STUDI PROFESSIONALI, Ipotesi CCNL 25/07/2001
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IPOTESI DI ACCORDO
Il giorno 25/7/2001
Tra
· Consilp-Confprofessioni
· Confedertecnica
· Cipa
E
· Filcams Cgil,
· Fisascat-Cisl
· Uiltucs-Uil
Si è stipulata la seguente ipotesi da valere quale accordo per il rinnovo dei rispettivi CCNL Consilp-Confprofessioni e Cipa del 1 ottobre 1995 e Confedertecnica del 1 maggio 1996.
Tale ipotesi sarà sottoposta a verifica dei rispettivi Organismi e diventerà operativa a seguito dell’approvazione degli stessi entro il termine del 30 settembre 2001.
· Art. 1 – DECORRENZA E DURATA
Il CCNL avrà decorrenza dall’1 ottobre 1999 e scadenza sia per la parte normativa che per la parte economica al 30 settembre 2003.
· Art. 2 AUMENTI RETRIBUTIVI MENSILI
A decorrere dalle scadenze appresso indicate a tutto il personale qualificato verranno erogati i seguenti aumenti salariali non assorbibili:
CONFEDERTECNICA
livello |
30.09.99 |
1.10.2001 |
Totale |
1.10.2002 |
totale |
|
Retribuzione in atto |
Primo incremento |
Nuova Retribuzione |
Secondo Incremento |
Nuova Retribuzione |
Totale Aumento |
|
1S | 2.801.431 |
145.072 |
2.946.503 |
145.072 |
3.091.575 |
290.144 |
1 | 2.549.931 |
132.497 |
2.682.428 |
132.497 |
2.814.925 |
264.994 |
2 | 2.330.886 |
121.544 |
2.452.430 |
121.544 |
2.573.974 |
243.088 |
3S | 2.178.669 |
113.933 |
2.292.602 |
113.933 |
2.406.535 |
227.866 |
3 | 1.980.518 |
104.026 |
2.084.544 |
104.026 |
2.188.570 |
208.052 |
4S | 1.877.445 |
98.872 |
1.976.317 |
98.872 |
2.075.189 |
197.744 |
4 | 1.763.127 |
93.156 |
1.856.283 |
93.156 |
1.949.439 |
186.312 |
5 | 1.628.595 |
86.430 |
1.715.025 |
86.430 |
1.801.455 |
172.860 |
CONSILP-CONFPROFESSIONI E CIPA
livello |
30.09.99 |
1.10.2001 |
Totale |
1.10.2002 |
Totale |
|
Retribuzione in atto |
Primo incremento |
Nuova Retribuzione |
Secondo Incremento |
Nuova Retribuzione |
Totale Aumento |
|
1 | 2.475.394 |
128.770 |
2.604.164 |
128.770 |
2.732.934 |
257.540 |
2 | 2.150.408 |
112.520 |
2.262.928 |
112.520 |
2.375.448 |
225.040 |
3 | 1.984.328 |
104.216 |
2.088.544 |
104.216 |
2.192.760 |
208.432 |
4S | 1.924.390 |
101.220 |
2.025.610 |
101.220 |
2.126.830 |
202.440 |
4 | 1.852.030 |
97.602 |
1.949.632 |
97.602 |
2.047.234 |
195.204 |
5 | 1.727.007 |
91.350 |
1.818.357 |
91.350 |
1.909.707 |
182.700 |
Gli aumenti che non siano di merito e non derivino da scatti di anzianità ; erogati dagli studi professionali indipendentemente dai contratti collettivi stipulati in sede sindacale, possono essere assorbiti in tutto o in parte in caso di aumento di tabella solo se l’assorbimento sia stato previsto da eventuali accordi sindacali oppure espressamente stabilito all’atto della concessione.
· Art. 3 IVC
Resta inteso che a decorrere dall’1 ottobre 2001 l’indennità di vacanza contrattuale, ove eventualmente erogata, cesserà di essere corrisposta.
· Art. 4 RIALLINEAMENTO
Le parti convengono che, entro il termine della vigenza contrattuale, si procederà al riallineamento delle tabelle retributive e quelle relative agli scatti di anzianità, al fine di pervenire ad una tabella salariale unica valida per tutto il settore.
· Art. 5 – UNA TANTUM
A tutto il personale in forza alla data di stipula del presente Accordo o assunto successivamente a tale data, verrà erogata una indennità “una tantum” così ripartita tra i diversi livelli:
STUDI PROFESSIONALI
CONSILP E CIPA |
CONFEDERTECNICA | ||
LIVELLI |
Una tantum |
LIVELLI |
Una tantum |
1 Super | 885.883 |
||
1 | 782.781 |
1 | 806.352 |
2 | 680.013 |
2 | 737.084 |
- |
3 Super | 688.950 |
|
3 | 627.494 |
3 | 626.289 |
4 Super | 608.540 |
4 Super | 593.695 |
4 | 585.658 |
4 | 557.545 |
5 | 546.123 |
5 | 515.002 |
Tale importo, sarà suddiviso mensilmente o per frazione di mese pari o superiore a 15 giorni, in relazione alla presenza in servizio nel periodo 1 ottobre 1999 – 30 settembre 2001 (ventiquattro mesi).
