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AGENTI E RAPPRESENTANTI, AEC 01/07/1989 - 31/12/1991 Confapi

Contenuti associati


Accordo economico collettivo per la disciplina
del rapporto di agenzia e di rappresentanza commerciale
nelle piccole e medie aziende industriali



Il giorno 25 luglio 1989, in Roma,

tra

la CONFAPI, Confederazione italiana della piccola e media industria,
rappresentata dal presidente Rodolfo Anghileri, assistito dal vice
presidente per le relazioni industriali Pier Enrico Martin, dal direttore
Paolo Gastaldi, dal vice direttore Sandro Naccarelli e dal responsabile per
le politiche contrattuali Giuseppe Florio, con la partecipazione della
delegazione imprenditoriale composta da Sergio Piva, Renzo Bit, Marcello
Bellomo, Giuseppe Nicoletti, Luigi Foroni e della commissione tecnica
composta da Dario Aime, Germano Tasso, Luciano Veronesi, Maria Teresa
Cacia, Antonio Costantin

e

la FILCAMS - CGIL, Federazione italiana lavoratori commercio, turismo,
servizi, rappresentata dal segretario generale Gilberto Pascucci, dal
segretario generale aggiunto Roberto Di Gioacchino, dal responsabile
nazionale del settore Lionello Giannini e dal Coordinamento nazionale della
categoria composto dai signori: Angelini Elvio, Aiello Aldo, Bargiacchi
Ferruccio, Bedrone Paolo, Benassati Duilio, Biasioli Emilio, Conti Mauro,
Cusi Giuliano, Del Monte Gianfranco, De Velo Rinaldo, Ferri Ottone, Ferrini
Augusto, Filippi Andrea, Fossati Emilio, Gaudiano Michele, Giannini Mario,
Giosia Pio, Giordano Cesare, Innocenti Ulderigo, Lillo Rodolfo, Limardi
Arnaldo, Mancini Roberto, Mancini Sirio, Marchese Antonio, Marchi Attilio,
Marè Alberto, Marzoli Riccardo, Montefusco Gianfranco, Moras Antonio, Orsi
Pietro, Pacifico Angelo, Paghi Silvio, Palchetti Mario, Pallanti Mario,
Pampaloni Enzo, Perossini Ezio, Pippa Antonio, Pocci Giuliano, Pratesi
Alberto, Risi Piergiorgio, Rosci Giovanni, Rucaro Domenico, Sanna Vittorio,
Solzi Ugo, Tedeschi Renato, Terrana Alfonso, Tinti Luciano, Tori Roberto e
Vignoli Alfio; con l'intervento della CGIL, Confederazione generale
italiana del lavoro, rappresentata dal segretario confederale Lucio De
Carlini;

la FISASCAT - CISL, Federazione italiana sindacati addetti servizi
commerciali, affini e del turismo, rappresentata dal segretario generale
Mario Cesino, dai segretari generali aggiunti Maria Pantile e Antonio
Mighelagnoli, e dai segretari nazionali Giovanni Baratta, Domenico Elicio,
Mario Marchetti, Salvatore Zappadu, dal dirigente l'ufficio sindacale
Salvatore Falcone, nonchè da una delegazione composta dai signori Gaetano
Anzi, Gaetano Billi, Carlo Bredeon, Antonio Galarco, Antonio Donati,
Giancarlo Gentili, Vincenzo Gargiulo, Giuseppe Lion, Olga Lorenzini,
Francesco Marcolin, Franco Menato, Maurizio Maggiolini, Loris Nascetti,
Marco Paoletti, Antonio Pasquariello, Eldo Pedini, Gaspare Piranomonte, Oto
Siniscalchi, Giancarlo Termini, Vincenzo Ramogida; nonchè per la sezione
nazionale agenti e propagandisti in medicina, i signori Luciana Benassi e
Giorgio Guazzi; con l'intervento della CISL, Confederazione italiana
sindacati lavoratori, rappresentata dal signor Domenico Trucchi;

la FNAARC, Federazione nazionale associazioni agenti e rappresentanti di
commercio, rappresentata dal suo presidente Ugo Volpi; dai vice presidenti
Giorgio Caleffi, Luigi Contini, Adalberto Corsi, Franco Mazza, Antonio
Passarello e Karl Schorn; dai componenti della Giunta esecutiva Michele
Alberti, Lino Gascone, Egidio Casorati, Gabrio Cereda, Abramo Clerici,
Alvaro Cocchi, Ugo Dessy, Gino Fedegari, Elio Godino, Antonio Livio,
Antonio Malavasi, Gabriele Mazzanti, Franco Monaco, Giorgio Padovini,
Attilio Pareschi e Stefano Spaini, assistiti dal direttore generale
Gianfranco Catelli;

la UIL - Tu.CS, Unione Italiana lavoratori turismo, commercio e servizi,
rappresentata dal segretario generale Raffaele Vanni, dal segretario
nazionale Vicario Giovanni Gazzo, dai segretari nazionali Renzo Ganella,
Giulio Lattanzi, Michele Malerba, Parmenio Stroppa, Antonio Zilli,
unitamente ad una delegazione composta dal coordinatore nazionale agenti
rappresentanti comm. Giulio Bellatti e dai signori Bellotti Carlo, Bille
Armando, Borea Paolo, Bove Giuseppe, Buschini Giuseppe, Bussotti Giorgio,
Capua Aldo Carmelo, Cavallo Luigi, Coccia Barnardo, Colombo Giovanni,
Denichilo Romano, Giavarini Giancarlo, Giunti Mario, Marsili Rino,
Massimino Michele, Messeri Alessandro, Mornacchi Pio, Oppici Eugenio, Pata
Cesare, Salani Eolo, Santovincenzo Giorgio, Tusini Gianfranco, Zanconato
Giuseppe; con l'intervento della UIL, Unione Italiana del Lavoro, nella
persona del segretario confederale Silvano Veronese;

la USARCI, Unione sindacati agenti e rappresentanti di commercio italiani,
rappresentata dal suo presidente Francesco De Pasquale, dal vice presidente
vicario Renzo Righetti, dai vice presidenti Paolo Battaglia, Umberto
Brugnara, Alfredo Ragazzoni, Mario D'Abbicco, Sergio Manciucca, Ciano
Donadon e dai consiglieri Enrico Nicolini e Giancarlo Bonamenti;

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tra

la CONFAPI, Confederazione italiana della piccola e media industria,
rappresentata dal presidente Rodolfo Anghileri, assistito dal vice
presidente per le relazioni industriali Pier Enrico Martin, dal direttore
Paolo Gastaldi, dal vice direttore Sandro Naccarelli e dal responsabile per
le politiche contrattuali Giuseppe Florio, con la partecipazione della
delegazione imprenditoriale composta da Sergio Piva, Renzo Bit, Marcello
Bellomo, Giuseppe Nicoletti, Luigi Foroni e della commissione tecnica
composta da Dario Aime, Germano Tasso, Luciano Veronesi, Maria Teresa
Cacia, Antonio Costantin

e

la FIARC, Federazione italiana agenti rappresentanti di commercio,
rappresentata dal presidente nazionale Carlo Massaro, dal segretario
nazionale Alvaro Guidozzi, dai vice presidenti Mario Corazza, Luciano
Catarsi e Stefano Dalla Chiesa, con la partecipazione della CONFESERCENTI,
Confederazione italiana esercenti attività commercianti e turistiche,
rappresentata dal responsabile delle politiche contrattuali Livio Cauduro,

si è stipulato il presente accordo che rinnova l'accordo economico
collettivo 28 febbraio 1975.



Art. 1 - Campo di applicazione

Il presente accordo regola i rapporti fra gli agenti e rappresentanti di
commercio, rappresentati dalle associazioni contraenti e le aziende
industriali, rappresentate dalle API, associazioni piccole e medie
industrie, aderenti alla CONFAPI, Confederazione italiana della piccola e
media industria.

Agli effetti di esso ed in conformità agli artt. 1742 e 1752 del Codice
Civile, indipendentemente dalla qualifica o denominazione usata dalle
parti:

a) è agente di commercio chi è incaricato stabilmente da una o più ditte di
promuovere la conclusione di contratti in una determinata zona;

b) è rappresentante di commercio chi è incaricato stabilmente da una o più
ditte di concludere contratti in nome delle medesime in una determinata
zona.

L'agente o rappresentante esercita la sua attività, in forma autonoma ed
indipendente, nell'osservanza delle istruzioni impartite dal preponente ai
sensi dell'art. 1746 del Codice Civile, senza obblighi di orario di lavoro
e di itinerari predeterminati. Le istruzioni di cui all'art. 1746 del
Codice Civile devono tener conto dell'autonomia operativa dell'agente o
rappresentante, il quale, tenuto ad informare costantemente la casa
mandante sulla situazione del mercato in cui opera, non è tenuto peraltro a
relazioni con periodicità prefissata sulla esecuzione delle sue attività.
Gli agenti o rappresentanti di commercio e le ditte preponenti sono tenuti
all'osservanza della legge 3 maggio 1985, n. 204. Le norme del presente
accordo non sono applicabili agli agenti o rappresentanti non iscritti nei
ruoli di cui alla legge 3 maggio 1985, n. 204. Il presente accordo si
applica anche alle società aventi per oggetto esclusivo l'esercizio delle
attività suddette, salve le eccezioni e deroghe espressamente previste
nell'accordo stesso, nonchè a coloro che in qualità di agenti o
rappresentanti hanno incarico di vendere esclusivamente a privati
consumatori. Le norme dei presente accordo - salvo quelle di cui agli artt.
10 e 13 - non sono vincolanti nel caso di conferimento di mandato di
agenzia o rappresentanza a coloro che svolgono anche il commercio in
proprio nello stesso genere di prodotti.



Art. 2 - Esclusiva e/o plurimandatari

Ferma restando la possibilità di diverse intese tra le parti, di norma la
ditta non può valersi contemporaneamente nella stessa zona e per lo stesso
ramo di commercio di più agenti o rappresentanti, nè l'agente o
rappresentante può assumere l'incarico di trattarvi gli affari di più ditte
che siano in concorrenza fra di loro.

Il divieto di cui sopra non si estende, salvo patto di esclusiva per una
sola ditta, all'assunzione, da parte dell'agente o rappresentante,
dell'incarico di trattare gli affari di più ditte non in concorrenza tra di
loro.

