16/7/1996 ore: 2:00

LAVORO DOMESTICO, CCNL 16/07/1996 - 15/07/2000 (testo ufficiale)

Contenuti associati

Federazione italiana dei datori di lavoro domestico

      (Fidaldo)

      Filcams-Cgil
      Fisascat-Cisl
      Uiltucs-Uil
      Federcolf
      IL
      CONTRATTO
      COLLETTIVO NAZIONALE
      DI LAVORO DOMESTICO

      stipulato in Roma il 16 luglio 1996

      TESTO UFFICIALE

      In 10 lingue
      la sintesi del contratto
      dei lavoratori
      domestici

      Il presente contratto è stato firmato dalla Fidaldo con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e disciplina il periodo che va dal 16 luglio 1996 al 15 luglio 2000


        TRADUZIONI:

        ARABORashid Mazri
        SINGALESEI.L. Abeywickrama
        (Sri Lanka)
        SOMALOMohamud Ismail Mahamed
        FRANCESELandi Degl'Innocenti Vanessa
        SPAGNOLOPalacios Ordonez Maria Diamantina
        INGLESEJohn Witmer Gilbert
        PORTOGHESERosangela Santana De Sousa
        ALBANESEGerta Zaimi
        ROMENOCristina Ionescu
      TEDESCOCristiane Buchel


      INDICE

      Verbale di firma7
      Verbale di accordo12

      Contratto collettivo nazionale di lavoro domestico13
      Art. 1 - Sfera di applicazione13
      Art. 2 - Inscindibilità della presente regolamentazione13
      Art. 3 - Condizioni di miglior favore13
      Art. 4 - Documenti di lavoro13
      Art. 5 - Assunzione14
      Art. 6 - Contratto individuale di lavoro (lettera di assunzione)14
      Art. 7 - Assunzione a tempo determinato14
      Art. 8 - Assunzione lavoratori studenti15
      Art. 9 - Permessi per formazione professionale15
      Art. 10 - Categorie dei lavoratori15
      Art. 11 - Mansioni plurime16
      Art. 12 - Passaggio dalla terza alla seconda categoria16
      Art. 13 - Discontinue prestazioni assistenziali d'attesa notturna17
      Art. 14 - Prestazioni esclusivamente d'attesa17
      Art. 15 - Periodo di prova17
      Art. 16 - Riposo settimanale18
      Art. 17 - Orario di lavoro18
      Art. 18 - Lavoro straordinario19
      Art. 19 - Festività nazionali ed infrasettimanali20
      Art. 20 - Ferie20
      Art. 21 - Sospensioni di lavoro extraferiali21
      Art. 22 - Assenze e permessi21
      Art. 23 - Diritto allo studio22
      Art. 24 - Matrimonio22
      Art. 25 - Tutela delle lavoratrici madri23
      Art. 26 - Tutela del lavoro minorile23
      Art. 27 - Malattia24
      Art. 28 - Infortunio24
      Art. 29 - Servizio militare26
      Art. 30 - Retribuzione e prospetto paga26
      Art. 31 - Minimi retributivi26
      Art. 32 - Vitto e alloggio26
      Art. 33 - Scatti di anzianità27
      Art. 34 - Variazione periodica dei minimi retributivi e dei valori
      convenzionali del vitto e dell'alloggio27
      Art. 35 - Tredicesima mensilità28
      Art. 36 - Risoluzione del rapporto di lavoro28
      Art. 37 - Trattamento di fine rapporto29
      Art. 38 - Indennità in caso di morte30
      Art. 39 - Permessi sindacali30
      Art. 40 - Controversie31
      Art. 41 - Commissione nazionale per
      l'aggiornamento retributivo31
      Art. 42 - Commissione paritetica nazionale31
      Art. 43 - Commissioni paritetiche territoriali32
      Art. 44 - Osservatori32
      Art. 45 - Contributi di assistenza contrattuale33
      Art. 46 - Decorrenza e durata33

      Tabelle dei minimi retributivi35

      Appendice normativa45
      Codice civile: Titolo IV del lavoro domestico45
      Legge n. 359/58. Per la tutela del rapporto di lavoro domestico46
      Legge n. 304/73. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo
      sul collocamento alla pari51
      Legge n. 1204/71. Tutela delle lavoratrici madri56
      Dpr n. 1403/71. Disciplina dell'obbligo delle
      assicurazioni sociali64
      Legge n. 297/82. Trattamento di fine rapporto e
      norme in materia pensionistica72
      Legge n. 943/86. Collocamento e trattamento dei
      lavoratori extracomunitari77
      Circolare n. 155/91. Lavoratori extracomunitari da
      adibire ai servizi domestici - Nuovi ingressi86
      Circolare n. 215/95. Rapporti speciali di lavoro - lavoro domestico
      assunzione lavoratori addetti ai servizi domestici - nuove regole89

      Modulo Dichiarazione annuale dei compensi corrisposti91
      Modulo di lettera di assunzione92

      Sintesi del contratto collettivo nazionale di lavoro domestico
      in arabo, singalese (Sri-lanka), somalo, francese, spagnolo,
      inglese, portoghese, albanese, romeno, tedesco.95





      VERBALE DI FIRMA
      stipulato tra

      la FEDERAZIONE ITALIANA DATORI DI LAVORO DOMESTICO (FIDALDO, cui aderiscono l’Assindatcolf, l’Associazione Datori di Lavoro di Collaboratori Domestici con sede a Como, l’Associazione Datori di Lavoro di Collaboratori Domestici con sede a Milano e la Nuova Collaborazione) rappresentata dal Presidente Signora Laura Pogliano Besozzi, dal Vicepresidente Avv. Giuseppe Gambini, dal Segretario Adolfo Gardenghi e dai Sigg.ri: Paola Bianchi, Cav. Tiziano Casparini, Franca Ferrero, Angela Filippi, Vittoriana Orlandini, Stefano Rossi, Avv. Alfredo Savia, Avv. Corrado Sforza Fogliani, Dott. Massimo Tortora.
da una parte
      e

      la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COMMERCIO ALBERGHI MENSE E SERVIZI (FILCAMS-CGIL), rappresentata dal Segretario Generale Aldo Amoretti, dal Vice Segretario Vicario Pietro Ruffolo, dai Segretari Ivano Corraini, Maria Antonia Franceschini, Bruno Perin e Claudio Treves, dal Responsabile del settore Luigi Coppini e da Maria Solinas e dai componenti il Comitato Direttivo Nazionale: Albanella Luisa, Angelelli Fabrizio, Angelini Dalida, Apicella Antonio, Argeni Alfonso, Aurisicchio Assunta, Baldi Lorella, Balducci Carla, Belli Otello, Beltrami Alessandro, Belzaino Vincenzo, Benazzo Giovanni, Bergamin Marina, Bertolotti Marco, Betto Alessandro, Bianchi Ennio, Bonazza Dino, Bottoni Moreno, Campagnoli Domenico, Campari Ramona, Capasso Franco, Cappelli Anna, Cappelli Daniela, Cappellieri Roberto, Carli Maura, Carnevale Maddalena, Carpino Giovanni, Castagnini Fabio, Castiglione Luigi, Cecchini Orfeo, Ceschin Elena, Chiereghi Franco, Chiodo Luciano, Ciccarelli Eda, Cicoria Alessandra, Cioffi Canio, Clementi Lara, Codonesu Sergio, Collini Alessandro, Conti Silvano, Conversano Eligio, Copelli Gianni, Copertini Roberta, Coppola Antonio, Corazzesi Luigi, Cotzia Giovanni, Cuntrò Anna, D’Albesio Costanza, D’Andrea Giancarlo, Dassio Mauro, De Checchi Loredana, Della Volpe Carla, Dota Elio, Fanesi Gabriella, Favetta Paolo, Fiori Gastone, Focacci Sandra, Folli Cinzia, Forabosco Sandro, Forti Piergiorgio, Franceschini Franco, Francisconi Gualtiero, Furci Michele, Furini Vladimiro, Ghiselli Roberto, Giannini Lionello, Giunti Fabio, Giuriolo Lorenza, Golfarini Simona, Govoni Marzio, Grasso Vincenza, Graziani Paolo, Guerriero Angelo, Guglielmi Gabriele, Haerter Sveva, Lareno Antonio, Loro Giorgio, Lunghi Emilio, Maccatrozzo Sandro, Maestri Patrizia, Magnani Luca, Malagoli Loriano, Malagugini Vincenzo, Mancini Gianfranco, Mancini Giuseppe, Mancini Maria, Marchese Antonio, Marchi Gabriele, Marchi Giancarlo, Marconi Piero, Martis Elena, Mati Roberto, Mazziotta Manlio, Melidoni Rosa Giulia, Meneghini Vittorio, Menichelli Leandro, Meschieri Marinella, Mimosa Massimiliano, Minnì Cono, Minniti Carmela, Mordeglia Tiziana, Morgese Gaetano, Morini Silvana, Muchon Giusi, Nascinovich Luciano, Nesi Carmine, Nozzi Massimo, Oliviero Melissa, Palazzo Antonio, Pannozzo Gennaro, Paparatto Tonino, Parmiani Lora, Paulon Celeste, Pedrazzini Giuseppe, Pellegrino Santo, Persiani Franca, Piacenti Luigi, Pirastru Antonello, Pisanello Rocco, Pizzamiglio Santino, Pregnolato Lauro, Provitina Giuseppe, Quaranta Vincenzo, Quattrini Fausto, Raiconi Marco, Rastelli Bruno, Re Massimo, Romito Niccolò, Roncaccia Gianni, Rosini Patrizia, Rossi Fiorella, Rossi Remo, Sacco Vladimiro, Salvato Alessandra, Scarinci Giorgio, Schiano Anna, Scognamillo Giuseppe, Serraglia Loredana, Sgargi Walter, Sormanni Fabio, Stancampiano Antonio, Stornaiuolo Rosario, Taddei Francesco, Tettamanti Franco, Tornari Anna, Triglia Antonio, Trinchero Gianni, Troise Domenico, Vazzana Demetrio, Veccia Rosa, Vicedomini Marco, Vitaliano Andrea, Walzl Christine, Zanieri Renato, Zini Daniela, Zucchini Leonardo, con l’intervento della Confederazione Generale Italiana Lavoratori (CGIL) rappresentata dal Segretario Confederale Walter Cerfeda.
      e

      la FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI ADDETTI AI SERVIZI COMMERCIALI AFFINI E DEL TURISMO (FISASCAT-CISL), rappresentata dal Segretario Generale Gianni Baratta, dai Segretari Nazionali: Luciana Cirillo, Mario Marchetti, Pierangelo Ranieri, da Salvatore Falcone, Antonio Michelagnoli, dell’Ufficio Sindacale unitamente ad una delegazione composta da: Piero Abrami, Attilio Albanello, Cecilia Andriolo, Graziella Bergamini, Paola Camera, Luigi Carignani, Osvaldo Cecconi, Celandroni Romano, Antonio Cinosi, Franco Di Liberto, Imma Egger, Giovanni Fabrizio, Patrizio Fattorini, Pietro Giordano, Mario Lapia, Calogero Lauria, Guido Malvisi, Gilberto Mangone, Enrico Mazzetti, Amedeo Meniconi, Giorgio Pajaro, Marcello Pasquarella, Gianfranco Patrignani, Ferruccio Petri, Vincenzo Ramogida, Vincenzo Sacchetta, Francesco Sanfile, Rosanna Santarello, Fausto Scandola, Santo Schiappacasse, Rinelda Segatto, Domenico Simone, Rolando Sirni, Mario Testoni, Trotta Giancarlo, Vanelli Elena Maria, Varriale Alessandro, Vincenzo Vasciaveo, Laura Zerbin; con la rappresentanza del Segretario Confederale Natale Forlani.
      e

      la UNIONE ITALIANA LAVORATORI TURISMO COMMERCIO e SERVIZI (UILTUCS-UIL), rappresentata dal Segretario Generale Raffaele Vanni, dal Segretario Generale Aggiunto Salvatore Caronia, dai Segretari Nazionali: Michele Malerba, Pier Luigi Paolini, Virgilio Scarpellini, Parmenio Stroppa, Antonio Zilli; da Emilio Fargnoli, Marco Marroni, Paolo Poma e Antonio Vargiu del Dipartimento Sindacale della UILTUCS; dai membri del Comitato Direttivo Nazionale Amari Sergio, Amoretti Carlo, Andreani Paolo, Beccati Marco, Belletti Pina, Bellocchi Marco, Benanti Giuseppe, Bettochi Bruno, Boco Bruno, Cafagna Maria Pia, Callegaro Gianni, Canella Renzo, Canella Manuela, Carli Bruno, Casacci Leonardo, Casadei Maurizio, Celentano Antonio, Chisin Grazia, Cieri Nicola, Cioccoloni Gianluca, Cocco Pietro, Codegoni Maria, Colonghi Amedeo, Criscuolo Amedeo, D’Amico Francesco, Damiano Domenico, D’Angelo Mario, De Simone Michele, Di Pierro Diego, Diecidue Sergio, Fanzone Salvatore, Franzoni Stefano, Fruggiero Giuseppe, Fulciniti Caterina, Gagliardi Giuseppe, Gazzo Giovanni, Giorgio Giovanni, Gucciardo Rosario, Guidi Giancarlo, Ierulli Cesare, Iozzia Bartolo, La Torre Pietro, La Volta Cosimo, Lo Vasco Maria, Luchetti Maria Ermelinda, Merlin Paolo, Millone Teresa, Monaco Antonio, Moro Roberto, Napoletano Antonio, Nomade Raffaella, Ortelli Francesco, Pace Leonardo, Parisi Giulio, Pellegrini Aurelio, Pezzetta Giannantonio, Regazzoni Maurizio, Rocchi Cristina, Rodilosso Giovanni, Sama Carlo, Sansoni Sandro, Sastri Pasquale, Scardaone Luigi, Serri Riccardo, Tomasi Gianni, Venturi Gianfranco, Veronese Ivana, Vestri Paolo, Visentini Luca, Vurruso Angelo, Zanghi Domenico; e con la partecipazione della Unione Italiana del Lavoro (UIL) nella persona del Segretario Confederale Antimo Mucci.
      e

      FEDERCOLF, FEDERAZIONE SINDACALE DEI LAVORATORI A SERVIZIO DELL'UOMO, rappresentata dalla Segretaria Generale Franca Tiberio, dalla Segretaria Nazionale per i collaboratori familiari Caterina Putgioni, dal Segretario Nazionale per gli assistenti domiciliari Siadest Ernesto Pozzi, dalla Segretaria Nazionale per i lavoratori esteri Mabel Gonzales, dalla Segretaria Nazionale amministrativa Maria Barbara Atzas, dai membri del Consiglio Direttivo Nazionale Cettina Bonanno, Ida Danzi, Angela Merella, Rosario Molino, Liliana Paolocci e Laudina Zonca;
      con l’assistenza della delegazione sindacale composta da Rita De Blasis, Presidente Nazionale dell’Api-colf, Gabriella Agazzi di Vicenza, Maria Bartolini di Ascoli Piceno, Maddalena Berardone di Napoli, Teresa Bianco di Padova, Zita Bossoletti di Ancona, Ersilia Clara Casali di Genova, Nella Cassino di Torino, Valeria Cavagni di Parma, Edda D’Aumiller di Venezia, Loreta Di Lenardo di Pordenone, Angela Filippo di Udine, Pierangela Guindan di Cremona, Marisa Invernizzi di Milano, Assuntina Matta di Sassari, Luisa Merlini di Pavia, Loredana Milia di Cagliari, Celestina Minocchi di Firenze, Iris Mormile di Roma, Gabriella Pietrobon di Treviso, Rosa Rivellini di Bergamo, Letteria Ruggeri di Messina, Luigina Spreafico di Varese, Maria Rosa Taglietti di Brescia, Adele Tanzi di Como, Gemma Vecchiato di Venezia e Rosetta Vivian di Palermo;
      con l’assistenza dei rappresentanti esteri: Yolanda Cayanan (Filippine), Abraham Gebremariam (Eritrea), Margarita Jimenez (Cile), Filomena Mascarines (India), Cristina Narido (Filipine), Teresa Pereira (Sri Lanka), Maria Ramos (Capo Verde) e William Sanchez (Perù);
      con la consulenza tecnica dell’avvocato Armando Montemarano.
dall'altra parte.

VERBALE
DI ACCORDO



Il giorno 16 luglio 1996 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla presenza del sottosegretario dr. Federica Rossi Gasparrini e del direttore generale dei rapporti di lavoro, avv. Lucio Alberti, si sono incontrate, formalmente convocate, le seguenti parti sociali:

- per la FIDALDO:il presidente Laura Pogliano Besozzi, il vicepresidente avv. Giuseppe Gambini, il segretario federale Adolfo Gardenghi ed i sigg. Paola Bianchi, Vittoriana Orlandini, dr. Massimo Tortora, avv. Alfredo Savia e Stefano Rossi;
- per la FEDERCOLF:il segretario generale Franca Tiberio;
- per la FILCAMS CGIL:il segretario nazionale, Maria Antonia Franceschini;
- per la FISASCAT CISL:il segretario nazionale, Luciana Cirillo;
- per la UILTuCS UIL:il segretario nazionale, Paolo Poma


per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico, che avrà durata di anni 4 (quattro) a decorrere dalla data della stipula. Al presente verbale si allega il testo del contratto, sottoscritto in data odierna, che ne diviene parte integrante.


Letto confermato e sosttoscritto.


Roma, 16 luglio 1996.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LAVORO DOMESTICO
      Articolo 1
      SFERA DI APPLICAZIONE
      Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato tra Fidaldo (cui aderiscono l’Assindatcolf, l’Associazione Datori di Lavoro di Collaboratori Domestici con sede a Como, l’Associazione Datori di Lavoro di Collaboratori Domestici con sede a Milano, la Nuova Collaborazione) e Federcolf, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, disciplina, in maniera unitaria per tutto il territorio nazionale, il rapporto di lavoro domestico.
      Il contratto si applica ai prestatori di lavoro, comunque retribuiti, addetti al funzionamento della vita familiare, tenuto conto di alcune fondamentali caratteristiche del rapporto. Il presente contratto si applica altresì ai lavoratori di nazionalità non italiana, fatte salve le eventuali normative emanate dalle autorità competenti.

      Articolo 2
      INSCINDIBILITÀ DELLA PRESENTE REGOLAMENTAZIONE
      Le norme della presente regolamentazione collettiva nazionale sono, nell’ambito di ciascuno dei relativi istituti, inscindibili e correlative fra di loro, né quindi cumulabili con altro trattamento.

      Articolo 3
      CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
      Eventuali trattamenti più favorevoli saranno mantenuti ad personam.

      Articolo 4
      DOCUMENTI DI LAVORO
      All’atto dell’assunzione il lavoratore dovrà, ai sensi di legge, consegnare al datore di lavoro il libretto di lavoro e presentare in visione i documenti assicurativi e previdenziali, la tessera sanitaria, nonché ogni altro documento sanitario aggiornato con tutte le attestazioni previste dalle vigenti norme di legge, un documento di identità personale non scaduto ed eventuali diplomi o attestati professionali specifici. In caso di pluralità di rapporti, il libretto di lavoro sarà trattenuto da uno dei datori di lavoro con conseguente rilascio di ricevuta. Il lavoratore extracomunitario potrà essere assunto se in possesso del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.



      Articolo 5
      ASSUNZIONE
      L’assunzione del lavoratore avviene direttamente ai sensi di legge.
      Articolo 6
      CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO
      (LETTERA DI ASSUNZIONE)
      Tra le parti dovrà essere stipulato un contratto di lavoro (lettera di assunzione), nel quale andranno indicati, oltre ad eventuali clausole specifiche:
      a) la data dell’inizio del rapporto di lavoro;
      b) la categoria di appartenenza e l’anzianità in detta categoria;
      c) la durata del periodo di prova;
      d) l’esistenza o meno della convivenza, totale o parziale;
      e) la durata dell’orario giornaliero di lavoro;
      f) l’eventuale tenuta di lavoro, che dovrà essere fornita dal datore di lavoro;
      g) la mezza giornata di riposo settimanale in aggiunta alla domenica, ovvero ad altra giornata nel caso di cui all’art. 16, ultimo comma;
      h) la retribuzione pattuita;
      i) la previsione di eventuali temporanei spostamenti per villeggiatura o per altri motivi familiari;
      l) il periodo concordato di godimento delle ferie annuali;
      m) l’indicazione dell’adeguato spazio dove il lavoratore abbia diritto di riporre e custodire i propri effetti personali.
      La lettera di assunzione, firmata dal lavoratore e dal datore di lavoro, dovrà essere scambiata tra le parti.

      Articolo 7
      ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO
      L’assunzione può effettuarsi a tempo determinato, obbligatoriamente in forma scritta, con scambio tra le parti della relativa lettera, nel rispetto della legge 18 aprile 1962, n. 230, nonché nei seguenti casi previsti dal presente contratto, ai sensi dell’art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56:
      1.per l’esecuzione di un servizio definito o predeterminato nel tempo, anche se ripetitivo;
      2.per sostituire anche parzialmente lavoratori che abbiano ottenuto la sospensione del rapporto per motivi familiari, compresa la necessità di raggiungere la propria famiglia residente all’estero;
      3.per sostituire lavoratori malati, infortunati, in maternità o fruenti dei diritti istituiti dalle norme di legge sulla tutela dei minori e dei portatori di handicap, anche oltre i periodi di conservazione obbligatoria del posto;
      4.per sostituire lavoratori in ferie.

      Articolo 8
      ASSUNZIONE LAVORATORI STUDENTI
      Gli studenti di età compresa fra i sedici ed i ventinove anni, frequentanti corsi di studio al termine dei quali viene conseguito un titolo riconosciuto dallo Stato, ovvero da enti pubblici, possono essere assunti in regime di convivenza con un orario di 25 ore settimanali.
      Qualora detto orario fosse interamente contenuto tra le ore 6,00 e le ore 14,00, oppure tra le ore 14,00 e le ore 22,00, ai prestatori di lavoro studenti, di cui al precedente comma, sarà erogata una retribuzione pari a quella prevista dalla tabella A allegata al presente contratto, fermo restando l’obbligo di corresponsione dell’intera retribuzione in natura.
      L’assunzione ai sensi del presente articolo dovrà risultare da atto scritto, redatto e sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore, da cui risulti l’orario effettivo di lavoro concordato, nell’ambito dei due semiturni individuati nel comma precedente.
      Ai lavoratori assunti ai sensi del presente articolo si applicano integralmente tutti gli istituti disciplinati dal presente contratto.
      Resta fermo, per i soggetti che ne sono destinatari, la normativa dettata in tema di collocamento alla pari dall’accordo del 24 novembre 1969, n. 68, ratificato con la legge 18 maggio 1973, n. 304.

      Articolo 9
      PERMESSI PER FORMAZIONE PROFESSIONALE
      I lavoratori a tempo pieno e indeterminato, con anzianità di servizio presso il datore di lavoro di almeno 18 mesi, possono usufruire di un monte-ore annuo di 40 ore di permesso retribuito, per la frequenza di corsi di formazione professionale specifici per collaboratori familiari o assistenti domiciliari.

      Articolo 10
      CATEGORIE DEI LAVORATORI
      I prestatori di lavoro si suddividono in quattro categorie:
      Prima categoria super
      vi appartengono coloro che attestino professionalità specifica sul piano pratico operativo e che, svolgendone le mansioni, siano in possesso di un diploma specifico o attestato professionale riconosciuto dallo Stato o enti pubblici;
      Prima categoria
      vi appartengono coloro che con piena autonomia e responsabilità presiedano all’andamento della casa per esplicito incarico delegato dal datore di lavoro, o comunque svolgano mansioni per le quali occorra una specifica elevata competenza professionale (ad esempio: addetto alla compagnia, istitutore, puericultore, governante, direttore di casa, maggiordomo, capo cuoco o chef, infermiere diplomato generico, assistente geriatrico);
      Seconda categoria
      vi appartengono coloro che svolgono mansioni relative alla vita familiare con la necessaria specifica capacità professionale (ad esempio: assistente all’infanzia o baby sitter, autista, cuoco, cameriere, guardarobiere, addetto alla stiratura, custode o portinaio di ville o case private, lavoratore generico che abbia compiuto il periodo di servizio di cui al successivo art. 12 e ogni altro lavoratore che non rientri nella prima super, nella prima o nella terza categoria);
      Terza categoria
      vi appartengono i prestatori di lavoro generico che non abbiano compiuto il periodo di servizio di cui al successivo art. 12. Vi appartengono, inoltre, coloro che svolgono mansioni esecutive prettamente manuali o di fatica (ad esempio: addetto esclusivamente alle pulizie, addetto al giardino per lavori di manutenzione ordinaria, aiuto di cucina, addetto alla lavanderia, stalliere).

      Articolo 11
      MANSIONI PLURIME
      Il lavoratore addetto allo svolgimento di mansioni plurime ha diritto all’inquadramento nel livello corrispondente alla mansione prevalente ed al relativo trattamento retributivo.

      Articolo 12
      PASSAGGIO DALLA TERZA ALLA SECONDA CATEGORIA
      Il lavoratore generico passa automaticamente dalla terza alla seconda categoria con le seguenti modalità:
      - dopo tre anni di servizio se l’assunzione avviene prima del compimento del 16° anno di età;
      - dopo due anni di servizio se l’assunzione avviene tra il 16° anno di età e prima del compimento del 18°;
      - dopo 16 mesi per tutti gli altri casi.
      Per il raggiungimento dei periodi sopra citati, il lavoratore deve aver compiuto almeno sei mesi presso lo stesso datore di lavoro. Il possesso di uno specifico attestato professionale riconosciuto comporta la riduzione di un anno per il passaggio di categoria.

      Articolo 13
      DISCONTINUE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
      D’ATTESA NOTTURNA
      Al personale non infermieristico espressamente assunto per discontinue prestazioni assistenziali di attesa notturna all’infanzia, ad anziani, a portatori di handicap o ammalati, sarà corrisposta la retribuzione prevista dalla tabella C allegata al presente contratto, qualora la durata della prestazione sia interamente ricompresa tra le ore 20.00 e le ore 8.00, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 17 nonché l’obbligo di corresponsione della prima colazione, della cena e di un’idonea sistemazione per la notte.
      L’assunzione ai sensi del precedente comma dovrà risultare da apposito atto sottoscritto dalle parti; in tale atto devono essere indicate l’ora di inizio e quella di cessazione dell’assistenza ed il suo carattere di prestazione discontinua.

      Articolo 14
      PRESTAZIONI ESCLUSIVAMENTE D’ATTESA
      Al personale assunto esclusivamente per garantire la presenza notturna, sarà corrisposta la retribuzione prevista dalla tabella D allegata al presente contratto, qualora la durata della presenza stessa sia interamente ricompresa tra le ore 21.00 e le ore 8.00, fermo restando l’obbligo di consentire al lavoratore il completo riposo notturno in un alloggio idoneo.
      Qualora venissero richieste al lavoratore prestazioni diverse dalla presenza, queste non saranno considerate lavoro straordinario, bensì retribuite aggiuntivamente in base alla tabella B (seconda categoria) allegata al presente contratto, con le eventuali maggiorazioni contrattuali e limitatamente al tempo effettivamente impiegato.
      L’assunzione dovrà risultare da apposito atto sottoscritto e scambiato dalle parti.

      Articolo 15
      PERIODO DI PROVA
      I lavoratori sono soggetti ad un periodo di prova regolarmente retribuito che è di 30 giorni di lavoro effettivo per la prima categoria super e per la prima categoria e di 8 giorni di lavoro effettivo per la seconda e la terza categoria.
      Il lavoratore che abbia superato il periodo di prova senza aver ricevuto disdetta si intende automaticamente confermato. Il servizio prestato durante il periodo di prova va computato a tutti gli effetti dell’anzianità.
      Durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere risolto in qualsiasi momento da ciascuna delle parti, senza preavviso, ma con il pagamento, a favore del lavoratore, della retribuzione e delle eventuali competenze accessorie corrispondenti al lavoro prestato.
      Se il lavoratore è stato assunto come prima provenienza da altra regione senza avere trasferito la propria residenza, e la risoluzione del rapporto non avvenga per giusta causa, dovrà essere dato dal datore di lavoro un preavviso di 3 giorni o, in difetto, la retribuzione corrispondente.

      Articolo 16
      RIPOSO SETTIMANALE
      Il riposo settimanale è di 36 ore: deve essere goduto per 24 ore di domenica, mentre le residue 12 ore possono essere godute in qualsiasi altro giorno della settimana, concordato tra le parti, nel quale il lavoratore presterà la propria attività per un numero di ore non superiore alla metà di quelle che costituiscono la durata normale dell’orario di lavoro giornaliero.
      Qualora vengano effettuate prestazioni nelle 12 ore di riposo non domenicale, esse saranno retribuite con la retribuzione globale di fatto maggiorata del 40%, a meno che tale riposo non sia goduto in altro giorno della stessa settimana diverso da quello concordato ai sensi del precedente comma.
      Il riposo settimanale domenicale è irrinunciabile. Qualora fossero richieste prestazioni di lavoro per esigenze imprevedibili e che non possano essere altrimenti soddisfatte sarà concesso un uguale numero di ore di riposo non retribuito nel corso della giornata immediatamente seguente e le ore così lavorate saranno retribuite con la maggiorazione del 60% della retribuzione globale di fatto.
      Qualora il lavoratore professi una fede religiosa che preveda la solennizzazione in giorno diverso dalla domenica, le parti potranno accordarsi sulla sostituzione, a tutti gli effetti contrattuali, della domenica con altra giornata; in difetto di accordo, sarà data integrale applicazione ai commi precedenti.

      Articolo 17
      ORARIO DI LAVORO
      La durata normale dell’orario di lavoro è quella concordata fra le parti e comunque con un massimo di:
      - 10 ore giornaliere non consecutive, per un totale di 55 ore settimanali, per i lavoratori conviventi;
      - 8 ore giornaliere, non consecutive per un totale di 48 ore settimanali, distribuite su 5 oppure su 6 giorni, per i lavoratori non conviventi. Nel caso di distribuzione delle 48 ore settimanali su 5 giorni, l’orario di lavoro giornaliero sarà conseguentemente riproporzionato.
      Il lavoratore convivente ha diritto ad un riposo di almeno 8 ore consecutive nell’arco della stessa giornata e ad un riposo intermedio non retribuito, normalmente nelle ore pomeridiane, non inferiore alle 2 ore. È consentito il recupero consensuale ed a regime normale di eventuali ore non lavorate, in ragione di non più di 2 ore giornaliere.
      L’orario di lavoro è fissato in concreto dal datore di lavoro, nell’ambito della durata di cui al primo comma, nei confronti del personale a servizio intero; nel caso di servizio ridotto o ad ore, sarà concordato fra le parti.
      Salvo quanto previsto per i rapporti di cui ai precedenti articoli 13 e 14 ed escluso il richiamo alla tabella B contenuto nell’art. 14, è considerato lavoro notturno quello prestato tra le ore 22.00 e le ore 6.00 ed è compensato, se ordinario, con la maggiorazione del 20% della retribuzione globale di fatto oraria, se straordinario, in quanto prestato oltre il normale orario di lavoro, con la maggiorazione prevista dal successivo art. 18.
      Le cure personali e delle proprie cose, salvo quelle di servizio, saranno effettuate dal lavoratore fuori dell’orario di lavoro.
      Il tempo per la consumazione del pasto, sul posto di lavoro, sarà convenuto tra le parti e non retribuito.
      Al lavoratore tenuto all’osservanza di un orario giornaliero superiore alle sei ore spetta comunque, ove sia concordata la presenza continuativa sul posto di lavoro, il pranzo o la cena ovvero, in difetto di erogazione, un’indennità pari al loro valore convenzionale.

      Articolo 18
      LAVORO STRAORDINARIO
      Al lavoratore può essere richiesta una prestazione lavorativa oltre l’orario stabilito, sia di giorno che di notte, salvo giustificato motivo di suo impedimento.
      È considerato lavoro straordinario quello che eccede la durata giornaliera o settimanale massima fissata nel comma 1 dell’art. 16, salvo che il prolungamento sia stato preventivamente concordato per il recupero di ore non lavorate.
      Lo straordinario è compensato con la retribuzione globale di fatto oraria così maggiorata:
      - del 25%, se prestato dalle ore 6.00 alle ore 22.00;
      - del 50%, se prestato dalle ore 22.00 alle ore 6.00;
      - del 60%, se prestato di domenica o in una delle festività indicate nel successivo art. 19.
      Le ore di lavoro straordinario debbono essere richieste con almeno un giorno di preavviso, salvo casi di emergenza o particolari necessità impreviste.
      In caso di emergenza, le prestazioni effettuate negli orari di riposo notturno e diurno sono considerate di carattere normale e daranno luogo soltanto al prolungamento del riposo stesso: tali prestazioni debbono avere carattere di assoluta episodicità ed imprevedibilità.

      Articolo 19
      FESTIVITÀ NAZIONALI ED INFRASETTIMANALI
      Sono considerate festive le giornate riconosciute tali dalla legislazione vigente; esse attualmente sono: 1° gennaio, 6 gennaio, lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre, Santo Patrono.
      In tali giornate sarà osservato il completo riposo, fermo restando l’obbligo di corrispondere la normale retribuzione.
      In caso di prestazione lavorativa è dovuto, oltre alla normale retribuzione giornaliera, il pagamento delle ore lavorate con la retribuzione globale di fatto maggiorata del 60%. In caso di festività infrasettimanale coincidente con la domenica, il lavoratore avrà diritto al recupero del riposo in altra giornata o, in alternativa, al pagamento di 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile.
      Le giornate che hanno cessato di essere considerate festive agli effetti civili, ai sensi della legge 5 marzo 1977, n. 54, sono state compensate mediante il riconoscimento al lavoratore del godimento dell’intera giornata nelle festività di cui al comma 1.
      Per il rapporto di lavoro ad ore le festività di cui al comma 1 verranno retribuite con 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile.

      Articolo 20
      FERIE
      Indipendentemente dalla durata dell’orario di lavoro, per ogni anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi.
      Durante il periodo di godimento delle ferie il lavoratore ha diritto per ciascuna giornata ad una retribuzione pari a 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile.
      Al lavoratore che usufruisca del vitto e dell’alloggio spetta per il periodo delle ferie, ove non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni, il compenso sostitutivo convenzionale.
      Il diritto al godimento delle ferie è irrinunciabile e queste hanno di regola carattere continuativo; nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità di godere di un periodo di ferie più lungo, al fine di utilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, su sua richiesta e accordo del datore di lavoro, è possibile l’accumulo delle ferie nell’arco massimo di un biennio.
      Il datore di lavoro, compatibilmente con le esigenze sue e del lavoratore, dovrà fissare il periodo di ferie, ferma restando la possibilità di diverso accordo tra le parti, da giugno a settembre.
      In caso di licenziamento o di dimissioni, o se al momento di inizio del godimento del periodo di ferie il lavoratore non abbia raggiunto un anno di servizio, spetteranno al lavoratore stesso tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato.
      Le ferie non possono essere godute durante il periodo di preavviso di licenziamento, né durante il periodo di malattia o infortunio.
      Ai fini del computo del periodo di maturazione delle ferie, le frazioni di anno si calcolano in dodicesimi.

      Articolo 21
      SOSPENSIONI DI LAVORO EXTRAFERIALI
      Sarà corrisposta al lavoratore la retribuzione globale di fatto durante le sospensioni del lavoro extraferiali per esigenze del datore di lavoro.
      Al lavoratore che usufruisca del vitto e/o dell’alloggio spetta, per il periodo della sospensione, il compenso sostitutivo convenzionale soltanto ove non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni,.

