5/5/2005 ore: 2:00

FARMACIE PRIVATE E RURALI, Ipotesi CCNL 05/05/2005

Contenuti associati

ACCORDO DI RINNOVO CCNL


Addì, 5 maggio 2005

TRA

La FEDERFARMA nelle persone del Dott. Carlo Ghiani, in qualità di coordinatore della Commissione Rapporti-lavoro composta dai Dott.ri Franco Caprino, Alessandro Cicilloni, Cesare Quey, Giuseppe Palaggi, Giancarlo Visini, Michele Crapanzano, Arturo Maresca, assistiti dal Dott. Enrico Giammarioli

E

La FILCAMS CGIL rappresentata da LUIGI COPPINI

la FISASCAT CISL rappresentata da GIOVANNI PIRULLI

la UILTUCS UIL rappresentata da ANTONIO VARGIU,

assistiti dalla Delegazione Sindacale composta dai Sigg. :

stipulano il presente Accordo di Rinnovo con i patti di seguito specificati, ad integrazione e modifica di quelli contenuti nel CCNL 27 luglio 1994 e negli Accordi 23 marzo 1999 e 15 novembre 2002

OCCUPAZIONE E MERCATO DEL LAVORO

Le parti, dopo un approfondito esame della vigente disciplina legale in tema di occupazione e mercato del lavoro, ritengono strategico per il settore procedere ad una specifica regolamentazione del lavoro a tempo parziale, dell’apprendistato e del contratto di inserimento.

LAVORO A TEMPO PARZIALE

Il contratto di lavoro a tempo parziale può essere stipulato, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, nelle forme orizzontale, verticale o misto previste dalla legge.

    1.Il ricorso al lavoro supplementare potrà avvenire, con il consenso del lavoratore interessato, nella misura massima stabilita dalla legge all’ art. 1, secondo comma lett. e), D. lgs. 25 febbraio 2000, n. 61 così come modificato dalla normativa successiva per il rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, misto o verticale.
    2.Le causali in relazione alle quali è consentito di richiedere al lavoratore a tempo parziale lo svolgimento del lavoro supplementare sono identificate nelle esigenze di incremento dell’attività di lavoro determinata da ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo.
    3.Nel caso di superamento della misura massima di cui al punto 1) che precede dovrà essere riconosciuto al lavoratore un riposo compensativo pari alle ore di lavoro svolte oltre il tetto massimo e, sempre per tali ore, una maggiorazione pari al 30% della quota oraria della retribuzione di cui all’ ;art. 59 CCNL (del testo ufficiale a stampa del CCNL 27 luglio 1994).
    4.Fatta eccezione per quanto previsto al comma 3 che precede, in ogni altro caso, la percentuale di maggiorazione forfetaria ed onnicomprensiva sulla singola ora di lavoro supplementare è pari al 25% della quota oraria della normale retribuzione di cui all’art. 59 CCNL (del testo ufficiale a stampa del CCNL 27 luglio 1994).
    5.Le ore di lavoro supplementare svolte nelle giornate festive (compresa anche la domenica) o durante il servizio notturno verranno compensate con le sole maggiorazioni, rispettivamente, del 30% e del 40%. Tali maggiorazioni sono forfetarie ed onnicomprensive e devono essere calcolate sulla quota oraria della retribuzione di cui all’art. 59 CCNL (del testo ufficiale a stampa del CCNL 27 luglio 1994).
    6.La variazione, in tutto o in parte, della collocazione temporale della prestazione del lavoratore a tempo parziale, a fronte della previsione di clausole flessibili che dovranno essere inserite nel contratto individuale di lavoro, può avvenire per esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo.
    7.La variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto può avvenire, a fronte della previsione di clausole elastiche inserite nel contratto individuale di lavoro, per esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo nella misura massima di 35 ore settimanali.
    8.L’esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa, nonché di modificare la collocazione temporale della stessa, ai sensi e per gli effetti dei punti 6) e 7) che precedono comporta a favore del prestatore di lavoro un preavviso minimo di due giorni lavorativi che dovrà essere comunicato per iscritto, nonché il diritto a percepire una maggiorazione, limitatamente alle ore che sono state oggetto di variazione o di incremento, forfetaria ed onnicomprensiva pari al 10% della quota oraria della retribuzione di cui all’art. 59 CCNL (del testo ufficiale a stampa del CCNL 27 luglio 1994) per i primi quatto mesi successivi ad ogni intervenuto incremento o variazione. Il lavoratore a tempo parziale può recedere e, così, estinguere le clausole flessibili od elastiche già convenute, a fronte della necessità derivante: a) dalla esecuzione della prestazione prevista da un diverso rapporto di lavoro a tempo parziale; b) dalla paternità o dalla maternità, nei primi 15 mesi di vita del figlio naturale o adottivo; c) dalla inabilità totale del coniuge o del convivente di fatto.
    9.Il rifiuto da parte del lavoratore di aderire alle clausole flessibili ed elastiche non costituisce infrazione disciplinare e non può essere motivo di licenziamento.
    10.Il periodo di comporto di malattia è quello previsto per il lavoratore a tempo pieno, con riproporzionamento del trattamento economico per il lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale. Per il lavoro a tempo parziale verticale o misto il periodo di comporto viene determinato riproporzionandolo in relazione alle giornate di effettivo lavoro.
    11.Il lavoratore a tempo parziale, che ne faccia espressa richiesta in forma scritta, deve essere preferito nelle nuove assunzioni a tempo pieno che il datore di lavoro intenda effettuare per le stesse ed identiche mansioni.
    12.Per tutto quanto non espressamente previsto valgono le norme di legge.

