21/12/1995 ore: 2:00

VIGILANZA PRIVATA Anivp Assvigilanza, CCNL 01/10/1995 - 30/09/1999 (testo ufficiale)

Contenuti associati

CCNL 1995/99

Testo Ufficiale

edito dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti

ANIVP

ASSVIGILANZA

FILCAMS-CGIL

FISASCAT-CISL

UILTuCS-UIL


Contratto

Collettivo

Nazionale di

Lavoro

per i Dipendenti

da Istituti di

Vigilanza Privata




Siglato il 21 Dicembre 1995

Validità

dal 1 Ottobre 1995

al 30 Settembre 1999





CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PER I DIPENDENTI DA ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA



TRA



ANIVP - Associazione Nazionale fra Istituti di Vigilanza Privata - rappresentata dal Presidente della Commissione Sindacale Comm. Cosimo RACCO, dall’Avv. Giuseppe MENEGAZZI e dall’Avv. Fabrizio PROIETTI.

e ASSVIGILANZA - Associazione Nazionale fra Istituti di Vigilanza Privata - rappresentata dall’Avv. Claudio MORO e dall’Avv. Giampiero BASILE.



E


FILCAMS-CGIL - Federazione Italiana Lavoratori Commercio Turismo e Servizi - rappresentata dal Segretario Generale Sig. Aldo AMORETTI e dal Segretario Nazionale Sig. Manlio MAZZIOTTA;

FISASCAT-CISL - Federazione del Commercio Turismo e Servizi - rappresentata dal Segretario Generale Sig. Gianni BARATTA e dal Segretario Nazionale Sig. Mario MARCHETTI;

UILTuCS-UIL - Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi - rappresentata dal Segretario Generale Sig. Raffaele VANNI e dal Segretario Nazionale Sig. Parmenio STROPPA,



VISTO



Il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del 1° marzo 1991

Oggi 21 Dicembre 1995 , in Roma



SI E’ STIPULATO



il presente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per i Dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata, composto da XI Titoli, 99 articoli e 17 Allegati, letti, approvati e sottoscritti.

iv

CCNL 1995/99


SOMMARIO

PREMESSA

    Enti Bilaterali
    Formazione Professionale
    Pari Opportunità
    Previdenza integrativa

TITOLO I - Validità e sfera di applicazione

    Art. 1
    Art. 2

TITOLO II - Relazioni Sindacali

CAPO I° Livello Nazionale

    Art. 3 - Diritti di informazione
Commissione paritetica nazionale
    Art. 4 - Composizione
    Art. 5 - Compiti
    Art. 6 - Contributi di assistenza contrattuale (CO.AS.CO.)
Capo 2° Livello territoriale
    Art. 7 - Diritti di informazione
    Art. 8 - Contrattazione Integrativa locale e materie demandate
    Art. 9 - Quota Integrativa Territoriale
Capo 3° Livello aziendale
    Art. 10 - Diritti di informazione

TITOLO III - Attività Sindacali

    Art. 11 Dirigenti Sindacali nazionali e provinciali e delle R.S.U.
    Art. 12 - Permessi retribuiti
    Art. 13 - Diritto di affissione
    Art. 14 - Permessi non retribuiti
    Art. 15 - Referendum
    Art. 16 - Assemblee
    Art. 17 - Delegato aziendale
    Art. 18 - Norme Generali
    Art. 19 - Contributi Associativi Sindacali
Capo 10° D.L. 626/94 - Sicurezza sul lavoro
    Art. 20 - Sicurezza sul Lavoro
    Art. 21 - Organismi Paritetici
    Art. 22 - Rappresentante dei lavoratori

TITOLO IV - Classificazione del Personale

Capo 1° Norme Generali

    Art. 23 - Classificazione
    dichiarazione a verbale
    Art. 24 - Mutamenti di mansioni
Capo 2° Norme speciali per i Quadri
Capo 3° Norme speciali per produttori ed esattori

TITOLO V - Forme particolari di contratto di lavoro

Capo 1° Apprendistato

    Art. 27
    Art. 28
    Art. 29
Capo 2° Contratti di formazione e lavoro
    Art. 30
Capo 3° Lavoro a tempo parziale - Part-time
    Art. 31
    Art. 32
    Art. 33
Capo 4° Lavoro a tempo determinato
    Art. 34

TITOLO VI - Rapporto di lavoro

Capo 1° Assunzione

    Art. 35
    Art. 36 - Periodo di prova
    Art. 37 - Risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova
Capo 2° ORARIO DI LAVORO
    Art. 38 - Norme Generali
    Art. 39
Capo 3° SISTEMA 5 + 1
    Art. 40
Capo 4° SISTEMA 6 + 1 + 1
    Art. 41
    Art. 42
Capo 5° Ruolo Amministrativo
    Art. 43
Capo 6° Permessi Annuali
    Art. 44
Capo 7° Ferie
    Art. 45 - Norma generale
    Art. 46
    Art. 47
Capo 8° Riposo settimanale
    Art. 48
Capo 9° Straordinario
    Art. 49
Capo 10° Festività nazionali e infrasettimanali
    Art. 50
    Art. 51
Capo 11° Assenze
    Art. 52
    Art. 53 - Congedo matrimoniale
    Art. 54 - Permessi retribuiti per frequenza di corsi di studio (150 ore)
    Art. 55 - Permessi retribuiti a lavoratori studenti per esami
Capo 12° Missione-trasferta
    Art. 56
    Art. 57 - Rimborso spese
Capo 13° Norme di comportamento
    Art. 58
    Art. 59 Sospensione cautelare

TITOLO VII - TRATTAMENTO ECONOMICO

    Art. 60 - Retribuzione normale
    Art. 61 - Salario unico nazionale (Paga base tabellare conglobata)
    Art. 62 - Indennità di contingenza
    Art. 63 - Indennità di vacanza contrattuale
    Art. 64 - Terzi elementi retributivi
    Art. 65 - Scatti di anzianità
    Art. 66 - Retribuzione di fatto
    Art. 67 - Modalità per il calcolo e la corresponsione della retribuzione
    Art. 68 - Prospetto Paga
    Art. 69 - Paga giornaliera e oraria
    Art. 70 - Maggiorazione per lavoro: Festivo - Straordinario
    Art. 71 - Mensilità supplementari - (13ma e 14ma)
    Art. 72 - Indennità di cassa e/o maneggio denaro
Capo 2° Divisa ed equipaggiamento
    Art. 73
Capo 3° Rinnovi: decreto guardia Giurata - porto d’armi e tassa tiro a segno
    Art. 74

TITOLO VIII - Sospensione delle prestazioni

Capo 1° Malattia

    Art. 75
    Art. 76
    Art. 77
    Art. 78 - Conservazione del posto di lavoro.
Capo 2° Infortuni
    Art. 79
    Art. 80
    Art. 81
Capo 3° Gravidanza e puerperio
    Art. 82
    Art. 83
    Art. 84
    Art. 85
Capo 4° Chiamata e richiamo alle armi - Servizio civile
    Art. 86
    Art. 87
    Art. 88

TITOLO IX - Risoluzione del rapporto di lavoro

    Art. 89 - Recesso
    Art. 90 - Preavviso
    Art. 91 - Licenziamento per giusta causa
    Art. 92 - Conciliazione delle controversie
    Art. 93 - Anzianità di servizio
    Art. 94 - Trattamento di fine rapporto

TITOLO X - Distribuzione contratto

    Art. 95

TITOLO XI - Vigenza contrattuale

    Art. 96 - Una tantum
    Art. 97 - Decorrenza e durata
    Art. 98 - Procedure per il rinnovo del CCNL
    Art. 99 - Procedura per la composizione delle controversie collettive

ALLEGATO A
ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE

ALLEGATO B
ACCORDO NAZIONALE PER LA UNIFICAZIONE DEL PUNTO DI CONTINGENZA

ALLEGATO C
ANTICIPAZIONE SULL’INDENNITÀ DI ANZIANITÀ

ALLEGATO D
DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E NORME IN MATERIA PENSIONISTICA

ALLEGATO E
ACCORDO NAZIONALE PER IL PUNTO DI CONTINGENZA

ALLEGATO F
ACCORDO NAZIONALE PER LA CONCILIAZIONE DELLE VERTENZE

ALLEGATO G
NORME SUI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI

ALLEGATO H
NORME SULLA TUTELA DELLA LIBERTÀ E DIGNITÀ DEI LAVORATORI, DELLA LIBERTÀ SINDACALE E DELL'ATTIVITÀ SINDACALE NEI LUOGHI DI LAVORO E NORME SUL COLLOCAMENTO

ALLEGATO I
PRIORITA’ PER LA CONCESSIONE DI ANTICIPAZIONI DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

ALLEGATO L
Convenzione (CO.AS.CO) - ANIVP

ALLEGATO M
Convenzione (CO.AS.CO) - ASSVIGILANZA

ALLEGATO N
LICENZIAMENTI COLLETTIVI

ALLEGATO O/1
PROGRAMMA FORMATIVO - IV - III S. Ruolo amministrativo

ALLEGATO O/2
PROGRAMMA FORMATIVO - II - Quadro ruolo amministrativo

ALLEGATO O/3
PROGRAMMA FORMATIVO - iv - iii ruolo tecnico-operativo

ALLEGATO O/4
PROGRAMMA FORMATIVO - ii - quadro ruolo tecnico-operativo

ALLEGATO P
ACCORDO SULLA DEFINIZIONE DEL LAVORO SUPPLEMENTARE

ALLEGATO Q
Disciplina dei licenziamenti individuali

ALLEGATO R
Nomina dirigenti r.s.u.

ALLEGATO S
Indennità Vacanza Contrattuale (Ottobre 1994 - Dicembre 1995) Importi mensili

INDICE ANALITICO

CCNL 1995/99pag. 126

PREMESSA

          Nel rispetto dello spirito del Protocollo del 23 luglio 1993 sulla politica dei redditi e dell’occupazione e sugli assetti contrattuali, le parti, con la definizione del presente contratto hanno inteso creare le condizioni per un rafforzamento delle relazioni sindacali per lo sviluppo ad ogni livello di un confronto corretto e costruttivo.

          Le parti quindi, auspicando che le future relazioni sindacali siano improntate alla reciproca comprensione delle rispettive esigenze, confermano l’intendimento di realizzare tale obiettivo attraverso una politica di conoscenza e di interventi, anche congiunti, nella realtà del settore, funzionale a rimuovere ogni ostacolo che si frapponga al necessario sviluppo del settore stesso.

          In tale prospettiva appare ineludibile l’esigenza di una corretta e realistica visione del ruolo della vigilanza privata e della individuazione delle problematiche che la riguardano, specie nel delicato momento economico che attualmente attraversa il Paese.

          Le parti concordano frattanto nel ritenere prioritaria la necessità di portare a soluzione le problematiche relative al rilascio delle licenze, ai ritardi nelle concessioni e nei rinnovi dei decreti, nonchè quelle relative al fenomeno emergente di indebite occupazioni di consistenti quote del mercato della vigilanza da parte di anomale tipologie di servizi e di figure imprenditoriali estranee al settore, e quindi a forme di attività concorrenziali incentrate sul dato meramente economico anziché su quello tecnico e qualitativo.

          Auspicano all’uopo l’intervento di una disciplina legale adeguata ed omogenea su tutto il territorio nazionale, nonché l’impegno da parte delle competenti Autorità ad un controllo sempre più attento.

          Ritengono inoltre necessario indivuare iniziative comuni tese a definire una specifica collocazione del settore della vigilanza privata ai fini della fiscalizzazione degli oneri sociali.

          Le parti inoltre convengono sulla opportunità di una corretta gestione di tutti gli strumenti contrattuali allo scopo di fornire adeguate e tempestive risposte alle succitate esigenze del settore che consentano il naturale evolversi del rapporto di lavoro.

          Riconoscono che presupposto necessario per realizzare quanto sopra delineato, sia il rispetto di tutte le norme del contratto nazionale e degli integrativi interaziendali provinciali ed intal senso ne recepiscono l’applicazione automatica nei confronti di tutti i propri aderenti.

          Ravvisano, infine, la opportunità che le relazioni sindacali debbano essere esercitate in tutto il contesto territoriale nazionale anche con l’impegno a sollecitare l’autorità prefettizia a promuovere momenti istituzionali di confronto con i rappresentanti territoriali delle parti sociali firmatarie del presente contratto, sulle problematiche della vigilanza privata nel territorio, per evitare interferenze improprie nella gestione dei contratti e per valutare preventivamente le prescrizioni delle autorità preposte.

          Convengono che gli impegni e gli orientamenti oggetto della presente premessa siano coordinati e gestiti dalla Commissione Paritetica Nazionale.

          Le parti inoltre convengono sulla opportunità di una corretta gestione di tutti gli strumenti contrattuali allo scopo di fornire adeguate e tempestive risposte alle succitate esigenze del settore che consentano il naturale evolversi del rapporto di lavoro.


Enti Bilaterali
          Allo scopo di perseguire gli obiettivi sopra individuati, le Parti convengono di istituire a livello centrale ed a quello territoriale, organismi paritetici (Enti Bilaterali).

Formazione Professionale
          Le parti convengono sulla necessità di incrementare e migliorare la politica di formazione professionale nel settore funzionale alla qualificazione e riqualificazione del personale ed alla realizzazione, di conseguenza, anche di un miglioramento qualitativo del servizio di Vigilanza Privata.

          A tal fine le parti provvederanno a regolamentare la materia.


Pari Opportunità
          Le Parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione della raccomandazione CEE del 13 dicembre 1984 n. 635 e della Legge di recepimento 10 aprile 1991 n. 125 e delle successive modificazioni e/o integrazioni in tema di parità uomo-donna, interventi che favoriscano parità di opportunità uomo - donna anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale) a favore delle lavoratrici.

          Entro il .30 giugno 1996. verrà costituito un gruppo paritetico di lavoro per le pari opportunità con il compito di:

          1) svolgere attività di studio e di ricerca ai vari livelli, anche al fine di acquisire elementi conoscitivi per analizzare l'andamento dell'occupazione femminile nel settore;

          2) verificare la legislazione vigente e le esperienze in materia, anche confrontandole con la situazione degli altri settori a livello nazionale e con le altre situazioni nei Paesi della Comunità Europea;

          3) predisporre schemi di progetti di "Azioni Positive".

          L'eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle organizzazioni stipulanti il contratto nazionale, dei quali le parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per la fruizione dei benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

          Il gruppo di lavoro di cui al presente articolo si riunirà di norma trimestralmente ed annualmente riferirà sull'attività svolta, alle organizzazioni stipulanti.


Previdenza integrativa
          Le parti concordano di esaminare le tematiche connesse all’istituzione di un sistema di previdenza complementare volontaria adeguata alle esigenze dei lavoratori e delle aziende. In attesa del completamento della regolamentazione applicativa del D.L.G.S. n. 124/93 e successive modifiche, verrà insediata entro il 30 aprile 1996 una Commissione Paritetica che ne esaminerà le varie problematiche, compresa la determinazione dell’aliquota del T.F.R. da utilizzare ai fini della Previdenza Integrativa nonché l’assistenza sanitaria, nell’ambito di un apposito accordo in materia.

TITOLO I - Validità e sfera di applicazione



Art. 1

          Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, il rapporto di lavoro fra tutti gli Istituti e Consorzi di Vigilanza Privata in qualunque forma costituiti ed il relativo personale dipendente.

Art. 2
          Il presente Contratto, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario ed inscindibile, sostituisce ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi, accordi speciali, usi e consuetudini anche locali.

          Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

TITOLO II - Relazioni Sindacali



CAPO I°Livello Nazionale


Art. 3 - Diritti di informazione

          Le Parti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive distinte responsabilità degli Imprenditori e delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, convengono quanto segue:

          1) le Associazioni Datoriali forniranno annualmente, di norma entro il primo semestre, alle OO. SS. Nazionali firmatarie del presente contratto, e su richiesta delle stesse, informazioni globali riferite al settore e riguardanti in particolare:

          a) aspetti generali di ordine strutturale ed istituzionale;

          b) prospettive di sviluppo anche in relazione alla istituzione di nuovi tipi di servizi a seguito di modificazioni tecnologiche ed alle eventuali implicazioni professionali;

          c) iniziative di aggiornamento della professionalità;

          d) andamento occupazionale generale e articolato per settore di attività (zona, banche, tele allarmi, ecc..);

          e) stato delle relazioni sindacali a livello territoriale;

          2) saranno oggetto di esame congiunto tutti gli aspetti inerenti a modifiche del vigente assetto legislativo, particolarmente in ordine all'evoluzione del settore, al fine di una maggiore efficienza e funzionalità del servizio ed alla elevazione morale e professionale dei lavoratori.

          Le Parti pertanto, anche sulla base di specifico esame sulle materie di cui sopra, convengono di dotarsi di strumenti atti al conseguimento dei fini di cui alla premessa al presente contratto.


Commissione paritetica nazionale


Art. 4 - Composizione

          É istituita la Commissione Paritetica Nazionale composta da sei membri effettivi, di cui tre designati dalle Associazioni degli Istituti di Vigilanza Privata e tre designati dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto, uno per ciascuna di esse. Per ogni membro effettivo può essere nominato un supplente.

          La Segreteria della Commissione ha sede presso le Associazioni Datoriali. Le istanze di convocazione della Commissione devono essere rivolte alla Segreteria, la quale provvederà ad indire la riunione entro quindici giorni.

          La Commissione dovrà decidere le controversie portate al suo esame entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza di convocazione e per tutta la durata della procedura di conciliazione delle controversie (trenta giorni), le Parti non possono prendere iniziative sindacali o legali.

          Le decisioni della Commissione Paritetica Nazionale devono risultare da apposito verbale e saranno vincolanti per le parti, a qualsiasi livello.


Art. 5 - Compiti
          La Commissione Paritetica Nazionale ha lo scopo di esaminare e decidere le controversie relative:

          - alla stipulazione di contratti integrativi locali

          - alla interpretazione di singole clausole e di interi istituti normativi contenuti nel presente contratto o nei contratti integrativi locali

          - ad ogni altro problema prospettato dalle Organizzazioni Sindacali locali, o da singoli Istituti, aderenti alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto.


Art. 6 - Contributi di assistenza contrattuale (CO.AS.CO.)
          Per la realizzazione di quanto previsto nel precedente articolo e per il pratico funzionamento della Commissione Paritetica, le Parti firmatarie il presente contratto procederanno alla riscossione di un contributo paritetico di assistenza contrattuale (CO.AS.CO) per il tramite di un istituto bancario, le cui modalità sono definite nella convenzione di cui agli allegati "L" e "M".

          Il contributo é fissato nella misura dello 0,20% della paga tabellare conclobata mensile per dipendente, da calcolarsi per 14 mensilità ed é così ripartito:

          - 0,10% calcolato come sopra indicato a carico del lavoratore;

          - 0,10% calcolato come sopra indicato a carico del datore di lavoro.

          Sono tenuti al versamento del contributo di assistenza contrattuale tanto il datore di lavoro che i rispettivi dipendenti.

          Le quote di contributo a carico dei lavoratori saranno mensilmente versate dai datori di lavoro, unitamente a quelle a proprio carico, secondo i criteri contenuti nelle apposite convenzioni allegate.

          Le somme riscosse con il versamento del contributo di cui al presente articolo saranno ripartite secondo i criteri e le modalità che saranno concordati tra le Parti firmatarie del presente contratto.

          Le norme di cui ai precedenti capoversi fanno parte integrante del presente contratto e non possono subire deroghe nei confronti dei soggetti ai quali il contratto si applica.

          I datori di lavoro porteranno espressamente a conoscenza dei dipendenti il contenuto del presente articolo.





Capo 2°Livello territoriale


Art. 7 - Diritti di informazione

          Le Associazioni Datoriali forniranno annualmente, di norma entro il primo semestre, alle strutture sindacali territoriali regionali e provinciali facenti capo alle OO. SS. nazionali firmatarie del presente contratto, e su richiesta delle stesse, informazioni riguardanti i punti di cui all'art. 3 lettere a), b), c) e d), ed eventuali processi di trasformazione in atto localmente, per i riflessi sui livelli occupazionali.

Art. 8 - Contrattazione Integrativa locale e materie demandate
          É ammessa - a livello provinciale - la contrattazione integrativa locale, aziendale o interaziendale a seconda che in ciascuna provincia operino uno o più Istituti di Vigilanza Privata.

          I contratti integrativi locali dovranno essere stipulati con la partecipazione delle Organizzazioni periferiche aderenti o facenti capo alle Associazioni nazionali firmatarie del presente contratto e potranno riguardare esclusivamente le seguenti materie:

          a) turni giornalieri di lavoro e nastri orari; rotazione del personale tra i vari tipi di servizio;

          b) tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori secondo le vigenti disposizioni di legge;

          c) inserimento di eventuali nuove qualifiche non previste dalla classificazione nazionale del personale;

          d) corsi di addestramento, qualificazione e aggiornamento professionale per il personale dipendente da Istituti di Vigilanza Privata;

          e) disciplina delle voci retributive relative al Terzo Elemento o elemento aggiuntivo avente la stessa natura - ove esistenti - ed alle eccedenze, eventualmente presenti a livello locale, delle indennità di cui al successivo art. 39;

          f) rimborsi spese per divisa, equipaggiamento e altri mezzi e gli strumenti di proprietà del lavoratore, ove ne siano prescritte l’adozione e l’uso da parte del datore di lavoro, e sempre che non siano forniti dallo stesso al dipendente;

          g) rimborsi spese di cui all' art. 57;

          h) indennità di cassa o maneggio denaro, di cui all'art. 72;

          i) sistemi di flessibilità anche in relazione al recupero delle quote di orario normale di lavoro non lavorate.

          l) premio di produzione che dovrà essere correlato agli incrementi di produttività, di competitività, di qualità e di redditività e legato a specifici parametri oggettivi propri del settore. Le erogazioni di cui al presente punto devono avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione del particolare trattamento contributivo-previdenziale previsto dalla normativa che dovrà essere emanata in attuazione del protocollo 23 Luglio 1993.

          Gli importi corrispondenti al suddetto premio sono variabili, non predeterminati e non sono utili ai fini di alcun istituto legale e/o contrattuale ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

          In occasione della contrattazione di secondo livello, le cui piattaforme non potranno essere presentate prima della costituzione della RSU in tutte le aziende operanti sul territorio specifico e, in mancanza, non prima del 1° ottobre 1996, per un periodo di tre mesi dalla presentazione della piattaforma rivendicativa e comunque fino a tre mesi successivi alla scadenza dell’accordo precedente, saranno garantite condizioni di normalità sindacale con esclusione del ricorso ad agitazioni.

          Le parti si danno atto che la contrattazione integrativa nel rispetto di quanto previsto al punto 3) del capitolo assetti contrattuali del Protocollo del 23 luglio 1993, che si intende integralmente richiamato, non potrà avere per oggetto materie già definiti in altri livelli di contrattazione e che ogni altra clausola modificativa, sostitutiva o in contrasto con il presente contratto, introdotta o contenuta nei contratti integrativi locali non avrà efficacia giuridica alcuna e non impegnerà i singoli datori di lavoro e i singoli lavoratori alla relativa osservanza. In ogni caso, gli accordi integrativi locali dovranno essere uniformati a tutte le disposizioni contenute nel presente contratto, su tutto il territorio nazionale, fatte salve le condizioni di miglior favore.


Art. 9 - Quota Integrativa Territoriale
          La quota integrativa territoriale (Qu.I.T.) ex art. 9 punto h) del CCNL 1° Marzo 1991, assume il carattere di erogazione diretta ex CCNL nella misura di L. 52.000 per tutto il territorio nazionale.

          Nelle realtà locali ove non ne sia stata contrattualmente prevista l’erogazione o la stessa sia stata definita in misura inferiore rispetto alle L. 52.000 mensili, essa verrà corrisposta o integrata con decorrenza da stabilire a livello territoriale e con le seguenti misure:

          L. 12.000

          L. 20.000

          L. 20.000.

          In ogni caso l’intero ammontare della Qu.I.T. dovrà essere erogato il I° ottobre 1998.

          Resta confermato che la Qu.I.T. è computabile ai soli fini del calcolo delle ferie, della 13^ mensilità e del trattamento di fine rapporto.





Capo 3°Livello aziendale


Art. 10 - Diritti di informazione

          Gli Istituti di Vigilanza forniranno a richiesta delle strutture sindacali, di norma semestralmente, nei limiti della opportuna e necessaria riservatezza, informazioni sulle prospettive aziendali e su eventuali programmi di investimenti tecnologici.

          Le strutture sindacali verranno informate inoltre:

          - sulla consistenza degli organici;

          - sulle varie tipologie dei servizi;

          - sulla organizzazione del lavoro e programmi di ferie.

          In detto incontro le Parti, fermo restando l'autonomia decisionale e gestionale dell'Istituto, esprimeranno le proprie valutazioni su quanto sopra, improntandole al mantenimento di corrette relazioni sindacali.

TITOLO III - Attività Sindacali



Art. 11Dirigenti Sindacali nazionali e provinciali e delle R.S.U.

          Agli effetti di quanto stabilito negli articoli seguenti si considerano dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte:

          a) di consigli o comitati direttivi nazionali e periferici delle Organizzazioni Sindacali di categorie firmatarie del presente contratto;

          b) di rappresentanze sindacali unitarie costituite ai sensi dell’accordo sulle R.S.U. (allegato “A”)

          L'elezione dei lavoratori a dirigenti sindacali deve essere comunicata dalla OO.SS. di appartenenza per iscritto con lettera raccomandata al datore di lavoro e alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro.

          Il mandato di delegato aziendale di cui al successivo art. 17 e di dirigente sindacale di cui alla lettera b) del 1° comma del presente articolo, conferito ai dipendenti assunti a tempo determinato non influisce sulla specialità del rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere del contratto a termine.


Art. 12 - Permessi retribuiti
          I componenti dei consigli o comitati di cui alla lettera a) del precedente articolo hanno diritto ai necessari permessi o congedi retribuiti per partecipare alle riunioni degli organi suddetti nella misura massima di settanta ore annue.

          Le Parti si danno atto della necessità, ai fini del corretto svolgersi del rapporto sindacale, che le nomine vengano effettuate sulla base di effettive esigenze.

          I dirigenti delle rappresentanze sindacali unitarie di cui alla lettera b) del precedente art. 11 hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.

          Il diritto riconosciuto spetta a:

          a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale negli istituti che occupano fino a 200 dipendenti;

          b) un dirigente ogni 300 e frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale negli istituti che occupano fino a 3000 dipendenti.

          I permessi di cui al presente articolo saranno pari a dodici ore mensili nelle aziende di cui alla lettera b); nelle aziende di cui alla lettera a), i permessi saranno di due ore all’anno per ciascun dipendente.

          Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al presente articolo, deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima.


Art. 13 - Diritto di affissione
          Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Art. 14 - Permessi non retribuiti
          I dirigenti sindacali aziendali di cui al precedente art. 11 hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura pari a otto giorni all'anno.

          I lavoratori che intendono esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima tramite le rappresentanze sindacali aziendali.

          I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del loro mandato; la medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali, provinciali e nazionali.


Art. 15 - Referendum
          Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori dall'orario di lavoro, di referendum, sia generali che di categoria, su materie inerenti all'attività sindacale, indetti dalla R.S.U. o dalla R.S.A. tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti all'unità aziendale o alla categoria interessata.

Art. 16 - Assemblee
          Nelle aziende nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro.

          Dette riunioni avranno luogo su convocazione singola o unitaria delle rappresentanze sindacali aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali stipulanti, oppure delle strutture territoriali di queste ultime.

          La convocazione sarà comunicata alla Direzione entro la fine dell'orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno.

          Le riunioni potranno essere tenute fuori dall'orario di lavoro nonché, entro il limite di 13 ore annue, regolarmente retribuite, durante l'orario di lavoro, compatibilmente con le esigenze di servizio.

          Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale.


Art. 17 - Delegato aziendale
          Nelle aziende che hanno da undici sino a quindici dipendenti le Organizzazioni Sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un delegato aziendale, su indicazione dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l'applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro.

          Il licenziamento di tale delegato per i motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni é nullo ai sensi dell'art. 4 della Legge 15 luglio 1966 n. 604 (allegato G).

          Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di esercizio dell'attività sindacale e di tutela dei dirigenti sindacali, si rinvia alla Legge 20 maggio 1970 n. 300 (allegato H).

          Il mandato di delegato aziendale conferito ai dipendenti assunti a tempo determinato non influisce sulla specialità del rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere del contratto a termine.


Art. 18 - Norme Generali
          Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di esercizio dell'attività sindacale e di tutela dei dirigenti sindacali, si rinvia alla Legge 20 maggio 1970 n. 300 (allegato H) ed all’Accordo R.S.U. (allegato A).

          Sino alla costituzione della R.S.U. continuano a trovare applicazione le norme del CCNL 1° Gennaio 1991 riferite alle rappresentanze sindacali aziendali, anche per le nuove diverse attribuzioni di cui al Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 ed eventuali successive modifiche.


Art. 19 - Contributi Associativi Sindacali
          Gli Istituti provvederanno alla trattenuta del contributo sindacale ai dipendenti che ne facciano richiesta, mediante consegna di una delega debitamente sottoscritta dal lavoratore nella misura stabilita dalle OO.SS. Nazionali dei lavoratori firmatarie del presente contratto - dell'1% sulla paga tabellare conglobata per 14 mensilità.