      Articolo 22
      ASSENZE E PERMESSI
      Le assenze del lavoratore debbono essere in ogni caso tempestivamente giustificate al datore di lavoro.
      Il lavoratore che osservi un orario di almeno 30 ore settimanali ha diritto per l’effettuazione di visite mediche documentate, purché coincidenti anche parzialmente con l’orario di lavoro, a 12 ore annue di permesso retribuito, elevate a 16 in caso di convivenza; potrà inoltre fruire, allo stesso titolo, di permessi non retribuiti; il diritto a tali permessi non retribuiti spetta anche al lavoratore che osservi un orario di almeno 20 ore settimanali.
      Il lavoratore colpito da comprovata disgrazia a familiari conviventi o parenti entro il secondo grado ha diritto ad un permesso retribuito pari a tre giorni di calendario.
      Al lavoratore uomo spettano due giornate di permesso retribuito in caso di nascita di un figlio, anche per gli adempimenti degli obblighi di legge.
      Al lavoratore che ne faccia richiesta potranno essere comunque concessi, per giustificati motivi, permessi di breve durata non retribuiti.
      In caso di permesso non retribuito, non è dovuta l’indennità sostitutiva del vitto e dell’alloggio.
      Le assenze per malattia e infortunio, di cui il datore di lavoro deve essere tempestivamente avvisato, debbono essere comprovate da relativo certificato medico, indicante il periodo di presunto impedimento al lavoro, da spedire al datore di lavoro entro tre giorni dall’evento, al quale fine farà fede il timbro postale di partenza.
      Le assenze non giustificate entro il terzo giorno, ove non si verifichino cause di forza maggiore, sono da considerare dimissioni del lavoratore.

      Articolo 23
      DIRITTO ALLO STUDIO
      Tenuto conto della funzionalità della vita familiare, il datore di lavoro favorirà la frequenza del lavoratore a corsi scolastici per il conseguimento del diploma di scuola dell’obbligo o specifico professionale; un attestato di frequenza deve essere esibito mensilmente al datore di lavoro.
      Le ore di lavoro non prestate per tali motivi non sono retribuite, ma potranno essere recuperate a regime normale; le ore relative agli esami annuali, entro l’orario giornaliero, saranno retribuite nei limiti di quelle occorrenti agli esami stessi.

      Articolo 24
      MATRIMONIO
      In caso di matrimonio spetta al lavoratore un congedo retribuito di 15 giorni di calendario.
      Al lavoratore che usufruisca del vitto e dell’alloggio spetta per il periodo del congedo, ove non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni, il compenso sostitutivo convenzionale.
      La retribuzione del congedo sarà corrisposta a presentazione della documentazione comprovante l’avvenuto matrimonio.

      Articolo 25
      TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI
      Si applicano le norme di legge sulla tutela delle lavoratrici madri, con le limitazioni da esse indicate, salvo quanto previsto ai commi successivi.
      È vietato adibire al lavoro le donne:
      a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo eventuali anticipi previsti dalla normativa di legge;
      b) per il periodo eventualmente intercorrente tra tale data e quella effettiva del parto;
      c) durante i tre mesi dopo il parto.
      Detti periodi devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla gratifica natalizia e alle ferie.
      Dalla spedizione del certificato medico di gravidanza, che si considera effettuata alla data risultante dal timbro postale di partenza, e fino alla cessazione del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, la lavoratrice non può essere licenziata, salvo che per giusta causa.

      Articolo 26
      TUTELA DEL LAVORO MINORILE
      È ammessa l’assunzione di fanciulli nei servizi familiari all’età minima di 14 anni compiuti, purché ciò sia compatibile con le esigenze particolari di tutela della salute e non comporti trasgressione dell’obbligo scolastico.
      Per essi e per gli adolescenti (minori di età compresa tra i 15 e i 18 anni compiuti), l’ammissione al lavoro è subordinata alla loro idoneità all’attività lavorativa cui saranno addetti, comprovata da apposito certificato medico da allegarsi al libretto di lavoro e che sarà accertata anche successivamente con visite mediche periodiche ad intervalli non superiori ad un anno. La visita medica preventiva è eseguita dall’Ufficiale sanitario, o da un medico di particolare competenza da lui designato a spese del datore di lavoro.
      Valgono pure le altre norme richiamate nell’art. 2, lettera a), della legge 17 ottobre 1967, n. 977. Sono altresì da osservarsi le disposizioni dell’art. 4 della legge 2 aprile 1958, n. 339, secondo cui il datore di lavoro che intenda assumere e fare convivere con la propria famiglia un lavoratore minorenne, deve farsi rilasciare una dichiarazione scritta di consenso, con sottoscrizione vidimata dal Sindaco del Comune di residenza del lavoratore, da parte di chi esercita la potestà, cui verrà poi data preventiva comunicazione del licenziamento; il datore di lavoro è impegnato ad una particolare cura del minore, per lo sviluppo ed il rispetto della sua personalità fisica, morale e professionale.

      Articolo 27
      MALATTIA
      In caso di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetterà la conservazione del posto come segue:
      1) per anzianità fino a sei mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di calendario;
      2) per anzianità da più di sei mesi a due anni, 45 giorni di calendario;
      3) per anzianità oltre i due anni, 180 giorni di calendario.
      Al lavoratore che non raggiunga le 25 ore settimanali, il posto sarà conservato:
      1) per anzianità da tre a sei mesi, 8 giorni di calendario;
      2) per anzianità da più di sei mesi a due anni, 10 giorni di calendario;
      3) per anzianità oltre i due anni, 15 giorni di calendario.
      Durante tali periodi decorrerà in caso di malattia la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8, 10, 15 giorni complessivi nell’anno per le anzianità di cui al punto 1, 2, 3 dei commi precedenti, nella seguente misura:
      - fino al terzo giorno consecutivo, al 50% della retribuzione globale di fatto;
      - dal quarto in poi, al 100% della retribuzione globale di fatto.
      Restano salve le condizioni di miglior favore localmente in atto che si riferiscono alle norme di legge riguardanti i lavoratori conviventi.
      L’aggiunta della quota sostitutiva convenzionale di vitto e alloggio, per il personale che ne usufruisca normalmente, si dovrà solo nel caso che il lavoratore ammalato o infortunato non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro.
      Le assenze per malattia dovranno essere giustificate secondo quanto previsto dall’art. 22 comma 7.
      La malattia in periodo di prova e/o preavviso sospende la decorrenza dello stesso.

      Articolo 28
      INFORTUNIO
      In caso di infortunio, al lavoratore, convivente o non convivente, spetterà la conservazione del posto come segue:
      1) per anzianità fino a sei mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di calendario;
      2) per anzianità da più di sei mesi a due anni, 45 giorni di calendario;
      3) per anzianità oltre i due anni, 180 giorni di calendario.
      Al lavoratore che non raggiunga le 25 ore settimanali, il posto sarà conservato:
      1) per anzianità da tre a sei mesi, 8 giorni di calendario;
      2) per anzianità da più di sei mesi a due anni, 10 giorni di calendario;
      3) per anzianità oltre i due anni, 15 giorni di calendario.
      Al lavoratore, nel caso di infortunio sul lavoro, spettano le seguenti prestazioni previste dall’art. 36 del D.P.R. n. 1124 del 1965:
      - una indennità giornaliera per l’inabilità temporanea;
      - una rendita per l’inabilità permanente;
      - un assegno per l’assistenza personale continuativa;
      - una rendita ai superstiti ed un assegno una volta tanto in caso di morte;
      - le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici;
      - la fornitura degli apparecchi di protesi.
      Le predette prestazioni vengono erogate dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) al quale il datore di lavoro deve denunciare tutti gli infortuni nei seguenti termini (artt. 53 e 54, D.P.R. n. 1124 del 1965):
      - entro le 24 ore e telegraficamente per quelli mortali o presunti tali;
      - entro 2 giorni dall’accertamento per quelli prognosticati non guaribili entro 3 giorni;
      - entro 2 giorni a partire dal quarto per quelli prognosticati guaribili entro 3 giorni ma non guariti.
      La denuncia deve essere estesa su apposito modulo in distribuzione presso l’INAIL e corredata dal certificato medico.
      Altra denuncia dovrà essere rimessa entro 2 giorni dall’evento all’autorità di Pubblica Sicurezza.
      Poiché le prestazioni economiche dell’INAIL hanno inizio a partire dal quarto giorno, il datore di lavoro dovrà corrispondere la retribuzione globale di fatto per i primi tre giorni (art. 73, D.P.R. n. 1124 del 1965).
      L’aggiunta della quota sostitutiva convenzionale di vitto e alloggio, per il personale che ne usufruisca normalmente, si dovrà solo nel caso che il lavoratore infortunato non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro.
      L’infortunio in periodo di prova e/o di preavviso sospende la decorrenza dello stesso.


      Articolo 29
      SERVIZIO MILITARE
      Il servizio militare non risolve il rapporto di lavoro ed è considerato utile ai fini del T.F.R.
      Entro 30 giorni dal congedo o dall’invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio. In mancanza, il rapporto di lavoro è risolto.
      Le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai lavoratori che prestano servizio civile sostitutivo.

      Articolo 30
      RETRIBUZIONE E PROSPETTO PAGA
      Il datore di lavoro, contestualmente alla corresponsione periodica della retribuzione, predisporrà un prospetto paga in duplice copia, una per il lavoratore, firmata dal datore di lavoro, e l’altra per il datore di lavoro, firmata dal lavoratore.
      La retribuzione del lavoratore è composta dalle seguenti voci:
      a) retribuzione minima contrattuale;
      b) eventuali scatti di anzianità di cui all’art. 33
      c) eventuale compenso sostitutivo di vitto e alloggio;
      d) eventuale superminimo.
      Nel prospetto paga dovrà risultare se l’eventuale trattamento retributivo di cui alla lettera d) sia una condizione di miglior favore “ad personam” non assorbibile; dovranno altresì risultare, oltre le voci di cui al secondo comma, le ore straordinarie, i compensi per festività e le trattenute per oneri previdenziali.
      Il datore di lavoro, a richiesta del lavoratore, è tenuto a rilasciare una dichiarazione dalla quale risulti l’ammontare complessivo delle somme erogate nell’anno.

      Articolo 31
      MINIMI RETRIBUTIVI
      I minimi retributivi sono fissati nelle tabelle A, B, C e D allegate al presente contratto e sono rivalutati annualmente ai sensi del successivo art. 34

      Articolo 32
      VITTO E ALLOGGIO
      Il vitto dovuto al lavoratore deve assicurargli una nutrizione sana e sufficiente; l’ambiente di lavoro non deve essere nocivo all’integrità fisica e morale dello stesso.
      Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore convivente un alloggio idoneo a salvaguardarne la dignità e la riservatezza.
      I valori convenzionali del vitto e dell’alloggio sono fissati nella tabella E allegata al presente contratto e sono rivalutati annualmente ai sensi del successivo art. 34

      Articolo 33
      SCATTI DI ANZIANITÀ
      A decorrere dal 22 maggio 1972 spetta al lavoratore, per ogni biennio di servizio presso lo stesso datore di lavoro, un aumento del 4% sulla retribuzione minima contrattuale.
      A partire dal 1° agosto 1992 detti scatti non saranno assorbibili dall’eventuale superminimo.
      Il numero massimo dei bienni è fissato in 7.

      Articolo 34
      VARIAZIONE PERIODICA DEI MINIMI RETRIBUTIVI E DEI VALORI
      CONVENZIONALI DEL VITTO E DELL’ALLOGGIO
      Le retribuzioni minime contrattuali e i valori convenzionali del vitto e dell’alloggio, determinati dal contratto, sono variati, da parte della Commissione nazionale per l’aggiornamento retributivo di cui all’art. 40, secondo le variazioni del costo della vita rilevate dall’ISTAT al 30 novembre di ogni anno.
      La Commissione verrà a tal fine convocata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, entro e non oltre il 20 dicembre di ciascun anno, in prima convocazione, e, nelle eventuali successive convocazioni, ogni 15 giorni.
      Dopo la terza convocazione, in caso di mancato accordo o di assenza delle parti, il Ministero del Lavoro è delegato dalle Organizzazioni stipulanti a determinare la variazione periodica della retribuzione minima, secondo quanto stabilito al primo comma, in misura pari all’80% della variazione del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai rilevate dall’ISTAT per quanto concerne le retribuzioni minime contrattuali e in misura pari al 100% per i valori convenzionali del vitto e dell’alloggio.
      Le retribuzioni minime contrattuali e i valori convenzionali del vitto e dell’alloggio, determinati ai sensi dei commi precedenti, avranno in ogni caso decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno.

      NOTA A VERBALE
      Il primo aggiornamento successivo alla stipulazione del presente contratto avrà decorrenza dal 1° gennaio 1997. La Commissione sarà a tal fine convocata dal Ministero del Lavoro entro e non oltre il 20 dicembre 1996.

      Articolo 35
      TREDICESIMA MENSILITÀ
      Spetta ai lavoratori una mensilità aggiuntiva, pari alla retribuzione globale di fatto, da corrispondere entro il mese di dicembre in occasione del Natale.
      Per coloro le cui prestazioni non raggiungessero un anno di servizio, saranno corrisposti tanti dodicesimi di detta mensilità quanti sono i mesi del rapporto di lavoro.
      La tredicesima mensilità matura anche durante le assenze per malattia, infortunio sul lavoro e maternità, nei limiti del periodo di conservazione del posto e per la parte non liquidata dagli enti preposti.

      Articolo 36
      RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
      Il rapporto di lavoro può essere risolto da ciascuna delle parti con l’osservanza del preavviso nei termini seguenti:
      - fino a 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario;
      - oltre i 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 30 giorni di calendario.
      I suddetti termini saranno ridotti del 50% nel caso di dimissioni da parte del lavoratore.
      Per il rapporto di lavoro inferiore alle 25 ore settimanali il preavviso è il seguente:
      - fino a due anni di anzianità: 8 giorni di calendario;
      - oltre i due anni di anzianità: 15 giorni di calendario.
      Per i portieri privati, custodi di villa ed altri dipendenti che usufruiscano con la famiglia di alloggio indipendente di proprietà del datore di lavoro, e/o messo a disposizione dal medesimo, il preavviso è di 30 giorni di calendario, sino ad un anno di anzianità, e di 60 giorni di calendario per anzianità superiore; alla scadenza del preavviso l’alloggio dovrà essere rilasciato, libero da persone e da cose non di proprietà del datore di lavoro.
      Nel caso di mancato preavviso, è dovuta dalla parte recedente un’indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso non concesso.
      Possono dare luogo al licenziamento senza preavviso mancanze così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro.
      Il licenziamento non esclude le eventuali responsabilità nelle quali possa essere incorso il lavoratore.
      È in facoltà del lavoratore, prima di adire le vie legali, di chiedere l’esperimento di un tentativo di conciliazione alla Commissione paritetica di cui all’art. 43, che deve decidere entro 30 giorni.
      Al lavoratore che si dimette per giusta causa compete l’indennità di mancato preavviso.
      In caso di morte del datore di lavoro, che costituisce giustificato motivo di licenziamento, i familiari coabitanti risultanti dallo stato di famiglia sono obbligati in solido per i crediti di lavoro in essere fino al momento del decesso.

      Articolo 37
      TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
      In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un trattamento di fine rapporto calcolato a norma di legge sull’ammontare delle retribuzioni percepite nell’anno, comprensive di eventuale indennità di vitto e alloggio: il totale sarà diviso per 13,5. Le quote annue accantonate saranno incrementate a norma dell’art. 1, comma 4, della legge 29 maggio 1982, n. 297, dell’1,5% annuo, mensilmente riproporzionabile, e del 75% dell’aumento del costo della vita, accertato dall’ISTAT, con esclusione della quota maturata nell’anno in corso.
      L’ammontare del T.F.R. maturato annualmente dal 29 maggio 1982 al 31 dicembre 1989 va riproporzionato in ragione di 20/26 per i lavoratori allora inquadrati nella seconda e nella terza categoria.
      Per i periodi di servizio antecedenti al 29 maggio 1982 le quote di accantonamento sono determinate in base ai seguenti criteri:
      A) Per il rapporto di lavoro a servizio intero, convivente o non convivente
      1) per l’anzianità maturata anteriormente al 1° maggio 1958:
      a) al personale già considerato impiegato: 15 giorni per anno di anzianità;
      b) al personale già considerato operaio: 8 giorni per ogni anno di anzianità;
      2) per l’anzianità maturata dopo il 1° maggio 1958:
      a) al personale già considerato impiegato: 1 mese per ogni anno di anzianità;
      b) al personale già considerato operaio: 15 giorni per ogni anno di anzianità;
      3) per l’anzianità maturata dal 22 maggio 1974 al 28 maggio 1982
      per il personale sub b): 20 giorni per ogni anno di anzianità.
      B) Per il rapporto di lavoro di meno di 24 ore settimanali, l’indennità di anzianità è la seguente:
      1) per l’anzianità maturata anteriormente al 22 maggio 1974
      8 giorni per ogni anno di anzianità;
      2) per l’anzianità maturata dal 22.5.74 al 31.12.78:
      10 giorno per ogni anno di anzianità;
      3) per l’anzianità maturata dal 31.12.78 al 31.12.79:
      15 giorni per ogni anno di anzianità;
      4) per l’anzianità maturata dal 31.12.79 al 29.05.82:
      20 giorni per ogni anno di anzianità.
      Le indennità, calcolate come sopra, maturate fino al 28 maggio 1982 saranno calcolate sulla base dell’ultima retribuzione e accantonate, e subiranno un incremento.
      Ai fini del computo del T.F.R., come degli altri istituti contrattuali, il valore della giornata lavorativa si ottiene dividendo per 6 l’importo della retribuzione media settimanale o per 26 l’importo della retribuzione media mensile. Per il solo T.F.R. tale importo dovrà essere maggiorato del rateo della gratifica natalizia.

      Articolo 38
      INDENNITÀ IN CASO DI MORTE
      In caso di morte del lavoratore, le indennità di preavviso, di anzianità e T.F.R. devono corrispondersi al coniuge, ai figli o, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado. La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo fra gli aventi diritto, deve farsi secondo le norme di legge.
      In mancanza dei superstiti sopra indicati, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione testamentaria e legittima.

      Articolo 39
      PERMESSI SINDACALI
      I componenti degli organi direttivi territoriali e nazionali delle Associazioni Sindacali firmatarie del presente contratto la cui carica risulti da apposita attestazione dell’Associazione Sindacale di appartenenza rilasciata all’atto della nomina, da presentare al datore di lavoro, hanno diritto a permessi retribuiti per la partecipazione documentata alle riunioni degli organi suddetti, nella misura di sei giorni lavorativi nell’anno.
      I lavoratori che intendano esercitare tale diritto devono darne comunicazione al datore di lavoro di regola tre giorni prima, presentando la richiesta di permesso rilasciata dalle organizzazioni sindacali di appartenenza.
      Articolo 40
      CONTROVERSIE
      Le controversie individuali e collettive che dovessero insorgere in relazione al rapporto di lavoro riguardanti l’interpretazione delle norme del presente contratto, se non conciliate a livello delle organizzazioni sindacali locali dei datori di lavoro e dei lavoratori, saranno demandate alle Commissioni paritetiche territoriali di cui all’art. 43 del presente contratto.
      Dette Commissioni si pronunceranno entro 60 giorni dal ricevimento del verbale di mancato accordo appositamente redatto dalle organizzazioni locali di cui sopra.

      Articolo 41
      COMMISSIONE NAZIONALE PER L’AGGIORNAMENTO RETRIBUTIVO
      È costituita una Commissione nazionale sedente presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, composta da un rappresentante per ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori stipulanti il presente contratto e di altrettanti rappresentanti dei datori di lavoro.
      La Commissione nazionale ha le funzioni di cui agli artt. 31, 32 e 34.

      Articolo 42
      COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE
      Presso la sede nazionale della Fidaldo è costituita una Commissione nazionale paritetica composta da un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni sindacali dei lavoratori che hanno stipulato il presente contratto e da uguale numero di rappresentanti della Fidaldo.
      Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti:
      a) esprimere pareri e formulare proposte per quanto si riferisce all’applicazione del presente contratto di lavoro e per il funzionamento delle Commissioni paritetiche provinciali o regionali;
      b) esaminare le istanze delle parti per la eventuale identificazione di nuove figure professionali;
      c) esperire il tentativo di conciliazione per le controversie insorte tra le Organizzazioni territoriali della Fidaldo e le Organizzazioni Sindacali territoriali dei lavoratori facenti capo alle organizzazioni sindacali nazionali che hanno stipulato il presente contratto;
      d) istituire e gestire gli Osservatori nazionali e territoriali di cui al successivo art. 44.
      La Commissione Nazionale sarà convocata ogni qualvolta se ne ravvisi l’opportunità o quando ne faccia richiesta scritta e motivata una delle parti contraenti.
      Le parti si impegnano a riunire la Commissione almeno due volte l’anno in concomitanza delle riunioni della Commissione di cui all’articolo precedente.
      NOTA A VERBALE
      Le parti si impegnano a realizzare sulla scorta di quanto elaborato dalla Commissione paritetica una forma di assistenza integrativa attraverso l’utilizzazione della contribuzione di servizio prevista al successivo art. 45.

      Articolo 43
      COMMISSIONI PARITETICHE TERRITORIALI
      Presso le sedi territoriali della Fidaldo possono essere costituite delle Commissioni paritetiche provinciali o regionali, composte ciascuna da un rappresentante per ognuna delle organizzazioni sindacali dei lavoratori che hanno stipulato il presente contratto e da un uguale numero di rappresentanti della Fidaldo.
      Dette Commissioni saranno presiedute da persona di comune fiducia delle parti o, in caso di disaccordo, da persona designata dal Presidente del Tribunale locale.
      Tali Commissioni paritetiche, provinciali o regionali, saranno competenti ad esperire il tentativo di conciliazione delle controversie individuali di cui all’art. 411, comma 3, cod. proc. civ.

      Articolo 44
      OSSERVATORI
      Le organizzazioni firmatarie del presente contratto, rilevato che esso costituisce un punto di riferimento essenziale per l’individuazione delle condizioni minime di lavoro, al fine di rafforzare il rispettivo impegno per la migliore applicazione del testo contrattuale, concordano l’istituzione di Osservatori a livello territoriale (provinciale e/o regionale), costituiti tra le parti stipulanti il C.C.N.L. su basi paritetiche.
      Allo scopo di rilevare:
      - la situazione occupazionale della categoria;
      - le retribuzioni medie di fatto;
      - il livello di applicazione del C.C.N.L. sul territorio;
      - il grado di uniformità sull’applicazione del C.C.N.L. e delle normative di legge ai lavoratori stranieri;
      - la situazione previdenziale ed assistenziale della categoria.
      Le organizzazioni firmatarie del presente contratto procederanno altresì ad assumere le necessarie intese per la costituzione di un ente bilaterale, che abbia competenza sulla formazione professionale e su altre materie da definire.

      Articolo 45
      CONTRIBUTI DI ASSISTENZA CONTRATTUALE
      Per la pratica realizzazione di quanto previsto negli articoli 41, 42, 43 e 44 del presente contratto e per assicurare l’efficienza delle proprie strutture sindacali al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro, le Organizzazioni stipulanti procederanno alla riscossione di contributi di assistenza contrattuale per il tramite di un Istituto previdenziale o assistenziale ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311.
      Sono tenuti alla corresponsione dei contributi di cui al precedente comma, tanto i datori di lavoro che i rispettivi dipendenti.
      Le misure contributive e le relative norme di esazione formeranno oggetto di appositi accordi e regolamenti tra le Organizzazioni stipulanti di cui al primo comma e con l’Istituto previdenziale prescelto.
      Le norme di cui ai precedenti commi fanno parte integrante del presente contratto e non possono subire deroghe nei confronti dei soggetti ai quali il contratto stesso si applica.
      I datori di lavoro porteranno espressamente a conoscenza dei loro dipendenti il contenuto del presente articolo.

      Articolo 46
      DECORRENZA E DURATA
      Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di stipula e la durata dello stesso è di quattro anni.
      In caso di mancata disdetta di una delle parti da darsi almeno tre mesi prima della data di scadenza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un biennio e così di seguito.
      Le Organizzazioni stipulanti si riuniranno alla scadenza del primo biennio di vigenza del presente contratto per verificare congiuntamente l’opportunità di apportarvi modifiche.

      CHIARIMENTI A VERBALE
      1) Il calcolo della retribuzione giornaliera si ottiene ricavando 1/26 della retribuzione mensile. Esempio: paga oraria per numero di ore lavorate nella settimana per 52 : 12 : 26 = 1/26 della retribuzione mensile.
      2) Quando nel contratto viene usata l’espressione “giorni di calendario” si considerano i trentesimi della mensilità (esempio: malattia).
      3) Quando nel contratto viene usata l’espressione “giorni lavorativi” si considerano i ventiseiesimi della mensilità (esempio: ferie).
      4) Le frazioni di anno si computano a mesi interi e le frazioni di mese, quando raggiungono o superano i 15 giorni di calendario, si computano a mese intero.
      5) Per “retribuzione globale di fatto” si intende quella comprensiva dell’indennità di vitto e alloggio, per coloro che ne usufruiscono e limitatamente agli elementi fruiti.

      DICHIARAZIONE DELLE PARTI
      Le Organizzazioni stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico riaffermano la volontà di imprimere un deciso impulso all’attivazione degli organismi di gestione del C.C.N.L., in particolare a quelli istituiti e disciplinati dagli articoli 42, 43, 44 e 45.
      Al fine si obbligano:
      1.a designare un rappresentante per ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori ed un uguale numero di rappresentanti della Fidaldo, che si riuniscano entro e non oltre il 15 ottobre 1996 per perfezionare le intese e le procedure di attuazione della riscossione dei contributi di assistenza contrattuale, secondo quanto previsto dall’art. 45;
      2.a designare un rappresentante per ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori ed un uguale numero di rappresentanti della Fidaldo, che si riuniscano entro e non oltre il 30 novembre 1996 per perfezionare le intese e le procedure di istituzione dell’ente bilaterale previsto dall’art. 44, ultimo comma, nonché di funzionamento e di regolamentazione delle Commissioni paritetiche (artt. 42 e 43) e degli Osservatori (art. 44).

      TABELLE DEI MINIMI RETRIBUTIVI




      TABELLA A TABELLA B
        CATEGORIACONVIVENTINON CONVIVENTI
      A tempo pieno a tempo parziale paga oraria
      25 ore sett.li
        1a super1.207.680694.4209.560
        1a1.076.850644.1008.710
        2a875.570553.5207.250
      3a674.290452.8805.280




      TABELLA C TABELLA D
        CATEGORIAASSISTENZA NOTTURNAPRESENZA NOTTURNA
      Fascia oraria: 20 - 8 CATEGORIA UNICA
      Fascia oraria: 21 - 8
        1a super1.388.830
        1a1.258.000805.120
        2a1.006.400
      3a




      TABELLA E
        CATEGORIAINDENNITA' TOTALE
        pranzo e/o cena alloggioINDENNITA'
        colazioneVITTO E ALLOGGIO
        1a super
        1a 2.320 2.3202.0206.660
        2a
      3a


      Minimi retributivi in vigore dal 16.7.1996

      TABELLA A TABELLA B
        CATEGORIACONVIVENTINON CONVIVENTI
      A tempo pieno a tempo parziale paga oraria
      25 ore sett.li
        1a super1.200.000690.0009.500
        1a1.070.000640.0008.650
        2a870.000550.0007.200
      3a670.000450.0005.250



      TABELLA C TABELLA D
        CATEGORIAASSISTENZA NOTTURNAPRESENZA NOTTURNA
      Fascia oraria: 20 - 8 CATEGORIA UNICA
      Fascia oraria: 21 - 8
        1a super1.380.000
        1a1.250.000800.000
        2a1.000.000
      3a




      TABELLA E
        CATEGORIAINDENNITA' TOTALE
        pranzo e cena alloggioINDENNITA'
        colazioneVITTO E ALLOGGIO
        1a super
        1a 2.300 2.3002.0006.600
        2a
      3a


      Nuova tabella a partire dal 1 aprile 1996
      Minimi retributivi fissati dalla Commissione Nazionale
      Art. 27 del CCNL Domestico del 15.7.92

      TABELLA A TABELLA B
        CATEGORIACONVIVENTINON CONVIVENTI
      A tempo pieno a tempo parziale paga oraria
      24 ore sett.li
        1a super1.094.850654.5209.220
        1a999.640595.0208.310
        2a797.330499.8206.730
      3a595.020404.6305.050




      TABELLA C
        CATEGORIAASSISTENZA NOTTURNA
      Fascia oraria: 21 - 8

        1a super1.309.070
        1a1.190.060
        2a952.060
      3a

      NOTA: L'indennità sostitutiva di vitto e alloggio è di lire 5.940 giornaliere, di cui 2.260 per ciascun pasto e di lire 1.420 per il pernottamento.


      Nuova tabella a partire dal 1 ottobre 1995
      Minimi retributivi fissati dalla Commissione Nazionale
      Art. 27 del CCNL Domestico del 15.7.92

      TABELLA A TABELLA B
        CATEGORIACONVIVENTINON CONVIVENTI
      A tempo pieno a tempo parziale paga oraria
      24 ore sett.li
        1a super1.073.380641.6909.040
        1a980.040583.3508.150
        2a781.700490.0206.600
      3a583.350396.7004.950




      TABELLA C
        CATEGORIAASSISTENZA NOTTURNA
      Fascia oraria: 20 - 8

        1a super1.283.400
        1a1.166.730
        2a933.390
      3a


      NOTA: L'indennità sostitutiva di vitto e alloggio è di lire 5.830 giornaliere, di cui 2.220 per ciascun pasto e di lire 1.390 per il pernottamento.


      Nuova tabella a partire dal 1 aprile 1995
      Minimi retributivi fissati dalla Commissione Nazionale
      Art. 27 del CCNL Domestico del 15.7.92


      TABELLA A TABELLA B
        CATEGORIACONVIVENTINON CONVIVENTI
      A tempo pieno a tempo parziale paga oraria
      24 ore sett.li
        1a super1.048.220626.6508.830
        1a957.070569.6807.960
        2a763.380478.5406.450
      3a569.680387.4004.830




      TABELLA C
        CATEGORIAASSISTENZA NOTTURNA
      Fascia oraria: 22 - 6

        1a super1.253.320
        1a1.139.380
        2a911.510
      3a


      NOTA: L'indennità sostitutiva di vitto e alloggio è di lire 5.700 giornaliere, di cui 2.170 per ciascun pasto e di lire 1.360 per il pernottamento.


      Nuova tabella a partire dal 1 ottobre 1994
      Minimi retributivi fissati dalla Commissione Nazionale
      Art. 27 del CCNL Domestico del 15.7.92

      TABELLA A TABELLA B
        CATEGORIACONVIVENTINON CONVIVENTI
      A tempo pieno a tempo parziale paga oraria
      24 ore sett.li
        1a super1.014.730606.6308.550
        1a926.500551.4807.710
        2a738.990463.2506.240
      3a551.480375.0204.680




      TABELLA C
        CATEGORIAASSISTENZA NOTTURNA
      Fascia oraria: 21 - 8

        1a super1.213.280
        1a1.102.980
        2a882.390
      3a



      NOTA: L'indennità sostitutiva di vitto e alloggio è di lire 5.520 giornaliere, di cui 2.100 per ciascun pasto e di lire 1.320 per il pernottamento.


      Nuova tabella a partire dal 1 aprile 1994
      Minimi retributivi fissati dalla Commissione Nazionale
      Art. 27 del CCNL Domestico del 15.7.92


      TABELLA A TABELLA B
        CATEGORIACONVIVENTINON CONVIVENTI
      A tempo pieno a tempo parziale paga oraria
      24 ore sett.li
        1a super998.750597.0808.420
        1a911.910542.8007.590
        2a727.350455.9506.140
      3a542.800369.1104.610




      TABELLA C
        CATEGORIAASSISTENZA NOTTURNA
      Fascia oraria: 22 - 6

        1a super1.194.170
        1a1.085.610
        2a868.490
      3a


      NOTA: L'indennità sostitutiva di vitto e alloggio è di lire 5.440 giornaliere, di cui 2.070 per ciascun pasto e di lire 1.300 per il pernottamento.



      Nuova tabella a partire dal 1 ottobre 1993
      Minimi retributivi fissati dalla Commissione Nazionale
      Art. 27 del CCNL Domestico del 15.7.92


      TABELLA A TABELLA B
        CATEGORIACONVIVENTINON CONVIVENTI
      A tempo pieno a tempo parziale paga oraria
      24 ore sett.li
        1a super976.300583.6608.230
        1a891.410530.6007.420
        2a711.000445.7006.000
      3a530.600360.8104.510




      TABELLA C
        CATEGORIAASSISTENZA NOTTURNA
      Fascia oraria: 21 - 8

        1a super1.167.320
        1a1.061.200
        2a848.960
      3a



      NOTA: L'indennità sostitutiva di vitto e alloggio è di lire 5.310 giornaliere, di cui 2.020 per ciascun pasto e di lire 1.270 per il pernottamento.


      Nuova tabella a partire dal 1 aprile 1993
      Minimi retributivi fissati dalla Commissione Nazionale
      Art. 27 del CCNL Domestico del 15.7.92


      TABELLA A TABELLA B
        CATEGORIACONVIVENTINON CONVIVENTI
      A tempo pieno a tempo parziale paga oraria
      24 ore sett.li
        1a super959.040573.3408.080
        1a875.650521.2207.290
        2a698.430439.8205.890
      3a521.220354.4304.430




      TABELLA C
        CATEGORIAASSISTENZA NOTTURNA
      Fascia oraria: 21 - 8

        1a super1.146.680
        1a1.042.440
        2a833.950
      3a

      NOTA: L'indennità sostitutiva di vitto e alloggio è di lire 5.210 giornaliere, di cui 1.980 per ciascun pasto e di lire 1.250 per il pernottamento.


      APPENDICE NORMATIVA

      CODICE CIVILE

      TITOLO IV DEL LAVORO DOMESTICO (V. legge 2 aprile 1958, n. 339, sulla tutela del lavoro domestico, e legge 27 dicembre 1953, n. 940, corresponsione della 13a mensilità al personale addetto ai servizi domestici).

      Art. 2240 - NORME APPLICABILI - ll rapporto di lavoro che ha per oggetto la prestazione di servizi di carattere domestico è regolato dalle disposizioni di questo capo, e, in quanto più favorevoli al prestatore di lavoro, dalla convenzione e dagli usi.

      Art. 2241 - PERIODO Dl PROVA - ll patto di prova si presume per i primi otto giorni.

      Art. 2242 - VITTO ALLOGGIO E ASSISTENZA - ll prestatore di lavoro ammesso alla convivenza familiare ha diritto, oltre alla retribuzione in denaro, al vitto, all’alloggio e, per le infermità di breve durata, alla cura e all’assistenza medica. Le parti devono contribuire alle istituzioni di previdenza e di assistenza, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

      Art.2243 - PERIODO Dl RIPOSO - Il prestatore di lavoro, oltre al periodo settimanale secondo gli usi ha diritto, dopo un anno di ininterrotto servizio1, ad un periodo di ferie retribuito, che non può essere inferiore a otto giorni2.

      Art. 2244 - RECESSO - Al contratto di lavoro domestico sono applicabili le norme sul recesso volontario e per giusta causa, stabilite negli articoli 2118 e 2119. Il periodo di preavviso non può essere inferiore a otto giorni o, se l’anzianità di servizio è superiore a due anni, a quindici giorni.

      Art. 2245 - INDENNITÀ Dl ANZIANITÀ - In caso di cessazione del contratto è dovuta al prestatore di lavoro un’indennità proporzionale agli anni di servizio (salvo il caso di licenziamento per colpa di lui o di dimissioni volontarie)3. L’ammontare dell’indennità è determinato sulla base dell’ultima retribuzione in denaro, nella misura di otto giorni per ogni anno di servizio4. (Se gli usi lo stabiliscono, I’indennità è dovuta anche nel caso di dimissioni volontarie)5.

      Art. 2246 - CERTIFICATO Dl LAVORO - Alla cessazione del contratto il prestatore di lavoro ha diritto al rilascio di un certificato che attesti la natura delle mansioni disimpegnate e il periodo di servizio prestato (21 24).


