In scena i nuovi attori del mercato del lavoro. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del dm 5 maggio 2004 (requisiti delle Agenzie per il lavoro), prende il via operativo la disciplina di riforma del collocamento con la valorizzazione del ruolo degli operatori privati. La nuova rete dei servizi pubblici e privati. Le novità sul mercato del lavoro sono previste dai primi due titoli del decreto legislativo n. 276/03 di riforma che, stando ai principi della legge delega n. 30/03, puntano a due interessanti finalità:
1) realizzazione di un sistema efficace e coerente di strumenti intesi a garantire trasparenza ed efficienza al mercato del lavoro;
2) migliorare le capacità d'inserimento professionale dei disoccupati e di quanti sono in cerca di una prima occupazione, con particolare riguardo alle donne e ai giovani.
Per realizzare il nuovo sistema-mercato del lavoro, molteplici sono le innovazione di attuazione, che spaziano a 360 gradi:
-snellimento e semplificazione delle procedure d'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- modernizzazione e razionalizzazione del sistema del collocamento pubblico;
- modifica del regime di collocamento per gli extracomunitari;
-identificazione di un unico regime di autorizzazione e di accreditamento per gli intermediari, pubblici e privati.
Gli attori del nuovo mercato del lavoro. Il dlgs n. 276/03 scrittura, in qualità di primi attori del nuovo mercato del lavoro, le ´Agenzie per il lavoro'. Potranno svolgere una o più delle nuove attività indicate in apposita tabella, a condizione di riceverne relativa autorizzazione nonché l'iscrizione nell'apposito Albo delle agenzie istituito presso il ministero del lavoro, articolato in cinque sezioni:
a) agenzie di somministrazione di lavoro;
b) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato;
c) agenzie di intermediazione;
d) agenzie di ricerca e selezione del personale;
e) agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.
I titoli abilitativi. La riforma ha introdotto due percorsi abilitativi all'esercizio delle attività di collocamento:
- l'autorizzazione
-e l'accreditamento.
Il primo è il provvedimento mediante il quale lo stato abilita operatori, pubblici e privati (ossia le agenzie), allo svolgimento delle attività di collocamento (somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale). È un titolo, pertanto, indispensabile per l'operatività delle agenzie. L'accreditamento, invece, è un provvedimento mediante il quale una o più regioni riconoscono a un operatore, pubblico o privato, l'idoneità a erogare i servizi al lavoro negli ambiti regionali di riferimento, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, nonché la partecipazione attiva alla rete dei servizi per il mercato del lavoro con particolare riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta.
L'iscrizione all'albo. L'autorizzazione è provvisoria. La pubblicazione del dm 5 maggio 2004, come si accennava, avvia le procedure per l'iscrizione delle agenzie all'albo e, di conseguenza, per l'autorizzazione all'esercizio delle nuove attività di collocamento. A tal fine, bisogna far riferimento al dm 23 dicembre 2003, pubblicato sulla GU n. 53/04, la cui entrata in vigore è stata prevista in data contestuale a quella del dm 5 maggio 2004; il provvedimento, infatti, detta le regole e approva la modulistica che le società devono seguire per richiedere l'autorizzazione a essere Agenzie per il lavoro.
L'iscrizione all'albo avviene mediante richiesta e invio, su floppy disk, della documentazione attestante, tra l'altro, il possesso dei requisiti. Contestualmente a questa domanda, le società devono richiedere l'autorizzazione provvisoria all'esercizio delle attività per le quali fanno richiesta di abilitazione all'esercizio. Si tratta di una prima autorizzazione, provvisoria come detto, di durata biennale; è rilasciata entro 60 giorni dalla richiesta, valendo il silenzio assenso (decorsi inutilmente i termini, la domanda si intende accettata).
Decorsi due anni dal rilascio dell'autorizzazione provvisoria, l'Agenzia per il lavoro deve richiedere l'autorizzazione definitiva (a tempo indeterminato), che è rilasciata previa verifica del corretto andamento dell'attività svolta.
Ai fini della richieste di autorizzazione, le società interessate sono tenute al rispetto di determinati requisiti in merito, tra l'altro, agli uffici e al personale che sono stati individuati con il dm 5 maggio 2004 più volte citato (si veda tabella).
Al via lo staff-leasing. Con l'avvio dell'albo delle agenzie per il lavoro e il rilascio delle relative autorizzazioni entrerà a regime anche la nuova somministrazione di lavoro, nelle due specie: a tempo indeterminato e a termine. Con tempi diversi, però. La somministrazione a termine, infatti, diventa immediatamente possibile da parte delle agenzie interinali (le vecchie imprese di fornitura di lavoro temporaneo), a condizione che abbiano inoltrato la richiesta di autorizzazione alla specifica attività. Le imprese possono fruirne per:
-soddisfare esigenze temporanee nei casi previsti dalle clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
-a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore.
La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato sarà invece possibile non appena l'agenzia avrà ottenuto l'autorizzazione e l'iscrizione all'albo; si ricorda che le imprese potranno fruirne per:
- servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet e extranet, siti internet, sviluppo di software applicativi, caricamento dati e sistemi informatici;
- servizi di pulizia, custodia e portineria;
-servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci;
- gestione di biblioteche, musei, parchi, magazzini, archivi e servizi di economato;
-attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione, selezione e ricerca del personal;
-attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale;
- gestione di call center e avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree dell'Obiettivo 1;
- costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, installazione e smontaggio di impianti e macchinari per particolari attività produttive e con specifico riferimento alle attività edilizie e alla cantieristica navale;
- tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro più rappresentative.
Non potrà mai praticarsi la somministrazione, invece, per sostituire i lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del dlgs n. 626/94; nelle aziende, salvo diversa disposizione degli accordi sindacali, che nei sei mesi precedenti abbiano proceduto a effettuare licenziamenti collettivi per lavoratori adibiti alle stesse mansioni e alla stessa unità produttiva cui il contratto di somministrazione si riferisce ovvero in unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale per lavoratori adibiti alle stesse mansioni oggetto del contratto di somministrazione. (riproduzione riservata)
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