          La delega conterrà l’indicazione dell'Organizzazione Sindacale alla quale l'Istituto dovrà versarlo.

          L'impegno assunto dal lavoratore con la lettera di delega, riguarda anche ogni eventuale variazione del contributo associativo sindacale, debitamente segnalata dall'Organizzazione Sindacale all'azienda, con lettera raccomandata, salvo dichiarazione espressa in senso contrario.

          L'Istituto verserà l'importo della trattenuta al Sindacato provinciale di spettanza e, in mancanza di questo, alla rispettiva Organizzazione Sindacale Nazionale.





Capo 10°D.L. 626/94 - Sicurezza sul lavoro


Art. 20 - Sicurezza sul Lavoro

          Viene confermata la centralità del CCNL in merito alle soluzioni che verranno individuate, e alle metodologie riguardanti le relazioni sindacali relative alla applicazione del Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e delle eventuali successive modifiche, che saranno oggetto di specifico accordo che farà parte integrante del presente CCNL.

Art. 21 - Organismi Paritetici
          Ai sensi dell’art. 20 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626, viene assegnato alla Commissione Paritetica Nazionale il compito di orientare e promuovere iniziative formative nei confronti dei lavoratori.

          Qualora dette iniziative dovessero essere a livello generale, sarà direttamente la Commissione Paritetica Nazionale a definire le modalità d’intervento.


Art. 22 - Rappresentante dei lavoratori
          Il rappresentante dei lavoratori verrà designato all’interno della RSU che, per la specifica funzione di interesse sia dei lavoratori che dell’azienda, godrà di un monte ore di permesso retribuito oltre quelle previste dall’art. 12, da utilizzarsi ai fini del Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626, e successive modifiche, secondo quanto concordato nell’accordo che, quale allegato, farà parte integrante del presente contratto.

          Per quei locali che fungono da semplice recapito i cui preposti non godono di una propria autonomia amministrativa e operativa si farà riferimento al rappresentante per la sicurezza dell’unità produttiva di cui fa parte.

TITOLO IV - Classificazione del Personale



Capo 1°Norme Generali


Art. 23 - Classificazione

          In relazione alle peculiarità e caratteristiche degli Istituti di vigilanza privata, i lavoratori sono classificati nei due seguenti ruoli:

          RUOLO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO

          Quadri

          Dipendenti amministrativi con delega di autonoma iniziativa, decisione e discrezionalità di poteri.

          Primo livello super

          Responsabili servizi amministrativi, Segretari generali di direzione, Ispettori amministrativi provinciali.

          Primo livello

          Capi uffici: Personale, Cassa, Contabilità, Centro meccanografico, Esazione e/o produzione, Cassieri principali.

          Secondo livello

          Contabili con mansioni di concetto - Primanotisti di contabilità -Segretari di concetto, Programmatori E.D.P., Corrispondenti di concetto, Consegnatari di magazzino con responsabilità amministrativa.

          Terzo livello super

          Interpreti e traduttori.

          Terzo livello

          Contabili, Addetti all'ufficio personale, commerciale e statistico, Stenodattilografi, Fatturisti, Archivisti, Operatori EDP.

          Quarto livello super

          Impiegati e/o contabili d'ordine che operino anche con l’ausilio di terminali.

          Quarto livello

          Addetti all'inserimento dati informativi, Centralinisti con mansioni complementari di Segreteria.

          Quinto livello

          Dattilografi, Centralinisti, Addetti al magazzino.

          Sesto livello

          Fattorini, Uscieri.

          RUOLO DEL PERSONALE TECNICO-OPERATIVO

          Quadro

          Dipendenti tecnici-operativi con delega di autonoma iniziativa, decisione e discrezionalità di poteri.

          Primo livello super

          Comandanti e Vice Comandanti del Corpo, Maggiori (detti anche ispettori di zona).

          Primo livello

          Ispettori Capi Servizio o Comandanti di Zona (Capitani).

          Secondo livello

          Ispettori di Servizio, Aiutanti di zona (Tenenti e Sottotenenti).

          Terzo livello super

          Capi reparto, Capi servizio, Marescialli con effettive funzioni di comando, Capi Officina, Capi centrale operativa, Capi sala conta con più di cinque addetti per turno o con almeno 18 addetti complessivamente.

          Terzo livello

          Capi Squadra, Capi Turno, Capi Zona, Capi Posto, Capi Sezione, Operatore unico di centrale operativa con autonomia decisionale; Operai specializzati (meccanici, carrozzieri, elettrauti) Marescialli, Brigadieri, Vice Brigadieri; Sergenti Maggiori, sergenti.

          Quarto livello super


            Caporalmaggiori, Caporali, Appuntati, Vigili addetti al piantonamento fisso che in via continuativa e prevalente svolgono anche compiti di sicurezza inerenti a sistemi computerizzati e gestiscono strumenti di controllo tecnologicamente avanzati, previsti dai capitolati d’appalto.

            Quarto livello


          Vigili, Addetti sala conta, Meccanici qualificati.

          Quinto livello

          Vigili per i primi 24 mesi di servizio.,meccanici.

          Sesto livello

          Aiuto meccanico.

          Il vigile all’atto dell’assunzione é inquadrato al V° livello e vi rimane per i primi 24 mesi di servizio,

          Il passaggio del vigile dal V° al IV° livello avverrà a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il periodo di permanenza nel V° livello.

          Il lavoratore assunto al V° e VI° livello per i primi 24 mesi di servizio percepirà la normale retribuzione di cui all’art.60 e le indennità di cui all’art. 39.

          Ai vigili di IV° e V° livello che svolgono le funzioni di Capo macchina nei servizi di scorta-trasporto valori, verrà corrisposta un'indennità pari a L. 700 per ogni ora di effettivo svolgimento della funzione stessa, che assorbe sino a concorrenza, ogni eventuale analogo trattamento già in atto, e non è computabile ai fini di alcun altro istituto contrattuale.

          Fatte salve le condizioni di miglior favore in atto alla data di stipula del presente contratto:

          a) al vigile inquadrato ad un livello inferiore al IV° super, che svolge attività di operatore adibito alla centrale operativa, oltre alla normale retribuzione prevista per il livello di appartenenza sarà riconosciuta una indennità oraria pari alla differenza tra la normale retribuzione del IV Livello Super e quella relativa al Livello di appartenenza, di cui al successivo articolo 60, maggiorata del 33,58%;

          b) al dipendente inquadrato ad un livello inferiore al III° addetto alla sala conta con più di dieci addetti complessivamente, al quale vengano attribuite anche funzioni di coordinamento, sarà riconosciuta una indennità oraria pari alla differenza tra la normale retribuzione del III° Livello e quella relativa al Livello di appartenenza, di cui al successivo articolo 60, maggiorata del 33,58%;

          c) al dipendente inquadrato ad un Livello inferiore al IV° Livello Super addetto alla sala conta con meno di dieci addetti complessivamente al quale vengano attribuite anche funzioni di coordinamento, sarà riconosciuta una indennità oraria pari alla differenza tra la normale retribuzione del IV° Livello Super e quella relativa al Livello di appartenenza, di cui al successivo articolo 60, maggiorata del 33,58%.

          Le indennità di cui ai precedenti punti a), b) e c) assorbono sino a concorrenza ogni eventuale analogo trattamento già in atto e non hanno incidenza alcuna sugli istituti legali e contrattuali, essendo tale incidenza ricompresa nella prevista maggiorazione.


dichiarazione a verbale
          Le parti, verificata la situazione determinatasi nell’applicazione dell’indennità capo macchina convengono che le aziende assegnino tale indennità in ragione delle funzioni effettivamente assegnate ai membri dell’equipaggio.

Art. 24 - Mutamenti di mansioni
          Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni inerenti alla qualifica assegnatagli all'atto dell'assunzione.

          In caso di mansioni promiscue si farà riferimento all'attività prevalente.

          Il lavoratore promosso ad un livello superiore ha diritto alla retribuzione relativa al nuovo livello oltre agli importi in cifra delle maggiorazioni derivanti da eventuali scatti di anzianità già maturati. Il ricalcolo di tali scatti avverrà con le norme di cui al successivo art. 65.

          Ove il dipendente all'atto della promozione percepisca una retribuzione di fatto superiore al trattamento economico previsto per il nuovo livello, conserverà la relativa eccedenza come assegno "ad personam", avente lo stesso titolo e caratteristiche originarie.

          In relazione alle esigenze aziendali il lavoratore può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla propria qualifica, purché ciò non comporti alcun peggioramento economico e normativo né un mutamento sostanziale della sua posizione.

          Trascorso un periodo di tre mesi continuativi nel disimpegno di mansioni superiori, al dipendente sarà attribuita a tutti gli effetti la qualifica superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro lavoratore assente per malattia, ferie, chiamata e richiamo alle armi e per ogni altro caso di conservazione del posto.


Capo 2°Norme speciali per i Quadri

Art. 25

          In relazione a quanto stabilito dall'art. 2 della Legge 13 maggio 1985 n. 190 sono quadri agli effetti del presente contratto quei lavoratori tecnico-operativi e amministrativi, che svolgono funzioni che richiedono particolare capacità professionale conseguente a prolungata esperienza di lavoro, a formazione professionale, a titolo di studio, con delega di autonoma iniziativa, decisione e discrezionalità dei poteri.

          La qualifica di quadro comporta la partecipazione e la collaborazione con le responsabilità inerenti al proprio ruolo, all'attività diretta a conseguire l'interesse dell'impresa.

          Pertanto:

          a) il quadro usufruirà di regime di orario di lavoro in ingresso e in uscita, flessibili e discrezionali in relazione alla riconosciuta autonomia gestionale ed alla responsabilità di ruolo;

          b) il datore di lavoro é tenuto ad assicurare il quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni contrattuali;

          c) formazione ed aggiornamento professionale. Al fine di valorizzare l'apporto professionale dei quadri, volto a mantenere e sviluppare nel tempo la loro partecipazione ai processi gestionali, verranno concordati programmi di aggior-namento professionale; per la partecipazione a tali attività formative, ai quadri verranno riconosciuti permessi retribuiti.

          e) i quadri, sono individuati in quelle figure contrattuali collocate al 1° Livello Super, che abbiano tutti i requisiti previsti dal presente articolo. Essi usufruiranno dello stesso trattamento per il periodo di prova e di preavviso.


Capo 3°Norme speciali per produttori ed esattori

Art. 26

          I produttori e gli esattori senza vincoli di orari e di subordinazione secondo le norme dell'art. 2094 del Codice Civile, non sono compresi nella sfera di applicazione del presente contratto.

          Il personale di cui sopra, con rapporto di lavoro subordinato, è disciplinato dal presente contratto ed è così classificato:

          -capi gruppo di produzione o capi area, al I° livello;

          -i primi produttori o primi ispettori di produzione, al II° livello;

          -i produttori o ispettori di produzione , al III° livello;

          -gli esattori, al IV° livello super.

          Tale inquadramento non produce effetti economici, salvo che il trattamento economico di fatto mensile non risulti inferiore a quello dei livelli indicati al precedente comma che costituisce una retribuzione minima garantita.

          Il trattamento economico spettante a titolo di 13.ma e 14.ma mensilità o durante il periodo di ferie, si determina dividendo l'ammontare delle provvigioni percepite nell'anno o nel minor periodo di tempo precedente al mese cui si riferi-sce l'erogazione, rispettivamente per dodici o per il numero di mesi corrispondenti al minor periodo.

          Nel caso che la retribuzione mensile così determinata risulti inferiore al minimo garantito, si fa riferimento a tale minimo per la determinazione della retribuzione da prendere a base per le mensilità supplementari (13.ma e 14.ma) e per le ferie.

          Il computo dell'indennità sostitutiva di preavviso e del trattamento di fine rapporto si effettua con le modalità previste dalle leggi vigenti e dal contratto di lavoro.

          Il lavoratore assente per malattia regolarmente riconosciuta ha diritto alla normale retribuzione netta mensile di cui all'art. 60 per un periodo massimo di 180 giorni, comprensiva dell'indennità di malattia a carico dell'INPS che, ai sensi del D.L. 30 dicembre 1979 n. 663 convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980 n. 33, sarà posta a conguaglio con l'importo dei contributi e delle altre somme dovute all'INPS.

          Nel caso in cui l'indennità di malattia a carico dell'INPS fosse superiore alla normale retribuzione, l'azienda corrisponderà al lavoratore l'eccedenza.

          In relazione a quanto previsto dal presente articolo il datore di lavoro corrisponderà le mensilità supplementari (13.ma e 14.ma) nell'intera misura della normale retribuzione di cui all'art. 60.

          Nell'ipotesi in cui l'INPS per qualsiasi motivo non corrisponda alcuna indennità, nulla è dovuto dal datore di lavoro.

TITOLO V - Forme particolari di contratto di lavoro



Capo 1°Apprendistato


Art. 27

          L’apprendistato é ammesso per il personale del ruolo amministrativo per il quale é richiesta una speciale preparazione.

          La durata massima dell'apprendistato é fissata in due anni.


Art. 28
          Possono essere assunti come apprendisti i giovani con età non inferiore a quindici anni e non superiore ai venti, salvo i divieti e le limitazioni previsti dalla Legge 17 ottobre 1967, n. 977 sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.

          Per l'assunzione di apprendisti il datore di lavoro deve ottenere l'autorizzazione dall'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente cui dovrà precisare le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il genere di addestramento al quale saranno adibiti e la qualifica che essi potranno conseguire al termine del rapporto.

          Ai sensi dell'art. 21 della Legge 28 febbraio 1987 n. 56 per l'assunzione degli apprendisti é ammessa la richiesta nominativa.


Art. 29
          Il trattamento economico degli apprendisti é fissato nella misura dell'85% (ottantacinque per cento) della normale retribuzione di cui all'art. 60 corrisposta ai lavoratori qualificati di maggiore età.

Capo 2°Contratti di formazione e lavoro


Art. 30

          Le parti,

          - viste le modifiche della disciplina legislativa dei contratti di formazione lavoro introdotte dall’art. 16 della legge 19 luglio 1994 n. 451.

          - tenuto conto del contributo propositivo dato dall’introduzione di tale modifiche, all’occupazione giovanile ed alla formazione,

          - nell’ottica di continuare a favorire l’inserimento di giovani nelle aziende del settore della vigilanza, così come previsto e definito nel precedente CCNL


          CONCORDANO QUANTO SEGUE:

          A) Ai lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro si applicano, ove compatibili, le disposizioni di legge che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato, il presente contratto collettivo nazionale di lavoro e percepirà la retribuzione prevista dall’articolo 60 e le indennità previste dall’articolo 39.

          B) I contratti di formazione e lavoro non possono avere per oggetto il conseguimento delle qualifiche previste al VI° livello della classificazione del personale di cui all'art. 23.

          Si considerano conformi alla presente regolamentazione:

1. i progetti che, per contratti di formazione e lavoro finalizzati all’acquisizione di professionalità elevate definite per il raggiungimento del livello finale compreso tra il II° ed il Quadro, prevedano 120 ore di formazione da effettuarsi nei 24 mesi di durata:
2. i progetti che, per i contratti di formazione lavoro, finalizzati all’acquisizione di professionalità intermedie definite per il raggiungimento del livello finale compreso tra il IV° ed il III° Super, prevedano 80 ore di formazione da effettuarsi nei 24 mesi di durata;
3. i progetti che, per contratti di formazione e lavoro finalizzati ad agevolare l’inserimento professionale mediante una esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo per il raggiungimento del V° livello, prevedano 20 ore di formazione da effettuarsi nei 12 mesi di durata.
          C) La durata del contratto di formazione e lavoro per i casi di cui ai punti 1. e 2. del comma precedente è fissata in 24 mesi, mentre per i casi di cui al punto 3. in 12 mesi.

          Nel rispetto delle disposizioni amministrative vigenti le durate dei CFL, possono essere prorogate per i casi di interruzione del contratto, dovute ad assenze di lunga durata e conseguenti a malattia, infortunio, gravidanza, puerperio, ecc...

          D) Gli inquadramenti di ingresso all'atto dell'assunzione ed al termine del contratto di formazione e lavoro saranno determinati come dalla seguente tabella:

          Qualifica
          Contrattuale Finale
          Livello
          Iniziale
          Livello
          dopo 24 mesi
          Quadro I Super Quadro
          I Super I I Super
          I II I
          II III Super II
          III Super III III Super
          III IV Super III
          IV SUPER IV IV Super
          IV V IV
          V VI V

          É consentito procedere ad assunzioni con contratto di formazione e lavoro a tempo parziale.

          E) Fermo restando i termini sopraindicati la comunicazione, ai lavoratori interessati, della trasformazione o meno del contratto di formazione e lavoro in normale rapporto di lavoro a tempo indeterminato dovrà essere effettuata entro il 20° mese dalla data di inizio della prestazione lavorativa.

          F) Il programma di formazione per essere considerato conforme alla presente regolamentazione deve indicare:

          1) il profilo professionale cui tende il progetto a livello finale di inquadramento dei lavoratori interessati;

          2) numero delle assunzioni per ciascun ruolo e livello, specificando quelle richieste a tempo pieno e quelle a tempo parziale;

          3) livello iniziale di inquadramento;

          4) livello finale di inquadramento;

          5) durata del contratto secondo quanto sopra indicato;

          6) ore di formazione teorica e tecnico-pratica;

          7) il programma secondo il quale, come da schemi precisati nell'allegato "O", dovrà svilupparsi l'iter formativo;

          8) dipendenti in forza per livello;

          9) dichiarazione che nei dodici mesi precedenti non sono stati licenziati per riduzione di personale dipendenti aventi la stessa qualifica;

          10) dichiarazione di applicazione della legge parità uomo-donna;

          11) l'indicazione riguardante le modalità di realizzazione della formazione teorica (utilizzazione di strutture e docenti interni all'azienda o di centri di formazione professionali esterni).

          12) i dati degli ultimi 12 mesi relativi ai CFL in essere, quelli dimessisi e la percentuale di quelli trasformati a tempo indeterminato.

          13) dichiarazione che non esiste ricorso a C.I.G.S. per dipendenti aventi la stessa qualifica.

          G) L'assunzione dovrà risultare da atto scritto che dovrà contenere:

          1) quanto previsto dall'art. 35, precisando se si tratti di rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale;

          2) livello iniziale di inquadramento;

          3) livello finale di inquadramento;

          4) durata del contratto e relativa cessazione (salvo trasformazione);

          5) periodo di prova nei termini previsti dall'art. 36 del presente C.C.N.L.;

          6) ore di formazione teorica e tecnico pratica;

          7) ogni altra pattuizione, ove compatibile, da applicarsi ai normali rapporti di lavoro subordinato.

          Copia del programma formativo sarà consegnata dall’azienda al lavoratore interessato.

          H) La formazione teorica e tecnico-pratica da impartirsi durante l'arco di 24 mesi deve avere una durata minima complessiva di:

          - 80 ore per l’acquisizione di professionalità intermedie, che hanno per oggetto il raggiungimento del livello finale compreso tra il IV° ed il III° super. Tali ore di formazione saranno utilizzate nel seguente modo:

          - 20 ore per la parte teorica;

          - le restanti 60 ore saranno destinate alla parte tecnico pratica.

          - 130 ore per l’acquisizione di professionalità elevate, che hanno per oggetto il raggiungimento del livello finale compreso tra il II ed il Quadro. Tali ore di formazione utilizzate nel seguente modo:

          - 50 ore per la parte teorica;

          - le restanti 80 ore saranno destinate alla parte tecnico pratica.

          La formazione teorica predetta dovrà concernere:

          - cenni sui principi fondamentali del diritto costituzionale e sulle norme di diritto e procedura penale.

          - le leggi di Pubblica Sicurezza - le Guardie Particolari Giurate e gli Istituti di Vigilanza Privata;

          - legislazione del lavoro;

          - prevenzione antinfortunistica - la sicurezza sui luoghi di lavoro;

          - organizzazione del lavoro ed aziendale;

          - conoscenza delle modalità di svolgimento dei vari servizi dell’istituto, loro coordinamento ed interdipendenza.

          Il presente articolo e l'allegato "O" verranno notificati, a cura delle parti, al Ministero del Lavoro per i successivi ed eventuali procedimenti amministrativi.

          Le parti si impegnano ad incontrarsi per apportare modifiche al presente accordo nel caso intervenissero cambiamenti nelle norme di legge che regolano la materia.


Capo 3°Lavoro a tempo parziale - Part-time


Art. 31

          Le parti, ritenendo che il rapporto di lavoro part-time possa essere considerato mezzo idoneo ad agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro nell'intento di garantire ai lavoratori a tempo parziale un corretto ed equo regime normativo, concordano nel merito quanto segue:

          - per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente contratto.

          Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la funzione di consentire:

          - flessibilità della forza lavoro in rapporto a particolari tipi di servizi nell'ambito della settimana, del mese o dell'anno;

          - risposta ad esigenze individuali dei lavoratori, anche già occupati.


Art. 32
          L'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano indicati:

          1) il periodo di prova per i nuovi assunti;

          2) la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità.

          La prestazione individuale sarà fissata tra datore di lavoro e lavoratore, di norma, entro le seguenti fasce:

          a) nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale da 20-25 ore;

          b) nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile da 80 a 130 ore;

          c) nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale da 600 a 1400 ore;

          3) il trattamento economico e normativo secondo i criteri di proporzionalità all'entità della prestazione lavorativa.


Art. 33
          Il rapporto di lavoro a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:

          a) volontarietà di entrambe le parti;

          b) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno, in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà delle parti;

          c) priorità nel passaggio dal tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni;

          d) applicabilità delle norme del presente contratto in quanto compatibile con la natura del rapporto stesso;

          e) eventuale utilizzo di ore supplementari nell'ambito della normativa vigente e, comunque, entro un limite di 120 ore all'anno.

          Le prestazioni di lavoro supplementare dovranno essere considerate ai fini del computo dei ratei dei vari istituti normativi contrattuali. Il relativo conguaglio potrà avvenire, tenuto conto delle esigenze aziendali, o sotto forma di integrazione diretta a percentuale (33,58%) della retribuzione del lavoro supplementare oppure in occasione della liquidazione dei suddetti istituti contrattuali secondo le modalità previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

          Nel rispetto delle norme contrattuali che disciplinano le relazioni sindacali aziendali, potrà essere esaminata la corretta applicazione dei principi suddetti.

          Restano confermate eventuali condizioni di miglior favore, anche aziendali, in atto, con riferimento alla materia di cui al presente articolo.

          L’instaurazione della tipologia del rapporto di lavoro part time dovrà avvenire previo confronto con le strutture sindacali aziendali e le OO.SS. territoriali.


Capo 4°Lavoro a tempo determinato


Art. 34

          Ai sensi dell’art. 23, 1° comma della Legge 28/02/1987 n. 56, le parti individuano ipotesi per le quali sono consentite assunzioni con contratti di lavoro a termine di durata non inferiore a un mese e non superiore a dodici mesi, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 230.

          Le assunzioni ai sensi del precedente paragrafo potranno aver luogo in presenza di:

          a) incrementi di attività in dipendenza di servizi straordinari quali mostre, fiere e manifestazioni, appalti a termine, ecc.;

          b) punte di più intensa attività non ricorrenti, derivate da richieste di mercato alle quali non si riesca a far fronte con i normali organici aziendali;

          c) per sostituzione di lavoratori assenti per ferie;

          d) aspettative diverse da quelle già previste dall’art. 1, lettera b) Legge 230/62;

          e) esecuzione di servizi definiti e predeterminati nel tempo cui non sia possibile sopperire con il normale organico.

          Ai lavoratori assunti ai sensi del presente articolo si applica il diritto di priorità di cui all’art. 8 bis legge n. 79/83.

          Le imprese non potranno avere contemporaneamente alle loro dipendenze lavoratori assunti per le predette ipotesi di contratto a termine in numero superiore al 15% dell’organico in forza a tempo indeterminato in ogni unità produttiva. Nelle singole unità produttive che abbiano meno di 30 dipendenti è consentito in ogni caso la stipulazione dei predetti contratti per quattro lavoratori. Ai fini della percentuale predetta non si computano le assunzioni effettuate con contratto a termine nelle ipotesi previste direttamente dalla legge n. 230/62, D.L. 876/77 convertito nella legge 18/78 e successive proroghe, con contratto di formazione e lavoro.

TITOLO VI - Rapporto di lavoro



Capo 1°Assunzione


Art. 35

          L'assunzione del personale avverrà a norma delle leggi vigenti, in via nominativa secondo le disposizioni di P.S. in materia di Guardie Particolari Giurate.

          Ai fini della sicurezza ed integrità fisica tutto il personale dipendente dovrà possedere i requisiti per l'ottenimento del Decreto di nomina a Guardia Particolare Giurata.

          Ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno n. 559/C. 15422/10089 D del 10 ottobre 1985, poiché l'aspirante Guardia Particolare Giurata, anche se formalmente assunto, non può svolgere le mansioni di sua competenza e quindi non potrà essere impiegato in servizio fino all'ottenimento del Decreto Prefettizio e del relativo porto d'arma, la retribuzione decorre dal primo giorno di effettivo servizio e, pertanto, ne consegue che l'anzianità utile al computo degli istituti contrattuali decorrerà anch'essa dal primo giorno di effettivo servizio.

          L'assunzione dovrà risultare da atto scritto nel quale dovrà essere specificato:

          a) dati della registrazione effettuata nel libro matricola (ai sensi dell’art. 2, comma 3 del Decreto Legge n. 515 del 4 dicembre 1995) e di effettivo inizio della prestazione lavorativa;

          b) durata del periodo di prova;

          c) livello, qualifica e retribuzione;

          d) località di lavoro.

          All'atto dell'assunzione il lavoratore é tenuto a presentare al datore di lavoro, i seguenti documenti:

          1) libretto di lavoro;

          2) documenti relativi alle assicurazioni sociali per i lavoratori che ne siano provvisti;

          3) carta d'identità o documento equipollente;

          4) titolo di studio (fotocopia autenticata);

          5) codice fiscale;

          6) documenti specifici richiesti da disposizioni di legge, apposito decreto prefettizio di nomina e relativa licenza di porto d’arma per guardia particolare giurata, per il personale del ruolo tecnico-operativo.

          Il lavoratore é tenuto a dichiarare, all'atto dell'assunzione, la residenza ed il domicilio ed a notificare i successivi mutamenti; egli ha altresì l'obbligo di consegnare, se capofamiglia, lo stato di famiglia ed ogni altro documento necessario per beneficiare degli assegni famigliari.

          All'atto dell'assunzione, il datore di lavoro ha la facoltà di sottoporre il candidato a visita medica, di norma presso gli Enti previsti dall'art. 5 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (all. H), per accertarne l'idoneità psico-fisica al lavoro (anche utilizzando test attitudinali).

          Il datore di lavoro ha l'obbligo di denunciare i propri dipendenti ai competenti Istituti di assistenza e previdenza, secondo le vigenti norme di legge.


          NOTA A VERBALE

          Le parti si danno atto che ai sensi del 2° comma dell’art. 25 della Legge 223/91, non sono computabili, ai fini della determinazione della riserva:

          - le assunzioni dei lavoratori cui sia assegnata una qualifica ricompresa nei livelli Quadro, 1° S, 1°, 2°, 3° S e 3°;

          - le assunzioni dei lavoratrori cui sia assegnata una qualifica ricompresa nei livelli 4°S, 4°, 5° e 6°, a condizione che abbiano prestato servizio presso Istituti di vigilanza o che siano in possesso di titolo di studio professionale rilasciato da istituti o scuole professionali attinente alle mansioni da svolgere.


Art. 36 - Periodo di prova
          La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:

          - personale inquadrato nel livello quadro e nel primo livello super:

          150 giorni di effettivo lavoro prestato;

          - personale inquadrato negli altri livelli:

          60 giorni di effettivo lavoro prestato.

          Al lavoratore in prova dovrà essere corrisposta la retribuzione per la qualifica assegnata.


Art. 37 - Risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova
          Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro potrà' essere risolto in qualsiasi momento dall'una e dall'altra parte senza obbligo di preavviso, e con diritto al trattamento di fine rapporto ed ai ratei delle mensilità supplementari e delle ferie.

          Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato disdetta per iscritto, l'assunzione del lavoratore si intenderà automaticamente confermata e il servizio prestato in tale periodo sarà computato a tutti gli effetti contrattuali.


Capo 2°ORARIO DI LAVORO


Art. 38 - Norme Generali

          Fermo restando quanto previsto dal R.D.L. del 15 marzo 1923 n. 692 e dalla Tabella approvata con R.D. 6 Dicembre 1923, n. 2652, l'orario settimanale di lavoro è fissato ai fini contrattuali in 40 ore per tutti i dipendenti.

          La prestazione lavorativa si esplica secondo i sistemi di distribuzione dell’orario di lavoro settimanale di cui agli articoli successivi, previo confronto a livello locale, finalizzato al raggiungimento di intese relative alla scelta del sistema stesso.

          Il lavoratore del turno smontante non può lasciare il posto di lavoro senza prima aver avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante, ferma restando la competenza delle quote orarie stabilite dall'art. 69, per il lavoro straordinario. In tal caso il lavoratore avvertirà l'Istituto che provvederà alla sostituzione nei tempi tecnici necessari.