Nel caso in cui l'agente o rappresentante non sia vincolato dal patto di
esclusiva per una sola ditta, egli resta libero di assumere altri incarichi
per ditte che non siano in concorrenza. Le variazioni di zona, esclusi i
casi di lieve entità, possono essere realizzate previa comunicazione
scritta all'agente o al rappresentante da darsi almeno 2 mesi prima (ovvero
4 mesi prima per gli agenti o rappresentanti impegnati ad esercitare la
propria attività esclusivamente per una sola ditta), salvo accordo scritto
tra le parti per una diversa decorrenza. Qualora queste variazioni siano di
entità tale da modificare sensibilmente il contenuto economico del
rapporto, il preavviso scritto non potrà essere inferiore a quello previsto
per la risoluzione del rapporto. Qualora l'agente o rappresentante
comunichi, entro 30 giorni, di non accettare le variazioni previste, la
comunicazione del preponente costituirà preavviso per la cessazione del
rapporto di agenzia o rappresentanza, ad iniziativa della casa mandante.

CHIARIMENTO A VERBALE ALL'ARTICOLO 2

In relazione a quanto previsto dai comma 1 e 2 del presente articolo, le
parti si danno atto che è da escludersi la possibilità di concorrenza
quando l'incarico conferito all'agente o rappresentante riguardi generi di
prodotti che per foggia, destinazione e valore d'uso siano diversi e
infungibili tra di loro.



Art. 3 - Documenti. Campionario.

All'atto del conferimento dell'incarico, all'agente o rappresentante
debbono essere precisati per iscritto, in un unico documento, oltre al nome
delle parti, la zona assegnata, i prodotti da trattarsi, la misura delle
provvigioni e compensi, la durata, quando questa non sia a tempo
indeterminato. Nel caso di affidamento del campionario, sarà altresì
previsto che il valore dello stesso potrà essere addebitato all'agente o
rappresentante in caso di mancata o parziale restituzione o di
danneggiamento. In ogni contratto individuale dovrà essere inserito
l'esplicito riferimento alle norme dell'accordo economico collettivo in
vigore e successive modificazioni.



Art. 4 - Tempo determinato

Le norme previste nel presente accordo si applicano anche al contratto a
tempo determinato in quanto compatibili con la natura del rapporto, con
esclusione, comunque, delle norme relative al preavviso di cui all'art. 9.

Nei contratti a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi, la casa
mandante comunicherà all'agente o rappresentante, almeno 60 giorni prima
della scadenza del termine, l'eventuale disponibilità al rinnovo o proroga
del mandato.



Art. 5 - Diritti e doveri delle parti

L'agente o rappresentante deve assolvere gli obblighi inerenti l'incarico
affidatogli in conformità alle istruzioni impartite dalla ditta.

L'agente o rappresentante non ha facoltà di riscuotere per la ditta, né di
concedere sconti o dilazioni, salvo diverso accordo scritto.

Il preponente è tenuto a fornire all'agente o rappresentante le notizie
utili a svolgere nella maniera più producente il proprio mandato. Il
preponente informerà altresì l'agente o rappresentante sul lancio di nuovi
prodotti e sulle nuove politiche di vendita.



Art. 6 - Provvigioni

L'agente o rappresentante ha diritto sugli affari andati a buon fine ad una
provvigione, determinata di norma in misura percentuale.

I criteri per il conteggio della provvigione saranno stabiliti negli
accordi tra le parti; in ogni caso non potranno essere dedotti dall'importo
a cui è ragguagliata la provvigione gli sconti di valuta accordati per
condizioni di pagamento.

Nel caso in cui sia affidato all'agente o rappresentante l'incarico
continuativo di riscuotere per conto della casa, con responsabilità
dell'agente per errore contabile, dovrà essere stabilita una provvigione
separata, in relazione agli affari per i quali sussista l'obbligo della
riscossione. L'obbligo di stabilire la provvigione di cui trattasi non
sussiste nel caso in cui l'agente o rappresentante svolga la sola attività
di recupero degli insoluti.

Salvo quanto disposto dal comma successivo, nel caso che la esecuzione
dell'affare si effettui su accordo tra fornitore ed acquirente per consegne
ripartite, la provvigione sarà corrisposta sugli importi delle singole
consegne regolarmente pagate.

In deroga al principio di cui al primo comma, in caso di insolvenza
parziale del compratore, qualora la perdita subita dalla ditta sia
inferiore all'importo della provvigione relativa alla quota soluta, la
ditta verserà all'agente o rappresentante la differenza.

La provvigione spetta all'agente o rappresentante anche per gli affari che
non hanno avuto esecuzione per causa imputabile al preponente.

L'agente o rappresentante che tratta in esclusiva gli affari di una ditta
ha diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi dalla medesima
senza suo intervento, sempreché rientranti nell'ambito del mandato
affidatogli.

In caso di cessazione o risoluzione del contratto di agenzia, l'agente o
rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti prima
della risoluzione o cessazione del contratto ed accettati dalla ditta anche
dopo tale data, salvo, in ogni caso, le disposizioni di cui ai commi
precedenti, e salvo l'obbligo, per l'agente o rappresentante, a richiesta
della ditta, di prestare l'opera di sua competenza per la completa e
regolare esecuzione degli affari in corso.

Nei contratti individuali potrà essere stabilito un termine per
l'accettazione o il rifiuto da parte del preponente delle proposte d'ordine
trasmesse dall'agente.

In assenza delle disposizioni di cui al precedente comma nel contratto
individuale, le proposte d'ordine si intenderanno accettate, ai soli fini
del diritto alla provvigione, se non rifiutate dal preponente entro
sessanta giorni dalla data di ricevimento delle proposte stesse.

NORMA TRANSITORIA ALL'ARTICOLO 6

Le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo si applicano ai
rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale instaurati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente accordo
economico collettivo.

l contratti di agenzia e rappresentanza commerciale, già in corso alla
predetta data, si adegueranno alla normativa in parola entro il 1° gennaio
1990.

Entro il medesimo termine dovrà essere data attuazione a quanto previsto
nel penultimo comma dell'articolo 6.



Art. 7 - Liquidazioni delle provvigioni

Le ditte cureranno la liquidazione provvigioni alla fine di ogni trimestre.

Entro 30 giorni dalla scadenza del trimestre considerato, le ditte
invieranno all'agente o rappresentante il conto delle provvigioni, nonché
il relativo importo, con l'adempimento delle formalità richieste dalle
vigenti norme fiscali. In caso di contestazione, la ditta verserà le
eventuali ulteriori somme non oltre 30 giorni dalla definizione della
controversia.

Qualora la ditta mandante ritardi il pagamento delle somme dovute di oltre
quindici giorni, rispetto ai termini di cui al precedente comma, sarà
tenuta a versare su tali somme per tutti i giorni di ritardo un interesse
in misura pari al tasso ufficiale di sconto.

Se per consuetudine la ditta non spedisce le fatture tramite l'agente o
rappresentante, essa deve almeno alla fine di ogni mese fornire all'agente
o rappresentante le copie delle fatture inviate direttamente ai clienti.

Sulle provvigioni maturate, l'agente o rappresentante ha diritto ad
anticipi, nel corso del trimestre, nella misura del 70 per cento del suo
credito per tale titolo. E' in facoltà dell'agente o rappresentante
all'atto del conferimento del mandato, di chiedere, in alternativa al
criterio di cui sopra, la liquidazione di anticipi nella misura del 50 per
cento delle provvigioni da maturare, che si riferiscono ad affari con
pagamento non oltre 90 giorni, e nella misura del 35 per cento delle
provvigioni da maturare, che si riferiscono ad affari con pagamento oltre
90 giorni, ma non oltre 120. Resta fermo che l'agente o rappresentante non
ha diritto ad anticipi, ove sia debitore della ditta per altro titolo.

L'agente o rappresentante non ha diritto al rimborso delle spese
occasionate dalla sua attività svolta ai sensi dell'articolo 1 del presente
accordo, salvo patto in contrario. Il patto in contrario non potrà
determinare il rimborso o concorso spese in forma percentuale.



Art. 8 - Star del credere

Quando sia pattuito per iscritto uno star del credere a carico dell'agente
o rappresentante per insolvenza totale o parziale da parte del compratore,
esso non potrà superare il triplo della provvigione né essere comunque
superiore al 15 per cento della perdita subita dalla ditta.

Non sono soggette allo star del credere le spese, ivi comprese quelle
legali, sostenute per il recupero del credito. Lo star del credere non
verrà inoltre computato sulle somme che sarebbero spettate all'agente o
rappresentante a titolo di provvigione qualora l'affare fosse andato a buon
fine.

Ove la ditta recuperi in tutto o in parte le somme perdute, si farà luogo
al rimborso dell'importo dello star del credere conteggiato sulla perdita
anzidetta.

Tuttavia, ove l'ammontare dell'importo anzidetto a carico dell'agente o
rappresentante, in un anno, superi la metà dell'ammontare delle provvigioni
maturate nell'anno medesimo a suo favore, l'eccedenza non sarà a carico
dell'agente o rappresentante. In tal caso, se la ditta intende risolvere il
rapporto, sarà esonerata dall'obbligo del preavviso.

Eventuali deroghe alle norme di cui al comma 1 del presente articolo
potranno essere convenute tra le associazioni stipulanti, qualora la misura
della provvigione superi il 12 per cento.

Per qualche caso particolare potrà essere convenuto, tra la ditta mandante
e l'agente o rappresentante, uno star del credere al di sopra dei limiti
anzidetti, a condizione che venga pattuito un supplemento della normale
provvigione.



Art. 9 - Risoluzione del rapporto

In caso di risoluzione di un rapporto a tempo indeterminato, la parte
recedente dovrà darne comunicazione all'altra parte con un preavviso della
seguente misura:

- nel caso di agente o rappresentante impegnato in esclusiva per una sola
ditta: 6 mesi, qualora la durata del rapporto non superi gli 8 anni; 8
mesi, qualora la durata del rapporto superi gli 8 anni;

- nel caso di agente o rappresentante non impegnato in esclusiva per una
sola ditta: 4 mesi, qualora la durata del rapporto non superi gli 8 anni;
6 mesi, qualora la durata del rapporto superi gli otto anni.

Peraltro, in caso di dimissioni dell'agente o rappresentante, la durata del
preavviso sarà di 5 o di 4 mesi, a seconda che l'agente sia impegnato o
meno ad esercitare la sua attività in esclusiva per una sola ditta.

Ove la parte recedente, in qualsiasi momento, intenda porre fine, con
effetto immediato, al rapporto, essa dovrà corrispondere all'altra parte,
in sostituzione del preavviso, una somma pari a tanti dodicesimi delle
provvigioni liquidate nell'anno solare precedente (1° gennaio - 31
dicembre) quanti sono i mesi di preavviso dovuto o una somma a questa
proporzionale, in caso di esonero da una parte del preavviso.