APPRENDISTATO
        1.Possono essere assunti con il nuovo contratto di apprendistato professionalizzante o di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione i soggetti di età compresa tra i 18 anni e i 29 anni.
        2.La durata massima del rapporto formativo per i livelli professionali soggetti all’apprendistato (II, III e IV livello), tranne che per il farmacista collaboratore, è fissata in 48 mesi.
        3.La regolamentazione dei profili formativi e del monte ore di formazione dell’apprendista sarà quella prevista dalle leggi regionali. La formazione dell’apprendista potrà essere realizzata anche nell’ ;ambito delle iniziative promosse dall’Ente Bilaterale.
        4.In attesa dell’approvazione delle leggi regionali, la formazione, interna o esterna alla farmacia, sarà di almeno 120 ore per anno e verrà registrata nel libretto formativo.
        5.Per quanto attiene all’inquadramento dell’apprendista si applicano le disposizioni di legge.
        6.Il rapporto di apprendistato si estingue con la scadenza dei termini di cui al punto 2) che precede.
        7.L’apprendista fruisce dell’integrale trattamento economico-normativo erogato dal datore di lavoro in caso di malattia così come previsto dal titolo XVI del CCNL.
        8.Il numero complessivo degli apprendisti che il titolare di farmacia può assumere è quello stabilito dall’art. 47, secondo comma, D. lgs. 276/2003, ivi compresa la percentuale del 100% del personale in servizio.
        9.La possibilità di sommare i periodi di apprendistato svolti presso più datori di lavoro deve avvenire nel rispetto della durata massima di cui al punto 2) precede.
        10.Nel caso di stipulazione di un contratto di apprendistato a tempo parziale, la durata minima della prestazione lavorativa dovrà essere coerente con il piano formativo individuale.
        11.Per quanto non espressamente previsto, valgono le norme di legge.
La presente disciplina dell’apprendistato sarà operativa immediatamente a livello di ciascuna regione con l’entrata in vigore dei provvedimenti normativi che ne consentono l’applicazione. Fino a tale data troveranno applicazione le disposizioni contenute nel precedente CCNL con le modifiche legislative intervenute da parte delle norme vigenti al momento del presente accordo.