Art. 39
          Agli effetti del presente contratto é considerato lavoro normale quello diurno e notturno, sia feriale che festivo o domenicale, prestato in turni regolari di servizio dal personale del ruolo tecnico-operativo.

          Resta pertanto confermato che per l'attività prestata nelle giornate domenicali o in orario notturno, nessuna particolare maggiorazione competerà al dipendente, giacché tale attività espletata ordinariamente nel ciclo continuo, caratteristico del servizio di vigilanza, trova la sua particolare remunerazione nella determinazione complessiva del trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto.

          Infatti nei vari rinnovi contrattuali che si sono susseguiti è stato all'uopo realizzato in favore dei dipendenti del ruolo tecnico-operativo oltre ad un costante incremento delle indennità speciali, anche una riduzione dell'orario di lavoro da 60 a 40 ore settimanali, con progressivo aumento del numero dei riposi settimanali, passati dai 52 originari, come derivanti dal sistema del 6 + 1, ai 61 del sistema 5 + 1 cui si sono aggiunte 7 giornate di permessi retribuiti, con un'ulteriore riduzione dell'orario di lavoro, su base annua, determinato dall'attribuzione di 4 permessi aggiuntivi.

          Nella stessa ottica vanno inquadrate le norme contrattuali sugli avanzamenti automatici di carriera (passaggio dal V° al IV° livello).

          Indennità

          Ribadendo l’intendimento già espresso dalle parti di modificare gradualmente il sistema retributivo in materia di lavoro notturno e domenicale anche mediante la evidenziazione dei relativi ulteriori compensi, e, inoltre, di confermare la relativa regolamentazione a livello nazionale al fine di dare omogeneamente riconoscimento al lavoro notturno e domenicale su tutto il territorio nazionale, le parti convengono di incrementare ulteriormente il trattamento a detti titoli con un ulteriore aumento della componente retributiva diretta.

          Pertanto le indennità giornaliere a valere su tutto il territorio nazionale saranno le seguenti:

          1) Ruolo tecnico operativo

          a) indennità per lavoro notturno:

          - zona stradale e trasporto - scorta valori

          al 31.12.1995
          al 01.01.1996
          al 01.01.1997
          5.500
          6.500
          7.500

          - piantonamento fisso, sala conta e centrale operativa;

          al 31.12.1995
          al 01.01.1996
          al 01.01.1997
          4.000
          4.750
          5.500

          b) indennità di rischio:


          - per i servizi di zona stradale diurna;
          - per i servizi di trasporto e scorta - valori diurno;
          - per i servizi di piantonamento bancario antirapina.

          al 31.12.1995
          al 01.01.1996
          al 01.01.1997
          3.000
          3.500
          4.000

          - per servizi di piantonamento fisso diurno, sala conta e centrale operativa;

          al 31.12.1995
          al 01.01.1996
          al 01.01.1997
          0
          250
          500

          2) Ruolo Amministrativo

          indennità presenza

          al 31.12.1995
          al 01.01.1996
          al 01.01.1997
          0
          250
          500

          Le indennità di cui ai precedenti punti 1 e 2 del presente articolo sono corrisposte per ogni giornata di effettiva presenza, non sono tra loro cumulabili e sono utili ai soli fini del computo della 13.ma mensilità.

          3) Indennità di Lavoro Domenicale

          - al lavoratore che presti la sua opera nel giorno di domenica, spetterà oltre alla normale retribuzione mensile di cui all'art. 60 un'indennità per ogni ora effettivamente lavorata dalle ore 0 alle ore 24 della domenica, così definita:

          al 31.12.1995
          al 01.01.1996
          al 01.01.1997
          650
          750
          1000

          La suddetta indennità fa parte della retribuzione di fatto.

          Nel caso in cui fossero in atto, alla data del 31.12.1995, a livello locale indennità di entità superiore ai valori fissati nazionalmente dal presente articolo 39, queste continueranno ad essere erogate a tutto il personale con l’aggiunta degli adeguamenti innanzi stabiliti. E’ rinviata alla contrattazione territoriale la loro armonizzazione con le indennità nazionali.





Capo 3°SISTEMA 5 + 1


Art. 40

          Il limite dell'orario giornaliero contrattuale è di 7 ore.

          La settimana lavorativa si attua, per il personale del ruolo tecnico-operativo, mediante la concessione di un riposo ogni cinque giorni di lavoro. In tal caso e soltanto quando l'orario giornaliero nei cinque giorni lavorativi è quello di cui al comma precedente, verranno concessi sette giorni di permesso di conguaglio per ogni anno di servizio prestato (sistema 5 + 1).

          I permessi di conguaglio sono commisurati ad un anno intero di servizio prestato e nei casi di inizio o di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, saranno determinati in proporzione ai mesi interi di servizio prestato.

          Il godimento dei permessi di conguaglio e dei giorni di riposo derivanti dal sistema 5 + 1, di cui al presente articolo, non comporta alcuna variazione della retribuzione. I permessi di conguaglio saranno concessi contemperando le esigenze aziendali con le richieste dei lavoratori.

          Il sistema 5 + 1, con i relativi permessi di conguaglio, decadrà se l'orario di lavoro settimanale sarà ridotto con provvedimenti legislativi o di altra natura al di sotto dei limiti massimi previsti dal presente contratto. In tal caso le parti si incontreranno per gli eventuali opportuni adattamenti.

          Fermo restando l'orario di lavoro del presente articolo, previo il consenso delle parti, si potrà applicare un sistema che preveda l'abbinamento di un giorno di permesso ad un giorno di riposo contrattuale per tante volte quanti sono i permessi previsti dal presente articolo e dall’art. 44 (giorni 20).

          Nel sistema di distribuzione dell’orario di lavoro derivante dall’applicazione del precedente comma, restano assorbiti tutti i permessi previsti dal presente contratto.

          Gli eventuali permessi non goduti nell'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione normale in atto di cui all'art. 60, e, salvo i casi di cui agli artt. 23 e 30, la QUIT di cui all’art. 9.


          CHIARIMENTO A VERBALE

          La concreta attuazione, anche parziale, di quanto previsto dal terzultimo comma del presente articolo presuppone, necessariamente, una distribuzione dell'orario di lavoro incompatibile con l'attuazione del sistema 5 + 1 e, pertanto, la settimana lavorativa si dovrà attuare mediante la concessione di un giorno di permesso da abbinarsi ad un giorno di riposo cui dovranno seguire, prima della concessione di un altro giorno di riposo e/o di altro giorno di permesso abbinato ad un giorno di riposo, cinque giorni di lavoro.


Capo 4°SISTEMA 6 + 1 + 1


Art. 41

          Il limite dell'orario giornaliero contrattuale è di 7 ore e 15 minuti.

          La settimana lavorativa si attua mediante sei giorni di lavoro cui seguono il giorno di riposo settimanale ed il giorno di permesso.

          Poiché con tale sistema non si intende modificare il monte ore annuo di lavoro normale pro-capite previsto al precedente art. 38; la settimana lavorativa, ai fini contrattuali, si attua mediante la concessione del giorno di riposo settimanale e di un giorno di permesso dopo sei giorni di lavoro e con un orario normale giornaliero di lavoro fissato, ai fini contrattuali, in 7 ore e 15 minuti.

          Nel sistema di distribuzione dell'orario di lavoro derivante dall'applicazione del presente articolo, restano assorbiti tutti i permessi previsti dal presente contratto.


Art. 42
          Ove in applicazione del sistema di distribuzione dell'orario di lavoro di cui al precedente articolo, non si pervenga al completo esaurimento dell'intero orario giornaliero di lavoro si darà luogo al recupero delle quote orarie giornaliere non lavorate.

          Il recupero non potrà avvenire nei giorni di riposo settimanale e di permesso e dovrà essere effettuato entro e non oltre i due mesi successivi nei limiti dell'orario settimanale previsto dalla Legge.

          A tal fine non sarà considerata straordinaria l'attività lavorativa prestata per il recupero e, dunque, non competerà al lavoratore alcun compenso e/o maggiorazione, così come la prestazione lavorativa giornaliera ridotta non darà luogo a riduzione della retribuzione.

          Restano ferme diverse forme di flessibilità già contrattate laddove sia in vigore il sitema 6+1+1.

          Restano salve tutte le condizioni di miglior favore previste a livello locale in materia di distribuzione dell’orario di lavoro.


Capo 5° Ruolo Amministrativo


Art. 43

          Per il personale del ruolo amministrativo la settimana lavorativa, ai fini contrattuali, si attua di norma sulla base di cinque giornate lavorative per otto ore giornaliere.

Capo 6°Permessi Annuali


Art. 44

          Fermo restando quanto previsto dai precedenti capi 2°, 3° e 4°:

          A) per i lavoratori del ruolo tecnico-operativo:

          1) le sei ex festività religiose e nazionali di cui alla Legge 5 marzo 1977, n. 54 e successive modificazioni e ai relativi accordi sindacali, sono trasformate in permessi annuali. Tali permessi non sono in alcun modo cumulabili con eventuali similari trattamenti concessi a livello locale e derivanti dall'utilizzo a qualsiasi titolo delle ex festività;

          2) restano confermate sei giornate di permessi annuali retribuiti;

          3) resta confermata una ulteriore giornata di permesso annuale unicamente al personale cui si applica il sistema 5 + 1.

          B) per i lavoratori del ruolo amministrativo:

          1) le sei ex festività religiose e nazionali di cui alla Legge 5 marzo 1977, n. 54 e successive modificazioni e ai relativi accordi sindacali, sono trasformate in permessi annuali.

          Tali permessi non sono in alcun modo cumulabili con eventuali similari trattamenti concessi a livello locale e derivanti dall'utilizzo a qualsiasi titolo delle ex festività;

          2) restano confermate le tre giornate di permessi annuali;

          C) Per i lavoratori del ruolo tecnico-operativo e quelli del ruolo amministrativo nel caso di orari di lavoro pari o inferiori a 39 ore settimanali il numero dei permessi previsti rispettivamente dall'art. 39 e dal punto A) e B) del presente articolo sarà pari alla differenza tra il monte ore normale annuo previsto dal presente contratto ed il monte ore normale annuo applicato, diviso l'orario giornaliero.

          I permessi di cui ai punti A) e B) del presente articolo verranno goduti nel corso dell'anno mediante un utilizzo compatibile con le esigenze aziendali.

          I permessi di cui al presente articolo non comportano alcuna variazione della retribuzione.

          In caso di prestazione lavorativa ridotta nel corso dell'anno di calendario per assunzione, cessazione o assenza senza diritto alla retribuzione, al lavoratore verrà corrisposto un dodicesimo dei permessi di cui al presente articolo per ogni mese intero di servizio prestato (le frazioni superiori a 15 giorni sono considerate mese intero), non computandosi, a tal fine, i periodi in cui non è dovuta - a carico del datore di lavoro - retribuzione secondo norme di legge o di contratto.

          I permessi di cui all’art. 40 ed alle lettere A e B del presente articolo eventualmente non goduti nellanno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retibuzione normale in atto di cui all’art. 60, e, salvo i casi di cui agli artt. 23 e 30, la QUIT di cui all’art.9.


Capo 7°Ferie


Art. 45 - Norma generale

          Il personale ha diritto, per ogni anno di servizio prestato, ad un periodo di ferie pari a:

          - 25 giorni di lavoro quando si applica il sistema 5 + 1

          (cinque giorni di lavoro e un giorno di riposo);

          - 23 giorni di lavoro quando si applica il sistema 6 + 1 + 1

          (sei giorni di lavoro, il giorno di riposo settimanale ed un giorno di permesso);

          - 22 giorni di lavoro quando si applica il sistema 5 + 2

          (amministrativi con orario di lavoro giornaliero di 8 ore in cinque giorni).

          Il godimento delle ferie non modifica la programmazione dei turni di riposo stabiliti in precedenza.


          DICHIARAZIONE A VERBALE

          Qualora nel corso delle ferie venga a cadere una festività nazionale e infrasettimanale di cui al successivo art. 50, spetterà al lavoratore in aggiunta alla normale retribuzione una quota giornaliera di tale retribuzione.

Art. 46
          Durante il periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione mensile di cui all'art. 60, salvo i casi di cui agli artt. 23 e 30, la QUIT di cui all’art. 9.

          Le ferie non possono essere frazionate in più di due periodi, salvo diverso accordo fra le parti.

          Le ferie sono irrinunciabili e nessuna indennità spetta al lavoratore nell'ipotesi che si presenti spontaneamente in servizio durante il turno di riposo annuale spettantegli.

          Il periodo feriale deve essere programmato in tempo utile contemperando le esigenze aziendali e quelle dei lavoratori.


Art. 47
          In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l'anno di competenza. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni verranno considerate mese intero.

          Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso di licenziamento.

          La malattia, se regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per il territorio, interrompe il decorso delle ferie.


Capo 8°Riposo settimanale


Art. 48

          Il dipendente ha diritto, ai sensi delle vigenti leggi in materia, ad un giorno di riposo settimanale che può anche non decorrere dalle ore 24 ai sensi degli artt. 3 e 16 della Legge 22 febbraio 1934 n. 370.

          Per il personale del ruolo tecnico-operativo il riposo potrà cadere in un giorno diverso dalla domenica ed essere attuato mediante turni.

          Anche in relazione all’insostituibilità del personale, il dipendente può essere chiamato per esigenze di servizio a prestare la propria opera nei giorni di riposo settimanale. In tal caso, egli avrà diritto, oltre al recupero del giorno di riposo, ad un compenso pari al 25% (venticinque per cento) della quota giornaliera della normale retribuzione di cui all’art. 60, nel caso in cui il recupero del riposo settimanale avvenga entro il settimo giorno.

          Qualora il recupero di detto riposo settimanale avvenga dopo sette giorni consecutivi di effettivo lavoro, in sostituzione dell'indennità di cui al comma precedente, verrà corrisposto un risarcimento danno pari al 40% (quaranta per cento) della normale retribuzione giornaliera di cui all'art. 60.

          Vengono fatte salve eventuali condizioni di miglior favore previste in sede di contrattazione locale.

          Per il personale del ruolo amministrativo il riposo coinciderà di regola con la domenica, salvo le deroghe consentite dalla legge.


Capo 9°Straordinario


Art. 49

          Per lavoro straordinario si intende quello prestato oltre i limiti dell'orario giornaliero contrattuale.

          Qualora, all'entrata in vigore del presente contratto, fosse in atto una diversa distribuzione dell'orario settimanale rispetto a quello nello stesso previsto, il lavoro straordinario decorrerà dal termine della quarantesima ora.

          É facoltà del datore di lavoro di chiedere prestazioni d'opera straordinarie per esigenze di servizio.

          Le prestazioni straordinarie vanno contenute in maniera equilibrata in relazione alle particolari caratteristiche del settore, alla natura e alle modalità di svolgimento del servizio nonché ai turni e nastri orari di cui al precedente articolo 8.

          Di norma annualmente le parti potranno procedere all'esame della situazione in relazione ai problemi dell'occupazione e del mercato del lavoro.

          Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.


Capo 10°Festività nazionali e infrasettimanali


Art. 50

          Per le festività nazionali ed infrasettimanali si applicano le disposizioni delle Leggi 27 maggio 1949 n. 260 e 31 marzo 1954 n. 90 e successive modificazioni.

          Le festività nazionali sono:

          1) il 25 aprile;

          2) il 1° maggio.

          Le festività infrasettimanali sono:

          1) il primo giorno dell'anno;

          2) il 6 gennaio Epifania;

          3) il giorno di lunedì dopo Pasqua;

          4) il 15 agosto festa dell'Assunzione;

          5) il 1° novembre festa di Ognissanti;

          6) l'8 dicembre festa dell'Immacolata Concezione;

          7) il 25 dicembre festa del S. Natale;

          8) il 26 dicembre festa di S. Stefano;

          9) la festa del Patrono della città ove ha sede l'Istituto.


          DICHIARAZIONE A VERBALE

          Le ex festività religiose e nazionali agli effetti civili di cui alla Legge 5 marzo 1977, n. 54 e successive modificazioni sono sostituite dai permessi annuali come previsto dall'art. 44 del presente contratto.

          Le parti si danno atto che la presente regolamentazione nonché quella dell'art. 44 abroga e sostituisce a tutti gli effetti l'accordo sindacale del 5 luglio 1977 sulle ex festività.


Art. 51
          Nessuna decurtazione sarà operata sulla normale retribuzione mensile, in conseguenza della giustificata mancata prestazione di lavoro nei giorni di festività di cui al precedente articolo.

          In caso di coincidenza di una festività nazionale ed infrasettimanale di cui al precedente articolo con il giorno di riposo settimanale di cui alla Legge n. 370/1934 (o con la festa del Santo Patrono) e qualora non si proceda a sostituire la festività con il godimento di un'altra giornata di riposo, spetterà al lavoratore, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, un ulteriore importo pari alla quota giornaliera di tale retribuzione.

          Trattandosi di attività a ciclo continuo, al personale di turno che presti la propria opera nelle festività nazionali e infrasettimanali elencate nel precedente articolo, é dovuta, oltre alla retribuzione mensile di fatto di cui all'art. 66, la quota giornaliera od oraria di tale retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione prevista al successivo art. 70.


Capo 11°Assenze


Art. 52

          Il lavoratore deve presentarsi giornalmente, alle ore prescritte, nella sede dell'Istituto o nei punti di riunione stabiliti, per essere avviato al lavoro.

          In relazione alle disposizioni di cui al precedente comma, salvo i casi di legittimo impedimento, di cui incombe al dipendente l'onere della prova, le assenze dovranno essere segnalate in tempo utile perché il datore di lavoro possa eventualmente sostituire il lavoratore assente.

          Le assenze dovranno essere comunque giustificate per iscritto entro e non oltre il giorno successivo.

          Le assenze ingiustificate daranno luogo, oltre alla mancata corresponsione della retribuzione, alla applicazione, a seconda dei casi, delle sanzioni previste dall'art. 58 del presente contratto.

          In casi speciali e giustificati il datore di lavoro potrà concedere, in qualunque epoca dell'anno, congedi non retribuiti.


Art. 53 - Congedo matrimoniale
          Il dipendente che contrae matrimonio ha diritto, sempre che abbia superato il periodo di prova, ad un congedo straordinario di quindici giorni di calendario senza decurtazione della retribuzione ai sensi dell'art. 67, comma secondo, punto 1.

          La richiesta di congedo matrimoniale deve essere avanzata dal lavoratore con almeno venti giorni di anticipo.

          Il personale ha l'obbligo di esibire, alla fine del congedo matrimoniale, regolare documentazione dell'avvenuta celebrazione. Tale congedo non sarà computato nel periodo annuale di ferie.


Art. 54 - Permessi retribuiti per frequenza di corsi di studio (150 ore)
          Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, anche in relazione alle caratteristiche dell'attività degli Istituti di Vigilanza, le aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla Legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla Legge 19 gennaio 1942, n. 86.

          All'inizio di ogni triennio, a decorrere dal.1° ottobre 1979, verrà determinato il monte ore a disposizione dei lavoratori per l'esercizio del diritto allo studio, moltiplicando ore 10 annue per 3 e per il numero totale dei dipendenti occupati nell'azienda.

          I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall'azienda per l'esercizio del diritto allo studio non dovranno superare il due per cento del totale della forza occupata alla data di cui al precedente comma.

          I permessi retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di 150 ore pro-capite per il triennio, utilizzabili anche in un solo anno, sempreché il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore doppio a quelle richieste come permesso retribuito.

          A tal fine i lavoratori interessati dovranno presentare domanda scritta all'Istituto nei termini e con le modalità che saranno concordate a livello aziendale, specificando comunque il corso di studio prescelto.

          Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre.

          In ogni Istituto - e nell'ambito di questo per ogni singolo reparto - dovrà essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività.

          Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale o determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo e sesto comma del presente articolo, la Direzione dell'Istituto, d'accordo con le rappresentanze sindacali aziendali e fermo restando quanto previsto nei precedenti 3° e 6° comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base a criteri obiettivi (quali l'età, l'anzianità di servizio, le caratteristiche dei corsi di studio, ecc.) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno.

          I lavoratori dovranno fornire all'Istituto un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con indicazioni delle ore relative.


Art. 55 - Permessi retribuiti a lavoratori studenti per esami
          Ai lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove d'esame e che, in base alla Legge 20 maggio 1970, n. 300, hanno diritto di usufruire dei permessi giornalieri retribuiti, le aziende concederanno altri sei giorni retribuiti all'anno, per la relativa preparazione.

          I permessi di cui al precedente comma saranno retribuiti previa presentazione della documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificati, dichiarazioni, libretti ed ogni altro idoneo mezzo di prova).


Capo 12°Missione-trasferta


Art. 56

          Gli Istituti, compatibilmente con le particolari esigenze che caratterizzano il settore, impiegheranno il personale in località prossime ai luoghi di abituale dimora.

          Per il percorso di andata e ritorno dalla propria abitazione alla sede o comando dell'Istituto o alle località di lavoro previste all'atto dell'assunzione o successivamente assegnate, non competono ai lavoratori particolari compensi od indennità. Tale norma si applica anche nel caso di eventuali successivi cambi di abitazione.


Art. 57 - Rimborso spese
          Per giustificate e verificabili necessità di carattere transitorio e di breve durata, il lavoratore può essere inviato in servizio in luoghi diversi dalle normali località di lavoro.

          Il lavoratore inviato temporaneamente in servizio oltre almeno dieci chilometri (o diversa distanza già prevista o da contrattarsi localmente) dai confini dei comuni considerati come normale località di lavoro e sempreché il lavoratore non venga con ciò ad essere favorito da un avvicinamento, avrà diritto al trattamento economico contrattualmente previsto per le ore di servizio effettivamente prestate e al rimborso delle spese di viaggio per il maggior percorso - con i mezzi autorizzati - rispetto alla distanza abitualmente percorsa dal lavoratore medesimo per recarsi alla sede o comando dell'Istituto o alla normale località di lavoro.

          Qualora il lavoratore sia inviato in missione temporanea per servizio oltre la giurisdizione dell'Istituto, avrà diritto al trattamento economico previsto per le ore di servizio effettivamente prestate, comprese le eventuali ore straordinarie richiestegli, nonché:

          - al rimborso delle spese effettive di viaggio con i mezzi autorizzati;

          - al rimborso delle spese vive di vitto regolarmente documentate, quando la durata della missione obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese;

          - al rimborso delle altre eventuali spese vive documentate necessarie per l'espletamento del servizio.

          Qualora il lavoratore inviato in missione temporanea per servizio oltre la giurisdizione dell'Istituto non possa rientrare alla normale località di lavoro entro tre ore dalla fine del servizio stesso, avrà diritto a quanto previsto al comma precedente e, sempreché tutto il tempo di assenza dalla normale località di lavoro non sia retribuito come lavoro effettivo, al seguente trattamento di missione:

          - rimborso delle spese vive di alloggio, regolarmente documentate, quando la durata della missione obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese;

          - indennità di trasferta pari al 30% della quota giornaliera della normale retribuzione mensile di cui all'art. 60 se la missione dura oltre l'orario contrattuale giornaliero di lavoro e sino alle 24 ore.

          Se la missione dura più di 24 ore l'indennità di trasferta di cui sopra verrà calcolata moltiplicando il trenta per cento della quota giornaliera della normale retribuzione mensile di cui all'art. 60 per il numero dei giorni di missione.

          Restano salve le condizioni di miglior favore in ordine al trattamento di trasferta.

          Fermo restando quanto stabilito dal secondo comma, le Parti convengono che, anche in relazione a quanto già previsto all'art. 8 del CCNL, a livello territoriale la disciplina relativa alle trasferte potrà costituire oggetto di particolare esame in relazione alla specificità del territorio e problemi organizzativi inerenti.


          DICHIARAZIONE A VERBALE

          Eventuali particolari misure e modalità dei rimborsi spese di cui al presente articolo sono demandate alla contrattazione integrativa locale.


Capo 13°Norme di comportamento


Art. 58

          Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri inerenti alle sue mansioni e di usare modi cortesi e corretti verso i superiori, i colleghi, i subalterni ed il pubblico.

          Egli ha altresì l'obbligo di non accettare somme od altri compensi da persone, aziende od enti, senza l'autorizzazione del proprio datore di lavoro.

          Le seguenti norme disciplinari costituiscono il codice di disciplina la cui affissione esaurisce gli obblighi di pubblicità di cui all'art. 7 Legge n. 300/70.

          La inosservanza dei doveri da parte del personale comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione all'entità delle mancanze ed alle circostanze che le accompagnano e descritte a titolo indicativo:

          1) rimprovero verbale o scritto;

          2) multa in misura non eccedente le quattro ore della retribuzione giornaliera;

          3) sospensione della retribuzione e dal servizio da uno a sei giorni.

          A) Il provvedimento del rimprovero scritto o verbale si applica al lavoratore per lievi irregolarità nell'adempimento dei suoi doveri o nel comportamento in servizio;

          B) il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:

          - ritardi l'inizio del lavoro;

          - esegua senza la necessaria diligenza il lavoro affidatogli;

          C) il provvedimento della sospensione di cui al precedente n. 3 si applica nei confronti del lavoratore che:

          - esegua con negligenza grave il lavoro affidatogli;

          - ometta parzialmente di eseguire la prestazione richiesta;

          - arrechi danno alle cose ricevute, in dotazione od uso, con responsabilità;

          - si assenti per un giorno dal lavoro senza valida giustificazione;

          - non avverta subito i superiori diretti di eventuali irregolarità nell'adempimento del servizio;

          - si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;

          - si addormenti in servizio.

          Per l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al presente articolo si richiamano le norme dell'art. 7 Legge 20 maggio 1970 n. 300 (all. H) e l'importo delle eventuali multe sarà versato al Fondo Adeguamento Pensioni presso l'INPS.


Art. 59Sospensione cautelare
          Verrà disposta la sospensione cautelare qualora al lavoratore venga contestata una mancanza la cui gravità in relazione alla delicatezza delle mansioni sconsigli l'immediato utilizzo della prestazione antecedentemente all'esaurimento della procedura di contestazione di cui all'art. 7 Legge 300 del 1970 per il tempo strettamente necessario al compimento della procedura di cui al predetto art. 7.

          Durante il periodo di sospensione cautelare il lavoratore avrà comunque diritto alla normale retribuzione.

TITOLO VII - TRATTAMENTO ECONOMICO



Art. 60 - Retribuzione normale

          Per normale retribuzione si intende a tutti gli effetti previsti dal presente contratto quella costituita dai seguenti elementi:

          1) salario unico nazionale (paga base tabellare conglobata) di cui al successivo art. 61;

          2) eventuali terzi elementi di cui al successivo art. 64;

          3) eventuali scatti di anzianità di cui al successivo art. 65.


Art. 61 - Salario unico nazionale (Paga base tabellare conglobata)
          Il salario unico nazionale comprensivo dell’indennità di vacanza contrattuale, dell’indennità di contingenza di cui alla Legge 26 febbraio 1986, n. 38, modificata dalla Legge 13 luglio 1990, n. 91 e dell’elemento distinti della retribuzione prevista dall’accordo 31 luglio 1992 (paga base tabellare conglobata) collegato ai livelli della classificazione del personale, da valere su tutto il territorio italiano, sarà il seguente:
SALARIO UNICO NAZIONALE (Importi mensili)
Paga NON Conglobata
Paga Conglobata
Livelli
Paga base
31/12/95
Contingenza
31/12/95
EDR
31/12/95
TOTALE
31/12/95decorrenza
01/01/96decorrenza
01/01/97
Quadro
1360.000
1.031.965
20.000
2.411.9652.499.0002.586.000
I S
1.209.000
1.025.726
20.000
2.254.7262.332.0002.409.000
I
1.108.000
1.018.789
20.000
2.146.7892.218.0002.288.000
II
1.007.000
1.010.752
20.000
2.037.7522.102.0002.166.000
III S
922.000
1.006.206
20.000
1.948.2062.007.0002.066.000
III
846.000
1.002.274
20.000
1.868.2741.922.0001.976.000
IV S
770.000
997.436
20.000
1.787.4361.837.0001.886.000
IV
705.000
994.282
20.000
1.719.2821.765.0001.810.000
V
634.000
990.589
20.000
1.644.5891.685.0001.726.000
VI
504.000
983497
20.000
1.507.4971.540.0001.572.000

Gli importi della paga base tabellare conglobata, sopra indicati per ciascun livello, sono comprensivi anche degli elementi retributivi elencati:
    a.indennità di contingenza a tutto il 31 gennaio 1977;
    b.indennità di contingenza maturata successivamente fino al 31 ottobre 1991 ed erogata dal 1 novembre 1991;
    c.elemento autonomo speciale previsto dall'Accordo Nazionale del 21 febbraio 1975 (L. 12.000);
    d.elemento distinto della retribuzione in applicazione del protocollo 31 luglio 1992 (L. 20.000).

          Il salario unico nazionale é riferito ad un orario di lavoro mensile pari alla misura di cui al successivo art. 69 ultimo comma, per tutto il personale ed é determinato con gli aumenti, le modalità ed i tempi fissati nel presente articolo.


Art. 62 - Indennità di contingenza
          Il valore mensile unificato del punto di contingenza é, fino al 31 gennaio 1983, di L. 2.389 per tutti i livelli così come determinato dall'accordo nazionale 21 febbraio 1975 (all. B), e di L. 6.800 dal 1° febbraio 1983 così come determinato dall'accordo nazionale (all. E).

