20/2/2006 ore: 11:55
"Bolkestein" Il nuovo volto
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N ? 1 anno1 - Luned? 20 febbraio 2006 Bolkestein, il nuovo volto Com’? cambiata la direttiva dopo il voto. La Commissione ora deve riscriverla Nel 2004, l’obiettivo di Frits Bolkestein, liberale olandese, commissario europeo al Mercato Interno nella precedente Commissione Ue, era di far approvare, dal Consiglio e dal Parlamento, i due legislatori dell’Unione, una proposta sulla libera circolazione dei servizi e sulla libert? di stabilimento. Lo scopo: realizzare un vero mercato interno dei servizi stabilendo un quadro giuridico che eliminasse gli ostacoli alla libert? di stabilimento dei prestatori di servizi e le barriere alla libera circolazione dei servizi tra gli Stati. Il voto di gioved? 16, nell’aula di Strasburgo (391 s?, 213 no, 34 astenuti), ha modificato nel profondo il testo che, qualche mese prima, era stato preparato dalla commissione parlamentare del “Mercato Interno”. Un testo che era caratterizzato da contenuti di stampo liberista. L’aula, approvando un pacchetto “pesante” di emendamenti, frutto del negoziato tra i gruppi del PSE e del PPE, ha strappato alla direttiva l’etichetta di “Bolkestein”. ? gi? un’altra cosa, il testo uscito dal voto di “prima lettura”. Un testo che passer?, adesso, al vaglio della Commissione Barroso che, con il nuovo commissario al Mercato Interno, Charlie McCreevy (“? una base solida”, ha detto), preparer? un nuovo testo entro il mese di aprile che sar? esaminato dal Consiglio dei ministri Competitivit? a maggio. La direttiva torner? al Parlamento in autunno per la seconda lettura. Se non ci sar? accordo, Parlamento e Consiglio tenteranno l’intesa estrema nel comitato di conciliazione. Se approvata, la direttiva entrer? in vigore non prima del 2009-2010. Il provvedimento varato dal Parlamento ? stato accolto con grande soddisfazione dalla Confederazione europea dei sindacati (CES) che aveva organizzato a Strasburgo la manifestazione del 14 febbraio con 50.000 lavoratori in corteo. PAESE D’ORIGINE ADDIO Tuttavia, ecco il punto cruciale, le imprese dovranno sottostare alle norme dei Paesi ospitanti per ragioni di “interesse pubblico, di pubblica sicurezza, di protezione dell’ambiente e di salute pubblica”. Inoltre, dovranno essere applicate le norme sulle condizioni contrattuali, incluse quelle previste dagli accordi collettivi stipulati con le parti sociali. Dal negoziato di compromesso ? stato tolto il riferimento sull’imposizione alle imprese della politica sociale e della protezione dei consumatori. Questi termini non compaiono ma la direttiva non comprende neppure il riferimento a disposizioni che avrebbero fatto rientrare dalla finestra un attacco alla legislazione esistente sulla legislazione sociale esistente e al distacco dei lavoratori all’estero. Questo tema, era per le organizzazioni sindacali un punto di principio dal quale non si poteva prescindere e le modifiche apportate dal Parlamento sono, per fortuna, andate verso questa soluzione. UN LUNGO ELENCO DI ESCLUSIONI urbani tra cui taxi ed ambulanze, ma non il servizio di pompe funebri), porti, servizi sanitari pubblici e privati, farmaceutici, sociali, sicurezza, giochi d'azzardo (incluse lotterie e casin?), i servizi finanziari e fiscali, giuridici, gli audiovisivi, le agenzie di lavoro interinale, i notai, la distribuzione dell’acqua, i servizi d’assistenza alle persone, la gestione dei rifiuti. Per quanto riguarda i servizi di “interesse economico generale” non ? prevista una lista con la definizione ma questo compito ? stato affidato, secondo il principio della sussidiariet? agli Stati membri. Definire l’area d’intervento o del campo d’applicazione non ? stato semplice. C’erano 61 emendamenti. Alla fine ? venuto fuori un mix tra il testo approvato dalla commissione parlamentare e la sostanza del compromesso tra PSE e PPE. L’aula non ha accolto un emendamento dei soli socialisti che volevano escludere sia i “servizi d’interesse generale” sia quelli d’”interesse economico generale”. La direttiva lascia agli Stati la definizione di questi servizi. Non rientrano le attivit? sportive a scopo di lucro e sono esclusi anche i servizi delle reti di comunicazione lettronica. CHI CONTROLLA E COME A differenza di quanto previsto nella stesura originaria, che affidava allo Stato d’origine il controllo esclusivo dell'attivit? e dei servizi offerti dall’impresa, il parlamento ha corretto in senso contrario il meccanismo: conferisce al Paese di destinazione la facolt? di adottare delle misure di controllo al fine di garantire che il prestatore si conformi al diritto nazionale per quanto riguarda l'esercizio della sua attivit?. Lo Stato interessato pu? effettuare delle verifiche, inviare delle ispezioni e avviare i necessari accertamenti per porre a verifica il servizio prestato, comprese ovviamente le richieste che potrebbe avanzare l’autorit? dello Stato di provenienza. Se il prestatore di servizi non ha rispettato i propri obblighi, potrebbe essere sottoposto a sanzione con il versamento di una cauzione. La somma pu? essere utilizzata per l'esecuzione di decisioni e di sentenze di carattere amministrativo, civile e penale. |