      LEGGE 2 aprile 1958, n. 339

      Per la tutela del rapporto di lavoro domestico (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 17 aprile 1 958)

      Art. 1 - NORME GENERALI - La presente legge si applica ai rapporti di lavoro concernenti gli addetti ai servizi domestici che prestano la loro opera, continuativa e prevalente, di almeno 4 ore giornaliere presso lo stesso datore di lavoro, con retribuzione in denaro o in natura. S’intendono per addetti ai servizi personali domestici i lavoratori di ambo i sessi che prestano a qualsiasi titolo la loro opera per il funzionamento della vita familiare, sia che si tratti di personale con qualifica specifica, sia che si tratti di personale adibito a missioni generiche

      Art. 2 - COLLOCAMENTO E AVVIAMENTO DEL LAVORO - L’ assunzione del personale domestico avviene direttamente con l’obbligo per il datore di lavoro di denunciare, entro trenta giorni dal compimento del periodo di prova, I’avvenuta assunzione al competente Ufficio di collocamento, di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264.
      Le associazioni di categoria a carattere nazionale e i patronati di assistenza, debitamente autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, possono occuparsi dell’avviamento al lavoro, dando comunicazione entro trenta giorni ai competenti uffici ministeriali dell’avvenuto collocamento.
      E' vietata l’attività di mediatorato comunque svolta, anche se autorizzata alla data di pubblicazione della presente legge

      Art.3 - ASSUNZIONE - Ai fini dell’assunzione il lavoratore deve presentare i seguenti documenti personali:
      1) libretto di lavoro ai sensi della legge 10 gennaio 1935, n. 112;
      2) tessera e libretto delle assicurazioni sociali di cui al regolamento approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, in quanto ne sia in possesso;
      3) carta d’identità o documento equipollente;
      4) tessera sanitaria ai sensi della legge 22 giugno 1939, n. 1239.

      Art. 4 - LAVORATORI MINORENNI - ll datore di lavoro che intende assumere un lavoratore minorenne dovrà farsi rilasciare, da chi esercita la patria potestà, una dichiarazione scritta e vidimata dal sindaco del Comune di residenza del lavoratore, in cui si consente al minorenne di convivere presso la famiglia del datore di lavoro. Tale dichiarazione impegna il datore di lavoro a particolare cura del minorenne per lo sviluppo e il rispetto della sua personalità fisica, morale e professionale.
      In caso di licenziamento il datore di lavoro è obbligato a darne tempestiva comunicazione a chi esercita la patria potestà.

      Art. 5 - PERIODO Dl PROVA - I lavoratori, di cui all’art. 1 della presente legge, con mansioni impiegatizie (precettori, istitutori, governanti, bambinaie diplomate, maggiordomi, dame di compagnia) e altri lavoratori aventi analoghe funzioni sono soggetti ad un periodo di prova, regolarmente retribuito, che non può essere superiore ad un mese.
      I prestatori d’opera manuale specializzata o generica (cuochi, giardinieri, balie, gurdarobiere, bambinaie comuni, cameriere, domestiche tuttofare, custodi, portieri privati, personale di fatica, stallieri, lavandaie) e altri lavoratori aventi simili mansioni sono soggetti ad un periodo di prova, regolarmente retribuito, della durata massima di otto giorni lavorativi consecutivi.
      Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto senza obbligo di preavviso o di indennità.
      Il lavoratore, che ha superato il periodo di prova senza aver ricevuto disdetta, s’intende automaticamente confermato.
      Il servizio prestato durante il periodo di prova va computato a tutti gli effetti dell’anzianità.

      Art. 6 - DIRITTI E DOVERI - Il lavoratore è tenuto a:
      - prestare la propria opera con dovuta diligenza secondo la necessità e gli interessi della famiglia per la quale lavora, seguendo le disposizioni dei datori di lavoro;
      - mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita familiare. Il datore di lavoro è tenuto a:
      - corrispondere puntualmente ai lavoratori la remunerazione alle condizioni stabilite e comunque a periodi di tempo non superiori al mese;
      - fornire al lavoratore, nel caso in cui vi sia l’impegno del vitto e dell’alloggio, un ambiente che non sia nocivo all’integrità fisica e morale del lavoratore stesso, nonché una nutrizione sana e sufficiente;
      - tutelare la salute particolarmente qualora vi siano in famiglia fonti di infezioni;
      - garantire al lavoratore il rispetto della sua personalità e della sua libertà morale;
      - lasciare al lavoratore il tempo necessario per adempiere gli obblighi civili ed i doveri essenziali del suo culto.

      Art. 7 - RIPOSO SETTIMANALE - Il lavoratore ha diritto ad un riposo settimanale di un giornata intera, di regola coincidente con la domenica, o di due mezze giornate, una delle quali coincidente con la domenica.

      Art. 8 - ORARIO Dl LAVORO E RIPOSI - Il lavoratore ha diritto ad un conveniente riposo durante il giorno e a non meno di otto ore consecutive di riposo notturno.
      In caso di necessarie prestazioni notturne spetta un adeguato riposo compensativo durante il giorno.

      Art. 9 - GIORNI FESTIVI - Sono considerate festive, oltre alle domeniche, le giornate dichiarate tali dalle disposizioni di legge.
      Nelle giornate festive infrasettimanali spetta al lavoratore un permesso di mezza giornata senza alcuna decurtazione della normale retribuzione.

      Art. 10 - FERIE - Ai lavoratori (dopo un anno di ininterrotto servizio) spetta un periodo di ferie annuali con corresponsione della retribuzione, nella misura e con le modalità appresso indicate.
      La durata del periodo di ferie non può essere inferiore:
      a) per il personale impiegatizio di cui all’art. 5, primo comma, a quindici giorni consecutivi fino a cinque anni di anzianità: a venticinque giorni consecutivi per l’anzianità superiore;
      b) per i prestatori d’opera manuale di cui all’articolo 5, secondo comma, a quindici giorni consecutivi fino a cinque anni di anzianità; a venti giorni per anzianità superiore.
      Al lavoratore che usufruisce del vitto e dell’alloggio spetta per il periodo di ferie - ove non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni - un compenso sostitutivo la cui misura deve essere fissata dalle Commissioni provinciali previste dall’art. 12.
      In caso di licenziamento - comunque avvenuto - o di dimissioni, al lavoratore che non abbia maturato l’intero diritto di ferie annuali di cui ai paragrafi a), b), spettano tanti giorni di ferie quanti ne risultino in proporzione al numero dei mesi di anzianità considerando le frazioni di quindici giorni come mese intero.

      Art. 11 - COMMISSIONE CENTRALE - Con decreto del ministro per il lavoro e la previdenza sociale è istituita la Commissione centrale per la disciplina del lavoro domestico.
      La Commissione è presieduta dal ministro per il lavoro e la previdenza sociale, o da un suo delegato, ed è composta:
      - da un rappresentante del ministro per l’interno;
      - da sei rappresentanti dei lavoratori domestici, designati dalle associazioni sindacali di categoria;
      - da sei persone aventi personale domestico alle proprie dipendenze, scelte, in rappresentanza dei datori di lavoro, dal ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione di associazioni rappresentative delle famiglie;
      - da un rappresentante per ciascuno dei tre enti di patronato più rappresentativi, riconosciuti con decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, scelti dal ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

      Art. 12 - COMMISSIONI PROVINCALI - In ogni Provincia, con decreto del prefetto, è istituita la Commissione provinciale per il personale domestico.
      La Commissione è presieduta dal direttore dell’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato ed è composta:
      - da quattro rappresentanti dei lavoratori domestici, designati dalle associazioni aziendali di categoria;
      - da quattro persone aventi personale domestico alle proprie dipendenze, designate in ogni Provincia dai sindaci dei quattro principali Comuni;
      - da un rappresentante per ciascuno dei tre enti di patronato più rappresentativi, riconosciuti con decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, scelti dal prefetto della Provincia;
      - da un rappresentante dell’lspettorato del lavoro;
      - da un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura.

      Art. 13 - COMPITI DELLA COMMISSIONE CENTRALE - La Commissione centrale ha i seguenti compiti:
      a) esprimere pareri e formulare proposte per tutto quanto si riferisce alla disciplina del lavoro domestico e al coordinamento dell’attività delle Commissioni provinciali;
      b) esprimere parere sui ricorsi che siano presentati avverso le determinazioni adottate dalle Commissioni provinciali e contro la mancata emissione del decreto prefettizio di cui all’art. 12;
      c) formulare proposte per ogni migliore tutela dei lavoratori domestici.
      Sulle materie per le quali la Commissione ha competenza ad esprimere parere, il ministro per il lavoro e la previdenza sociale provvederà, uditi i pareri stessi.
      La Commissione è convocata dal ministro per il lavoro e la previdenza sociale ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata la maggioranza dei suoi componenti.

      Art. 14 - COMPITI DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI - Le Commissioni provinciali hanno i seguenti compiti:
      a) rilevare le retribuzioni medie mensili sul piano provinciale, determinare le tariffe convenzionali relative a vitto e alloggio;
      b) stabilire norme regolamentari relative al lavoro domestico nelle Province.
      La Commissione provinciale si riunisce su convocazione del suo presidente, o anche su richiesta motivata dalla maggioranza dei suoi membri.
      Le deliberazioni adottate dalla Commissione provinciale sono rese esecutive entro trenta giorni con decreto prefettizio.
      Contro il decreto prefettizio di cui al precedente comma o contro la mancata emissione del decreto stesso è ammesso ricorso entro trenta giorni al ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale decide, sentita la Commissione centrale, entro novanta giorni.

      Art. 15 - CONGEDO MATRIMONALE - In caso di matrimonio è concesso ai lavoratori di cui alla presente legge un permesso di quindici giorni consecutivi.
      Per tale congedo, che non può essere computato nel periodo di ferie annuali, è corrisposta la normale retribuzione in denaro e il corrispettivo di quella in natura, secondo le tariffe convenzionali fissate dalle Commissioni provinciali ai sensi del precedente articolo.

      Art. 16 - PREAVVISO - ll rapporto di lavoro può essere risolto dalle parti, salvo il caso di risoluzione immediata per giusta causa, nei seguenti termini:
      a) per il personale impiegatizio di cui all’art. 5, comma primo, nei termini di preavviso previsti dal regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, dettante norme sull’impiego privato;
      b) per i prestatori d’opera manuale di cui all’art. 5, comma secondo, in quindici giorni di preavviso, qualora non abbiano raggiunto i cinque anni di anzianità; in trenta giorni per anzianità pari o superiore ai cinque anni.
      Nel caso di mancato preavviso nei termini suddetti, è dovuta una indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso spettante.
      Inoltre al lavoratore che usufruisca, oltre alla retribuzione in denaro, anche del vitto e dell’alloggio, spetta un compenso economico sostitutivo, secondo le tariffe convenzionali fissate dalle Commissioni provinciali ai sensi dell’art. 14.
      Il lavoratore ha diritto, durante il periodo di preavviso, alla libertà necessaria, non inferiore complessivamente ad otto ore settimanali, per la ricerca di un’altra occupazione.

      Art. 17 - INDENNITÀ Dl ANZIANITA’ - In caso di licenziamento o di dimissione, salvo che si tratti di licenziamento in tronco, spetta al lavoratore un’indennità di anzianità nella seguente misura:
      a) per il personale impiegatizio di cui all’art. 5, comma primo, I’indennità predetta è commisurata ad una mensilità della retribuzione in denaro per ogni anno di anzianità sulla base dell’ultimo stipendio.
      b) per i prestatori d’opera manuali di cui all’art. 5, comma secondo, I’indennità predetta è commisurata a quindici giorni di retribuzione in denaro, per ogni anno di anzianità sulla base dell’ultimo stipendio.

      Art. 18 - INDENNITÀ’ IN CASO DI MORTE - In caso di morte del prestatore di lavoro, I’indennità indicata nell’articolo precedente deve essere corrisposta al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado, e agli affini entro il secondo grado.
      In mancanza delle persone indicate nel comma precedente le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima.
      Art. 19 - Xlll MENSILITÀ - Per la corresponsione della Xlll mensilità, vale quanto disposto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 940.

      Art. 20 - DlSPOSIZIONI TRANSITORIE - L’indennità di anzianità di cui all’art. 17 e all’art. 18, dovuta nel caso di licenziamento, dimissione o morte, è commisurata per le anzianità maturate anteriormente all’entrata in vigore della presente legge, nel modo seguente:
      a) per il lavoratore di cui all’art. 5, comma primo, per ogni anno di anzianità, mezza mensilità dell’ultima retribuzione in denaro;
      b) per i lavoratori di cui all’art. 5, comma secondo, per ogni anno di anzianità, otto giornate dell’ultima retribuzione in denaro.

      Art. 21 - DISPOSIZIONI FINALI - Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente legge restano in vigore le disposizioni riguardanti rispettivamente i rapporti di impiego e di lavoro domestico.


      LEGGE 18 maggio 1973, n. 304

      Ratifica ed esecuzione dell’Accordo europeo sul collocamento alla pari con allegati e protocollo adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969

      ACCORDO EUROPEO SUL COLLOCAMENTO ALLA PARI
      (Traduzione non ufficiale)

      Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari del presente Accordo:
      - considerando che scopo del Consiglio d’Europa è la realizzazione di una più stretta unione fra i suoi membri allo scopo, in particolare, di favorire il loro progresso sociale;
      - constatando che in Europa un numero crescente di giovani, soprattutto donne, si recano all’estero per essere collocati alla pari;

      - considerando che, senza voler fare alcuna valutazione critica su questo sistema largamente diffuso, conviene definire e armonizzare le condizioni di collocamento alla pari in tutti gli Stati membri;
      - considerando che il collocamento alla pari solleva, negli Stati membri, un importante problema di carattere sociale, che comporta implicazioni giuridiche, morali, culturali ed economiche che vanno oltre i confini nazionali e assumono perciò carattere europeo;
      - considerando che le persone collocate alla pari costituiscono una categoria specifica non appartenente né alla categoria degli studenti né a quella dei lavoratori, pur avendo molto in comune con entrambe, e che è di conseguenza utile prevedere per esse delle disposizioni adeguate;
      - riconoscendo, in particolare, la necessità di assicurare alle persone collocate alla pari una protezione sociale adeguata e ispirata ai principi contenuti nella Carta sociale europea;
      - considerando che molte di queste persone sono minorenni privati per un lungo periodo del sostegno familiare e che in quanto tali devono essere oggetto di particolare protezione per quanto riguarda le condizioni sia materiali che morali esistenti nel paese ospitante;
      - considerando che sono le autorità pubbliche possono assicurare in pieno l’attuazione e il controllo dell’applicazione dei principi così enunciati;
      - convinti della necessità di tale coordinamento nell’ambito del Consiglio d’Europa; hanno convenuto quanto segue:

      Art. 1 - Ogni parte contraente si impegna a promuovere, sul proprio territorio, per quanto possibile, I’attuazione delle disposizioni del presente Accordo.

      Art. 2 -1. Il collocamento alla pari consiste nell’accoglimento temporaneo in seno a famiglie, come contropartita di alcune prestazioni, di giovani stranieri venuti allo scopo di perfezionare le loro conoscenze linguistiche ed, eventualmente, professionali e di arricchire la loro cultura generale con una migliore conoscenza del paese di soggiorno.
      2. Tali giovani stranieri sono qui appresso indicati come persone collocate alla pari.

      Art. 3 - Il collocamento alla pari, la cui durata iniziale non sarà superiore ad un anno, può tuttavia essere prolungato in modo da permettere un soggiorno di due anni al massimo.

      Art. 4 -1. La persona collocata alla pari non dovrà avere meno di 17 anni, né superare i 30 anni di età.
      2. Tuttavia, eccezionalmente e su domanda motivata, possono essere permesse deroghe dall’autorità competente del paese ospitante per quanto riguarda il limite massimo di età.

      Art. 5 - La persona collocata alla pari sarà munita di un certificato medico, rilasciato non oltre tre mesi prima del collocamento, indicante il suo stato generale di salute.

      Art. 6 -1. I diritti e i doveri della persona collocata alla pari nonché i diritti e i doveri della famiglia ospitante, quali sono definiti nel presente Accordo, formano oggetto di un accordo scritto, da concludersi fra le parti in causa sotto forma di un documento unico o di uno scambio di lettere, preferibilmente prima che la persona alla pari abbia lasciato il paese nel quale risiedeva o, al più tardi, durante la prima settimana del suo collocamento.
      2. Un esemplare dell’accordo di cui al paragrafo precedente sarà depositato nel paese ospitante presso l’autorità competente o presso l’organismo da essa designato.

      Art. 7 - L’accordo di cui all’art. 6 precisa in particolare le condizioni alle quali la persona collocata alla pari prenderà parte alla vita della famiglia ospitante, pur godendo di un certo grado di indipendenza.

      Art. 8 -1. La persona collocata alla pari riceve vitto e alloggio dalla famiglia ospitante; essa dispone, per quanto possibile, di una camera individuale.
      2. La persona collocata alla pari deve disporre di tempo sufficiente per seguire dei corsi di lingua e perfezionarsi sul piano culturale e professionale; a tale scopo verrà accordata ogni facilitazione per regolare opportunamente gli orari di lavoro.
      3. La persona collocata alla pari deve disporre di almeno un giorno intero di riposo ogni settimana, fra cui almeno una domenica al mese, e deve avere ogni possibilità di partecipare alle funzioni della propria religione.
      4. La persona collocata alla pari deve ricevere una certa somma di denaro per le piccole spese il cui ammontare e la cui periodicità verranno stabilite nell’accordo di cui all’art. 6.

      Art. 9 - La persona collocata alla pari deve fornire alla famiglia ospitante prestazioni consistente in una partecipazione ai normali lavori casalinghi. Il tempo realmente consacrato a tali prestazioni non supererà, in linea di massima, la durata di 5 ore al giorno.

      Art. 10 -1. Ogni parte contraente determina, elencandole nell’allegato 1 al presente Accordo, le prestazioni che verranno assicurate ad ogni persona collocata alla pari sul proprio territorio in caso di malattia, maternità o incidente.
      2. Se, e nella misura in cui le prestazioni elencate nell’allegato 1 non possono essere assicurate nel paese ospitante da un regime di previdenza sociale o da qualsiasi altro sistema ufficiale, tenuto conto delle disposizioni contenute negli accordi internazionali o nei Regolamenti della Comunità europee, il membro competente della famiglia ospitante deve contrarre un’assicurazione privata di cui prenderà a suo carico tutte le spese.
      3. Qualsiasi modifica apportata all’elenco delle prestazioni di cui all’allegato 1 sarà notificata da ogni parte contraente in conformità con le disposizioni dell’articolo 19, paragrafo 2.

      Art. 11 -1. Nel caso in cui l’accordo di cui all’articolo 6 sia stato concluso per un periodo non determinato, ciascuna delle parti può porvi fine mediante un preavviso di due settimane.
      2. Sia che l’accordo sia stato concluso per una durata determinata o meno, esso potrà essere immediatamente denunciato da una delle due parti in caso di mancanza grave dell’altra parte, o se altre gravi circostanze lo richiedono.

      Art. 12 - L’autorità competente di ogni parte contraente indicherà le organizzazioni pubbliche e potrà autorizzare organizzazioni private ad occuparsi del collocamento alla pari.

      Art. 13 -1. Ciascuna parte contraente presenterà ogni 5 anni, al segretario generale del Consiglio d’Europa, nella forma che dovrà essere determinata dal Comitato dei ministri, un rapporto concernente l’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 12 del presente Accordo.
      2.1 Rapporti presentati dalle parti contraenti verranno sottoposti ad esame del Comitato sociale del Consiglio d’Europa.
      3.11 Comitato sociale presenterà al Comitato dei ministri un rapporto contenente le proprie conclusioni; potrà egualmente fare qualsiasi proposta tendente a:
      (i) migliorare le condizioni di applicazione del presente Accordo;
      (ii) emendare o completare le disposizioni del presente Accordo.

      Art. 14 -1. Il presente Accordo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa che possono divenirne parti mediante:
      a) la firma senza riserva di ratifica o di accettazione;
      b) la firma con riserva di ratifica o di accettazione, seguita dalla ratifica o dall’accettazione.
      2. Gli strumenti di ratifica o di accettazione saranno depositati presso il segretario generale del Consiglio d’Europa.

      Art. 15 -1. Il presente Accordo entrerà in vigore un mese dopo la data alla quale tre Stati membri del Consiglio saranno divenuti parti dell’Accordo in conformità con le disposizioni dell’art. 14.
      2. L’Accordo entrerà in vigore nei confronti di ogni altro Stato membro che lo firmi successivamente senza riserva di ratifica o di accettazione, oppure che lo ratifichi o lo accetti, un mese dopo la data della firma o del deposito dello strumento di ratifica o di accettazione.

      Art. 16 -1. Dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, il Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa potrà invitare ogni altro Stato non membro del Consiglio ad aderirvi.
      2. L’adesione si effettuerà mediante il deposito, presso il segretario generale del Consiglio d’Europa, di uno strumento di adesione che avrà effetto un mese dopo la data del deposito stesso.

      Art. 17 -1. Ogni Stato firmatario, all’atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica o di accettazione, od ogni Stato aderente, all’atto del deposito del proprio strumento di adesione, può designare il territorio o i territori ai quali verrà applicato il presente Accordo.
      2. Ogni Stato firmatario, all’atto del deposito del proprio strumento di ratifica o di accettazione, o in ogni altro momento successivo, al pari di ogni Stato aderente, all’atto del deposito del proprio strumento di adesione o in ogni altro momento successivo, può estendere l’applicazione del presente Accordo mediante dichiarazione indirizzata al segretario generale del Consiglio d’Europa, a qualsiasi altro territorio indicato nella dichiarazione stessa e di cui esso curi le relazioni internazionali o in nome del quale sia autorizzato a stipulare.
      3. Ogni dichiarazione fatta ai sensi del paragrafo precedente potrà essere ritirata, per quanto riguarda qualsiasi territorio indicato in detta dichiarazione, alle condizioni previste dall’articolo 20 del presente Accordo.

      Art. 18 -1. Ogni Stato firmatario, all’atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica o di accettazione, od ogni Stato aderente all’atto del deposito del proprio strumento di adesione, può dichiarare di fare uso di una o più delle riserve elencate nell’allegato ll del presente Accordo. Non è ammessa nessun’altra riserva.
      2. Ogni Stato firmatario od ogni parte contraente può ritirare, totalmente o in parte, una propria riserva formulata in base al paragrafo precedente, mediante dichiarazione indirizzata al segretario generale del Consiglio d’Europa, la quale avrà efficacia al partire dalla data in cui sarà stata ricevuta.

      Art. 19 -1. Ogni Stato firmatario, all’atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica o di accettazione, od ogni Stato aderente all’atto del deposito del proprio strumento di adesione specifica le prestazioni che vanno elencate come dall’allegato 1, in conformità delle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 10.
      2. Ogni notifica di cui al paragrafo 3 dell’articolo 10 verrà indirizzata al segretario generale del Consiglio d’Europa e indicherà la data a partire dalla quale avrà efficacia.

      Art. 20 -1. Il presente Accordo resterà in vigore a tempo indeterminato.
      2. Ogni parte contraente potrà, per quel che la riguarda, denunciare il presente Accordo inviandone notifica al segretario generale del Consiglio d’Europa.
      3. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data in cui il segretario generale ne avrà ricevuto notifica.

      Art. 21 - ll segretario generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e ad ogni Stato che abbia aderito al presente Accordo:
      a) ogni firma senza riserva di ratifica o di accettazione;
      b) ogni firma con riserva di ratifica o di accettazione;
      c) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di adesione;
      d) le prestazioni elencate nell’allegato 1;
      e) ogni data di entrata in vigore del presente Accordo, in conformità con l’articolo 15;
      f) ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell’articolo 17;
      g) ogni riserva formulata in applicazione delle dispozioni del paragrafo 1 dell’articolo 18;
      h) il ritiro di ogni riserva effettuato in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 18;
      i) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 19;
      I) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell’articolo 20 e la data a partire dalla quale la denuncia avrà effetto.

      Art. 22 - ll Protocollo allegato al presente Accordo ne costituisce parte integrante.

      ALLEGATO 1 (Articolo 10) PRESTAZIONI
      (Elenchi comunicati)

      ALLEGATO 2 (Articolo 18/1 ) RISERVE
      Ogni parte contraente può dichiarare di riservarsi il diritto di:
      a) ritenere che l’espressione “persona collocata alla pari” venga applicata soltanto nel caso di persone di sesso femminile;
      b) adottare, dei due metodi indicati all’articolo 6, paragrafo 1, solo quello che stabilisce che il contratto dovrà essere stipulato prima che la persona collocata alla pari abbia lasciato il paese in cui risiedeva;
      c) derogare alle disposizioni dell’articolo 10, paragrafo 2, disponendo che i premi dell’assicurazione siano versati per metà dalla famiglia ospitante e che tale deroga venga portata, prima della stipulazione del contratto, a conoscenza di ogni persona che desideri essere collocata alla pari;
      d) differire l’entrata in vigore delle disposizioni dell’articolo 12 sino al momento in cui abbiano potuto essere adottate le misure di ordine pratico necessarie a tale entrata in vigore, restando inteso che la parte contraente in questione si sforzerà di adottare dette misure il più presto possibile.

      PROTOCOLLO (Articolo 10)
      1. Ogni parte contraente fornisce l’elenco delle prestazioni di cui all’allegato 1, e può apportarvi successive modifiche, sotto la propria responsabilità.
      2. Le prestazioni di cui all’allegato 1 devono comportare, nella misura massima possibile, la copertura delle spese mediche, farmaceutiche e ospedaliere.


      LEGGE 30 dicembre 1971, n. 1204

      Tutela delle lavoratrici madri (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1972)

      TITOLO I - NORME PROTETTIVE

      Art. 1 - Le disposizioni del presente titolo si applicano alle lavoratrici, comprese le apprendiste, che prestano la loro opera alle dipendenze di privati datori di lavoro, nonché alle dipendenti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dagli altri enti pubblici e dalle società cooperative, anche se socie di queste ultime.
      Alle lavoratrici a domicilio si applicano le norme del presente titolo di cui agli articolo 2, 4, 6 e 9.
      Alle lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari si applicano le norme del presente titolo di cui agli articoli 4, 5, 6, 8 e 9.
      Sono fatte salve, in ogni caso, le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti e da ogni altra disposizione.

      Art. 2 - Le lavoratrici non possono essere licenziate dall’inizio del periodo di gestazione fino al termine del periodo di interdizone dal lavoro previsto dall’art. 4 della presente legge, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.
      Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio, e la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro mediante presentazione, entro novanta giorni dal licenziamento, di idonea certificazione dalla quale risulti l’esistenza, all’epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.
      Il divieto di licenziamento non si applica nel caso:
      a) di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;
      b) di cessazione dell’attività dell’azienda cui essa è addetta;
      c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine.
      Le lavoratrici addette ad industrie e lavorazioni che diano luogo a disoccupazione stagionale, di cui alla tabella annessa al decreto ministeriale 30 novembre 1964, e successive modificazioni, le quali siano licenziate a norma della lettera b) del terzo comma del presente articolo, hanno diritto, per tutto il periodo in cui opera il divieto di licenziamento, alla ripresa dell’attività lavorativa stagionale e, sempreché non si trovino in periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, alla precedenza nelle riassunzioni.
      Durante il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice non può essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che sia sospesa l’attività dell’azienda o del reparto cui essa è addetta, sempreché il reparto stesso abbia autonomia funzionale.

      Art. 3 - E vietato adibire al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi e insalubri le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto. In attesa della pubblicazione del regolamento di esecuzione della presente legge, i lavori pericolosi, faticosi e insalubri restano determinati dalla tabella annessa al decreto del presidente della Repubblica 21 maggio 1953, n. 568.
      Le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto di cui al comma precedente.
      Le lavoratrici saranno altresì spostate ad altre mansioni durante la gestazione e fino a sette mesi dopo il parto nei casi in cui l’lspettorato del lavoro accerti che le condizioni di lavoro ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna.
      Le lavoratrici che vengono adibite a mansioni inferiori a quelle abituali conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale. Si applicano le norme di cui all’art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora le lavoratrici vengano adibite a mansioni eqivalenti o superiori.

      Art. 4 - E vietato adibire al lavoro le donne:
      a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;
      b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
      c) durante i tre mesi dopo il parto.
      L’astensione obbligatoria dal lavoro è anticipata a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all’avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli.
      Tali lavori sono determinati con propri decreti dal ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali.

      Art. 5 - L’lspettorato del lavoro può disporre, sulla base di accertamento medico, I’interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di astensione di cui alla lettera a) del precedente articolo, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dall’lspettorato stesso, per i seguenti motivi:
      a) nel caso di gravi complicanze della gestione o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
      b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
      c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo il disposto del precedente art. 3.

      Art. 6 - I periodi di astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi degli artt. 4 e 5 della presente legge devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie.

      Art. 7 - La lavoratrice ha diritto ad assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di astensione obbligatoria di cui alla lettera c) dell’art. 4 della presente legge, per un periodo, entro il primo anno di vita del bambino, di sei mesi, durante il quale le sarà conservato il posto.
      La lavoratrice ha diritto, altresì, ad assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore a tre anni, dietro presentazione di certificato medico.
      I periodi di assenza di cui ai precedenti commi sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.

      Art. 8 - Le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice ad altro titolo non possono essere godute contemporaneamente ai periodi di astensione obbligatoria dal lavoro di cui agli artt. 4 e 5, nonché quelli di assenza facoltativa di cui all’art. 7 della presente legge.

      Art. 9 - Alle lavoratrici spetta l’assistenza di parto da parte dell’lstituto presso il quale sono assicurate per il trattamento di malattia, anche quando sia stato interrotto il rapporto di lavoro, purché la gravidanza abbia avuto inizio quando tale rapporto era ancora sussistente.
      Alle lavoratrici spetta, altresì, I’assistenza ospedaliera anche nei casi di parto normale nelle forme e con le modalità previste dalle norme vigenti.
      Le lavoratrici gestanti possono sottoporsi a visite sanitarie periodiche gratuite a cura dell’lstituto presso il quale sono assicurate.
      Le norme di cui al presente articolo si applicano anche alle familiari dei lavoratori aventi diritto alI’assistenza sanitaria.

      Art. 10 - ll datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici durante i primo anno di vita del bambino due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.
      I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un’ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall’azienda.
      I periodi di riposo sono di mezz’ora, quando la lavoratrice voglia usufruire della camera di allattamento o dell’asilo nido, istituiti dal datore di lavoro nelle dipendenze dei locali di lavoro.
      I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli artt. 18 e 19 della legge 26 aprile 1973, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne.

      Art. 11 - In sostituzione delle lavoratrici assenti dal lavoro, in virtù delle disposizioni della presente, il datore di lavoro può assumere personale con contratto a tempo determinato in conformità al disposto dall’art. 1, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato e con l’osservanza delle norme della legge stessa.

      Art. 12 - In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma del precedente art. 2, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento.

      TITOLO ll - TRATTAMENTO ECONOMICO

      Art. 13 - Le disposizioni del presente titolo si applicano alle lavoratrici di cui all’art. 1, comprese le lavoratrici a domicilio e le addette ai servizi domestici e familiari, salvo quanto previsto dal successivo comma.
      Alle dipendenti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e dagli altri enti pubblici si applica il trattamento economico previsto dai relativi ordinamenti salve le disposizioni di maggior favore risultanti dalla presente legge .

      Art. 14 - A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, al fine di consentire, nel periodo immediatamente precedente e seguente al parto, I’astensione delle lavoratrici mezzadre e colone dal lavoro dei campi e la buona coltivazione del fondo, il mezzadro e il concedente, nei casi di provata necessità, sono tenuti a concordare l’assunzione di una unità lavorativa, la cui spesa sarà ripartita a metà tra mezzadro e concedente.
      A partire dalla stessa data, alle lavoratrici mezzadre e colone spetta, per tutto il periodo di astensione obbligatoria precedente e successivo al parto previsto per le salariate e braccianti agricole, una indennità giornaliera, che verrà erogata dall’lnam, in misura pari all’80 per cento del reddito medio giornaliero colonico. Tale reddito viene stabilito, in via presuntiva, ogni due anni, con decreto del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali di categoria; per la prima applicazione della presente legge tale reddito è fissato in lire 1300 giornaliere.
      Trova applicazione anche nei confronti delle colone e mezzadre la norma di cui all’art. 9 della presente legge.

      Art. 15 - Le lavoratrici hanno diritto ad una indennità giornaliera pari all’80 per cento della retribuzione per tutto il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro stabilita dagli artt. 4 e 5 della presente legge. Tale indennnità è comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia.
      A partire dal 1° gennaio 1973, le lavoratrici, escluse quelle a domicilio e quelle addette ai servizi domestici e familiari, hanno diritto, altresì, ad una indennità giornaliera pari al 30 per cento della retribuzione per tutto il periodo di assenza facoltativa dal lavoro prevista dal primo comma dell’art. 7 della presente legge.
      Le indennità di cui ai commi precedenti sono corrisposte con gli stessi criteri previsti per la erogazione delle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie dall’ente assicuratore di malattia presso il quale la lavoratrice è assicurata e non sono subordinate a particolari requisiti contributivi o di anzianità assicurativa.

      Art. 16 - Agli effetti della determinazione della misura delle indennità previste nell’articolo precedente, per retribuzione s’intende la retribuzione media globale giornaliera percepita nel periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto e immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio l’astensione obbligatoria dal lavoro per maternità.
      Al suddetto importo va aggiunto, eccezion fatta per l’indennità di cui al secondo comma dell’art. precedente, il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità eventualmente erogati alla lavoratrice.
      Concorrono a formare la retribuzione gli stessi elementi che vengono considerati agli effetti della determinazione delle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie.
      Nei confronti degli operai dei settori non agricoli, per retribuzione media globale giornaliera s’intende:
      a) nei casi in cui, o per contratto di lavoro o per la effettuazione di ore di lavoro straordinario, I’orario medio effettivamente praticato superi le otto ore giornaliere, I’importo che si ottiene dividendo l’ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero dei giorni lavorati o comunque retribuiti;
      b) nei casi in cui, o per esigenze organizzative contingenti dell’azienda o per particolari ragioni di carattere personale della lavoratrice, I’orario medio effettivamente praticato risulti inferiore a quello previsto dal contratto di lavoro della categoria, I’importo che si ottiene dividendo l’ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero delle ore di lavoro effettuate e moltiplicando il quoziente ottenuto per il numero delle ore giornaliere di lavoro previste dal contratto stesso. Nei casi in cui i contratti di lavoro prevedano, nell’ambito di una settimana, un orario di lavoro identico per i primi cinque giorni della settimana e un orario ridotto per il sesto giorno, I’orario giornaliero è quello che si ottiene dividendo per sei il numero complessivo delle ore settimanali contrattualmente stabilite;
      c) in tutti gli altri casi, I’importo che si ottiene dividendo l’ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero dei giorni lavorati, o comunque retribuiti, risultanti dal periodo stesso.
      Per le operaie del settore agricolo, per retribuzione si intende quella determinata ai sensi dell’art. 28 del decreto del presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 88, per i salariati fissi.
      Nei confronti delle impiegate, per retribuzione media globale giornaliera si intende l’importo che si ottiene dividendo per trenta l’importo totale della retribuzione del mese precedente quello nel corso del quale ha avuto inizio l’astensione.

      Art. 17 - L’indennità di cui al primo comma dell’art. 15 è corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall’art. 2, lettere b) e c), che si verifichino durante i periodi di interdizione dal lavoro previsti dagli artt. 4 e 5 della presente legge.
      Le lavoratrici gestanti che si trovino, all’inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero disoccupate, sono ammesse al godimento delI’indennità giornaliera di maternità di cui al primo comma dell’art. 15 purché tra l’inizio della sospensione, dell’assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di 60 giorni. Ai fini del computo dei predetti 60 giorni, non si tiene conto delle assenze dovute a malattia o ad infortunio sul lavoro, accertate e riconosciute dagli enti gestori delle relative assicurazioni sociali.
      Qualora l’astensione obbligatoria dal lavoro abbia inizio trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, all’inizio dell’astensione obbligatoria, disoccupata e in godimento dell’indennità di disoccupazione, essa ha diritto all’indennità giornaliera di maternità anziché all’indennità ordinaria di disoccupazione.
      La lavoratrice, che si trova nelle condizioni indicate nel precedente comma ma che non è in godimento della indennità di disoccupazione perché nell’ultimo biennio ha effettuato lavorazioni alle dipendenze di terzi non soggetti all’obbligo dell’assicurazione contro la disoccupazione, ha diritto all’indennità giornaliera di maternità, purché al momento dell’astensione obbligatoria dal lavoro non siano trascorsi più di 180 giorni dalla data di risoluzione del rapporto e, nell’ultimo biennio che precede il suddetto periodo, risultino a suo favore ai fini dell’assicurazione di malattia 26 contributi settimanali
      La lavoratrice che, nel caso di astensione obbligatoria dal lavoro iniziata dopo 60 giorni dalla data di sospensione dal lavoro, si trovi all’inizio della astensione obbligatoria, sospesa e in godimento del trattamento di integrazione salariale a carico della Cassa integrazione guadagni, ha diritto, in luogo di tale trattamento, all’indennità giornaliera di maternità.