          Dal 1° maggio 1986 al 31 ottobre 1991, i valori mensili della contingenza vengono calcolati secondo le disposizioni della Legge n. 38 del 26/2/1986, modificata dalla Legge 13 luglio 1990, n. 191, e le relative tabelle sono state elaborate dalla Commissione Paritetica Nazionale.

          Dal 1 gennaio 1996 la contingenza inserita nella tabella di cui all’art. 61 è conglobata nella paga tabellare.


Art. 63 - Indennità di vacanza contrattuale
          In applicazione del Protocollo 23 luglio 1993, le Parti confermano che gli importi mensili dell’indennità di vacanza contrattuale dovuti ai lavoratori dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata nei periodi ottobre - dicembre 1994 e gennaio dicembre 1995 sono quelli riportati nella tabella di cui all’allegato “S”.

          Resta inteso che a decorrere dal mese di gennaio 1996 l’indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata.


Art. 64 - Terzi elementi retributivi
          Con effetto dal 1° gennaio 1996 i terzi elementi o gli elementi aggiuntivi aventi la stessa natura, ove esistenti, e fino ad un massimo di L. 40.000 sono trasformati in assegno ad personam da corrispondersi esclusivamente al personale in forza alla data del 31 dicembre 1995.

          L’assegno ad personam di cui sopra concorre a formare la normale retribuzione di cui all’art. 60 del presente CCNL.


Art. 65 - Scatti di anzianità
          Per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda, a datare dal 1° aprile 1963 per il personale con mansioni non impiegatizie e dal 1° gennaio 1965 per il personale con mansioni impiegatizie il lavoratore avrà diritto a sei scatti triennali.

          A decorrere dal 1° gennaio 1992 gli importi degli scatti restano fissati in cifra fissa per ciascun livello di inquadramento nelle seguenti misure:

          Livello
          Importo
          Quadro
          55.000
          Primo Livello Super
          50.000
          Primo Livello
          46.000
          Secondo Livello
          42.000
          Terzo Livello Super
          41.000
          Terzo Livello
          40.000
          Quarto Livello Super
          39.000
          Quarto Livello
          38.000
          Quinto Livello
          37.000
          Sesto Livello
          36.000

          In occasione del nuovo scatto, l'importo degli scatti già maturati é ricalcolato in base ai valori indicati nel comma precedente senza liquidazione di arretrati per gli scatti maturati nel periodo pregresso. L'importo degli scatti determinati secondo i criteri di cui ai commi precedenti, viene corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il triennio di anzianità.

          Nel caso di passaggio di livello, il lavoratore manterrà l'importo in cifra fissa degli scatti pregressi già maturati nel precedente livello fino alla maturazione del nuovo scatto. A quel momento gli scatti pregressi saranno ricalcolati in base alla misura in vigore per il nuovo livello di appartenenza, senza liquidazione di arretrati per il periodo pregresso.

          Fermo restando che il tetto massimo degli scatti é la risultante del valore unitario relativo ad ogni livello moltiplicato per il numero degli stessi (sei), nei casi in cui sia già stata maturata l'intera serie dei sei scatti previsti con un tetto massimo inferiore a quello sopra richiamato, si dovrà procedere al relativo adeguamento, secondo i seguenti criteri:

          - la cifra totale derivante dalla voce "scatti di anzianità" verrà divisa per il valore unitario dello scatto del livello di appartenenza, determinando in tal modo il numero di scatti al valore attuale. Successivamente, il lavoratore interessato dovrà maturare ulteriori scatti quanti ne mancheranno per arrivare al numero complessivo di sei.

          L'eventuale frazione di scatto che dovesse residuare dall'operazione di cui sopra, verrà mantenuta e sarà assorbita all'atto della maturazione del sesto scatto.

          Eventuali importi concessi a tale titolo a livello territoriale ai lavoratori che avevano terminato la serie dei 6 scatti, saranno assorbiti fino a concorrenza.


Art. 66 - Retribuzione di fatto
          Per paga o retribuzione di fatto a tutti gli effetti previsti dal presente contratto si intende quella costituita dai seguenti elementi:

          a) stipendio o salario unico nazionale (paga base tabellare conglobata);

          b) eventuali terzi elementi;

          c) eventuali scatti di anzianità;

          d) eventuali indennità continuative che non abbiano carattere di rimborso spese;

          e) eventuali superminimi ed assegni "ad personam";

          f) quota integrativa territoriale (QU.I.T.).


          DICHIARAZIONE A VERBALE

          Le parti espressamente chiariscono che gli eventuali rimborsi spese per divisa ed equipaggiamento, ciclo, mezzi motorizzati, compreso il carburante e quelli previsti dall'art. 57 non fanno parte della retribuzione contrattuale, anche se corrisposti in misura fissa o forfettaria, trattandosi di puri e semplici rimborsi spese e non di compenso per lavoro prestato.


Art. 67 - Modalità per il calcolo e la corresponsione della retribuzione
          La retribuzione sarà corrisposta in misura mensile fermo restando che il lavoro prestato sarà compensato in base ai giorni di effettiva prestazione e, nell'ambito dei giorni, in base alle ore effettivamente lavorate.

          Al riguardo valgono pertanto le seguenti norme:

          1) ai lavoratori che nel corso del mese avranno prestato la loro opera per l'intero orario contrattuale di lavoro o che si saranno assentati soltanto per ferie, festività od ex festività di cui all’art. 50, per congedo matrimoniale, per riposi o per altre cause che comportano il diritto alla retribuzione, verrà liquidata l'intera retribuzione mensile prevista.

          In tal caso si intenderanno compensati oltre al lavoro ordinario: le ferie, il congedo matrimoniale, le altre assenze retribuibili, le festività e le ex festività nazionali godute, escluse le festività di cui all'art. 50 coincidenti con il giorno di riposo settimanale di cui alla legge n. 370/1934 o con un giorno di ferie;

          2) ai lavoratori che abbiano prestato la loro opera per un periodo inferiore ad un mese o comunque per parte dell'orario contrattuale, verranno detratte le quote di retribuzione giornaliera od oraria relative rispettivamente alle giornate od ore non lavorate.


Art. 68 - Prospetto Paga
          La corresponsione della retribuzione avverrà a mezzo di prospetto paga, su cui dovranno essere chiaramente specificate:

          - la denominazione dell'Istituto;

          - il cognome, nome, livello o qualifica del lavoratore;

          - il mese di lavoro cui la retribuzione si riferisce;

          - l'importo della retribuzione stessa;

          - la misura e l'importo dell'eventuale lavoro straordinario;

          - tutti gli altri elementi che concorrono a formare la somma globale specificata sul prospetto paga;

          - tutte le ritenute effettuate sulla retribuzione.


Art. 69 - Paga giornaliera e oraria
          La quota giornaliera della retribuzione mensile normale e di quella di fatto, agli effetti contrattualmente previsti, si ottiene dividendo convenzionalmente la retribuzione stessa per 26.

          La quota oraria della retribuzione mensile normale e di quella di fatto, agli effetti contrattualmente previsti, si ottiene dividendo convenzionalmente la retribuzione stessa per 173.


Art. 70 - Maggiorazione per lavoro: Festivo - Straordinario
          Le maggiorazioni per lavoro festivo e lavoro straordinario si calcolano sulla quota giornaliera od oraria della normale retribuzione di cui all'art. 60, con le seguenti percentuali:

          a) 35% per le ore di lavoro normale - nei limiti dell'orario giornaliero contrattuale - prestate nei giorni di festività nazionali ed infrasettimanali di cui al precedente art. 50;

          b) 20% per la prima ora di servizio prestata nei giorni feriali oltre il limite dell'orario giornaliero contrattuale, dal personale del ruolo tecnico-operativo;

          c) 20% per le ore tra la 41ma e la 48ma settimanali prestate dal personale del ruolo amministrativo;

          d) 25% per le ore prestate in giorni feriali, dopo la prima ora oltre i limiti dell'orario giornaliero contrattuale, dal personale del ruolo tecnico-operativo, e oltre la 48ma ora settimanale, dal personale del ruolo amministrativo;

          e) 35% per tutte le ore prestate, oltre i limiti dell'orario giornaliero contrattuale, nel giorno di riposo settimanale con diritto al recupero;

          f) 40% per tutte le ore prestate, oltre i limiti dell'orario giornaliero contrattuale, nei giorni di festività nazionali ed infrasettimanali di cui al precedente art. 50.

          Tutte le maggiorazioni previste dal presente contratto non sono cumulabili tra loro nel senso che la percentuale maggiore assorbe la minore.

          Le disposizioni di cui al presente articolo sostituiscono ogni altra norma in contrario.


Art. 71 - Mensilità supplementari - (13ma e 14ma)
          Ogni anno, entro il 20 dicembre deve essere corrisposto al lavoratore un importo pari ad una mensilità della normale retribuzione di cui all’art. 60, oltre, salvi i casi previsti agli artt. 23 e 30, la QUIT di cui all’art. 9 e le indennità di cui ai punti 1 e 2 dell’art. 30.

          Ogni anno, entro il 15 Luglio, deve essere corrisposta al lavoratore un importo pari ad una mensilità della normale retribuzione di cui all’art. 60.

          La 13ma si intende riferita al periodo annuale 1° gennaio - 31 dicembre e la 14ma al periodo annuale 1° luglio - 30 giugno.

          Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto, per i mesi di servizio prestato, a tanti dodicesimi della mensilità di cui al presente articolo per quanti sono i mesi rispettivamente maturati nel corso dei periodi sopracitati. A tal fine le frazioni di mese che superino i 15 giorni saranno considerate mese intero.

          Dall'ammontare della 13ma e 14ma mensilità saranno detratti i ratei relativi ai periodi in cui non sia stata eventualmente corrisposta dal datore di lavoro la retribuzione per una delle cause previste dal presente contratto.

          Per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio previsti dal successivo art. 83 la lavoratrice ha diritto a percepire dal datore di lavoro la 13ma mensilità limitatamente all'aliquota corrispondente al 20% della retribuzione. Tale integrazione non é dovuta per il periodo di assenza facoltativa.


Art. 72 - Indennità di cassa e/o maneggio denaro
          Il personale adibito a operazioni di cassa o alla riscossione delle quote di abbonamento alla vigilanza, avrà diritto ad una indennità di cassa o maneggio denaro, che sarà fissata nei contratti integrativi locali. Il lavoratore é responsabile di eventuali ammanchi.

Capo 2°Divisa ed equipaggiamento


Art. 73

          La divisa e l'equipaggiamento saranno forniti a spese del datore di lavoro. In mancanza sarà corrisposto un rimborso spese vive da stabilirsi localmente.

Capo 3°Rinnovi: decreto guardia Giurata - porto d’armi e tassa tiro a segno


Art. 74

          Il costo per il rinnovo della concessione del decreto di nomina a guardia particolare giurata e della relativa licenza di porto d'armi é a completo carico del datore di lavoro.

          Sono altresì a carico del datore di lavoro i rinnovi annui della tassa di tiro a segno nazionale.

          Le aziende s'impegnano, nell'ambito delle disposizioni locali e delle indicazioni emanate in materia dal Ministero degli Interni, ad adoperarsi affinché i rinnovi delle documentazioni avvengano alle normali scadenze.

TITOLO VIII - Sospensione delle prestazioni



Capo 1°Malattia


Art. 75

          Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento, il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia della propria malattia all'azienda da cui dipende: in caso di mancata comunicazione, trascorso un giorno dall'inizio dell'assenza, l'assenza sarà considerata ingiustificata con le conseguenze previste dall'art. 58 del presente contratto, ferme restando le sanzioni previste dalla Legge per il ritardo nel recapito o nella trasmissione della certificazione di inizio o di continuazione della malattia.

          Ai fini della percezione delle indennità economiche relative al periodo di malattia il lavoratore é tenuto - ai sensi dell'art. 2 della Legge 29 febbraio 1980 n. 33 - a recapitare o a trasmettere a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro due giorni dal rilascio da parte del medico curante l'attestazione sull'inizio e la durata presunta della malattia nonché i successivi certificati in caso di ricaduta o continuazione della malattia.

          Salvo il caso di opposizione contro l'accertamento degli organi competenti e di conseguente richiesta del giudizio del Collegio medico, il lavoratore ha l'obbligo di presentarsi in servizio alla data indicata da regolare certificato medico, preavvisando l'azienda 24 ore prima e comunque non oltre il penultimo giorno di malattia circa la data della ripresa del lavoro.

          Ai sensi dell'art. 5 della Legge 20 maggio 1970 n. 300, il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha diritto di effettuare il controllo delle assenze per malattia attraverso i servizi ispettivi degli Istituti previdenziali competenti.


Art. 76
          In applicazione al decimo comma dell'art. 5 della Legge 11 novembre 1983 n. 638, il lavoratore assente per malattia é tenuto a trovarsi al proprio domicilio tra le ore 10 e le ore 12 e tra le ore 17 e le ore 19 di tutti i giorni, comprese le domeniche e le giornate festive infrasettimanali per eventuali visite di controllo.

          Non sono considerate assenze ingiustificate:

          1) assenza dal domicilio per visite mediche, prestazioni ed accertamenti specialistici non effettuabili al di fuori delle fasce orarie di reperibilità;

          2) nel caso di gravi motivi che abbiano reso imprescindibile e indifferibile la presenza del lavoratore altrove, per evitare gravi conseguenze per sé o per i componenti del suo nucleo familiare.

          Negli altri casi le assenze sono considerate ingiustificate con le conseguenze di legge e contrattuali previste.


Art. 77
          Il lavoratore assente per malattia regolarmente riconosciuta ha diritto alla normale retribuzione netta mensile di cui all'art. 60 per un periodo massimo di 180 giorni, comprensiva dell'indennità di malattia a carico dell'INPS che, ai sensi del D.L. 30 dicembre 1979 n.663 convertito con modificazioni nella Legge 29 febbraio 1980 n. 33, sarà posta a conguaglio con l'importo dei contributi e delle altre somme dovute all'INPS dall'azienda. Nel caso in cui l'indennità di malattia a carico dell'INPS fosse superiore alla normale retribuzione l'azienda corrisponderà al lavoratore l'eccedenza.

          In relazione a quanto previsto dal presente articolo il datore di lavoro corrisponderà le mensilità supplementari (13.ma e 14.ma) nell'intera misura della normale retribuzione di cui all'art. 60.

          Nell'ipotesi che l'INPS per qualsiasi motivo non riconosca la malattia nulla di quanto previsto al presente articolo è dovuto dal datore di lavoro.


Art. 78 - Conservazione del posto di lavoro.
          Il lavoratore non in prova, fermo restando quanto disposto dal precedente articolo ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per i seguenti periodi:

          - fino a 240 ( duecentoquaranta) giorni di malattia riferibile a più episodi morbosi, nell’arco di un anno solare;

          - fino a 300 (trecento) giorni di malattia, ancorchè non continuativi, riferibile allo stesso episodio morboso, nell’arco di un anno solare a condizione che l’imputabilità della malattia allo stesso episodio morboso sia certificata come tale prima che il lavoratore abbia totalizzato i 240 (duecentoquaranta) giorni di malattia di cui al precedente alinea.

          Superati i termini di cui sopra, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento senza obbligo di preavviso.

          DISPOSIZIONE TRANSITORIA

          Ai lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente contratto abbiano totalizzato oltre 197 (centonovantasette) giorni di malattia riferibili a più episodi morbosi, nell’arco dei 300 (trecento) giorni precedenti alla suddetta data, si applica la disciplina di cui all’articolo 78 del CCNL 1/3/1991.


Capo 2°Infortuni


Art. 79

          Il datore di lavoro é tenuto ad assicurare presso l'INAIL, contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il personale dipendente soggetto all'obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari.

          Il lavoratore soggetto all'assicurazione deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando l'assicurato abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e l'azienda, non essendo venuta altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare all'INAIL la prescritta denuncia, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo.


Art. 80
          Il lavoratore infortunato ha diritto alla conservazione del posto di lavoro fino a guarigione clinica.

          Il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore assente per infortunio sul lavoro alle normali scadenze di paga, una indennità pari alla normale retribuzione netta mensile di cui all'art. 60 comprensiva dell'indennità di infortunio a carico dell'INAIL.

          Detto importo così determinato costituisce un anticipo di cassa e sarà soggetto a conguaglio tenendo conto dell'ammontare dell'indennità erogata dall'INAIL e della normale retribuzione mensile entro i cui limiti si computa l'integrazione a carico del datore di lavoro.

          L'indennità INAIL sarà rimborsata al datore di lavoro che ha anticipato il trattamento ai sensi dell'art. 70 del DPR n. 1124/1965.

          Qualora per qualsiasi motivo il lavoratore venisse in possesso di tale indennità, dovrà versarla immediatamente al datore di lavoro.

          Nel caso in cui l'indennità di infortunio a carico dell'INAIL fosse superiore alla normale retribuzione l'azienda corrisponderà al lavoratore l'eccedenza.

          In relazione a quanto previsto dal presente articolo il datore di lavoro corrisponderà le mensilità supplementari (13ma e 14ma) nell'intera misura della normale retribuzione di cui all'art. 60.

          Nell'ipotesi che l'inabilità temporanea divenga permanente assoluta, cessano gli obblighi derivanti al datore di lavoro dal disposto del primo comma.

          Il lavoratore ha l'obbligo di presentarsi in servizio alla data indicata nel certificato INAIL, preavvisando l'Istituto 24 ore prima, e comunque non oltre il penultimo giorno di infortunio, circa la data di ripresa del lavoro. Qualora l'INAIL per qualsiasi motivo non riconosca l'infortunio, nulla é dovuto dal datore di lavoro.


Art. 81
          Il datore di lavoro ha l'obbligo di stipulare, a favore del personale appartenente al ruolo tecnico-operativo, una assicurazione cumulativa contro gli eventi di morte o di inabilità permanente assoluta causati da infortuni sul lavoro, con i seguenti massimali:

          - 100 milioni per il caso di morte;

          - 200 milioni per il caso di inabilità permanente assoluta.

          I massimali di cui al presente comma decorrono dall'1/1/1997.

          Nel caso in cui sorga il diritto il lavoratore interessato deve fare richiesta di liquidazione del danno entro un anno dal verificarsi dell'evento, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile.

          Il datore di lavoro é tenuto ad esibire copia della polizza assicurativa di cui al presente articolo alle Organizzazioni Sindacali Territoriali facenti capo alle OO.SS. Nazionali firmatarie del presente contratto che ne facciano richiesta scritta.


Capo 3°Gravidanza e puerperio


Art. 82

          Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:

          a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;

          b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e parto stesso;

          c) durante i tre mesi dopo il parto;

          d) un ulteriore periodo di sei mesi dopo il periodo di cui alla lettera c).

          La lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di gestazione, attestato da regolare certificato medico, e fino al compimento di un anno di età del bambino, salvo le eccezioni previste dalla legge (licenziamento per giusta causa, cessazione dell'attività dell'azienda, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice era stata assunta o risoluzione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale era stato stipulato).

          Nel caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti il periodo di divieto di licenziamento, il datore di lavoro é obbligato a conservare il posto alla lavoratrice alla quale é applicabile il divieto stesso.

          I periodi di assenza obbligatoria, indicati nelle lettere a), b), c) e il periodo di assenza facoltativa di cui alla lettera d) devono essere computati nell'anzianità di servizio.

          Le lavoratrici saranno altresì adibite ad altri servizi durante il periodo di gravidanza, qualora l'Ispettorato del Lavoro accerti che le condizioni di lavoro o ambientali siano pregiudizievoli alla salute della donna.

          Durante il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa la lavoratrice ha diritto ad una indennità pari rispettivamente all'80% (ottanta per cento) ed al 30% (trenta per cento) della retribuzione, posta a carico dell'INPS dall'art. 74 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 1 della Legge 29 febbraio 1980, n. 33. L'importo anticipato dal datore di lavoro é posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2 della Legge 29 febbraio 1980, n. 33.


Art. 83
          Il diritto di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di astensione obbligatoria della lavoratrice madre, per un periodo di sei mesi entro il primo anno di età del bambino ed il relativo trattamento economico, previsti rispettivamente dagli artt. 7 e 15 della Legge 30 dicembre 1971 n. 1204, nonché il diritto di assentarsi dal lavoro durante la malattia del bambino di età inferiore a tre anni, sono riconosciuti anche al padre lavoratore, anche se adottivo o affidatario ai sensi dell'art. 314/20 del Codice Civile, in alternativa alla madre lavoratrice ovvero quando i figli siano affidati al solo padre.

          A tal fine, il padre lavoratore deve presentare al proprio datore di lavoro una dichiarazione da cui risulti la rinuncia dell'altro genitore ad avvalersi dei diritti di cui sopra nonché nel caso di malattia del bambino di età inferiore a tre anni, il relativo certificato medico.

          Nel caso di assenza per un periodo di sei mesi entro il primo anno di età del bambino, il padre lavoratore, entro dieci giorni dalla dichiarazione di cui al comma precedente, deve altresì presentare al proprio datore di lavoro una dichiarazione del datore di lavoro dell'altro genitore da cui risulti l'avvenuta rinuncia.

          I periodi di assenza di cui ai precedenti commi sono computati agli effetti indicati dall'art. 7, ultimo comma, della legge 30 dicembre 1971 n. 1204.


Art. 84
          Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo é uno solo quando l'orario giornaliero é inferiore alle sei ore.

          I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di una ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro; essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.

          I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli articoli 18 e 19 della Legge 26 aprile 1934 n.653, sulla tutela del lavoro delle donne.


Art. 85
          La lavoratrice in stato di gravidanza ha l'obbligo di esibire al datore di lavoro il certificato rilasciato da un Ufficiale Sanitario, da un medico condotto, da un medico del Servizio Sanitario Nazionale o di altro Ente sostitutivo, e il datore di lavoro é tenuto a darne ricevuta.

          Per usufruire dei benefici connessi col parto ed il puerperio la lavoratrice é tenuta ad inviare al datore di lavoro, entro il 15° giorno successivo al parto il certificato di nascita del bambino rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile o il certificato di assistenza al parto, vidimato dal Sindaco, previsto dal R.D.L. 15 ottobre 1936 n. 2128.

          Nel caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui é previsto il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità di preavviso e al trattamento di fine rapporto.

          Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio, valgono le norme di legge ed i regolamenti vigenti.


Capo 4°Chiamata e richiamo alle armi - Servizio civile


Art. 86

          Il lavoratore non in prova chiamato alle armi per il servizio di leva, ai sensi del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303 o richiamato alle armi ai sensi della Legge 10 giugno 1940, n. 653, ha diritto alla conservazione del posto per tutta la durata del servizio militare obbligatorio.

          Nell'ipotesi di dimissioni volontarie il lavoratore non ha l'obbligo di prestare la propria opera nel periodo di preavviso e il rapporto di lavoro si risolve con la liquidazione del trattamento di fine rapporto.

          Il periodo di servizio militare obbligatorio è computato sino alla data del 31.5.1982 ai fini del calcolo dell'indennità di anzianità spettante a tale data e dal 1° giugno 1982 e fino al 31 marzo 1987 è considerato utile, per il trattamento di fine rapporto, ai soli fini dell'applicazione del tasso di rivalutazione di cui all'art. 2120 c.c., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297.

          A decorrere dal 1° aprile 1987, il periodo trascorso in servizio militare deve essere computato ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, giusta quanto stabilito dall'art. 94 del presente contratto, come se l'interessato avesse prestato effettivamente servizio.


Art. 87
          Al termine del servizio militare di leva per congedo o per invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il lavoratore, entro trenta giorni dal congedo o dall'invio in licenza, deve porsi a disposizione dell'azienda per riprendere servizio; in difetto, il lavoratore sarà considerato dimissionario.

          Al termine del richiamo alle armi il lavoratore deve presentarsi all'azienda entro il termine di quindici giorni, prorogabili sino al massimo di un mese nel caso di giustificato motivo; in difetto, il lavoratore sarà considerato dimissionario.


Art. 88
          Le norme di cui al presente capo si applicano per effetto dell'art. 7 della Legge 15 dicembre 1972, n. 772, sul riconoscimento dell'obiezione di coscienza, anche ai lavoratori che prestano servizio civile sostitutivo.

TITOLO IX - Risoluzione del rapporto di lavoro



Art. 89 - Recesso

          Ciascuna parte può recedere dal contratto di lavoro:

          - prima della scadenza del termine se il contratto é a tempo determinato;

          - dando regolare preavviso scritto nei termini stabiliti dal successivo art. 90 se il contratto é a tempo indeterminato;

          - senza preavviso se il contratto é a tempo indeterminato e si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro (giusta causa v. allegato G).

          La comunicazione del recesso deve essere effettuata per iscritto, contenente le indicazioni dei motivi.

          Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di licenziamento, si rinvia alle leggi vigenti.


Art. 90 - Preavviso
          Il preavviso deve essere dato a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno rispettando i seguenti termini:

          a) fino a cinque anni di servizio compiuti:

          - mesi due per il quadro e il primo livello super;

          - mesi uno per il primo e secondo livello;

          - giorni quindici per gli altri livelli;

          b) oltre i cinque anni e fino a dieci anni di servizio compiuti:

          - mesi tre per il quadro e il primo livello super;

          - mesi uno per il primo e secondo livello;

          - giorni quindici per gli altri livelli;

          c) oltre i dieci anni di servizio:

          - mesi quattro per il quadro e il primo livello super;

          - mesi due per il primo e secondo livello;

          - mesi uno per gli altri livelli.

          I termini di preavviso decorrono dalla metà o dalla fine del mese.

          Ai sensi dell'art. 2118 del Codice Civile, in caso di mancato preavviso il recedente, datore di lavoro o lavoratore, dovrà corrispondere all'altra parte una indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il relativo periodo.

          Ove il lavoratore dimissionario lo richieda, il datore di lavoro può rinunciare al preavviso facendo in tal caso cessare il rapporto di lavoro; ove invece il datore di lavoro intenda di propria iniziativa far cessare il rapporto prima della scadenza del preavviso, ne avrà facoltà ma dovrà corrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva per il periodo di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro.


Art. 91 - Licenziamento per giusta causa
          Il licenziamento per giusta causa, con perdita dell'indennità di preavviso, si applica nei confronti del lavoratore che commetta una mancanza che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.

          A titolo indicativo rientrano fra le mancanze di cui al precedente comma:

          - il diverbio litigioso seguito da vie di fatto in servizio, anche fra due dipendenti;

          - l'abuso di autorità;

          - l'assenza ingiustificata oltre i cinque giorni consecutivi o assenza per sette giorni complessivi in un anno, sempre senza giustificato motivo;

          - l'aver taciuto, al momento dell'assunzione in servizio, circostanze tali che avrebbero impedito l'assunzione stessa e che, ove il dipendente fosse stato in servizio, ne avrebbe determinato il licenziamento;

          - la recidività nell'addormentarsi in servizio o l'ubriacarsi in servizio;

          - l'abbandono del posto di lavoro;

          - l'insubordinazione verso i superiori;

          - l'assunzione diretta di servizi di vigilanza.


Art. 92 - Conciliazione delle controversie
          Per le controversie di lavoro individuali, singole o plurime, è prescritto il tentativo di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità previste dall'accordo nazionale 20 maggio 1977 che fa parte integrante del presente contratto (allegato F).

Art. 93 - Anzianità di servizio
          L'anzianità di servizio decorre dal giorno in cui il lavoratore inizia di fatto la prestazione lavorativa nell'Istituto, quali che siano le mansioni ad esso affidate.

          Le frazioni di anno saranno considerate a tutti gli effetti contrattuali per dodicesimi e le frazioni di mese superiori a 15 giorni saranno considerate mese intero, ad eccezione di quanto previsto dalla normativa del trattamento di fine rapporto di cui all'art. 94.


Art. 94 - Trattamento di fine rapporto
          In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto al trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5.

          La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.

