20/12/2004 ore: 9:52

Fumo: per far rispettare il divieto in campo anche le guardie giurate

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    sabato 18 dicembre 2004

    sezione NORME E TRIBUTI pagina 29

    STOP AL FUMO

    Per far rispettare il divieto
    in campo anche le guardie giurate

    REMO ZUCCHETTI
    Il 10 gennaio 2005 entra in vigore il divieto di fumare negli ambienti di lavoro destinati ad attività d'ufficio e nei locali chiusi degli esercizi pubblici, così come stabilisce l'articolo 51 della legge 3/2003 in materia di tutela della salute dei non fumatori. Le procedure per contrastare le violazioni al divieto sono stabilite nell'accordo raggiunto in Conferenza Stato-Regioni (si veda «Il Sole-24 Ore» di ieri). L'accordo arriva a ridosso dell'entrata in vigore dell'obbligo (rinviata di una dozzina di giorni dal decreto legge "milleproroghe"). A questo punto, datori di lavoro pubblici e privati, per le attività d'ufficio, e gestori di locali pubblici (bar, ristoranti eccetera) dovranno prendere confidenza con la "mappa" dei poteri connessi alla necessità di far rispettare il divieto di fumo negli ambienti chiusi non attrezzati per i fumatori.

    In particolare, come anticipato dal Sole-24 Ore dell'8 dicembre, saranno i gestori degli esercizi — o i collaboratori espressamente delegati — a vigilare sull'osservanza dell'obbligo. La formula utilizzata dall'accordo sembra "rigida": i responsabili infatti «richiamano i trasgressori...e curano che le infrazioni siano immediatamente segnalate», ai vigili urbani o ai funzionari e agli agenti di polizia giudiziaria. Tuttavia, pur nell'apparente perentorietà della previsione, solo la contestazione di un avventore rispetto all'eventuale inattività del conduttore potrebbe far scattare scattare le sanzioni per omessa vigilanza e contestazione della violazione.


    È comunque sempre necessario l'intervento della polizia urbana o della polizia giudiziaria. È chiaro che queste saranno situazioni-limite e che nella stragrande maggioranza dei casi si farà appello al buonsenso.


    L'onere del cartello. Nei locali chiusi no smoking vanno apposti cartelli con l'indicazione del divieto, della norma che lo impone, delle sanzioni amministrative applicabili, del soggetto tenuto a vigilare sul divieto e dell'autorità cui compete contestare le infrazioni.

    L'obbligo di predisporre e di collocare gli avvisi spetta:

    -ai dirigenti nelle strutture amministrative e di servizio di pubbliche amministrazioni, nelle aziende o di privati esercenti servizi pubblici;
    -ai conduttori o ai datori di lavoro nelle strutture private.
    I dirigenti pubblici devono individuare, con atto formale, i soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto, accertare e contestare le infrazioni. Ove non abbiano proceduto alla nomina i compiti restano a carico dei dirigenti.


    La vigilanza. L'accordo, dunque, fa il punto sulle procedure in tutti gli ambienti in cui il fumo è messo al bando, riassumendo lo schema valido anche nelle strutture della pubblica amministrazione o nelle aziende che esercitano attività in appalto o concessione o di servizio al pubblico, in cui il divieto — nelle aree aperte agli utenti — è stato imposto dalla legge 584/75 e dalla direttiva del presidente del Consiglio dei ministri del 14 dicembre 1995.

    Secondo la disciplina che risale al 1975 nelle strutture pubbliche e private (dagli uffici delle amministrazioni statali alle biblioteche, dalle scuole ai cinema) gli operatori incaricati della vigilanza, come pure il personale dei Corpi di polizia amministrativa locale e gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, su richiesta dei responsabili svolgono le attività seguenti: vigilano sull'osservanza del divieto di fumare; accertano le infrazioni, contestando immediatamente al trasgressore la violazione, attraverso la compilazione del verbale.


    Il verbale, redatto in triplice copia, deve contenere, oltre ai dati di identificazione del trasgressore, la violazione commessa e le modalità per il pagamento in misura ridotta della pena pecuniaria. Qualora non sia possibile provvedere all'immediata notifica del verbale, questa sarà effettuata per posta.


    Nei locali privati, nei quali il divieto è imposto dalla legge 3/03, la vigilanza ricade sui conduttori dei locali ovvero sui loro collaboratori, formalmente delegati, i quali richiamano i trasgressori all'osservanza del divieto e curano che le infrazioni siano immediatamente comunicate alla polizia municipale ovvero agli ufficiali od agenti di polizia giudiziaria.

    Tra le novità dell'accordo figura il coinvolgimento delle guardie giurate espressamente delegate, che svolgono gli stessi compiti della polizia municipale. Negli ambienti di lavoro, per le attività d'ufficio, le guardie giurate potranno dunque essere incaricate di vigilare e contestare le violazioni, accanto al dirigenti e ai preposti (il capufficio, per esempio) "incaricati" dal datore di lavoro.
    2.200

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