3/12/2003 ore: 2:00

PULIZIE, SERVIZI INTEGRATI, MULTISERVIZI, Ipotesi Accordo integrazione CCNL attività di gestione servizi fieristici e di custodia e controllo aree edifici 03/12/2003

Contenuti associati

Ipotesi di accordo per le attività di gestione
dei servizi fieristici e di custodia e controllo di aree ed edifici.



Il 3 dicembre 2003, presso la sede della Fise in Roma:
per la Fise, l'avv. Sandro di Macco, l'avv. Donatello Miccoli, il dott. Gianfranco Ruggieri, l'avv. Luca Pedrotti dell'Acqua e la delegazione di imprese rappresentate dai signori Bruno Fragnito, Andrea Bianchini e Alfredo di Bartolomeo
per l'UnionServizi - Confapi, il dott. Paolo Ravagli ed il dott. Marco Lorenzini
per la Lega cooperative e mutue - A.N.C.S.T., il dott. Gianfranco Piseri
per la Confcooperative - Federlavoro e servizi, il dott. Massimo Stronati ed il dott. Marco Mingrone
per l'A.G.C.I. - Ancosel, l'avv. Renzo Collina
e
per la Filcams CGIL, il sig. Carmelo Romeo ed il sig. Manlio Mazziotta
per la Fisascat CISL, il sig. Giovanni Pirulli ed il sig. Roberto Ricciardi
per la Uiltrasporti UIL, il sig. Ubaldo Conti.

Le Parti, nel prendere atto dell'evoluzione delle attività di:
- servizi di receptions e controllo accessi anche con supporti informatici e/o elettronici;
- servizi di accoglienza ed accompagnamento, custodia dei locali, attività connesse alla gestione di servizi fieristici, iniziative promozionali e manifestazioni ricreative e culturali compresi i servizi di primo intervento antincendio;
- attività di controllo degli accessi e custodia di aree, edifici ed attrezzature comprese la custodia e la gestione di parcheggi non a pagamento in aree confinate private con l’ausilio di impianti tecnologici e servizi cinofili;
- servizi di fattorinaggio, custodia ed archiviazione documenti, trasporto documenti, servizi di biglietteria e informazioni anche telefoniche,
che risultano diffuse nei contratti di appalto di servizi integrati, al fine di definire una regolamentazione per tali attività, utile sia alle imprese che ai lavoratori, sottoscrivono il seguente protocollo di accordo integrativo del c.c.n.l. servizi integrati / multiservizi 25/5/2001, che specifica ulteriori attività e figure professionali con i relativi inquadramenti.
Il presente Protocollo, pertanto, integra il c.c.n.l. servizi integrati / multiservizi 25/5/2001 rappresentandone una oggettiva evoluzione nell'ottica del multiservizi.

Inoltre le parti, considerata la necessità che alcuni istituti contrattuali, per essere aderenti alle specificità del settore, siano regolamentati con criteri e formulazioni diversi da quelli previsti per la generalità dei dipendenti da imprese di servizi integrati / multiservizi, convengono altresì di disciplinare, anche in funzione di un consolidamento e di uno sviluppo delle potenzialità del settore, a far data dall'1/1/2004 (salvo quanto previsto di seguito al paragrafo "regime transitorio"), i rapporti di lavoro dei dipendenti da imprese esercenti servizi integrati di sicurezza secondo le norme del c.c.n.l. servizi integrati / multiservizi 25/5/2001, fatto salvo quanto espressamente disposto in deroga con il presente accordo.

Articolo 1 - SFERA DI APPLICAZIONE.

Il presente accordo, che specifica l’articolo 1 del c.c.n.l. servizi integrati / multiservizi 25/5/2001, si applica alle seguenti attività :
·Attività di servizi di receptions e controllo accessi anche con supporti informatici e/o elettronici; servizi di accoglienza ed accompagnamento, custodia dei locali;
·Attività connesse alla gestione di servizi integrati in ambito fieristico, museale ed archeologico, comprese iniziative promozionali e manifestazioni ricreative e culturali, nonché i servizi di primo intervento antincendio;
·Attività di controllo degli accessi e custodia di aree, edifici ed attrezzature comprese la custodia e la gestione di parcheggi non a pagamento in aree confinate private, con l’ausilio di impianti tecnologici e servizi cinofili;
·Servizi di fattorinaggio, custodia ed archiviazione documenti, trasporto documenti, servizi di biglietteria e informazioni anche telefoniche, con esclusione dei call - center;
·Attività ausiliarie alla gestione di biblioteche ed esposizione libraria, gestione degli accessi, informazione al pubblico, movimentazione e trattamento fisico del materiale librario (copertinatura, apposizione bande antitaccheggio, applicazione codici a barre).