      Art. 18
      Omissis.

      Art. 19
      Omissis.

      Art. 20 - L’interruzione della gravidanza, spontanea o terapeutica, esclusa quella procurata, è considerata a tutti gli effetti come malattia, salvo quanto disposto dall’art. 12 del decreto del presidente della Repubblica 21 maggio 1953, n. 568.

      Art. 21
      Omissis.

      Art. 22
      Omissis.

      TITOLO lll - CORRESPONSIONE DI UN ASSEGNO DI NATALITA' ALLE COLTIVATRICI DIRETTE, ALLE LAVORATRICI ARTIGIANE E ALLE LAVORATRICI
      ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALE

      Art. da 23 a 27 abrogati dall’art. 9, 2° comma legge 29/12/1987 n. 546.

      TITOLO IV - DISPOSIZIONI VARIE, VIGILANZA E PENALITÀ

      Art. 28 - Prima dell’inizio dell’astensione obbligatoria dal lavoro di cui all’articolo 4, lettera a), della presente legge le lavoratrici di cui all’articolo 7 della presente legge dovranno consegnare al datore di lavoro e all’istituto erogatore delle indennità giornaliere di maternità il certrficato medico indicante la data presunta del parto. La data indicata nel certificato fa stato, nonostante qualsiasi errore di previsione.

      Art. 29
      Omissis.

      Art. 30 - La vigilanza sulla presente legge è demandata al ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita attraverso l’lspettorato del lavoro.
      Al rilascio dei certificati medici di cui alla presente legge sono abilitati gli ufficiali sanitari, i medici condotti, i medici dell’istituto presso il quale la lavoratrice è assicurata per il trattamento di maternità, salvo quanto previsto dai commi successivi.
      Qualora i certificati siano redatti da medici diversi da quelli di cui al precedente comma, il datore di lavoro o l’istituto presso il quale la lavoratrice è assicurata per il trattamento di maternità hanno facoltà di accettare i certificati stessi ovvero di richiederne la regolarizzazione alla lavoratrice interessata.
      I medici dell’lspettorato del lavoro hanno facoltà di controllo.
      Il certificato medico attestante la malattia del bambino di cui al secondo comma dell’art. 7 della presente legge, può essere redatto da un medico di libera scelta della lavoratrice.
      L’astensione dal lavoro di cui all’articolo 5, lettera a), della presente legge è disposta dall’lspettorato del lavoro in base ad accertamento medico, per il quale l’lspettorato del lavoro ha facoltà di delegare gli ufficiali sanitari o di avvalersi dei servizi ispettivi degli istituti competenti o di enti pubblici e di istituti specializzati di diritto pubblico. In ogni caso il provvedimento dovrà essere emanato entro sette giorni dalla ricezione della istanza della lavoratrice.
      L’astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) dell’art. 5 della presente legge è disposta dall’lspettorato del lavoro, oltreché su istanza della lavoratrice, anche di propria iniziativa, qualora nel corso della propria attività di vigilanza constati l’esistenza delle condizioni che danno luogo alla astensione medesima.
      Parimenti, lo spostamento delle lavoratrici ad altre mansioni, di cui al terzo comma dell’art. 3 della presente legge, è disposto dall’lspettorato del lavoro sia di propria iniziativa, sia su istanza della lavoratrice.
      Fino all’emanazione del primo decreto ministeriale di cui all’ultimo comma dell’art. 4 della presente legge, I’anticipazione dell’astensione obbligatoria dal lavoro di cui al secondo comma dell’articolo sopracitato è disposta dall’lspettorato del lavoro.
      I provvedimenti dell’lspettorato del lavoro in ordine a quanto previsto dai commi sesto, settimo, ottavo e nono del presente articolo sono definitivi.

      Art. 31 - L’inosservanza delle disposizioni contenute negli art. 2, 3, 4, 5, e 10 della presente legge nonché il rifiuto, I’opposizione o ostacolo all’esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui all’art. 7 della presente legge sono puniti con l’ammenda da lire 20.000 a lire 100.000 per ciascuna lavoratrice cui si riferisce l’inosservanza delle norme di legge.

      Art. 32
      Omissis.

      Art. 33 - Sono abrogate le disposizioni della legge 26 agosto 1950, n. 860 sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e successive modificazioni in contrasto con le norme della presente legge.


      Art. 34
      Omissis.

      Art. 35
      Omissis.


      DECRETO del presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403

      Disciplina dell’obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici familiari, nonché dei lavoratori addetti ai servizi di riassetto e di pulizia dei locali (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 10 aprile 1972)

      Art. 1 - I lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, che prestano lavoro subordinato presso uno o più datori di lavoro, con retribuzione in denaro o in natura, sono soggetti qualunque sia la durata delle prestazioni svolte:
      a) alle assicurazioni per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria disciplinate dal regio decreto 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modifiche e integrazioni;
      b) alle norme sugli assegni familiari, di cui al testo unico approvato con decreto del presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modifiche e integrazioni;
      c) alle assicurazioni per la maternità delle lavoratrici disciplinate dal titolo ll della legge sulla tutela delle lavoratrici madri;
      d) all’assicurazione contro le malattie di cui alla legge 11 gennaio 1943, n. 138, nelle forme e nei limiti indicati nei successivi articoli 2 e 3;
      e) all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro disciplinata dal testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n 1124, anche se le lavorazioni eseguite non rientrino fra quelle previste dall’art. 1 del citato testo unico.
      Ai fini del presente decreto per i lavoratori addetti ai servizi domestici familiari si intendono i collaboratori e le collaboratrici che svolgono, esclusivamente per il funzionamento della vita familiare, le mansioni indicate dalle leggi che disciplinano il rapporto di lavoro domestico.
      L’esistenza di vincoli di parentela o affinità fra datore di lavoro e lavoratore non eslcude l’obbligo assicurativo quando sia provato il rapporto di lavoro. L’onere della prova non è, tuttavia, richiesto, quando si tratti di persone che, pur in presenza di vincoli di coniugio, parentela o affinità, svolgano le seguenti mansioni:
      1 ) assistenza degli invalidi di guerra civili e militari, invalidi per causa di servizio, invalidi del lavoro fruenti dell’indennità di accompagnamento prevista dalle disposizioni che regolano la materia;
      2) assistenza dei mutilati e invalidi civili fruenti delle provvidenze di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, o che siano esclusi da dette provvidenze per motivi attinenti alle loro condizioni economiche e non al grado di menomazione;
      3) assistenza dei ciechi civili fruenti del particolare trattamento di pensione previsto dalla legge 10 febbraio 1962, n. 66, e successive modifiche e integrazioni o che ne avrebbero diritto qualora non fossero titolari di un reddito superiore ai limiti stabiliti dalle disposizioni che disciplinano la materia;
      4) prestazioni di opere nei confronti dei sacerdoti secolari di culto cattolico;
      5) prestazioni di servizi diretti e personali nei confronti dei componenti le comunità religiose o militari di tipo familiare.
      Resta fermo, per gli autisti, il disposto della legge 31 luglio 1956, n. 1003.

      Art. 2 - Ai lavoratori indicati all’art. 1 sono dovute le seguenti prestazioni dell’assicurazione contro le malattie:
      1 ) sanitarie generiche, domiciliari e ambulatoriali;
      2) specialistiche ambulatoriali;
      3) farmaceutiche;
      4) ospedaliere;
      5) ostetriche;
      6) pediatriche;
      7) integrative;
      Le prestazioni di cui al precedente comma sono concesse nei limiti, secondo le norme e con le modalità stabilite per i lavoratori del settore commercio.
      Al lavoratore avente diritto alle prestazioni di malattia viene rilasciato dall’lstituto nazionale per l’assicurazione contro le malattie un documento assicurativo personale, da convalidarsi trimestralmente, in base al quale vengono corrisposte le prestazioni previste dal presente decreto.

      Art. 3 - Le prestazioni dell’assicurazione contro le malattie sono estese ai familiari a carico dei lavoratori di cui all’art. 1.
      Per la determinazione dei familiari si applicano, in conformità della disciplina vigente per i lavoratori assicurati presso l’lstituto nazionale per l’assicurazione contro le malattie contenuta nell’art. 2 della legge 26 febbraio 1963, n. 329, le norme di cui al testo unico sugli assegni familiari approvato con decreto del presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e successive modifiche e integrazioni.

      Art. 4 - L’indennità giomaliera di cui al primo comma dell’art. 15 della legge sulla tutela delle lavoratrici madri è corrisposta dall’lstituto nazionale per l’assicurazione contro le malattie, secondo i criteri stabilti per le lavoratrici del settore commercio, a condizione che nei confronti della lavoratrice interessata risultino versati o dovuti dal datore di lavoro, anche in settori diversi da quello domestico, 52 contributi settimanali nei 24 mesi che precedono l’inizio dell’astensione obbligatoria dal lavoro, ovvero 26 contributi settimanali nei 12 mesi che precedono l’inizio dell’astensione stessa.
      Per la determinazione del numero dei contributi da accreditare in corrispondenza di attività svolta in qualità di lavoratrice addetta ai servizi domestici e familiari si applicano i criteri di cui all’art. 10 del presente decreto.
      La retribuzione giornaliera su cui si commisura la indennità di maternità è pari alla sesta parte della media delle retribuzioni convenzionali settimanali, relative alle settimane di contribuzione comprese nei 24 mesi antecedenti l’inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro.

      Art. 5 - Agli oneri derivanti dalle forme di tutela previdenziale e assistenziale previste ai punti a), b), c), d), ed e) dell’art. 1 del presente decreto si provvede mediante contributi determinati in base alle seguenti aliquote:
      - assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e superstiti: contributo base 0,1375 per cento;
      - fondo pensione dei lavoratori dipendenti: 10 per cento, di cui 6,67 per cento a carico del datore di lavoro e 3,33 a carico del lavoratore;
      - assicurazione contro la tubercobsi: contributo base 0,0125 per cento; contributo integrativo 2 per cento;
      - assicurazione contro la disoccupazione involontaria: contributo base 0,0125 per cento; contributo integrativo 2 30 per cento;
      - Ente nazionale per l’assistenza agli orfani dei lavoratori italiani: contributo base 0,0125 per cento; contributo integrativo 0,15 per cento;
      - assicurazione contro le malattie: assistenza assicurati 5,28 per cento di cui 5,13 per cento a carico del datore di lavoro e 0,15 per cento a carico del lavoratore;
      - assistenza pensionati 3,80 per cento;
      - tutela delle lavoratrici madri 0,31 per cento;
      - assicurazione contro gli infortuni sul lavoro 0,5 per cento.
      Gli importi delle retribuzioni convenzionali orarie ai quali si commisurano i contributi sono pari a:
      - lire quattrocento, per retribuzioni effettive non superiori a lire settecento;
      - lire settecento, per retribuzioni effettive superiori a lire settecento e fino a lire mille;
      - lire mille, per retribuzioni effettive superiori a tale misura.
      Le misure delle retribuzioni convenzionali sopra indicate comprendono la quota della tredicesima mensilità e di ogni altra eventuale retribuzione in denaro o in natura. Con decreto del ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il ministro per il tesoro, sentiti il comitato speciale per gli assegni familiari nonché le organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a carattere nazionale possono essere stabilite retribuzioni convenzionali superiori a lire mille, in relazione ai mutamenti intervenuti nella situazione salariale della categoria medesima.
      Indipendentemente dalle variazioni di cui al precedente comma e salvo quanto disposto dall’art. 6, il contributo per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è variato con la stessa decorrenza e misura percentuale con le quali varierà ai sensi dell’art. 116 del testo unico approvato con decreto del presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, la misura della retribuzione media giornaliera disciplinata dal medesimo articolo; la misura del contributo relativo a detta assicurazione sarà in tal caso arrotondata a lire intere per eccesso.
      Per lo stesso periodo di versamento dei contributi a carico della Cassa unica per gli assegni familiari di cui all’art. 31, quinto comma, del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, nel testo sostituito dalla legge di conversione 18 dicembre 1970, n. 1034, I’lstituto nazionale della previdenza sociale corrisponde all’lstituto nazionale per l’assicurazione contro le malattie, alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano e alla Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti una somma pari complessivamente al venti per cento del gettito dei contributi alla predetta Cassa unica per gli assegni familiari.

      Art. 6 - Con decreto del ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il ministro per il tesoro, le aliquote contributive di cui al precedente art. 5 potranno essere modificate in relazione alle variazioni della disciplina contributiva concernente le forme di tutela previdenziale e assistenziale ivi indicate nonché in relazione alle modifiche degli importi delle retribuzioni convenzionali orarie.

      Art. 7 - Ai fini della determinazione dei contributi dovuti per il periodo di ferie si considera una retribuzione convenzionale giornaliera pari alla media delle retribuzioni convenzionali delle ultime quattro settimane di lavoro antecedenti l’inizio del periodo suddetto.

      Art. 8 - I contributi dovuti a norma dell’art. 5 sono determinati, per tutte le forme assicurative e previdenziali previste dal presente decreto, in rapporto al numero delle ore di lavoro prestate dal lavoratore in ciascuna settimana e sono versati a scadenze trimestrali solari dal datore di lavoro, a mezzo bollettini di versamento in conto corrente postale rilasciati dall’lstituto nazionale della previdenza sociale o mediante altro idoneo sistema di versamento che sarà stabilito dall’lstituto medesimo.
      Fatta salva l’adozione di una diversa disciplina dei termini per il versamento dei contributi previdenziali in applicazione del decreto ministeriale 5 febbraio 1969, I’obbligo contributivo si intende adempiuto qualora il versamento dei contributi di cui al presente decreto sia effettuato entro il decimo giorno successivo alla scadenza del trimestre solare al quale essi si riferiscono ovvero alla cessazione del rapporto di lavoro se il licenziamento avviene nel corso del trimestre stesso.

      Art. 9 - Nell’ipotesi di coesistenza di rapporti di lavoro riferiti allo stesso soggetto, ciascun datore di lavoro è tenuto ad effettuare singolarmente gli adempimenti contributivi di cui al precedente art. 8.

      Art. 10 - Ai fini del diritto alle prestazioni assicurative a carico dell’lstituto nazionale della previdenza sociale, nel corso di un trimestre solare il numero dei contributi settimanali da accreditare al lavoratore è pari a quello delle settimane lavorate per le quali risulti versata o dovuta la contribuzione in base al presente decreto sempreché per ciascuna settimana risulti una contribuzione media corrispondente ad un minimo di 12 ore lavorative.
      In caso contrario, sarà accreditato un numero di contributi settimanali pari al quoziente, arrotondato per eccesso, che si ottiene dividendo la contribuzione complessiva del predetto trimestre solare per l’importo contributivo corrispondente a 12 ore lavorative.
      I contributi determinati in base ai criteri di cui al comma precedente sono riferiti ad un periodo comprendente tante settimane lavorate per quanti sono i contributi medesimi risalendo a ritroso, nel tempo, a decorrere dall’ultima settimana lavorata compresa nel trimestre solare. L’anzianità assicurativa decorre in ogni caso dalla data di inizio dell’attività lavorativa.
      Per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari che effettuino presso uno stesso datore di lavoro un numero di ore di lavoro superiore alle 60 settimanali, è dovuto il contributo corrispondente a tale numero di ore.
      Lo stesso contributo è dovuto per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari che prestano servizio continuativo e fruiscano di vitto e alloggio: per tali lavoratori, in caso di inizio o di interruzione del rapporto di lavoro nel corso della settimana, ai fini di cui ai commi primo e secondo del presente articolo, i contributi sono calcolati sulla base di 10 ore giornaliere.

      Art. 11 - Ai fini della disciplina del rapporto di prosecuzione volontaria dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti e contro la tubercolosi dei lavoratori di cui al presente decreto si applicano le norme in vigore per la generalità dei lavoratori subordinati.
      Il versamento di contributi base e a percentuale si effettua nelle misure stabilite per gli assicurati in costanza di rapporto di lavoro domestico e familiare.
      Ai fini dell’accertamento dei requisiti contributivi stabiliti per la prosecuzione volontaria dell’assicurazione obbligatoria di cui al primo comma, si applicano i criteri stabiliti al primo e secondo comma del precedente art. 10.

      Art. 12 - Nel trimestre solare di presentazione della domanda di pensione il numero dei contributi settimanali da accreditare al lavoratore per il periodo compreso fra il primo giorno del trimestre predetto e la data di decorrenza della pensione è determinato applicando le norme stabilite dall’art. 10 limitatamente alle settimane lavorate comprese nel periodo considerato.
      Gli stessi criteri di cui al comma precedente si applicano nei casi di presentazione di domanda di prestazioni antitubercolari, di indennità di disoccupazione e di autorizzazione alla prosecuzione volontaria dell’assicurazione obbligatoria limitatamente alle settimane lavorate nel periodo compreso fra il primo giorno del trimestre solare nel corso del quale è stata presentata la domanda di prestazioni antitubercolari o di prosecuzione volontaria e la data di presentazione della domanda medesima e, per le domande di indennità di disoccupazione, limitatamente alle settimane lavorate nel periodo compreso fra il primo giorno del trimestre solare nel corso del quale è cessata l’attività lavorativa e la data di cessazione della attività stessa.

      Art. 13 - Ai fini della corresponsione degli assegni familiari il lavoratore dovrà provvedere a inviare direttamente all’lstituto nazionale della previdenza sociale domanda redatta su apposito stampato corredata dalla documentazione prevista dall’art. 38 del testo unico approvato con decreto del presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modifiche e integrazioni.
      L’lstituto nazionale della previdenza sociale, accertata l’esistenza dei requisiti richiesti, provvederà direttamente al pagamento degli assegni spettanti in due rate semestrali posticipate.

      Art. 14 - Gli assegni familiari sono corrisposti nelle misure, previste dalla tabella “A” annessa al testo unico approvato con decreto del presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modifiche e integrazioni, in ragione di tanti assegni giornalieri quanti ne risultano dal quoziente che si ottiene dividendo per quattro il numero delle ore di lavoro risultante dalla contribuzione complessivamente versata o dovuta nel trimestre relativamente a ciascun lavoratore ed entro un massimo di sei assegni giornalieri per ogni settimana in cui risulti versata o dovuta la contribuzione.
      L’eventuale residuo darà diritto ad un assegno giornaliero solo nel caso che non risulti inferiore alle due ore.

      Art. 15 - Ai fini del diritto alle prestazioni dovute dall’lstituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, valgono le norme, di cui al testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
      Per la liquidazione delle rendite di inabilità permanente e ai superstiti e dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta si provvede sulla base di tabelle di retribuzione media convenzionale stabilite a norma dell’art. 118 del decreto del presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1 1 24.

      Art. 16 - ll servizio del rilascio dei bollettini di conto corrente postale di cui all’art. 8 è svolto dall’lstituto nazionale della previdenza sociale il quale ripartisce l’importo dei contributi versati tra le proprie gestioni, I’lstituto nazionale per l’assicurazione contro le malattie, I’lstituto nazionale per l’assicurazione degli orfani dei lavoratori italiani secondo le aliquote di cui all’art. 5.
      All’lstituto nazionale della previdenza sociale, in qualità di ente percettore dei contributi, è demandato l’esercizio delle azioni nei confronti degli inadempienti agli obblighi contributivi previsti dal presente decreto.
      Le spese comuni di gestione sostenute dall’lstituto nazionale della previdenza sociale per l’attuazione del presente decreto sono ripartite fra l’lstituto stesso, I’lstituto nazionale per l’assicurazione contro le malattie e l’lstituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro secondo criteri da determinarsi con convenzione.
      Con la stessa convenzione verranno, altresì, disciplinati i rapporti tra gli istituti di cui al comma precedente per ciò che attiene alla ripartizione delle somme riscosse a titolo di interessi di mora e di sanzioni civili di cui al successivo art. 23 nonché per quanto altro riguarda l’esecuzione del presente decreto.

      Art. 17 - La convenzione di cui all’art. 16, è predisposta a cura degli istituti interessati e approvata con decreto del ministro per il lavoro e la previdenza sociale sentiti i consigli di amministrazione degli istituti interessati.

      Art. 18 - Per quanto non previsto dal presente decreto e in quanto applicabili valgono per l’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, contro la tubercolosi e contro la disoccupazione involontaria, le norme di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche e integrazioni, per gli assegni familiari le norme del testo unico approvato con decreto del presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modifiche e integrazioni, per l’assicurazione contro le malattie le norme contenute nella legge 11 gennaio 1943, n. 133 e nel decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, n. 1304 e per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro la disciplina del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche e integrazioni.

      Art. 19 - ll datore di lavoro e il lavoratore sono tenuti a comunicare, a richiesta degli istituti assicurativi, i dati e le notizie nonché a produrre le certificazioni occorrenti per l’accertamento del diritto alle prestazioni delle forme di tutela previdenziali e assistenziali previste dal presente decreto.

      Art. 20 - Le norme di cui al presente decreto entreranno in vigore il 1° luglio 1972.

      Art. 21 - Per i contratti di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali stipulati dai datori di lavoro a favore dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, si applicano, a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, le norme di cui all’art. 204 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, con il solo spostamento della data di risoluzione dei contratti medesimi dal 1° gennaio 1966 alla data di entrata in vigore del presente decreto.

      Art. 22 - Le norme del presente decreto si applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari che prestano la loro opera nelle province di Bolzano, Gorizia, Trento e Trieste.
      Per le province di Bolzano e di Trento le norme di cui all’art. 16 trovano applicazione nei confronti delle locali Casse mutue provinciali di malattia.

      Art. 23 - Ai contributi di cui al precedente art. 5 si applica il termine di prescrizione stabilito dall’art. 41 della legge 30 aprile 1969, n. 153, fatta eccezione per il contributo dovuto alla Cassa unica assegni familiari al quale si applica il termine di prescrizione stabilito dall’art. 32 del testo unico approvato con decreto del presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.
      Le infrazioni degli obblighi derivanti dal presente decreto danno luogo all’applicazione degli interessi di mora o delle sanzioni previste dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche e integrazioni nonché dal testo unico approvato dal presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modifiche e integrazioni.

      Art. 24 - Entro un anno dalla data della entrata in vigore del presente decreto, i datori di lavoro e i lavoratori sono tenuti a versare all’lstituto nazionale della previdenza sociale le tessere assicurative per i contributi obbligatori in loro possesso, debitamente aggiornate alla data suddetta.
      Le marche assicurative applicate sulle tessere predette in relazione a periodi di lavoro successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto sono nulle a tutti gli effetti e sono rimborsate, senza interessi, agli aventi diritto.

      Art. 25 - Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
      - la legge 18 gennaio 1952, n. 35;
      - le disposizioni del titolo lll della legge 26 agosto 1950, n. 860, per la parte riguardante le lavoratrici addette ai servizi familiari;
      - il disposto di cui all’art. 2, lettera c), del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;
      - I’art. 40, punto 4), del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827;
      - ogni altra disposizione contrastante o incompatibile con le norme del presente decreto.

      Art. 26 - Le persone addette ai servizi di riassetto e pulizia dei locali che prestano la loro opera dietro corrispettivo in denaro o in natura alle dipendenze di uno o più datori di lavoro, per finalità diverse dal funzionamento della vita familiare, sono soggette alle varie forme di previdenza e assistenza sociale e hanno diritto alle prestazioni secondo le norme, entro i limiti e con le modalità stabiliti dalle disposizioni che regolano dette forme di tutela per i lavoratori comuni.
      Si considerano lavoratori addetti ai servizi di riassetto e pulizia dei locali di cui al comma precedente coloro i quali prestano l’attività ivi indicata alle dipendenze di:
      a) ditte appaltatrici;
      b) studi professionali;
      c) amministrazioni di stabili condominiali;
      d) circoli o associazioni che perseguono fini di svago o si prefiggono scopi di ordine culturale, religioso, politico o sportivo, nonché di comunità e convivenze in genere diverse da quelle indicate all’art. 1, punto 5) del presente decreto.
      e) amministrazioni dello Stato, comprese quelle a ordinamento autonomo, Regioni, Province, Comuni, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza e altri enti in genere, salvo il disposto degli artt. 38 e 40 del regio decreto-legge 4 ottobre 1955, n. 1827 e dell’art. 15 della legge 20 febbraio 1958, n. 55.
      f) datori di lavoro che appartengono a categorie assimilabili a quelle elencate nelle precedenti lettere a), b), c) e d).
      Resta fermo per il personale dipendente da istituzioni pubbliche sanitarie che svolge mansioni di pulizia dei locali l’obbligo dell’assicurazione contro la tubercolosi di cui alla legge 1° luglio 1955, n. 552.
      Nei confronti dei soci degli organismi cooperativistici che esercitano le attività di pulizia indicate nella tabella allegata al decreto del presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, si applicano le disposizioni contenute nel decreto medesimo.
      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


      LEGGE 29 maggio 1982, n. 297

      Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 31 maggio 1982).

      Art. 1 - MODIFICHE Dl DlSPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE

      L’articolo 2120 del codice civile è sostituito dal seguente:

      Art. 2120 - DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - In ogni caso di cessazione del rapporto da lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota è pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso diviso per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.
      Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente comprende tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.
      In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell’anno per una delle cause di cui all’articolo 2110, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l’integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l’equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
      ll trattamento di cui al precedente primo comma, con l’esclusione della quota maturata nell’anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione di un tasso di rivalutazione costituito dall’1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’lstat, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.
      Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno l’incremento dell’indice Istat è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell’anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.
      ll prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.
      Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti.
      La richiesta deve essere giustificata dalle necessità di:
      a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
      b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile.
      L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.
      Nell’ipotesi di cui all’articolo 2122 la stessa anticipazione è detratta dall’indennità prevista dalla norma medesima.
      Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi, da patti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l’accoglimento delle richieste di anticipazione.

      L’articolo 2121 del codice civile è sostituito dal seguente:
      Art. 2121 - COMPUTO DELL’INDENNITÀ Dl MANCATO PREAVVISO
      L’indennità di cui all' articolo 2118 deve calcolarsi computando le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti e ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.
      Se il prestatore di lavoro è retribuito in tutto o in parte con provvigioni, con premi di produzione o con partecipazioni, I’indennità suddetta è determinata sulla media degli emolumenti degli ultimi tre anni di servizio o del minore tempo di servizio prestato.
      Fa parte della retribuzione anche l’equivalente del vitto e dell’alloggio al prestatore di lavoro.

      L’articolo 2776 del codice civile è sostituito dal seguente:

      Art. 2776 - COLLOCAZIONE SUSSIDIARIA SUGLI IMMOBILI - I crediti relativi al trattamento di fine rapporto nonché all’indennità di cui all’articolo 2118 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari.
      l crediti indicati dagli articoli 2751 e 2751-bis, ad eccezione di quelli indicati al precedente comma, e i crediti per contributi dovuti a Istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, di cui all’articolo 2753, sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo comma.
      I crediti dello Stato indicati al terzo comma dell’articolo 2752 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al comma precedente.

      Art. 2 - FONDO Dl GARANZIA - E’ istituito presso l’lstituto nazionale della previdenza sociale il “Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto” con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all’articolo 2120 del codice civile spettante ai lavoratori o ai loro aventi diritto.
      Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo a sensi dell’art. 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all’articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte.
      Nell’ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di lavoro di cui all’articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la domanda di cui al comma precedente può essere presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per l’eventuale contestazione del curatore fallimentare.
      Ove l’impresa sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa la domanda può essere presentata trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, di cui all’articolo 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero, ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il credito di lavoro dalla sentenza che decide su di esse.
      Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell’esperimento dell’esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto.
      Quanto previsto nei commi precedenti si applica soltanto nei casi in cui la risoluzione del rapporto di lavoro e la procedura concorsuale o esecutiva siano intervenute successivamente all’entrata in vigore della presente legge.
      I pagamenti di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo sono eseguiti dal fondo entro 60 giorni dalla richiesta dell’interessato. Il fondo è surrogato di diritto al lavoratore o ai suoi aventi causa nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di lavoro ai sensi degli articoli 2751- bis e 2776 del codice civile per le somme da esso pagate.
      Il fondo per le cui entrate e uscite è tenuta una contabilità separata nella gestione dell’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, è alimentato con un contributo a carico dei datori di lavoro pari allo 0,03 per cento della retribuzione di cui all’articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° luglio 1982. Per tale contributo si osservano le stesse disposizioni vigenti per l’accertamento e la riscossione dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Le disponibilità del fondo di garanzia non possono in alcun modo essere utilizzate al di fuori della finalità istituzionale del fondo stesso. Al fine di assicurare il pareggio della gestione, I’aliquota contributiva può essere modificata, in diminuzione o in aumento, con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell’lnps, sulla base delle risultanze del bilancio consuntivo del fondo medesimo.
      ll datore di lavoro deve integrare le denunce previste dall’articolo 4, primo comma, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazione, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, con l’indicazione dei dati necessari all’applicazione delle norme contenute nel presente articolo nonché dei dati relativi all’accantonamento effettuato nell’anno precedente e all’accantonamento complessivo risultante a credito del lavoratore. Si applicano altresì le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 4 del predetto decreto-legge. Le disposizioni del presente comma non si applicano al rapporto di lavoro domestico.
      Per i giornalisti e per i dirigenti di aziende industriali, il fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto è gestito, rispettivamente, dall’lstituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola” e dall’lstituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.

      Art. 3 - NORME IN MATERIA PENSIONISTICA
      Omissis

      Art. 4 - DISPOSIZONI FINALI - Le indennità di cui agli articoli 351, 352, 919, 920 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono sostituite dal trattamento di fine rapporto disciplinato dall’articolo 2120 del codice civile.
      Quando a norma del capo IV del titolo IV del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, il trattamento o altra indennità di fine rapporto sono commisurati alla retribuzione, questa si intende determinata e regolata dai contratti collettivi di lavoro.
      La disposizione di cui al sesto comma dell’articolo 2120 del codice civile non si applica alle aziende dichiarate in crisi ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni.
      Le norme di cui all’articolo 2120 del codice civile e ai commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto dell’articolo 5 della presente legge si applicano a tutti i rapporti di lavoro subordinato per i quali siano previste forme di indennità di anzianità, di fine lavoro, di buonuscita, comunque denominate e da qualsiasi fonte disciplinate.
      Restano salve le indennità corrisposte alla cessazione del rapporto aventi natura e funzioni diverse da quelle delle indennità di cui al comma precedente.
      Resta altresì ferma la disciplina legislativa del trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici.
      Il fondo di cui all’articolo 3 del regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, è soppresso.
      Le disponibilità del fondo di cui al precedente comma sono devolute ai datori di lavoro aventi diritto, proporzionalmente agli accantonamenti effettuati a norma di legge. Le modalità di Iiquidazione delle disponibilità anzidette sono stabilite con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro del tesoro.
      Sono abrogati gli articoli 1 e 1 - bis del decreto legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91.
      Sono abrogate tutte le altre norme di legge o aventi forza di legge che disciplinano le forme di indennità di anzianità, di fine rapporto e buonuscita, comunque denominate.
      Sono nulle e vengono sostituite di diritto dalle norme della presente legge tutte le clausole dei contratti collettivi regolanti la materia del trattamento di fine rapporto.
      Nei casi in cui norme di legge o aventi forza di legge o clausole di contratti collettivi facciano richiamo agli istituti indicati al precedente decimo comma o alle fonti regolatrici di essi, il richiamo deve intendersi riferito al trattamento di fine rapporto di cui all’articolo 1 della presente legge.

      Art. 5 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
      Omissis


      LEGGE 30 dicembre 1986, n. 9431

      Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine

      TITOLO I - Principi generali. Istituzione della consulta per i problemi dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie.
      Istituzione del servizio per i problemi dei lavoratori
      immigrati e delle loro famiglie.

      Art.1 - 1 . La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell’OIL n. 143 del 24 giugno 197 5, ratificata con la legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori extracomunitari legalmente residenti nel suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani. La Repubblica italiana garantisce inoltre i diritti relativi all’uso dei servizi sociali e sanitari, a norma dell’articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, al mantenimento dell’identità culturale, alla scuola e alla disponibilità dell’abitazione, nell’ambito delle norme che ne disciplinano l’esercizio.

      Art.2 - 1. Al fine di promuovere, con la partecipazione dei diretti interessati, le iniziative idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono l’effettivo esercizio dei diritti di cui all’articolo 1, è istituita, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, una consulta per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie.
      2. Della consulta di cui al comma 1 sono chiamati a far parte, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale:
      a) sei rappresentanti dei lavoratori extracomunitari, designati dalle associazioni più rappresentative operanti in Italia;
      b) quattro rappresentanti designati dalle confederazioni sindacali nazionali dei lavoratori;
      c) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro dei diversi settori economici;
      d) quattro esperti designati rispettivamente dai Ministeri della pubblica istruzione, dell’interno, degli affari esteri e delle finanze;
      e) quattro rappresentanti delle autonomie locali di cui due designati dalle regioni uno dall’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) ed uno dall’Unione delle province italiane (UPI);
      f) tre rappresentanti delle associazioni che operano nel campo dell’assistenza all’immigrazione.
      3. Per ogni membro effettivo della consulta è nominato un supplente.
      4. La consulta di cui al presente articolo è presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
      5. Presso il Ministero degli affari esteri è istituita una commissione incaricata di promuovere e controllare l’applicazione degli accordi bilaterali e multilaterali previsti dalla convenzione dell’OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con la legge 10 aprile 1981, n. 158, stipulati per disciplinare i flussi migratori, la repressione delle intermediazioni illegali di manodopera anche nei Paesi di provenienza e la collaborazione reciproca alfine di tutelare i diritti civili, sociali, economici e culturali dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie.
      6. Della commissione di cui al comma 5 fanno parte il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell’interno, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, o loro delegati, tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e tre rappresentanti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro, nominati con decreto ministeriale d’intesa dai Ministri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale.
      7. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni, in analogia con quanto disposto ai commi 1 e 2, lettere a), b), c), e f), istituiscono, con competenza nelle materie loro attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, consulte regionali per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie.
      8. La partecipazione a tutti gli organi pubblici, centrali e locali, di cui al presente articolo, e gratuita, sia per i membri che per i supplenti, con esclusione del rimborso delle eventuali spese di viaggio per coloro che non siano dipendenti dalla pubblica amministrazione e non risiedano nei comuni nei quali hanno sede i predetti organi.

      Art.3 - 1. E’ istituito, presso la Direzione generale del collocamento della manodopera del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, apposito servizio per i problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie il quale, sulla base delle direttive del Ministro e dei pareri espressi dalla consulta di cui all’articolo 2 e dalla commissione centrale per l'impiego, promuove, direttamente o attraverso le amministrazioni o le istituzioni competenti per materia, interventi o azioni per:
      a) l’informazione dei lavoratori extracomunitari e qualunque altra forma di attività volta a garantire parità di diritti e doveri con i lavoratori italiani;
      b) la continuità dei flussi di informazione verso i consolati italiani all’estero e verso i consolati stranieri in Italia in relazione ai problemi dei cittadini dei rispettivi Stati;
      c) il censimento delle offerte di lavoro e le relative informazioni dei lavoratori extracomunitari;
      d) l’inserimento dei lavoratori extracomunitari nella nuova realtà sociale e la formazione professionale;
      e) il reperimento di alloggi;
      f) la tutela della lingua e della cultura dei lavoratori extracomunitari e la loro istruzione;
      g) la tutela dell’associazionismo;
      h) l’assistenza sociale e la tutela dei diritti sindacali, fiscali e previdenziali dei lavoratori extracomunitari;
      i) la tutela dei diritti dei lavoratori extracomunitari in materia di invalidità e infortunistica, anche al momento del loro rientro;
      I) l’esame dei problemi relativi alle rimesse valutarie.
      2. Al servizio è preposto un dirigente superiore, designato fra quelli attualmente in servizio presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale è membro di diritto della consulta di cui all'articolo 2.
      Egli è coadiuvato da personale tecnico e d'ordine destinato al servizio con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, senza altra modificazione né ampliamento della dotazione organica del Ministero.

