27/11/1992 ore: 2:00

AGENTI E RAPPRESENTANTI, Ipotesi AEC 27/11/1992 Confcommercio

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Il giorno 27 novembre 1992 le sottoscritte Organizzazioni Imprenditoriali e Sindacali si sono incontrate per un esame del vigente Accordo Economico Collettivo per gli Agenti e Rappresentanti di Commercio, alla luce dell'intervenuta modifica dell'art. 1751 del Codice Civile, che viene sostituito dall'art. 4 del Decreto Legislativo 10 settembre 1991, n. 303.

Ad esito di tale esame le Parti riconoscono che la normativa di legge di cui sopra, disciplinando in termini innovativi la materia del trattamento di fine rapporto, determina la decadenza degli artt. 10, 11, 12, 14 del A.E.C. 9 giugno 1988.

Pertanto con effetto dal 31 dicembre 1992, in relazione ai contratti di agenzia stipulati dal 1° gennaio 1990, e con effetto dal 31 dicembre 1993, in relazione ai contratti di agenzia stipulati antecedentemente al 1° gennaio 1990, le norme di cui agli artt. 10, 11, 12, 14, del richiamato A.E.C. cessano di trovare applicazione.

Letto confermato e sottoscritto

Confcommercio - Confederazione Generale Italiana del Commercio del Turismo e dei Servizi

Federazione Nazionale Associazione Agenti Rappresentanti di Commercio (F.N.A.A.R.C.)

Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Albergo Mense e Servizi (FILCAMS)

Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali, Affini e del Turismo (FISASCAT)

Unione Italiana Lavoratori Turismo, Commercio, Servizi (UILTUCS)

Unione Sindacati Agenti e Rappresentanti di Commercio Italiani (USARCI)


IPOTESI DI ACCORDO


Il giorno 27 novembre 1992


TRA


La Confcommercio - Confederazione Generale Italiana del Commercio del Turismo e dei Servizi


E


Federazione Nazionale Associazione Agenti Rappresentanti di Commercio (F.N.A.A.R.C.)

Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Albergo-Mense e Servizi (FILCAMS)

Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali, Affini e del Turismo (FISASCAT)

Federazione Italiana Lavoratori Turismo Commercio Servizi (UILTUCS)

Federazione Sindacati Agenti e Rappresentanti di Commercio italiani (USARCI)

1) Considerato che, per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 4 del D.Lgs 10 settembre 1991 n. 303, viene innovata la disciplina prevista dal precedente art. 1751 c.c. in materia di indennità per lo scioglimento del contratto;

2) Considerato, altresì, che le disposizioni di cui agli artt. 10, 11, 12, 14 dell' A.E.C. 9 giugno 1988 vengono a decadere, a seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina;

3) Rilevando, conseguentemente che tali disposizioni collettive non troveranno più appliucazione dopo il 31 dicembre 1992 e dopo il 31 dicembre 1993, rispettivamente in relazione ai contratti di agenzia stipulati dal 1° gennaio 1990 o anteriormente a tale data;

4) Ritenuta l'opportunità, per dare piena ed esaustiva attuazione al nuovo art. 1751 c.c., di individuare modalità e criteri applicativi dello stesso;

ad esito delle trattative intercorse, si è concordata la normativa che segue:

I.In riferimento a quanto previsto dall'art.1751 c.c. come modificato dall'art. 4 D.Lgs 10.9.1991 n.303, ed in particolar modo al principio dell'equità, in tutti i casi di cessazione del rapporto, verrà corrisposta all'agente o rappresentante un'indennità, la misura della quale sarà pari all' 1% sull'ammontare globale delle provvigioni maturate e liquidate durante il corso del rapporto.

La suddetta aliquota base sarà integrata nelle seguenti misure:

A.Agenti e rappresentanti con obbligo di esclusiva per una sola ditta:

- 3% sulle provvigioni fino a £ 24 milioni annui;

- 1% sulla quota provvigioni tra £ 24.000.001 e £ 36 milioni annui.

B.Agenti e rappresentanti senza obbligo di esclusiva per una sola ditta:

- 3% sulle provvigioni fino a £ 12.000.000 annui;

- 1% sulla quota di provvigioni tra £ 12.000.001 e £ 18 milioni annui

Da tali indennità deve detrarsi quanto l'agente o rappresentante abbia diritto di ottenere per effetto di atti di previdenza volontariamente compiuti dal proponente.

Sono computabili agli effetti dell'indennità di risoluzione del rapporto anche le somme corrisposte espressamente e specificatamente a titolo di rimborso o concorso spese.

Le somme di cui sopra verranno annualmente accantonate all'Enasarco, secondo quanto previsto dall'art. 13 e dall'allegato 2 dell' A.E.C. 9 giugno 1988.

Le parti si danno reciprocamente atto che con quanto sopra hanno inteso soddisfare il criterio di equità, di cui al già citato art. 1751 c.c.

II.Sempre in attuazione dell'art. 1751 c.c., in aggiunta alla somma di cui al precedente punto I della presente normativa verrà corrisposto un ulteriore importo così calcolato:

- 3% sulle provvigioni maturate nei primi 3 anni di durata del rapporto di agenzia;

- 3,50% sulle provvigioni maturate dal 4° al 6° anno compiuto;

- 4% sulle provvigioni maturate negli anni successivi.

Il trattamento di cui al presente punto è dovuto se il contratto a tempo indeterminato si scioglie ad iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all'agente o rappresentante.

L'indennità sarà altresì corrisposta, sempre che il rapporto sia in atto da almeno un anno, in caso di dimissioni dell'agente o rappresentante dovute a sua invalidità permanente e totale o successive al conseguimento della pensione di vecchiaia Enasarco.

Qualora la casa mandante non corrisponda l'indennità di clientela per fatto imputabile all'agente o rappresentante, ne darà motivazione nella lettera di revoca.

Ai fini dell'indennità di cui al presente punto, si considera a tempo indeterminato il contratto a termine che venga rinnovato o prorogato.

Sono computabili agli effetti di detta indennità anche le somme corrisposte espressamente e specificatamente a titolo di rimborso o di concorso spese.

III.Le parti si danno atto che il sistema come sopra concordato in materia di aliquote e scaglioni soddisfa il principio di cui al terzo comma dell'art. 1751 c.c.

IV.In caso di decesso dell'agente o rappresentante, l'indennità di cui ai precedenti punti I e II sarà corrisposta agli eredi.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le parti confermano che le presenti disposizioni collettive in materia di trattamento di fine rapporto di agenzia, applicative dell'art. 1751 c.c., costituiscono complessivamente una condizione di miglior favore rispetto alla disciplina di legge. Esse sono correlative e inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.

NORMA TRANSITORIA

La presente disciplina sostituisce quella contenuta negli artt. 10, 11, 12 e 14 dell' A.E.C. 9 giugno 1988, con effetto dal 1° gennaio 1993 per i rapporti di agenzia instaurati dal 1° gennaio 1990 in avanti e con effetto dal 1° gennaio 1994 per i rapporti di agenzia già in atto alla data del 1° gennaio 1990.

Per l'anzianità maturata dagli agenti o rappresentanti fino alle date del 31 dicembre 1992 o del 31 dicembre 1993 resta confermata la regolamentazione dettata dai citati artt. 10, 11, 12 e 14 dell' A.E.C. 9 giugno 1988.

Letto, confermato e sottoscritto

- CONFCOMMERCIO- F.N.A.A.R.C.

- FILCAMS- FISASCAT

- UILTUCS- USARCI