Il lavoro occasionale al bivio

Giovedí 04 Settembre 2003
NORME E TRIBUTI |
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Il lavoro occasionale al bivio GABRIELE FAVA
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Nel ventaglio di nuove tipologie contrattuali introdotto dalla legge Biagi figura anche il lavoro accessorio. Una novità senz'altro positiva, nell'ambito della lotta al lavoro non dichiarato, ossia quello riguardante le prestazioni di breve periodo svolte occasionalmente. In particolare, la disciplina introduce un regime retributivo innovativo, in base al quale le prestazioni realizzate verranno remunerate al lavoratore mediante i cosiddetti «buoni lavoro», vale a dire buoni dal valore nominale di 7,5 euro ciascuno (per ora lavorativa) che, una volta effettuata la prestazione, saranno corrisposti al suo autore. Quest'ultimo, poi, riceverà il corrispettivo monetario cambiando i buoni presso gli enti accreditati. Requisiti e caratteristiche del lavoro accessorio. In primo luogo, la legge delega 30/03 definisce le prestazioni di lavoro accessorio e l'ambito di applicazione della relativa disciplina. Per «prestazioni» di lavoro accessorio si intendono tutte quelle attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, oppure in procinto di uscirne, nell'ambito: - dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario (compresa l'assistenza domiciliare a bambini, anziani, ammalati o con handicap); - dell'insegnamento privato supplementare; - dei piccoli lavori di giardinaggio, di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti; - della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli; - della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato in relazione allo svolgimento di lavori di emergenza. Il decreto attuativo, inoltre, chiarisce il significato di «attività occasionale e accessoria»: vi rientrano tutte quelle attività lavorative che coinvolgono il lavoratore per una durata complessiva non superiore a trenta giorni dell'anno solare e che, in ogni caso, non danno complessivamente luogo a compensi superiori a 3mila euro, sempre nel corso di un anno solare. Questa limitazione è molto significativa per distinguere tra le due diverse fattispecie del lavoro «occasionale e accessorio» e del lavoro «occasionale». Infatti, le prestazioni lavorative «occasionali» sono quelle svolte per non più di trenta giorni (o di valore inferiore o uguale a 5mila euro) in favore dello stesso committente, mentre quelle «occasionali ed accessorie» sono quelle svolte da un unico lavoratore complessivamente per non più di trenta giorni, anche se in favore di soggetti diversi. I soggetti. Hanno facoltà di svolgere le prestazioni di lavoro occasionale e accessorio, nonché di concludere i relativi contratti, unicamente i seguenti soggetti: disoccupati da oltre un anno, casalinghe, studenti, pensionati, disabili, soggetti in comunità di recupero e lavoratori extracomunitari (purché regolarmente soggiornanti in Italia) nei sei mesi successivi alla perdita di lavoro. Gli interessati dovranno comunicare la loro disponibilità ai servizi per l'impiego delle Province o ai soggetti accreditati previsti dal decreto attuativo. A seguito di questa comunicazione, i soggetti riceveranno, a proprie spese, una tessera magnetica dalla quale risulterà la loro condizione. Ciò consentirà agli stessi, una volta compiuta la prestazione, di potersi presentare all'ente o alla società concessionaria incaricata per "cambiare" il buono lavoro e riscuotere, in questo modo, il pagamento dei compensi dovuti per il lavoro svolto. Del resto, come già accennato, il principale obiettivo che la legge Biagi ha voluto perseguire con la disciplina di questo istituto è senza dubbio quello della riemersione. Oltre a quello di riconoscere a queste forme di collaborazione occasionale alcuni di quei diritti fondamentali propri del lavoro subordinato.
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