21/7/2005 ore: 11:46

L'apprendista segue l'accordo collettivo

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    giovedì 21 luglio 2005

    NORME E TRIBUTI - pagina 29


    LEGGE BIAGI

    L'apprendista segue l'accordo collettivo

    I contratti professionalizzanti possono essere stipulati anche senza l'intervento delle Regioni

    MARIA ROSA GHEIDO
      I giovani di età inferiore a diciotto anni possono essere assunti soltanto con il "vecchio" contratto di apprendistato disciplinato dalla legge n. 25 del 1955, poiché non è ancora operativo il nuovo istituto del dirittodovere all'istruzione e alla formazione, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 276/ 2003, salvo che, gli stessi, abbiano già assolto l'obbligo scolastico secondo le nuove disposizioni.

      Può invece decollare l'apprendistato professionalizzante, introdotto dal successivo articolo 49 dello stesso decreto legislativo 276/ 2003, per il quale l'età massima è fissata, al momento dell'assunzione, in 29 anni e 364 giorni.
      L'interpretazione ministeriale ( circolare n. 30/ 2005) conferma il principio sancito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 26 maggio 2004, n. 10169 in base al quale possono essere assunti i soggetti che, abbiano già compiuto il ventinovesimo anno di età, purché non abbiano ancora compiuto il trentesimo anno, rimanendo trascurabili, ai fini del computo, le frazioni di anno. I nuovi limiti di età possono, però, essere applicati solo in quanto il Contratto collettivo nazionale del lavoro ( Ccnl) di categoria regoli, direttamente o indirettamente, i profili formativi.

      La possibilità o meno di accedere al contratto di apprendistato professionalizzante dipende, infatti, dallo stato delle norme regionali e dai contratti collettivi nazionali di categoria, stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ( si veda la tabella sotto). Vale a dire che:
      • il contratto può essere avviato se la Regione in cui è situata la sede di lavoro ha regolamentato i profili formativi e il contratto collettivo applicato ne ha disciplinato i contenuti;
      • il contratto può essere concluso anche in mancanza della regolamentazione regionale purché il Ccnl abbia disciplinato questa tipologia lavorativa.
      In quest'ultimo caso, però, la formazione deve essere fornita secondo le regole che lo stesso Ccnl ha stabilito, direttamente o con richiami a prassi già esistenti e codificate dall'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori ( Isfol).

      Se il contratto collettivo disciplina l'apprendistato professionalizzante senza regolarne in alcun modo i profili formativi, questi potranno essere identificati di comune accordo dalle parti, con riferimento ai profili formativi predisposti dall'Isfol secondo la normativa previgente o riferendosi a provvedimenti regionali anche se adottati sperimentalmente.

      Le parti potranno anche avvalersi dell'ausilio degli enti bilaterali, ai quali i Ccnl possono conferire il rilascio del parere di conformità, peraltro esclusivamente con riferimento ai profili formativi. A questo proposito il ministero del Lavoro, conferma la validità della clausola, che può però essere obbligatoria solo in quanto sia espressamente prevista dalla legge regionale. Il rilascio del parere non potrà, però, essere condizionato dall'iscrizione all'ente così come non sono da considerarsi legittime le clausole contrattuali che subordinino la stipula del contratto all'iscrizione allo stesso ente bilaterale.
        Pertanto, il ministero del Lavoro conferma il parere già espresso, sia con la circolare n. 40/ 2004 sia in sede di interpello, per la non operatività delle clausole contrattuali che vincolano la stipula del contratto di apprendistato all'iscrizione a un ente bilaterale o al rilascio di pareri vincolanti da parte dello stesso ente. Alla luce di quanto sopra, l'articolo 21 ter del Ccnl del settore terziario, sottoscritto dalla Confcommercio il 2 luglio 2004, non potrà vincolare i datori di lavoro, che intendano assumere apprendisti, alla presentazione della domanda alla Commissione dell'ente bilaterale competente per territorio, per il rilascio del parere di conformità. La previsione può rimanere invece valida per quanto attiene il profilo formativo, ben potendo i datori di lavoro accedere alla Commissione per il parere della stessa sui contenuti del piano formativo, finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche professionali.
        Rimane in ogni caso fermo il numero minimo di 120 ore di formazione formale annua, interna o esterna all'azienda fermo restando che la formazione potrà essere interna all'azienda quando la stessa sia verificabile e certificabile secondo modalità già stabilite dalle sperimentazioni in atto o che saranno stabilite dalle norme regionali. Delle sperimentazioni regionali in atto (pochi però gli enti territoriali che hanno provveduto in materia) dovrà tenersi conto nell'elaborazione del piano formativo individuale. Necessario
        il richiamo alle regole dell'Isfol Regolamentati per il momento soltanto dieci settori

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