Articolo 2 - INQUADRAMENTO DEL PERSONALE

All’articolo 10 del c.c.n.l. servizi integrati / multiservizi 25/5/2001 sono aggiunti i seguenti ulteriori profili ed esempi insieme ai relativi livelli di inquadramento, integrando l’articolo stesso.

V° Livello

Profilo.
Impiegati di concetto che svolgono mansioni di rapporto diretto con gli utenti con responsabilità di organizzazione e gestione di attività specifiche.

Esempi:
·Responsabile delle attività di vendita biglietti e di controllo degli accessi con coordinamento e controllo di più addetti.


IV° Livello

Profilo
Impiegati d'ordine che pur svolgendo direttamente mansioni affidate sono responsabili di attività di media complessità e di controllo di operatori a queste addetti.

Esempi:
·Addetto alla vendita di biglietti ed al controllo dell’accesso, con conoscenza di lingue straniere;
·Capogruppo attività di receptions e accompagnamento dei visitatori

Profilo
Operai specializzati responsabili di squadre e gruppi di operatori impegnati nel controllo di accessi e aree confinate.

Esempi:
·Capogruppo di operatori addetti al controllo degli accessi e dei documenti di ingresso;
·Capogruppo di operatori addetti alla custodia di immobili o beni.


III° Livello

Profilo
Impiegati esecutivi che svolgono direttamente mansioni affidate rispetto ad attività di media complessità e di controllo di operatori a queste addetti in musei, aree archeologiche, biblioteche.

Esempi:
·Addetto alla vendita di biglietti ed al controllo dell’accesso
·Addetto alle attività di receptions e accompagnamento dei visitatori.

Profilo
Operaio con funzioni operative di controllo e custodia e con il coordinamento di addetti inquadrati in livelli inferiori od uguali.

Esempi:
·Coordinatore di lavoratori addetti al controllo di accessi in fiere, mostre, teatri, impianti sportivi, aree confinate, edifici, etc..
·Autista addetto all’accompagnamento di gruppi con automezzi di limitata capienza all'interno di siti fieristici, museali ed archeologici.

II° Livello

Profilo
Lavoratori che effettuano attività di controllo e custodia di locali, aree, beni ed attrezzature in musei, aree archeologiche, fiere, parcheggi, edifici.

Esempi:
·Addetto al controllo degli accessi ed alla verifica dei relativi documenti;
·Addetto alla custodia di parcheggi non a pagamento;
·Addetto alla custodia degli accessi e delle sale di musei, esposizioni, parchi;
·Addetto al controllo degli accessi ed alla custodia in edifici privati e pubblici.

Le parti convengono che con la presente regolamentazione non sono state apportate modifiche alla struttura dell'inquadramento del personale così come definito nell'articolo 10 del c.c.n.l. 25 maggio 2001.




Articolo 3 - ORARIO DI LAVORO DEI LAVORATORI DISCONTINUI

Dopo l’articolo 32 viene aggiunto il seguente:

Art. 32 Bis
"Sono da considerarsi ad orario discontinuo quei lavoratori a tempo pieno non aventi nella loro attività professionale carattere di continuità nell'espletamento della mansione.
Comunque per tali mansioni e per quelle di semplice attesa o custodia si fa riferimento alla declaratoria successiva ed a quanto indicato dal R.D. n. 692/1923 ed alle successive modifiche ed integrazioni.