I periodi di assenza dovuti a malattia, infortunio, maternità obbligatoria e facoltativa sono da computarsi agli effetti del calcolo pro-quota.
Al personale con rapporto a tempo parziale e/o con contratto a termine, l'erogazione avverrà con criteri di proporzionalità.
Agli apprendisti l’indennità “una tantum” sarà erogata in percentuale.
L’importo "una tantum" spettante verrà erogato in unica rata con la retribuzione del mese di settembre 2001.
L’importo “una tantum” di cui sopra non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale né del trattamento di fine rapporto.
Qualora il datore di lavoro avesse corrisposto ai propri dipendenti, durante il periodo di carenza contrattuale, degli importi a copertura di detto periodo di vacanza, essi saranno assorbiti fino a concorrenza degli importi suindicati.
· Art. 6 – SCATTI ANZIANITA’
Per l'anzianità di servizio maturata presso lo stesso studio professionale, il lavoratore avrà diritto, dopo il termine dell'apprendistato, a dieci scatti triennali nelle seguenti misure:
CONSILP – CIPA |
CONFEDERTECNICA | ||
LIVELLI |
Importi |
LIVELLI |
Importi |
1 Super | 57.500 |
||
1 | 41.000 |
1 | 49.910 |
2 | 32.000 |
2 | 43.700 |
3 Super | 39.330 |
||
3 | 27.000 |
3 |
33.350
|
4 Super | 25.500 |
4 Super | 30.360 |
4 |
24.000
|
4 | 26.910 |
5 | 20.000 |
5 |
23.000
|
La data di riferimento per la maturazione degli scatti è fissata al 1º gennaio 1978.
Gli aumenti relativi a tali scatti non potranno essere assorbiti da precedenti e successivi aumenti di merito nè i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli scatti maturati o da maturare. Gli scatti triennali decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio di anzianità.
Nel caso in cui, nel corso del triennio intercorrente tra l'uno e l'altro scatto intervengano passaggi di livello, si applicherà il valore dello scatto del livello acquisito per il numero degli scatti maturati in quel momento.
La frazione del triennio in corso al momento del passaggio di livello, sarà utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico.
Dichiarazione a verbale
Per i lavoratori che alla data del 30 settembre 1999 (data di entrata in vigore del presente contratto) abbiano già completato la serie di cinque scatti prevista dal CCNL precedente (CONSILP-CONFPROFESSIONI e CIPA del 1/10/1995 e CONFEDERTECNICA del 1/5/1996), si dovrà procedere al ricalcolo, a partire dal 1 gennaio 1978, per determinare il corrispondente numero dei nuovi scatti di anzianità maturati e quelli da maturare rispetto alla nuova serie di 10 scatti. Il numero degli scatti risultante sarà moltiplicato per il nuovo valore dello scatto. Resta intesa l’ esclusione della corresponsione degli arretrati per il periodo antecedente al 30 settembre 1999.
· Art. 7 –COSTITUZIONE DEL FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
Le parti, nel dichiarare la propria volontà di sviluppare una politica sociale che vada incontro alle esigenze dei lavoratori, convengono di introdurre un sistema di assistenza sanitaria integrativa al Servizio sanitario nazionale da valere per tutti gli addetti del settore.
Tale obiettivo sarà realizzato attraverso la costituzione di uno specifico fondo.
A tal fine si conviene di istituire una Commissione tecnica bilaterale a livello nazionale, per determinare l’espletamento degli incombenti necessari alla costituzione e al funzionamento.
Fermo restando quanto sopra e fatto salvo quanto in materia è previsto dal secondo livello di contrattazione di cui all’art. 11 del presente CCNL, viene stabilito che la quota per la costituzione del Fondo di Assistenza sanitaria integrativa resta convenuta in L. 30.000= mensili a partire dal 1 marzo 2002. Tale importo sarà a carico del datore di lavoro.
Resta inteso che tale quota è da considerarsi ricompresa nelle erogazioni previste dal punto 2 – Assetti contrattuali – dell’ accordo 23 luglio 1993, mantenendone le caratteristiche e le specificità .
· Art. 8 – STESURA TESTO UNICO CCNL
Le parti convengono che entro il mese di ottobre del 2001, si procederà alla definizione e alla stesura del testo unico contrattuale che dovrà valere per l’intero settore.
Seguono firme
Per Consilp-Confprofessioni Dott. Gaetano Stella
Per Confedertecnica Ing. Mario Cassano
Per Cipa Dott. Renato Cava
Per Filcams Cgil Piero Marconi, Artemigia Ioli, Federica Cattaneo
Per Fisascat Cisl Mario Piovesan
Per Uiltucs Uil Paolo Poma