Nuove reclute tra i parasubordinati

Lunedí 17 Marzo 2003
NORME E TRIBUTI |
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Nuove reclute tra i parasubordinati
 Previdenza Le novità della legge Biagi sul mercato del lavoro e del disegno delega di riforma delle pensioni all'esame del Senato
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Mentre la legge delega 30/2003 ha, tra l'altro, ridefinito il rapporto di collaborazione coordinato e continuativo, la platea degli iscritti alla gestione separata, prevista dall'articolo 2, comma 26 della legge 335/95, continua ad ampliarsi, a determinate condizioni, con due nuove figure di lavoratori autonomi. Si tratta dei prestatori di lavoro occasionale e degli associati in partecipazione. Lavoratori occasionali. Non rientrano nella nozione di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, soggetto al contributo da versare alla gestione separata Inps, come prevede l'articolo 4 della legge delega 30/2003, i rapporti di lavoro meramente occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell'anno solare con il medesimo committente, salvo che il compenso complessivo per lo svolgimento della prestazione lavorativa superi 5mila euro. L'articolo 3, comma 2 del disegno di legge delega previdenziale (già approvato alla Camera e ora all'esame del Senato) stabilisce che i titolari di reddito derivanti da prestazioni lavorative occasionali per importi superiori a 4.500 euro annui vengono iscritti alla gestione separata, in assenza di altri obblighi contributivi. Naturalmente, si tratta attualmente di previsioni contenute in provvedimenti di delega al Governo per l'emissione successiva dei necessari decreti legislativi che disciplineranno nel dettaglio la materia. Associati in partecipazione. Il disegno di legge delega previdenziale, nel testo approvato dalla Camera ha previsto, all'articolo 3, che i soggetti che, nell'ambito di una associazione in partecipazione di cui agli articoli da 2549 a 2554 del Codice civile conferiscono prestazioni lavorative, i cui compensi sono qualificati come redditi da lavoro autonomo secondo l'articolo 49, comma 2, lettera c) del Tuir sono iscritti alla gestione separata, ovvero delle Casse previdenziali professionali. Contributi più alti per i pensionati. Il titolare di pensione diretta (non, quindi, quello ai superstiti) iscritto alla gestione separata deve fare i conti, dal 1º gennaio 2003, con una contribuzione più elevata. Le aliquote di finanziamento e di computo passano, infatti, dal 10 al 12,5% a partire dal 1º gennaio 2003 e dal 12,5% al 15% dal 1º gennaio 2004. Queste aliquote vengono ripartite tra committente e lavoratore secondo le proporzioni vigenti nel caso di lavoro parasubordinato (due terzi a carico del committente e un terzo a carico del collaboratore coordinato e continuativo). Lo ha stabilito l'articolo 44, comma 6 della legge 289/2002 (Finanziaria 2003). Viene stabilito, inoltre, che alla gestione separata debba affluire il 10% delle entrate di cui al comma 4 dell'articolo 44 della stessa Finanziaria 2003 (flusso di entrate vincolato al finanziamento di iniziative di formazione degli iscritti alla gestione separata non pensionati). Queste entrate derivano dai pensionati, soggetti all'incumulabilità totale o parziale con i redditi di lavoro, che, pagando un determinato pedaggio, possono cumulare totalmente la pensione di anzianità con i redditi di lavoro dipendente e autonomo oppure che chiedono il condono per la mancata dichiarazione dei redditi agli enti previdenziali. Con decreto interministeriale (Lavoro ed Economia), da emanare entro 4 mesi dal 1º gennaio 2003, verranno determinati criteri e modalità di finanziamento e di gestione delle relative risorse. L'Inps (circolare 42 del 26 febbraio 2003) ha fornito le seguenti precisazioni: - l'aumento di 2,5 punti percentuali opera sia per i soggetti titolari di sola pensione diretta che per quelli che, pur percependo una pensione diretta, siano anche iscritti a un'altra gestione previdenziale obbligatoria. Questo perché l'articolo 44, comma 6 della legge 289/2002 (Finanziaria 2003) non prevede alcuna esclusione o differenziazione fra i due tipi di soggetti iscritti lasciando chiaramente intendere che l'aumento del l'aliquota contributiva sia riconducibile alla sola condizione della titolarità di una pensione diretta; - a decorrere dal 2003, la contribuzione dei venditori a domicilio (articolo 19 del decreto legislativo 114/1998) va calcolata sul 78% del totale delle provvigioni; - l'articolo 90, comma 3 della legge 289/02 ha classificato tra i redditi «diversi» (articolo 81, comma 1 del Tuir) anche i redditi derivanti da collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale, di natura non professionale, resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. Questo significa che non scatta l'obbligo contributivo.
a cura di Giuseppe Rodà
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