Qualora il rapporto abbia avuto inizio nel corso dell'anno solare
precedente, saranno conteggiati i successivi mesi dell'anno in corso per
raggiungere i dodici mesi di riferimento.

Qualora il rapporto abbia avuto una durata inferiore a dodici mesi, il
detto computo si effettuerà in base alla media mensile delle provvigioni
liquidate durante il rapporto stesso.

La parte che ha ricevuto la comunicazione di recesso può rinunciare in
tutto o in parte al preavviso, senza obbligo di corrispondere la indennità
sostitutiva, entro trenta giorni dal ricevimento della predetta
comunicazione.

Durante la prestazione in servizio del preavviso, il rapporto decorre
regolarmente, con tutti i diritti e gli obblighi connessi al mandato.

L'indennità sostitutiva del preavviso va computata su tutte le somme
corrisposte in dipendenza del contratto di agenzia, anche se a titolo di
rimborso o concorso spese.



Art. 10 - Indennità di scioglimento del contratto

All'agente o rappresentante, a norma dell'art. 1751 del Codice Civile,
spetta una indennità per lo scioglimento del contratto.

Tale indennità è determinata nella misura dell'1 per cento sull'ammontare
globale delle provvigioni maturate e liquidate durante il corso del
rapporto.

A decorrere dal 1° ottobre 1989 l'aliquota base dell'1 per cento sarà
integrata nelle seguenti misure:

- agenti o rappresentanti con obbligo di esclusiva per una sola ditta

a) sulle provvigioni fino a L. 24.000.000 annue: 3 per cento
b) sulla quota di provvigione da L. 24.000.001 a L. 36.000.000 annue:
1 per cento

- agenti e rappresentanti senza obbligo di esclusiva per una sola ditta

a) sulle provvigioni fino a L. 12.000.000 annue: 3 per cento
b) sulla quota di provvigioni da L. 12.000.001 a L. 18.000.000 annue:
1 per cento

Da tale indennità deve detrarsi quanto l'agente o rappresentante abbia
diritto di ottenere per effetto di atti di previdenza volontariamente
compiuti dal preponente.

Sono computabili agli effetti dell'indennità di risoluzione del rapporto
anche le somme corrisposte espressamente e specificatamente a titolo di
rimborso o concorso spese.

In caso di morte dell'agente o rappresentante l'indennità predetta sarà
corrisposta agli eredi, a norma dell'art. 1751, comma 4 del Codice Civile.

Fino alla data del 30 giugno 1956 gli obblighi delle aziende per
l'indennità di cui al presente articolo si intendono integralmente
soddisfatti dalle competenze spettanti agli agenti o rappresentanti in
dipendenza del trattamento ENASARCO, ai sensi dell'art. 12 dell'accordo 30
giugno 1938 e successivi aggiornamenti.



Art. 11 - Indennità suppletiva di clientela

All'atto della risoluzione del rapporto a tempo indeterminato, in aggiunta
all'indennità di cui al precedente art. 10, sarà corrisposta dalla ditta
preponente all'agente o rappresentante una indennità suppletiva di
clientela, da calcolarsi sull'ammontare globale delle provvigioni liquidate
durante il corso del rapporto e relative comunque ad affari conclusi dopo
il 1° luglio 1989, nel modo seguente: (1)

a) 3 per cento sulle provvigioni maturate per tutta la durata del rapporto;
b) 0,50 per cento aggiuntivo, sulle provvigioni maturate dal quarto al
sesto anno compiuto, nel limite massimo annuo di L. 72 milioni di
provvigione;
c) 1 per cento aggiuntivo, sulle provvigioni maturate dopo il sesto anno
compiuto, sempre nel limite massimo annuo di L. 72 milioni di
provvigione.

L'indennità suppletiva di clientela non è dovuta se il contratto si
scioglie per un fatto imputabile all'agente o rappresentante. Non si
considera fatto imputabile all'agente o rappresentante le dimissioni dovute
a invalidità permanente e totale o successive al conseguimento della
pensione di vecchiaia (ENASARCO), semprechè tali eventi si verifichino dopo
che il rapporto sia durato almeno un anno.

In caso di decesso dell'agente o rappresentante, anche se il rapporto sia
durato meno di un anno, l'indennità suppletiva di clientela verrà
corrisposta agli eredi, in analogia a quanto previsto dall'art. 1751, comma
4 del Codice Civile.

Agli effetti della liquidazione dell'indennità suppletiva di clientela
saranno computate anche le somme corrisposte espressamente e
specificatamente a titolo di rimborso di concorso spese.

Ai fini dell'indennità di cui al presente articolo si considera a tempo
indeterminato il contratto a termine che venga rinnovato o prorogato.

Qualora la casa mandante non corrisponda l'indennità di clientela per fatto
imputabile all'agente o rappresentante, ne darà motivazione nella lettera
di revoca.

CHIARIMENTO A VERBALE

Le aliquote aggiuntive dello 0,50 per cento e dell'1 per cento applicabili
sulle provvigioni maturate a partire dal 4° e 7° anno di durata del
rapporto, decorrono dall'1 luglio 1989.

Pertanto per rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale in atto da
più di tre anni dalla data suddetta, esse verranno applicate - nei limiti
della fascia annua - sulle provvigioni relative ad affari conclusi
successivamente alla data del 1° luglio 1989.

DICHIARAZIONE A VERBALE

L'indennità suppletiva di clientela disciplinata dal presente articolo non
è cumulabile con alcun altro trattamento a titolo analogo che dovesse
venire stabilito da disposizioni normative di carattere generale.

Per gli agenti o rappresentanti incaricati da case editrici di vendere
esclusivamente a privati consumatori si conferma che l'ammontare annuo
delle provvigioni eccedenti la misura del 12 per cento viene preso in
considerazione per il calcolo dell'indennità suppletiva di clientela nel
limite del 65 per cento.

--------
(1) Fino al 3O giugno 1989, resta ferma la disciplina di cui all'art. 10
dell'accordo economico collettivo 28 febbraio 1975, che si riporta di
seguito:

<< se il contratto a tempo indeterminato si scioglie ad iniziativa
della casa mandante per fatto non imputabile all'agente o
rappresentante, sarà corrisposta direttamente dalla ditta preponente
all'agente o rappresentante, in aggiunta all'indennità di risoluzione
del rapporto di cui al precedente art. 9, una indennità suppletiva di
clientela nella misura del 3 per cento dell'ammontare globale delle
provvigioni liquidate durante il corso del contratto e relativo ad
affari conclusi successivamente all'entrata in vigore del presente
accordo.

Qualora la casa mandante non corrisponda l'indennità di clientela per
fatto imputabile all'agente e rappresentante, ne darà motivazione nella
lettera di revoca.

L'indennità suppletiva di clientela sarà altresì corrisposta -
semprechè il rapporto sia in atto da almeno un anno - in caso di
dimissioni dell'agente, dovuta a sua invalidità permanente o totale,
nonchè in caso di decesso.

In quest'ultimo caso, l'indennità predetta verrà corrisposta agli
eredi, in analogia a quanto previsto dall'art. 9, comma 6.

Agli effetti della liquidazione dell'indennità suppletiva di clientela
saranno computate anche le somme corrisposte espressamente e
specificatamente a titolo di rimborso o di concorso spese.

Ai fini dell'indennità di cui al presente articolo si considera a tempo
indeterminato il contratto a termine che venga rinnovato o prorogato.

Dichiarazione a verbale

L'indennità suppletiva di clientela disciplinata dal presente articolo
non è cumulabile con alcun altro trattamento a titolo analogo che
dovesse venire stabilito da disposizioni normative di carattere
generale.

Le provvidenze di cui agli artt. 9 e 10 decorrono dal 1° gennaio
1975.>>



Art. 12 - Malattia ed infortunio

In caso di malattia o infortunio dell'agente o rappresentante che gli
impedisca di svolgere il mandato affidatogli, il rapporto di agenzia o
rappresentanza, a richiesta della ditta preponente o dell'agente o
rappresentante interessato, resterà sospeso ad ogni effetto per la durata
massima di sei mesi nell'anno solare dall'inizio della malattia o dalla
data dell'infortunio, intendendosi che in tale periodo la ditta si asterrà
dal procedere alla risoluzione del rapporto.

Alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente
per il periodo predetto ad assicurare l'esercizio del mandato di agenzia o
rappresentanza o a dare ad altri l'incarico di esercitarlo.

Il titolare del mandato di agenzia o rappresentanza, ammalato od
infortunato, deve consentire, nel corso di predetto periodo, che la ditta,
o chi da questa ha ricevuto l'incarico di sostituirlo provvisoriamente, si
avvalga della organizzazione dell'agenzia senza che a questa derivino oneri
e non ha diritto a compensi sui proventi degli affari conclusi nel periodo
stesso, salvo patto in contrario tra le parti.

A favore degli agenti o rappresentanti che operano in forma individuale o
che siano soci illimitatamente responsabili di società di persone (s.n.c. e
s.a.s.) aventi per oggetto esclusivo l'esercizio dell'attività di agenzia e
di rappresentanza commerciale, si provvederà alla stipulazione di una
polizza assicurativa, tramite l'ENASARCO, per coprire i rischi derivanti da
infortunio e ricovero ospedaliero.

La polizza sarà stipulata dall'ENASARCO secondo le condizioni e i limiti
delle disposizioni regolamentari allegate, che formano parte integrante del
presente articolo, e garantirà il seguente trattamento, indipendente e
aggiuntivo rispetto a quello eventualmente erogato dall'Enasarco con la
propria assicurazione:

a) in caso di morte per infortunio:
liquidazione di un capitale di L. 65 milioni;

b) in caso di invalidità permanente totale per infortunio:
liquidazione di un capitale di L. 80 milioni.

Tale importo sarà proporzionalmente ridotto, in caso di invalidità
inferiore all'81 per cento, in relazione alla percentuale riconosciuta
secondo la tabella INAIL, purché superiore al minimo del 6 per cento.

c) in caso di ricovero ospedaliero per malattia, infortunio, accertamenti
diagnostici ovvero di degenza domiciliare successiva a ricovero per
intervento chirurgico o a ricovero per infortunio, che abbia comportato
l'applicazione di ingessatura:
corresponsione di una diaria giornaliera di L. 25.000, dal primo giorno
di degenza e fino ad un massimo di 60 giorni per anno assicurativo,
fatta salva la decorrenza iniziale della copertura assicurativa per la
diaria stessa.

Gli oneri per Ia stipulazione e la gestione della presente polizza da parte
dell'ENASARCO restano a carico delle ditte mandanti e sono coperti con
l'utilizzo di una quota parte dell'interesse del 4 per cento di spettanza
delle case mandanti, di cui all'art. 14, comma 2, del presente accordo.

