Colf e badanti, il rebus dell'alloggio
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ItaliaOggi
Numero 224, pag. 37 del 21/9/2002
di Domenico Comegna
Tutti gli obblighi e le procedure per la regolarizzazione nella circolare del ministero del lavoro.
Colf e badanti, il rebus dell'alloggio
Difficile anche determinare il costo del viaggio di rimpatrio
Tutto rinviato all'emanando decreto ministeriale. La circolare del welfare non ha certamente superato le incertezze che pervadono l'applicazione concreta dell'art. 33 della legge n. 189/2002 sull'emersione delle colf e badanti extracomunitarie. Cosa si intende per garantire l'alloggio e come si determina il costo del viaggio di rimpatrio, ad esempio, sono interrogativi che restano ancora insoluti.
Gli interessati. La circolare ribadisce che l'art. 33 della legge in Bossi-Fini stabilisce che chiunque abbia occupato personale extracomunitario nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore, adibendolo ad attività di assistenza a componenti della famiglia affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza (le cosiddette badanti), ovvero al lavoro domestico (la normale colf), può regolarizzare il rapporto di lavoro denunciandone la sussistenza entro due mesi. Queste le condizioni per poter sanare la situazione:
- il lavoratore straniero non deve avere pendenze penali, né essere stato destinatario di un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno Non possono essere regolarizzati i rapporti degli extracomunitari che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia ai fini della non ammissione nel territorio dello stato, che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale (arresto obbligatorio e facoltativo in flagranza);
- un rapporto di lavoro instaurato nei tre mesi antecedenti il 10 settembre. Il termine dei tre mesi antecedenti va inteso nel senso che può essere regolarizzato solo il lavoratore occupato almeno per i tre mesi antecedenti la data del 10 settembre 2002, e cioè dalla data del 10 giugno 2002;
- la retribuzione mensile non deve essere inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di riferimento (sia per le colf che le badanti l'importo minimo retributivo è di 439,00 euro mensili);
- il datore di lavoro deve comunque assicurare al lavoratore un alloggio idoneo.
La regolarizzazione è limitata a un'unità per nucleo familiare, riguardo al personale che svolge lavoro domestico (la colf), mentre non sono posti limiti per il numero di coloro che sono adibiti all'assistenza di familiari affetti da patologie o handicap (le badanti).
La procedura. Il ministero dell'interno (circolare n. 13/2002) ha definito con le Poste italiane una procedura per facilitare la presentazione delle domande e la trasmissione alle prefetture, attraverso la compilazione di appositi moduli. I plichi contenenti i moduli per la presentazione delle dichiarazioni sono disponibili nei 14 mila uffici postali e presso le associazioni di volontariato e gli enti di patronato. Sono costituiti da:
- una busta prestampata, su cui specificare la provincia della prefettura (ufficio territoriale di governo) cui è diretta la dichiarazione;
- un modulo per la dichiarazione;
- un bollettino di conto corrente, per effettuare il pagamento all'Inps del contributo forfetario, il cui importo è pari a 290,00 euro. I contributi coprono il periodo 10 giugno-9 settembre 2002. Per quanto riguarda gli eventuali periodi di attività precedente al 10 giugno, un apposito decreto fornirà le modalità di regolarizzazione, indicando peraltro l'entità degli interessi da versare insieme alla contribuzione;
- una cedola-ricevuta (le spese postali ammontano a 40,00 euro), che dovrà essere conservata a dimostrazione della presentazione della dichiarazione,
- le relative istruzioni per la compilazione della modulistica.
Compilata la dichiarazione di emersione, versato il contributo Inps e riconsegnata la busta alla posta, il datore di lavoro e il lavoratore interessato devono restare in attesa della lettera di convocazione da parte della prefettura presso l'apposito ´sportello polifunzionale', per la sottoscrizione del contratto di lavoro. Una cosa interessante contenuta nella circolare è la precisazione circa il caso di impossibilità per il datore di lavoro di presentarsi personalmente per la stipula del contratto (è il caso, ad esempio, dei soggetti portatori di handicap). A tal fine è sufficiente una procura in carta semplice e non autenticata, accompagnata da un documento del datore di lavoro e dalla relativa fotocopia.
Reddito del datore. Dal momento che la dichiarazione di emersione interviene sul rapporto di lavoro già in corso, è da ritenere che la parte datoriale sia nelle condizioni economiche per assicurarne la prosecuzione. Pertanto, al momento della stipula del contratto l'incaricato della Dpl non dovrà chiedere alcuna ulteriore notizia, oltre a quelle necessarie per la compilazione del modello contrattuale. Tuttavia, nonostante la legge non preveda espressamente la verifica della capacità reddituale del datore di lavoro, vista l'importanza di questo criterio, particolare attenzione dovrà essere posta ai casi che sollevano dubbi sull'effettività dei rapporti di lavoro che si vorrebbero far emergere (ad esempio nei casi di un numero abnorme di rapporti dichiarati da un solo datore di lavoro).