SPECIALE CONTRATTO DI LAVORO PER LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL FARMACISTA COLLABORATORE

Si conviene che il farmacista collaboratore sarà assunto a tempo indeterminato con il contratto di lavoro di cui all’art. 49 e ss. D. lgs. 276/2003 alle seguenti condizioni:

                1.La durata massima del rapporto formativo per il farmacista collaboratore inquadrato al Primo livello è fissata in 24 mesi;
                2.La retribuzione ed il trattamento normativo, anche con riferimento alla malattia, saranno gli stessi previsti dal CCNL per il farmacista collaboratore inquadrato nel Primo livello;
                3.L’inquadramento avverrà nel Primo livello;
                4.La possibilità di sommare i periodi di cui al punto 1) che precede svolti presso più datori di lavoro deve avvenire nel rispetto della durata massima di cui allo stesso punto 1);
                5.Nel caso di stipulazione di un contratto a tempo parziale, la durata minima della prestazione lavorativa dovrà essere coerente con il piano formativo individuale.
                6.Se il titolare di farmacia non conferma in servizio, alla scadenza del periodo dei due anni, il 90% dei farmacisti collaboratori assunti con il contratto di cui al punto 1) che precede, non potrà procedere, per dodici mesi successivi, ad altre assunzioni con la predetta tipologia contrattuale. Ai fini del computo della percentuale del 90%, non si tiene conto dei farmacisti collaboratori dimissionari, di quelli i cui contratti di lavoro siano stati risolti durante il periodo di prova, dei farmacisti collaboratori licenziati per giusta causa o giustificato motivo.
                7.La regolamentazione dei profili formativi e del monte ore di formazione dell’apprendista sarà quella prevista dalle leggi regionali. La formazione dell’apprendista potrà essere realizzata anche nell’ ;ambito delle iniziative promosse dall’Ente Bilaterale
                8.In attesa dell’approvazione delle leggi regionali, la formazione, interna o esterna alla farmacia, sarà di almeno 120 ore per anno e verrà registrata nel libretto formativo.
                9.Per quanto non previsto valgono le norme di legge
DICHIARAZIONE A VERBALE

Le Parti riconoscono nei contratti di lavoro finalizzati alla formazione di cui al Titolo IV del D. Lgs. 276/2003 uno strumento di importanza strategica per lo sviluppo e la qualificazione, anche attraverso percorsi di alta formazione professionale, dei lavoratori del settore.

In questa prospettiva l’Ente Bilaterale si attiverà sia per effettuare una ricognizione delle esigenze formative e professionali sia per predisporre strumenti di sostegno alla implementazione di tali contratti nel settore.

CONTRATTO DI INSERIMENTO

    1.Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l’ inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
    2.In relazione ai soggetti che possono essere assunti con contratto di inserimento ai sensi dell’art. 54, comma 1, del d.lgs. n. 276/03 si intendono per “disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni”, in base a quanto stabilito all’art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 181/2000, come sostituito dall’art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 297/2002, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’ attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi.
    3.Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento. In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.

Nel contratto verranno indicati:
    • la durata, individuata ai sensi del successivo punto 5);
    • l’eventuale periodo di prova, determinato ai sensi del successivo punto 7) ;
    • l’orario di lavoro, determinato in base al CCNL, in funzione dell’ ipotesi che si tratti di un contratto a tempo pieno o a tempo parziale;
    • fermo restando quanto previsto in premessa, la categoria di inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore per più di due livelli rispetto alla categoria che spetta ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordinato il progetto di inserimento oggetto del contratto. Dopo il dodicesimo mese dall’inizio del rapporto di lavoro il dipendente passerà al livello di inquadramento superiore.
    • Il farmacista collaboratore sarà assunto con contratto di inserimento al Primo livello, senza inquadramento inferiore.
    4.Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite.