NORMA TRANSITORIA

La polizza di cui al comma 3 del presente articolo sarà stipulata
dall'ENASARCO con effetto dal 1° gennaio 1990.

Fino alla data del 31 dicembre 1989 continueranno a trovare applicazione le
norme di cui all'art. 11 dell'accordo economico collettivo 28 febbraio 1975
e alle relative disposizioni regolamentari allegate al predetto accordo.



Art. 13 - Trattamento di previdenza

In relazione a quanto previsto dall'art. 12 dell'accordo economico 30
giugno 1938 e dalla legge 2 febbraio 1973, n. 12 e dal regolamento di
esecuzione (approvato con D.M. 20 febbraio 1974), il trattamento di
previdenza in favore degli agenti e rappresentanti, i cui rapporti, a
termine o non, siano regolati dal presente accordo, viene attuato mediante
il versamento, da parte delle ditte, di un contributo del 5 per cento sulle
provvigioni liquidate all'agente o rappresentante e da un pari contributo a
carico dell'agente o rappresentante che verrà trattenuto dalle ditte
all'atto della liquidazione delle provvigioni stesse.

I contributi di cui sopra sono dovuti sulle provvigioni liquidate nell'anno
nei limiti di 20 milioni di lire ovvero nei limiti di 34 milioni di lire,
se l'agente o rappresentante sia impegnato ad esercitare in esclusiva la
sua attività per una sola ditta.

Il trattamento previdenziale di cui sopra non ha applicazione, a tutti gli
effetti, nei casi in cui le attività di agenzia o rappresentanza
commerciale siano esercitate da società per azioni o da società a
responsabilità limitata.

Nella ipotesi predetta le aziende sono però tenute al versamento di un
contributo del 2 per cento su tutte le provvigioni corrisposte, allo scopo
di costituire un Fondo di assistenza in favore degli agenti e
rappresentanti.

Fino alla data del 30 giugno 1956 gli obblighi delle aziende per la
previdenza si intendono integralmente soddisfatti, unitamente a quelli per
l'indennità per lo scioglimento del contratto, come previsto dall'articolo
10, dalle competenze spettanti agli agenti e rappresentanti, in dipendenza
del trattamento ENASARCO, ai sensi dell'articolo 12 dell'accordo 30 giugno
1938 e successivi aggiornamenti.



Art. 14 - Iscrizione ENASARCO

Le ditte hanno l'obbligo di iscrivere i propri agenti e rappresentanti
all'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio -
ENASARCO - entro i tre mesi dall'inizio del rapporto di agenzia e di
rappresentanza, indicando per ogni agente o rappresentante il numero di
iscrizione al ruolo di cui alla legge 3 maggio 1985, n. 204. Nel caso che
l'agente o rappresentante inizi la sua attività, la comunicazione del
numero di iscrizione sarà fatta dalla ditta non appena l'interessato abbia
ottenuto l'iscrizione.

I contributi di cui all'articolo precedente saranno versati all'ente di cui
sopra con periodicità trimestrale, secondo la normativa vigente.

Anche l'indennità di cui all'articolo 10 verrà accantonata presso
l'ENASARCO con le modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo
21, a condizione che l'istituto si impegni a riconoscere annualmente alle
aziende un interesse del 4 per cento sulle somme accantonate nonché a
rivalutare i conti individuali degli agenti.

Entro il 30 aprile di ciascun anno la ditta mandante invierà all'agente o
rappresentante un riepilogo delle somme versate al fondo di previdenza
dell'ENASARCO e di quelle accantonate presso il FIRR, di competenza
dell'anno precedente.

DICHIARAZIONE A VERBALE ALL'ARTICOLO 14

Le modifiche al meccanismo di gestione del FIRR stabilite in sede di
definizione delle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 21 del
presente accordo hanno effetto dal 1° gennaio 1990.

Ove per quella data, peraltro, l'ENASARCO non fosse in grado di rendere
operativo il nuovo sistema di gestione dei fondi accantonati dalle aziende
le parti stipulanti si impegnano ad incontrarsi immediatamente per definire
eventuali diverse soluzioni entro il termine ultimo del 31 marzo 1990.

Tali diverse soluzioni potranno prevedere o l'accantonamento diretto in
azienda delle somme in parola, con meccanismi di rivalutazione da
definirsi, o la stipulazione di polizze assicurative per garantire la
corresponsione agli agenti dell'indennità rivalutata o il versamento delle
quote annuali presso appositi Fondi, anche di nuova istituzione, che
assicurino la rivalutazione o ancora altri sistemi da concordarsi.

Le parti si danno atto che fino alla data dell'entrata in funzione del
nuovo sistema di gestione del FIRR (e comunque non oltre il 31 dicembre
1989, salvo impedimento obiettivo) continueranno a trovare applicazione le
disposizioni regolamentari allegate all'accordo economico collettivo del 28
febbraio 1975.



Art. 15 - Pattuizioni individuali

Il presente accordo non sostituisce le pattuizioni individuali
eventualmente più favorevoli per l'agente o rappresentante.



Art. 16 - Controversie

Le controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente
accordo dovranno essere sottoposte per il tentativo di conciliazione
all'esame delle associazioni stipulanti.



Art. 17 - Commissioni di conciliazione

In relazione alle previsioni della legge 11 agosto 1973, n. 533, le parti
stipulanti, convenendo sull'utilità e sull'importanza degli strumenti
conciliativi previsti dalla stessa legge, che si propongono il risultato di
ridurre l'area di conflittualità, convengono di favorire il ricorso alla
conciliazione sindacale con la costituzione di commissioni paritetiche.

Pertanto:

1) Nel caso di insorgenza di controversie, sia durante lo svolgimento sia
all'atto della cessazione del rapporto di agenzia o di rappresentanza
commerciale, ciascuna delle parti può adire, per il tentativo di
componimento della controversia, una commissione paritetica di
conciliazione, che sarà costituita a livello territoriale. La
commissione di conciliazione sarà composta da 2 membri in rappresentanza
della casa mandante e da 2 membri in rappresentanza dell'agente o
rappresentante di commercio, designati di volta in volta rispettivamente
dalle associazioni sindacali aderenti alle organizzazioni nazionali
stipulanti il presente accordo, alle quali le parti interessate
aderiscano o abbiano conferito mandato.

2) La commissione competente ad espletare la conciliazione è quella
costituita nell'ambito territoriale in cui l'agente o rappresentante
svolge la sua attività ovvero, su accordo delle parti stipulanti o dei
loro aderenti, quella costituita nell'ambito territoriale in cui è la
sede della ditta mandante.

3) La commissione espleterà il tentativo di conciliazione entro e non oltre
30 giorni dal ricevimento della richiesta delle parti.

Ove il tentativo di conciliazione in sede locale non abbia esito
positivo, potrà essere esperito un ulteriore tentativo a livello
nazionale, presso una commissione paritetica, costituita di volta in
volta dalle associazioni stipulanti, e composta da tre membri in
rappresentanza dell'agente o rappresentante e da tre membri in
rappresentanza del preponente.

La richiesta di costituzione della commissione nazionale dovrà essere
avanzata dalle parti entro 10 giorni dall'esaurimento della procedura in
sede locale. La commissione nazionale espleterà il tentativo di
conciliazione entro i 30 giorni successivi alla richiesta.

4) Nel caso in cui il tentativo di conciliazione abbia esito positivo,
resta inteso che l'accordo intervenuto non è impugnabile, giusto quanto
previsto dal combinato disposto dagli articoli 411, comma 3, Codice
Procedura Civile, e 2113, comma 4, Codice Civile, come risultano
sostituiti dagli artt. 1 e 6 della legge 11 agosto 1973, n. 533.

5) Qualora il tentativo di conciliazione non riesca, le parti restano
libere di adire l'autorità giudiziaria.

6) In ogni caso, trovano applicazione le norme di cui all'articolo 411,
ultimo comma, e all'art. 412 del Codice di Procedura Civile, così come
risultano sostituiti dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533.

7) Le spese per il funzionamento della commissione sindacale paritetica di
conciliazione saranno sostenute in proprio dalle parti tra le quali
intercorre la conciliazione.



Art. 18 - Decorrenza e durata

Il presente accordo entra in vigore il 1° luglio 1989, ferme restando le
diverse decorrenze specificamente previste per determinati istituti, e
scadrà il 31 dicembre 1991, salvo quanto disposto dall'art. 19; ove non
venga disdetto da una delle parti con un preavviso di quattro mesi, si
intenderà rinnovato di anno in anno.

In caso di regolare disdetta, esso resterà in vigore fino a che non sia
sostituito da un successivo accordo.



Art. 19 - Emanazione di norme di legge

Qualora, in qualunque momento della durata del presente accordo, venisse
intrapresa una azione legislativa tendente a modificare le clausole
dell'accordo stesso, o che comunque comporti oneri nuovi per le ditte
preponenti, le parti si impegnano - su invito di una di esse - a riunirsi
immediatamente per concertarsi sui provvedimenti da adottare perché la
sostanza e lo spirito del presente accordo, ed in particolare il complesso
degli oneri da esso derivanti, non subiscano modificazioni.

Ove non sia possibile raggiungere un accordo prima della data della
eventuale entrata in vigore della nuova norma, da tale ultima data il
presente accordo si intenderà decaduto.



Art. 20 - Inscindibilità e cumulabilità

Fermo restando quanto disposto dall'articolo precedente, le disposizioni
del presente accordo relative alla indennità di scioglimento del contratto
ed alla previdenza sono correlative ed inscindibili tra di loro e non sono
cumulabili con alcun altro trattamento.



Art. 21 - Regolamento indennità risoluzione fine rapporto

Le parti si riservano di provvedere con separato accordo alla redazione di
un apposito regolamento per l'accantonamento ed il versamento agli aventi
diritto dell'indennità per la risoluzione del rapporto.



Art. 22 - Delega contributi sindacali

Qualora l'agente o rappresentante ne faccia richiesta con delega, la casa
mandante verserà in apposito conto corrente indicato nella delega la
trattenuta nell'importo ivi determinato dalle associazioni e federazioni
stipulanti il presente accordo.

La delega avrà vigore 12 mesi e dovrà essere rinnovata annualmente.


DICHIARAZIONE A VERBALE

Le organizzazioni stipulanti degli agenti e rappresentanti di commercio
danno atto all'altra parte contraente che l'accordo economico sottoscritto
in pari data rappresenta una disciplina normativa e previdenziale del
rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale, che contempera le attuali
possibilità della economia nazionale con le esigenze della categoria
rappresentata.

