18/5/2004 ore: 12:10
Rappresentanti alla cassa con nuove regole Enasarco
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Dal 1° gennaio è entrato in vigore il nuovo regolamento, che prevede una serie di novità. In particolare, per tutte le somme spettanti all’agente in dipendenza del rapporto di agenzia, a qualsiasi titolo e anche se non ancora pagate, è dovuto un contributo previdenziale complessivo del 12,5%, con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004. I contributi sono a carico dell’agente e del preponente per la metà ciascuno, nel limite del massimale annuo di 24.548 euro per l’agente monomandatario e nel limite del massimale provvigionale annuo di 14.027 per ciascun preponente dell’agente plurimandatario. Dal 1° gennaio 2004, il contributo dell’1% è destinato al Fondo di previdenza a titolo di solidarietà. In caso di inizio o cessazione del rapporto di agenzia nel corso dell’anno, l’importo del minimale di contribuzione è frazionato per trimestri ed è versato per tutti i trimestri di durata del rapporto di agenzia dell’anno considerato; la differenza tra il minimale e l’entità dei contributi maturati è a totale carico del preponente. Il versamento dei contributi deve avvenire entro il 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre; il preponente è responsabile anche per la parte a carico dell’agente. Il versamento deve essere preceduto da una distinta compilata e trasmessa alla Fondazione in via telematica o attraverso altro strumento informatico. Per il 2004, in via transitoria, si potrà pagare secondo la vecchia normativa. |