      Art. 4 - 1. I lavoratori extracomunitari legalmente residenti in Italia ed occupati hanno diritto al ricongiungimento con il coniuge nonché con i figli a carico non coniugati, considerati minori dalla legislazione italiana, i quali sono ammessi nel territorio nazionale e possono soggiornarvi per lo stesso periodo per il quale è ammesso il lavoratore e sempreché quest’ultimo sia in grado di assicurare ad essi normali condizioni di vita1/cost.
      2. Dopo un anno di soggiorno regolare nello Stato, ai familiari del lavoratore indicati nel comma 1 è accordata l’autorizzazione al lavoro, con l'osservanza delle direttive e dei criteri di cui agli articoli 5 e 8, commi 3 e 4.
      3. Per motivi familiari è consentito l’ingresso ed il soggiorno nello Stato, purché non a scopo di lavoro, dei genitori a carico.

      TITOLO II - PROGRAMMAZIONE DELL’OCCUPAZIONE DEI LAVORATORI SUBORDINATI EXTRACOMUNITARI IN ITALIA

      Art. 5 - 1 Il ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l’impiego e la consulta di cui all’articolo 2, fissa con propri decreti, di intesa con i Ministri degli affari esteri e dell’interno, nel rispetto degli impegni comunitari e internazionali, le direttive di carattere generale in materia di impiego e di mobilità professionale di lavoratori subordinati extracomunitari in Italia ed in particolare:
      a) per la presentazione e la raccolta delle domande dei lavoratori extracomunitari legalmente residenti in Italia e, ove opportuno, di quelli dimoranti all’estero, che chiedano di essere avviati al lavoro alle dipendenze di una impresa operante sul territorio della Repubblica italiana;
      b) per la tenuta delle speciali liste di collocamento dei lavoratori extracomunitari e per la formazione delle relative graduatorie. Le liste predette devono essere tenute in modo che i lavoratori stranieri già legalmente residenti in Italia precedano in graduatoria, nell’ordine: i lavoratori loro familiari, i lavoratori extracomunitari residenti all’estero, in cerca di prima occupazione in Italia, la cui domanda sia stata presentata ai sensi delle direttive relative all’attuazione della lettera a);
      c) per il censimento mensile delle offerte di lavoro risultate inevase presso le competenti commissioni regionali per l’impiego e per la raccolta delle previsioni annuali riguardanti settori in cui l’andamento del lavoro sia prevalentemente stagionale. I datori di lavoro e le organizzazioni sindacali collaborano con le commissioni regionali per l’impiego fornendo ad esse tutte le informazioni relative alle variazioni dell’offerta di lavoro;
      d) per l’avviamento al lavoro su richiesta numerica dei predetti lavoratori, dopo che sia stata accertata, da almeno un mese, la indisponibilità di lavoratori italiani e comunitari ad accettare le relative offerte di lavoro.
      2. Trascorsi ventiquattro mesi dal primo avviamento al lavoro del lavoratore extracomunitario in Italia questi se disoccupato o se in cerca di nuova occupazione, è iscritto nelle liste di collocamento predisposte per i lavoratori italiani.
      3. La Repubblica italiana non subordina le graduatorie alla vigenza di accordi di reciprocità, pur favorendone l’attuazione ogni qualvolta essi si rendano possibili.

      Art. 6 - 1. Per l’avviamento con chiamata nominativa e per il passaggio diretto si applica la disciplina vigente per i lavoratori italiani.
      2. L’assunzione di lavoratori extracomunitari da adibirsi ai servizi domestici avviene con richiesta nominativa. Ai predetti lavoratori l’autorizzazione di cui all’articolo 8, comma 3, può essere rilasciata anche per l’instaurazione di una pluralità di rapporti che complessivamente assicurino un’occupazione a tempo pieno, e comunque non inferiori a 24 ore settimanali1/a.
      3. Gli studenti che frequentano gli istituti di istruzione italiani pubblici e privati di ogni ordine e grado, possono richiedere l’autorizzazione a prestare attività lavorativa a tempo determinato, durante i loro studi, per un tempo non superiore alle cinquecento ore annuali. Essi vengono avviati al lavoro dopo i lavoratori extracomunitari già legalmente residenti in Italia e i lavoratori di cui alla lettera d) dell’articolo 51 /b.

      Art.7 - 1. Le commissioni regionali per l’impiego programmano l’utilizzazione della manodopera proveniente dall’estero sulla base delle esigenze accertate del mercato del lavoro.


      TITOLO III - Procedure per l’accesso all’occupazione

      Art.8 - 1. Ai fini dell’ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dalle competenti autorità consolari sulla base delle autorizzazioni al lavoro concesse dai competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, in conformità alle direttive di cui all’articolo 5.
      2. Il visto di cui al comma 1 può essere rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore qualora egli sia in possesso dell’autorizzazione al lavoro, corredata da nulla osta provvisorio della competente autorità provinciale di pubblica sicurezza.
      3. Gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione provvedono al rilascio dell’autorizzazione previo accertamento di indisponibilità di lavoratori italiani e comunitari aventi qualifiche professionali per le quali è stata richiesta l’autorizzazione al lavoro e previa verifica delle condizioni offerte dal datore di lavoro al lavoratore extracomunitario. In ogni caso, ai sensi dell’articolo 1, detto trattamento non potrà essere inferiore a quello stabilito per i lavoratori italiani dai contratti collettivi di categoria.
      4. L’autorizzazione al lavoro ha validità biennale e riguarda le mansioni per le quali viene richiesta l’assunzione.
      5. In caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità.
      6. Gli enti locali di residenza provvederanno a facilitare attraverso i servizi sociali ogni esigenza di inserimento nella comunità e la preventiva disponibilità di idonei alloggi, eventualmente istituendo apposite consulte.
      7. La partecipazione alle consulte di cui al comma 6 è, anche per eventuali membri supplenti, gratuita, senza pagamento di gettoni di presenza, né rimborso di spese.
      8. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia.

      Art. 9 - 1. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all’estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l’impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a norma dell’articolo 2, terzo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.
      2. Al fine di favorire l’integrazione nella comunità italiana dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie, le regioni promuovono appositi corsi di lingua e cultura italiana. Le regioni favoriscono inoltre la partecipazione dei lavoratori extracomunitari a corsi di formazione e di inserimento al lavoro.
      3. Il Ministro degli affari esteri, d’intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nell’ambito dei programmi e convenzioni di cui agli articoli 14, lettere g) ed h), e 16 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, può predisporre progetti integrati per il reinserimento di lavoratori extracomunitari nei Paesi di origine, laddove ne esistano le condizioni e siano fornite idonee garanzie dai governi dei Paesi di provenienza, ovvero approva domande di enti pubblici e privati, che richiedano di predisporre analoghi progetti anche per altri Paesi.
      4. Le regioni, anche attraverso altri enti locali promuovono programmi culturali per i diversi gruppi nazionali, su proposta della consulta di cui all’articolo 2, che provvede a segnalare annualmente le iniziative idonee a raggiungere tali scopi, anche mediante corsi effettuati presso le scuole superiori o istituti universitari.
      5. Analogamente a quanto disposto per i figli dei lavoratori comunitari e per i figli degli emigrati italiani che tornano in Italia, sono attuati specifici insegnamenti integrativi, nella lingua e cultura di origine.

      Art. 10 - 1. In deroga a quanto disposto dall’articolo 5, accordi bilaterali possono prevedere la utilizzazione in Italia, con contratto di lavoro subordinato, di gruppi di lavoratori per l’esercizio di predeterminate opere o servizi limitati nel tempo; al termine del rapporto di lavoro i lavoratori devono rientrare nel Paese di provenienza.
      2. Gli accordi di cui al comma 1 dovranno prevedere procedure e modalità per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro.

      Art.11 - 1. Qualora il lavoratore extracomunitario, prima che trascorrano ventiquattro mesi dalla data di instaurazione del primo rapporto di lavoro, dopo l’avvenuta immigrazione sul territorio nazionale, sia licenziato, ai sensi degli accordi vigenti in materia di licenziamenti collettivi, l’impresa che ha assunto il suddetto lavoratore, per consentirne il collocamento e l’assistenza economica, comunica l’avvenuto licenziamento al competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione che ha rilasciato l’autorizzazione al lavoro, per l’iscrizione nelle liste di collocamento, il quale provvede affinché il lavoratore extracomunitario licenziato sia iscritto nella lista di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari e con obbligo di ricerca prioritaria della nuova offerta di lavoro nella località nella quale dimori, ovvero in quelle viciniori.
      2. In caso di licenziamento individuale, disposto ai sensi delle leggi vigenti prima del termine di cui al comma 1, ovvero in caso di dimissioni il datore di lavoro ne dà comunicazione, entro cinque giorni dall’avvenuta cessazione del rapporto di lavoro, all’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione che ha rilasciato l’autorizzazione al lavoro e che provvede alla iscrizione nelle liste ordinarie di collocamento.
      3. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo per privare il lavoratore extracomunitario ed i suoi familiari legalmente residenti del permesso di soggiorno.
      4. Per la tutela di diritti derivanti dal rapporto di lavoro il lavoratore extracomunitario può presentare ricorso innanzi al pretore in funzione di giudice del lavoro, a norma degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.
(Giurisprudenza)

      Art.12 - 1. Chiunque compia, in violazione della presente legge, attività di intermediazione di movimenti illeciti o comunque clandestini di lavoratori migranti ai fini dell’occupazione in provenienza, o a destinazione del proprio territorio o in transito attraverso lo stesso, ovvero impieghi lavoratori immigrati extracomunitari in condizioni illegali al fine di favorirne lo sfruttamento, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e, per ogni lavoratore reclutato, con la multa da lire 2 milioni a lire 10 milioni.
      2. Il datore di lavoro che occupi alle sue dipendenze lavoratori immigrati extracomunitari sprovvisti dell’autorizzazione al lavoro prevista dalla presente legge è punito con un’ammenda da lire 500 mila a lire 2 milioni e, nei casi più gravi, con l’arresto da tre mesi ad un anno.

      Art.13 - 1. E’ istituito presso l’lNPS un fondo con lo scopo di assicurare i necessari mezzi economici per il rimpatrio del lavoratore extracomunitario che ne sia privo.
      2. Il fondo, per le cui entrate ed uscite è tenuta una contabilità separata nella gestione dell’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, è alimentato con un contributo, a carico del lavoratore extracomunitario, pari allo 0,50 per cento della retribuzione di cui all articolo 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153. Per tale contributo, al cui versamento è tenuto il datore di lavoro, si osservano le disposizioni vigenti per l’accertamento e la riscossione dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.
      3. Al fine di assicurare il pareggio della gestione, l’aliquota contributiva di cui al comma 2 può essere modificata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell’interno e del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell’INPS, sulla base delle risultanze del bilancio consuntivo del Fondo medesimo.
(Giurisprudenza)

      Art.14 - 1. Sono esclusi dall’applicazione della presente legge, salvo quanto previsto dal comma 2:
      a) i lavoratori frontalieri,
      b) gli stranieri ospiti per motivi di studio o di formazione professionale;
      c) gli stranieri occupati da organizzazioni o imprese operanti nel territorio della Repubblica italiana, che siano state ammesse temporaneamente, su domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato e determinato, e che siano tenute a lasciare il Paese quando tali funzioni o compiti siano terminati; gli stranieri occupati in istituzioni di diritto internazionale;
      e) gli artisti e i lavoratori dello spettacolo;
      f) i marittimi.
      2. In deroga alle disposizioni della presente legge i lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono essere assunti alle dipendenze dei datori di lavoro per esigenze connesse alla realizzazione e produzione di spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata dall’ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni periferiche che provvedono, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo, previo nulla osta provvisorio dell’autorità provinciale di pubblica sicurezza. L’autorizzazione è rilasciata, salvo che si tratti di personale artistico ovvero di personale da utilizzare per periodi non superiori a tre mesi, prima che il lavoratore extracomunitario entri nel territorio nazionale. I lavoratori extracomunitari autorizzati a svolgere attività lavorativa subordinata nel settore dello spettacolo non possono cambiare settore di attività né la qualifica di assunzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello del turismo e dello spettacolo, determina le procedure e le modalità per il rilascio dell’autorizzazione prevista dal presente comma.
      3. La presente legge non si applica altresì ai cittadini degli Stati membri della CEE ed ai lavoratori extracomunitari per i quali sono previste norme particolari più favorevoli anche in attuazione di accordi internazionali.
      4. Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attività.

      Art.15 - 1. Sono fatte salve le disposizioni concernenti l’ingresso ed il soggiorno degli stranieri in Italia.

      TITOLO IV - REGOLARIZZAZIONE DELLE SITUAZIONI PREGRESSE
      COPERTURA FINANZIARIA

      Art.16 - 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i lavoratori extracomunitari che, a qualsiasi titolo, a tale data risiedevano o dimoravano in Italia, nonché i datori di lavoro che, alla stessa data, impiegavano irregolarmente lavoratori stranieri, sono tenuti a darne comunicazione all’ufficio provinciale del lavoro competente per territorio, al fine della regolarizzazione della loro posizione.
      2. Il servizio di cui all’articolo 3 tramite gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché i patronati e le istituzioni o fondazioni con finalità sociale, provvedono a dare la massima pubblicità alle disposizioni di cui al presente articolo, al fine di promuovere la regolarizzazione della posizione dei lavoratori extracomunitari presenti sul territorio.
      Per la regolarizzazione delle posizioni pregresse gli interessati possono avvalersi dell’opera degli enti di patronato di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni.
      3. A seguito della comunicazione di cui al comma 1, l’ufficio provinciale del lavoro rilascia la autorizzazione al lavoro ai lavoratori irregolarmente occupati e provvede ad iscrivere i lavoratori extracomunitari disoccupati nelle liste di collocamento.
      4. La regolarizzazione di cui al precedente comma comporta il riconoscimento dei diritti di cui all’articolo 1.
      5. Nel caso in cui il lavoratore sia sprovvisto di documenti, o in possesso di documenti scaduti, il comune in cui il lavoratore extracomunitario dimora potrà procedere al suo riconoscimento mediante atto notorio attraverso l’acquisizione contestuale di un congruo numero di testimonianze di cittadini italiani o provenienti dallo stesso Stato del lavoratore che ha inoltrato domanda di regolarizzazione.
      6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i datori di lavoro che intendano assumere con rapporto di lavoro subordinato lavoratori extracomunitari, presenti in Italia alla stessa data, possono chiedere la prescritta autorizzazione al competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione anche se i predetti lavoratori non sono iscritti nelle liste.
      7. I lavoratori extracomunitari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano contravvenuto alle disposizioni sul soggiorno degli stranieri di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e relativo regolamento di esecuzione, non sono punibili qualora, entro tre mesi dalla data medesima, si presentino all’autorità provinciale di pubblica sicurezza del luogo ove dimorano per rendere la dichiarazione di soggiorno e dichiarare la propria situazione lavorativa. L’ufficio provinciale del lavoro procede alla regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno.
      8. L’attività lavorativa effettivamente prestata prima della comunicazione di cui al comma 1 è riconosciuta, salvo avvenuta decorrenza della prescrizione, oltre che ai sensi dell’articolo 2126 del codice civile, ai fini delle assicurazioni generali obbligatorie per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e la disoccupazione involontaria. I contributi relativi sono calcolati sulla base dei minimali della retribuzione valevole ai fini contributivi e versati senza le maggiorazioni previste per il ritardato pagamento entro il termine di cui al comma 1 limitatamente ai periodi anteriori al medesimo. Tali disposizioni si applicano anche ai rapporti di lavoro cessati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sempreché dichiarati ai sensi del comma 12.
      9. Il datore di lavoro che abbia tempestivamente adempiuto all’obbligo di cui al comma 1 non è punibile per le violazioni delle norme in materia di costituzione del rapporto di lavoro nonché per le violazioni delle disposizioni sul soggiorno degli stranieri, di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e relativo regolamento di esecuzione compiute in relazione all’occupazione dei lavoratori stranieri e per le quali non sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato. Le stesse disposizioni si applicano ai datori di lavoro che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dichiarino l’esistenza di rapporti di lavoro pregressi cessati anteriormente a tale data.
      10. Il datore di lavoro che non ottemperi all’obbligo di cui al comma 1 e punito con le sanzioni previste dall'articolo 12, comma 2. Il lavoratore straniero che non ottemperi al medesimo obbligo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 100.000 a lire 500.0003.

      Art.17 - 1. Contro ogni eventuale diniego relativo alla fase di regolarizzazione è ammesso ricorso da parte dell’interessato innanzi alla magistratura amministrativa.
      2. I lavoratori immigrati clandestinamente in Italia in data successiva a quella dell’entrata in vigore della presente legge sono immediatamente rimpatriati, con il rispetto delle garanzie e procedure internazionali relative ai diritti umani. Sono altresì rimpatriati con le stesse garanzie i lavoratori extracomunitari i quali, entro i termini previsti dalla presente legge, non abbiano inoltrato domanda di regolarizzazione della loro posizione a norma dell’articolo 16.

      Art.18 - 1. Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo comunica al Parlamento i dati relativi alle regolarizzazioni delle situazioni pregresse, con riferimento al loro numero, alla categoria dei lavoratori ed al Paese di provenienza.

      Art.19 - 1. Alla spesa necessaria per il funzionamento della consulta di cui all'articolo 2, nonché al funzionamento del servizio di cui all’articolo 3, valutata in lire 60 milioni annui si fa fronte a carico del capitolo n. 1093 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.


      ClRCOLARE 29 novembre 1991 n. 155

      Ministero del lavoro - Direzione generale per l’impiego

      Oggetto: Lavoratori extracomunitari da adibire ai servizi domestici - Nuovi ingressi

      In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui alla legge 943/1986 (recante norme in materia di collocamento e trattamento di lavoratori extracomunitari immigrati) è stato concordemente convenuto da parte di questo Ministero e delle altre amministrazioni interessate di sospendere il rilascio delle autorizzazioni al lavoro per nuovi ingressi in Italia a cittadini extracomunitari aspiranti ad una occupazione in qualità di lavoratori domestici. Ciò, anche in attesa di disporre di più completi e precisi elementi di conoscenza dell’assetto di tale settore del mercato del lavoro, al termine delle operazioni connesse alla ”sanatoria” (di cui all’art. 16 della legge 943/86 più volte prorogata e quindi reiterata con l’art. 9 della legge 39/90) degli extracomunitari irregolarmente presenti sul nostro territorio.
      In tale ottica con circolare n 31/90 del 30 31990, lo scrivente Ministero ha ritenuto di dover confermare ”il blocco” suddetto, anche in attesa della determinazione dei flussi di immigrazione programmati in Italia (di cui all’art. 2 della legge 39/90) per il corrente anno 1991.
      Successivamente, peraltro, è stata da più parti e reiteratamente rappresentata (anche da parte di pubbliche amministrazioni, enti pubblici e privati, organizzazioni sindacali, comprese quelle rappresentate in seno alla Consulta per i problemi dei lavoratori extracomunitari ecc.) la necessità di rimuovere il blocco sopra accennato e di consentire nuovi ingressi di lavoratori extracomunitari aspiranti ad occuparsi nello specifico settore del lavoro domestico. Ciò anche nella considerazione che annualmente sembra esservi una reale carenza di lavoratori italiani, comunitari ed extracomunitari regolarmente residenti in Italia, disposti ad occupare i posti di lavoro offerti nel settore stesso.
      Ciò premesso, di intesa con i Ministeri degli affari esteri e dell’interno e con l’Ufficio del ministro per gli italiani all’estero e l’immigrazione, si dispone che, a far data dalla presente, gli Uffici provinciali del lavoro diano seguito - secondo le procedure appresso descritte–alle domande presentate ai fini del rilascio della autorizzazione al lavoro (ai sensi dell’art. 8 della citata legge n. 943) a cittadini extracomunitari, ancora all’estero, per l’instaurazione di un rapporto di lavoro domestico in Italia.

      1. AUTORIZZAZIONE AL LAVORO

      Il privato datore di lavoro interessato deve presentare, all’Ufficio provinciale del lavoro competente per territorio, apposita domanda (in carta legale), intesa ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione al lavoro, contenente oltre all’indicazione dei necessari dati relativi al rapporto da instaurare l’impegno del datore di lavoro stesso, in base al quale:
      a) assicura al lavoratore straniero una occupazione a tempo pieno, e comunque non inferiore a 40 ore settimanali
      b) assicura condizioni di lavoro, normative e retributive, non inferiori a quelle stabilite per i lavoratori italiani dalle leggi e dal Ccnl di categoria
      c) offre la disponibilità di un alloggio adeguato” in conformità alle disposizioni sulla programmazione dei flussi di ingresso in Italia di lavoratori stranieri (di cui al Dm 17.11 .1990 e successivi);
      d) deve presentare la prescritta denuncia all’lnps e versare i dovuti contributi previdenziali;
      e) non può risolvere, per un periodo di 24 mesi, il rapporto di lavoro con il lavoratore interessato se non per i motivi di legge;
      f) inoltre, il datore di lavoro deve dichiarare, sotto la propria responsabilità personale, che il lavoratore ha preso atto del divieto (stabilito dal comma 4 dell’art. 8 della legge 30.12.1986, n. 943) di prestare per un periodo di due anni attività lavorativa subordinata in un settore produttivo diverso da quelle per il quale è stata concessa l’autorizzazione al lavoro (nella specie: dei servizi domestici);
      g) deve comunicare entro 5 giorni–all’Ufficio provinciale del lavoro competente per territorio
      fermi restando gli obblighi di legge in ordine alle altre comunicazioni da effettuare alle varie amministrazioni interessate–la cessazione del rapporto di lavoro allegando copia della autorizzazione al lavoro.
      L’Ufficio provinciale del lavoro, ricevuta la domanda, rilascerà l’autorizzazione al lavoro ex art. 8 della legge 943/86 (sostitutiva del nulla osta di avviamento al lavoro) prescindendo dall’accertamento di indisponibilità; ciò in considerazione della pratica impossibilità di effettuare tale accertamento, in quanto la specifica disciplina che regola il rapporto di lavoro domestico (legge n. 399 del 2 4.1958) prevede la facoltà di assunzione diretta da parte del privato datore di lavoro, senza alcun obbligo, per tale categoria di lavoratori, di iscrizione nelle liste di collocamento. Restano, peraltro, confermate le specifiche disposizioni di cui al punto 5 della circolare n 31/90 del 30.3.1990.

      2. VISTO Dl INGRESSO E PERMESSO Dl SOGGIORNO

      La predetta autorizzazione–corredata del nulla osta provvisorio della competente autorità provinciale di pubblica sicurezza sarà inoltrata a cura del datore di lavoro al lavoratore interessato, il quale dovrà esibirla all’autorità diplomatico-consolare italiana del paese di origine o di stabile residenza, per ottenere il visto di ingresso in Italia per lavoro subordinato. A tale scopo il lavoratore dovrà esibire, altresì (analogamente a quanto già stabilito con circolare n. 66/87 del 20.6.1987 per la prosecuzione in Italia di rapporti di lavoro instaurati all’estero), certificazione medica, attestante la sana e robusta costituzione fisica e l’esenzione da malattie infettive, rilasciata dall’autorità sanitaria del paese estero o, in assenza di questa, dal medico di fiducia della rappresentanza diplomatico-consolare italiana.
      Il lavoratore interessato dovrà, ai sensi del comma 3 dell’art. 4 della legge 39/90, entro 8 giorni dal suo ingresso in Italia, richiedere alla competente autorità di pubblica sicurezza il permesso di soggiorno biennale per il motivo “lavoro subordinato” indicato nel visto di ingresso.
      Il datore di lavoro dovrà a sua volta richiedere all’lspettorato provinciale del lavoro il libretto di lavoro per il cittadino straniero, esibendo il predetto permesso di soggiorno e l’autorizzazione al lavoro e adempiere tutti gli obblighi di legge connessi con la costituzione del rapporto di lavoro domestico.
      Le presenti disposizioni hanno carattere temporaneo e sperimentale al fine di verificare l’entità dei nuovi flussi immigratori dei lavoratori subordinati extracomunitari da adibire ai servizi domestici. Pertanto, appare indispensabile che gli Uffici provinciali del lavoro, entro il giorno 10 del mese successivo allo scadere di ogni trimestre, comunichino direttamente alla Direzione generale per l’impiego, Divisione ll, il numero complessivo delle autorizzazioni al lavoro rilasciate nel trimestre stesso, in conformità delle presenti direttive distinte per le aree geografiche di provenienza: Est-Europa, Africa, Sud e Centro America, Asia.


      Circolare 1 agosto 1995 n. 215
      INPS

      RAPPORTI SPECIALI DI LAVORO - LAVORO DOMESTICO - ASSUNZIONE LAVORATORI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI - NUOVE REGOLE

      OGGETTO: Applicazione delle norme contenute nei decreti legge 232/1995 e 262/1995 in materia di assunzione dei lavoratori addetti ai servizi domestico e familiari.
      S0MMARIO: Nuove regole per l’assunzione dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.
      Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 84 del 10 luglio 1995, ha emanato le disposizioni amministrative che hanno fornito, tra l’altro, e prime indicazioni operative sulle nuove regole per l’assunzione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 14 giugno 1995 n. 232 e articolo 4 del decreto-legge del 30 giugno 1995 n. 262.
      Il punto 5.1 della suddetta circolare riguarda direttamente l’Istituto relativamente alle assunzioni dei lavoratori domestici. Per tale particolare categoria di lavoratori i datori di lavoro vengono esonerati dall’obbligo delle comunicazioni di assunzione alle sezioni circoscrizionali, in quanto la funzione della comunicazione e’ assicurata dalla denuncia di rapporto di lavoro domestico (mod. LD 0.9) che i datori di lavoro sono tenuti a fare all’Istituto ai sensi del comma 4 del predetto articolo 2.
      Nell’occasione, e’ stato anche confermato che i datori di lavoro domestico sono tenuti alla denuncia del rapporto di lavoro entro i dieci giorni successivi al trimestre nel corso del quale sono avvenute le assunzioni.
      E’ stato previsto, infine, che a cura delle SAP, con effetto dal 10 giugno 1995 e con cadenza trimestrale, dovranno essere trasmessi alle competenti sezioni circoscrizionali gli elenchi nominativi di tutti i lavoratori domestici assunti in loco. In particolare, gli elenchi in parola, la cui stampa sarà predisposta in tempi brevissimi e messa a disposizione delle SAP su apparecchiatura IBM/AS 400, conterranno il nominativo; la data di nascita, la residenza, il codice fiscale e la data di assunzione dei lavoratori in questione, elaborati a seguito delle acquisizioni delle corrispondenti denunce di mod. L.D. 09.


      Note all’Appendice normativa

      1 Cfr. art. 7 legge 2 aprile 1958 n. 339, che ha riconosciuto il diritto ad un riposo settimanale di una giornata intera.
      2 La Corte costituzionale con sentenza 17 febbraio 1969, n. 16, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 2243 limitatamente all’inciso “dopo un anno ininterrotto di servizio”.
      3 V. art. 10 legge 2 aprile 1958, n. 339.

      4 Questo inciso risulta implicitamente modificato dall’art. 17 legge 1958, n. 339, che ha riconosciuto la spettanza dell’indennità di anzianità “in caso di licenziamento o di dimissioni”. Successivamente la Corte costituzionale con sentenza 4 maggio 1972, n. 85, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 17 nella parte in cui esclude il diritto di indennità di anzianità in caso di licenziamento in tronco.
      5 Implicitamente modificato dall’art. 17 legge 2 aprile 1958, n. 339.

      1 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 gennaio 1986, n. 8.

      1/cost La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 19 gennaio 1995, n. 28 (Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 1995, n. 4, serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituaonale dell’art 4, primo comma, in riferimento agli artt. 29 e 30 della Costituzione.

      1/b L’art. D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, riportato alla voce SICUREZZA PUBBLICA, ha abolito per gli studenti il limite delle 500 ore annue.

      2 Vedi, anche, I’art. 6, D.L. dicembre 1987, n. 536, riportato alla voce PREVlDENzA SOCIALE, nonchè l’art. 4, L. 16 marzo 1988, n. 81, riportata al n. A/VI.

      3 Vedi, anche, I’art. 1, L. 16 marzo 1988, n. 81, riportata al n. A/VI.

      DICHIARAZIONE ANNUALE
      COMPENSI CORRISPOSTI


      RACCOMANDATA AR (O A MANO)

      Il sottoscritto....................................................................................
      nato a ..........................................................(......) il ....../....../....... e
      residente in............................................................................ (......),
      Via ................................................................................... n. ..........
      Codice fiscale.....................................................

      ATTESTA

      di aver corrisposto alla suddetta lavoratrice, nell'anno ......., i seguenti compensi:

      Retribuzione lorda:lire ..................+
      Contributi INPS a carico lavoratrice:lire .................. -

      Netto corrisposto:lire .................. =

      Si rilascia la presente ai sensi del DPR 600/1973 ai fini della dichiarazione dei redditi della lavoratrice stessa.

      ..................................................., ....../...../.....
      In fede
      .......................................................

      Per ricevuta (se consegnata a mano):

      Data...../...../......

      Firma .....................................................

      LETTERA
      DI ASSUNZIONE

      Ecco un modulo di lettera di assunzione, suggerito dall'associazione Api-Colf e dalla Federcolf ai sensi dell'articolo 5 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1992 - 1995

      Ai sensi del Ccnl lavoro domestico, firmato a Roma il 16 Luglio 1996

      Il sottoscritto..........................................................................................................................................................................
      assume alle sue dipendenze in qualità di ............................................................................................................................
      il/la sign. ................................................................................................................................................................................
      Codice della posizione assic. ............................................................... codice fiscale .........................................................................
      con anzianità di lavoro maturata di ................................................................ (mesi e anni).
      Oltre all'osservanza reciproca delle vigenti leggi e delle norme previste dalla contrattazione collettiva nazio -
      nale di lavoro della categoria, si precisa che:
      - la data di inizio del rapporto di lavoro è dal ....................................................................... la categoria di appartenenza è
      ............................................................. e la relativa anzianità in detta categoria è di ..........................................................
      - la durata del periodo di prova è di ..................................................................................................................................

      - il collaboratore familiare è ammesso alla convivenza familiare

      - la durata dell'orario giornaliero e/o notturno di lavoro è dalle ore .......... alle ore ......... e dalle ore ......... alle ore .........
      - la tenuta di lavoro a spese del datore di lavoro (è richiesta o no ................................................)
      - il riposo settimanale è goduto, oltre che nel giorno intero di domenica, nella mezza giornata di 12 ore cadente il ..........
      - la retribuzione è pattuita il lire ................................................................................. per settimana - per 15na - per mese(1)
      ed è corrisposta il ............................................ o giornaliera ............................................... in L. .......................................
      - le ferie saranno godute nel mese di ........................................ (oppure il tempo sarà concordato entro il ........................)
      gli eventuali spostamenti temporanei previsti per la villeggiatura o per altri motivi familiari (anche da parte del lavoratore domestico) sono ...................................................................................................................................................................
      per motivi di studio o esami o partecipazione ad attività sociali sono ....................................................................................
      - al prestatore di lavoro viene riservato un idoneo spazio per riporre e custodire i propri effetti personali, consistente in...............................................................................................................................................................................................

      Datore di lavoro
      firme
      Collaboratore familiare
      (per la copia da rilasciare al datore)
      Data ......................................................
      (1) Sottolineare la voce che interessa


      Sintesi del contratto
      collettivo
      di lavoro domestico
      16 luglio 1996

      in
      ARABO
      SINGALESE (Sri Lanka)
      SOMALO
      FRANCESE
      SPAGNOLO
      INGLESE
      PORTOGHESE
      ALBANESE
      ROMENO
      TEDESCO




      Testo a cura diJoli Migia
      Coordinamento diRashid Mazri
      Collaborazione GraficaTania Gori


      INDICE

      Arabo

      testo non disponibile

      Singalese (Sri-lanka)

      testo non disponibile

      Somalo
      Qaib laga soo xulai sharciga guud ee shaqaalaha heer qaran
      16/ 6/1996111

      Francese
      Extrait du contrat de travail collettif national
      16/ 6/1996121

      Spagnolo
      Resumen del contrato colectivo nacional de trabajo
      16/ 6/1996129

      Inglese
      Extract from the National Collective Work Contract
      16/ 6/1996139

      Portoghese
      Extracto do contrato colectivo nacional de trabalho
      16/ 6/1996149

      Albanese
      Puna Familjare
      16/ 6/1996159

      Romeno
      Munca Domestica
      16/ 6/1996testo non disponibile

      Tedesco
      Nationaler manteltarifvertag für hauspersonal
      16/ 6/1996179



      QAIB LAGA SOO XULAI SHARCIGA GUUD
      EE SHAQAALAHA HEER QARAN

      SHAQA QORISTA
      Sida uu sharciga waafaqsanyahay, shaqa qorista si toos ah ayey u dhici kartaa.
      Looshaqeeyaha wuxuu siinaya xoogsadaha warqad ay ku qoranyihiin arrimaha soo socda:

      • Taariikda billabidda shaqada.
      • Iacagta lagu wada heshiiyay bilaawga shaqada.
      • Gelinka nasashada oo lagu daray axadda in la caddeeyo.
      • In la caddeeyo meeshii aay dhigan laahaayeen xoogsatadu alaabtooda (nin iyo nagbaa).



      SHAQO WAQTI KU EG AMA WAQTI GABAN art. 7
      Sida ku caad sharciga guud waa la qoran kara shaqale waqti ku eg (ama w aqti gaban) si qoritaan ah, iyado leysweydarsanayo warqadihii. Fiiri (L. 230 ee 30/04/1962 iyo L- 56 ee28/02/1987 ):

      • Shaqo ay caddahay wixii uu qabanaayoo xoogsaduhu
      • Bedelaad qof shaqaaynaayey oo aadeey rerkoodi ama wadankiisi
      • Bedelaad qof fasax ku maqan ama addaaya fasax jiro, dhawac shaqo, dhalmo iyo l.W.M .




      SHAQALAHA ARDEYDA AH art. 8
      Waa la qoran kara shaqale guri ardeeyada da’doodu aay tahay 16-29 saano, saacadaha la qoran karaana waa inanaay ka badan 25 saacaddod usbucci. Waa inay ahadaan ardey ku qoran iskuul laga qaadanaayo shahado aay aqonsantahaay dawladda.

      Saacadaha shaqadu waa inay ahaadaan sida so soctaa:

      6 subaxnimo illa 14 duhurnimo ama 14 duhur nimo illa 22 habeenimo mushar ka laa siinayo waa ka ku qoraan tabeelada
      A ( hrii tabeelada musharada ).

      FASAXYADDA TABABARINTA art. 9
      Xoogsadaha u soo shaqeeyey looshaqeeye keliya muddu 18 bilood ah, wuxuu weeydiinsankara ama uu xaq u leeyahay in uu fasax tababariin ah 40 saacaddod sanadkii 7 taababariin ku sahabsaan shaqada taakuleyen iyo shaqada guryaha .




      SHAQADA HABEENNIMO (TAAKULEYEN AMA KALKAALIYE) OO AAN JOGTO AHAYN art. 13
      Shaqaalaha aan ahayn kalkaaliye (NURSE ) ee habeenka keliya shaqeeya.

      Shaqalaha waa ineey shaqeeyaan haneennimo saacadaha marka laga billaabo 8.00 habeennimo ilaa 8.00 subaxnimo

      Shaqalaha kalkaaliyasha waxeey u leeyehiin xaq mushar ku dhigan tabeelada C iyo casho. iyo quraac, iyo meel uu seexdo.