Esse assumono pertanto impegno, anche in relazione alla norma di cui
all'art. 19 dell'accordo, in caso di presentazione di progetti di legge
sulla materia, di portare a conoscenza dei presentatori stessi questo loro
apprezzamento sugli accordi raggiunti in campo sindacale, che essi
considerano lo strumento più idoneo per la regolamentazione dei rapporti
dei propri associati con le case mandanti.

Le parti stipulanti assumono altresì l'impegno di incontrarsi, su richiesta
di una di esse, durante il periodo di vigenza del presente accordo, per
esaminare lo stato del settore, le sue prospettive nonchè le situazioni di
mercato, anche per i riflessi che possano determinarsi sulle condizioni
economiche, sociali e professionali della categoria degli agenti e
rappresentanti di commercio.



Disposizioni regolamentari di cui agli articoli 12 e 21
dell'accordo economico 25 luglio 1989 per la disciplina del rapporto
di agenzia e di rappresentanza commerciale


Il giorno 25 luglio 1989, in Roma,

tra le stesse parti stipulanti che hanno sottoscritto in data odierna
l'accordo che rinnova l'accordo economico collettivo 28 febbraio 1975 si è
stipulato il presente accordo per provvedere alla redazione delle
disposizioni regolamentari di cui agli artt. 12 e 21 dell'accordo economico
25 luglio 1989 in sostituzione del regolamento stipulato con accordo del 28
febbraio 1975.

Le seguenti disposizioni regolamentari hanno la stessa decorrenza e durata
dell'accordo economico collettivo del 25 luglio 1989.


I - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER L'ACCANTONAMENTO DELL'INDENNITA' PER LO
SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO DI AGENZIA O RAPPRESENTANZA COMMERCIALE.


Art. 1

L'accantonamento dell'indennità dovuta a norma dell'art. 10 dell'accordo
economico colletivo del 25 luglio 1989 in caso di scioglimento del
contratto di agenzia o rappresentanza commerciale verrà effettuato in
costanza di rapporto presso il Fondo per la risoluzione del rapporto,
gestito dall'ENASARCO.

Sull'ammontare delle somme versate dalle ditte, l'Ente riconoscerà alle
ditte medesime l'interesse annuo del 4 per cento.

Il Fondo provvede all'erogazione agli agenti o rappresentanti
dell'indennità per la risoluzione del rapporto.



Art. 2

Le ditte tenute all'applicazione dell'accordo del 25 luglio 1989 hanno
l'obbligo di iscrivere i propri agenti o rappresentanti al Fondo entro 3
mesi dall'inizio del rapporto di agenzia o rappresentanza, comunicando la
data di inizio del rapporto stesso e le generalità dell'agente o
rappresentante opportunamente documentate da certificati anagrafici,
forniti dall'interessato, ed il relativo domicilio, specificando, quando
l'agente o rappresentante sia una società per azioni, o in accomandita per
azioni, o a responsabilità limitata, la denominazione di essa.

Le ditte sono tenute a comunicare la variazione del domicilio ed i dati
anagrafici dell'agente o rappresentante in base ai documenti forniti
dall'interessato.

Nel caso in cui l'agente o rappresentante sia una associazione di
fatto, una società semplice, collettiva o in accomandita semplice,
l'iscrizione di essa all'Ente deve essere effettuata dalla ditta mentre
i dati relativi ai singoli soci e la precisazione delle percentuali dei
versamenti da accreditare ad ognuno di essi debbono essere forniti a cura
della società agente o rappresentante.

I soci delle società indicate nel comma precedente possono esercitare
individualmente i diritti derivanti dall'iscrizione all'Ente, che darà
comunicazione alla società a cui l'interessato partecipa di tutti i
Provvedimenti adottati.

Le ditte comunicheranno all'Ente la cessazione del rapporto di agenzia o
rappresentanza entro un mese dalla cessazione stessa.



Art.3

Le somme dovute per indennità di risoluzione del rapporto, sulle
provvigioni liquidate nel corso di ogni anno solare (1° gennaio - 31
dicembre), saranno trasmesse al Fondo entro il 31 marzo successivo.

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto nel corso dell'anno solare gli
scaglioni di cui all'art. 10 dell'accordo del 25 luglio 1989 saranno
ridotti in proporzione ai mesi di durata del rapporto nell'anno solare
stesso.

I versamenti dovranno essere accompagnati da una distinta da cui risulti
chiaramente la causale del versamento riferita a ciascun agente o
rappresentante.

Qualora il versamento sia effettuato con vaglia postale o sul conto
corrente postale dell'ENASARCO, debbono essere riportati sulla distinta gli
estremi del bollettino postale.

La ricevuta dei versamenti viene rilasciata direttamente dall'Ente, a meno
che essi non siano effettuati per vaglia postale o sul conto corrente
postale dell'Ente stesso, nel qual caso le relative ricevute tengono luogo
di quelle dell'Ente.

Gli obblighi derivanti all'Ente per effetto del versamento sorgono dalla
data di ricezione dei singoli versamenti.

Il versamento al Fondo delle somme dovute esaurisce gli obblighi posti a
carico delle ditte dall'art. 10 dell'accordo economico collettivo del 25
luglio 1989.



Art. 4

Le ditte che omettono l'iscrizione dei propri agenti o rappresentanti a
norma del precedente art. 2 rimangono responsabili dei versamenti relativi
alle provvigioni liquidate dall'inizio del rapporto fino alla data di
iscrizione dell'agente o rappresentante all'Ente, gravati degli interessi
di mora in misura pari al doppio del tasso ufficiale di sconto, comunque
non superiore al 20 per cento annuo.

Sono altresì tenute alla corresponsione degli interessi di mora in misura
pari a quella suddetta le ditte che effettuino il versamento oltre il
termine previsto dal precedente art. 3.

La corresponsione degli interessi decorre dalla data in cui le somme
avrebbero dovuto essere versate e viene effettuata su richiesta dell'Ente.

E' tuttavia in facoltà dell'Ente di dispensare dal pagamento degli
interessi di mora quando la mancata tempestiva iscrizione degli agenti o
rappresentanti e il ritardo nel versamento dipenda obbiettivamente da causa
non imputabile alle ditte.



Art. 5

L'Ente istituisce nella gestione indennità per la risoluzione del rapporto
per ciascun agente o rappresentante conti individuali in cui annota i
versamenti effettuati dalle ditte sotto la data della avvenuta ricezione di
essi.

Su detti conti individuali devono essere annotati gli accreditamenti
derivanti dall'attribuzione annuale degli utili netti della gestione o da
altre cause, nonchè gli eventuali addebiti posti a carico dell'agente o
rappresentante.

Su tali conti verranno altresì accreditati gli interessi del 4 per cento di
cui all'art. 1, dedotta la quota utilizzata dall'Ente per la copertura
delle spese di stipulazione e gestione della polizza assicurativa per
infortunio e ricovero ospedaliero, di cui all'art. 12 dell'accordo
economico collettivo.

Gli utili netti di cui al comma precedente verranno ripartiti sui singoli
conti individuali in misura percentuale pari all'incidenza dell'utile
stesso sull'importo complessivo dei singoli conti individuali risultante al
31 dicembre dell'anno precedente.



Art. 6

L'Ente, all'atto della istituzione del primo conto di ciascun agente o
rappresentante, rilascia all'interessato un certificato di iscrizione.

Nel trimestre successivo alla data di approvazione del bilancio consuntivo
di ciascun esercizio finanziario, l'Ente trasmette a ciascun iscritto un
riepilogo dei conti ad esso intestati nella gestione indennità per la
risoluzione del rapporto da cui risultino, in relazione a ciascuna ditta
mandante, i versamenti accreditati alla data di chiusura dell'esercizio
stesso, comprensivi degli utili e degli interessi accreditati, ai sensi del
precedente art. 5.

Entro la stessa data l'Ente provvederà ad inviare alle ditte un estratto
conto delle somme versate per l'indennità di risoluzione del rapporto ed a
comunicare l'ammontare degli interessi di cui al precedente art. 1, di
spettanza delle case mandanti, ma accreditati sui conti individuali degli
agenti o rappresentanti.

Trascorsi 3 mesi dall'invio del riepilogo, ove non pervengano reclami, esso
si intende approvato dagli interessati.



Art. 7

Le somme disponibili nel Fondo indennità risoluzione rapporto a seguito
degli accantonamenti effettuati dalle case mandanti in applicazione della
presente normativa verranno impiegate secondo piani di investimento
deliberati annualmente dal consiglio di amministrazione dell'ENASARCO,
sentito il parere di un comitato paritetico formato dai rappresentanti
delle organizzazioni congiuntamente stipulanti il presente accordo
economico collettivo.

Le forme di impiego sono le seguenti:

a) titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
b) annualità dovute dallo Stato;
c) cartelle o titoli equiparenti emessi dagli istituti esercenti il credito
fondiario;
d) depositi fruttiferi presso istituti di credito di notoria solidità;
e) mutui a istituti per le case popolari e alle cooperative edilizie
sovvenzionate dallo Stato, mutui a cooperative edilizie di iscritti
all'ente;
f) beni immobili, liberamente disponibili;
g) mutui ipotecari.

Gli investimenti diversi dall'acquisto di titoli di Stato devono in ogni
caso garantire un utile superiore a quello che si ricaverebbe dall'acquisto
di essi.

In ogni caso deve essere destinata a depositi sui conti di cui al punto d),
la percentuale dei fondi di ciascun anno ritenuta necessaria, dal consiglio
di amministrazione, per assicurare in ogni momento la disponibilità delle
somme per le liquidazioni spettanti agli agenti.


II - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER LA STIPULAZIONE DELLA POLIZZA
ASSICURATIVA DI INFORTUNIO E RICOVERI OSPEDALIERI.

In relazione a quanto stabilito dall'art. 12 dell'accordo economico
collettivo, valgono le seguenti disposizioni regolamentari per la
stipulazione della polizza assicurativa da parte dell'ENASARCO.

1) Persone assicurate

Si intendono comprese nell'assicurazione tutte le persone che operando in
forma individuale, abbiano un mandato di agenzia o rappresentanza
commerciale, senza alcuna limitazione di anzianità e cioè dal momento in
cui viene conferito il mandato, ma con le limitazioni previste dalle
condizioni generali di assicurazione.

Sono altresì ricompresi nell'assicurazione gli agenti soci illimitatamente
responsabili delle società di persone (s.n.c. e s.a.s.), che abbiano per
oggetto esclusivo l'esercizio dell'attività di agenzia o rappresentanza
commerciale.

2) Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione copre i seguenti rischi derivanti da infortunio
professionale ed extra professionale:

a) in caso di morte: liquidazione di L. 65 milioni;
b) in caso di invalidità permanente totale o comunque superiore all'80%:
liquidazione di L. 80 milioni.

Nel caso b) il capitale sarà proporzionalmente ridotto in relazione alla
percentuale d'invalidità riconosciuta secondo la tabella INAIL ed a partire
da un minimo del 7 per cento.

L'assicurazione, inoltre, garantisce la corresponsione di una diaria
giornaliera di £. 25.000 per 60 giorni per anno assicurativo, nei casi di
ricovero ospedaliero (sia in cliniche pubbliche che private) dovuto ad
infortunio, a malattia o ad accertamenti diagnostici, seguito o non da
intervento, nonchè in caso di degenza domiciliare successiva a ricovero,
per intervento chirurgico o per infortunio, che abbia comportato
l'applicazione di gessatura, senza alcun periodo di franchigia, fatta
comunque salva la decorrenza iniziale della copertura assicurativa per la
diaria stessa.

Per la definizione degli eventi coperti da assicurazione e per la
regolamentazione del rapporto assicurativo, vale quanto disposto dalle
condizioni particolari, di cui allo schema di polizza allegato al presente
regolamento.

3) Adempimenti delle parti

La casa mandante, entro 3 mesi dall'instaurazione del rapporto, secondo
quanto disposto dall'art. 14 dell'accordo economico collettivo nonchè
dall'art. 2 delle presenti disposizioni regolamentari, provvederà alla
iscrizione dell'agente all'ENASARCO.

In caso di evento indennizzabile l'agente o chi per lui provvederà
direttamente, nei confronti dell'ENASARCO e/o dell'impresa assicuratrice,
alle incombenze dallo stesso dettate e comunicategli per il conseguimento
delle prestazioni assicurative.

4) Cumulabilità

Le garanzie prestate in forza della polizza di cui al presente regolamento
sono indipendenti da qualsiasi altra assicurazione.

In particolare, è escluso il diritto di rivalsa dell'impresa assicuratrice,
nel caso di indennizzo dovuto da parte di terzi all'agente o rappresentante
assicurato.

5) Finanziamento

Tutti gli oneri sostenuti dall'ENASARCO per la stipulazione e la gestione
della polizza restano a carico delle case mandanti e sono coperti mediante
l'utilizzo di una parte dell'interesse del 4 per cento spettante alle case
mandanti sugli accantonamenti al FIRR.



INDENNITA' DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO


TABELLA A (in vigore dal 1° ottobre 1989)

---------------------------------------------------------------------------
Classi di importo annuo Aliquote
--------------------------------
Indennità Indennità TOTALE
delle provvigioni computabili base integrativa
---------------------------------------------------------------------------
A) Agenti e Rappresentanti non impegnati per una sola ditta
---------------------------------------------------------------------------
I) sulle provvigioni fino a £. 12.000.000
annue 1 % 3 % 4 %

II) sulla quota di provvigione
da £.12.000.001 a £. 18.000.000
annue 1 % 1 % 2 %

III) sulla quota eccedente le £.18.000.000
annue 1 % -- 1 %
---------------------------------------------------------------------------
B) Agenti e Rappresentanti in esclusiva per una sola ditta
---------------------------------------------------------------------------
I) sulle provvigioni fino a £. 24.000.000
annue 1 % 3 % 4 %

II) sulla quota di provvigione
da £. 24.000.001 a £. 36.000.000 annue 1 % 1 % 2 %

III) sulla quota eccedente le £. 36.000.000
annue 1 % -- 1 %
---------------------------------------------------------------------------



TABELLA B (in vigore dal 1° gennaio 1975 al 30 settembre 1989)

---------------------------------------------------------------------------
Classi di importo annuo Aliquote
--------------------------------
Indennità Indennità TOTALE
delle provvigioni computabili base integrativa
---------------------------------------------------------------------------
A) Agenti e Rappresentanti non impegnati per una sola ditta
---------------------------------------------------------------------------
I) sulle provvigioni fino a £. 4.500.000
annue 1 % 3 % 4 %

II) sulla quota di provvigione da
£.4.50O.00l a £. 6.000.000 annue 1 % 1 % 2 %

III) sulla quota eccedente le £. 6.000.000
annue 1 % -- 1 %
---------------------------------------------------------------------------
B) Agenti e Rappresentanti in esclusiva per una sola ditta
---------------------------------------------------------------------------
I) sulle provvigioni fino a £. 6.000.000
annue 1 % 3 % 4 %

II) sulla quota di provvigione da
£.6.00O.00l a £. 8.000.000 annue 1 % 1 % 2 %

III) sulla quota eccedente le £. 8.000.000
annue 1 % -- 1 %
---------------------------------------------------------------------------



TABELLA C (in vigore dal 1° luglio 1956 al 31 dicembre 1974)

---------------------------------------------------------------------------
Classi di importo annuo Aliquote
--------------------------------
Indennità Indennità TOTALE
delle provvigioni computabili base integrativa
---------------------------------------------------------------------------
A) Agenti e Rappresentanti non impegnati per una sola ditta
---------------------------------------------------------------------------
I) sulle provvigioni fino a £. 2.000.000
annue 1 % 3 % 4 %

II) sulla quota di provvigione da
£.2.00O.00l a £. 3.000.000 annue 1 % 1 % 2 %

III) sulla quota eccedente le £. 3.000.000
annue 1 % -- 1 %
---------------------------------------------------------------------------
B) Agenti e Rappresentanti in esclusiva per una sola ditta
---------------------------------------------------------------------------
I) sulle provvigioni fino a £. 2.500.000
annue 1 % 3 % 4 %

II) sulla quota di provvigione da
£.2.50O.00l a £. 3.500.000 annue 1 % 1 % 2 %

III) sulla quota eccedente le £. 3.500.000
annue 1 % -- 1 %
---------------------------------------------------------------------------



SCHEMA DI POLIZZA TIPO

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE


Art. 1. - Definizione di infortunio.

L'assicurazione vale per gli infortuni che l'assicurato subisca
nell'esercizio delle occupazioni professionali dichiarate dal contraente e
nello svolgimento di ogni altra normale attività che non abbia carattere
professionale.

Sono considerati infortuni gli eventi dovuti a causa fortuita violenta ed
esterna, che producano lesioni corporali obiettivamente constatabili, le
quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente o una
inabilità temporanea.



Art. 2. - Delimitazione dell'assicurazione.

L'assicurazione vale altresì durante il servizio militare in tempo di pace
in seguito a richiamo per ordinarie esercitazioni; è invece sospesa durante
il servizio di leva, l'arruolamento volontario, il richiamo per
mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale e riprende vigore non
appena cessate le anzidette cause di sospensione.

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni derivanti:

a) dalla guida ed uso di motoveicoli azionati da motore di cilindrata
superiore a 50 cmc.;

b) dalla guida di veicoli a motore che non siano autovetture ad uso
privato;

c) dalla guida ed uso di mezzi di locomozione aerei e subacquei;

d) dall'esercizio dei seguenti sport: pugilato, atletica pesante, lotta
nelle sue varie forme, caccia a cavallo, polo, pelota, alpinismo con
scalata di rocce od accesso ai ghiacciai, sci con salti dal trampolino,
guidoslitta, calcio, rugby, baseball, caccia (o pesca) subacquea,
idrosci, speleologia, ascensioni aeree, volo a motore ed a vela,
paracadutismo, giochi ed attività sportive speciali;

e) dalla partecipazione a corse o gare ed alle relative prove ed
allenamenti, salvo che si tratti di corse podistiche, gare bocciofile,
pesca non subacquea, tiro a segno, tiro a volo e simili, scherma,
tennis.

Sono pure esclusi dall'assicurazione:

a) gli infortuni derivanti da guerra, insurrezione, tumulti popolari; da
aggressioni, od atti violenti, che abbiano movente politico; da
movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche; da influenze termiche od
atmosferiche;

b) gli infortuni che siano conseguenza diretta od indiretta di
trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate
dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

c) gli infortuni sofferti in stato di ubriachezza, di malore o di
incoscienza da qualunque causa determinati e quelli sofferti in
conseguenza di proprie azioni delittuose, imprudenze o negligenze gravi
nonchè di partecipazione ad imprese temerarie, salvo il caso di atti
compiuti dall'assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima
difesa;

d) gli infortuni dovuti ad ingestione od assorbimento di sostanze, le
ernie, le conseguenze di sforzi muscolari, il carbonchio, la malaria od
altre manifestazioni morbose causate da punture di insetti, gli
avvelenamenti e le infezioni che non abbiano per causa diretta ed
esclusiva una lesione ai sensi dell'art.1 , le conseguenze di operazioni
chirurgiche o di trattamenti non resi necessari da infortunio e delle
pratiche riguardanti la cura della propria persona.



Art. 3. - Persone non assicurabili.

L'assicurazione non vale per le persone di età superiore ai 70 anni e cessa
dalla prossima scadenza annuale del premio per quelle che raggiungono tale
limite di età.

Non sono assicurabili le persone colpite da apoplessia od affette da
epilessia, paralisi, infermità mentali, delirium tremens, alcoolismo,
cocainismo, morfinismo, oppiomania, diabete o da altre infermità gravi e
permanenti e l'assicurazione cessa col manifestarsi di una di queste
malattie.

Le persone con difetti fisici o mutilazioni rilevanti sono assicurabili con
patto speciale.



Art. 4. - Limiti territoriali.

L'assicurazione vale per l'Europa e per i territori degli stati africani ed
asiatici del Mediterraneo e del Mar Nero entro una fascia costiera di 50
km.

Vale anche durante i viaggi marittimi su navi in servizio regolare per
passeggeri, effettuati fra i porti europei e fra questi e i porti africani
ed asiatici del Mediterraneo e del Mar Nero.



Art. 5. - Prova del contratto. - Validità delle variazioni.

La proposta scritta diretta alla società e la polizza firmata dalla società
stessa per mezzo della persona all'uopo autorizzata o dal contraente sono i
soli documenti che fanno prova delle condizioni regolatrici dei rapporti
fra le parti.

Qualunque modificazione del contratto non è valida se non risulta da
appendice sottoscritta dalle parti come sopra.



Art. 6 - Pagamento del premio - Decorrenza dell'assicurazione e periodo di
assicurazione.

Il contraente è tenuto a pagare, presso la direzione della società o la
sede dell'agenzia alla quale è assegnata la polizza, alle rispettive
scadenze e per tutta la durata del contratto, i premi e gli accessori
stabiliti nella polizza medesima. L'esazione dei premi precedentemente
eseguita al domicilio del contraente non può in alcun modo invocarsi come
deroga a tale obbligo.

