: rapporti internazionali delle Regioni; commercio con l´estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione; professioni; ricerca scientifica; tutela della salute; alimentazione; sport; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti; reti di trasporti; comunicazione; energia; previdenza complementare e integrativa; finanza pubblica; valorizzazione dei beni culturali; casse di risparmio e banche locali. LEGISLAZIONE ESCLUSIVA. Sono 17 le materie sulle quali può legiferare solo lo Stato: politica estera; immigrazione; confessioni religiose; difesa e armi; moneta e sistema tributario; leggi elettorali; ordinamento dello Stato; ordine pubblico e sicurezza (salvo polizia amministrativa locale); cittadinanza e stato civile e anagrafi; giustizia; livelli essenziali delle prestazioni sui diritti civili e sociali garantiti su tutto il territorio nazionale; norme generali sull´istruzione; previdenza sociale; enti locali; dogane; pesi, misure e determinazione del tempo; ambiente e beni culturali. POLIZIA LOCALE. Dopo il varo della devolution, le Regioni potranno varare norme per organizzare la polizia amministrativa, che sarà coordinata a quella statale: secondo l´interpretazione più diffusa, si tratta dei corpi dei vigili urbani. PRESIDENZIALISMO. Elezione diretta del presidente della Repubblica: nell´accordo della Casa delle libertà è la richiesta di An come contraltare alla devolution. Non si accosta necessariamente al federalismo: è in vigore negli Stati Uniti, non in Germania. REGIONI A STATUTO SPECIALE. Non sono toccate dalla devolution di Bossi, anche se alcune sono contrarie perché vedono con il progetto venir meno la loro autonomia. Hanno statuti di larga autonomia per ragioni storiche: la prima fu la Sicilia (istituita nel 1946). Seguirono Valle d´Aosta (1948), Trentino Alto Adige (1948), Sardegna (1948), Friuli (1963). Soltanto in Sicilia e Friuli c´è il presidente eletto direttamente. REGIONI ORDINARIE. Previste dalla Costituzione del 1948, furono attuate soltanto nel 1970. La devoluzione riguarda queste 15 Regioni. ROMA CAPITALE. Per la prima volta Roma è stata indicata in Costituzione come capitale dello Stato. Il tema è entrato nel dibattito perché qualcuno chiede (il presidente della Regione Lazio) che diventi «distretto federale» come Bruxelles o il «District of Columbia» che ospita Washington. SANITA´. Con la devolution diventa competenza esclusiva delle Regioni: il modello di sanità sarà deciso in modo autonomo. Già oggi l´80% per cento della spesa regionale riguarda Asl e ospedali. SCUOLA. Con la devolution le Regioni possono decidere su organizzazione scolastica e gestione degli istituti. Potranno formulare programmi aggiuntivi su «tradizioni locali», allo Stato «l'omogeneità complessiva». SENATO DELLE REGIONI. E´ la richiesta dei governatori, del centrosinistra e anche di Bossi: una «camera delle autonomie» nominata dalle Regioni come cassa di compensazione tra di loro e nei confronti dello Stato. TITOLO V (Riforma del). Con il referendum del 7 ottobre 2001 è stata confermata la riforma varata dal centrosinistra l´ultimo giorno della legislatura scorsa con soli 4 voti, con la quale si cambia il «Titolo V» (cioè un capitolo) della seconda parte della Costituzione. Rovesciando il precedente articolo 117, che elencava le materie spettanti alle Regioni, si stabilisce che la competenza legislativa è normalmente delle Regioni.
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