          Per i periodi di servizio prestato sino al 31 maggio 1982 l'indennità di anzianità é calcolata con le seguenti misure:

          a) personale con mansioni impiegatizie:

          - una mensilità di cui all'art. 66 per ogni anno di servizio prestato;

          b) personale con mansioni non impiegatizie:

          per l'anzianità maturata fino al 31 dicembre 1964:

          - giorni otto per ogni anno di servizio;

          per l'anzianità dal 1° gennaio 1965 al 31 dicembre 1967:

          - giorni dodici per ciascuno dei primi cinque anni di servizio;

          - giorni quattordici per ciascuno dei successivi anni oltre il 5° e fino al 14° anno compiuto di servizio;

          - giorni sedici per ciascuno dei successivi anni oltre il 14° e fino al 19° anno compiuto di servizio;

          per l'anzianità dal 1° gennaio 1968 al 31 marzo 1970:

          - giorni quattordici per ciascuno dei primi 10 anni di servizio;

          - giorni diciotto per ciascuno dei successivi anni oltre il 10° anno compiuto di servizio;

          per l'anzianità maturata dal 1° aprile 1970 al 31 marzo 1973:

          - giorni quindici per ciascuno dei primi 10 anni di servizio;

          - giorni diciotto per ciascuno dei successivi anni oltre il 10° anno compiuto di servizio;

          per l'anzianità maturata dal 1° aprile 1973 al 31 marzo 1974:

          - giorni diciassette per ciascuno dei primi 5 anni di servizio;

          - giorni diciannove per ciascuno dei successivi anni oltre il 5° e fino al 15° anno compiuto di servizio;

          - giorni ventuno per ciascuno dei successivi anni oltre il 15° anno compiuto di servizio;

          per l'anzianità maturata dal 1° aprile 1974 al 31 marzo 1975:

          - giorni diciannove per ciascuno dei primi 5 anni di servizio;

          - giorni ventuno per ciascuno dei successivi anni oltre il 5° e fino al 15° anno compiuto di servizio;

          - giorni ventitré per ciascuno dei successivi anni oltre il 15° anno compiuto di servizio;

          per l'anzianità maturata dal 1° aprile 1975 al 31 marzo 1980:

          - giorni ventuno per ciascuno dei primi 5 anni di servizio;

          - giorni ventitré per ciascuno dei successivi anni oltre il 5° e fino al 15° anno compiuto di servizio;

          - giorni ventiquattro per ciascuno dei successivi anni oltre il 15° anno compiuto di servizio;

          per l'anzianità maturata dal 1° aprile 1980:

          - giorni ventuno per ciascuno dei primi 5 anni di servizio;

          - giorni ventitré per ciascuno dei successivi anni oltre il 5° e fino al 15° anno compiuto di servizio;

          - giorni venticinque per ciascuno dei successivi anni oltre il 15° anno compiuto di servizio.

          Al 31 maggio 1982 il calcolo del trattamento deve essere effettuato in base alla retribuzione di cui all'art. 66 in atto a tale momento ((1) - Per l'indennita' di contingenza si applica la Legge 31 marzo 1977 n. 91;

- i rimborsi di spese ed i compensi per lavoro straordinario non sono in ogni caso computabili agli effetti del presente articolo.1), maggiorata di un dodicesimo della 13ma mensilità e di un dodicesimo della 14ma mensilità; le frazioni di anno saranno calcolate per dodicesimi e le frazioni di mese superiori a quindici giorni saranno considerate come mese intero.
          Per i periodi di servizio prestati dal 1 giugno 1982 al 31 dicembre 1989 il trattamento di fine rapporto é calcolato con le seguenti misure e modalità:

          a) per il personale con mansioni impiegatizie secondo le modalità e le misure previste dalla Legge 29 maggio 1982 n. 297 e dal presente articolo;

          b) per il personale con mansioni non impiegatizie secondo le modalità previste dalla Legge 29 maggio 1982 n. 297 e dal presente articolo secondo le seguenti misure:

          1) giorni ventuno per ciascuno dei primi 5 anni di servizio;

          2) giorni ventitré per ciascuno dei successivi anni oltre il 5° e fino al 15° anno compiuto di servizio;

          3) giorni venticinque fino al 31 marzo 1984 e giorni ventisei dal 1° aprile 1984 per ciascuno dei successivi anni oltre il 15° anno compiuto.

          Per i periodi prestati dal 1° gennaio 1990, il trattamento di fine rapporto, per tutti i dipendenti, é pari alla retribuzione dovuta nell'anno divisa per 13,5.

          La retribuzione annua ai fini del presente articolo si determina secondo il criterio stabilito nel comma successivo.

          Per determinare la base annua utile per il calcolo del TFR si devono computare esclusivamente i seguenti elementi:

          - stipendio o salario unico nazionale;

          - indennità di contingenza;

          - eventuali terzi elementi di cui all'art. 64;

          - eventuali scatti di anzianità;

          - tredicesima e quattordicesima;

          - eventuali superminimi ed assegni "ad personam";

          - quota integrativa territoriale (QU.I.T.).


          DICHIARAZIONE A VERBALE

          Il trattamento di fine rapporto é costituito da quanto di competenza dei lavoratori ai sensi del presente articolo e dalle somme già percepite a titolo di anticipazione delle indennità di anzianità dai lavoratori aventi diritto secondo quanto stabilito dall'allegato C.

          Per le anticipazioni previste dalla Legge n. 297 del 1982 sul trattamento di fine rapporto, le priorità per la relativa concessione sono fissate nell'allegato I che fa parte integrante del presente Contratto.

TITOLO X - Distribuzione contratto



Art. 95

          Gli Istituti di Vigilanza distribuiranno ai lavoratori una copia del presente contratto al costo unitario di L. 10.000.

          Il pagamento verrà effettuato mediante trattenuta sulla retribuzione del mese in cui avviene la consegna del contratto.

          L’importo delle trattenute dovrà essere versato alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL, firmatarie del presente contratto, tramite le Associazioni imprenditoriali.

TITOLO XI - Vigenza contrattuale



Art. 96 - Una tantum

          Ferma restando la decorrenza e la durata del presente contratto, le parti concordano che al personale in forza alla data del 1° gennaio 1996.

          - in relazione al periodo 1° giugno 1994 - 31 dicembre 1995, verrà erogato un importo "UNA TANTUM" come da tabella sottostante, al quale importo occorre detrarre quanto già erogato a titolo di indennità di vacanza contrattuale.

          Tale importo verrà erogato con le seguenti modalità:

          - 50% con la retribuzione del mese di febbraio 1996;

          - 50% con la retribuzione del mese di luglio 1996.

          In caso di inizio del rapporto di lavoro nel periodo tra il 1° ottobre 1994 ed il 31 dicembre 1995, l'importo di cui sopra sarà erogato in ragione di un quindicesimo per ogni mese di anzianità.

          Analogamente si procederà per i casi in cui non si è dato luogo a retribuzione nello stesso periodo a norma di Legge e di Contratto.

          Ai fini dell'erogazione degli importi "UNA TANTUM" di cui sopra, viene considerato mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni.

          Gli importi "UNA TANTUM" di cui sopra non sono utili agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale né del trattamento di fine rapporto.

          UNA TANTUM
          LivelloImporto
          QUADRO1.254.000
          I° S1.114.000
          I°1.021.000
          II929.000
          III° S850.000
          III780.000
          IV° S710.000
          IV°650.000
          V°594.000
          VI°464.000

Art. 97 - Decorrenza e durata
          Il presente CCNL, stipulato in Roma il 21 Dicembre 1995, salve le diverse decorrenze stabilite, per i singoli istituti, dal testo dei relativi articoli, avrà decorrenza dal 1° Ottobre 1995 e scadrà il 30 settembre 1999 per la parte normativa ed il 30 Settembre 1997 per la parte retributiva, secondo quanto previsto dall’accordo Interconfederale del 23 Luglio 1993.

          Esso si intenderà rinnovato di anno in anno qualora non sia disdettato da una delle parti a mezzo lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data della sua scadenza.

          In caso di disdetta le parti si impegnano ad iniziare le trattative di rinnovo del contratto tre mesi prima della scadenza stessa.

          Il presente contratto, in caso di disdetta, continuerà ad avere valore finché non sarà rinnovato.


Art. 98 - Procedure per il rinnovo del CCNL
          Durante i sei mesi precedenti la scadenza e nel mese successivo e, comunque, per un periodo complessivamente pari a sei mesi dalla data di presentazione della piattaforma, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali ne procederanno ad azioni dirette.

          In assenza di accordo, dopo un periodo di tre mesi dalla data di scadenza del CCNL e, comunque, dopo un periodo di tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, se successiva alla scadenza del CCNL, sarà corrisposto ai lavoratori dipendenti un elemento provvisorio della retribuzione (c.d. indennità di vacanza contrattuale).

          L’importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa l’indennità di contingenza. Dopo sei mesi, sempre in assenza di accordo, detto importo sarà pari al 50% dell’inflazione programmata. Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori.

          La violazione delle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo comporterà come conseguenza, a carico della parte che vi avrà dato causa, l’anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre l’indennità di vacanza contrattuale.

          Nell’accordo di rinnovo del CCNL le Parti definiranno tempi e modalità di cessazione dell’indennità di vacanza contrattuale eventualmente erogata.


Art. 99 - Procedura per la composizione delle controversie collettive
          Le controversie concernenti l’interpretazione, l’applicazione, la stipula o il rinnovo dei contratti collettivi saranno esaminate e possibilmente risolte secondo le norme previste dagli artt. 5, 8 e 98.

          Durante tali procedure le parti potranno consensualmente decidere di prorogare i termini di agibilità, impegnandosi a non procedere ad azioni giudiziarie o sindacali.

          In caso di mancato accordo, nel riprendere la propria libertà di azione e, fermo restando l’esercizio del diritto garantito dalla legge, le parti convengono, per la particolarità del settore sia dal punto di vista dell’attività di sicurezza che per le modalità di attuazione dei servizi, sulla opportunità di assicurare elementi di sicurezza in particolari impianti che abbiano carattere di essenzialità gestionale dell’Istituto di Vigilanza o siano di interesse strategico per la collettività.

          Conseguentemente, durante gli scioperi, verrà garantita la copertura dei servizi essenziali relativi alla centrale operativa ed ai caveaux con una unità per turno ed alle centrali nucleari, alle centrali elettriche e alle raffinerie con una unità per turno e per obiettivo principale, intendendosi per tale gli accessi alle suddette centrali e raffinerie.

          Eventuali norme particolari potranno essere definite a livello locale

ALLEGATO A


ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DELLE
RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE

tra

FILCAMS - FISASCAT - UILTuCS

e

ANIVP - ASSVIGILANZA


Roma li 21 dicembre 1995


PREMESSA

Il presente Accordo assume la disciplina generale in materia di Rappresentanze Sindacali Unitarie, contenuta nel Protocollo stipulato fra Governo e Parti Sociali il 23 luglio 1993.

Esso soddisfatta l’esigenza di darsi un quadro di regole certe e praticabili cui tutti, in una situazione di “pluralismo” sindacale quale l’attuale, devono riferirsi, in ordine alla elezione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie ed alla legittimazione a concludere contratti collettivi in rappresentanza degli Istituti e dei lavoratori interessati.

L’andamento occupazionale del settore e le problematiche indotte richiedono una svolta culturale, contrattuale ed organizzativa.

In ogni caso le parti hanno inteso disciplinare il funzionamento delle rappresentanze sindacali nell’ambito delle vigenti relazioni sindacali. Pertanto la costituzione delle R.S.U. non potrà in ogni caso comportare un aggravio di costi per le imprese nè un aumento delle ore retribuite per i permessi sindacali rispetto al C.C.N.L. 1° marzo 1991.


Art. 1

Il presente accordo vale quale disciplina generale in materia di rappresentanze sindacali unitarie, per effetto di quanto previsto dal Protocollo sottoscritto il 23 luglio 1993 tra il Governo e le Parti sociali.

PARTE PRIMA

COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALE UNITARIE

(R.S.U.)



Art. 2

Ambito ed iniziativa per la costituzione


Negli Istituti e nelle unità operative che occupino più di 15 dipendenti, può darsi luogo alla costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie, sulla base di liste presentate ad iniziativa delle organizzazioni sindacali firmatarie del Protocollo 23 luglio 1993, nonché del presente accordo e del CCNL applicato.

Hanno altresì potere d’iniziativa a presentare liste le associazioni, diverse dalle organizzazioni sindacali suddette, purché formalmente costituite in sindacato con un proprio statuto ed atto costitutivo, ed a condizione che:

a) raccolgano il 5% delle firme sul totale dei lavoratori aventi diritto al voto;

b) accettino espressamente e formalmente il contenuto del presente accordo:

La costituzione delle R.S.U. nell’ambito delle unità operative, non ha alcun riflesso sulla possibilità di utilizzo dei lavoratori, compresi gli eletti nella R.S.U., in altre unità operative, poichè tale struttura non coincide con l’unità produttiva di cui all’art. 13 Legge 300/70; l’utilizzo dei lavoratori potrà avvenire nel rispetto delle specifiche normative dalla contrattazione collettiva del settore


Art. 3

Designazione liste


FILCAMS, FISASCAT e UILTuCS si impegnano, senza alcuna eccezione, a presentare sotto la propria sigla una sola lista elettorale nella quale ciascuna organizzazione sindacale totalmente si riconosce. Nel caso che lavoratori aderenti a una confederazione si presentino alle elezioni sotto altra sigla, la struttura della federazione interessata ne sconfesserà ogni appartenenza


Art. 4

Composizione delle R.S.U.


Alla costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie si procede per due terzi dei seggi, mediante elezione a scrutinio segreto, da parte di tutti i lavoratori aventi diritto al voto tra liste concorrenti alla competizione elettorale.

La parte riferita al rimanente terzo viene assegnata alle liste presentate dalle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL applicato, ed alla sua copertura si procede in proporzione ai voti ricevuti nei due terzi.


Art. 5

Attribuzione dei seggi


Ai fini dell’elezione dei due terzi dei componenti della R.S.U., il numero dei seggi sarà ripartito - secondo il criterio proporzionale puro - in relazione ai voti conseguiti dalle liste concorrenti.

La quota del residuo terzo dei seggi sarà attribuita in base al criterio di composizione della R.S.U. previsto dall’art. 4, 2° comma, del presente accordo.

Qualora due o più liste ottengano lo stesso numero di preferenze e, attraverso il sistema di calcolo non sia possibile attribuire il seggio o i seggi, si procederà al ballottaggio con nuova votazione nel collegio elettorale e risulterà attribuito il/i seggio/i che avrà/avranno ottenuto il maggior numero di voti in base al criterio di cui al primo comma.

Qualora due o più candidati della stessa lista ottengano lo stesso numero di voti di preferenza, la designazione sarà data al candidato che abbia maggiore anzianità di iscrizione al sindacato presso l’Istituto.

Ove una delle tre federazioni confederali che abbia partecipato alla competizione elettorale non abbia un proprio rappresentante nella R.S.U., alla stessa è riconosciuto il diritto di partecipare all’attività sindacale aziendale con propri dirigenti esterni; possibilità comunque riconosciuta ad ogni Organizzazione Sindacale firmataria del CCNL applicato e che abbia propri esponenti in seno alle R.S.U..


Art. 6

Composizione delle liste


Le federazioni FILCAMS, FISASCAT e UILTuCS saranno impegnate, compatibilmente con le peculiari caratteristiche dei settori interessati, a garantire l’adeguamento della rappresentanza ai mutamenti tecnico - organizzativi e socio - professionali nei collegi elettorali.

Nella composizione delle liste sarà perseguita un’adeguata rappresentanza di genere, attraverso una coerente applicazione delle norme antidiscriminatorie.

Considerata la composizione occupazionale degli Istituti di Vigilanza , le organizzazioni sindacali definiscono collegi elettorali al fine di assicurare una corretta ed equilibrata rappresentanza ai ruoli tecnici - operativi ed amministrativi, compresi i quadri.


Art. 7

Numero dei componenti R.S.U.


Fermo restando quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, sotto il titolo rappresentanze sindacali, al punto b) vincolo della parità di costi per le aziende, il numero delle R.S.U. sarà così determinato:

a) 3 componenti per la R.S.U. costituita negli istituti e nelle unità operative che occupano fino a 200 dipendenti;

b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti negli istituti e nelle unità operative che occupano fino a 3000 dipendenti;

c) 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti negli istituti e nelle unità operative di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b).

In fase di prima applicazione e comunque per un periodo non superiore alla vigenza del presente accordo, il numero dei componenti le R.S.U. in ciascun istituto o unità operativa sarà determinato a titolo sperimentale nel seguente modo:

a) 3 rappresentanti da 16 a 50 dipendenti;

b) 4 rappresentanti da 51 a 90 dipendenti;

c) 6 rappresentanti da 91 a 120 dipendenti;

d) 8 rappresentanti da 121 a 200 dipendenti;

e) 9 rappresentanti da 201 a 300 dipendenti;

f) 11 rappresentanti da 301 a 600 dipendenti;

g) 13 rappresentanti da 601 a 900 dipendenti;

h) 15 rappresentanti da 901 a 1200 dipendenti.

Negli istituti e nelle unità operative che occupano più di 1200 dipendenti la R.S.U. è incrementata di 2 rappresentanti ulteriori ogni 1000 dipendenti.

Le parti si incontreranno alla scadenza del presente accordo per verificare l’opportunità della riconferma della fase sperimentale di cui al secondo comma.


Art. 7 bis

Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 8 e ai sensi dell’art. 23 della legge 20/5/1970 n. 300, i componenti delle R.S.U. hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti come previsto nel CCNL.

Il diritto riconosciuto al comma precedente spetta almeno a:

a) 3 componenti per la R.S.U. costituita nell’istituto o nella unità operativa che occupano fino a 200 dipendenti;

b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti negli istituti o nelle unità operative che occupano fino a 3000 dipendenti;

c) 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti negli istituti o nelle unità operative di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b);

salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi, eventualmente stipulati in epoca successiva all’entrata in vigore del presente accordo.

In ciascun istituto o unità operativa non possono essere superati i limiti previsti dal precedente comma per il contemporaneo esercizio del diritto ai permessi per l’espletamento del mandato.


Art. 8

Diritti, tutele, permessi sindacali e modalità di esercizio


I componenti delle R.S.U. subentrano ai dirigenti delle R.S.A. e dei C.d.A., laddove previsti dai contratti collettivi, nella titolarità dei poteri e nell’esercizio dei diritti, permessi e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo III della legge 300/70:

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già previste nei confronti delle Organizzazioni Sindacali dal CCNL o accordi collettivi di diverso livello in materia di diritti, permessi e libertà sindacali.

Il monte ore delle assemblee va inteso come possibile utilizzo a livello esclusivamente di istituto o di singola unità e quindi non cumulabile tra diverse unità operative di uno stesso istituto.

Gli Istituti comunicheranno, su richiesta delle OO.SS., la situazione relativa all’utilizzo del monte ore.

Negli istituti e nelle unità operative con più di 15 dipendenti in cui è costituita la R.S.U. il monte ore per le assemblee dei lavoratori viene così ripartito: il 70% a disposizione delle R.S.U., il restante 30% sarà utilizzato pariteticamente da FILCAMS, FISASCAT e UILTuCS tramite la R.S.U..


Art. 9

Compiti e funzioni


FILCAMS, FISASCAT, UILTuCS esercitano il loro potere contrattuale secondo le competenze e le prerogative che sono loro proprie, ferma restando la verifica del consenso da parte dei soggetti di volta in volta interessati all’ambito contrattuale oggetto del confronto con le controparti.

Le R.S.U. aziendali, rappresentative dei lavoratori in quanto legittimate dal loro voto e in quanto espressione dell’articolazione organizzativa dei sindacati categoriali e delle confederazioni svolgono, unitamente alle federazioni FILCAMS, FISASCAT, UILTuCS, le attività negoziali per le materie proprie del livello aziendale secondo le modalità definite nel CCNL nonché in attuazione delle politiche confederali delle OO. SS. di categoria. Poiché esistono interdipendenze oggettive sui diversi contenuti della contrattazione ai vari livelli, l’attività sindacale affidata alla rappresentanza aziendale presuppone perciò il coordinamento con livelli esterni della organizzazione sindacale.


Art. 10

Durata e sostituzione nell’incarico


I componenti della R.S.U. restano in carica 36 mesi e possono essere rieletti nelle successive elezioni.

La R.S.U. uscente, provvederà ad indire le elezioni, mediante comunicazione da affiggere negli appositi spazi riservati all’attività sindacale che l’istituto metterà a disposizione delle R.S.U. e da inviare alla direzione aziendale.

Le elezioni di rinnovo dovranno avvenire entro i 30 giorni precedenti la data di scadenza di 36 mesi.

In caso di mancato rinnovo alla scadenza prevista, le strutture unitarie di categoria di grado superiore a quello territoriale interessato intervengono per promuovere il rinnovo stesso.

Entro un periodo di 30 giorni dalla scadenza dei 36 mesi si indicono le elezioni per il rinnovo delle R.S.U. sulla base delle modalità stabilite dal presente accordo e delle relative norme attuative precedentemente utilizzate. Trascorso tale termine la R.S.U. si considera automaticamente decaduta.

In caso di dimissioni di un componente la R.S.U. , lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.

Le dimissioni dei componenti le R.S.U. non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza delle R.S.U., con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente accordo.


Art. 11

Revoca delle R.S.U.


A maggioranza assoluta (50% + 1) del collegio elettorale i lavoratori possono revocare il mandato a componenti o alla totalità delle R.S.U.. La revoca deve essere formalizzata con voto a scrutinio segreto in assemblea, ove partecipino almeno i due terzi dei lavoratori del collegio interessato. La convocazione dell’assemblea del collegio nei limiti del monte ore previsto dal CCNL deve essere richiesta da non meno di un terzo dei lavoratori componenti il medesimo collegio.


Art. 12

Clausola di salvaguardia


Le Organizzazioni Sindacali dotate dei requisiti di cui all’art. 19 legge 20.5.70 n. 300 e successive modificazioni che siano firmatarie del presente accordo o che, comunque, aderiscono alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione delle R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. e/o C.d.A. ai sensi della norma sopra citata e dichiarano automaticamente decadute le R.S.A. precedentemente costituite, al momento della costituzione della R.S.U..


PARTE SECONDA

DISCIPLINA DELLA ELEZIONE DELLA R.S.U.



Art. 13

Validità delle elezioni - Quorum


Le Organizzazioni Sindacali FILCAMS, FISASCAT e UILTuCS stipulanti il presente accordo si impegnano, entro i tre mesi successivi alla stipula dello stesso, a comunicarsi vicendevolmente le nomine delle R.S.A. ed a favorire la più ampia partecipazione dei lavoratori alle prime elezioni per le R.S.U.. mediante una adeguata campagna di informazione.

Per la validità delle elezioni è necessario che abbiano preso parte alla votazione il 50% + 1 degli aventi diritto al voto.

Nei casi in cui detto quorum non sia stato raggiunto, la Commissione elettorale e le Organizzazioni Sindacali assumeranno ogni determinazione in ordine alla validità della consultazione in relazione alla situazione venutasi a determinare nell’istituto o nell’unità operativa.


Art. 14

Elettorato attivo e passivo


Ha diritto di votare tutto il personale tecnico-operativo e amministrativo, ivi compresi i quadri, non in prova alla data delle elezioni, e con contratto a tempo indeterminato.

Ferma restando l’eleggibilità di tutto il personale non in prova, o a termine, di cui al comma precedente, possono essere candidati nelle liste elettorali anche i lavoratori non a tempo indeterminato il cui contratto di assunzione consente, alla data delle elezioni, una durata residua del rapporto di lavoro non inferiore a 6 mesi.

Non possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista ed i membri del Comitato elettorale.


Art. 15

Presentazione delle liste


Le Organizzazioni Sindacali che intendono concorrere alle elezioni, purché in possesso dei requisiti richiesti dal presente accordo all’art. 1, devono presentare le liste dei candidati al Comitato elettorale, almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni.

Il Comitato elettorale avrà cura di portare a conoscenza dei lavoratori le liste dei candidati mediante affissione negli appositi spazi riservati all’attività sindacale.


Art. 16

Comitato elettorale


Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, viene costituito un Comitato elettorale. Per la composizione dello stesso ogni organizzazione abilitata alla presentazione di liste potrà designare un lavoratore dipendente, non candidato.


Art. 17

Compiti del Comitato elettorale


Il Comitato elettorale ha il compito di:

a) ricevere la presentazione delle liste;

b) immediatamente dopo la sua completa costituzione, deliberare su ogni contestazione relativa alla rispondenza delle liste ai requisiti previsti dal presente accordo;

c) verificare la valida presentazione delle liste;

d) costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di voto che dovranno svolgersi senza pregiudizio del normale svolgimento dell’attività;

e) assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;

f) esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui al presente accordo;

g) proclamare i risultati delle elezioni comunicando gli stessi a tutti i soggetti interessati, ivi comprese le associazioni sindacali presentatrici di liste.


Art. 18

Scrutatori


E’ in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno scrutatore per ciascun seggio elettorale scelto fra i lavoratori elettori non candidati. La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le 24 ore che precedono l’inizio delle votazioni.


Art. 19

Segretezza del voto


Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera né per delega.

Art. 20

Schede elettorali


La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza. In caso di contemporaneità della presentazione l’ordine di precedenza sarà estratto a sorte: Le schede devono essere firmate da almeno due componenti del seggio; la loro presentazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto. La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all’atto della votazione dal Presidente del seggio. Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sull’intestazione della lista. Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.


Art. 21

Preferenze


L’elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata. Il voto preferenziale sarà espresso dall’elettore mediante una crocetta apposta a fianco del nome del candidato preferito nell’apposito spazio della scheda. L’indicazione di più preferenze date alla stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a più di una lista, o l’indicazione di più preferenze date a liste differenti, rende nulla la scheda. Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di liste differenti si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.


Art. 22

Modalità della votazione


Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dal Comitato elettorale, previo accordo con la direzione dell’istituto in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l’esercizio del voto, assicurando il normale svolgimento dell’attività. Qualora l’ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Negli istituti con più unità operative le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione affissa all’albo, almeno otto giorni prima della data delle votazioni.


Art. 23

Composizione del seggio elettorale


Il seggio è composto dagli scrutatori di cui all’art. 5 e da un Presidente, nominato dal Comitato elettorale.


Art. 24

Attrezzatura del seggio elettorale


A cura del Comitato elettorale ogni seggio sarà munito di un’urna elettorale, idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata sino all’apertura ufficiale della stessa per l’inizio dello scrutinio. Il seggio deve inoltre poter disporre di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso.


Art. 25

Riconoscimento degli elettori


Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire al Presidente del seggio un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno due degli scrutatori del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.


Art. 26

Compiti del Presidente


Il Presidente farà apporre all’elettore, nell’elenco dei votanti, la firma accanto al suo nominativo.


Art. 27

Operazioni di scrutinio


Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni elettorali di tutti i seggi. Al termine dello scrutinio, a cura del Presidente di seggio, il verbale dello scrutinio, su cui dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, verrà consegnato - unitamente al materiale della votazione (schede, elenchi, ecc.) - al Comitato elettorale che, in caso di più seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel proprio verbale.

Il Comitato elettorale al termine delle operazioni di cui al comma precedente provvederà a sigillare in un unico plico tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il plico sigillato, dopo la definitiva convalida delle R.S.U. sarà conservato secondo accordi tra il Comitato elettorale e la direzione dell’istituto in modo da garantire l’integrità e ciò almeno per tre mesi. Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato del Comitato elettorale e di un delegato della direzione.


Art. 28

Ricorsi al Comitato elettorale


Il Comitato elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti del Comitato stesso.

Trascorsi 5 giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati , si intende confermata l’assegnazione dei seggi di cui al primo comma ed il Comitato ne da atto nel verbale di cui sopra.

Ove invece siano stati presentati ricorsi nei termini suddetti, il Comitato elettorale deve provvedere al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale suddetto la conclusione alla quale è pervenuto.

Copia di tale verbale e dei verbali di seggio dovrà essere notificata a ciascun rappresentante delle associazioni sindacali che abbiano presentato liste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma precedente e notificata, a mezzo raccomandata con ricevuta, nel termine stesso sempre a cura del Comitato elettorale, all’Associazione imprenditoriale territoriale, che a sua volta, ne darà pronta comunicazione all’istituto.


Art. 29

Comitato dei garanti


Contro le decisioni del Comitato elettorale è ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito Comitato dei garanti. Tale Comitato è composto, a livello provinciale da un membro designato da ciascuna delle OO. SS. presentatrici delle liste, interessate al ricorso, da un rappresentante dell’Associazione imprenditoriale di appartenenza, ed è presieduto dal direttore dell’UPLMO o da un suo delegato.

Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.


Art. 30

Comunicazione della nomina dei componenti della R.S.U


La nomina, a seguito di elezione di componenti della R.S.U., una volta definiti gli eventuali ricorsi, sarà comunicata per iscritto alla direzione dell’istituto per il tramite della Organizzazione imprenditoriale d’appartenenza a cura delle OO.SS:


Art. 31

Adempimenti della Direzione dell’Istituto


La Direzione metterà a disposizione del Comitato elettorale l’elenco dei dipendenti, previa richiesta da inviare alla stessa almeno 15 giorni prima delle votazioni.


Art. 32

L’intervento della legge


A conclusione del presente accordo, le parti, riconfermando il valore della libertà Sindacale e dell’autonomia negoziale, si considerano impegnate ad operare di concerto nelle sedi competenti affinchè eventuali interventi legislativi di sostegno, finalizzati all’efficacia erga omnes e all’eliminazione delle norme legislative in contrasto, non modifichino la sostanza del presente accordo.


Art. 33

Disposizioni varie


I dipendenti, componenti del Comitato elettorale, gli scrutatori, i componenti del seggio elettorale, i componenti sindacali del Comitato dei garanti, dovranno espletare i loro incarichi al di fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro utilizzando in via eccezionale, previa richiesta, i permessi retribuiti di cui all’art. 23 legge 20 maggio 1970, n. 300.

Resta inteso che ai suddetti soggetti non sono riconosciuti i diritti, i poteri e le tutele già previste dalla legge e dal contratto collettivo nazionale di lavoro a favore dei dirigenti delle R.S.A., e ora trasferite ai componenti le R.S.U. in forza del presente accordo.


Art. 34

Clausole per la Provincia Autonoma di Bolzano


Il presente accordo è valido per tutto il territorio nazionale, con l’esclusione della Provincia autonoma di Bolzano, nelle parti riguardanti i sindacati extraconfederali, in base all’art. 5 bis della legge 236/93.