Le predette mansioni individuate dal presente articolo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, del presente c.c.n.l., sono limitate come segue:
1.Custodi o guardiani diurni e notturni agli ingressi carrabili;
2.Custodi o guardiani addetti a ingressi fieristici, museali ed altri edifici;
3.Personale addetto ai servizi di primo intervento antincendio;
4.Personale addetto al carico e scarico nell'attività interna di servizi;
5.Personale addetto al controllo degli impianti e delle aree;

Qualora con lo svolgimento di più mansioni discontinue venissero annullati i tempi intermedi di sosta costituenti la condizione determinante la mansione discontinua, l'orario di lavoro del personale addettovi rientra nella norma di cui al comma 2 dell'articolo 32 del presente c.c.n.l. La presente norma non si applica nel caso di lavoro occasionale o sporadico.
Per i lavoratori rientranti nel presente articolo l'orario di lavoro contrattuale è fissato nella misura di 45 ore settimanali.
La maggiorazione per lavoro straordinario si applica a partire dalla 46° ora settimanale.
Le parti firmatarie del presente accordo, unitamente alla r.s.u. ovvero, ove non costituita, alle r.s.a., si incontreranno a livello territoriale per la definizione di accordi finalizzati ad attuare le norme contenute nel presente articolo; in caso di mancato accordo entro il 31/12/2003, si attiveranno i livelli superiori in conformità a quanto previsto nel c.c.n.l. multiservizi 25 maggio 2001".






Articolo 4 - INDUMENTI DI LAVORO-DIVISE

All’articolo 27 del c.c.n.l. servizi integrati/multiservizi 25/5/2001 va aggiunto il seguente capoverso:

"Qualora l’attività prestata preveda la fornitura di una divisa, indispensabile per lo svolgimento del servizio, questa sarà fornita dall’impresa compatibilmente con l’usura e comunque con cadenza biennale.
Il lavoratore è tenuto in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro alla restituzione della divisa; in caso contrario, il costo della divisa sarà computato come onere a carico del lavoratore"



Articolo 5 - REGIME TRANSITORIO

Il presente accordo, ferma restando la naturale scadenza del c.c.n.l. multiservizi 25 maggio 2001, fissata al 31 maggio 2005, si applica ai dipendenti delle imprese rappresentate dalle Organizzazioni Imprenditoriali firmatarie a partire dall'1/1/2004.

In considerazione dei diversi regimi contrattuali applicati si prevede quanto segue:

a)qualora il trattamento minimo contrattuale annuo al 31/12/2003, comprensivo dell'e.d.r. e delle eventuali mensilità differite, risulti superiore alla somma della retribuzione base (retribuzione tabellare ed indennità di contingenza) di cui all'articolo 20 del c.c.n.l multiservizi 25/5/2001, dell'e.d.r. e delle mensilità differite, è riconosciuto un superminimo ad personam non riassorbibile da futuri aumenti contrattuali ad integrazione della differenza salariale.
    b)qualora il trattamento minimo contrattuale risulti inferiore alla retribuzione base (retribuzione tabellare ed indennità di contingenza) di cui all'articolo 20 del c.c.n.l multiservizi 25/5/2001, è riconosciuta la eventuale differenza sulla retribuzione base a far data dal 1/1/2004.
    Per tutti gli altri istituti economici e normativi, legali e contrattuali, ferme restando le condizioni individuali di miglior favore, il c.c.n.l. multiservizi 25/5/2001 troverà integrale applicazione entro il 1/7/2004.

    Tale gradualità di applicazione non potrà essere utilizzata quale giustificazione dell'anomalia in sede di offerta economica nelle gare di appalto; si precisa altresì che la gradualità di applicazione non è annoverabile tra i benefici previsti dall'articolo 2, commi a) e b) del D.M. 10/10/2003 e successive modifiche, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, "Determinazione del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati / multiservizi".
    Le parti concordano altresì che tale gradualità non potrà essere utilizzata per il personale assunto in forza del subentro in un nuovo contratto di appalto.
    Le parti inoltre si impegnano a sollecitare l'estensione delle tabelle ufficiali sul costo del lavoro ex lege n. 327/2000 di cui sopra alle attività definite nel presente accordo.


    FISE

          FILCAMS-CGIL

    CONFAPI - UNIONSERVIZI


    LEGA COOP-ANCST
    FISASCAT- CISL



    CONFCOOPERATIVE
    FEDERLAVORO E SERVIZI

    UILTRASPORTI



    AGCI - ANCOSEL