La prima rata deve essere pagata alla consegna della polizza; le rate
successive vengono pagate contro rilascio di regolari quietanze emesse
dalla società, che devono portare la data del pagamento e la firma della
persona che riscuote l'importo.

L'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato nella polizza, se
in quel momento il premio e gli accessori sono stati pagati; in caso
diverso decorre dalle ore 24 del giorno in cui si effettua il pagamento,
ferme restando le scadenze stabilite nel contratto.

Per le rate successive alla prima è concesso il termine di rispetto di 15
giorni, trascorso il quale l'assicurazione resta sospesa e rientra in
vigore soltanto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio e delle
spese, ferma restando la scadenza contrattualmente stabilita.

Trascorso il termine di 15 giorni di cui sopra, la società ha il diritto
di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto,
fermo il diritto a premi scaduti, o di esigerne giudizialmente
l'esecuzione.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno,
salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è dovuto per intero
anche se ne sia stato concesso il frazionamento in due o più rate.



Art. 7. - Variazioni nella persona del contraente.

Il contraente stipula per sè e per i suoi eredi, i quali sono solidalmente
obbligati a continuare il contratto fino alla divisione della eredità.

Dopo la divisione il contratto continua con l'erede o con gli eredi cui
siano state assegnate le attività alle quali sono addette le persone
assicurate.

In caso di alienazione dell'azienda o di parte delle attività alle quali
sono addette le persone assicurate, il contraente, fermo l'onere del
pagamento del premio per il periodo di assicurazione in corso, deve
trasmettere all'acquirente l'obbligo di mantenere il contratto per la parte
che lo riguarda.

Nel caso di fusione della società contraente il contratto continua con la
società che rimane sussistente o che risulta dalla fusione.

Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione
sociale, il contratto continua con la società nella sua nuova forma o sotto
la nuova denominazione o ragione sociale.

Nei casi di scioglimento della società contraente o della sua messa in
liquidazione il contratto continua fino alla chiusura della liquidazione.

Le variazioni sopraindicate devono essere comunicate per iscritto dal
contraente, suoi eredi od aventi causa, entro il termine di 15 giorni dal
loro verificarsi, alla società, la quale nei 30 giorni successivi ha
facoltà di recedere dal contratto dandone comunicazione con preavviso di 15
giorni.



Art. 8. - Variazioni nelle mansioni delle persone assicurate.

Qualora nel corso del contratto si verifichino variazioni di rischio per
cambiamento delle mansioni professionali dichiarate per i singoli
assicurati o delle condizioni nelle quali dette mansioni sono esercitate,
il contraente deve darne immediata comunicazione scritta alla società.

Se la variazione implica aggravamento di rischio tale che la società non
avrebbe consentito l'assicurazione, essa ha diritto con effetto immediato
di recedere dal contratto o di escludere dall'assicurazione gli assicurati
ai quali l'aggravamento si riferisce.

Se la variazione implica aggravamento che importi un premio maggiore, la
società può chiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso.

Se invece la variazione implica diminuzione del rischio, la società
provvederà a ridurre correlativamente il premio, a partire dalla scadenza
annuale successiva, notificando al contraente le condizioni di
assicurazione e la misura del nuovo premio ridotto.



Art. 9. - Variazioni nelle persone assicurate.

L'assicurazione vale per le persone designate in polizza ed in quanto
permanga rispetto ad esso il rapporto in considerazione del quale fu fatta
l'assicurazione.

Le variazioni del personale assicurato devono essere comunicate per
iscritto alla società, la quale ne prende atto con appendice.

L'assicurazione rispetto alle nuove persone vale dalle ore 24 del giorno
del perfezionamento dell'appendice, con pagamento del maggior premio che
risulti dovuto.

La cessazione di singoli assicurati, non seguita da sostituzione, da luogo
a corrispondente riduzione di premio a partire dalla scadenza annuale
successiva alla data di comunicazione.



Art. 10. - Altre assicurazioni.

Prima di stipulare altre assicurazioni infortuni per le stesse persone o
categorie di persone assicurate con la presente polizza, il contraente deve
darne comunicazione scritta alla società sotto pena di decadenza.

Questa entro 15 giorni dalla comunicazione può recedere dal contratto,
dandone avviso al contraente.



Art. 11.- Denuncia dell'infortunio e obblighi relativi.

La denuncia dell'infortunio con l'indicazione del luogo, giorno ed ora
dell'evento e delle cause che lo determinarono, corredata di certificato
medico, deve essere fatta per iscritto alla direzione della società od
all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro 3 giorni
dall'infortunio o dal momento in cui il contraente, l'assicurato od i suoi
aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.

Avvenuto l'infortunio, l'assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e
seguirne le prescrizioni.

Successivamente l'assicurato deve inviare a periodi non superiori a 15
giorni e sino a guarigione avvenuta, certificati medici sul decorso delle
lesioni.

Quando l'infortunio abbia cagionato la morte dell'assicurato o quando
questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediato
avviso telegrafico alla società.

L'assicurato, i suoi familiari od aventi diritto, devono acconsentire alla
visita di medici della società ed a qualsiasi indagine od accertamento che
questa ritenga necessari.

Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico
dell'assicurato salvo che siano espressamente comprese nell'assicurazione.

Se dolosamente non viene adempiuto all'obbligo della denuncia e agli altri
obblighi indicati nei commi precedenti, l'assicurato e i suoi aventi
diritto perdono il diritto all'indennità; se a tali obblighi non viene
adempiuto colposamente, la società ha il diritto di ridurre le indennità in
ragione del pregiudizio sofferto.



Art. 12. - Criteri di indennizzabilità.

La società corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive
dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche
preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può
avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse
possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono
conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.

Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico,
l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze
dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona
fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle
condizioni preesistenti, fermo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 15.



Art. 13. - Prova.

E' a carico di chi domanda l'indennità di provare che sussistono tutti gli
elementi che valgono a costituire il suo diritto a termini di polizza.



Art. 14. - Morte.

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'assicurato e questa si
verifica entro un anno dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la
società liquida ai beneficiari designati la somma assicurata per il caso di
morte.

In difetto di designazione, la società liquida la detta somma, in parti
uguali, agli eredi nonchè, se già non compreso tra gli eredi, al coniuge
non legalmente separato al momento della morte dell'assicurato.



Art. 15. - Invalidità permanente.

Se l'infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si
verifica entro un anno dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la
società liquida per tale titolo secondo le disposizioni e percentuali
seguenti una indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità
assoluta.

destro sinistro
Per la perdita totale di un arto superiore 70% 60%
Idem idem della mano o dell'avambraccio 60% 50%
” ” di un arto inferiore al di sopra del ginocchio 60% 60%
” ” di un arto inferiore all'altezza
o al disotto del ginocchio 50% 50%
” ” di un piede 40% 40%
” ” del pollice 18% 16%
” ” dell'indice 14% 12%
” ” del mignolo 12% 10%
” ” del medio 8% 6%
” ” dell'anulare 8% 6%
” ” di un alluce 5%
” ” di ogni altro dito del piede 3%
Per la sordità completa di un orecchio 10%
Idem di ambedue gli orecchi 40%
Per la perdita totale della facoltà visiva di un occhio 25%
Per la perdita totale della facoltà visiva di ambedue gli occhi 100%


Viene considerata come perdita anatomica dello stesso: se trattasi di
minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione
della funzionalità perduta.

Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti
l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali
corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%.

Per le singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, si
considera invalidità permanente soltanto l'asportazione totale.

L'indennità per la perdita funzionale o anatomica di una falange del
pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange
dell'alluce nella metà, o per quella di una falange di qualunque altro dito
di un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo
dito.

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella suesposta tabella
l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei
casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità
generica dell'assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente
dalla sua professione.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un
arto già minorato le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo
conto del grado di invalidità preesistente.



Art. 16. - Inabilità temporanea.

Se l'infortunio ha per conseguenza una inabilità dell'assicurato ad
attendere alle occupazioni, la società liquida la diaria assicurata:

a) integralmente, per tutto il tempo in cui l'assicurato si è trovato nella
totale incapacità fisica di attendere alle occupazioni dichiarate;

b) parzialmente, per tutto il tempo in cui l'assicurato non ha potuto
attendere che in parte alle sue occupazioni, in relazione al grado che
egli ha conservato o che è andato riacquistando, della sua capacità
fisica.

L'indennità per inabilità temporanea, che è corrisposta per il periodo
della necessaria cura medica, decorre dal giorno successivo a quello
dell'infortunio regolarmente denunciato o, in caso di ritardo, dal giorno
successivo a quello della denuncia e cessa col giorno precedente a quello
dell'avvenuta guarigione.

Nel caso che l'assicurato non abbia inviato successivi certificati medici
nel termine prescritto dall'art.11, la liquidazione delle indennità viene
fatta considerando data di guarigione quella pronosticata dall'ultimo
certificato regolarmente inviato, salvo che la società possa stabilire una
data anteriore.

Detta indennità viene corrisposta per un periodo massimo di 300 giorni da
quello dell'infortunio.



Art. 17. - Cumulo di indennità.

L'indennità per inabilità temporanea è cumulabile con quella per forte o
per invalidità permanente.

Se dopo il pagamento di un'indennità per invalidità permanente, ma entro
l'anno dai giorni dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'assicurato
muore, la società corrisponde ai beneficiari designati o, in difetto, agli
eredi la differenza tra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso
di morte, ove questa sia superiore e non chiede il rimborso nel caso
contrario.

Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale
e quindi non è trasmissibile agli eredi.

Tuttavia se l'assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo
che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura
determinata, la società paga agli eredi l'importo liquidato od offerto.



Art. 18. - Liquidazione.

Ricevuto il certificato medico di guarigione e compiuti gli accertamenti
del caso, la società liquida l'indennità che risulti dovuta, ne da
comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione,
provvede al pagamento.



Art. 19. - Controversie sulla natura o conseguenze delle lesioni.

In caso di divergenza sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni o sul
grado di invalidità permanente o sul grado o durata della inabilità
temporanea, le parti si obbligano a conferire mandato, con scrittura
privata, ad un collegio di tre medici di decidere a norma e nei limiti
delle condizioni di polizza.

Le decisioni del collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da
ogni formalità di legge.

