8/5/2006 ore: 12:05

La legge Biagi arriva negli studi

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    venerd? 5 maggio 2006


    NORME E TRIBUTI - Pagina 21

    La stagione dei contratti
      La legge Biagi arriva negli studi

      Nevio Bianchi

      Anche negli studi professionali potranno essere assunti giovani con il contratto di apprendistato professionalizzzante. L'ipotesi di testo unico contrattuale stipulato il mercoled? (si veda ?Il Sole-24 Ore? di ieri) dedica il titolo IX alla definiziona di una disciplina sperimentale dell'istituto, in attesa che le disposizioni dettate dal decreto 276/2003 vengano attuate attraverso gli interventi normativi delle Regioni cui ? attribuito il compito di definire in particolare, i profili formativi.

      Secondo quanto previsto dal decreto legge 80/2005 sulla competitivit? viene stabilito che i datori di lavoro, per la formazione degli apprendisti dovranno fare riferimento ai contenuti formativi elaborati a titolo sperimentale dalle stesse parti che hanno stipulato l'accordo, secondo il modello sperimentale sottoscritto presso l'Isfol il 10 gennaio 2002.

      Per il momento il contratto collettivo nazionale di lavoro - siglato, da una parte, da Gaetano Stella (Confprofessioni), Enrico Stasi (Confedertecnica), Sergio Splendori (Cipa) e, dall'altra, Piero Marconi (Filcams Cgil), Mario Piovesan (Fisascat Cisl) e Antonio Vargiu (Uiltucs Uil) - non stabilisce procedure particolari per la stipula del contratto. Ma preannuncia, al pari di quanto hanno stabilito in altri contratti, in particolare quello del terziario, che non appena saranno costituiti gli enti bilaterali, il Ccnl potr? prevedere l'obbligo di richiedere agli stessi enti un parere di conformit? e di congruit? dei piani formativi, fissati anche i tempi entro i quali dovr? essere fornita la risposta.

      Secondo l'articolo 26 del Ccnl l'apprendistato professionalizzante ? ammesso per tutte le mansioni e le qualifiche comprese nel II, III, IV super e IV livello della classificazione del personale. In pratica, non ? ammesso per le mansioni elementari (V livello) e per le funzioni pi? elevate (I livello). La durata ? stata fissata in 48 mesi per le qualifiche comprese nel II e III livello e in 36 mesi per le manzioni comprese nel livello IV super i IV.

      Per quanto riguarda l'inquadramento, l'articolo 40 stabilisce che per la prima met? dell'apprendistato sia di due livelli retributivi inferiore a quello in cui ? inquadrata la mansione professionale da raggiungere e di un solo livello per la seconda met?. Il periodo di prova viene fissato per tutti i livelli in 30 giorni di lavoro effettivo.

      Il contratto di apprendistato potr? essere stipulato anche a tempo parziale, a condizione che la durata della prestazione non sia inferiore al 60% di quella "normale". Le ore di formazione formale dovranno in ogni caso essere non inferiori a 120 ore annue, le stesse degli apprendisti a tempo pieno.

      In caso di malattia gli apprendisti degli studi professionali fruiranno di una tutela mediamente pi? elevata rispetto a quella garantita da altri contratti. Per malattia non superiore a tre giorni, l'apprendista avr? diritto al 100% della retribuzione limitatamente a cinque eventi per ciascun anno. Per le malattie superiori a tre giorni, l'apprendista avr? diritto al 100% della retribuzione per iprimi tre giorni, al 33% per i giorni dal quarto al ventesimo e al 45% per i giorni successivi fino a 180.

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