Nel progetto verranno indicati:
        a.la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto;
        b.la durata e le modalità della formazione o dell’adeguamento delle competenze professionali.
    4.Il contratto di inserimento dovrà prevedere una durata minima di nove mesi e massima di diciotto mesi, con l’eccezione dei soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico, per i quali il contratto di inserimento potrà prevedere una durata massima di trentasei mesi.
    5.Il progetto deve prevedere una formazione non inferiore a 8 ore, ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione del servizio pubblico reso dalla farmacia ed accompagnata da fasi di addestramento specifico, impartite eventualmente anche con modalità di e-learning, in funzione dell’ adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto.
    6.Nel contratto di inserimento verrà altresì indicato:
    • l’eventuale periodo di prova, così come previsto dal CCNL per il livello di inquadramento attribuito al lavoratore in contratto di inserimento;
    • un trattamento di malattia ed infortunio riproporzionato in base alla durata del rapporto prevista dal contratto di inserimento e, comunque, non inferiore a sessanta giorni. Al lavoratore spetta l’integrale trattamento economico erogato dal datore di lavoro in caso di malattia così come previsto dal titolo XVI del CCNL
    8.L’applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito per i contratti di inserimento, non può comportare l’esclusione dei lavoratori con contratto di inserimento dal godimento di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell’effettiva prestazione lavorativa previste dal CCNL (lavoro notturno, festivo, ecc.)
    9.Nei casi in cui il contratto di inserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento/reinserimento verrà computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto.
    10.La percentuale prevista dall’art. 54, terzo comma, D. lgs. 276/2003 viene elevata dal 60% al 70%.
    11.Per quanto non previsto valgono le norme di legge.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

A seguito dell’imminente definizione in sede legislativa del quadro normativo di completamento della previdenza complementare, le Parti decidono di dare avvio nel settore alla previdenza complementare nell’ambito di un fondo contrattuale che le Parti stesse si riservano di individuare unitamente alla misura della contribuzione che il titolare di farmacia ed il dipendente dovranno versare al fondo. Le Parti si impegnano ad incontrarsi non appena saranno emanati i relativi decreti in materia

PERIODO DI COMPORTO DI MALATTIA ED INFORTUNIO SUL LAVORO

Le parti convengono che le assenze per malattia o infortunio extraprofessionale non si cumulano ai fini del computo del periodo di comporto con quelle per infortunio o malattia professionale.

CONGEDI DI MATERNITA’ DI PATERNITA’ E PARENTALI

Per quanto riguarda la disciplina dei congedi parentali troveranno applicazione le nuove disposizioni legislative di cui al D. lgs. 26 marzo 2001, n.151. Tali disposizioni verranno inserite nell’articolato del CCNL in occasione della stesura dello stesso.

ENTE BILATERALE

Le parti affidano all’Ente Bilaterale il compito di elaborare una proposta di modifica dello Statuto finalizzata a consentire una operatività anche a livello regionale, pur restando ferma l’unicità dell’ Ente. Tale proposta dovrà essere sottoposta alle Parti stipulanti entro sei mesi dalla data del presente Accordo di Rinnovo.

L’art. 99 CCNL (del testo ufficiale a stampa del CCNL 27 luglio 1994) viene così modificato:

A) L’elencazione di cui al primo comma viene sostituita dalla seguente:

2004 euro 160.000,00;

2005 euro 170.000,00;

2006 euro 175.000,00 se, alla scadenza contrattuale del presente CCNL, non si pervenga – come, invece, auspicano congiuntamente le Parti - alla stipula dell’accordo di rinnovo.

B) Al secondo comma le parole”gli anni 1999, 2000, 2001” sono sostituite dalle seguenti: “gli anni

“2004 , 2005”.

Il quinto comma dell’art. 100 CCNL (del testo ufficiale a stampa del CCNL 27 luglio 1994) le parole “non oltre il 31 gennaio 2002” sono sostituite dalle parole “non oltre il 31 gennaio 2007”

L’art. 103, terzo comma, CCNL (del testo ufficiale a stampa del CCNL 27 luglio 1994), viene così modificato:

“Per la pratica realizzazione di quanto sopra, le Parti concordano di fissare in euro 4,00 annui a carico di ogni farmacia il contributo da destinare all’Ente Bilaterale Nazionale per gli anni 2004, 2005, stabilendo un numero convenzionale di farmacie aderenti a FEDERFARMA pari a 13.900 unità”. Se, alla scadenza contrattuale del presente CCNL, non si pervenga – come, invece, auspicano congiuntamente le Parti - alla stipula dell’accordo di rinnovo, il contributo di euro 4,00 sarà erogato anche per l’anno 2006.

