27/3/2001 ore: 12:05

Cooperative: Il socio-lavoratore è diventato un dipendente

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27 Marzo 2001
COOPERATIVE
Il socio-lavoratore è diventato un dipendente

JHERING

Un passo avanti e due indietro. Questo sembra essere il senso delle disposizioni approvate dal parlamento in materia di cooperative. La legge, infatti, merita sicuramente un plauso per aver risolto un'annosa questione che ha fatto scorrere fiumi d'inchiostro ai giudici di tutt'Italia, vale a dire la possibilità di configurare un rapporto di lavoro subordinato tra il socio lavoratore e la cooperativa; contemporaneamente, però, introduce la più vistosa delle deroghe rispetto al regime giuridico proprio del lavoro subordinato alle dipendenze dell'impresa (e anche quella cooperativa è, non dimentichiamolo, un'impresa), che di fatto rischia di vanificare buona parte delle tutele introdotte.
Ma andiamo con ordine. Circa la prima questione, mi limito a ricordare, a testimonianza di una
querelle che si spera ormai consegnata ai libri di storia del diritto, una recente decisione della Corte costituzionale (n. 30 del 1996), secondo la quale era impossibile che il socio lavoratore potesse essere, al tempo stesso, un lavoratore subordinato: sarebbe mancata, nella specie, "l'alienità (nel senso di destinazione esclusiva ad altri) del risultato per il cui conseguimento la prestazione di lavoro è utilizzata, e l'alienità dell'organizzazione produttiva in cui la prestazione si inserisce".
Nei fatti, ciò significava per i soci lavoratori l'impossibilità di far valere nei confronti della cooperativa il sistema di tutele apprestato per i lavoratori subordinati (limitazioni all'orario di lavoro, retribuzione proporzionata e sufficiente, diritto alle ferie, alle festività, al Tfr ecc.), a meno che non provassero (ed era un tipico caso di
probatio diabolica, appena stemperato dalla pietosa comprensione dei giudici) che la cooperativa era una mera fictio, volta a dissimulare una sostanza capitalistica. "Il socio lavoratore di cooperativa - prevede invece l'art. 1, comma 3, della nuova legge - stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali"; e se si tratta di lavoro subordinato, ne deriveranno "i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge", tra cui l'obbligo di corrispondere una retribuzione "comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria".
E' vero che la norma potrebbe "suggerire" la stipula di contratti di lavoro apparentemente autonomo (o parasubordinato), per eludere l'imperio della legislazione a tutela dei lavoratori subordinati. Ma il tenore della disposizione non lascia adito a dubbi: in casi del genere, i giudici potranno (e dovranno) disattendere il regolamento contrattuale convenuto
inter partes e applicare la normativa propria dell'effettivo tipo legale, riconoscendo al socio lavoratore tutti quegli istituti (orario, retribuzione, ferie ecc.) che le parti (o meglio, il datore di lavoro) intendevano fraudolentemente "scansare".
Il problema, invece, è un altro. E cioè che, secondo quanto prevede l'art. 2, comma 1, della legge citata, ai soci lavoratori con contratto di lavoro subordinato
non si applica il "famigerato" art. 18 dello Statuto dei lavoratori, vale a dire la possibilità di essere reintegrati nel posto di lavoro quando il licenziamento (che nella specie avrà forma di delibera di esclusione dalla società) sia illegittimo. Si tratta, com'è evidente, di una norma di favore per le imprese, che cancella l'opposto principio cui era faticosamente pervenuta la giurisprudenza a proposito di quei soci che "nei fatti" si fossero rivelati lavoratori subordinati, i quali - se ingiustamente licenziati da una cooperativa con più di 15 soci-dipendenti - potevano essere reintegrati.
E che, al contempo, rischia di vanificare il pur meritevole intento di estendere al socio-lavoratore subordinato le tutele proprie del lavoro subordinato alle dipendenze dell'impresa
tout court, perché è evidente che l'impossibilità di essere reintegrati in caso di esclusione costituirà il più severo monito per quei lavoratori subordinati (nella forma o anche solo nella sostanza) che volessero far valere i propri diritti innanzi a un giudice: chi mai rischierà di intentare una causa per avere riconosciuta una retribuzione superiore a quella effettivamente corrisposta, rischiando di esser buttato fuori l'indomani?
Sta qui il vero nodo di questa legge. Un nodo che rimanda alla contraddizione propria del pur nobile movimento cooperativo, sintetizzata da Franz Neumann cinquant'anni fa in una domanda brutale: "Ma è veramente così importante, per chi è sottoposto al potere altrui, se il detentore di questo potere è l'imprenditore individuale, la collettività, lo stato, un proprietario pubblico o privato?".
Neumann rispondeva di no: indipendentemente dalla natura pubblica, privata o cooperativa del datore di lavoro, l'interesse del lavoratore non potrà mai coincidere immediatamente con quello del suo "principale"; egli dovrà sempre lottare per migliorare la sua posizione materiale e giuridica e dovrà sempre difendere i suoi diritti, sia nei confronti del proprietario pubblico, che nei confronti di quello privato, sia capitalista che cooperativo. E averlo privato della maggiore difesa contro le possibili ritorsioni connesse a questa lotta rappresenta l'ennesimo frutto avvelenato della cultura del lavoro della "sinistra moderna".

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