Art. 35

Clausola finale


Il presente accordo potrà costituire oggetto di disdetta ad opera delle parti firmatarie, previo preavviso pari a 4 mesi.


ALLEGATO B


ACCORDO NAZIONALE PER LA UNIFICAZIONE
DEL PUNTO DI CONTINGENZA L’accordo è stato recepito da ASSVIGILANZA in data 16/07/1987

Addì, 21 Febbraio 1975, in Roma


TRA


L’A.N.I.V.P. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA


E


la FEDERAZIONE UNITARIA CGIL - CISL - UIL,


si conviene quanto segue:

Art. 1 - L’indice del costo della vita agli effetti della scala mobile delle retribuzioni viene riportato a 100 effettuando i necessari riproporzionamenti intesi a non alterarne la sostanza.

Per la pratica realizzazione della disposizione di cui al precedente comma, i valori giornalieri e mensili del punto di indennità di contingenza in atto al 31 gennaio 1975 per ciascun livello verranno moltiplicati per il coefficiente 2,52 e, a decorrere dalla medesima data, l’indice del costo della vita verrà riportato a 100 effettuando le altre necessarie correlazioni, in modo da assumere come nuova base dell’indice il trimestre agosto-ottobre 1974.

Art. 2 - Le parti concordano che i valori del punto di contingenza verranno elevati a 948 lire mensili con i seguenti scaglioni e modalità.

Le differenze che il valore del punto di ciascun livello presentano rispetto al livello massimo di 890 lire mensili previste dal 7 agosto 1973, verranno ridotte con le seguenti modalità:

- per i punti che scatteranno dal 1° febbraio 1975 con la corresponsione del 25% della differenza;

- per i punti che scatteranno dal 1° febbraio 1976 con la corresponsione di un ulteriore 25% della stessa differenza;

- per i punti che scatteranno dal 1° agosto 1976 con la corresponsione di un ulteriore 25% della differenza;

- per i punti che scatteranno dal 1° febbraio 1977 con la corresponsione di un ulteriore 25% della stessa differenza.

I punti che scatteranno dal 1° agosto 1977 avranno per tutti i livelli e categorie il valore di 919 lire mensili, mentre i punti che scatteranno dal 1° febbraio 1978 avranno il valore di 948 lire.

I valori dei punti determinati in base ai precedenti commi saranno calcolati secondo le norme di cui agli ultimi due commi dell’art. 48 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 7 agosto 1973.

Art. 3 - Per i punti di scala mobile che scatteranno dal 1° febbraio 1975 i valori giornalieri previsti per i lavoratori qualificati di età inferiore ai 18 anni e per gli apprendisti, verranno riproporzionati ai corrispondenti valori dei lavoratori qualificati di età superiore ai 18 anni, previsti dal precedente articolo, con gli stessi termini e modalità secondo le misure previste dal vigente contratto nazionale di lavoro dai contratti provinciali del settore, salvo diverse successive pattuizioni in sede di rinnovo dei predetti contratti collettivi.

Art. 4 - Le parti convengono che i 60 (sessanta) punti di indennità di contingenza in vigore al 31 gennaio 1975, verranno conglobati nei minimi di paga o stipendio base di ciascun livello della classifica generale occasione del rinnovo del contratto nazionale di lavoro.

L’operazione di conglobamento, per gli Istituti per i quali l’operazione stessa determina la necessità di ricalcolo, dovrà avvenire senza benefici né perdite per le parti.

Art. 5 - Le parti congiuntamente confermano che la materia dell’indennità di contingenza, nei suoi aspetti economici e normativi, è regolata esclusivamente dal presente accordo.

Per quelle aziende nelle quali siano stati stipulati accordi che regolano la stessa materia, le parti stipulanti coordineranno i predetti accordi con il presente accordo nazionale con l’assistenza delle rispettive Organizzazioni Sindacali competenti.

Art. 6 - Con decorrenza dal mese di febbraio 1975 verrà corrisposto a tutti i dipendenti degli Istituti di Vigilanza Privata l’importo di L. 12.000 (dodicimila) mensili lorde a titolo di elemento autonomo speciale rispetto agli altri elementi del trattamento economico.

Con riferimento ai vari istituti contrattuali e ai trattamenti aziendali a qualsiasi titolo riconosciuti, le parti convengono che detto importo sia considerato utile ai soli effetti della tredicesima mensilità, delle ferie, delle festività nazionali ed infrasettimanali, delle indennità di preavviso e di anzianità, nonché dei permessi retribuiti.

Art. 7 - Nella ipotesi in cui condizioni meno onerose di quelle previste dal presente accordo venissero concordate con altre Organizzazioni di datori di lavoro e con singole aziende che comunque operano nel settore della Vigilanza privata, esse si intenderanno automaticamente estese agli Istituti di Vigilanza aderenti all’Associazione Nazionale tra gli Istituti di Vigilanza Privata.

Art. 8 - Le parti concordano di risolvere il problema della istituzione della cassa integrazione guadagni, tenendo nel dovuto conto le caratteristiche e le necessità del settore.

All’uopo si impegnano a costituire un’apposita commissione di studio, la quale esaminerà i vari aspetti della questione anche in relazione al fatto che gli Istituti di Vigilanza Privata sono inquadrati, agli effetti previdenziali, nel settore commercio.

Art. 8 bis - Le parti stipulanti convengono sulla necessità di aumentare del 20% le attuali misure degli assegni familiari per coniuge e figli, utilizzando a tal fine l’attivo di bilancio della gestione della Cassa Unica Assegni Familiari risultante per il settore del commercio e del turismo, nel quale risultano iscritti gli Istituti di Vigilanza Privata.

Al fine di realizzare l’obbiettivo di cui sopra, le parti prenderanno contatto con gli organi di Governo.

Art. 9 - Il presente accordo avrà durata fino al 28 febbraio 1978 e potrà essere disdetto da ciascuna delle parti contraenti con un preavviso di 6 (sei)mesi rispetto a tale scadenza. Se non disdetto entro il termine indicato esso si intenderà prorogato di anno in anno, fermo restando il termine di preavviso suddetto.


ALLEGATO C



ANTICIPAZIONE SULL’INDENNITÀ DI ANZIANITÀ

(in base all’accordo di rinnovo 9/4/82)


Ciascun lavoratore in forza alla data del 1-4-1982 avrà diritto ad una integrazione del fondo indennità di anzianità pari a L. 440.000. Tale somma verrà erogata a titolo di anticipazione sull’indennità di anzianità con le seguenti modalità:

- Lit. 140.000 con la retribuzione del mese di aprile 1982;

- Lit. 100.000 con la retribuzione del mese di luglio 1982;

- Lit. 100.000 con la retribuzione del mese di ottobre 1982;

- Lit. 100.000 con la retribuzione del mese di novembre 1982.

In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel periodo tra il 1-4-1982 ed il 31-12-1982, le somme di cui sopra verranno erogate pro-rata e calcolando l’eventuale conguaglio.


DICHIARAZIONE A VERBALE

Gli importi di cui sopra costituiscono, tutti, maggiorazioni delle indennità di anzianità già maturate, pagati anticipatamente e pertanto concorrono a formare né imponibile contributivo, né imponibile fiscale del mese in cui vengono corrisposti in quanto fiscalmente soggetti a tassazione separata con l’indennità di anzianità all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro, salvo i casi di eventuali importi che scaturiscano dai conteggi di tassazione separata previsti dalla Legge Fiscale stessa.


ALLEGATO D



Legge 29 Maggio 1982, n. 297

DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
E NORME IN MATERIA PENSIONISTICA


(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 31 maggio 1982)


Art. 1

(Modifiche di disposizioni del Codice Civile)


L’articolo 2120 del codice civile è sostituito dal seguente:

<< Art. 2120 - Disciplina del trattamento di fine rapporto. - In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascuno anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.

Salva diversa previsione dei contratti collettivi, la retribuzione annua , ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell’anno per una delle cause di cui all’art. 2110, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l’integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l’equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.

Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell’anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.

Ai fini dell’applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l’incremento dell’indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell’anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.

Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70% sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.

Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti.

La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:

a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile.

L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti dal trattamento di fine rapporto.

Nell’ipotesi di cui all’art. 2122 la stessa anticipazione è detratta dall’indennità prevista dalla norma medesima.

Condizioni di miglior favore possono essere previste nei contratti collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l’accoglimento delle richieste di anticipazione>>.

L’articolo 2121 del codice civile è sostituito dal seguente:

<<Art. 2121 - Computo dell’indennità di mancato preavviso - L’indennità di cui all’art. 2118 deve calcolarsi computando le provvigioni, i premi di produzione , le partecipazioni agli utili o ai prodotti ed ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

Se il prestatore di lavoro è retribuito in tutto o in parte con provvigioni, con premi di produzione o con partecipazioni, l’indennità suddetta è determinata sulla media degli emolumenti degli ultimi tre anni di servizio o del minor tempo di servizio prestato.

Fa parte della retribuzione anche l’equivalente del vitto e dell’alloggio dovuto al prestatore di lavoro>>.

L’articolo 2776 del codice civile è sostituito dal seguente:

<<Art. 2776 - Collocazione sussidiaria di immobili - I crediti relativi al trattamento di fine rapporto nonché all’indennità di cui all’art. 2118 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari.

I crediti indicati dagli articoli 2751 1 2751-bis, ad eccezione di quelli indicati al precedente comma, ed i crediti per contributi dovuti a istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi od integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui all’articolo 2753, sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo comma.

I crediti di Stato indicati dal terzo comma dell’articolo 2752 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al comma precedente>>.


Art. 2

(Fondo di Garanzia)


E’ istituito preso l’istituto Nazionale di Previdenza Sociale il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all’art. 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.

Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell’art. 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all’art. 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto, possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del Fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte.

Nell’ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di lavoro di cui all’art. 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la domanda di cui al comma precedente può essere presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per l’eventuale contestazione del curatore fallimentare.

Ove l’impresa sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa la domanda può essere presentata trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, di cui all’art. 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero, ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che decide su di esse.

Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al Fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto sempreché a seguito dell’esperimento dell’esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il Fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto.

Quanto previsto nei commi precedenti si applica soltanto nei casi in cui la risoluzione del rapporto di lavoro e la procedura concorsuale od esecutiva siano intervenute successivamente all’entrata in vigore della presente legge.

I pagamenti di cui al 2°, 3°, 4° e 5° comma del presente articolo sono eseguiti dal Fondo entro 60 giorni dalla richiesta dell’interessato. Il Fondo è surrogato di diritto al Lavoratore o ai suoi aventi causa nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di lavoro ai sensi dell’articolo 2751-bis e 2776 del codice civile per le somme da esso pagate.

Il Fondo, per le cui entrate ed uscite è tenuta una contabilità separata nella gestione dell’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, è alimentato con un contributo a carico dei datori di lavoro pari allo 0,03 per cento della retribuzione di cui all’articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, a decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° luglio 1982. Per tale contributo si osservano le stesse disposizioni vigenti per l’accentramento e la riscossione dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Le disponibilità del Fondo di garanzia non possono in alcun modo essere utilizzate al di fuori della finalità istituzionale del Fondo stesso. Al fine di assicurare il pareggio della gestione, l’aliquota contributiva può essere modificata, in diminuzione o in aumento, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dell’INPS, sulla base delle risultanze del bilancio consuntivo del Fondo medesimo.

Il datore di lavoro deve integrare le denunce previste dall’art. 4, primo comma, del decreto legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, con l’indicazione dei dati necessari all’applicazione delle norme contenute nel presente articolo, nonché dei dati relativi all’accantonamento effettuato nell’anno precedente ed all’accantonamento complessivo risultante a credito del lavoratore. Si applicano altresì le disposizioni di cui ai commi 2°, 3° e 4° dell’art. 4 del predetto D.L. Le disposizioni del presente comma non si applicano al rapporto di lavoro domestico.

Per i giornalisti e per i dirigenti di aziende industriali, il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto è gestito, rispettivamente, dall’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani Giovanni Amendola e dall’Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.


Art. 3

(Norme in materia pensionistica)


A decorrere dall'anno 1983 e con effetto dal 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre di ciascun anno, gli importi delle pensioni alle quali si applica la perequazione automatica di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ed all'articolo 9 della legge 3 giugno 1975 n. 160, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle erogate in favore dei soggetti il cui trattamento è regolato dall'articolo 7 della predetta legge 3 giugno 1975, n. 160, e dall'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono aumentati in misura pari alla variazione percentuale, come definita nel comma seguente, dell'indice del costo della vita calcolato dall'lSTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria.

Alle date di cui al comma precedente la variazione si determina confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso tra l'ottavo ed il sesto mese con il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso fra l'undicesimo ed il nono mese anteriori a quello da cui ha effetto l'aumento.

Con la stessa decorrenza le pensioni alle quali si applicano le norme di cui all'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, vengono aumentate di una quota aggiuntiva pari al prodotto che si ottiene moltiplicando il valore unitario, fissato per ciascun punto in lire 1.910 mensili, per il numero dei punti di contingenza che sono accertati nel modo indicato nel comma seguente.

Il numero dei punti è uguale alla differenza, arrotondata all'unità, tra i valori medi degli indici indicati nel secondo comma del presente articolo.

Gli aumenti di cui ai precedenti commi primo e terzo sono esclusi dalla misura della pensione da assoggettare alla perequazione annuale avente decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

L'adeguamento periodico dei contributi calcolato con la perequazione automatica delle pensioni è effettuato con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno e comprende anche le variazioni intervenute con decorrenza dal 1° aprile, dal 1° luglio e dal 1° ottobre.

A decorrere dal 1° gennaio 1983 ai titolari di pensione o assegno indicati nell'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, le variazioni nella misura mensile dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, sono apportate trimestralmente sulla base dei punti di variazione del costo della vita registrati tra gli indici indicati nel secondo comma del presente articolo. Con decreto del Ministro del tesoro sono adeguate dalla predetta data le aliquote contributive delle relative gestioni previdenziali.

Per le pensioni liquidate con decorrenza successiva al 30 giugno 1982, la retribuzione annua pensionabile per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è costituita dalla quinta parte della somma delle retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro, o corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente, ovvero ad eventuale contribuzione volontaria, risultante dalle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione La Corte costituzionale con sentenza n. 822 del 14 luglio 1988 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale comma, nella parte in cui non prevede, per i lavoratori prossimi alla pensione al momento della sua entrata in vigore, o già pensionati, il mantenimento in vigore, ai fini della liquidazione della pensione stessa, dei criteri dettati dall'art. 26, terzo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160;

- con sentenza n. 307 del 26 maggio 1989 ha dichiarato la illegittimità costituzionale di tale comma nella parte in cui non prevede che, in caso di prosecuzione volontaria nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti da parte del lavoratore dipendente che abbia già conseguito in costanza di rapporto di lavoro la prescritta anzianità assicurativa e contributiva, la pensione liquidata non possa comunque essere inferiore a quella che sarebbe spettata al raggiungimento dell'età pensionabile sulla base della sola contribuzione obbligatoria;

- con sentenza 10 novembre 1992, n. 428, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non consente, in caso di pensione di anzianità, che dopo il raggiungimento dell'età pensionabile, la pensione debba essere ricalcolata sulla base della sola contribuzione obbligatoria qualora porti ad un risultato più favorevole per l'assicurato;

- con sentenza 30 giugno 1994, n. 264, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede che, nel caso di esercizio durante l'ultimo quinquennio di contribuzione di attività lavorativa, meno retribuita da parte di un lavoratore che abbia già conseguito la prescritta anzianità, la pensione liquidata non possa essere comunque inferiore a quella che sarebbe spettata, al raggiungimento dell'età pensionabile, escludendo dal computo, ad ogni effetto, i periodi di minore retribuzione, in quanto non necessari ai fini del requisito dell'anzianità contributiva minima;

- con sentenza 26 luglio 1995, n. 388, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede che, nell'ipotesi di lavoratore dipendente sottoposto ad integrazione salariale, il quale abbia già conseguito in costanza di rapporto di lavoro la prescritta anzianità assicurativa e contributiva obbligatoria e per il quale la pensione sia liquidata sulla base del concorso della contribuzione figurativa, non possa essere comunque liquidata una pensione di importo inferiore a quella che sarebbe spettata tenendo conto soltanto della contribuzione obbligatoria..

A ciascuna settimana si attribuisce il valore retributivo corrispondente alla retribuzione media dell'anno solare cui la settimana stessa si riferisce. La retribuzione media di ciascun anno solare si determina suddividendo le retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro o corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente ovvero ad eventuale contribuzione volontaria per il numero delle settimane coperte da contribuzione obbligatoria, effettiva o figurativa, o volontaria.

Per l'anno solare in cui cade la decorrenza della pensione sono prese in considerazione le retribuzioni corrispondenti ai periodi di paga scaduti anteriormente alla decorrenza stessa.

La retribuzione media settimanale determinata per ciascun anno solare ai sensi del precedente nono comma è rivalutata in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno solare cui la retribuzione si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione.

La retribuzione media settimanale di ciascun anno solare o frazione di esso, rivalutata ai sensi del comma precedente, non è presa in considerazione per la parte eccedente la retribuzione massima settimanale pensionabile in vigore nell'anno solare da cui decorre la pensione.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1983, il limite massimo di retribuzione annua, di cui all'articolo 19 della legge 23 aprile 1981, n. 155, ai fini della determinazione della pensione a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, è adeguato annualmente con effetto dal 1° gennaio con la disciplina della perequazione automatica prevista per le pensioni a carico del fondo predetto d'importo superiore al trattamento minimo.

Qualora il numero delle settimane di contribuzione utili per la determinazione della retribuzione annua pensionabile sia inferiore a 260, ferma restando la determinazione della retribuzione media settimanale nell'ambito di ciascun anno solare di cui ai commi ottavo, nono, decimo, undicesimo e dodicesimo del presente articolo, la retribuzione annua pensionabile è data dalla media aritmetica delle retribuzioni corrispondenti alle settimane di contribuzioni esistenti.

Agli oneri derivanti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dall'applicazione del presente articolo si provvede elevando le aliquote contributive a carico dei datori di lavoro, per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ivi compresi gli addetti ai servizi domestici e familiari ed i pescatori della piccola pesca, con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del 1° luglio 1982 nella misura dello 0,30 per cento della retribuzione imponibile e con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1983 nella misura ulteriore dello 0,20 per cento della retribuzione imponibile.

I datori di lavoro detraggono per ciascun lavoratore l'importo della contribuzione aggiuntiva di cui al comma precedente dall'ammontare della quota di trattamento di fine rapporto relativa al periodo di riferimento della contribuzione stessa. Qualora il trattamento di fine rapporto sia erogato mediante forme previdenziali, la contribuzione aggiuntiva detratta dal contributo dovuto per il finanziamento di trattamento stesso, il cui importo spettante al lavoratore è corrispondentemente ridotto.


Art. 4

(Disposizioni finali)


Le indennità di cui agli articoli 351, 352, 919 e 920 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono sostituiti dal trattamento di fine rapporto disciplinato dall'articolo 2120 del codice civile.

Quando a norma del capo IV del titolo IV del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, il trattamento o altra indennità di fine rapporto sono commisurati alla retribuzione, questa si intende determinata e regolata dai contratti collettivi di lavoro.

La disposizione di cui al sesto comma dell'articolo 2120 del codice civile non si applica alle aziende dichiarate in crisi ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni.

Le norme di cui all'articolo 2120 del codice civile e ai commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 5 della presente legge si applicano a tutti i rapporti di lavoro subordinato per i quali siano previste forme di indennità di anzianità, di fine lavoro, di buonuscita, comunque denominate e da qualsiasi fonte disciplinate.

Restano salve le indennità corrisposte alla cessazione del rapporto aventi natura e funzione diverse da quelle delle indennità di cui al comma precedente.

Resta altresì ferma la disciplina legislativa del trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici.

Il fondo di cui all'articolo 3 del regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, è soppresso.

Le disponibilità del fondo di cui al precedente comma sono devolute ai datori di lavoro aventi diritto, proporzionalmente agli accantonamenti effettuati a norma di legge. Le modalità di liquidazione delle disponibilità anzidette sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

Sono abrogati gli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91.

Sono abrogate tutte le altre norme di legge o aventi forza di legge che disciplinano le forme di indennità di anzianità, di fine rapporto e di buonuscita, comunque denominate.

Sono nulle e vengono sostituite di diritto dalle norme della presente legge tutte le clausole dei contratti collettivi regolanti la materia del trattamento di fine rapporto.

Nei casi in cui norme di legge o aventi forza di legge o clausole di contratti collettivi facciano richiamo agli istituti indicati al precedente decimo comma o alle fonti regolatrici di essi, il richiamo deve intendersi riferito al trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 1 della presente legge.


Art. 5

(Disposizioni transitorie)


L'indennità di anzianità che sarebbe spettata ai singoli prestatori di lavoro in caso di cessazione del rapporto all'atto dell'entrata in vigore della presente legge è calcolata secondo la disciplina vigente sino a tale momento e si cumula a tutti gli effetti con il trattamento di cui all'articolo 2120 del codice civile. Si applicano le disposizioni del quarto e quinto comma dell'articolo 2120 del codice civile.

A parziale deroga del secondo e terzo comma dell'articolo 2120 del codice civile, gli aumenti dell'indennità di contingenza o di emolumenti di analoga natura, maturati a partire dal 1° febbraio 1977 e fino al 31 maggio 1982, sono computati nella retribuzione annua utile nelle seguenti misure e scadenze:

25 punti a partire dal 1° gennaio 1983;

ulteriori 25 punti a partire dal 1° luglio 1983;

ulteriori 25 punti a partire dal 1° gennaio 1984;

ulteriori 25 punti a partire dal 1° luglio 1984;

ulteriori 25 punti a partire dal 1° gennaio 1985;

ulteriori 25 punti a partire dal 1° luglio 1985;

i residui punti a partire dal 1° gennaio 1986.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro anteriormente all'anno 1986, gli aumenti dell'indennità di contingenza o di emolumenti di analoga natura maturati a partire dal 1° febbraio 1977 e fino al 31 maggio 1982 e non ancora computati a norma del comma precedente, sono corrisposti in aggiunta al trattamento di fine rapporto maturato.

Fino al 31 dicembre 1989, e salvo disposizioni più favorevoli dei contratti collettivi, nei confronti dei lavoratori che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge fruiscono dell'indennità di anzianità in misura inferiore a quella prevista dalla legge 18 dicembre 1960, n. 1561, le misure espresse in ore o giorni indicate dai contratti collettivi per l'indennità di anzianità sono commisurate proporzionalmente all'importo della retribuzione di ciascun anno divisa per 13,5.

Entro la data di cui al comma precedente tutte le categorie di lavoratori debbono fruire del trattamento previsto dall'articolo 1 della presente legge.

Le disposizioni di cui ai precedenti quarto e quinto comma si applicano anche al personale navigante con le qualifiche di "sottufficiale" e di "comune".

E' riaperto, fino al 31 maggio 1982, il termine stabilito nell'articolo 23 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, per il versamento degli accantonamenti e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione di cui al decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251.

Per l'anno 1982 l'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati del mese di dicembre è quello risultante rispetto all'indice del mese di maggio.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


ALLEGATO E



MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO



ACCORDO NAZIONALE PER IL PUNTO DI CONTINGENZA L’Accordo è stato recepito dall’ASSVIGILANZA in data 16.07.1987


Il Sottosegretario di Stato al Lavoro Sen. Mario Costa

considerato che in data 9 aprile 1982 è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per Dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata, il cui testo è stato firmato in data odierna, prende atto della volontà della Federazione Unitaria CGIL-CISL-UIL e dell’Associazione Nazionale fra gli Istituti di Vigilanza Privata di estendere l’accordo 22 gennaio 1983 ai lavoratori sopra citati, per quanto applicabile e per le parti specificamente riferibili al settore.

In particolare le parti firmatarie della presente intesa riconoscono che con l’estensione dell’accordo 22 gennaio 1983 la decorrenza del valore del nuovo punto di contingenza è quella del 1° febbraio 1983.

Roma, 6 maggio 1983


per il Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale

Sen. Mario Costa



per l’ANIVP

Geom. C. Compiano



per la Federazione CGIL-CISL-UIL

M. Zazza - G. Grossi - G. Borello



ALLEGATO F



ACCORDO NAZIONALE PER LA CONCILIAZIONE DELLE VERTENZE


Addì, 20 Maggio 1977, in Roma


TRA


L’A.N.I.V.P. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA


E

la FISASCAT.CISL

la FILCAMS-CGIL

la UILTuCS-UIL

Addì, 11 aprile 1987, in Roma


TRA


L’ASSVIGILANZA - ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA


E

la FISASCAT-CISL

la FILCAMS-CGIL

la UILTuCS-UIL


si conviene quanto segue:

Art. 1 - Per tutte le controversie individuali singole o plurime, relative all’applicazione del contratto nazionale di lavoro e di altri contratti o accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro negli Istituti di Vigilanza compresi nella sfera di applicazione dei predetti contratti o accordi è prescritto il tentativo di conciliazione in sede sindacale da esperirsi territorialmente con l’assistenza:

- per il datore di lavoro, dell’Associazione firmataria del presente accordo cui aderisce;

- per il lavoratore, dell’Organizzazione Sindacale locale di una delle associazioni sindacali locali aderenti ad una delle associazioni nazionali firmatarie del presente accordo, a cui il lavoratore stesso sia iscritto o abbia conferito mandato.

Art. 2 - La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione per tramite dell’Organizzazione Sindacale alla quale sia iscritta o abbia conferito mandato.

L’Organizzazione Sindacale che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia all’Organizzazione contrapposta per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nel caso in cui il tentativo di conciliazione sia promosso da un datore di lavoro, l’Associazione cui aderisce ne darà comunicazione per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al prestatore d’opera, invitandolo a designare entro otto giorni l’Organizzazione Sindacale dei lavoratori che dovrà assisterlo. Ricevuta la segnalazione, l’Associazione provvede entro venti giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione.

I verbali di conciliazione redatti in cinque copie, dovranno essere sottoscritti dalle parti interessate e dai rappresentanti delle rispettive Associazioni e saranno depositati a cura di una delle parti presso l’Ufficio del lavoro competente per territorio, per gli effetti di cui alla Legge 11 agosto 1973 n. 533.

Art. 3 - Nel caso in cui il tentativi di conciliazione abbia esito positivo, resta inteso che l’accordo intervenuto non è impugnabile, giusta quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 411, 3° comma, CPC, e 2113, 4° comma, C.C., come risultano sostituiti dagli artt. 1 e 6 della Legge 11 agosto 1973, n. 533.

Qualora il tentativo di conciliazione non riesca le parti restano libere di adire l’autorità giudiziaria.

In ogni caso, trovano applicazione le norme di cui all’art. 411, ultimo comma e all’art. 412 del CPC così come risultano sostituiti dall’art. 1 della Legge 11 agosto 1973, n. 533.

Art. 4 - Nel caso in cui il tentativo previsto dagli articoli precedenti abbia esito negativo, potrà essere esperito un secondo tentativo presso l’Ufficio del lavoro competente per territorio, con l’intervento dei rappresentanti delle stesse Organizzazioni Sindacali che hanno assistito le parti nel corso del primo esperimento.

Art. 5 - Nel caso di controversie relative a licenziamenti individuali di cui alla Legge 15 luglio 1966, n. 604 ed alla Legge 20 maggio 1970, n. 300, deve essere ugualmente esperito il tentativo di conciliazione di cui ai precedenti articoli del presente accordo.


ALLEGATO G



Legge 15 luglio 1966, n. 604

NORME SUI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 6 agosto 1966)



(GIUSTA CAUSA)

Art. 1 - Nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, intercedente con datori di lavoro privati o con enti pubblici, ove la stabilità non sia assicurata da norme di legge, di regolamento e di contratto collettivo o individuale, il licenziamento del prestatore di lavoro non può avvenire che per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 del Codice civile o per giustificato motivo.

Art. 2 Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 2, L. 11 maggio 1990, n. 108. - Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro.

Il prestatore di lavoro può chiedere, entro 15 giorni dalla comunicazione, i motivi che hanno determinato il recesso: in tal caso il datore di lavoro deve, nei sette giorni dalla richiesta, comunicarli per iscritto.

Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è inefficace.

Le disposizioni di cui al comma 1 e di cui all'articolo 9 si applicano anche ai dirigenti.

Art. 3 - Il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.

Art. 4 - Il licenziamento determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa, dall'appartenenza ad un sindacato e dalla partecipazione ad attività sindacali è nullo, indipendentemente dalla motivazione adottata.

Art. 5 - L'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro.

Art. 6 - Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.

Il termine di cui al comma precedente decorre dalla comunicazione del licenziamento ovvero dalla comunicazione dei motivi ove questa non sia contestuale a quella del licenziamento.

A conoscere delle controversie derivanti dall'applicazione della presente legge è competente il pretore.

Art. 7 - Quando il prestatore di lavoro non possa avvalersi delle procedure previste dai contratti collettivi o dagli accordi sindacali, può promuovere, entro venti giorni dalla comunicazione del licenziamento ovvero dalla comunicazione dei motivi ove questa non sia contestuale a quella del licenziamento, il tentativo di conciliazione presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

Le parti possono farsi assistere dalle associazioni sindacali a cui sono iscritte o alle quali conferiscono mandato.

