15/11/2002 ore: 2:00

FARMACIE PRIVATE E RURALI, biennio retributivo 15/11/2002

Contenuti associati


VERBALE DI ACCORDO


Il giorno 15 novembre 2002, in Roma

tra

la FEDERFARMA nelle persone del Dott. Carlo Ghiani in qualità di coordinatore della Commissione Rapporti-Lavoro composta dai Dott.ri Franco Caprino, Arnaldo Tempesta, Giancarlo Visini, Alessandro Cicilloni, Cesare Quey, Arturo Maresca, Michele Crapanzano, assistiti dal Dott. Enrico Giammarioli

e

la FILCAMS/CGIL rappresentata da Luigi Coppini e Artemigia Ioli,
la FISASCAT/CISL rappresentata da Giovanni Pirulli,
la UILTUCS/UIL rappresentata da Antonio Vargiu,

assistiti da una delegazione sindacale composta da: Livio Anelli, Giovanni Angiulli, Giuliana Baretti, Giovanna Catizone, Dario Campeotto, Antonio Cinosi, Gualtiero Francisconi, Loredana Franco, Tiziana Mordeglia, Nunzio Nicotra, Luisanna Pellecchia, Antonella Protopapa, Barbara Rutilensi, Carlo Sama, Francesco Varagona e Gino Viero.


Premesso che:
a) il CCNL è scaduto il 31 gennaio 2002.
b) Le parti intendono definire, anche alla luce delle modifiche legislative intervenute, un accordo per il rinnovo del CCNL 27 luglio 1994 modificato dall’accordo 23 marzo 1999, per giungere alla definizione del nuovo CCNL che avrà le seguenti parti e durate:
Quadriennale per la parte normativa:
            1 febbraio 2002 – 31 gennaio 2006.
Due bienni per la parte economica:
    primo biennio 1 febbraio 2002 – 31 gennaio 2004
secondo biennio 1 febbraio 2004 – 31 gennaio 2006.
c) Le parti, al fine di risolvere gli aspetti prioritari del rinnovo del CCNL, demandano ad un successivo momento il negoziato sui contenuti normativi rimasti ancora da definire, ivi comprese le tematiche relative al mercato del lavoro, anche alla luce della nuova disciplina che è in corso di approvazione in sede legislativa.

Le parti convengono

di stipulare il presente accordo di integrazione e modifica del CCNL in vigore:


TRATTAMENTO ECONOMICO

Per il primo biennio economico (1.2.2002/31.1.2004) gli aumenti retributivi derivanti dal presente accordo sono riconosciuti nelle misure, con le modalità e con le decorrenze previste dalle tabelle allegate (v. all.ti “A” e “B”).


INTERVENTI DI SOSTEGNO PER LA FORMAZIONE CONTINUA PREVISTA DALLE NORME CHE REGOLANO l’E.C.M.

Atteso quanto previsto dalla legge che la Farmacia può avere in organico farmacisti iscritti ai rispettivi Ordini professionali e che per tali farmacisti la legge prevede l’acquisizione di crediti formativi correlati all’E.C.M., le parti convengono sull’istituzione di strumenti di sostegno a tale percorso formativo.

A tale fine le parti concordano quanto segue:

A) la Farmacia rimborsa, anche attraverso anticipazioni, ai soggetti organizzatori dei corsi E.C.M. validamente certificati – sempre a fronte dell’effettiva partecipazione ai corsi medesimi ed a seguito di certificazione debitamente documentata ai fini fiscali – i seguenti importi:

per l’anno 2003€50,00
per l’anno 2004€60,00
per l’anno 2005€70,00
per l’anno 2002€70,00. Tale importo sarà erogato entro il 31 gennaio 2003, con assorbimento, fino a concorrenza, degli importi eventualmente già versati allo stesso titolo.

Attesa la natura non retributiva di tale importo, esso non concorre, a nessun titolo, alla determinazione di ogni forma di retribuzione indiretta e differita.

B) La Farmacia riconosce, altresì, a ciascun farmacista dipendente per l’effettiva partecipazione ai corsi E.C.M., debitamente documentata, i seguenti permessi retribuiti per ciascun anno:

per il 2003 un permesso di 4 ore;
per il 2004 un permesso di 6 ore;
per il 2005 un permesso di 8 ore.

Nel caso di mancata utilizzazione di tali permessi il farmacista dipendente – che abbia, comunque, partecipato ai corsi E.C.M. ed acquisito i crediti nei limiti legali necessari per ciascun anno – può, previa esibizione della relativa documentazione, richiedere, entro e non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, il pagamento di un’indennità sostitutiva calcolata sulla retribuzione di cui all’art. 58 CCNL.

Attesa la diversa accessibilità ai corsi E.C.M. in ogni Regione, le parti convengono che, su questo specifico argomento ed a richiesta delle stipulanti OOSS Regionali, si possa svolgere un’apposita contrattazione integrativa a livello regionale. La stessa dovrà concludersi entro la data del 30 aprile 2003 e potrà diversamente definire la materia più sopra regolata degli importi e dei permessi relativi alla partecipazione ai corsi E.C.M. debitamente autorizzati.


UNA TANTUM

L’UNA TANTUM verrà pagata entro il mese di dicembre 2002.
L’importo dell’UNA TANTUM sarà erogato:
a) per intero, a tutti i dipendenti a tempo pieno in forza al 1 febbraio 2002 ed ancora in servizio, senza soluzione di continuità, alla data del 15 novembre 2002;
b) in misura riparamatrata in base sia alle assenze non retribuite (con esclusione della malattia, infortunio e maternità obbligatoria e facoltativa) sia ai mesi di effettivo servizio (lavorati nel periodo 1 febbraio 2002/31 dicembre 2002) sia alle prestazioni ad orario ridotto rese dai lavoratori part time.
Per gli apprendisti si procederà alla riparametrazione nelle misure di cui all’accordo 23 marzo 1999.

Letto, confermato e sottoscritto.

TABELLA FARMACIE PRIVATE


TABELLA FARMACIE RURALI /SUSSIDIATE