24/6/2004 ore: 12:23

Somministrazione di lavoro al via

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      Numero 150, pag. 24 del 24/6/2004
      Autore: di Teresa Pittelli
       
      Somministrazione di lavoro al via
       
      Firmate ieri le circolari del welfare con le specifiche per gli intermediari e sui servizi ispettivi.
      Addio alle agenzie interinali. È in partenza lo staff leasing
       
      Addio lavoro temporaneo, arriva la somministrazione di lavoro. Con la circolare firmata ieri dal ministro del welfare, Roberto Maroni, che detta le modalità di iscrizione all'albo e autorizzazione delle agenzie per il lavoro, i nuovi soggetti privati ammessi a fare intermediazione tra domanda e offerta di lavoro diventano pienamente operativi. Così come operativa diventa quella parte di riforma del lavoro legata alla partenza delle agenzie, come appunto lo staff leasing, ovvero l'affitto di un intero staff anche a tempo indeterminato, previsto dal decreto attuativo 276/2003 della legge Biagi. La circolare del welfare completa il cammino già iniziato dal ministero che il 23 dicembre 2003 ha emanato il decreto di istituzione dell'albo delle agenzie per il lavoro e di definizione delle procedure di iscrizione e autorizzazione delle agenzie, integrati il 5 maggio 2004 dal decreto che ha fissato i requisiti relativi alla disponibilità di locali idonei e alle adeguate competenze professionali del personale delle agenzie.

      - Iscrizione all'albo. Per l'autorizzazione a iscriversi all'albo è previsto un ´documento analitico' che descrive il modello organizzativo dell'agenzia e specifica la sua articolazione territoriale, l'organico, la disponibilità dei locali e delle attrezzature richieste.

      -Oggetto sociale. Le attività di somministrazione di lavoro, intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione non costituiscono più oggetto sociale esclusivo della agenzia autorizzata alla specifica attività, a differenza di quanto accadeva nella normativa pre-riforma Biagi. Da un lato, la normativa dispone ex lege la possibilità per le agenzie di svolgere diverse tipologie di attività, autorizzando automaticamente le agenzie di somministrazione di tipo generalista a svolgere l'attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale e ricollocazione professionale e le agenzie di intermediazione a svolgere l'attività di ricerca e selezione del personale e di ricollocazione professionale. Dall'altro, l'eliminazione dell'oggetto sociale esclusivo permette alle agenzie di affiancare alle attività autorizzate altre tipologie di attività, anche non soggette ad autorizzazione, come l' esecuzione di lavori in appalto di servizi.

      - Rifiuto dell'autorizzazione. Stante il rifiuto dell'autorizzazione a tempo indeterminato per le agenzie che non abbiano svolto attività per la quale erano state autorizzate oppure l'abbiano svolta ´in modo saltuario o intermittente', la circolare chiarisce che per svolgimento saltuario e intermittente si intende l'esercizio dell'attività in maniera solamente occasionale e non abituale, realizzata per episodi o atti isolati, o anche continuativi ma senza abitualità e sistematicità, come ad esempio nel caso di un'attività stagionale. Nella verifica di questo requisito potrà aiutare la presenza di un'idonea organizzazione e struttura imprenditoriale per lo svolgimento dell'attività realizzata. Anche se si tratta di un presupposto necessario ma non sufficiente.

      - Sospensione e revoca. Rispetto alla norma del decreto, che stabiliva la sospensione delle agenzie che entro 30 giorni dalla richiesta non avessero ottemperato agli obblighi contributivi e formativi imposti dal dlgs 276, e la cancellazione dopo 60 giorni in caso di persistenza delle irregolarità, la circolare specifica che l'agenzia sospesa non potrà svolgere l'attività oggetto dell'autorizzazione. In particolare, le agenzie di somministrazione continueranno la gestione dei contratti in essere, senza la possibilità di concludere nuovi contratti di lavoro e nuovi contratti di somministrazione.

      - Divieto di transazione. Si precisa la disciplina del divieto di transazione commerciale dell'autorizzazione, chiarendo che è vietata l'attribuzione a terzi anche del suo oggetto, e cioè lo svolgimento dell'attività autorizzata, e quindi anche della attività di ricerca e selezione dei candidati, della gestione delle banche dati, della stipulazione e del procacciamento di contratti.

       
       
       
       
       

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