Il relativo verbale di conciliazione, in copia autenticata dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, acquista forza di titolo esecutivo con decreto del pretore.

Il termine di cui al primo comma dell'articolo precedente è sospeso dal giorno della richiesta all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione fino alla data della comunicazione del deposito in cancelleria del decreto del pretore, di cui al comma precedente o, nel caso di fallimento del tentativo di conciliazione, fino alla data del relativo verbale.

In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione di cui al primo comma le parti possono definire consensualmente la controversia mediante arbitrato irrituale.

Art. 8 Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 3, L. 11 maggio 1990, n. 108.

- Quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità di importo compreso tra un minimo di 25 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti. La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro.

Art. 9 - L'indennità di anzianità è dovuta al prestatore di lavoro in ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 10 La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui:

a) non comprende gli apprendisti tra i beneficiari dell'indennità dovuta ai sensi dell'art. 9 della presente legge (sent. 4 febbraio 1970, n. 14);

b) esclude gli apprendisti dalla sfera di applicabilità degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11, 12, 13 della presente legge (sent. 28 novembre 1973, n. 169);

c) esclude il diritto del prestatore di lavoro, che riveste la qualifica di impiegato o di operaio ai sensi dell'art. 2095 cod. civ., a percepire l'indennità di cui all'art. 9 della presente legge quando assunto in prova e licenziato durante il periodo di prova medesimo (sent. n. 189 del 16 dicembre 1980);

d) non prevede l'applicabilità della legge stessa al personale marittimo navigante delle imprese di navigazione (sent. 3 aprile 1987, n. 96).

- Le norme della presente legge si applicano nei confronti dei prestatori di lavoro che rivestano la qualifica di impiegato e di operaio, ai sensi dell'articolo 2095 del Codice civile e, per quelli assunti in prova, si applicano dal momento in cui l'assunzione diviene definitiva e, in ogni caso, quando sono decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro.

Art. 11 L'originario primo comma è stato abrogato dall'art. 6, comma 2, L. 11 maggio 1990, n. 108. Precedentemente la Corte costituzionale aveva dichiarato:

a) con sentenza 7 luglio 1986, n. 176, l'illegittimità costituzionale dell'originario primo comma nella parte in cui esclude l'applicabilità degli artt. 1 e 3 della stessa legge nei riguardi di prestatori di lavoro che, senza essere pensionati o in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età;

b) con sentenza 18 giugno 1986, n. 137, l'illegittimità costituzionale dell'originario articolo nella parte in cui prevedeva il conseguimento della pensione di vecchiaia e, quindi, il licenziamento della donna lavoratrice per detto motivo, al compimento del cinquantacinquesimo anno di età anzichè al compimento del sessantesimo anno come per l'uomo. - La materia dei licenziamenti collettivi per riduzione di personale è esclusa dalle disposizioni della presente legge.

Art. 12 - Sono fatte salve le disposizioni di contratti collettivi e accordi sindacali che contengano, per la materia disciplinata dalla presente legge, condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro.

Art. 13 - Tutti gli atti e i documenti relativi ai giudizi o alle procedure di conciliazione previsti dalla presente legge sono esenti da bollo, imposta di registro e da ogni altra tassa o spesa.

Art. 14 - La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


ALLEGATO H



LEGGE 20 Maggio 1970, n.300

Norme sulla tutela della libertà e dignità
dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro
e norme sul collocamento


(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 27 maggio 1970)

(STATUTO DEI LAVORATORI)



Titolo I

DELLA LIBERTA' E DIGNITA' DEL LAVORATORE



Art. 1

(Libertà di opinione)


I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge.


Art. 2

(Guardie giurate)


Il datore di lavoro può impiegare le guardie particolari giurate, di cui agli articoli 133 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, soltanto per scopi di tutela del patrimonio aziendale.

Le guardie giurate non possono contestare ai lavoratori azioni o fatti diversi da quelli che attengono alla tutela del patrimonio aziendale.

È fatto divieto al datore di lavoro di adibire alla vigilanza sull'attività lavorativa le guardie di cui al primo comma, le quali non possono accedere nei locali nei quali si svolge tale attività, durante lo svolgimento della stessa, se non eccezionalmente per specifiche e motivate esigenze attinenti ai compiti di cui al primo comma.

In caso di inosservanza da parte di una guardia particolare giurata delle disposizioni di cui al presente articolo, l'Ispettorato del lavoro ne promuove presso il questore la sospensione dal servizio, salvo il provvedimento di revoca della licenza da parte del prefetto nei casi più gravi.


Art. 3

(Personale di vigilanza)


I nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa debbono essere comunicati ai lavoratori interessati.


Art. 4

(Impianti audiovisivi)


E' vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.

Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le Rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la Commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti.

Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le Rappresentanze sindacali aziendali o con la Commissione interna, l'Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dettando all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti.

Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le Rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la Commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.


Art. 5

(Accertamenti sanitari)


Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente.

Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda.

Il datore di lavoro ha la facoltà di far controllare l'idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.


Art. 6

(Visite personali di controllo)


Le visite personali di controllo sono vietate fuorché nei casi in cui siano indispensabili ai fini della tutela del patrimonio aziendale, in relazione alla qualità degli strumenti di lavoro, o delle materie prime o dei prodotti.

In tali casi le visite personali potranno essere effettuate soltanto a condizione che siano eseguite all'uscita dei luoghi di lavoro, che siano salvaguardate la dignità e la riservatezza del lavoratore e che avvengano con l'applicazione di sistemi di selezione automatica riferiti alla collettività o a gruppi di lavoratori.

Le ipotesi nelle quali possono essere disposte le visite personali, nonché, ferme restando le condizioni di cui al secondo comma del presente articolo, le relative modalità debbono essere concordate dal datore di lavoro con le Rappresentanze sindacali aziendali oppure, in mancanza di queste, con la Commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro.

Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro di cui al precedente comma, il datore di lavoro, le Rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la Commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo articolo 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.


Art. 7

(Sanzioni disciplinari)


Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano.

Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.

Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato Con sentenza n. 204 del 30 novembre 1982 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei primi tre commi del presente articolo, interpretati nel senso che siano inapplicabili ai licenziamenti disciplinari, per i quali detti commi non siano espressamente richiamati dalla normativa legislativa, collettiva o validamente posta dal datore di lavoro.

Con sentenza n. 427 del 25 luglio 1989 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo e terzo comma del presente articolo, nella parte in cui è esclusa la loro applicabilità al licenziamento per motivi disciplinari irrogato da imprenditore che abbia meno di sedici dipendenti..

Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportano mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non può essere disposta per un importo superiore a quattro ore della retribuzione di base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni.

In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.

Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione e arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.

Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall'invito rivoltogli dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.

Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.


Art. 8

(Divieto di indagini sulle opinioni)


E' fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore.


Art. 9

(Tutela della salute e dell'integrità fisica)


I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.


Art. 10

(Lavoratori studenti)


I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario durante i riposi settimanali.

I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti.

Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma.


Art. 11

(Attività culturali, ricreative ed assistenziali e controlli sul servizio di mensa)


Le attività culturali, ricreative ed assistenziali promosse nell'azienda sono gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori.

Le rappresentanze sindacali aziendali, costituite a norma dell'articolo 19, hanno diritto di controllare la qualità del servizio di mensa secondo modalità stabilite dalla contrattazione collettiva N.d.R. Rubrica così modificata dall'art. 6, comma 6, D.L. 11 luglio 1992, n. 333.

Comma aggiunto dall'art. 6, comma 7, D.L. 11 luglio 1992, n. 333..


Art. 12

(Istituti di patronato)


Gli istituti di patronato e di assistenza sociale riconosciuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'adempimento dei compiti di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, hanno diritto di svolgere, su un piano di parità, la loro attività all'interno dell'azienda, secondo le modalità da stabilirsi con accordi aziendali.


Art. 13

(Mansioni del lavoratore)


L'art. 2103 del Codice civile è sostituito dal seguente:

"Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

Ogni patto contrario è nullo".


Titolo II

DELLA LIBERTA' SINDACALE



Art. 14

(Diritto di associazione e di attività sindacale)


Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro.


Art. 15

(Atti discriminatori)


È nullo qualsiasi patto od atto diretto a:

a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte;

b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso Comma così sostituito dall'art. 13 della L. 9 dicembre 1977, n. 903..


Art. 16

(Trattamenti economici collettivi discriminatori)


E' vietata la concessione di trattamenti economici di maggior favore aventi carattere discriminatorio a mente dell'articolo 15.

Il pretore, su domanda dei lavoratori nei cui confronti è stata attuata la discriminazione di cui al comma precedente o delle associazioni sindacali alle quali questi hanno dato mandato, accertati i fatti, condanna il datore di lavoro al pagamento, a favore del Fondo adeguamento pensioni, di una somma pari all'importo dei trattamenti economici di maggior favore illegittimamente corrisposti nel periodo massimo di un anno.


Art. 17

(Sindacati di comodo)


E' fatto divieto ai datori di lavoro e alle associazioni di datori di lavoro di costituire o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori.


Art. 18

(Reintegrazione nel posto di lavoro)


Ferma restando l'esperibilità delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro.

Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui al primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale.

Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie.

Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l'inefficacia o l'invalidità stabilendo un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione; in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto.

Fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto al quarto comma, al prestatore di lavoro è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto. Qualora il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso servizio, né abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza il pagamento dell'indennità di cui al presente comma, il rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei termini predetti Gli attuali primi 5 commi sono stati inseriti in sostituzione degli originari primi 2 commi di tale articolo, dall'art. 1, L. 11 maggio 1990, n. 108..

La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente esecutiva.

Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.

L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del Codice di procedura civile.

L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.

Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo comma ovvero all'ordinanza di cui al quarto comma, non impugnata o confermata dal giudice che l'ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore.


Titolo III

DELL'ATTIVITA' SINDACALE



Art. 19

(Costituzione delle Rappresentanze sindacali aziendali)


Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito:

a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale Lettera abrogata dall'art. 1, D.P.R. 28 luglio 1995, n. 312, a decorrere dal 28 settembre 1995.

;

b) delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell'unità produttiva L'art. 1, D.P.R. 28 luglio 1995, n. 312, ha abrogato la presente lettera limitatamente alle parole "non affiliate alle predette confederazioni" e alle parole "nazionali o provinciali", a decorrere dal 28 settembre 1995..

Nell'ambito delle aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento.


Art. 20

(Assemblea)


I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nell'unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Migliori condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva.

Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi - sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle Rappresentanze sindacali aziendali nell'unità produttiva, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di lavoro.

Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la Rappresentanza sindacale aziendale.

Ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di assemblea possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro, anche aziendali.


Art. 21

(Referendum)


Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori dell'orario di lavoro, di referendum sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attività sindacale, indetti da tutte le Rappresentanze sindacali aziendali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti all'unità produttiva e alla categoria particolarmente interessata.

Ulteriori modalità per lo svolgimento del referendum possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro anche aziendali.


Art. 22

(Trasferimento dei dirigenti delle Rappresentanze sindacali aziendali)


Il trasferimento dall'unità produttiva dei dirigenti delle Rappresentanze sindacali aziendali di cui al precedente articolo 19, dei candidati e dei membri di Commissione interna può essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza.

Le disposizioni di cui al comma precedente ed ai commi quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 18 si applicano sino alla fine del terzo mese successivo a quello in cui è stata eletta la Commissione interna per i candidati nelle elezioni della Commissione stessa e sino alla fine dell'anno successivo a quello in cui è cessato l'incarico per tutti gli altri.


Art. 23

(Permessi retribuiti)


I dirigenti delle Rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.

Salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi di lavoro hanno diritto ai permessi di cui al primo comma almeno:

a) un dirigente per ciascuna Rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;

b) un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna Rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;

c) un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui è organizzata la Rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b).

I permessi retribuiti di cui al presente articolo non potranno essere inferiori a otto ore mensili nelle aziende di cui alle lettere b) e c) del comma precedente; nelle aziende di cui alla lettera a) i permessi retribuiti non potranno essere inferiori ad un'ora all'anno per ciascun dipendente.

Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo comma deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima, tramite le Rappresentanze sindacali aziendali.


Art. 24

(Permessi non retribuiti)


I dirigenti sindacali aziendali di cui all'articolo 23 hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all'anno.

I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima, tramite le Rappresentanze sindacali aziendali.


Art. 25

(Diritto di affissione)


Le Rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.


Art. 26

(Contributi sindacali)


I lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all'interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale.

Le associazioni sindacali dei lavoratori hanno diritto di percepire, tramite ritenuta sul salario nonché sulle prestazioni erogate per conto degli enti previdenziali, i contributi sindacali che i lavoratori intendono loro versare, con modalità stabilite dai contratti collettivi di lavoro, che garantiscono la segretezza del versamento effettuato dal lavoratore a ciascuna associazione sindacale Comma sostituito dall'art. 18, comma 2, L. 23 luglio 1991, n. 223 e successivamente abrogato dall'art. 1, D.P.R. 28 luglio 1995, n. 313, a decorrere dal 28 settembre 1995.

.

Nelle aziende nelle quali il rapporto di lavoro non è regolato da contratti collettivi, il lavoratore ha diritto di chiedere il versamento del contributo sindacale all'associazione da lui indicata Comma abrogato dall'art. 1, D.P.R. 28 luglio 1995, n. 313, a decorrere dal 28 settembre 1995.

.


Art. 27

(Locali delle Rappresentanze sindacali aziendali)


Il datore di lavoro nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti pone permanentemente a disposizione delle Rappresentanze sindacali aziendali, per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune all'interno dell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.

Nelle unità produttive con un numero inferiore di dipendenti le Rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.


Titolo IV

DISPOSIZIONI VARIE E GENERALI



Art. 28

(Repressione della condotta antisindacale)


Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.

L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il pretore in funzione di giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato a norma del comma successivo Comma così sostituito dall'art. 2 della L. 8 novembre 1977, n. 847.

.

Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del Codice di procedura civile Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 8 novembre 1977, n. 847.

.

Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo comma, o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punito ai sensi dell'articolo 650 del Codice penale.

L'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'articolo 36 del Codice penale.

Se il comportamento di cui al primo comma è posto in essere da una amministrazione statale o da un altro ente pubblico non economico, l'azione è proposta con ricorso davanti al pretore competente per territorio.

Qualora il comportamento antisindacale sia lesivo anche di situazioni soggettive inerenti al rapporto di impiego, le organizzazioni sindacali di cui al primo comma, ove intendano ottenere anche la rimozione dei provvedimenti lesivi delle predette situazioni, propongono il ricorso davanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, che provvede in via di urgenza con le modalità di cui al primo comma. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti allo stesso tribunale, che decide con sentenza immediatamente esecutiva Gli ultimi due commi di tale articolo sono stati aggiunti dall'art. 6, comma 1, della L. 12 giugno 1990, n. 146..


Art. 29

(Fusione delle Rappresentanze sindacali aziendali)


Quando le Rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 si siano costituite nell'ambito di due o più delle associazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo predetto, nonché nella ipotesi di fusione di più Rappresentanze sindacali, i limiti numerici stabiliti dall'articolo 23, secondo comma, si intendono riferiti a ciascuna delle associazioni sindacali unitariamente rappresentate nella unità produttiva.

Quando la formazione di Rappresentanze sindacali unitarie consegua alla fusione delle associazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 19, i limiti numerici della tutela accordata ai dirigenti di Rappresentanze sindacali aziendali, stabiliti in applicazione dell'articolo 23, secondo comma, ovvero del primo comma del presente articolo restano immutati.


Art. 30

(Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali)


I componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni di cui all'articolo 19 hanno diritto a permessi retribuiti, secondo le norme dei contratti di lavoro, per la partecipazione alle riunioni degli organi suddetti.


Art. 31 N.B.: L'art. 22, comma 39, L. 23 dicembre 1994, n. 724, ha interpretato la normativa prevista dal presente articolo nel senso della sua applicabilità ai dipendenti pubblici eletti nel Parlamento nazionale, nel Parlamento europeo e nei consigli regionali.

(Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche
elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali)


I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato Comma così sostituito dall'art. 2 della L. 13 agosto 1979, n. 384.

.

La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.

I periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi sono considerati utili a richiesta dell'interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico della assicurazione generale obbligatoria di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche ed integrazioni, nonchè a carico di enti, fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione predetta, o che ne comportino comunque l'esonero.

Durante i periodi di aspettativa l'interessato, in caso di malattia, conserva il diritto alle prestazioni a carico dei competenti enti preposti alla erogazione delle prestazioni medesime.

Le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma non si applicano qualora a favore dei lavoratori siano previste forme previdenziali per il trattamento di pensione e per malattia, in relazione all'attività espletata durante il periodo di aspettativa Comma interpretato autenticamente dalla L. 9 maggio 1977, n. 210.

.


Art. 32

(Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive)


I lavoratori eletti alla carica di consigliere comunale o provinciale che non chiedano di essere collocati in aspettativa sono, a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario all'espletamento del mandato, senza alcuna decurtazione della retribuzione.

I lavoratori eletti alla carica di sindaco o di assessore comunale, ovvero di presidente di giunta provinciale o di assessore provinciale, hanno diritto anche a permessi non retribuiti per un minimo di trenta ore mensili Le disposizioni di questo articolo sono state sostituite dalle disposizioni contenute nella L. 27 dicembre 1985, n. 816, limitatamente "a quanto espressamente disciplinato" nella legge stessa (cfr. art. 28, L. n. 816/1985)..


Titolo V

NORME SUL COLLOCAMENTO



Art. 33

(Collocamento)


La commissione per il collocamento, di cui all'art. 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è costituita obbligatoriamente presso le sezioni zonali, comunali e frazionali degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, quando ne facciano richiesta le organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative.

Alla nomina della commissione provvede il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, il quale, nel richiedere la designazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, tiene conto del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e assegna loro un termine di 15 giorni, decorso il quale provvede d'ufficio.

La commissione è presieduta dal dirigente della sezione zonale, comunale, frazionale, ovvero da un suo delegato, e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

La commissione ha il compito di stabilire e di aggiornare periodicamente la graduatoria delle precedenze per l'avviamento al lavoro, secondo i criteri di cui al quarto comma dell'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Salvo il caso nel quale sia ammessa la richiesta nominativa, la sezione di collocamento, nella scelta del lavoratore da avviare al lavoro, deve uniformarsi alla graduatoria di cui al comma precedente, che deve essere esposta al pubblico presso la sezione medesima e deve essere aggiornata ad ogni chiusura dell'ufficio con l'indicazione degli avviati.

Devono altresì essere esposte al pubblico le richieste numeriche che pervengono dalle ditte.

La commissione ha anche il compito di rilasciare il nulla osta per l'avviamento al lavoro ad accoglimento di richieste nominative o di quelle di ogni altro tipo che siano disposte dalle leggi o dai contratti di lavoro. Nei casi di motivata urgenza, l'avviamento è provvisoriamente autorizzato dalla sezione di collocamento e deve essere convalidato dalla commissione di cui al primo comma del presente articolo entro dieci giorni. Dei dinieghi di avviamento al lavoro per richiesta nominativa deve essere data motivazione scritta su apposito verbale in duplice copia, una da tenere presso la sezione di collocamento e l'altra presso il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro. Tale motivazione scritta deve essere immediatamente trasmessa al datore di lavoro richiedente.

Nel caso in cui la commissione neghi la convalida ovvero non si pronunci entro venti giorni dalla data della comunicazione di avviamento, gli interessati possono inoltrare ricorso al direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, il quale decide in via definitiva, su conforme parere della commissione di cui all'articolo 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

I turni di lavoro di cui all'articolo 16 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono stabiliti dalla commissione e in nessun caso possono essere modificati dalla sezione.

Il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro annulla d'ufficio i provvedimenti di avviamento e di diniego di avviamento al lavoro in contrasto con le disposizioni di legge. Contro le decisioni del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro è ammesso ricorso al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Per il passaggio del lavoratore dall'azienda nella quale è occupato ad un'altra occorre il nulla osta della sezione di collocamento competente.

Ai datori di lavoro che non assumono i lavoratori per il tramite degli uffici di collocamento, sono applicate le sanzioni previste dall'articolo 38 della presente legge.

Le norme contenute nella legge 29 aprile 1949 n. 264, rimangono in vigore in quanto non modificate dalla presente legge.


Art. 34

(Richieste nominative di manodopera)


A decorrere dal novantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge, le richieste nominative di manodopera da avviare al lavoro sono ammesse esclusivamente per i componenti del nucleo familiare del datore di lavoro, per i lavoratori di concetto e per gli appartenenti a ristrette categorie di lavoratori altamente specializzati, da stabilirsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione centrale di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264.


Titolo VI

DISPOSIZIONI FINALI E PENALI



Art. 35

(Campo di applicazione)


Per le imprese industriali e commerciali, le disposizioni del titolo III, ad eccezione del primo comma dell'articolo 27, della presente legge si applicano a ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa più di quindici dipendenti. Le stesse disposizioni si applicano alle imprese agricole che occupano più di cinque dipendenti.

Le norme suddette si applicano, altresì, alle imprese industriali e commerciali che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti.


Ferme restando le norme di cui agli articoli 1, 8, 9, 14, 15, 16 e 17, i contratti collettivi di lavoro provvedono ad applicare i principi di cui alla presente legge alle imprese di navigazione per il personale navigante La Corte costituzionale ha dichiarato:

a) l'illegittimità costituzionale parziale del presente comma, nella parte in cui non prevede la diretta applicabilità al predetto personale anche dell'art. 18 della stessa legge (sent. 3 aprile 1987, n. 96);

b) l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede la diretta applicabilità al predetto personale anche dell'art. 18 della stessa legge, come modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108 - "Disciplina dei licenziamenti individuali" (sent. 31 gennaio 1991, n. 41);

c) l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede la diretta applicabilità al predetto personale dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 7 della medesima legge (sent. 23 luglio 1991, n. 364)..


Art. 36

(Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori di opere pubbliche)


Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati ai sensi delle vigenti leggi dallo Stato a favore di imprenditori che esercitano professionalmente un'attività economica organizzata e nei capitolati di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, deve essere inserita la clausola esplicita determinante l'obbligo per il beneficiario o appaltatore di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.

Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di realizzazione degli impianti o delle opere che in quella successiva, per tutto il tempo in cui l'imprenditore beneficia delle agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Ogni infrazione al suddetto obbligo che sia accertata dall'Ispettorato del lavoro viene comunicata immediatamente ai Ministri nella cui amministrazione sia stata disposta la concessione del beneficio o dell'appalto. Questi adotteranno le opportune determinazioni, fino alla revoca del beneficio, e nei casi più gravi o nel caso di recidiva potranno decidere l'esclusione del responsabile, per un tempo fino a cinque anni, da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi appalto.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche quando si tratti di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero di appalti concessi da enti pubblici, ai quali l'Ispettorato del lavoro comunica direttamente le infrazioni per l'adozione delle sanzioni.


Art. 37

(Applicazione ai dipendenti da enti pubblici)


Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti da enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì ai rapporti di impiego dei dipendenti dagli enti pubblici, salvo che la materia sia diversamente regolata da norme speciali.


Art. 38

(Disposizioni penali)


Le violazioni degli articoli 2, 4, 5, 6, 8 e 15, primo comma, lettera a), sono punite, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 300.000 (1) a lire 3.000.000 Importo così elevato a norma dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689.(1) o con l'arresto da 15 giorni ad un anno.

Nei casi più gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda sono applicate congiuntamente.

Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita nel primo comma può presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo.

Nei casi previsti dal secondo comma, l'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'articolo 36 del Codice penale.


Art. 39

(Versamento delle ammende al Fondo adeguamento pensioni)


L'importo delle ammende è versato al Fondo adeguamento pensioni dei lavoratori.


Art. 40

(Abrogazione delle disposizioni contrastanti)


Ogni disposizione in contrasto con le norme contenute nella presente legge è abrogata.

Restano salve le condizioni dei contratti collettivi e degli accordi sindacali più favorevoli ai lavoratori.


Art. 41

(Esenzioni fiscali)


Tutti gli atti e documenti necessari per l'attuazione della presente legge e per l'esercizio dei diritti connessi, nonché tutti gli atti e documenti relativi ai giudizi nascenti dalla sua applicazione sono esenti da bollo, imposte di registro o di qualsiasi altra specie e da tasse.


ALLEGATO I


PRIORITA’ PER LA CONCESSIONE DI ANTICIPAZIONI
DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

1)Nell’accoglimento delle richieste di anticipazione sul trattamento di fine rapporto, nei limiti numerici stabiliti dalla legge, gli Istituti di Vigilanza Privata seguiranno il seguente ordine di priorità:

a) interventi chirurgici o terapie di notevole complessità e onerosità in Italia o all’estero di cui necessitino il dipendente o i famigliari conviventi o famigliari a carico, quando la prognosi sia di estrema gravità;

b) acquisto di prima casa di abitazione per il dipendente con famigliari conviventi, a seguito di provvedimento giudiziario che renda esecutivo lo sfratto, sempre che il coniuge convivente non risulti proprietario di alloggio idoneo e disponibile nel comune sede di lavoro del dipendente o in zona che consenta il raggiungimento quotidiano della sede di lavoro;

c) interventi chirurgici o terapie di notevole complessità e onerosità, in Italia o all’estero, di cui necessitino il dipendente o i famigliari conviventi o famigliari a carico;

d) acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per il dipendente con familiari conviventi, alle condizioni: che il coniuge convivente non risulti proprietario di alloggio idoneo e disponibile come indicato alla lettera b), che l’alloggio da acquistare o da costruire sia situato nel comune sede di lavoro o in zona che consenta il raggiungimento quotidiano della sede di lavoro, che l’interessato o il coniuge convivente non abbiano alienato alloggio idoneo e disponibile dopo la data di entrata in vigore della legge;

e) terapie o protesi che non siano previste dal servizio sanitario nazionale di cui necessitino il dipendente o familiari conviventi o familiari a carico, escluse quelle che comportano una spesa inferiore a due dodicesimi della retribuzione annua;

f) acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per il dipendente con familiari conviventi, alla condizione che il coniuge convivente non risulti proprietario di alloggio idoneo disponibile nel comune sede di lavoro del dipendente o in zona che consenta il raggiungimento quotidiano della sede di lavoro e alla condizione che l’alloggio da acquistare o da costruire sia analogamente situato;

g) acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per il dipendente in tutti i casi non previsti alle lettere precedenti;

h) acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per figlio di dipendente che abbia contratto matrimonio quando il coniuge non risulti proprietario di alloggio idoneo nel comune di residenza del beneficiario o in zona vicina;

i) acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per figlio di dipendente;

l) altri casi che rientrino comunque nelle previsioni di legge.

2) Le domande di anticipazione, adeguatamente motivate e accompagnate da un preventivo di spesa, dovranno essere presentate entro il 28 febbraio di ogni anno e la graduatoria, previa consultazione delle r.s.a e del Consiglio di Azienda, sarà formata entro i due mesi successivi. Tale graduatoria sarà affissa all’interno dell’azienda con indicazione sommaria dei motivi di priorità.

Il calcolo delle domande accoglibili e degli aventi diritto si effettuerà con riferimento alla data del 28 febbraio di ogni anno. Detti elementi dovranno risultare in premessa alla graduatoria.

3) Le domande dovranno essere inoltrate a mezzo di lettera raccomandata. Qualora il limite numerico delle richieste accoglibili non consentisse di soddisfare le esigenze di più dipendenti collocati nel medesimo livello di graduatoria, si opererà accordando la priorità al dipendente con maggior anzianità di servizio e a parità di anzianità seguendo l’ordine temporale di presentazione delle domande. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.

4) per i casi urgenti di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1) si riconoscerà d’intesa con le r.s.a. o il c.d.a. l’anticipazione in qualsiasi momento, con scomputo delle richieste così accolte, dal numero di quelle accoglibili nell’anno, o dal numero di quelle accoglibili nell’anno successivo quando l’anticipazione sia stata concessa dopo il raggiungimento del limite massimo di anticipazioni previsto dalla legge.

5) Per la collocazione in graduatoria delle domande concernenti l’acquisto o la costruzione, le diverse condizioni previste dovranno risultare da atto notorio, a cui farà seguito la documentazione, costituita dal certificazione rilasciata dalla Conservatoria dei registri immobiliari. Tale certificazione riguarderà il capo famiglia e/o i suoi familiari a seconda delle condizioni previste al punto 1).

6) L’erogazione delle somme per l’acquisto dell’alloggio, nei limiti di legge, è subordinata alla presentazione dell’atto notarile di acquisto. L’importo delle anticipazioni non potrà eccedere il prezzo di acquisto o la parte di contanti del medesimo e gli oneri accessori, ferma restando la possibilità da parte dell’interessato di incrementare la parte in contanti per ottenere una riduzione delle rate di mutuo.

La documentazione notarile dell’acquisto della casa, in caso di acquisto con mutuo, potrà anche essere di data anteriore a quella di entrata in vigore della legge, qualora il dipendente intenda estinguere il mutuo o ridurne l’importo con il versamento di una somma in contanti. In tal caso la somma sarà direttamente versata, per conto del dipendente, all’Istituto presso il quale il mutuo è acceso.