      SHAQADA HABEENNIMO ( KALKAALIYE) EE JOOGTA AH art. 14
      Shaqaalaha loo qorto kalkaalin habeennimo ee joogto ah

      Shaqada kalkaalin habeennimo ee joogto ah waa saacadaha inta laga hillaabo 9.00 habeenimo illa 8,00 subaxnimo wuxuu xaq u leeyahay mushaarka ku dhigan tabeelada D iyo meel fiican oo ah nasasho habeenimo (seexasho).

      Haddii looshaqeeyaha aay u bahanyihiin xoogsadaha inuu qabto shaqa kale, waa in mushar dheeraad ah la siiya xoogsadaha, sida ku qoran tabeelada B (qeeybta 2) saacad kasta oo dheeraad ah.




      NASASHADA USBUUCA art. 16
      Nasashada usbuuca waa 36 saacadood sida caadiga ah waxay ku beegan tahay axada oo ah 24 saacadood. 12 saacadood ee soo hadhay wuxu kula heshiinayaa xoogsaduhu looshaqeeyaha waqtiga u qaadan karo ee usbuuca gudihiisa ah .

      Haddii 12 saacadood ee nasashada usbuuca uu shaqeeyo xoogsaduhu, wuxuu xaq u leeyahay 40% in loogu daro (ama loogu kordhiyo) lacagtu qaadan jiray.

      Haddii xoogsaduhu u shaqeeyo maalintii nasashada usbuuca ee axadda, waxa loogu kordinaaya lacag dheeraad ah 60% iyo saacado u digma intii saacadood e uu xaq ulahaa nasashada usbuuca.



      SAACADAHA SHAQADA art. 17
      Saacadaha shaqada waa sida lagu heshiiyo labada dhinac mana kabadan kartoo 10 saacadood malintii oo aan xiriir ahayn, haddii u xoogsaduhu lanool yahay looshaqeeyaha.

      Saacadaha shaqada ee toddobaadkii ugu badnaan waa 55 saacadood.

      Xoogsadaha ee aan la nooleyn looshaqayaha waxaa xaq loogu leeyahay inu shaqeeyo 8 saacadood malintii, usbuuci 48 saacadood .

      Haddii uu xoogsadahu rabo in uu kala hagaajiyo alabtiisa, waa inu kala hagaajistaa waqti aan ahayn saacadaha shaqada.

      Labada dhinac waa inaay ku heeshiiyaan waqtiga iyo muddada cuntada uu xoogsaduhu u bahan yahay, waana lacaq la “an.

      SHAQADA HABEENNIMO art. 17
      Haddii laga reebo shaqada habeennimo ee joogtada ah (KALKAALYIE ABEENIMO), shaqada kale ee la qabto oo ah kalkaalin habeennimo saacadaha 10.00 habeennimo illa 6,00 subaxnimo wuxuu xaq u leeyahay xoogsaduhu in loogu daro lacag dheerad ah 20% haddii shaqo caadi ah, haddii kale waa in loogu kordhiyo 50% shaqo aan caadi ahayn.




      SHAQO DHEERAD AH art. 18
      Xoogsadaha waxaa la weediisan kara inuu u shaqayo shaqo dheerad ah haddii aanay jirin wax u diidi kara, shaqada oo noqon karta maalin ama habeen.

      Shaqo dheerad ah waxaay tahay wixii ka dheeraad ah shaqo maalinimo, ama usbuucii kuna cad sharciga guud ee shaqalaha guryaha sida hore ugu qoran Art. 17, haddii aneey hore ugu heshiin in u bogo xoogsaduhu .

      Shaqada dheeraadka ah xoogsadaha waxaa loogu gudikara lacag ka dheerad ah musharkiisa sida soo socota:

      • waxaa loogu kordhinayaa 25% haddii uu shaqeeyeey saacadaha 6.00 subaxnimo illa 10,00 habeenimo
      • waxaa logu kordinaya 50% haddii uu shaqeeyeey saacadaha 10.00 habeennimo illa 6.00 subaxnimo
      • waxaa loogu kordhinayaa 60% haddii uu shaqeeyeey malintaa nasashada usbuuca ee axada ama maalin kale oo ciid ah

      Looshaqeeyaha waa inu wargeliya xoogsadaha haddi u raboo in loo shaqeeyo shaqo dheerad ah maalin ka hor ama aaney jirin wax dibatoo ah ee u diidey inu war geliyo, ama dibatoo ku timi si deg deg ah.

      Hadii ay dhacdo in u shaqeeyo shaqo dheerad ah xoogsaduhu wuxu ku darsan kara ama ku dhersankara fasaheeisa, shaqadasii ama ha noqoto maalin ama habeen, shaqada dheeradka ah waxaay la mid tahay shaqada cadiga ah, looshaqeeyaha maka dhigan karo wax caadi ah oo u had iyo gor ku soo celcelyo (ama kaga digo xoogsadaha si joogta ah).

      CIIDAHA art. 19
      Ciidaha sannad walba waa 11 maalmood:
      1 jannaayo, 6 jannaayyo, Isniinta “Pasqua”, 25 April, 1 Maago, 15 Agoosto iyo 16 Agoosto, I Noovembar, 8 Dicembar, 26 Disembar, santo Patrono.
      Fasaxyada waxaa xaq loo leeyahay in loo qaato si buuxda ayadoo lacagna u socoto. Haddiise shaqo looga baahdo waxaa loogu kordhinaayaa 60% lacagtii caadiga ahayd.



      FASAXA SANNADKII art. 20
      Fasaxa sanadkii waa 26 maalmood sannadkiiba.
      Xoogsadaha marka uu sheqeeyo hal sanno wuxuu xaq u leeyahay fasax ayadoo ay u socoto musharkii caadiga ahayd waxaana loogu darayaa qiimaha sharciyaysan ee raashinka iyo jiikii gofka lanoolaaha looshaqeeyaha.
      Waa laqaadan kara fasax deer oo ka badan kii cadiga ahaa (hadii aay uurtaay fasaxyoo badan) sii aay ugu sortoudo nogosho wadankii hoyo.
      Xoogsadaha xaq uu leeyahay haddii u shaqeeyay mudo sannad ka yar fasax sida hoos ku qoran.

      FASAXA SANNADKII art. 20
      Fasaxa sanadkii waa 26 maalmood sannadkiiba.
      Xoogsadaha marka uu sheqeeyo hal sanno wuxuu xaq u leeyahay fasax ayadoo ay u socoto musharkii caadiga ahayd waxaana loogu darayaa qiimaha sharciyaysan ee raashinka iyo jiikii gofka lanoolaaha looshaqeeyaha.
      Waa laqaadan kara fasax deer oo ka badan kii cadiga ahaa (hadii aay uurtaay fasaxyoo badan) sii aay ugu sortoudo nogosho wadankii hoyo.
      Xoogsadaha xaq uu leeyahay haddii u shaqeeyay mudo sannad ka yar fasax sida hoos ku qoran.
      Heshiis shaqo oo bilaawday 1/1/1996 ee dhamaaday 30/06/1996 (6 bilood).
      Fasaxa u bislaaday waa = 26 maalmood sannadkii x 6/12 = Waxaa u bislaaday 13 maalmood.
      Musahaarka bishii ahaa 1.000.000.
      Qiimaha loo gooyey rashinka iyo jiifka waa 6.600 maalintiba.
      Tusaale:
      £. 1.000.000: 26 (maalmaha la shaqeeyo bisha) = £. 38.640 ee maalintii + qiimaha loo gooyay raasinka iyo jiifka.
      £. 6.600 ee maalintii + qiimaha loo gooyay raashinka iyo jiifka = £. 45.060 x13 ( maalmood ee fasaxii u bislaaday) = £. 585.800.



      MUSHARKA art. 30/33
      Haddii ay dhacdo in bilaawga shaqada aan lagu heshiinin lacagta saacadaha shaqada ama mushaarka bisha. (Taas oo ah muhiim si qoraal ahna loo caddeeyo) sharciga wuxuu xaddaday lacag yar oo loo dacwoon karo haddii khilaaf dhaco (sida ku qoran tabeelada A,B,C iyo D) firii scarciga ku lifaaqan judi aya dib u qiimaynaaysa sanaadkiiba.
      Haddii u xoogsadaha uu la joogo reerka wuxuu xaq ugu leeyahay jiif iyo rashin fiican oo ku filan. Halka uu giifsanayo waa innay ahaata mid daryeeleeysa sharfka xoogsadaha.
      Qiimaha loo gooyey rashinka iyo jiifka reer la joogidda waxeey ku cadahay tebeelada E, judi aya dib u qiimaynaaysa sanaadkasta.
      2 sannadoodba waxaa loo kordhinayaa mushaarka 4% oo ah gunnada shaqo ku raagidda ugu yaaraan, ama 7% ugu badnaan.
      Si loo helo qiimaha maalintii oo lacag ah waaxa loo qaybinaaya 26 maalmood musharka bisha, haddii ay ku hesheyeen laba dhinac si sharciga ah waxaa loo qaybinaaya 30 maalmood.
      Musharka bishii si loo so saarayo oo tusaale ah:
      saacadihii la soo shaqeey usbucaa x 52 (usbuc): 12 bilood + qiimaha jiifka iyo raashinka loo gooyey haddii ee uu soo qaatay.


      GUNNADA NATALAAHA AMA-MUSHARKA
      BISHA SADDEX IYO TOBANAADKA art. 13
      Xoogsadaha wuxuu xaq u leeyahay in la siiyo lacag ka kooban (hal mushaar oo lagu kordhiyey gunnada raasinka iyo jiifka) waxaynaa ku aadantahay munaasabadadda shaqada hal sano, lacagta waxaa lagu dhifnaa inta uu shaqeeyey xoogsadaha.
      Tusaale:

      Heshiis shaqo ee bilaawday 1/1/1996 ee dhamaaday 30/06/1996.
      Gunnadda 13 biloodka u waajibay waa = hal mushar sannadkii oo ah
      £. 1.000.000 + ( 6.600 X 26 ) = £. 1.171.600: 6/12 = £. 585.800 ayaa la siinayaa xoogsadaha.

      SHAQO KA MAQNAAN AMA FASAX KOOBAN art. 22
      Haddii ay ku soo beeganto waqti la shaqaynaayo inu xoogsaduhu balan (ama la kulan) dhakhtar leeyahay, wuxuu xaq uu leeyahay:
      16 saacadood sannadkii oo fasax ah iyo lacaqtii caadiga aheeyd haddii uu la nool yahay looshaqeeyaha.
      12 saacadood sannadkii oo fasax ah iyo lacagtii caadiga aheeyd, haddii uu xoogsaduhu shaqeeyo 30 saacadood wax ka badan usbuuci.
      Haddii uu xoogsaduhu usbuuci shaqeeyo illa 20 saacadood wuxuu xaq u leeyahay saacadoo la mid ah intii uu shaqeeyey oo lacag laan ah.
      Haddii uu geeriyodo gof reerkiisa ka mid ah wuxuu xaq u leeyahay 3 maalmood oo fasax ah iyo lacagtii caadiga ahayeed.
      Ninka shaqalaha ee uu dhasho ilmo wuxuu xaq uu leeyahay 2 maalmood oo fasax ah iyo lacagtii caadiga ahayeed.


      AROOSKA art. 24
      Muddada arooska xoogsadaha wuxuu xaq u leeyahay fasax dhan 15 maalmood oo ay una socoto lacagtiisi caadiga ahayd.



      FASAXA DHALIINKA art. 25
      Xoogsatada uurka leh marka ay latimaado xaashida dhakhtarka ay ku caddahay in ay gaartay muddada ay ka fadhiisan lahayd shaqada lagama ruqsaynkaro shaqada. Sharciga wuxuu ka mammuucaaya in ay shaqayso xoogsatada labada bilood oo ka horaysa mudda lagu qiyaasaayo in ay umusho iyo saddexda bilood oo ka dambaysa markii ay ilmaha dhashaan.
      Inta muddadaasi ay ku jiirto waxaa sidii caadiga ahayd u socondoonta fasax sanadeedka, gunnada nataalaha, iyo tixgelinta shaqa ku raagidda.



      JIRRO art. 27
      Haddii uu jirrado xoogsaduadaha waxaa laga rabaa in uu ka keeno dhakhtarkiisa warqad cadeeyneeysa in uu jirranyahay, ee una diro 3 maalmood gudohoda (INPS ) iyo loosaqeeyaha, kuna diro warqadaa postada siisocod iyo soosocod.

      U CELIN SHAQO / U HAYEEN SHAQO

      Haddii uu jiirado ama uu dhacawacmoo xoogsadaha wuxuu xaq uu leeyahay in loo celiiyo shaqadiisii siida soo socota:
      1- Haddii uu soo shaqeeyey illa 6 bilood, 10 maalmood fasax caafimaad.
      2- Haddii uu soo shaqeeyey 6 bilood ilaa 2 sano, 45 maalmood fasax caafimaad.
      3- Wixii ka badan 2 sano, 180 maalmood fasax caafimaad.

      SHAQO KA YAR 25 SAACADOOD USBUCCI

      1- Haddii uu soo shaqeeyey 3 bilood illa 6 bilood, 8 maalmood fasax caafimaad.
      2- Haddii uu soo shaqeeyey 7 bilood illa 2 sano, 10 maalmood fasax caafimaad
      3- Wixii ka badan 2 sano, 15 maalmood fasax caafimaad.

      MUSHARKA MARKA UU JIIRANYAHAY XOOGSADAHA

      1-Haddii uu soo shaqeeyey xoogsaduhu 6 bilood, wuxuu xaq u leeyahay 3 maalmood ee ugu horyiisa jiirada 50% mushaar maalmeed, wixii ka bilowda malin 4 iyo ka badanba 100% mushar maalmeed oo ku egg 8 maalmood.
      2- Haddii uu soo shaqeeyey 7 bilood illa 2 sano wuxuu xaq u leeyahay 3 maalamood ee ugu horyiisa jiirada 50% mushaar maalmeed, wixii laga bilabo maalinta 4 iyo ka badanba 100% mushaar maalmeed oo ku egg 10 maalmood.
      3- wixii ka badan 2 sano xoogsaduhu wuxuu xaq u leeyahay 3 maalmood ee ugu horyiisa jiirada 100% illa iyo 15 maalmood.
      Intaa waxaa loogu daraya giimaha loo gooyey rashinka iyo jiifka haddii aanu la nooleeyn xoogsaduhu looshaqeeyaha mudada uu jiiranyahay, ama aanu ku jirin dhakhtarka.



      DHAWACMOO art. 28
      Haddii u dhawacmoo xoogsadaha waa inu dhakhtarku cadeeya, kuna cadeeya warqada dhakhtarka. Wuxuuna xaq u leeyahay xoogsadaha gunnada jiifka iyo raasinka mudada u jiiranyahay, haddii anu giifin dhakhtara ama guriga looshaqeeyaha.

      FIIRI GODOBADA JIIRADA IYO (SHAQO UU CELINTA)
      EE AAN KOR KU SOO SHEEGNAY
      3 maalmood ee ugu horeeysa jiirada waxaa bihinaya lacagta guunada looshaqeeyaha, wixii ka badan 3 maalmood waxaa bihnaya lacagta gunnada INAIL .



      BURBURINTA HESHIISKA SHAQADA art. 36
      Heshiiska shaqada waa ka bixi karaan labada dhinacba ayadoo la siinaayo digniin.
      Digniinta waxaa loola jeedaa ogaysiin qoraal ah oo laga doonayo qofka rabo in uu jebiyo heshiiska (looshaqeeyaha iyo shaqeeyaha) si uu ogaysiio ujeeddadiisa qofka kale muddo ka hor sida ku cad sharciga heshiiska, oo ah:
      Haddii looshaqeeyaha uu shaqada ka saaro xoogsadaha wuxuu xaq u leeyahay digniin dhan 15 maalmood haddii ay ka yartahay 5 sano muddadii uu soo shaqeeyay haddiise ay ka badantahay wuxuu leeyahay 30 maalmood.
      Haddiise uu soo weydiisto shaqo kategid xoogasadaha muddada digniinta waxay is dhimaysaa 50%.
      Sidas darteed xoogasadaha raba inuu ka tago shaqada waa in uu u qoraa xaashii digniin ah, isla markaasna uu shaqadii uu soo shaqeeyay, haddiise ay ka badantahay wa inuu sii wadaa 15 maalmood.
      Digniinta wa in lagu dhiibaa si qoral ah.
      Nuqulka digninta waa in laga saxiixaa looshaqeeyaha si loo caddeeyo in uu helay isla markaasi waa in uu meel ku keysado xoogsaduhu.
      Haddii ay dhacdo in uu ka tago xoogsaduhu digniin la’an waxaa laga jaridoonaa xaqiisa inta maalmood ee digniinta looga baahnaa.
      Looshaqeeyaha haddii uu ruqseeyo xoogsadaha digniin la’an, xoogsaduhu wuxuu xaq leyahay in lacag loo siiyo inta maalmood oo dignin la’an ah.




      XAQQA SHAQO KA TEGIDA art. 37
      Ama ha ahaato ruqso ama dalab shaqo ka tegid, xoogsadaha wuxuu xaq u leeyahay xaq lacageed in loo xisaabiyo sida sharciga guud ku qoran, xoogaduhu wuxuu xaq u leeyahay 20 maalmood sanadkiiba intii uu soo shaqeeyay wixii ka horeeyay 31/12/1988, wixii ka bilaawda 1/1/1989 waxaa loo xisaabinayaa 26 maalmood sanadkiiba.
      (Fiiri tabeelada 37 ee heeshiska sharciga guud).


      EXTRAIT DU CONTRAT DE TRAVAIL
      COLLECTIF NATIONAL

      EMBAUCHE artt.5 et 6
      L’embauche s’effectue directement comme prévu par la Loi.
      L’employeur devra donner à l’employé, une lettre stipulant les informations suivantes:
      • date initiale du contrat
      • salaire initial (montant convenu par les deux parties)
      • demi-journée de repos en plus du Dimanche
      • indication de l’espace réservé à l’employé pour le rangement des effets personnels


      TEMPS PARTIEL
      (L.943/86-L.81/88)
      Les travailleurs extra-communautaires peuvent honorer simultanément plusieurs contrats de travail, pourvu qu’au total ils n’effectuent pas plus de 55 heures et moins de 24 heures hebdomadaires.

      EMBAUCHE A TEMPS DEFINI art.7
      S’effectue par écrit avec échange de la lettre d’embauche entre l’employeur et l’employé pour:

      • I’exécution d’un sevice défini ou prédeterminé dans les temps, meme si répétitif.
      • Ie remplacement partiel des travailleurs qui ont pris Ull congé pour raisons familiales, y compris la nécessité de rejoindre sa propre famille à l’ètranger.
      • Ie remplacement des travailleurs absents pour leurs congés payés, ou pour congés de maladie, accident, maternité ou qui bénéficient de droits speciaux aux termes de la loi.


      EMBAUCHE DES ETUDIANTS art.8
      Les etudiants de 16 à 29 ans qui suivent des cours d’études reconnus par l’Etat peuvent être embauchés sous forme de cohabitation avec un horaire de travail hebdomadaire de 25 heures. Lorsque l’horaire journalier est compris entre 6:00 heures et 14:00 heures, ou bien entre 14:00 heures et 22:00 heures, la rétribution est celle indiqué dans le tableau A (cohabitants à temps partiel) plus logement et nourriture.
      LICENCE POUR FORMATION PROFESSIONNELLE art.9
      Les travailleurs à temps indéfini avec ancienneté de service d’au moins 18 mois chez le même employeur, peuvent bénéficier de 40 heures annuelles rétribuées pour participer aux cours de formation professionnelle pour collaborateurs familials ou assistants à domicile.





      SERVICE DISCONTINU D’ASSISTANCE NOCTURNE art.13
      Du personnel non-infirmier peut être engagé spécialement pour un service discontinu d’assistance nocturne. Le service doit s’effectuer entre 20:00 heures et 8:00 heures du matin. La rétribution est celle prévue par le tableau C avec l’obligation de foumir le dîner, le petit-déjeuner et une installation convenable pour la nuit.

      SERVICE DE PRESENCE NOCTURNE art.14
      Du personnel peut être engagé exclusivement pour assurer une présence nocturne. Le service doit s’effectuer entre 2 l :00 heures et 8:00 heures avec l’obbligation d’assurer au travailleur le complet repos nocturne dans un logement convenable. La rétribution est celle prévue par le tableau D. Au cas où des services de nature différente soient exigés:
      ces services doivent être rétribués en plus sur la base du tableau B (2ème catég.) pour chaque heures de travail.




      REPOS HEBDOMADAIRE art.16
      Le repos hebdomadaire de 36 heures doit être pris le Dimanche, pendant toute la joumée (24 heures); l’employé pourra bénéficier des l2 heures restantes un autre jour de la semaine en accord avec l “employeur. Au cas où l’employé rende service pendant les 12 heures de repos non-dominical, on lui devra une majoration de 40% pour les heures travaillées.
      Au cas où l’employé rende service le Dimanche, les heures travaillées seront rétribuées avec une majoration de 60% plus le droit à un nombre égal d’heures de repos.

      HORAIRE DE TRAVAIL art.17
      La durée du temps de travail est concordée par les deux parties et ne pourra excéder 10 heures journalières, non consécutives. L’horaire hebdomadaire est fixé à un maximum de 55 heures. Pour les employés externes, l’horaire est de 8 heures journalières pour un total de 48 heures hebdomadaires.
      Les soins personnels et de ses propres effets seront effectués en dehors de l’horaire de travail.
      Le temps pour prendre ses repas sur le poste de travail sera concordé entre les deux parties et ne sera pas rétribué.



      TRAVAIL NOCTURNE art.17
      Excepté pour les services d’assistance nocturne et/ou exclusivement de présence nocturne, les heures de travail de 22:00 heures à 6:00 heures sont rétribuées avec une majoration de 20% si elles s’effectuent dans l’horaire de travail ordinaire; elles seront retribuées avec une majoration de 50% si elles s’effectuent en dehors de l’horaire normal de travail.



      HEURES SUPPLEMENTAIRES art.l8
      Il pourra être requis à l’employé une prestation de service outre l’horaire établi, soit de jour que de nuit, excepté en cas de justification du motif de l’empê chement. Sont considérées heures supplémentaires, les heures de travail qui excèdent le maximum légal de la durée journalière ou hebdomadaire du temps de travail indiquées dans l’art. 17 du contrat de travail exceptée la récupération préalablement concordé d’heures non travaillées.
      Les heures supplémentaires sont rétribuées avec le salaire effectif horaire majoré:
      • de 25% si effectuées entre 6:00 heures et 22:00 heures
      • de 50% si effectuées entre 22:00 heures et 6:00 heures
      • de 60% si effectuées le Dimanche ou dans un des jours fériés indiqués çi-dessous (art. 19)
      Les heures supplémentaires doivent être requises avec préavis d’au moins 1 jour, sauf cas d’urgence ou nécessité particulière imprévue. En cas d’urgence, les prestations effectuées durant la période de repos nocturne et diurne, sont considérées à caractère norrnal et donneront seulement lieu au prolongement du repos même: telles prestations ne doivent pas avoir un caractère de continuité.

      JOURS FERIES art.19
      Les jours fériés annuels sont au nombre de 11
      1er Janvier, 6 Janvier, Lundi de Paques, 25 Avril, 1er Mai, 15 Août, 1er Novembre, 8 Décembre, 25 Décembre, St. Jean (patron de Florence).
      Les jours fériés doivent être accordés intégralement et rétribués. En cas de demande de prestation ces jours-ci, les heures de travail seront payées au taux horaire majoré de 60%.



      CONGES ANNUELS art. 20
      Les congés annuels sont au nombre de 26 jours ouvrables.
      Par jour ouvrable, on entend les 6 jours de travail hebdomadaire; le jour de repos prévu par le contrat est donc exclu. Le travailleur, après un an de service, a droit aux vacances qui devront être retribuées normalement, y compris le quota conventionnel pour ceux qui, à demeure, sont nourris et logés.
      Il est possible de prendre des congés plus longs (cumulants les congés de 2 ans) afin de faciliter les vacances en son pays. Les vacances doivent être octroyées, même en cas d’ancienneté inférieure à 1 an, naturellement, au prorata de la période de travail.
      Exemple:
      Début du contrat 1/01/96- fin de contrat 30/06/96 (6 mois)
      26 jours de congés amluels par 6/12emes = jours dus 13
      retribution mensuelle L. 1.000.000.
      Quota conventiom1el d’Hébergement L. 6600/ jour.
      Calcul
      L. 1.000.000: 26 (jours ouvrables) =L. 38.460 (retribution journalière) +
      L. 6.600 (quota conventionnel d’Hébergement)
      = L. 45.060 x 13 ( jours dus)
      = L. 585.800


      RETRIBUTION artt. 30/33
      Il est possible de négocier personnellement avec l’employeur, le montant du salaire horaire ou mensuel (il est recommandé de le faire par écrit).
      Quel que soit le cas, le contrat national impose un minimum salarial qui est etabli dans les tableaux A, B, C, D çi- inclus.
      Le minimum salarial est remis en valeur chaque année par la Commission Nationale.
      Si le travailleur cohabite avec l’employeur il a droit aux repas, qui doivent être de bonne qualité et de quantité suffisante et à un logement approprié à sauvegarder sa dignité et son intimité Les valeurs conventionnelles des repas et du logement sont etablies dans le tableau E annexe et revalorisées annuellement par la Commission Nationale.
      Après 2 ans de service chez le même employeur le travailleur a droit à une augmentation de 4% du salaire minimum.
      Le nombre maximum des périodes de 2 ans est 7.
      Pour tous les effets du contrat le quota journalier est obtenu en divisant le salaire par 26 Si le contrat concerne des jours du calendrier, on divise par 30.
      Pour determiner la retribution mensuelle:
      heures travaillées par semaine x 52 (semaines): 12 (mois) + la valeur des repas et du logement, si on en bénéficie.
      Pour tous les effets du contrat (13ème mois, congés payés... ) pour le calcul des douzièmes, les fractions égales ou plus grandes que 15 jours sont équivalents à une quote-part.



      PRIME DE FIN D’ANNEE OU 13EME MOIS art. 35
      A l’occasion des fetes de fin d’année l’employé a droit à une mensualité égale à la retribution effective (salaire + indemnité d’Hébergement). Pour une durée de travail inférieure à un an, la prime est calculée au prorata de la période Exemple:
      Début du contrat de travail 1/01/96- fin de contrat 30/06/96
      Calcul: retribution mensuelleL 1.000.000
      quota conventionnel d’Hébergement=L. 6.600x26= L. 171.600
      = L. 1.171.600

      Prime à percevoir = L. 1.171.600 x 6/12emes = L. 585.800

      ABSENCES ET LICENCES art. 22
      Le travailleur qui doit effectuer une visite médicale documentée pendant l’horaire de travail a droit:
      -à 16 heures de congés payés par an pour les employés qui cohabitent avec leur employeur
      -à 12 heures de congés payés par an s’il effectue un travail supérieur à 30 heures hebdomadaires
      -ceux qui effectuent un horaire hebdomadaire d’au moins 20 heures, ont droit aux memes heures de congés mais sans rétribution.
      En cas de décès d’un membre de la famille (jusqu’au 2eme dégré de parenté) il a droit à 3 jours de calendrier retribués.
      Le travailieur de sexe masculin, en cas de naissance d’un enfant, a droit à 2 jours de congés payés.



      MARIAGE art. 24
      A l’occasion de son propre mariage, l’employé à droit à un congé payé de 15 jours.




      MATERNITE art. 25
      De la présentation du certificat de grossesse au début du congé de maternité l’employée ne peut être licenciée.
      Il est en outre interdit de faire travailler les femmes durant les 2 mois précédant la date présumée de l’accouchement et les 3 mois suivant la naissance de l’enfant. Cette période est considérée comme période de travail pour le calcul des vacances, des primes et de l’ancienneté.



      MALADIE art. 27
      Les absences en cas de maladie doivent être justifiées par un certificat médical qui devra être envoyé dans les trois jours du début de la maladie par une lettre Recommandée avec reçu de retour.

      CONSERVATION DU POSTE DE TRAVAIL
      L’employé a droit à la conservation de son poste de travail comme suit:
      I) ancienneté jusqu’à 6 mois: 10 jours de calendrier
      2) ancienneté de 6 mois à 2 ans: 45 jours de calendrier
      3) ancienneté supérieure à 2 ans: 180 jours de calendrier

      TRAVAIL INFERIEUR AUX 25 HEURES HEBDOMADAIRES

      I) ancienneté de 3 à 6 mois: 8 jours de calendrier
      2) ancienneté de 7 mois à 2 ans: 10 jours de calendrier
      3) ancienneté supérieure à 2 ans: 15 jours de calendrier

      ALLOCATION DE MALADIE

      I ) ancienneté jusqu’à 6 mois: les 3 premiers jours retribués à 50%, du 4ème jour à 100% pour un total de 8 jours.
      2) ancienneté de 7 mois jusqu’à 2 ans: les 3 premiers jours retribués à 50%, du 4ème jour à 100% pour un total de 10 jours.
      3) ancienneté supérieure à 2 ans: les 3 premiers jours à 100%, du 4ème jour à 100% pour un total de 15 jours. Le quota des repas et du logement, pour le personnel qui en bénéficie normalement, est dûe seulement darls le cas où le travailleur malade n’est pas hospitalisé ou ne se trouve pas chez l’employeur.



      ACCIDENT art. 28
      Doit être certifiée par le medecin. Le personnel qui est nourri et logé a droit aux quota des repas et du logement au cas où il ne soit pas hospitalisé ou qu’il ne se trouve pas chez l’employeur.

      CONSERVATION DU POSTE DE TRAVAIL: VOIR MALADIE

      RETRIBIJTlON ECONOMIQUE

      Les premiers 3 jours sont à charge de l’employeur. Pendant la période suivante l’allocation est à charge de l’INAIL.


      INTERRUPTION DU CONTRAT DE TRAVAIL art.36
      Le contrat de travail peut être interrompu par chacune des parties moyennant “préavis”.
      Le préavis est la communication, anticipée et écrite, des intentions d’une des parties à l’autre partie d’interrompre le rapport de travail, respectant ainsi les termes du contrat:
      - en cas de licenciement de la part de l’employeur, le préavis est de 15 jours jusqu’à 5 ans d’ancienneté et de 30 jours pour ancienneté supérieure.
      - en cas de démission de la part de l’employé, le préavis est réduit de 50%.
      Pour cette raison l’employé qui entend cesser son travail, devra communiquer ses intentions par lettre recommandee et continuer à travailler pendant 8 jours à partir de la date de communication si son ancienneté est inférieure à 5 ans, pendant 15 jours si son ancienneté est supérieure à 5 ans.
      Le préavis doit être adressé par écrit (recommandée avec accusé de réception à faire signer à l’employeur et à conserver en cas d’une contestation).
      • En cas de démissions: si l’employé ne respecte pas le préavis légal, les jours de travail non effectués lui seront retenus sur la “liquidation” à raison d’autant de journées de travail impayées que de jours de préavis manquant.
      • En cas de licenciement: si l’employeur ne respecte pas le préavis légal, l’employé aura droit au paiement des jours de préavis manquants.




      INDEMNITE DE FIN DE CONTRAT- LIQUIDATION art. 37
      Qu’il s’agisse d’un licenciement ou d’une démission, l’employé a droit à une indemnité d’ancienneté (voir art. 37 du contrat national).

      RESUMEN DEL CONTRATO COLECTIVO
      NACIONAL DE TRABAJO

      EMPLEO art. 5/6
      El empleo del personal se realiza directamente como prevee la ley.
      El empleador entregará al trabajador una carta documento en la cual deberá figurar:
      • la fecha de inicio de la relación laboral;
      • el sueldo inicial concordado entre las partes
      • el medio día de descanso además del domingo;
      • la senalación del espacio a disposición del trabajador para guardar y custodiar sus cosas;
      • la duración del eventual periodo de prueba;
      • el horario diario de trabajo.


      PART - TIME (HORARIO PARCIAL)
      (Ley 943/1986-ley 81/1988)
      Los trabajadores no comunitarios podrán tener contemporáneamente varios trabajos (en relación de dependencia) siempre que en total no superen las 55 horas de trabajo semanales y que tampoco sean menos de 24 horas por semana.

      EMPLEO A TIEMPO DETERMINADO art. 7
      Es previsto el empleo a tiempo determinado en forma escrita, con cambio entre las partes de la carta de asunción al empleo (ver ley 230 del 30l4l62 y ley 56 del 28l2l87), por:
      • ejecución de un servicio definido o predeterminado en el tiempo, aunque si repetido.
      • sostitución parcial de trabajadores suspendidos de la relación laboral por motivos familiares, comprendida la necesidad de ir a encontrar la familia residente en el exterior;
      • sostitución de trabajadores ausentes por vacaciones, enfermedad, accidente, maternidad o quien goza de derechos instituidos por norma de ley.




      EMPLEO A TRABAJADORES ESTUDIANTES art. 8
      Pueden ser empleados “cama adentro” con un horario de 25 horas semanales, estudiantes que tengan entre 16 y 29 años, frecuenten cursos de estudio y al final de los cuales obtendrán un título reconocido por el Estado.
      En el caso que el horario de la jornada comprenda de las 6:00 hasta las 14:00 o de las 14:00 hasta las 22:00, la retribución será indicada en la tabla A (conviventes a tiempo parcial) más la retribución en natura (alimentación).

      PERMISOS POR FORMACION PROFESIONAL art. 9
      Los trabajadores a tiempo completo e indeterminado con ancianidad de servicio de al menos 18 meses con el mismo empleador pueden gozar de 40 horas pagadas al año para frecuentar cursos de formación profesional específicos para colaboradores familiares o asistentes a domicilio.




      PRESTACIONES ASISTENCIALES DE ESPERA
      NOCTURNA DISCONTINUAS art. 13
      Pueden ser empleados trabajadores no enfermeros sólo al fin de la asistencia nocturna discontinua.
      El tiempo de la prestación debe ser entre las horas 20:00 y las horas 8:00 de la manana siguiente. Estos trabajadores tendrán una retribución específica prevista en la tabla C, con la obligación de la cena, desayuno y una adecuada sistemación para la noche de parte del empleador.

      PRESTACIONES EXCLUSIVAMENTE DE ESPERA art. 14
      Personal empleado exclusivamente para garantizar la presencia nocturna.
      El tiempo de la prestación debe ser comprendido entre las horas 21:00 y las horas 8:00, del día siguiente, con la obligación de consentir al trabajador el completo reposo nocturno con una sistemación adecuada para la noche. La retribución es la prevista en la tabla D. En el caso que vinieran solicitadas prestaciones distintas a la presencia nocturna, cada hora prestada, deberán ser agregadas y retribuidas en base a la tabla B (2a categoría).




      REPOSO SEMANAL art. 16
      Las 36 horas de repososo semanal corresponden a las 24 horas del domingo más 12 horas que se tomarán, de acuerdo con el empleador, otro día de la semana.
      En caso de prestaciones en las 12 horas de reposo no dominical, siempre que el reposo no se goce otro día de la misma semana, corresponde un aumento del 40% por horas trabajadas.
      En caso de prestaciones en el día de reposo semanal dominical, las horas trabajadas serán retribuidas con un incremento del 60% + el derecho al igual número de horas de reposo.



      HORARIO DE TRABAJO art. 17
      La duración del horario de trabajo (cama adentro) será concordada entre las partes en causa y, de todas maneras, el máximo no podrá ecceder las 10 horas diarias no consecutivas.
      El horario semanal máximo es de 55 horas.
      Para los trabajadores sin “cama adentro”, el horario es de 8 horas diarias, totalizando 48 horas por semana.
      El aseo personal y de las propias cosas, aparte de las cosas de servicio, será efectuado fuera del horario de trabajo.
      El tiempo para comer, en el sitio de trabajo, será convenido entre las partes y no retribuido.




