18/5/2004 ore: 12:10

Rappresentanti alla cassa con nuove regole Enasarco

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        sezione: NORME E TRIBUTI
        data: 2004-05-18 - pag: 29
        autore: ALDO FORTE

        Rappresentanti alla cassa con nuove regole Enasarco
        Rappresentanti e agenti di commercio alla cassa. Scade giovedì (20 maggio) il termine per versare i contributi del primo trimestre 2004.
        Dal 1° gennaio è entrato in vigore il nuovo regolamento, che prevede una serie di novità.
        In particolare, per tutte le somme spettanti all’agente in dipendenza del rapporto di agenzia, a qualsiasi titolo e anche se non ancora pagate, è dovuto un contributo previdenziale complessivo del 12,5%, con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004.
        I contributi sono a carico dell’agente e del preponente per la metà ciascuno, nel limite del massimale annuo di 24.548 euro per l’agente monomandatario e nel limite del massimale provvigionale annuo di 14.027 per ciascun preponente dell’agente plurimandatario.
        Dal 1° gennaio 2004, il contributo dell’1% è destinato al Fondo di previdenza a titolo di solidarietà. In caso di inizio o cessazione del rapporto di agenzia nel corso dell’anno, l’importo del minimale di contribuzione è frazionato per trimestri ed è versato per tutti i trimestri di durata del rapporto di agenzia dell’anno considerato; la differenza tra il minimale e l’entità dei contributi maturati è a totale carico del preponente. Il versamento dei contributi deve avvenire entro il 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre; il preponente è responsabile anche per la parte a carico dell’agente. Il versamento deve essere preceduto da una distinta compilata e trasmessa alla Fondazione in via telematica o attraverso altro strumento informatico.
        Per il 2004, in via transitoria, si potrà pagare secondo la vecchia normativa.

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