La proposta di convocare il collegio medico deve partire dall'assicurato, o
dagli aventi diritto, entro 30 giorni da quello in cui è stata comunicata
la decisione della società e deve essere fatta per iscritto con
l'indicazione del nome dei medico designato, dopo di che la società
comunica all'assicurato entro 30 giorni, il nome del medico che essa a sua
volta designa.

Il terzo medico viene scelto dalle parti sopra una terna di medici proposta
dai due primi; in caso di disaccordo lo designa il Segretario dell'Ordine
dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio
medico.

Nominato il terzo medico, la società convoca il collegio invitando
l'assicurato a presentarsi.

Il collegio medico risiede, a scelta della società, presso la sede della
società stessa o presso la sede dell'agenzia alla quale è assegnata la
polizza.

Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese o rimunera il medico da esso
designato, contribuendo per la metà delle spese a competenze del terzo
medico.

E' data facoltà al collegio medico di rinviare, ove ne riscontri
l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad
epoca da fissarsi dal collegio stesso entro tre anni, nel quale caso il
collegio può intanto concedere una provvisionale sulla indennità.

La decisione del collegio medico è obbligatoria per le parti anche se uno
dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale.



Art. 20. - Competenza territoriale.

Per ogni contraversia diversa da quelle previste dall'articolo precedente è
competente esclusivamente, a scelta della parte attrice, l'autorità
giudiziaria del luogo dove ha sede la società ovvero di quello dove ha sede
l'agenzia cui è assegnata la polizza o presso la quale è stato concluso il
contratto.

Le parti rinunciano espressamente a valersi del disposto degli artt. 282 e
648 del Codice di Procedura civile.



Art. 21. - Responsabilità del Contraente.

Qualora l'infortunato o, in caso di morte, i beneficiari di cui all'art. 14
o soltanto qualcuno di essi non accettino, a completa tacitazione per
l'infortunio, l'indennità dovuta ai sensi della presente polizza ed
avanzino verso il contraente maggiori pretese a titolo di responsabilità
civile, detta indennità nella sua totalità viene accantonata per essere
computata nel risarcimento che il contraente fosse tenuto a corrispondere
per sentenza o transazione.

Qualora l'infortunato o gli anzidetti beneficiari recedano dall'azione di
responsabilità civile, o rimangano in essa soccombenti, l'indennità
accantonata viene agli stessi pagata sotto deduzione, a favore del
contraente, delle spese di causa da lui sostenute.



Art. 22. - Recesso del contratto ad anticipata risoluzione.

Dopo ogni denuncia di infortunio e fino al 30° giorno dal pagamento o
rifiuto dell'indennità, la società ha la facoltà di far cessare
l'assicurazione relativa alla persona infortunata od anche di risolvere il
contratto con preavviso di 15 giorni, con rimborso del premio in
proporzione del tempo che decorre dal momento della cessazione al termine
del periodo di assicurazione in corso.

Nei caso di risoluzione anticipata del contratto per cessazione del rischio
e negli altri casi di recesso o risoluzione anticipata per le ipotesi
previste dagli artt. 3, 8, 2° comma e 10, spettano alla società, oltre la
rate di premio scadute e rimaste insoddisfatte:

a) l'intero ammontare del premio relativo al periodo di assicurazione in
corso al momento in cui si è verificata la causa che ha provocato la
risoluzione;

b) la rifusione degli sconti di poliennalità, dal cui ammontare si
dedurranno tanti decimi quanti anni la polizza sia stata in vigore,
sempreché essa abbia avuto corso per almeno 5 anni.

Analoga disciplina sarà osservata nell'ipotesi prevista dal capoverso
dell'art. 9, relativamente alla quota di premio corrispondente a ciascun
assicurato cessato e non sostituito.



Art. 23. - Proroga del contratto.

In mancanza di disdetta data da una delle Parti con lettera raccomandata
almeno tre mesi prima della scadenza, il contratto è prorogato per una
durata eguale a quella originaria esclusa la frazione d'anno, ma non
superiore a due anni, e così successivamente.



Art. 24.- Imposte e tasse.

Le spese di bollo, tasse, imposte e diritti dipendenti dalla presente
assicurazione sono a carico del contraente o dell'assicurato e suoi aventi
diritti, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla società.



Art. 25. - Forma delle comunicazioni del contraente o dell'assicurato, o
degli aventi diritto, alla società.

Tutte le comunicazioni alle quali il contraente o l'assicurato o gli
aventi diritto sono tenuti devono essere fatte, perché siano valide, con
lettera raccomandata alla direzione della società oppure all'agenzia alla
quale è assegnata la polizza.



APPENDICE ALLO SCHEMA DI POLIZZA TIPO PER CONDIZIONI PARTICOLARI E DEROGHE


L'assicurazione è prestata a favore delle persone indicate in polizza e
garantisce, nei limiti e con le modalità indicate in polizza e nella
presente appendice, il pagamento, delle somme assicurate nei casi di:

- morte degli assicurati in seguito ad infortunio;
- invalidità permanente degli assicurati in seguito ad infortunio;
- ricovero degli assicurati in ospedali o cliniche per malattia, infortunio
e relativi accertamenti diagnostici;

In caso di invalidità permanente l'indennizzo verrà calcolato in base alle
percentuali di valutazione del grado di invalidità previste dall'I.N.A.l.L.
(D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965).

Nei casi non previsti dalla tabella, l'indennizzo sarà calcolato sulla base
dell'invalidità dell'Assicurato, rapportandola ai casi previsti.

In caso di perdita anatomica o funzionale di un arto o di un organo già
minorato, le percentuali di invalidità permanente saranno diminuite in
rapporto al grado della minorazione già esistente.

Non sono invece coperti dalla garanzia il pregiudizio o l'aggravamento a
seguito di infortunio di condizioni patologiche preesistenti o sopravvenute
alla stipulazione della polizza.

Quando, in base alla tabella I.N.A.I.L., l'invalidità permanente non supera
i 6/100, non si farà luogo ad alcun indennizzo.

Quando l'invalidità permanente supera gli 80/100, la compagnia
assicuratrice corrisponderà l'indennità totale, come se l'invalidità
raggiungesse i 100/100.

La compagnia assicuratrice rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai
termini dell'art. 1916 cod. civ., nei confronti di terzi responsabili degli
infortuni indennizzati in base al presente contratto.

La diaria giornaliera è corrisposta per i ricoveri in ospedali o cliniche
avvenuti per infortuni, malattie e relativi accertamenti diagnostici
assicurati con il presente contratto.

La diaria è corrisposta per tutta la durata del ricovero, fino ad un
massimo di 60 giorni per anno assicurativo.

Il pagamento della diaria è effettuato al termine del ricovero previa
presentazione di idonea documentazione.

Nel caso di malattia la diaria è corrisposta per i ricoveri che siano
avvenuti dopo 30 giorni dalla decorrenza della garanzia; nel caso di
appendicopatie, affezioni tonsillari, vegetazione adenoide, ernie, forme
tumorali e varicose, essa è corrisposta per i ricoveri avvenuti dopo 90
giorni.

Per “malattia”, ai fini della corresponsione della diaria in caso di
ricovero, si intende una alterazione a carattere evolutivo dello stato di
salute, non dipendente da un infortunio.

Tale alterazione non deve essere però l'espressione o la conseguenza di una
situazione patologica, che si sia manifestata prima della decorrenza della
garanzia.

Sono escluse:

- le malattie sofferte durante il servizio di leva, l'arruolamento
volontario o il richiamo per mobilitazione;
- le malattie veneree, luetiche e mentali;
- le malattie croniche (tuttavia è compresa nella garanzia la prima
manifestazione di una malattia cronica, se questa insorge nel corso del
contratto);
- le malattie tubercolari considerate professionali ai sensi della legge
“infortuni sul lavoro”;
- la gravidanza, il parto, il puerperio;
- le applicazioni di carattere estetico e le cure dentarie;
- la degenza in convalescenziario;
- le malattie provocate da esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni
derivanti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, oppure da radiazioni
provocate dall'accellerazione artificiale di particelle atomiche, o dalla
detenzione e dall'impiego di sostanze radioattive.

Tutte le garanzie sono prestate con le seguenti modifiche alle condizioni
generalità di assicurazione:

A) A parziale deroga dell'art. 2) - Delimitazioni dell'Assicurazione - sono
compresi anche gli infortuni derivanti:

- dalla guida e dall'uso di motoveicoli azionati da motori di qualsiasi
cilindrata;
- dall'esercizio (comprese le gare ed i relativi allenamenti) dei
seguenti sports:
caccia a cavallo, polo, pelota, alpinismo con scalata di roccia ed
accesso ai ghiacciai (purché vi sia accompagnamento di guida
patentata), sci (esclusi però i salti dal trampolino), calcio,
baseball, attività subacquee (purché non vi sia uso di
autorespiratori);
- da aggressioni o atti violenti a movente politico;
- da colpa grave dell'assicurato, o da malore, vertigini, incoscienza,
avvelenamento, intossicazione o ingestione di sostanze, da
manifestazioni morbose causate da punture di insetti.

La garanzia viene inoltre estesa agli infortuni che l'assicurato subisca
duranti i viaggi aerei effettuati in qualità di passeggero di velivoli
ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari, compresi i
voli “charter” o straordinari, compiuti da aeromobili eserciti da
società di traffico aereo regolare, secondo le norme dell'appendice
C.I.A.A.

B) L'art. 3 è sostituito dal seguente:

“L'assicurazione non vale per le persone di età superiore a 75 anni e
cessa dalla prossima scadenza annuale del premio per quelle che
raggiungono tale limite di età.

Non sono assicurabili le persone affette da epilessia, paralisi,
infermità mentali, delirium tremens, alcoolismo, tossicomania,
allucinogenomania.

Inoltre se una persona assicurata è colpita da una di queste infermità,
l'assicurazione cessa nei suoi confronti”.

C) A deroga dell'art. 4) le garanzie si intendono operative in tutto il
mondo.

D) A parziale deroga dell'art. 9, si conviene che la contraente è tenuta a
comunicare alla compagnia assicuratrice l'inclusione o la esclusione di
ogni assicurato mediante lettera raccomandata.

L'assicurazione rispetto alle nuove persone decorrerà dalle ore 24 del
giorno risultante dal timbro postale della raccomandata.

Il conteggio dei maggiori premi annuali e dei relativi ratei connessi
alle inclusioni verrà effettuato al termine dell'anno assicurativo in
corso all'atto dell'inclusione.

E) L'art. 10. - Altre assicurazioni -, l'art. 15 - invalidità permanente -,
l'art. 21 - Responsabilità del contraente - si considerano abrogati.

F) A parziale deroga dell'art. 23 - Proroga del contratto - il termine per
la disdetta è ridotto a un mese.