INCREMENTI ECONOMICI

Gli incrementi economici sono previsti nelle misure e con la decorrenza indicate nella tabella allegata (v. allegato “A”).

Le Parti si danno reciprocamente atto che, nella definizione degli incrementi relativi al periodo successivo al 31 gennaio 2006, non si terrà conto dell’inflazione reale intervenuta anteriormente alla data del presente Accordo di rinnovo e dell’inflazione del 2% considerata per l’anno 2005, in quanto già compresa negli aumenti economici stabiliti dal presente Accordo di rinnovo.

L’una tantum verrà pagata, secondo gli importi indicati nella tabella allegata (v. allegatoB):

la prima entro il mese di luglio2005;

la seconda entro il mese di ottobre 2005.

L’una tantum sarà erogata ai dipendenti, anche con contratto a termine, in forza alla data di stipula del presente accordo secondo le seguenti modalità:

        a.ai dipendenti a tempo pieno in proporzione dei mesi di effettivo servizio svolti nel periodo 1° febbraio 2004-31 maggio 2005 e detraendo i periodi di assenza non retribuita (con esclusione della malattia, infortunio e maternità obbligatoria e facoltativa);
        b.ai lavoratori a tempo parziale in proporzione all’orario di lavoro svolto nel periodo 1° febbraio 2004-31 maggio 2005 e detraendo i periodi di assenza non retribuita (con esclusione della malattia, infortunio e maternità obbligatoria e facoltativa).
L’una tantum non viene computata ai fini del TFR e di ogni altra retribuzione indiretta e differita.

ORARIO DI LAVORO E LAVORO NOTTURNO

Attesa la particolare funzione di servizio pubblico essenziale che la farmacia assolve, senza soluzione di continuità, sul territorio a tutela della salute dei cittadini, le Parti convengono quanto segue.

La maggiorazione prevista dal CCNL all’art. 23, terzo comma, lett. b), prima linea (del testo ufficiale a stampa del CCNL 27 luglio 1994) è elevata al 16%.

All’art. 23, CCNL (del testo ufficiale a stampa del CCNL 27 luglio 1994) viene aggiunto il seguente ultimo comma:

“In conformità alle previsioni dell’art. 13, primo comma, del D. lgs. 66/2003, l’orario di lavoro dei lavoratori notturni è di otto ore medie giornaliere, distribuite nell’arco di un periodo di riferimento di 12 mesi”.

Ai sensi dell’art. 4, quarto comma, D. lgs. 66/2003 – la durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 7 giorni, le 48 ore medie, comprese le ore di lavoro straordinario. Le 48 ore medie sono calcolate con riferimento ad un periodo di 12 mesi, tenuto conto della premessa di cui al presente paragrafo.

La maggiorazione prevista dall’art. 25, secondo comma CCNL (del testo ufficiale a stampa del CCNL 27 luglio 1994) viene elevata dal 10% al 13%.

NORMA APPALTI

Nel contratto di appalto il committente (titolare della farmacia) dovrà inserire i seguenti punti:

    1.obbligo dell’impresa di applicare integralmente il CCNL sottoscritto dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative e gli accordi integrativi territoriali e/o aziendali riferiti al settore di attività di competenza ;
    2.obbligo per l’appaltatore di rispettare le norme in materia retributiva – compreso l’accantonamento del TFR – contributiva e previdenziale previste per i dipendenti dall’ordinamento vigente che disciplina il rapporto di lavoro subordinato;
    3.obbligo per il committente (titolare della farmacia) di verificare, trimestralmente, l’avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali versati, che l’impresa è obbligata a produrre;
    4.obbligo per il committente di rescissione del contratto di appalto in qualsiasi momento nel caso di inadempienza dell’impresa relativamente al rispetto dei punti sopra richiamati;

Il vincolo di solidarietà di cui all’art. 29, comma 2 del Decreto Legislativo n. 276/2003 e successive modificazioni, opera a carico del committente esclusivamente in caso di inosservanza degli obblighi di cui ai punti 3 e 4.