      TRABAJO NOCTURNO art. 17
      Excluidas las prestaciones de presencia y asistencia nocturna y/o exclusivamente de presencia nocturna; las horas de trabajo prestadas entre las 22:00 y las 6:00 serán compensadas con un aumento del 20% si son realizadas en el horario de trabajo ordinario; con el aumento del 50% si se realizan fuera del normal horario de trabajo.




      TRABAJO EXTRA art. 18
      Al trabajador se le puede pedir de laborar más allá del horario establecido, sea de día que de noche, salvo cuando se vea impedido por justo motivo.
      Viene considerado “trabajo extra” el que eccede la duración máxima diaria o semanal fijada en la primera cláusula del artículo 17, a menos que se trate de la prolongación previamente negociada para recuperar horas no trabajadas.
      El trabajo extra viene pagado con la regular retribución horaria con un aumento de:
      • el 25% si se trabaja desde las 6:00 a las 22:00
      • el 50% si se trabaja desde las 22:00 a las 6:00
      • el 60% si se trabaja el domingo o en un día de fiesta indicado en el art. 19.
      Las horas de trabajo extra deben ser pedidas con un día de anticipación, a menos que se trate de un caso de emergencia o de una necesidad imprevista. En caso de emergencia el trabajo en periodo de reposo nocturno y diurno se consideran de carácter normal y darán lugar solamente a la prolongación del periodo de descanso; este tipo de trabajo no podrá tener carácter de continuidad.




      FERIADOS art. l9
      Los feriados durante el año son 11:
      1° de enero; 6 de enero; el lunes de Pascua; 25 de abril; 1° de mayo; 15 de agosto; 1° de noviembre; 8 de diciembre; 26 de diciembre y la fecha del Santo Patrono (de la ciudad donde se trabaja).
      Los feriados deben ser pagados y gozados completamente.
      Cuando por petición patronal se trabaje durante el feriado la paga será por horas y además se gozará de un aumento del 60%.





      VACACIONES art. 20
      Tocan 26 días laborables de vacaciones por año.
      Por días laborables se entienden 6 días a la semana, es decir, con la exclusión del día de descanso previsto en el contrato.
      El trabajador, después de un año de servicio, tiene derecho a gozar de vacaciones que tendrán que ser retribuidas con la normal retribución y con una cifra convencional por “alimentación y alojamiento” para quien trabaja “cama adentro”.
      Es posible gozar de vacaciones por periodos más largos (la acumulación de 2 años) para facilitar las vacaciones en el país de origen.
      Se tiene derecho a las vacaciones aunque si la relación de trabajo es inferior al año, estas deben ser obviamente en proporción al periodo de trabajo.
      Ejemplo:
      relación laboral iniciada el 01/01/96 y terminada el 30/06/96 (seis meses); corresponden 26 días al año por 6112= 13 días;
      retribución mensual L. 1.000.000;
      cuota convencional por alojo y alimentos L. 6.600 diarias;


      cálculo
      L. 1.000.000126 (días laborales) = L. 38.460 (retribución diaria) +
      cuota de alojo y alimentos L. 6.600

      = L. 45.060 x 13 (días que le tocan)
      = L. 585.800





      RETRIBUCION art. 30/33
      Es posible contratar individualmente la paga horaria o mensual (cosa que es siempre oportuna hacer por escrito).
      En todos los casos el contrato establece las condiciones salariales mínimas. Las mínimas retribuciones están fijadas en las tablas A, B, C, y D adjuntas al presente contrato, las cuales son revalorizadas anualmente de la Comisión Nacional.
      Si el trabajador es convivente tiene derecho a la alimentación, que le debe asegurar una nutrición sana y suficiente, el lugar del alojamiento debe ser adecuado a garantizar la dignidad y la discreción.
      Los valores convencionales de la comida y del alojamiento son fijados en la tabla E adjunta al presente contrato y son revalorizadas anualmente de la Comisión Nacional.
      Por cada dos años de servicio con el mismo empleador corresponde un aumento del 4% sobre la retribución minima contractual. El número máximo de los bienios es de 7.
      A todos los efectos contratuales la cuota de la jornada se obtiene dividiendo la retribución por 26. Si el contrato exprime días de calendario se divide por 30.
      Para determinar la retribución mensual:
      horas trabajadas semanales x 52 (semanas): 12 (meses) + el valor de la alimentación y del alojamiento (si se goza).
      A todos los efectos contractuales (13a mensualidad - vacaciones - liquidación) para el cálculo de los 12ms, las fracciones pares o superiores a 15 días equivalen a una mensualidad.



      AGUINALDO NAVIDEÑO O 13a MENSUALIDAD art. 35
      Corresponde a los trabajadores otra mensualidad igual a la retribución de hecho (sueldo + cuota por alojo y alimentos) de entregarse en coincidencia con la Fiesta de Navidad.
      En cuanto a los vínculos de trabajos inferiores al año se cobrará en proporción a los meses trabajados.
      Ejemplo
      Relación laboral iniciada el 1/l/96 y terminada el 30l6l96;
      Aguinaldo que le toca: 1 mes al año.
      Sueldo mensualL. 1.000.000
      cuota por alojo y alimentos L. 6.600 x 26 =L. 171.600
      = L. 1.171.600

      6/12 de L. 1.171.600 = L. 585.800 a cobrar.

      AUSENCIAS Y PERMISOS art. 22
      El trabajador que debe efectuar visitas médicas documentadas y que coinciden con el horario de trabajo tiene derecho:
      • 16 horas anuales de permiso retribuido si es conviviente;
      • 12 horas anuales de permiso retribuido si cumple un horario mayor a 30 semanas.
      Para quien cumple un horario semanal de al menos 20 horas tiene derecho a las mismas horas de permiso no retribuidas.
      En caso de muerte de un familiar (hasta el segundo grado de parentesco) corresponden 3 días de calendario pagados.
      Al trabajador hombre por el nacimiento de un hijo le corresponden 2 días de permiso pagados.


      MATRIMONIO art. 24
      En caso de matrimonio corresponde al trabajador un permiso retribuido de 15 días.


      MATERNIDAD art. 25
      Desde la presentación del certificado médico que comprueba el estado de gravidez hasta el momento de la suspención obligatoria de las tareas laborales, la trabajadora no podrá ser licenciada.
      Está prohibido además, hacer trabajar a la empleada durante los dos meses anteriores a la fecha prevista para el parto y los tres meses sucesivos al nacimiento. Durante dicho periodo continuan a maduran, vacaciones, aguinaldo navideño (13a mensulaidad) y antigüedad en el servicio.


      ENFERMEDAD art. 27
      Las ausencias por enfermedad tendrán que ser justificadas y deben ser comprobadas con certificado médico el cual tendrá que ser expedido dentro de tres días del inicio de la enfermedad con carta certificada y con recibo de regreso.

      CONSERVACION DEL PUESTO DE TRABAJO

      1. Hasta 6 meses de ancianidad: 10 días de calendario.
      2. De 6 meses hasta 2 años de ancianidad: 45 días de calendario;
      3. Por más de 2 años de ancianidad: 180 días de calendario.

      TRABAJO INFERIOR A LAS 25 HORAS SEMANALES

      1. De 3 a 6 meses de ancianidad: 8 días de calendario;
      2. Por 7 meses a 2 affos de ancianidad: l 0 días de calendario;
      3. Por más de 2 años de ancianidad: 15 días de calendario.

      INDEMNIZACION ECONOMICA POR ENFERMEDAD

      1. Hasta 6 meses de ancianidad: los 3 primeros días al 50%, del 4° día al 100% por un total de 8 horas.
      2. De 7 meses a 2 años de ancianidad: los 3 primeros días al 50%, del 4° día al 100% por un total de 10 días;
      3. Por más de 2 años de ancianidad: los 3 primeros días al 100%; del 4° día al 100% por un total de 15 días.
      La cuota que remplaza la comida y el alojamiento, para el personal que la disfruta normalmente viene retribuida solamente en el caso de que el trabajador enfermo no es convaleciente en el hopsital o en casa del empleador.




      INFORTUNIO O ACCIDENTE DE TRABAJO art. 28
      Tendrá que ser justificado con regulares certificados médicos. El personal que goza de alimentación y alojamiento tendrá derecho a la indemnización sustitutiva solamente en el caso de que el trabajador enfermo no es convaleciente en hospital o en casa del empleador.

      CONSERVACION DEL PUESTO DE TRABAJO (ver cuanto indicado para enfermedad)

      TRATAMIENTO ECONOMICO

      Por los primeros 3 días a cargo del empleador. Por el periodo sucesivo la indemnización corresponde al INAIL.




      CESE DE LA RELACION DE DEPENDENCIA art. 36
      La relación de dependencia puede ser interrumpida por cualquiera de las dos partes con un simple preaviso. El preaviso es una comunicación escrita por la parte que desea interrumpir el vínculo de dependencia (trabajador o empleador), enviada a la parte contraria para notificar con anticipación sus intenciones; la misma deberá considerar los siguientes puntos previstos por el contrato. A saber:
      - En caso de licenciamento por parte del empleador, el preaviso deberá ser de 15 a 30 días según la antiguedad del trabajador sea inferior o superior a los cinco años respectivamente.
      - En caso de renuncia por parte del trabajador el preaviso se reduce a mitad del tiempo requerido en el párrafo anterior; deberá por lo tanto enviar el preaviso y continuar a trabajar por otros 8 o 15 días luego de la comunicación (para una antigüedad mayor o menor de 5 años respectivamente).
      El preaviso debe ser notificado por escrito.
      Una copia del preaviso deberá ser firmada, con recibo, por el empleador y conservada por el empleado.
      • En caso de renuncia: si el trabajador no da preaviso, serán descontados de la liquidación (por cese de trabajo) los días laborales correspondientes al preaviso obligatorio no respetado.
      • En caso de despido: si el empleador no concede el periodo de preaviso, deberá pagar al trabajador los días correspondientes al preaviso no respetado.




      INDEMNIZACION POR CESE DE LA RELACION DE
      DEPENDENCIA - LIQUIDACION art. 37
      En caso de renuncia o despido, el trabajador deberá percibir una indemnización por antiguedad (ver art. 37 del contrato nacional).

      EXTRACT FROM THE NATIONAL COLLECTIVE
      WORK CONTRACT

      HIRING art. 5 & 6
      Hiring is direct, as prescribed by law, with the employer issuing a letter to the employee to this purpose, stating:
      • the date when employment begins;
      • the starting pay agreed upon by both parties;
      • the half-day which the worker has off, in addition to the entire day they
      have off on Sundays;
      • the place where the employee may keep his personal belongings.




      PART-TIME (L.943/87 - L.81/88)
      Non-EEC domestic workers may have more than one employer or work relationship on the condition that the total number of working hours does not exceed 55 per week, and is not less than 24 hours per week.

      HIRING FOR A LIMITED TIME PERIOD art. 7
      Hiring for a limited time period is possible but must be specified in writing, with both parties receiving a copy of the letter of hiring (L. 230 30/4/62 and L. 56 28/2/87), for:
      • a job which is limited or predetermined in time, even if repetitive;
      • the substitution, even partial, of workers whose employment has been suspended for family reasons, including the necessity of joining one’s family resident abroad;
      • the substitution of workers absent for holidays, illness, maternity, or the exercise of their rights as established by law.




      HIRING STUDENT WORKERS art. 8
      Students 16 to 29 years of age who attend a course of studies leading to a diploma or other educational title recognized by the State may be employed as livein workers with a 25-hour per week schedule.
      In cases where the daily working hours are entirely restricted to the period from 6 am. to 2 p.m., or from 2 p.m. to 10 p.m., the wages will be those indicated in Table A (part-time live-in workers) in addition to payment in kind.

      PROFESSIONAL FORMATION LEAVE art. 9
      Full-time workers hired for an indefinite time period with at least 18 months service with the same employer may take advantage of 40 hours of paid leave to attend professional formation courses for housemaids and other domestic workers.





      OCCASIONAL NIGHT WORK ASSISTANCE art. 13
      Non-nursing workers expressly hired for occasional night work assistance.
      The night work assistance must be within the period from 8 p.m. to 8 a.m. The wages will be those indicated in Table C, with the obligation of providing dinner, breakfast and adequate sleeping accommodations.

      PROVIDING EXCLUSIVELY A NIGHT-TIME PRESENCE art. 14
      Workers hired exclusively to provide a night-time presence.
      The night-time presence must be within the period from 9 p.m. to 8 a.m. with the obligation of allowing the worker complete night time rest with adequate accommodations. The wages will be those indicated in Table D. In cases in which assistance other than the worker’s presence isrequested, it must be paid extra on the basis of Table B (2nd category) for every hour of assistance.





      WEEKLY TIME OFF art. 16
      Each week the worker has 36 hours off. This includes Sunday (24 hours) plus another 12 hours per week, on another day to be agreed upon with the employer.
      If the worker is also employed during the 12 hours off (other than Sunday) during the week, provided that those hours off are not taken during another day of that same week, the worker’s wages for those extra hours worked will be increased by 40 %.
      If the worker is also employed on his Sunday day off, the wages paid for the hours worked must be increased by 60% with the right to the same number of hours off on another day of the week.


      WORKING HOURS art. 17
      The work schedule for live-in workers must be agreed upon by both parties, but must not exceed 10 non-consecutive working hours daily.
      The weekly schedule must not exceed a maximum of 55 working hours.
      For workers who do not reside at the employer’s home, the maximum is 8 hours per day, not to exceed a total of 48 hours per week.
      Workers will look after their private affairs and personal effects, except those related to work, outside of their normal working hours.
      Meal times, at the workplace, will be agreed upon by the two parties and will not be paid.




      NIGHT WORK art. 17
      Excluding night work assistance and/or exclusively night-time presence, the hours worked between 10 p.m. and 6 a.m. will be compensated for with a 20% pay increase if undertaken during the employee’s normal working hours, and with a 50% increase if undertaken in addition to the employee’s normal working hours.




      OVERTIME WORK art. 18
      The employee may be requested to work beyond his normally scheduled hours, either during the day or at night, unless he has a valid reason preventing him from doing so.
      Any work which exceeds the maximum number of hours per day or per week (as established in comma 1, article 17 of the labor contract) is considered overtime work, unless it has been previously agreed upon between the two parties in order to make up working hours which the employee has not done. Overtime work is paid for with an overall overly increase of:
      • 25% if between 6 a.m. and 10 p.m.
      • 50% if between 10 p.m. and 6 a.m.
      • 60% if on Sunday or on one of the holidays indicated in art. 19
      Overtime work must be requested by the employer at least one day in advance, except in cases of emergency or other particular and unforeseen necessity.
      In cases of emergency, work during the periods of night-time and day-time rest will be considered normal and will not be paid at a higher rate but rather compensated for with an equivalent number of hours of rest. Such work must not be repeated on a regular basis.


      HOLIDAYS art. 19
      There are 11 annual holidays:
      1 January; 6 January; the Monday after Easter; 25 April; 1 May; 15 August; 1 November; 8 December; 25 December; 26 December; the Patron saint’s Day.
      On these days, the worker must have the entire day off or receive compensation.
      If the worker is requested to work on these holidays, his regular hourly pay must be increased by 60%.




      VACATIONS art. 20
      The worker has the right to 26 working days off per year. “Working days” means 6 days per week, with the exclusion of the day off provided for in the contract.
      After one year of employment, the worker has the right to paid vacation days off, at his usual rate of pay, and with “a conventional sum for room and board” for live-in workers.
      Longer vacations are possible (with the accumulation of 2 years) to permit the employee to visit his native country.
      Workers have the right to paid vacations even when they have worked for less than one year, obviously in proportion to the time worked.
      For example:
      Employment began 1 January 1996 and ended 30 June 1996 (6 months):
      26 days paid vacation for 12 months (1 year) divided by half (6 months out of 12) = 13 days
      monthly wages L.1.000.000
      conventional sum for “room and board” L.6.600 per day
      Calculation:
      L.1.000.000 : 26 (working days)L.38.460 (daily pay)
      daily conventional sum for “room and board”+ 6.600
      = 45.060
      x 13 (days paid vacation)
      = L.585.800




      WAGES articles 3 0/33
      Monthly or hourly wages may be individually negotiated between employee and employer, but such agreements should always be put in writing.
      In any case, the national contract establishes the minimum wage. The minimum wages are fixed in Tables A, B, C and D, attached to the present contract, and they are re-evaluated annually by a special National Commission.
      For every 2-year period of employment with the same employer, the worker will receive a 4% increase of the contractual minimum wage. The maximum number of these 2-year periods leading to pay increases is 7.
      For all contractual purposes, the daily wages are determined by dividing the monthly pay by 2 6. If the contract refers to calendar days, the monthly pay is divided by 30.
      To determine the monthly pay:
      hours worked weekly X 52 (weeks) ÷ 12 (months) + “room and board” value (if applicable).
      For all contractual purposes (13th month’s wages - vacations - severance pay) for the calculation of the 12 monthly wages, fractions equal to or superior to 15 days are equivalent to one month’s pay.




      CHRISTMAS BONUS OR 13th MONTH’S WAGES art. 35
      Workers have the right to receive the equivalent of one month’s de facto pay (monthly wages + conventional sum for “room and board”) during the Christmas holidays. For employment lasting less than one year, the figure is proportional to the number of months actually worked.

      For example:
      Employment began 1 January 1996 and ended 30 June 1996
      13th month’s wages = 1 month per year
      monthly wages L. 1.000.000
      daily conventional sum for “room and board” L.6.600 X 26 = 171.600
      = L.1.171.600

      L. 1.171.600 ÷ 6/12 months = L. 585.800 to be paid as 13th month’s wages.

      ABSENCES AND LEAVES art. 22
      Employees who have documented medical appointments which coincide with their scheduled working hours have the right to:
      • 16 hours of annual paid leave if they are live-in employees;
      • 12 hours of annual paid leave if they work over 30 hours per week;
      • the same 12 hours of annual leave but unpaid for employees who have a weekly schedule of at least 20 hours.
      In the case of the deaths of relatives (to the second degree) employees have the right to three calendar days of paid leave.
      Male employees have the right to 2 days of paid leave for the birth of a child.





      MARRIAGE art. 2 4
      Employees have the right to 15 days paid leave when they get married.





      MATERNITY art. 25 (law 1204/71)
      From the time an employee presents a medical certificate attesting to her pregnancy, up until the time of her obligatory abstention from work, she may not be fired.
      It is also prohibited for pregnant women to work during the 2 months preceding the expected date of delivery and during the three months immediately following delivery. These periods are nevertheless considered valid for the calculation of paid vacation, Christmas bonus, and seniority.
      ILLNESS art. 2 7
      Absence from work due to illness must be justified and confirmed by the appropriate medical certification which must be sent to the employer by special registered post with return receipt within 3 days of the beginning of the illness.

      EMPLOYEES RETAIN THEIR POST OF EMPLOYMENT WITH THE FOLLOWING CONDITIONS:

      1. for up to 6 months seniority: maximum 10 calendar days illness
      2. for from 6 months to 2 years seniority: maximum 45 calendar days
      3. for over two years seniority: maximum 180 calendar days
      Less than 25 hours work per week:
      1. for 3 to 6 months seniority: maximum 8 calendar days illness
      2. for 7 months to 2 years seniority: maximum 10 calendar days
      3. for over 2 years seniority: maximum 15 calendar days

      ECONOMIC COMPENSATION FOR ILLNESS

      1. for up to 6 months seniority: the first 3 days 50%; after the 4th 100% for a total of 8 days
      2. for 7 months to 2 years seniority: the first 3 days 50%; after the 4th 100% for a total of 10 days
      3. for over 2 years seniority: the first 3 days 100%; after the 4th 100% for a total of 15 days.
      The payment of the conventional sum for “room and board” for live-in employees is to be added to the regular economic compensation for illness only in cases in which the ill employee is not hospitalized or staying at the home of his employer.



      ACCIDENT art. 28
      Accidents must be attested to by regular medical certification. Live-in employees will have the right to additional compensation only when they are not hospitalized or staying at the home of their employer.

      EMPLOYEES RETAIN THEIR POST OF EMPLOYMENT WITH THE SAME CONDITIONS AS FOR ILLNESS.

      ECONOMIC COMPENSATION.
      The first 3 days of accident leave will be paid by the employer. The successive period of compensation will be paid by INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro).



      ENDING EMPLOYMENT (giving notice) art. 36
      Employment may be ended by either party by “giving notice.”
      “Notice” refers to the written notification that the employer or the employee must give the other party in order to notify him in advance of his intention to end the employment relationship. This formal “notice” must be given according to the terms of the present contract, which are:
      -if the employer wishes to fire the worker, the employer must give 15 days advance notice to employees with up to 5 years seniority, and 30 days advance notice to workers with greater seniority.
      -if it is the employee who wishes to resign his job, the days of advance notice are cut in half. So an employee who wishes to resign must advise his employer of his intention with a letter, and then continue to work for 8 more days after giving notice if he does not have over 5 years of seniority on the job, and must work 15 more days if he has over 5 years of seniority.
      Written notice must be given to end the employment relationship. A copy of the letter must be signed by the employer and kept by the employee as proof that notice was actually given.
      • If the worker who wishes to resign does not give proper advance notice, there will be a penalty equivalent to his pay for the number of days he was supposed to work before leaving but did not. The sum will then be deducted from the amount the worker is to receive as his severance pay.
      • If the employer decides to fire the employee but does not give proper advance notice, then the worker has the right to be paid his full wages for the number of days of obligatory advance notice which the employer was supposed to give but did not.



      SEVERANCE PAY art. 37
      Whether the worker resigns or is dismissed, he has the right to severance pay which is equivalent to 20 days all-inclusive pay for every year worked up to 31 December 1988 and 26 days all-inclusive pay for every year worked thereafter. All inclusive pay means regular wages plus the conventional sum for “room and board” (see art. 37 of the national contract).

      EXTRACTO DO CONTRATO COLECTIVO
      NACIONAL DE TRABALHO

      ADMISSÃO artt. 5 e 6
      A admissão inícia diretamente, como é previsto pela lei.
      A entidade patronal de trabalho entregará ao trabalhador uma carta apropriadamente documentada na qual que resultem:
      - a data do início de relação de trabalho;
      - a retribuição inicial convencionada entre ambas as partes;
      - meio dia de repouso e mais o dia de Domingo;
      - a indição de um espaço à disposiçao para que a trabalhadora ou o trabalhador guarde as suas coisas.



      PART-TIME
      (L.943/97-L.81/88)
      Os trabalhadores extra-comunitários podem exercer contemporâneamente mais de uma relação de trabalho desde que, no total, não ultrapassem as 55 horas semanais e sempre que, no total, não seja inferior às 24 horas semanais.

      ADMISSÃO A TEMPO DETERMINADO art. 7
      É prevista a admissão a tempo determinado em forma escrita, com troca de ambas as partes interessadas de uma carta de admissão (v. L. 230 30/30/4/62 e L. 56 28/2/87), para:
      - execução de um serviço definido ou predeterminado no tempo, mesmo sendo repetitivo;
      - substituição mesmo que parcial de trabalhadores suspensos da relacao por motivos familiares, incluíndo a necessidade de unir-se à própria família residente no exterior;
      - substituição de trabalhadores ausentes por motivo de férias, doença, acidentes de trabalho, maternidade ou uso de direitos instituídos pela lei.





      ADMISSÃO DE TRABALHADORES ESTUDANTES art. 8
      Podem ser empregados em regime de convívio com um horário de 25 horas semanais, estudantes com idade de 16-29 anos, que frequentam cursos de estudos e que ao fim dos quais comferem a estes um título reconhecido pelo Governo.
      No caso que o horário diário fosse inteiramente contido entre as horas 6 e as horas 14, e entre as horas 14 e as horas 22, a retribuicao será aquela indicada na tabela A (conviventes a tempo parcial) e mais a retribuição “in natura”.

      PERMISSÕES PARA FORMAÇÃO PROFESSIONAL art. 9
      Os trabalhadores com horário integral e indeterminado com tempo de serviço de ao menos 18 meses sempre com o mesmo patrão, podem desfrutar de 40 horas anuais retribuídas para a frequencia de cursos de formação professional específicos para colaboradores familiares ou assistentes domiciliares.




      PRESTAÇÕES ASSISTENCIAIS NOTURNAS-DESCONTNUAS art. 13
      Pessoal não emfermeirístico expressamente empregado para descontínuas prestações de assistência noturna.
      A duração da prestação deve ser entre as horas 20 e as horas 8. A retribuição é aquela prevista da tabela C, com a obrigação de oferecer o jantar, café da manhã, e um lugar adequado para passar a noite.

      PRESTAÇÕES EXCLUSIVAMENTE DE ESPERA art. 14
      Pessoal empregado exclusivamente para garantir a presença de uma assistência noturna.
      A duração da prestação deve ser entre as horas 21 e horas 8, com a obrigação de consentir ao trabalhador um completo repouso noturno em um adequado aposento. A retribuição è aquela prevista pela tabela D. No caso que pedissem prestações que não fossem aquela de presença, as mesmas devem ser retribuídas com acréscimo e em base á tabela B (2° categoria) para cada hora prestada.



      REPOUSO SEMANAL art. 16
      Em caso de prestação durante as 12 horas de repouso não domenical, sempre que o repouso não seja aproveitado em um outro dia da mesma semana, lhe compete um aumento de 40% pelas horas utilizadas.
      Em caso de prestações durante o dia de repouso semanal domenical, as horas utilizadas serão retribuídas com um aumento de 60% + mais o direito a um igual número de horas de repouso.


      HORÁRI0 DE TRABALHO art. 17
      A duração do horário de trabalho dos conviventes è aquela combinada entre ambas as partes e de qualquer modo com um máximo de 10 horas diárias não consectutivas.
      O horário semanal é estabelecido em um máximo de 55 horas.
      Para os não conviventes o horário é de 8 horas diárias por total de 48 horas semanais.
      Os cuidados pessoais e das próprias coisas, com exceção daquelas de trabalho serão efetuadas fora do horário de trabalho.
      O tempo para a consumação da refeição, no lugar de trabalho, será decidido entre ambas as partes e não retribuído.




      TRABALHO NOTURNO art. 17
      Excluíndo as prestações assistenciais noturnas, as horas de trabalho prestadas entre as horas 22 e as horas 6 são pagadas com um aumento de 20% se prestadas no horário de trabalho ordinário; com o aumento de 50% se prestadas fora do normal horário de trabalho.




      TRABALHO EXTRAORDlNÁRlO (EXTRA) art. 18
      Ao trabalhador pode ser exigída uma prestação de trabalho além do horário estabelecido, seja de dia que de noite, exceto por justificado motivo de seu impedimento.
      É considerado trabalho extra aquele que supera a duração diária ou semanal máxima fixada no I comma do art.17, exceto o prolongamento preventivamente concordado para a recuperação de horas não efetuadas. O trabalho extra è remunerado com a retribuição global horária recebida, aumentada deste modo:
      - de 25% se prestada das horas 6 as horas 22;
      - de 50% se prestada das horas 22 as horas 6;
      - de 60% se prestadas aos Domingos ou em um dos feriados indicados no art. l 9;
      As horas de trabalho extra devem ser pedidas com ao menos um dia de aviso prévio, exceto em casos de emergencia ou de particular necessidade imprevista.
      Em caso de emergencia as prestações nos períodos de repouso noturno e diurno são considerados de caráter normal e darão espaço somente ao prolongamento do mesmo repouso: tais prestações não devem ter caráter de continuidade.

      FERIADOS art. 19
      Os feriados anuais são 11:
      1 Janeiro, 6 de Janeiro, Segunda-feira de Páscoa, 25 de Abril, 1 de Maio, 15 de Agosto, 1 de Novembro, 8 de Dezembro, 25 de Dezembro, 26 de Dezembro e o Santo Padroeiro.
      Os feriados devem ser usufruidos por completo e serem retribuídos. No caso venha pedido trabalhador de trabalhar nos dias feriados, as horas de trabalho serão pagadas com a quota horária aumentada de 60%.




      FÉRIAS art. 20
      Competem ao trabalhador 26 dias de férias ao ano. Se entende por dias de trabalho os 6 dias semanais, com a exclusão do dia de repouso garantido pela lei. O trabalhador após l ano de serviço, tem direito ao usufruto das férias que deverão ser retribuidas com o normal pagamento e com a quota convencional “casa e comida”, para quem convive com o seu empregador. É possível ír em férias por períodos mais longos(acumulação de anos) para facilitar as férias no seu país. As férias competem ao trabalhador mesmo no caso de relação de trabalho inferior ao ano, claramente em proporçãoao período de trabalho exercido.
      Por exemplo:
      Relação de trabalho iniciada no dia 1° de Janeiro de 1996 e terminada no dia 30 de Junho de 1996 (6 meses):
      Competem 26 dias ao ano por 6/12 avos = neste caso lhe competem 13 dias.
      Retribuição mensal L. 1.000.000.
      Quota convencional pela “casa e comida” L. 6.600 ao dia.

      Contagem:
      L. 1.000.000: 26 (dias de trabalho) L. 38.460 (retribuição diária) +
      Quota convencional diária “casa e comida” L. 6.600
      =L. 45.060 x 13 (dias pertencentes) = L. 585.800



      RETRIBUIÇÃO artt. 30/33
      É possível a contratação individual do pagamento horário ou mensal (muito oportuno colocar por escrito!).
      De qualquer modo o contrato estabelece as condições salariais mínimas. Os mínimos retributivos constam nas tabelas A, B, C e D unidas ao presente contrato e são reavaliados anualmente por uma apropriada Comissão Nacional.
      Se o trabalhador è convivente, ele tem direito à comida, que lhe deve garantir uma nutrição sã e suficiente, e moradia capaz de manter a sua dignidade e privacidade.
      Os valores convencionais da “casa e comida” são fixados na tabela E unidos presente contrato e s reavaliados anualmente pela Comissão Nacional.
      Para cada biênio de serviço com o mesmo empregador compete um aumento de 4% sobre a retribuição mínima contratual.
      Para todos os efeitos contratuais a quota diária obtem-se dividindo a retribuicao por 26. Se o contrato expressa dias de calendário então divide-se por 30.
      Para determinar a retribuição mensal:
      Horas semanais efetuadas x 52 (semanas): 12 (meses) + o valor “casa e comida” se aproveitado. A todos os efeitos contratuais ( décimo terceiro-férias-prazo de fim de relação)- para o cálculo dos 12 avos, as frações iguais ou superiores a 15 dias equivalem a 1 prestação.



      REMUNERAÇÃO NATALÌCIA OU 13° MENSALIDADE art. 35
      Pertencem aos trabalhadores uma mensalidade igual à retribuição de fato ( remuneração mensal + indenização “casa e comida”) correspondente à ocasião dos feriados natalícios.
      Para as relações de trabalho inferiores ao ano, em razão de muitos décimo segundos quanto são os meses de trabalho.
      Por exemplo:
      Para as relações de trabalho iniciadas no dia 1 ° de janeiro de 1996 e terminada no dia 30 de junho de 1996:
      Décima terceira mensalidade pertencente = 1 mes ano
      Retribuição mensal:L. 1.000.000
      Quota convencional diária “casa e comida” L.6.600 x 26 = L. 171.600
      = L. 1.171.600
      6/12avos de L. 1.171.600 = L. 585.800 de pagamento

      AUSÊNCIAS E LICENÇAS art. 22
      O trabalhador que deve efetuar consultas médicas documentadas que coincidem com o horário de trabalho tem direito:
      - 16 horas anuais de licença retribuidas casoseja convivente,
      - 12 horas anuais de licença retribuídas caso seja um horário superior a 30 semanais.
      Para quem obedece um horário semanal de menos 20 horas há direito as mesmas horas de licença não retribuídas.
      Em caso de falecimento de familiares (até o 2° grau de parentesco) pertencem-lhe 3 dias de calendário retribuído.
      Aos trabalhadores homens pelo nascimento de um filho Ihe pertencem 2 dias de licença retribuída.



      CASAMENTO art.24
      Em ocasião de casamento o trabalhador tem direito à uma licença de 15 dias.



      MATERNIDADE art. 25 (lei 1204/71)
      Com a apresentação do certificado que atesta o estado de gravidez, no momento da abstenção obrigatória a trabalhadora não poderá ser despedida do serviço.
      É proibido, além disso, que a trabalhadora em gravidez trabalhe nos 2 meses antecedentes à data prevista para o parto e nos 3 meses sucessivos ao nascimento da criança. Durante tais períodos maturam-se igualmente as férias, remuneração natalícia e ancianidade de serviço.


      DOENÇA art.27
      As ausencias por doenças deverão ser justificadas e comprovadas por um certificado médico,que deverá ser expedido dentro de 3 dias do início da doença através de uma Carta registrada com recibo.

      Conservação do emprego

      1. por ancianidade até 6 meses: 10 dias de calendário
      2. por ancianidade de mais de 6 meses a 2 anos: 45 dias de calendário
      3. por ancianidade além de 2 anos: 180 dias de calendário
      Trabalho inferior às 25 horas semanais
      1. por ancianidade de 3 a 6 meses: 8 dias de calendário
      2. por ancianidade de 7 meses a 2 anos: 10 dias de calendário
      3. por ancianidade além de 2 anos: 15 dias de calendário

      Indenização econômica por doença

      1 por ancianidade até 6 meses:os primeiros 3 dias 50%, do 4° em diante 100% por um total de 8 dias
      2. por ancianidade de 7 meses a 2 anos: os primeiros 3 dias 50%, do 4° em diante 100% por um total de 10 dias
      3. por ancianidade além de 2 anos: os primeiros 3 dias 100%, do 4° em diante 100% por 15 dias
      A junçao da quota substitutiva da “casa e comida”, para o pessoal que a usufrui normalmente, se deverá somente no caso em que o trabalhador doente não seja hospitalizado ou em casa do seu empregador.




      ACIDENTES DE TRABALHO art.28
      Deverá ser justificado com regulares certificados médicos. O pessoal que usufrui de “casa e comida” terá direito à indenização substitutiva somente no caso em que não seja hospitalizado ou em casa do seu empregador.

      CONSERVAÇÃO DO EMPREGO veja o quanto indicado para a doença

      TRATAMENTO ECONÔMICO

      Os primeiros 3 dias são a cargo do empregador. Para o período sucessivo, a indenização è pagada pela INAIL.




      FIM DE RELAÇÃO DE TRABALHO (pré-aviso) art. 36
      A relação de trabalho pode ser resolvida por cada uma das partes com o pré-aviso, também chamado “aviso prévio”.
      Por prè-aviso se entende a comunicação feita por escrito, que o interessado a interromper a relação de trabalho deve fazer (seja este empregador ou empregado), para avisar antecipadamente à outra parte interessada a sua intenção e que deve ter presente os termos previstos pelo contrato, que são:
      - em caso de despedimento do trabalhador pedido pelo seu empregador o pré-aviso será de 15 dias inteiros até 5 anos de ancianidade de serviço, de 30 dias por ancianidade superior a estes;
      - nocaso de demissão do emprego decidida pelo trabalhador, entao o pré- aviso será reduzido de 50%.
      Portanto o trabalhador que entende interromper o serviço terá que comunicar a sua decisão por escrito, e continuar a trabalhar por mais 8 dias a partir da data da sua comunicação, se ainda não tiver passado 5 anos de serviço, e por 15 dias se são mais de 5 anos.
      O pré-aviso deve ser entregado por escrito. Uma cópia do pré-aviso deve ser assinada pelo empregador e, com o devido recibo, deverá ser mantida pelo trabalhador.
      * Em caso de demissão se o trabalhador não entregou regular pré-aviso, lhe serao descontados das atribuições de fim de relaçãode trabalho tantos dias de trabalho quantos são os dias de pré-aviso faltados.
      * Em caso de despedimento se o empregador não entregou ao trabalhador o regular pré-aviso, o trabalhador terá direitoao pagamento de tantos dias quantos são os dias de pré-aviso faltados.



      INDENIZAÇÃO DE FIM DE RELAÇÃO - LIQUIDAÇÃO art. 37
      Seja em caso de despedimento que de demissão, ao trabalhador compete a indenização de fim de relação de trabalho. (veja artigo 37 do contrato nacional).