Le domande saranno accolte anche se accompagnate da un preliminare di vendita o, in caso di socio di cooperativa, dall’atto di prenotazione specifica dell’alloggio comprovata da estratto notarile, dal libro sociale, della delibera del Consiglio di Amministrazione. In questi casi la somma concessa sarà versata direttamente, per conto del dipendente, al venditore contestualmente alla stipulazione dell’atto notarile di acquisto o alla cooperativa contestualmente all’atto notarile di assegnazione.

Nel caso di costruzione di alloggio dovrà essere allegata alla domanda la copia autenticata della concessione edilizia, accompagnata da preventivi e da una dichiarazione del comune attestante che i lavori sono in corso.

Le domande accolte di cui al precedente comma rientrano tra quelle dell’anno di formazione della graduatoria, ferme restando le rivalutazioni di legge fino all’erogazione della somma.

7) L’erogazione delle anticipazioni per interventi sanitari straordinari è subordinata alla presentazione di dichiarazioni rilasciate da organismi sanitari di diritto pubblico e i dipendenti interessati dovranno successivamente esibire la documentazione delle spese sostenute per l’intervento e una dichiarazione di responsabilità per le spese non documentate.

8) In tutti i casi di anticipazione, qualora non venga esibita entro i tempi tecnici necessari la documentazione definitiva, o essa non risulti conforme a condizioni che abbiano dato luogo a preferenza nella graduatoria, il dipendente dovrà restituire la somma ricevuta con un interesse pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di un punto e mezzo; qualora la restituzione avvenga mediante trattenute sulla retribuzione queste non potranno eccedere il quinto della medesima. Rimane salva l’applicazione dei provvedimenti disciplinari.

9) Il presente accordo ha validità fino al 31.12.1985. Si intenderà rinnovato di anno in anno salvo disdetta di una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza.

In caso di disdetta l’accordo rimarrà in vigore fino all’eventuale rinnovo.


ALLEGATO L


Convenzione per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale
(CO.AS.CO)

In data, 11 aprile 1987


TRA


l’A.N.I.V.P.


E


la FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCS-UIL


SI E’ CONVENUTO

che le quote di contributo CO.AS.CO., di cui all’art. 61 del CCNL 1987 a carico dei lavoratori saranno versate dai datori di lavoro unitamente a quelle a proprio carico su c/c bancario n. 45297 intestato a A.N.I.V.P. - FILCAMS-FISASCAT-UILTuCS c/ CO.AS.CO. Guardie Giurate, acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro - Filiale di via Bissolati, 2 - Roma.


ALLEGATO M


Convenzione per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale
(CO.AS.CO)

In data 11 Aprile 1987


TRA


l’ASSVIGILANZA


E


la FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCS-UIL


SI E’ CONVENUTO

che le quote di contributo CO.AS.CO., di cui all’art. 61 del CCNL 1987 a carico dei lavoratori saranno versate dai datori di lavoro su c/c bancario n. 45296 intestato a Federazione FILCAMS-FISASCAT-UILTuCS conto FIAMCLAF- via Piemonte, 39/A, Roma, acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro - Filiale di via Leonida Bissolati, 2 - Roma.

Le quote di competenza dei datori di lavoro saranno versate secondo le modalità che verranno comunicate agli interessati dall’Assvigilanza.


ALLEGATO N


LICENZIAMENTI COLLETTIVI

Accordo 11 Aprile 1987


TRA


- L’A.N.I.V.P. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA

- L’ASSVIGILANZA - ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA


E

la FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCS-UIL


Con riferimento agli indirizzi generali delle norme CEE in argomento, il datore di lavoro nel caso in cui intenda ricorrere a licenziamenti collettivi determinati da ragioni economiche o tecniche-organizzative o produttive, è tenuto a procedere a preventive consultazioni con le Organizzazioni Sindacali firmatarie competenti per territorio per esaminare la possibilità di pervenire ad una diversa soluzione dei problemi.

A tal fine il datore di lavoro deve inviare alla Organizzazioni Sindacali firmatarie ed agli organi periferici del Ministero del Lavoro, entrambi territorialmente competenti, una comunicazione scritta con raccomandata R.R., o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, contenente i motivi del licenziamento, l’entità numerica dei lavoratori interessati e di quelli abitualmente occupati.

Le predette organizzazioni dei lavoratori potranno chiedere all’Associazione cui aderisca l’Azienda un incontro allo scopo di esaminare i motivi delle riduzioni di personale sulla base delle informazioni fornite dall’Azienda e le possibilità concrete ed attuali di evitare in tutto o in parte, senza costituire, comunque, un carico improduttivo per l’Azienda.

L’incontro cui parteciperà un rappresentante dell’Associazione interessata, dovrà essere effettuato entro i cinque giorni successivi a quello del ricevimento della richiesta delle OO.SS..

La procedura di cui al presente accordo dovrà comunque essere esaurita entro 15 giorni dal ricevimento delle comunicazioni di cui al secondo comma, fatta salva una ulteriore proroga di quindici giorni concordata tra le parti.

Trascorso tale periodo, qualora non sia stato possibile pervenire ad un accordo, i licenziamenti avranno corso.

Il datore di lavoro, nella identificazione dei lavoratori da licenziare, dovrà tenere conto dei seguenti criteri in concorso tra loro: esigenze tecniche e produttive, carica di famiglia, anzianità di servizio.

I lavoratori licenziati in violazione delle norme di cui al presente articolo, avranno diritto, a titolo di risarcimento danni, ad una indennità corrispondente a n. 6 mensilità della normale retribuzione di cui all’art. 41 del C.C.N.L. 1987.


ALLEGATO O/1



PROGRAMMA FORMATIVO

per il raggiungimento del livello finale compreso tra

il IV° ed il III° Super del RUOLO AMMINISTRATIVO


AREE DIDATTICHE
ORE DI FORMAZIONE
Area Giuridica ed organizzativa
ore 20
Area Tecnico-amministrativa pratica
ore 60
TOTALE
ore 80

METODOLOGIE E PROGRAMMA FORMATIVO

Il periodo di formazione lavoro è finalizzato all'acquisizione delle conoscenze e della pratica capacità necessarie per svolgere i compiti assegnati.

Le metodologie di formazione sono di due tipi:

A) - LEZIONI TEORICHE che riguardano l’area giuridica ed organizzativa.

B) - ADDESTRAMENTO SUL LAVORO.che riguarda l’area tecnico amministrativa-pratica.

Obiettivo del primo modulo è soprattutto l'apprendimento delle conoscenze generali sulle leggi che regolano l'attività di Vigilanza Privata e delle procedure amministrative relative alle mansioni assegnate, da realizzarsi sotto la guida del responsabile dell’unità operativa, eventualmente con l’ausilio di esperti esterni.

Nella seconda fase saranno perseguiti gli obiettivi didattici attinenti l'acquisizione delle capacità pratiche, da realizzarsi con l’inserimento graduale nella posizione lavorativa e l’affiancamento a personale già qualificato.


Area Giuridica e Organizzativa


- Cenni sui Principi fondamentali del diritto costituzionale e sulle norme di diritto e procedura penale.

- Le leggi di Pubblica Sicurezza: - Le guardie Particolari Giurate e gli Istituti di Vigilanza Privata.

- Legislazione del Lavoro.

- Contratti di lavoro.

-Attività di organizzazione aziendale.

-Conoscenza delle disposizioni aziendali relative al rapporto di lavoro ed ai principi riguardanti i rapporti interpersonali.

-Prevenzione antinfortunistica e sicurezza sui luoghi di lavoro


Area Tecnico-amministrativa pratica

La formazione avrà lo scopo preciso di istruire la persona su:

- nozioni generali sulle procedure di contabilità con eventuale riferimento agli estratti conto, documenti bancari, fatturazione, protocollo clienti.



ALLEGATO O/2




PROGRAMMA FORMATIVO

per il raggiungimento del livello finale compreso tra

il II° ed il QUADRO del RUOLO AMMINISTRATIVO


AREE DIDATTICHE
ORE DI FORMAZIONE
Area Giuridica ed organizzativa
ore 50
Area Tecnico-Amministrativa Pratica
ore 80
TOTALE
ore 130

METODOLOGIE E PROGRAMMA FORMATIVO

Il periodo di formazione lavoro è finalizzato all'acquisizione delle conoscenze e della pratica capacità necessarie per svolgere i compiti assegnati.

Le metodologie di formazione sono di due tipi:

A) - LEZIONI TEORICHE CHE RIGUARDANO L’AREA GIURIDICA ED ORGANIZZATIVA

      B) - ADDESTRAMENTO SUL LAVORO CHE RIGUARDA L’AREA TECNICO AMMINISTRATIVA PRATICA.

Obiettivo del primo modulo è soprattutto l'apprendimento delle conoscenze della legislazione che regola l'attività di Vigilanza Privata, il rapporto di lavoro e delle procedure amministrative relative alle mansioni assegnate, dell’attività di organizzazione aziendale e delle relative disposizioni.

Nella seconda fase saranno perseguiti gli obiettivi didattici attinenti l'acquisizione delle capacità tecnico-pratiche, da realizzarsi sotto la guida della Direzione dell'Istituto e con l'ausilio di esperti esterni.


Area Giuridica ed Organizzariva


DIRITTO COSTITUZIONALE:- Principi fondamentali.

NORME DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE:- Principi fondamentali.

LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA:- Le Guardie Particolari Giurate e gli Istituti di Vigilanza Privata

- Contenuti e Limiti.

LEGISLAZIONE DEL LAVORO.

CONTRATTI DI LAVORO.

ATTIVITA’ DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE.

CONOSCENZA DELLE DISPOSIZIONI AZIENDALI RELATIVE AL RAPPORTO DI LAVORO ED AI PRINCIPI RIFERITI AI RAPPORTI INTERPERSONALI.

-Prevenzione antinfortunistica e sicurezza sui luoghi di lavoro

    Area Tecnico-amministrativa pratica


    La formazione avrà lo scopo preciso di istruire la persona su:

    - nozioni e procedure di contabilità con eventuale stesura di estratti conto, documenti bancari, ecc.;

    - nozioni su: prima nota, contabilità generale, contabilità IVA, contabilità clienti e fornitori, obblighi fiscali e relativi adempimenti e documentazioni, ecc.;

    - apprendimento delle norme che disciplinano il rapporto di lavoro, rilevazioni delle presenze, obblighi previdenziali e vari adempimenti previdenziali e fiscali in materia di lavoro subordinato;

    - norme attinenti la prevenzione infortuni e la sicurezza del lavoro;

    - eventuale utilizzo in futuro di elaboratori elettronici per la gestione di procedure.



    ALLEGATO O/3




    PROGRAMMA FORMATIVO

    per il raggiungimento del livello finale compreso tra

    il IV° ed il III° Super del RUOLO TECNICO-OPERATIVO


    AREE DIDATTICHE
    ORE DI FORMAZIONE
    AreaGiuridica Organizzativa Tecnologica
    ore 20
    Area Tecnico-pratica
    ore 60
    TOTALE
    ore 80

    OBIETTIVI:la formazione di un operatore in grado di eseguire le mansioni tipiche della Guardia

    Giurata che sappia utilizzare tutte le risorse umane e tecnologiche messegli a disposizione dall'Istituto.


    METODOLOGIE E PROGRAMMA FORMATIVO

    Il periodo di formazione lavoro è finalizzato all'acquisizione delle conoscenze e della pratica capacità necessarie per svolgere le mansioni tipiche della Guardia Particolare Giurata.

    Le metodologie di formazione sono di due tipi:

    A) - LEZIONI TEORICHE CHE RIGUARDANO LE AREE GIURIDICA ORGANIZZATIVA TECNOLOGICA

    B) - ADDESTRAMENTO SUL LAVORO CHE RIGUARDA L’AREA TECNICO PRATICA

    Obiettivo del primo modulo è soprattutto l'apprendimento delle conoscenze necessarie a svolgere l'attività di Vigilanza.

    Nella seconda fase saranno perseguiti gli obiettivi didattici attinenti l'acquisizione delle capacità operative.


    Area Giuridica Organizzativa e Tecnologica


    OBIETTIVI:- apprendimento dei diritti e dei doveri inerenti lo svolgi mento della professione;

    - elaborazione schemi di comportamento;.

    -conoscenza delle modalità di svolgimento dei vari servizi dell’Istituto, loro coordinamento ed interdipendenza;

    -conoscenza dei sistemi di sicurezza innovativi loro modalità di funzionamento e funzioni.

    Al personale il cui livello finale è previsto al III Super dovranno essere altresì forniti nozioni sulla gestione degli uomini e sull’organizzazione dei servizi.

    CONTENUTI:- cenni riguardanti:

    a) la Costituzione;

    b) principali norme di Diritto Penale:

    c) norme di Procedura Penale:

    - doveri della Polizia Giudiziaria;

    - qualità di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria;

    - le ipotesi di arresto;

    d) le Leggi di Pubblica Sicurezza:

    - compiti e poteri della G.P.G. in particolare l'obbligo di collaborazione con le Forze di Polizia;

    - decreto e porto d'armi;

    - contenuti e limiti dell'attività di Vigilanza;

    e)i contratti di lavoro:

    - leggi e contratto collettivo;

    - il contratto di formazione e lavoro;

    f) cenni sui sistemi di sicurezza elettronici:

    g) il principio di funzionamento di un impianto di allarme;

    h) cenni sulle caratteristiche degli impianti di allarme, sui sistemi video e sui monitor.

    -Prevenzione antinfortunistica e sicurezza sui luoghi di lavoro


    Area Tecnico Pratica


    OBIETTIVI. pratica esecuzione degli stessi:

    CONTENUTI:-previa illustrazione del coordinamento dei servizi tramite la centrale operativa, esecuzione dei servizii di vigilanza

    L'attività di formazione sarà quella svolta direttamente nelle mansioni di lavoro.

    Esse saranno guidate dalla Direzione dell'Istituto e dai suoi incaricati in modo tale da fare conseguire alle persone coinvolte una solida professionalità.



    ALLEGATO O/4




    PROGRAMMA FORMATIVO

    per il raggiungimento del livello finale compreso tra

    il II° ed il QUADRO del RUOLO TECNICO-OPERATIVO


    AREE DIDATTICHE
    ORE DI FORMAZIONE
    Area Giuridica Organizzativa Tecnologica
    ore 50
    Area Tecnico-Pratica
    ore 80
    TOTALE
    ore 130

    OBIETTIVI:- migliorare la capacità di gestire gli uomini e di organizzare i servizi;

    - conoscenze tecniche organizzative e principi di organizzazione aziendale;

    - conoscenze tecniche di gestione degli uomini;

    - conoscenze tecniche di gestione del tempo:

    - conoscenza principi della logistica aziendale;

    - conoscenza delle modalità di svolgimento di tutti i servizi dell'Istituto e della loro interdipendenza.

    L'obiettivo finale da raggiungere è la formazione di un operatore in grado di eseguire le mansioni anche di coordinamento operativo, esecutivo ed organizzativo dei gruppi e di organizzare il proprio lavoro sapendo utilizzare tutte le risorse umane e tecnologiche messegli a disposizione dall' Istituto.


    METODOLOGIE E PROGRAMMA FORMATIVO

    Il periodo di formazione lavoro è finalizzato all’acquisizione delle conoscenze tecnico, pratiche e organizzative, con riferimento alle diverse tipologie dei servizi, che, nel quadro dell'evoluzione del settore, consentano anche il coordinamento esecutivo ed organizzativo delle imprese di Vigilanza.

    Le metodologie di formazione sono di due tipi:

    A) - LEZIONI TEORICHE CHE RIGUARDANO LE AREE GIURIDICA ORGANIZZATIVA TECNOLOGICA

    B) - ADDESTRAMENTO SUL LAVORO CHE RIGUARDA L’AREA TECNICO PRATICA .

    Obiettivo del primo modulo è soprattutto l'apprendimento delle conoscenze necessarie a svolgere l'attività di Vigilanza.

    Nella seconda fase saranno soprattutto perseguiti gli obiettivi didattici attinenti all'acquisizione delle capacità operative - organizzative.

    L'attività di formazione sarà guidata dalla Direzione dell’Istituto, dai suoi incaricati e/o da esperti esterni e tenderà a far conseguire alle persone coinvolte una solida professionalità nell'area specifica delle mansioni attribuitegli.


    Area Giuridica Organizzativa e Tecnologica


    OBIETTIVI:- apprendimento dei diritti e dei doveri inerenti lo svolgimento della professione;

    - elaborazione schemi di comportamento.

    -organizzazione del lavoro, gestione - gestione dei gruppi.

    -conoscenza dei sistemi di sicurezza innovativi, loro modalità di funzionamento e funzioni.

    -coordinamento dei servizi con i sistemi di sicurezza.

    CONTENUTI:a) il Diritto Costituzionale:
    - principi fondamentali;
    - ordinamento della Repubblica;
    - garanzie costituzionali;

    b) principali norme di Diritto Penale.

    c) norme di Procedura Penale:
    - doveri della Polizia Giudiziaria;
    - qualità di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria;
    - la notizia del reato;
    - le ipotesi di arresto;

    d) le Leggi di Pubblica Sicurezza.
    - compiti e poteri della G.P.G. - in particolare l'obbligo di collaborazione con le Forze di Polizia;
    - decreto e porto d'armi;
    - contenuti e limiti dell'attività di Vigilanza;

    e) i contratti di lavoro:
    - leggi e contratto collettivo;
    - il contratto di formazione e lavoro;

    :f) sistemi di sicurezza elettronici:
    - concetto di alimentazione autonoma e carica in tampone;
    - onde elettromagnetiche;
    - il principio di funzionamento di un impianto di allarme;

    g) caratteristiche degli impianti di allarme.

    h) la segnalazione dell'allarme:
    - la segnalazione dell'allarme;
    - segnalazione acustica locale;

    i) i sistemi di trasmissione a distanza dell'allarme:
    - trasmissione via linea telefonica normale;
    - trasmissione via linea telefonica indipendente o "punto a punto";
    - trasmissione su linee "dati";
    - sistemi "MULTIPLEX";
    -trasmissione ponte radio;

    l) le centrali di telesorveglianza.

    m) la ricerca e individuazione delle cause del falso allarme:
    - lista di controllo per la ricerca causale di falsi allarmi;

        vie d'accesso;
                n) i servizi e i sistemi di sicurezza-loro coordinamento

                o) organizzazione del lavoro.

    -Prevenzione antinfortunistica e sicurezza sui luoghi di lavoro

                Area Tecnico-pratica

    - oganizzazione del lavoro;

    -distribuzione mezzi/uomini;

    -distribuzione degli uomini nei luoghi di servizio;

    - gestione del piano ferie

    -esecuzione dei servizi e/o dei compiti previsti dal livello di appartenenza


    ALLEGATO P


    ACCORDO SULLA DEFINIZIONE DEL LAVORO SUPPLEMENTARE

    Roma, 11 Aprile 1987


    A.N.I.V.P. e ASSVIGILANZA

    E

    FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL


    si danno reciprocamente atto che con le disposizioni contrattuali contenute nel C.C.N.L. dei dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata, in materia di straordinario, non hanno inteso superare la relativa disciplina legale modificando al sua decorrenza rispetto ai limiti delle 48 ore settimanali (8 giornaliere) fissati dalla legge e che la qualificazione di straordinario attribuita al lavoro supplementare eccedente il normale orario di lavoro, e ricompreso nei detti limiti, è esclusivamente funzionale all’applicazione delle maggiorazioni previste, fermo restando ad ogni altro effetto la vigente disciplina legale.


    ALLEGATO Q



    LEGGE 11 maggio 1990, n. 108

    Disciplina dei licenziamenti individuali

    (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 11 maggio 1990)



    Art. 1

    (Reintegrazione)


    1. I primi due commi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono sostituiti dai seguenti:

    "Ferma restando l'esperibilità delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro.

    Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui al primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale, per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale.

    Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie. Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subìto dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l'inefficacia o l'invalidità stabilendo un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione; in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto.

    Fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto al quarto comma, al prestatore di lavoro è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto. Qualora il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso servizio, né abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza il pagamento dell'indennità di cui al presente comma, il rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei termini predetti".


    Art. 2

    (Riassunzione o risarcimento del danno)


    1. I datori di lavoro privati, imprenditori non agricoli e non imprenditori, e gli enti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 15 luglio 1966, n. 604, che occupano alle loro dipendenze fino a quindici lavoratori ed i datori di lavoro imprenditori agricoli che occupano alle loro dipendenze fino a cinque lavoratori computati con il criterio di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, sono soggetti all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, così come modificata dalla presente legge. Sono altresì soggetti all'applicazione di dette disposizioni i datori di lavoro che occupano fino a sessanta dipendenti, qualora non sia applicabile il disposto dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'articolo 1 della presente legge.

    2. L'articolo 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604, è sostituito dal seguente:

    "Art. 2. Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro.

    Il prestatore di lavoro può chiedere, entro quindici giorni dalla comunicazione, i motivi che hanno determinato il recesso: in tal caso il datore di lavoro deve, nei sette giorni dalla richiesta, comunicarli per iscritto.

    Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è inefficace.

    Le disposizioni di cui al comma 1 e di cui all'articolo 9 si applicano anche ai dirigenti".

    3. L'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, è sostituito dal seguente:

    "Art. 8. Quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti. La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro".


    Art. 3

    (Licenziamento discriminatorio)


    1. Il licenziamento determinato da ragioni discriminatorie ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'articolo 13 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, è nullo indipendentemente dalla motivazione addotta e comporta, quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro, le conseguenze previste dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dalla presente legge. Tali disposizioni si applicano anche ai dirigenti.


    Art. 4

    (Area di non applicazione)


    1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, le disposizioni degli articoli 1 e 2 non trovano applicazione nei rapporti disciplinati dalla legge 2 aprile 1958, n. 339. La disciplina di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, non trova applicazione nei confronti dei datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto.

    2. Le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, e dell'articolo 2 non si applicano nei confronti dei prestatori di lavoro ultrasessantenni, in possesso dei requisiti pensionistici, sempre che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 3 della presente legge e dell'articolo 9 della legge 15 luglio 1966, n. 604.


    Art. 5

    (Tentativo obbligatorio di conciliazione, arbitrato e spese processuali)


    1. La domanda in giudizio di cui all'articolo 2 della presente legge non può essere proposta se non è preceduta dalla richiesta di conciliazione avanzata secondo le procedure previste dai contratti e accordi collettivi di lavoro, ovvero dagli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile.

    2. L'improcedibilità della domanda è rilevabile anche d'ufficio nella prima udienza di discussione.

    3. Ove il giudice rilevi l'improcedibilità della domanda a norma del comma 2 sospende il giudizio e fissa alle parti un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per la proposizione della richiesta del tentativo di conciliazione.

    4. Il processo deve essere riassunto a cura di una delle parti nel termine perentorio di centottanta giorni, che decorre dalla cessazione della causa di sospensione.

    5. La comunicazione al datore di lavoro della richiesta di espletamento della procedura obbligatoria di conciliazione avvenuta nel termine di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, impedisce la decadenza sancita nella medesima norma.

    6. Ove il tentativo di conciliazione fallisca, ciascuna delle parti entro il termine di venti giorni può promuovere, anche attraverso l'associazione sindacale a cui è iscritta o conferisca mandato, il deferimento della controversia al collegio di arbitrato previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile o, in mancanza, ad un collegio composto da un rappresentante scelto da ciascuna parte e da un presidente scelto di comune accordo o, in difetto, dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. Il collegio si pronuncia entro trenta giorni e la sua decisione acquista efficacia di titolo esecutivo osservate le disposizioni dell'articolo 411 del codice di procedura civile.

    7. Il comportamento complessivo delle parti viene valutato dal giudice per l'applicazione degli articoli 91, 92, 96 del codice di procedura civile.


    Art. 6

    (Abrogazioni)


    1. Nel primo comma dell'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono soppresse le parole "dell'articolo 18 e".

    2. Il primo comma dell'articolo 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, è abrogato.

    La presente legge, munita di sigillo di stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


    ALLEGATO R



    Roma, addì 21 Dicembre 1995

    Spett.le

    FILCAMS-CGIL

    FISASCAT-CISL

    UILTuCS-UIL

    OGGETTO:Nomina Dirigenti RSA-RSU

        Poiché è Vostra consuetudine trasmetterci l’elenco delle RSA RSU senza specificare il dirigente delle stesse e poiché i nostri Associati lamentano in tale situazione l’impossibilità ad individuare il titolare del diritto, Vi preghiamo di provvedere affinché vengano segnalati i nominativi delle RSA -RSU che hanno diritto ad usufruire dei succitati permessi, contemporaneamente alla loro nomina.

        F.to

        ANIVP

        ASSVIGILANZA

    ALLEGATO S


    Indennità Vacanza Contrattuale
    (Ottobre 1994 - Dicembre 1995)
    Importi mensili

    ELEMENTI DI CALCOLO
    INDENNITA’
    Livello
    Paga BaseContingenzaTOTALE

    (A)01/10/94-31/12/94

    [A x (3,5 x 0,30)]01/01/95-1/12/95

    [A x (3,5 x 0,50)]

    Quadro
    1.360.0001.031.9652.391.96525.11641.859
    I Super
    1.209.0001.025.7262.234.72623.46539.108
    I
    1.108.0001.018.7892.126.78922.33137.219
    II
    1.007.0001.010.7522.017.75221.18635.311
    III Super
    922.0001.006.2061.928.20620.24633.744
    III
    846.0001.002.2741.848.27419.40732.345
    IV Super
    770.000997.4361.767.43618.55830.930
    IV
    705.000994.2821.699.28217.84229.737
    V
    634.000990.5891.624.58917.05828.430
    VI
    504.000983.4971.487.49715.61926.031
    INDICE ANALITICO


    A

    Anzianità di servizio55
    Apprendistato19
    Assemblee10
    Assenze36
    Assunzione26
    Attività Sindacali9

    C

    Chiamata e richiamo alle armi53
    Classificazione del Personale13

      Personale Amministrativo13
      Personale Tecnico-operativo14
    Commissione paritetica nazionale4
      CO.AS.CO5
      Compiti5
      Composizione4
    Congedo matrimoniale36
    Contrattazione Integrativa locale6
    Contratti di formazione e lavoro19
    Contributi Associativi Sindacali11

    D

    Decorrenza e durata del contratto60
    Delegato aziendale11
    Dirigenti Sindacali nazionali e provinciali9

      Permessi non retribuiti10
      Permessi retribuiti9
    Diritti di informazione
      Livello aziendale8
      Livello Nazionale4
      Livello territoriale6
    Diritto di affissione10
    Distribuzione contratto59
    Divisa46

    E

    Enti Bilaterali1
    Equipaggiamento46
    Esattori17

    F

    Ferie33
    Festività nazionali e infrasettimanali35
    Formazione Professionale1

    G

    Gravidanza e puerperio51

    I

    Indennità28

      di cassa e/o maneggio denaro46
      di contingenza42
      di Lavoro Domenicale29
      di rischio29
      di vacanza contrattuale42
      per lavoro notturno28
      presenza29
    Infortuni49

    L

    Lavoro a tempo determinato24
    Lavoro a tempo parziale - Part-time23
    Licenziamento per giusta causa55

    M

    Malattia48
    Mensilità supplementari - (13ma e 14ma)46
    Missione38

      Rimborso spese38
    Mutamenti di mansioni16

    N

    Norme di comportamento39

    O

    ORARIO DI LAVORO27

    P

    Pari Opportunità2
    Periodo di prova27
    Permessi

      annuali32
      retribuiti a lavoratori studenti per esami37
      retribuiti per frequenza di corsi di studio36
    Previdenza integrativa2
    Procedura per la composizione delle controversie collettive61
    Procedure per il rinnovo del CCNL60
    Produttori17
    Provvedimenti disciplinari39

    Q

    Qu.I.T.7
    Quadri16

    R

    R.S.U9; 62
    Rapporto di lavoro26
    Referendum10
    Relazioni Sindacali4

      Livello aziendale8
      Livello Nazionale4
      Livello territoriale6

    Retribuzione41
      di fatto44
      giornaliera e oraria45
      Indennità di contingenza42
      Indennità di vacanza contrattuale42
      maggiorazione per lavoro Festivo - Straordinario45
      Mensilità supplementari - (13ma e 14ma)46
      Modalità per il calcolo e la corresponsione44
      normale41
      Prospetto Paga45
      Salario unico nazionale41
      Terzi elementi retributivi42
    Rinnovi47
      decreto Guardia Giurata47
      porto d’armi47
    Riposo settimanale34
    Risoluzione del rapporto di lavoro54
      Anzianità di servizio55
      Conciliazione delle controversie55
      durante il periodo di prova27
      Licenziamento per giusta causa55
      Preavviso54
      Recesso54
      Trattamento di fine rapporto56
    Ruolo Amministrativo31

    S

    Salario unico nazionale41
    Servizio civile53
    Sicurezza sul lavoro12

      Organismi Paritetici12
      Rappresentante dei lavoratori12
    SISTEMA 5 + 130
    SISTEMA 6 + 1 + 131
    Sospensione cautelare40
    Sospensione delle prestazioni48
    Straordinario34

    T

    Tassa tiro a segno47
    Terzi elementi retributivi42
    Trasferta38

      Rimborso spese38
    Trattamento di fine rapporto56

    U

    Una tantum59

    V

    Vigenza contrattuale59
    visite di controllo48