20/1/1997 ore: 2:00

TDS CONFESERCENTI, biennio retributivo 20/01/1997

Contenuti associati

L'anno 1997, il giorno 20 del mese di gennaio in Roma

tra

La Confederazione Italiana Esercenti Attività Commerciali Turistiche e dei Servizi - CONFESERCENTI -

e


FILCAMS - CGIL

FISASCAT - CISL

UILTuCS - UIL

in applicazione di quanto stabilito dal protocollo sul costo del lavoro 23 luglio 1993 e dall'articolo 164 del CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi 8/11/1994, si è stipulata la presente ipotesi di accordo per il rinnovo della parte economica del CCNL Terziario.

Art. 1 Aumenti retributivi mensili

A decorrere dalle scadenze appresso indicate a tutto il personale qualificato verranno erogati i seguenti aumenti salariali non assorbibili:

LIVELLI
AUMENTI
1/1/1997
AUMENTI
1/1/1998
AUMENTI
1/7/1998
TOTALE
Quadri
121.528
95.486
104.167
321.181
I
109.472
86.014
93.833
289.319
II
94.694
74.403
81.167
250.264
III
80.937
63.594
69.375
213.906
IV
70.000
55.000
60.000
185.000
V
63.243
49.691
54.208
167.142
VI
56.778
44.611
48.667
150.056
VII + 10.000
48.611
38.194
41.667
128.472

Con le stesse decorrenze pertanto le paghe base nazionali conglobate sono quelle delle tabelle A e B.

Gli aumenti salariali di cui al presente articolo verranno corrisposti agli apprendisti nelle misure percentuali previste dall'art. 27, Seconda Parte (tabelle A e B).

Art. 2 Aumenti retributivi per gli Operatori di Vendita

Il primo comma dell'art. 15 del Protocollo Aggiuntivo per gli Operatori di Vendita del 14 marzo 1996 è modificato come segue:

" A decorrere dalle scadenze appresso indicate agli Operatori di Vendita verrà erogato il seguente aumento salariale" :

DECORRENZA
I CATEGORIA
II CATEGORIA
1/1/1997
50.000
43.000
1/1/1998
39.000
33.500
1/7/1998
43.000
36.500

Art. 3 Enti Bilaterali

Le Parti, si incontreranno entro il 31 gennaio 1997 per la costituzione dell'Ente Bilaterale Nazionale.

Le Parti al fine di dare concreta attuazione all'impegno assunto nella dichiarazione verbale in calce all'art. 16, Prima Parte, del CCNL 8.11.1994, convengono di rilanciare il ruolo e la funzione degli Enti Bilaterali, anche al fine di consentire un consolidamento delle relazioni sindacali a livello territoriale, con particolare riferimento a :

  • individuazione del ruolo che gli Enti Bilaterali, Nazionali e Territoriali,potranno assumere in supporto all'attività del fondo in ordine a diffusione, informazione e servizi;
  • eventuali sistemi di collegamento con l'Organismo Paritetico Provinciale previsto dall'accordo interconfederale 20 novembre 1996 in materia di sicurezza sul lavoro;
  • procedure di conciliazione e arbitrato.

Per la pratica realizzazione dei compiti sopra definiti, a livello territoriale le parti stabiliranno la misura del contributo in base alla definizione di un apposito bilancio preventivo per la copertura dei costi e dei servizi connessi.

Successivamente al 30 giugno 1998, le parti stipulanti si incontreranno a livello nazionale per verificare lo stato di attuazione degli Enti Bilaterali e per i territori nei quali eventualmente non fossero stati costituiti tali organismi, esaminate le cause che non ne hanno consentito la costituzione, al fine di rimuoverle, concorderanno eventuali norme di cogenza.

Art. 4 Criteri guida per la contrattazione integrativa territoriale

Le Parti riconfermano tutto quanto espressamente indicato nel CCNL 8 novembre 1994, Titolo II, in materia di II livello di contrattazione e ribadiscono, in particolare., i seguenti criteri guida che dovranno essere seguiti nell'ambito di tale confronto:

  • diversità e non ripetitività delle materie e degli istituti rispetto a quelli propri del CCNL;
  • alternatività rispetto alla contrattazione aziendale;
  • materia di accordi previste dall'art.14.