DISPOSIZIONI FINALI

Dopo 24 mesi dall’applicazione sperimentale delle nuove tipologie contrattuali, le Parti stipulanti si incontreranno per verificarne l’ utilizzo nel settore.

Le parti si danno atto che devono intendersi abrogati i Titoli V e VII del CCNL (del testo ufficiale a stampa del CCNL 27 luglio 1994), nonché gli artt. 9 e 12 dell’accordo 23 marzo 1999, fatto salvo quanto previsto in materia di apprendistato dalla specifica disposizione transitoria posta in calce alla disciplina di cui al presente accordo

Le Parti si impegnano a definire la stesura del CCNL entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo di rinnovo.

FARMACIE
LIVELLI
PAGA BASE al 31/12/02
aumento 1/1/03
nuova paga base dal 1/1/03
aumento 1/7/03
nuova paga base 1/7/03
totale aumenti
aumento 1/6/05
nuova paga base 1/6/05
1· super
1,048.19
56.23
1,104.42
56.23
1,160.65
112.46
101.21
1,261.86
1· + 12 anni
877.19
50.00
927.19
50.00
977.19
100.00
90.00
1,067.19
1· + 2 anni
877.19
50.00
927.19
50.00
977.19
100.00
90.00
1,067.19
877.19
50.00
927.19
50.00
977.19
100.00
90.00
1,067.19
726.16
44.36
770.52
44.36
814.88
88.72
79.85
894.73
665.16
42.12
707.28
42.12
749.40
84.24
75.82
825.22
584.73
39.16
623.89
39.16
663.05
78.32
70.48
733.53
500.68
36.08
536.76
36.08
572.84
72.16
64.94
637.78
435.91
33.69
469.60
33.69
503.29
67.38
60.64
563.93
FARMACIE RURALI SUSSIDIATE
LIVELLI
Paga base al 31/12/02
aumento 1/1/03
nuova paga base dal 1/1/03
aumento 1/7/03
nuova paga base 1/7/03
totale aumenti
aumento 1/6/05
nuova paga base 1/6/05
1· super
1,006.26
53.98
1,060.24
53.98
1,114.22
107.96
97.16
1,211.38
1· + 12 anni
842.10
48.00
890.10
48.00
938.10
96.00
86.40
1,024.50
1· + 2 anni
842.10
48.00
890.10
48.00
938.10
96.00
86.40
1,024.50
842.10
48.00
890.10
48.00
938.10
96.00
86.40
1,024.50
697.11
42.59
739.70
42.59
782.29
85.18
76.66
858.95
638.56
40.44
679.00
40.44
719.44
80.88
72.78
792.22
561.34
37.59
598.93
37.59
636.52
75.18
67.66
704.18
480.65
34.64
515.29
34.64
549.93
69.28
62.34
612.27
418.47
32.34
450.81
32.34
483.15
64.68
58.21
541.36

UNA TANTUM
FARMACIE
LIVELLI
UNA TANTUM
TOTALE
LUG.2005
OTT.2005
1Super
899.65
449.83
449.82
1
800.00
400.00
400.00
2
709.82
354.91
354.91
3
673.93
336.96
336.97
4
626.51
313.26
313.25
5
577.21
288.61
288.60
6
539.00
269.50
269.50
FARMACIE RURALI SUSSIDIATE
LIVELLI
UNA TANTUM
TOTALE
LUG.2005
OTT.2005
1Super
863.67
431.83
431.84
1
768.00
384.00
384.00
2
681.43
340.71
340.72
3
646.97
323.48
323.49
4
601.45
300.73
300.72
5
554.12
277.06
277.06
6
517.44
258.72
258.72
* Per gli apprendisti si procederà alla riparametrazione nelle misure di cui all'Accordo 23 marzo 1999