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La vigilanza ispettiva si fa più leggera
 Previdenza - Le nuove regole e le modalità per i controlli nelle aziende previste dalla riforma Biagi del mercato del lavoro
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Le nuove modalità delle ispezioni in azienda, valorizzando l'attività di consulenza degli ispettori, dovranno essere finalizzate a promuovere l'osservanza della disciplina degli obblighi previdenziali, del rapporto di lavoro, del trattamento economico e normativo minimo e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. È una delle novità inserite nella legge Biagi (legge 30/2003, articolo 8), tesa a rivedere le attuali disposizioni in materia di ispezioni effettuate dagli organi di vigilanza appartenenti al ministero del Welfare e agli enti previdenziali. Attraverso uno o più decreti legislativi si dovrà disciplinare non solo il riassetto delle norme vigenti sulle ispezioni in materia di previdenza sociale e di lavoro, ma si dovrà anche ridefinire il quadro regolatorio finalizzato alla prevenzione delle controversie individuali di lavoro in sede conciliativa, ispirato a criteri di equità ed efficienza. Lo spirito della riforma può essere sintetizzato in alcuni punti. Il primo è quello di razionalizzare l'attività ispettiva degli ispettori del lavoro e degli enti previdenziali, per evitare che alcune aziende possano essere visitate più volte dai diversi organi di vigilanza mentre altre non essere mai assoggettate ad alcun controllo. Su questo passaggio, la legge demanda nel concreto a un decreto le norme per definire nel dettaglio le modalità relative al coordinamento della vigilanza ispettiva gestita da una direzione generale presso il ministero lasciando in ogni caso ai corpi ispettivi degli enti previdenziali la propria autonomia funzionale. Il secondo punto è quello di fornire una attività di consulenza alle aziende, privilegiando la funzione di prevenzione, ritenuta in alcuni casi più persuasiva. Del resto, già con la circolare ministeriale 70/2001 si invitavano gli ispettori nei rapporti con le aziende e, laddove possibile, a instaurare un rapporto di collaborazione e di reciproca fiducia, offrendo spiegazioni in ordine alle materie sulle quali sono tenuti a vigilare e dando idonee indicazioni sulla corretta interpretazione delle norme che disciplinano il rapporto di lavoro. Resta da capire se l'attività di consulenza debba avvenire in un momento indipendente dal vero e proprio accesso ispettivo o quando le circostanze, in sede di verifica ispettiva, lo facciano ritenere opportuno. Il terzo punto affronta il tema dell'utilizzo di alcuni precisi istituti normativi, per diminuire il contenzioso in materia di lavoro. In primo luogo si prevede la definizione di un raccordo efficace fra la funzione di ispezione del lavoro e quella di conciliazione delle controversie individuali (presso la Direzione provinciale del lavoro sono istituite apposite commissioni provinciali per le conciliazioni amministrative), nonché la ridefinizione delle diffide mediante l'istituto della prescrizione, al fine di rendere più rapida l'eliminazione delle violazioni in materia di lavoro. In sostanza, si tratta di utilizzare, con apposita rivisitazione, quanto disposto dall'articolo 9 del Dpr 520/1955 che consente di diffidare l'azienda (attraverso una apposita prescrizione) a regolarizzare entro un termine prefissato l'infrazione riscontrata. In tal senso si può pensare all'utilizzo di questo istituto, da estendere eventualmente anche agli ispettori Inps, soprattutto per illeciti di natura formale. Proseguendo, poi, quanto avviato con la legge 388/2000, le nuove disposizioni stabiliscono una semplificazione dei procedimenti sanzionatori amministrativi e della procedura per la soddisfazione dei crediti di lavoro correlata alla promozione di soluzioni conciliative in sede pubblica. L'atto formale conclusivo di una verifica ispettiva è la notifica di appositi verbali. I verbali sono assistiti da particolare valore probatorio e fanno prova fino a querela di falso delle operazioni compiute degli accertamenti svolti dall'ispettore che lo redige. In caso di evasione e/o di elusione, contengono la quantificazione dei contributi omessi dal datore di lavoro e le relative sanzioni civili contestate. Il versamento delle somme dovute (contributi e oneri accessori) contestate tramite il verbale degli ispettori Inps dovrà essere eseguito entro 30 giorni dalla notifica. Trascorso infruttuosamente il termine, viene attivata l'azione coattiva per il recupero del credito dell'Istituto comprensivo di contributi e accessori, ricorrendo, ove necessario, all'iscrizione a ruolo dell'importo dovuto. Avverso il verbale la ditta può presentare ricorso agli organi istituzionali dell'Inps (legge 88/89). A CURA DI TEMISTOCLE BUSSINO
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Il rapporto simulato non è evasione ma omissione contributiva |
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Il rapporto di lavoro simulato non viene più sanzionato come evasione bensì come omissione contributiva. Questo vuol dire che in sede di verifica ispettiva non dovranno essere applicate le sanzioni del 30% ma quelle più favorevoli che prevedono l'applicazione della sanzione civile del Tur maggiorato del 5,5% nel limite del 40 per cento. Il cambiamento di rotta è dettato dalla circolare Inps 74/2003, in attesa, però, che l'Istituto stesso risolva definitivamente la questione (si veda, da ultimo, «Il Sole-24 Ore» di martedì 7 maggio 2003. In precedenza, sulla base delle indicazioni del ministero del Lavoro, si era arrivati alla conclusione che alla simulazione del rapporto di lavoro subordinato bisognava applicare l'articolo 116, comma 8, lettera b) della legge 388/2000, in quanto considerata evasione contributiva. Le aziende hanno contestato la configurazione di evasione contributiva in sede amministrativa e giudiziaria, con negativi riflessi sui tempi di recupero dei contributi accertati a causa dell'enorme contenzioso. L'Inps illustra le motivazioni che hanno indotto a rivedere tale orientamento e spiega che l'intento del legislatore è stato quello di accentuare l'effetto punitivo nei confronti di fenomeni a maggiore pericolosità sociale, avendo a riferimento la classica evasione contributiva, quale l'utilizzo intenzionale di lavoratori in nero o l'erogazione di emolumenti volutamente non assoggettati a prelievo. La simulazione del rapporto, invece, prevede in ogni caso una serie di denunce e registrazioni obbligatorie delle quali l'Istituto è a conoscenza attraverso la riscossione dei contributi che l'azienda versa oltreché attraverso le ispezioni. La presenza di queste denunce e dei pagamenti, continua l'Istituto, non consente di affermare con certezza di essere in presenza di un rapporto simulato basato sulla intenzionalità. È solo il concreto atteggiarsi della prestazione, spesso indipendente dalla volontà delle parti, o quanto meno da quella espressa all'origine, che può far propendere per una accentuazione del vincolo della subordinazione e quindi indurre gli organi di vigilanza alla trasformazione del rapporto. Su queste basi, dunque, anche a seguito di un accertamento ispettivo, scatterà una sanzione meno pesante per le aziende interessate, con il conseguente ricalcalo di quelle già accertate per le situazioni pregresse e con il rimborso delle somme già versate, se del caso.
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