      PUNA
      FAMILJARE

      MARRJA NE PUNE Neni 5 dhe 6
      Punesimi kryhet ne menyre direkte, siç eshte parashikuar nga ligji.
      Punedhenesi i leshon punetorit nje leter apostafat ne te cilen duhet te rezultojne:
      - data e fillimit te mardhenieve te punes
      - shperblimi fillestar i konkorduar mes paleve
      - gjysma e dites pushim qe i shtohet te dieles
      - percaktimi i vendit ne disposicion te punetorit ose punetores, per te vendosur sendet e tij personale.



      PART-TIME ( PJESERISHT) L.943/87-L81/88
      Punetoret ekstrakomunitare mund te kene ne te njejten kohe me shume se nje mardhenie pune,boll qe shuma totale e oreve mos kaloje 55 oret javore e gjithashtu kjo shume totale e oreve javore nuk duhet te jete me pak se 25.

      PUNESIMI PER NJE KOHE TE CAKTUAR Neni 7
      (ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO)
      Eshte parashikuar punesimi per nje kohe te caktuar ne forme te shkruar, me shkembim midis paleve te letres se punesimit (L230 30/4162 dhe L 56 2812187), per:
      -ekzekutimin e nje sherbimi te perhershem ose te paracaktuar ne kohe, edhe pse i perseritur;
      -zevendesimi edhe i perkohshem i punetoreve te pezulluar nga mardhenia e punes per motive familjare,duke perfshire nevojen per te takuar familjen e tij residente jashte shtetit;
      - zevendesimin e punetorit qe mungon per shkak te lejes se zakoneshme ,per semundje, aksidentim,leje lindje ose c,do lloj tjeter te drejte te parashikuar nga ligji.




      PUNESIMI I PUNETOREVE STUDENTE neni 8
      Mund te punesohen ne regjim bashkejetese me nje orar prej 25 oresh javore, studenta te moshes 16-29 vjeç,qe frekuentojne kurse studimi dhe ne fund te te cilit marrin nje dipllome qe njihet nga Shteti.
      Ne çdo rast kur orari ditor eshte i perfshire i teri nga ora 6.00 deri ne oren 14.00, ose nga ora 14.00 deri ne oren 22.00, shperblimi eshte ai i treguar ne tabelen A (bashkejetues per nje pjese kohe) plus shperblimi ne natyre.

      LEJE PER FORMIM PROFESIONAL
      Punetoret per kohe te plote e te pacaktuar (a tempo pieno e indeterminato) me vjetersi pune prej 18 muajsh prane te njejtit punedhenes mund te perdorin 40 ore vjetore te shperblyera per frekuentimin e kurseve per formim profesional specifike per bashkepunetore familjare ose asistente shtepiake.





      SHERBIME ASISTENCE ROJE NATE - ME NDERPRERJE neni 13
      Persona edhe pse jo infermiere te punesuar shprehimisht per sherbime asistence roje nate.
      Koha e sherbimit duhet te jete e perfshire nga ora 20.00 deri ne oren 8.00. Shperblimi eshte ai i treguar ne tabelen C, me detyrim te dhenies se darkes, mengjesit e nje sistemimi te pershtatshem per naten.

      SHERBIME VETEM ROJE neni 14
      Persona te punesuar vetem per te garantuar prezencen e nates.
      Koha e sherbimit duhet te jete e perfshire nga ora 21.00 deri ne oren 8.00, duke i garantuar ne menyre te detyrueshme punetorit pushimin komplet te nates ne nje vend te pershtatshem. Shperblimi eshte ai i treguar ne tabelen D. Ne rast se kerkohen sherbime te tjera perveç prezences, keto duhet te shperblehen plus e ne baze te tabeles B (kategoria e dyte) per çdo ore pune.




      PUSHIMI JAVOR neni 16
      Pushimi i javes prej 36 oresh eshte te dielen per 24 ore. 12 oret e tjera te pushimit do te merren duke rene dakord me punedhenesin ne nje dite tjeter te javes.
      Ne rast sherbimi ne 12 oret e pushimit jo te te dieles, gjithmone nese pushimi nuk merret ne nje dite tjeter te te njejtes jave, punetorit i takon nje shtese 40% plus pageses normale per oret qe ka punuar.
      Ne rast sherbimi gjate dites se diele, oret e punes do te shperblehen me nje shtese prej 60% + e drejta per te njejtat ore pushimi.




      ORARI PUNES neni 17
      Koha e orarit te punes per ata qe bashkejetojne eshte ajo e akorduar mes 2 paleve e megjithate jo me teper sesa 10 ore ne dite e jo te vazhduechme.
      Orari javor nuk duhet te kaloje 55 oret.
      Per ata punetore qe nuk bashkejetojne orari eshte prej 8 oresh ne dite e per nje shume te pergjitheshme prej 48 oresh ne jave.
      Nevojat personale e kujdesi per problemet personale, perveç atyre te punes, do te kryhen jashte orarit te punes .
      Koha per ngrenien e vaktit, ne vendin e punes, akordohet mes paleve dhe nuk do te jete e paguar.




      PUNA E NATES neni 17
      Duke perjashtuar sherbimet e asistences si roje nate, dhe ato vetem per prezence nate oret e punes te kryera nga ora 22.00 deri ne oren 6.00 paguhen me nje shtese plus pageses normale prej 20% nese kryhen ne orarin e zakonshem te punes; me nje shtese prej 50% nese kryhen jashte orarit normal te punes.




      PUNA E JASHTEZAKONESHME neni 18
      (LAVORO STRAORDINARIO)
      Punetorit mund t’i kerkohet nje sherbim jashte orarit te caktuar te punes, si gjate dites ashtu edhe gjate nates, me perjashtim te rastit kur nuk mund per nje motiv te justifikueshem nga ana e tij.
      Konsiderohet pune e jashtezakoneshme ajo qe e kalon kohen maksimale ditore o javore te caktuar nga paragrafi i pare i nenit te 17 te kontrates se punes, me perjashtim te zgjatjes se parashikuar te orarit, nepermjet akordit te te dy paleve per te rekuperuar ore te lena pa punuar. Puna e jashtezakoneshme eshte e shperblyer me shtesat e meposhteme mbi pagesen normale globale te oreve:
      - plus 25% nese kryhet nga ora 6.00 deri me 22.00
      - plus 50% nese kryhet nga ora 22.00 deri me 6.00
      -plus 60% nese kryhet te dielen ose ne dite te tjera festive.
      Oret e punes se jashtezakoneshme kerkohen te pakten nje dite perpara, me perjashtim te rasteve urgjente apo te paparashikuara.
      Ne raste urgjente sherbimet e punes te kryera gjate pushimit te nates ose te dites konsiderohen te nje natyre normale e japin mundesi vetem zgjatjes se oreve te pushimit: keto sherbime nuk duhet te kene karakter te vazhdueshem.




      DITET E FESTAVE neni 19
      Ditet festive jane 11:
      1 janari, 6 janari, e hena e pashkeve, 25 prill, 1 maji, 15 gushti, 1 nentori, 8 dhjetori, 25 dhjetori, 26 dhjetori, shen patroni.
      Ditet festive merren te plota e jane te paguara.
      Ne rast se kerkohet te punohet ne dite festive oret e punes paguhen sipas kuotes se zakoneshme plus 60%.




      PUSHIMET neni 20
      Secilit i takojne 26 dite leje ne vit.
      Per dite pune nenkuptohen 6 dite te javes me perjashtim te dites se pushimit javor te parashikuar nga kontrata.
      Punetori pas nje viti pune, ka te drejte te marre ditet e lejes, te cilat duhet te jene te paguara sipas pageses normale e me kuoten e parashikuar te te ngrenes e te fjeturit per ata qe kane mardhenie bashkejetese.
      Eshte e mundur te marresh leje per periudha me te gjata (duke akumuluar ato te dy vjeteve )per te lehtesuar vajtjet per pushime ne vendin e lindjes. Pushimet mund te merren edhe kur mardhenia e punes eshte me pak se nje vit, sigurisht ne proporcion.
      Per shembull:
      Mardhenie pune e filluar me l janar 1996 e i shlyer me 30 qershor 1996 (6 muaj):
      i takojne 26 dite ne vit per 6 /12 muaj = 13 dite pushimi
      rroga mujore eshte 1000000 lireta
      kuota e caktuar per ngrenie e fjetje 6600 lireta ne dite
      llogaria
      L.1000000 : 26 (dite pune ) L.38460 ( paga ditore)+
      kuota e caktuar ditore per ngrenie e fjetje L. 6600
      = L. 45060 x 13 (dite qe i takojne)
      = L.585800 lireta




      PAGESA neni 30/33
      Eshte e mundur te kontraktosh ne menyre individuale pagen per ore ose per muaj (gje qe eshte e duhur te behet gjithnje ne forme te shkruar).
      Ne çdo rast kontrata percakton kushtet e rroges minimale. Minimumet e pagesave jane te percaktuara ne tabelat A, B, C e D qe jane shtojce e kontrates e vleresohen cdo vit nga nje komision kombetar i ngritur apostafat. Nese punetori bashkejeton ,ka te drejten e ushqimit qe duhet te jete i mjaftueshem e i ushqyeshem, e te te banuarit qe duhet te jete i pershtatshem per t’i ruajtur dinjitetin e rizervimin.
      Vlerat e caktuara te ngrenies e banimit jane te caktuara ne tabelen E qe jane shtojce e kesaj kontrate e jane te vleresuara nga Komisioni Kombetar çdo vit.
      Per çdo 2 vjet pune prane te njejtit punedhenes punetorit i takon 4% rritje rroge mbi pagesen minimale te kontrates. Numri maksimal i 2-vjeçareve eshte 7.
      Ne baze te te gjitha efekteve kontratuese kuota e perditeshme e ngrenies dhe banimit llogaritet duke pjesetuar per 26 rrogen mujore.Nese ne kontrate shprehen ditet kalendarike atehere pjesetohet me 30.
      Per te percaktuar rrogen mujore:
      oret e punes te javes x 52 (jave). 12 (muaji) + vleren e te ngrenit e banimit nese punetori ka te drejte
      Ne baze te te gjitha efekteve kontratuese muaji 13 - lejet- likujdimi ) per llogarine e 12 muajve, fraksionet teke ose mbi 15 dite Jane baraz me 1 rate mujore.

      SHPERBLIMI I KRISHTLINDJES OSE MUAJI I 13 neni 35
      I takon punetoreve nje pagese mujore e barabarte me rrogen mujore faktive ( rroge + ngrenia dhe banimi) shtese pageses normale mujore me rastin e festave te krishtlinjes.
      Per mardheniet e punes me te vogla se nje vit i jepet ne baze te aq te dymbedhjetave sa Jane muajt e punes.
      Per shembull
      Mardhenie pune te filluara me 1 janar 1996 e te shlyera me 30 qershor 1996:
      muaji i 13 eshte = 1 muaj ne vit
      paga mujore 1000000 lireta
      kuota e caktuar per ngrenie e banim 6600 L x 26 = 171600 lireta

      1171600 lireta
      6/12 muaj prej 1171600 = 585800 L per te paguar punetorit.

      MUNGESA DHE LEJET
      Punetori qe duhet te kryeje vizita mjeksore te dokumentuara e qe koincidojne me orarin e punes ka te drejte:
      16 ore vjetore leje te paguara nese bashkejeton.
      12 ore vjetore leje te paguara nese ka orar pune javor mbi 30 ore.
      Per ate qe punon te pakten 20 ore javore ka te drejte per te njejtet ore leje, por pa pagese
      Ne rast vdekjeje ne familje ( deri ne grade te dyte farefisnie) punetorit i takojne tre dite kalendarike te paguara.
      Punetorit mashkull qe i lind nje femije i takojne 2 dite leje te paguara.




      MARTESA neni 24
      Ne rast martese i takon punetorit nje leje e paguar prej 15 ditesh.




      LEJE LINDJEJE neni 25
      Nga prezantimi i çerifikates mjekesore qe cileson shtatezanine, ne momentin e mungeses se detyrueshme, punetorja nuk mund te pushohet nga puna.
      Eshte gjithashtu e ndaluar te detyrohet te punoje punetorja 2 muaj para dates se paracaktuar te lindjes e 3 muaj pas lindjes se femijes.Gjate kesaj periudhe numerohen normalisht pushimet, shperblimi i krishtelindjes e vjetersia e punes.



      SEMUNDJA neni 27
      Mungesat per semundje duhet te justif1kohen e duhet te provohen nga raporti mjeksor, i cili duhet te dergohet brenda 3 ditesh nga fillimi i semundjes nepermjet rekomandese me fature kthimi.

      RUAJTJA E VENDIT TE PUNES

      1. Per vjetersi deri ne 6 muaj: 10 dite kalendari.
      2. per vjetersi per me teper se 6 muaj deri 2 vjet :45 dite kalendarike.
      3. per vjetersi prej me teper se 2 vjet: 180 dite kalendari.

      PUNE ME E VOGEL SE 25 ORE JAVORE

      1. Per vjetersi nga 3 deri ne 6 muaj: 8 dite kalendari.
      2.per vjetersi nga 7 muaj deri ne 2 vjet: 10 dite kalendari.
      3.per vjetersi mbi 2 vjet: 15-l0 dite kalendari.

      KOMPENSIM EKONOMIK NE RAST SEMUNDJEJE

      1. per vjetersi pune deri ne 6 muaj :3 ditet e para me 50%, nga e katerta e tutje me 100% per nje shume prej 8 ditesh.
      2. per vjetersi nga 7 muaj deri 2 vjet: 3 ditet e para me 50% e nga e katerta e tutje me 100% per nje shume prej 10 ditesh .
      3. per vjetersi prej me shume se 2 vjet: 3 ditet e para me 100%, nga e katerta e tutje me 100% per nje shume te pergjitheshme prej 15 ditesh.




      AKSIDENTIM neni 28
      Duhet te jete i justifikuar nga nje raport i rregullt mjekesor.
      Personat qe kane te drejten e te ngrenit e te banuarit ka te drejten e kompensimit zsvendesues, me perjashtim te rastit kur i semuri eshte i shtruar ne spital ose ne shtepine e punedhenesit.

      RUAJTJA E VENDIT TE PUNES

      shih ,çka thuhet per semundjen

      TRAJTIMI EKONOMIK

      3 ditet e para ne ngarkim te punedhenesit. Per ditet e tjera knmpensimi eshte i dhene nga INAIL .



      FUNDI I MARDHENIES SE PUNES (aralaimerim) neni 36
      Mardhenia e punes mund te zgjidhet nga secila pale nepermjet paralajmerimit.Per paralajmerim nenkuptohet komunikimi ne forme te shkruar ,qe pala e cila do nderp.rerjen e mardhenies se punes (punetori ose punedhenesi) duhet te beje, ne menyre qe t’i beje te ditur pales tjeter ne kohe qellimin, e duhet te kete parasysh kohet e parashikuara nga kontrata, qe jane:
      - ne rast te mbylljes se mardhenies se punes nga ana e punedhenesit paralajmerimi duhet te jete prej 15 ditesh te plota kur punetori ka vjetersi pune deri ne 5 vjet, e prej 30 ditesh kur punetori ka vjetersi me te madhe:
      -ne rast paralajmerimi nga ana e punetorit koha e paralajmerimit reduktohet ne 50% me pak.
      Nderkohe punetori qe do nderprrjen e mardhenies se punes duhet te komunikoje vendimin e tij nepermjet nje letre, e te vazhdoje te punoje per 8 dite te tjera nga momenti i letres nese nuk kane kaluar S vjetet nga fillimi i punes,ose per 15 dite te tjera nese ka me shume se 5 vjet nga fillimi i punes. Paralajmerimi duhet bere nepermjet letres se shkruar e nje kopje e paralajmerimit duhet te firmoset nga punedhenesi nepermjet nje fature e duhet te ruhet nga punetori.
      - Ne rast dhenieje te doreheqies nese punetori nuk ka dhene nje paralajmerim te rregullt do t’i hiqen nga llogaria e fundit shuma e lekeve te aq ditesh sa duhet te jene ditet e paralajmerimit te pakryer.
      -Ne rast pushimi pune nese punedhenesi nik ka dhene kohen e duhur te paralajmerimit, punetori ka te drejte te paguhet per te gjitha ditet e paralajmerimit te pakryer.
      KOMPENSIM PER FUNDIN E MARDHENIES SE
      PUNES - LIKUJDIMI neni 37
      Si ne rastin e pushimit nga puna ashtu edhe te doreheqies, punetorit i takon kompensimi i fundit te mardhenies se punes, likujdimi (shih nenin 37 te kontrates kombetare).

      MUNCA
      DOMESTICA


      NATIONALER MANTELTARIFVERTAG FÜR HAUSPERSONAL

      ANSTELLUNG Artikel 5 und 6
      Den gesetzlichen Bestimmungen entsprechend erfolgt die Anstellung unmittelbar.
      Der Arbeitgeber läßt dem Arbeitnehmer ein Schreiben zukommen, aus dem folgendes hervorgeht:
      • Beginn des Arbeitsverhältnisses
      • Das von den Parteien (Arbeitgeber und Arbeitnehmer) ausgehandelte Anfangsgehalt.
      • Der halbe Ruhetag zusätzlich zum Sonntag.
      • Angabe des verfügbaren Raums zur Aufbewahrung der Sachen des Arbeitnehmers oder der Arbeitnehmerin.


      TEILZEITARBEIT
      (Gesetz 943/87 - Gesetz 81/88)
      Arbeitnehmer aus Ländern, die nicht zur EU gehören, können gleichzeitig mehrere Arbeitsverhältnisse eingehen, solange sie insgesamt nicht mehr als 55 Wochenstunden oder nicht weniger als 24 Wochenstunden arbeiten.

      BEFRISTETE ANSTELLUNG Artikel 7
      Die befristete Anstellung erfolgt schriftlich durch gegenseitige Aushändigung des Anstellungsschreibens (siehe Gesetz 230 vom 30.4.62 und Gesetz 56 vom 28.2.87) und bezieht sich auf folgende Tätigkeiten:
      • Zeitlich begrenzte oder vorausbestimmte Dienstleistungen, auch in Wiederholungsfällen.
      • Stellvertretung (auch teilweise) von Arbeitnehmern, die aus familiären Gründen (auch um im Ausland ansässige Familienangehörige aufzusuchen) von der Arbeit enthoben sind.
      • Stellvertretung von Arbeitnehmern, die wegen Urlaub, Krankheit, Unfall, Mutterschaft oder als Nutznießer gesetzlich verankerter Rechte abwesend sind.



      ARBEITSVERHALTNIS MIT SCHULERN UND
      STUDIERENDEN Artikel 8
      Schüler und Studierende im Alter zwischen 16 und 29 Jahren, die an Ausbildungs-und Studiengängen teilnehmen, die zu einem staatlich anerkannten Abschluß führen, können für 25 Wochenstunden mit Unterkunft im Hause angestellt werden.
      Wenn die gesamte tägliche Arbeitszeit in den Zeitraum zwischen 6 Uhr und 14 Uhr bzw. zwischen 14 Uhr und 22 Uhr fällt, so richtet sich die Vergutung nach Tabelle A (im Haushalt lebende Teilzeitbeschäftigte), zuzüglich der Vergütung in Sachleistungen.

      FREISTELLUNGEN FÜR BERUFLICHE FORTBILDUNGSMAßNAHMEN Artikel 9
      Arbeitnehmer mit unbefristeter Vollzeitbeschäftigung, die wenigstens 18 Monate bei einem Arbeitgeber beschäftigt sind, haben Anrecht auf 40 bezahlte Stunden pro Jahr zum Besuch von beruflichen Fortbildungsmaßnahmen für Hausangestellte und Hausgehilfen.




      ZEITWEILIGE NACHTWACHEN Artikel 13
      Betrifft Personal, das ohne spezifische Krankenpflegeausbildung für zeitweilige Nachtwachen angestellt wird.
      Der Dienst erfolgt zwischen 20 Uhr und 8 Uhr. Die Vergütung richtet sich nach Tabelle C und schließt verpflichtend die Bereitstellung des Abendessens, eines Frühstücks und einer angemessenen Unterbringung für die Nacht mit ein.

      NACHTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST Artikel 14
      Betrifft: Personal, das ausschließlich dazu angestellt wird, nachts anwesend zu sein.
      Der Dienst erfolgt zwischen 21 Uhr und 8 Uhr. Es besteht die Pflicht, dem Arbeitnehmer eine ungestörte Nachtruhe in angemessener Unterkunft zu ermöglichen. Die Vergütung richtet sich nach Tabelle D. Für den Fall, daß über die reine Anwesenheit hinausgehende Dienstleistungen verlangt werden, muß jede Arbeitsstunde zusätzlich nach Tabelle B (2. Klasse) vergütet werden.




      RUHEZEITEN Artikel 16
      Von den 36 Stunden wöchentlicher Ruhezeit entfallen 24 Stunden auf den Sonntag. Die übrigen 12 Stunden werden in Absprache mit dem Arbeitgeber an einem anderen Wochentag genommen.
      Für Dienstleistungen in den 12 Stunden Ruhezeit, die nicht auf den Sonntag entfallen und für die kein Ausgleich an einem anderen Wochentag erfolgt, steht dem Arbeitnehmer ein Zuschlag von 40 % für jede geleistete Arbeitsstunde zu.
      Für Dienstleistungen während der Ruhezeit an Sonntagen wird der Arbeitnehmer mit einem Zuschlag von 60 % für jede geleistete Arbeitsstunde vergütet, und es wird ihm ein entsprechender Freizeitausgleich gewährt.



      ARBEITSZEITREGELUNG Artikel 17
      Die tägliche Arbeitszeit für im Haushalt lebende Arbeitnehmer wird zwischen dem Arbeitnehmer und dem Arbeitgeber vereinbart, bis zu einem Höchstmaß von 10 nicht aufeinanderfolgenden Stunden pro Tag.
      Die wöchentliche Arbeitszeit ist auf ein Höchstmaß von 55 Stunden begrenzt.
      Für Arbeitnehmer, die nicht im Haushalt leben, beträgt die Arbeitszeit täglich 8 Stunden und wöchentlich 48 Stunden.
      Persönliche Pflege und Besorgungen erfolgen - soweit sie nicht Teil der Dienstleistung sind außerhalb der Arbeitszeit.
      Die am Arbeitsplatz gewährten Essenszeiten werden zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer vereinbart und nicht vergütet.




      NACHTARBEIT Artikel 17
      Abgesehen von der Nachtwache und / oder dem nächtlichen Bereitschaftsdienst werden die Arbeitsstunden zwischen 22 Uhr und 6 Uhr mit einem Zuschlag von 20 % vergütet, wenn sie im Rahmen der regulären Arbeitszeit geleistet werden, und mit einem Zuschlag von 50 %, wenn sie außerhalb der vereinbarten Arbeitszeit geleistet werden.




      UBERSTUNDEN Artikel 18
      Vom Arbeitnehmer kann eine sowohl am Tage als auch in der Nacht zu erfolgende Dienstleistung außerhalb der vereinbarten Arbeitszeit verlangt werden, es sei denn, daß bei ihm ein berechtigter Hinderungsgrund vorliegt. Als Überstunden gelten alle Arbeiten, die über die in Artikel 17 Absatz 1 des Arbeitsvertrages festgelegte tägliche oder wöchentliche Höchstarbeitszeit hinausgehen. Davon ausgenommen sind vorher vereinbarte Arbeitszeitverlängerungen zum Ausgleich nicht geleisteter Arbeitszeit. Überstunden werden nach dem allgemeinen Stundenlohn und mit folgendem Zuschlag vergütet:
      • 25 % für Arbeitsstunden zwischen 6 Uhr und 22 Uhr
      • 50 % für Arbeitsstunden zwischen 22 Uhr und 6 Uhr .
      • 60 % für Arbeitsstunden an Sonntagen oder an den in Artikel 19 genannten Feiertagen.

      Überstunden mussen spätestens einen Tag zuvor angekündigt werden, mit Ausnahme von Notfällen oder bei besonderem unvorhergesehenem Bedarf.
      In Notfällen werden Dienstleistungen während der Ruhezeiten bei Nacht und bei Tage als normale Arbeit betrachtet und nur ein entsprechender Ausgleich der Ruhezeiten gewährt: diese Dienstleistungen durfen allerdings nicht regelmaBig anfallen.



      FEIERTAGE Artikel 19
      Es gibt 11 Feiertage im Jahr:
      1. Januar; 6. Januar, Ostermontag, 25. April; 1. Mai; 15. August; 1. November; 8. Dezember; 25. Dezember; 26. Dezember; Fest des Schutzheiligen.
      Feiertage müssen vollständig genommen und vergütet werden.
      Werden an diesen Tagen Dienstleistungen verlangt, so werden sie mit dem Stundenlohn und einem Zuschlag von 60 % vergütet.




      URLAUB Artikel 20
      Dem Arbeitnehmer stehen 26 Arbeitstage pro Jahr als Urlaub zu.
      Als Arbeitstage gelten 6 Wochentage, unter Ausschluß also der vertraglich vorgesehenen Ruhezeiten.
      Der Arbeitnehmer hat nach einem Dienstjahr Recht auf Urlaub, der mit der normalen Bezahlung vergütet werden muß und, im Falle der im Hause lebenden Arbeitnehmer, auch mit dem vertraglich festgelegten Gegenwert für “Verpflegung und Unterkunft”.
      Es ist möglich, Urlaub über längere Zeiträume zu bekommen (Aufsparung der Urlaubstage über 2 Jahre), um eine Reise ins Heimatland zu ermöglichen. Ein Anrecht auf Urlaub besteht auch bei Arbeitsverhältnissen unter einem Jahr, natürlich proportional zur Dauer des bis dahin geleisteten Dienstes. Beispiel:
      Ein Arbeitsverhaltnis wurde am 1. Januar 1996 aufgenommen und am 30. Juni 1996 beendet (6 Monate).
      Pro Jahr besteht ein Anrecht auf 26 Tage, bei einem halben Jahr sind es also 13 Tage.
      Die Monatsvergutung beträgt 1.000.000 Lire. Der vertraglich vereinbarte Gegenwert für “Verpflegung und Unterkunft” betragt 6.600 Lire pro Tag.

      Berechnung:
      1.000.000 ÷ 26 Arbeitstage = 38.460 Lire (tägliche Vergütung)
      Vertragliche Quote für
      “Verpflegung und Unterkunft” = 6.600 Lire

      45.060 Lire x 13 (Zustehende Urlaubstage)
      = 585.800 Lire




      VERGUTUNG Artikel 30/33
      Es besteht die Möglichkeit, die Stunden- oder Monatsbezahlung individuell auszuhandeln (dies sollte immer schriftlich erfolgen).
      In jedem Falle bestimmt der Vertrag die Mindesthöhe der Vergütung. Die Mindesttarife sind in den Tabellen A, B, C und D im Anhang des vorliegenden Vertrages festgehalten und werden jährlich von der dafür zuständigen nationalen Kommission neu bestimmt.
      Wenn der Arbeitnehmer im Haushalt lebt, hat er Recht auf Verpflegung, die ihm eine gesunde und zureichende Ernährung ermöglicht, und auf eine würdige Unterkunft, die ihm eine Privatsphäre garantiert.
      Der vertragliche Gegenwert für Verpflegung und Unterkunft sind in Tabelle E im Anhang des vorliegenden Vertrages festgelegt und werden jährlich von der dafür zuständigen nationalen Kommission neu bestimmt.
      Nach jeweils zwei bei demselben Arbeitgeber abgeleisteten Dienstjahren steht dem Arbeitnehmer eine Erhöhung von 4 % des vertraglichen Mindesttarifs zu. Dies gilt für höchstens 7 Zweijahresfristen.
      In vertragsrechtlicher Hinsicht entspricht die Tagesvergutung dem 26. Teil der Monatsvergütung. Wenn der Arbeitsvertrag von Kalendertagen ausgeht, entspricht die Tagesvergütung dem 30. Teil.

      Berechnung der monatlichen Vergütung:
      Wochenarbeitsstunden x 52 (Wochen) ÷ 12 (Monate) + Gegenwert für Verpflegung und Unterkunft (wenn erteilt).
      In vertragsrechtlicher Hinsicht (13. Monatsgehalt, Urlaub, Auszahlung) gelten Zeiträume von 15 oder mehr Tagen - zum Zwecke der Zwölftel-Berechnung - als ein Ganzes von zwölf Zwölfteln.




      WEIHNACHTSGELD ODER 13. MONATSGEHALT Artikel 35
      Dem Arbeitnehmer steht ein Monatsgehalt in Höhe der tatsachlichen Vergütung (Gehalt sowie Verpflegungs- und Unterkunftszulage) zu, das ihm zu Weihnachten ausgezahlt wird.
      Für Arbeitsverhältnisse von weniger als einem Jahr entspricht der Betrag einer Zwölftelmenge, die der Anzahl der Monate des bis dahin geleisteten Dienstes entspricht.

      Beispiel:
      Ein Arbeitsverhältnis wurde am 1. Januar 1996 aufgenommen und am 30. Juni 1996 beendet (6 Monate).
      Das 13. Monatsgehalt entspricht einem Monat pro Jahr
      Monatsvergütung 1.000.000 Lire
      Vertragliche Quote
      “Verpflegung und Unterkunft” 6.600 Lire x 26 = 171.600 Lire
      1.171.600 Lire

      6 Zwölftel von 1.171.600 macht 585.800 Lire, die zu verguten sind.

      GENEHMIGTE ABWESENHEIT Artikel 22
      Der Arbeitnehmer, der sich während der Arbeitszeit schriftlich belegten ärztlichen Untersuchungen unterziehen muß, hat Anrecht auf:
      16 Stunden pro Jahr bezahlten Urlaubs, wenn er im Haushalt lebt.
      12 Stunden pro Jahr bezahlten Urlaubs, wenn seine Arbeitszeit mehr als 30 Wochenstunden beträgt.
      Wer wenigstens 20 Wochenstunden arbeitet, hat Anrecht auf dieselbe Stundenzahl unbezahlten Urlaubs.
      Im Todesfall von Angehörigen (bis zu Familienmitgliedern zweiten Grades) stehen dem Arbeitnehmer drei Kalendertage bezahlten Urlaubs zu.
      Bei Geburt seiner Kinder stehen dem männlichen Arbeitnehmer zwei Tage bezahlten Urlaubs zu.




      EHESCHLIEßUNG Artikel 24
      Bei Eheschließung hat der Arbeitnehmer Anrecht auf einen bezahlten Urlaub von 15 Tagen.



      MUTTERSCHAFT Artikel 25
      (Gesetz 1204/71)
      Nach Vorlage der ärztlichen Schwangerschaftsbescheinigung bis zum Antritt des vorgeschriebenen Mutterschaftsurlaubs darf der Arbeitnehmerin nicht gekündigt werden.
      Außerdem ist es verboten, Frauen in den letzten beiden Monaten vor dem vorgesehenen Entbindungsdatum und in den ersten drei Monaten nach Geburt des Kindes mit Arbeiten zu betrauen. Diese Zeiträume zählen aber gleichwohl bei der Berechnung zustehender Urlaubstage, des Weihnachtsgeldes und des Dienstalters.



      KRANKHEITSFALL Artikel 27
      Abwesenheiten wegen Krankheit müssen gerechtfertigt und durch Vorlage eines ärztlichen Attests bescheinigt werden, das innerhalb von drei Tagen nach Beginn der Krankheit als Einschreibebrief mit Rückschein an den Arbeitgeber ergehen muß.
      ERHALTUNG DES ARBEITSPLATZES

      1. Bei einer Dienstzeit bis zu sechs Monaten: 10 Kalendertage
      2. Bei einer Dienstzeit von mehr als sechs Monaten bis zu zwei Jahren: 45 Kalendertage
      3. Bei einer Dienstzeit von mehr als zwei Jahren: 180 Kalendertage

      Arbeitsverhaltnisse unter 25 Wochenstunden

      1. Bei einer Dienstzeit von drei bis sechs Monaten: 8 Kalendertage
      2. Bei einer Dienstzeit von sieben Monaten bis zu zwei Jahren: 10 Kalendertage
      3. Bei einer Dienstzeit von mehr als zwei Jahren: 15 Kalendertage

      FINANZIELLE KRANKlEIEITSENTSCHÄDIGUNG

      1. Bei einer Dienstzeit bis zu sechs Monaten: die ersten drei Tage 50 % und ab dem vierten Tag 100 % fiir einen Zeitraum von maximal 8 Tagen.
      2. Bei einer Dienstzeit von sieben Monaten bis zu zwei Jahren: die ersten drei Tage 50 % und ab dem vierten Tag 100 % fiir einen Zeitraum von maximal 10 Tagen.
      3. Bei einer Dienstzeit von mehr als zwei Jahren: die ersten drei Tage 100 % und ab dem vierten Tag 100 % für einen Zeitraum von maximal 15 Tagen. Der Zuschlag des Gegenwerts für Verpflegung und Unterkunft steht dem Arbeitnehmer, der diese Sachleistungen normalerweise erhält, nur dann zu, wenn sich der Erkrankte nicht bettlägerig im Krankenhaus oder im Hause des Arbeitgebers befindet.


      UNFALL Artikel 28
      Ein Unfall muß anhand eines ordentlichen ärztlichen Attests bescheinigt werden. Arbeitnehmer, die normalerweise Verpflegung und Unterkunft erhalten, haben nur dann Anrecht auf eine Ersatzentschädigung, wenn sie sich nicht bettlägerig im Krankenhaus oder im Hause des Arbeitgebers befinden.

      EREIALTUNG DES ARBEITSPLATZES (siehe die Bestimmungen im Krankheitsfall) BEZAHLUNG
      Die ersten drei Tage gehen zu Lasten des Arbeitgebers. Für den restlichen Zeitraum erfolgt die Entschadigung durch INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro: Nationale Arbeitsunfallversicherungsanstalt).


      BEENDIGUNG DES ARBEITSVERHÄLTNISSES (KÜNDIGUNG)
      Artikel 36
      Das Arbeitsverhältnis kann von jeder der beiden Seiten (Arbeitgeber und Arbeitnehmer) mit Kundigungsbescheid aufgelost werden.
      Ein Kundigungsbescheid ist eine schriftliche Benachrichtigung, zu der die kündigungswillige Seite (Arbeitnehmer oder Arbeitgeber) verpflichtet ist, um die Gegenseite im Voraus über seine Absichten in Kenntnis zu setzten, wobei folgende vertraglich festgelegte Fristen beachtet werden müssen:
      - Bei Kündigung von Seiten des Arbeitgebers muß der Kündigungsbescheid bei einer Dienstzeit bis zu 5 Jahren 15 ganze Tage zuvor und bei einer hoheren Dienstzeit 30 Tage zuvor erfolgen;
      - Bei Kündigung von Seiten des Arbeitnehmers sind die Fristen für den Kündigungsbescheid um 50 % kürzer.
      Von daher muß der Arbeitnehmer, der beabsichtigt, das Arbeitsverhältnis zu beenden, nach brieflicher Mitteilung seiner Absicht weitere 8 Tage arbeiten, wenn sein Arbeitsantritt noch keine 5 Jahre zuruckliegt; hingegen muß er noch weitere 15 Tage arbeiten, wenn er auf eine Dienstzeit von mehr als 5 Jahren zurückblickt.
      Der Kündigungsbescheid muß schriftlich erfolgen. Eine Kopie dieser Benachrichtigung muß vom Arbeitgeber als Empfangsbestätigung unterschrieben und vom Arbeitnehmer aufbewahrt werden.
      • Wenn der Arbeitnehmer, im Falle einer Kündigung seinerseits, keinen ordentlichen Kündigungsbescheid aufsetzt, wird ihm vom Auszahlungsbetrag bei Vertragsende die Vergütung so vieler Tage einbehalten, wie der nicht eingehaltenen Frist entsprechen.
      • Wenn der Arbeitgeber, im Falle einer Kündigung seinerseits, die ordentliche Kündigungsfrist nicht einhält, hat der Arbeitnehmer Anrecht auf Bezahlung so vieler Tage, wie der nicht eingehaltenen Frist entsprechen.



      ENTLASSUNGSGELD - AUSZA~LUNG Artikel 37
      Sowohl im Falle einer Kündigung seitens des Arbeitgebers, als auch im Falle einer Kündigung von Seiten des Arbeitnehmers hat der Arbeitnehmer Anrecht auf das Entlassungsgeld (siehe Artikel 37 des nationales Vertrags).