Le erogazioni di secondo livello devono avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo-previdenziale previsto dalla normativa di legge emanata in attuazione dal Protocollo del 23 luglio 1993 e in particolare dall'art. 5 del Decreto Legge 24 settembre 1996 n.499.

Tali importi sono variabili e non predeterminabili e non utili, anche agli effetti dell'art.3 legge 29 luglio 1996, n.402, ai fini di alcun istituto legale e contrattuale, ivi compreso, ai sensi della legge 29 maggio 1982, n.297, il trattamento di fine rapporto.

Al fine della valutazione di tali elementi, le parti avranno quali ulteriori punti di riferimento:

  • l'andamento della composizione del tessuto imprenditorile esistente sul territorio con particolare riferimento alle fasce dimensionali;
  • l'andamento della composizione dell'occupazione e la relativa articolazione per livelli contrattuali;
  • i livelli di qualità raggiunti nell'erogazione dei servizi;
  • i riflessi dell'applicazione delle nuove tecnologie nello sviluppo delle imprese;
  • le valutazioni finali dei consumatori sull'offerta dei servizi esistenti sul territorio.


PROCEDURE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

TERRITORIALE

Modalità di presentazione della piattaforma


Al fine di avviare le trattative per il secondo livello di contrattazione territoriale la piattaforma sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative due mesi prima della scadenza.

Durante tale periodo e comunque fino a due mesi successivi alla scadenza dell'accordo precedente, saranno garantite condizioni di normalità sindacale con esclusione, in particolare, del ricorso ad agitazioni relative alla predetta piattaforma.

In caso di ritardo nella presentazione della piattaforma il periodo complessivo di quattro mesi di cui ai precedenti commi si applica dalla data di effettiva presentazione della piattaforma medesima.

In fase di prima applicazione il periodo complessivo di 4 mesi si applica dalla data di presentazione delle piattaforme.

Le piattaforme saranno presentate dalle Organizzazioni Sindacali territoriali, alle Associazioni imprenditoriali di pari livello, nonchè alle Organizzazioni Sindacali nazionali della FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL e alla Confesercenti, al fine di consentire la verifica del rispetto dei criteri guida definiti a livello nazionale e lo svolgimento della fase di monitoraggio prevista dall'art. 11, prima parte, del CCNL 8 novembre 1994.


Modalità di verifica


Ricevute le piattaforme, la Confesercenti e le Organizzazioni Sindacali Nazionali dei lavoratori procederanno, anche disgiuntamente, alla verifica del rispetto delle procedure per la presentazione delle piattaforme e dei criteri guida fissati a livello nazionale.

L'esame per la verifica dovrà esaurirsi entro 15 giorni dalla data di ricevimento della piattaforma.

In caso di controversia, su iniziativa anche di una sola delle Parti, si applicano le procedure previste dal penultimo comma della Premessa Generale al CCNL del 8 novembre 1994, procedendo direttamente al confronto a livello nazionale, da esaurirsi entro 15 giorni dalla data della richiesta.

In caso di permanenza della controversia si potrà procedere al ricorso presso la Commissione Paritetica Nazionale prevista dagli artt. 7 e 8 della prima parte del CCNL 8 novembre 1994.


DICHIARAZIONE CONGIUNTA


Con particolare riferimento alla fase di avvio del secondo livello di contrattazione territoriale, ed al fine di, evitare che, a seguito di esso, possano verificarsi fenomeni di concorrenza sleale fra le aziende del settore, le Parti riconfermano l'impegno, reciprocamente assunto con il rinnovo del CCNL 8.11.94, a svolgere ogni azione, nei riguardi del Governo, tendente all'emanazione di un apposito provvedimento legislativo che estenda l'efficacia generalizzata del sistema normativo contrattuale in tutte le sue articolazioni, in coerenza con quanto stabilito al punto 5, lettera f), dell'Accordo del 23 luglio 1993.

Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori si impegnano, in particolare, a supportare la propria azione anche attraverso l'intervento diretto delle rispettive Confederazioni CGIL, CISL e UIL.


PROTOCOLLO IN MATERIA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE INTEGRATIVA

NEL SETTORE DEL TERZIARIO DELLA DISTRIBUZIONE E DEI SERVIZI


IN DATA 20 GENNAIO 1997

LA CONFESERCENTI

e

FILCAMS-CGIL

FISASCAT-CISL

UILTuCS-UIL

  • in considerazione di quanto disposto dal D. Lgs. n. 124 del 21 aprile 1993 in materia di disciplina delle forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari;
  • preso atto delle successive modificazioni ed integrazioni, introdotte dalla L. 8 agosto 1995 che ha riformato il sistema pensionistico complementare;
  • al fine di sviluppare un sempre più elevato livello di copertura previdenziale a favore dei lavoratori dipendenti da aziende del settore Terziario, della Distribuzione e dei Servizi;


convengono


di predisporre, entro il 30 giugno 1997, lo Statuto ed il Regolamento attuativo del Fondo e di costituire, nel medesimo termine, l'associazione finalizzata a promuovere la costituzione del Fondo.

Resta inteso, in ogni caso, che la costituzione del Fondo dovrà avvenire secondo quanto di seguito indicato:

1) il Fondo avrà lo scopo di fornire, ai soli lavoratori dipendenti di cui ai punti successivi, prestazioni complementari dei trattamenti di pensioni pubbliche in forma di rendita e, nei limiti consentiti dalla legge, di capitale, sulla base dei contributi accantonati a capitalizzati nonchè dei rendimenti realizzati dai soggetti gestori dello stesso;

2) lo stesso Fondo potrà associare esclusivamente lavoratori dipendenti da datori di lavoro appartenenti al settore del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi, nonchè, ai soli effetti delle presenza negli organi del Fondo, di datori di lavoro titolari del rapporto di lavoro intercorrente con gli stessi.

E' altrsì prevista la possibilità, da regolamentare successivamente, di adesione da parte di lavoratori dipendenti da settori affini.

Per settori affini si intendono quelli in cui vengono applicati contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle stesse OO.SS. dei lavoratori stipulanti il CCNL per i dipendenti da Aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi;

3) l'associazione al Fondo dei lavoratori avverrà mediante adesione volontaria, secondo forme e modalità da definire e potrà riguardare tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno o a tempo parziale nonchè con contratto di formazione lavoro, classificati in uno dei livelli di cui al CCNL del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi, nonché a quelli appartenenti alla categoria dei Quadri;

4) l'adesione al Fondo richiederà una contribuzione a carico del lavoratore pari allo 0,55% - di cui lo 0.05% costituisce la quota associativa - della retribuzione utile per il computo del TFR ed un uguale versamento a carico del datore di lavoro.

Inoltre per i lavoratori già assunti è previsto il versamento del 50% del TFR maturato nell'anno, mentre per i nuovi assunti è previsto il versamento del 100% del TFR maturato nell'anno.

L'obbligo posto a carico del datore di lavoro sussisterà per la durata dell'adesione del lavoratore al Fondo costituito sulla base del presente protocollo;

5) il lavoratore può versare al Fondo ulteriori quote individuali anche derivanti da quanto maturato a titolo di quota variabile in virtù della contrattazione di II livello;

6) il Fondo, così come costituito e regolamentato sulla base di quanto previsto dal presente protocollo, rappresenta la forma pensionistica complementare riconosciuta dalle Parti come applicabile ai dipendenti del settore. Le Parti auspicano la costituzione e la diffusione di un Fondo pensionistico per tutti i soggetti operanti nel settore.

Le Parti si impegnano, altresì, ad incontrarsi preventivamente nel caso in cui dovessero prospettarsi difficoltà nello svolgimento di tale progetto;

7) possono divenire soci del Fondo le aziende (al solo ed esclusivo effetto della presenza negli organi del Fondo) ed i lavoratori dipendenti del settore Terziario già iscritti a fondi o casse aziendali preesistenti alla data di costituzione del Fondo a condizione che un nuovo accordo sindacale tra aziende e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil stabilisca la confluenza del Fondo aziendale nel Fondo di cui al presente protocollo e che tale confluenza sia deliberata dai competenti organi del fondo aziendale ed autorizzata dal Consiglio di Amministrazione del Fondo di cui al presente protocollo;

8) il Fondo, costituito come Associazione riconosciuta e regolato dallo Statuto che verrà predisposto sulla base del presente protocollo, avrà quali soci sia i lavoratori che, al solo ed esclusivo effetto della presenza negli organi del Fondo medesimo, i datori di lavoro aderenti allo stesso e verrà gestito attraverso i seguenti organi:

  • Assemblea dei delegati dei soci, composta pariteticamente sia dai lavoratori che dai datori di lavoro che contribuiscono;
  • Consiglio di Amministrazione composto in modo tale che la rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro sia paritetica; le rappresentanze verranno individuate anche in correlazione ai versamenti effettuati;
  • Collegio dei Revisori dei Conti composto pariteticamente;
  • Comitato dei Graranti composto pariteticamente da rappresentanti delle Parti stipulanti il presente protocollo; dei quali la formazione e le attribuzioni verranno definite nello Statuto costitutivo il Fondo stesso;

9) le Parti si impegnano a definire, dopo aver acquisito informazioni da parte dei competenti Organismi di Vigilanza, le modalità di preadesione e le modalità di versamento delle quote di preadesione una tantum finalizzate al finanziamento delle fasi di avvio e di promozione del Fondo.

Si stabilisce l'obbligo di versare al momento della preadesione o all'atto della iscrizione la somma una tantum di lire 30.000 di cui 7.000 a carico del dipendente, a titolo di iscrizione al Fondo.

Le Parti convengono che per preadesione al Fondo si intende la adesione all'associazione di cui in premessa avente lo scopo di promuovere la costituzione del Fondo e che la fase di preadesione si intenderà conclusa con la costituzione del Fondo.

Le Parti si attiveranno per verificare con gli Organismi di Vigilanza preposti la possibilità di trasformare le preadesioni nel senso sopra definito in adesione al Fondo Pensione in senso stretto, salva la facoltà di recesso da parte del lavoratore da esercitarsi entro il periodo di tempo che le stesse Parti riterranno congruo;

10) durante la fase transitoria, delle preadesioni, al fine di gestire le peculiari esigenze di tale periodo, le Parti insedieranno un Comitato Direttivo paritetico che gestirà in conformità alle indicazioni dei competenti Organi di Vigilanza, l'attività di promozione e di raccolta delle preadesioni potendo all'uopo utilizzare le quote di iscrizione una tantum di cui al precedente punto 9;

11) fermo restando quanto verrà disciplinato dallo Statuto riguardo al trasferimento del lavoratore ad altro fondo, viene comunque individuato un tempo minimo di adesione pari a 5 anni per i primi cinque anni di vita del Fondo stesso e, successivamente a tale termine, pari ad almeno 3 anni;

12) le Parti individueranno il ruolo che gli Enti Bilaterali nazionale e territoriali potranno assumere in supporto alle attività del Fondo e di informazione ai lavoratori;

13) le Parti si incontreranno per definire norme contrattuali che tengano conto della legislazione del Trentino Alto Adige sulla materia.

NORMA FINALE

La Parti si danno reciprocamente atto che fermo restando il regime dei costi a carico delle imprese eventuali correzioni od integrazioni del presente protocollo di intesa richieste dagli organi di vigilanza competenti non pregiudicano la validità e l'applicabilità dell'intero protocollo ma impegnano le Parti ad apportare al testo le correzioni e le integrazioni necessarie.