6/4/2004 ore: 2:00

Vorwerk Folletto, Contratto Integrativo Aziendale 01/04/2004 - 31/03/2008 (agenti)

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VERBALE DI ACCORDO






In data 6 Aprile 2004 in Roma si sono incontrate la Società Vorwerk Folletto s.r.l. rappresentata dai Signori Angelo LIANI e Ciro SINATRA .

e

Le OO.SS. Nazionali:

FILCAMS/CGIL rappresentata dal Sig. Massimo NOZZI
FISASCAT/CISL rappresenta dal Sig. Salvatore FALCONE
UILTuCS/UIL rappresentata dal Sig. Francesco D’AMICO
La RSA Nazionale degli Agenti e dei Capi Vendita nelle persone dei Signori:



Giambattista FAVA (FILCAMS/CGIL),), Silvana ROBIGLIO (FILCAMS/CGIL), Francesco FRANCIOSO (FISASCAT/CISL) , Luciana MEDEOSSI (FISASCAT/CISL), Enrico ANTONINI , Maria Stefania BOARETTO (FISASCAT/CISL ) Pasquale PRESTA (FILCAMS/CGIL)Agenti della Vorwerk Folletto s.r.l.

Bruno FUSCA (UILTuCS/UIL), Fernando VALASTRO (FILCAMS/CGIL), Maurizio FILIPPI (FISASCAT/CISL), Salvatore SILEO (FISASCAT/CISL), Capi Vendita della Vorwerk Folletto s.r.l.


Premessa

Gli Agenti e i Capi Vendita sono figure professionali cardine nelle strategie di sviluppo dell’Azienda .

Vorwerk Folletto dedica da sempre grande attenzione a tali figure; in questa ottica dichiara la propria disponibilità al rinnovo del Contratto Aziendale relativo agli Agenti ed ai Capi Vendita.

Le OO.SS. Nazionali danno atto all’Azienda della disponibilità manifestata nell’accogliere la richiesta sindacale per il rinnovo del Contratto Aziendale.

Pertanto le Parti stipulano il seguente

ACCORDO NAZIONALE AZIENDALE


Rispettivamente per gli AGENTI ed i CAPI VENDITA.


AGENTI



1) FUTURI INCREMENTI DI LISTINO

Per quanto riguarda l’adeguamento dei valori provvigionali da effettuare in occasione dell’incremento dei prezzi di listino le parti richiamano l’accordo del 10 ottobre 1997 nel quale sono stati concordati i criteri in base ai quali vengono effettuati tali adeguamenti.
Si concorda di variare la percentuale di adeguamento dei valori provvigionali portandola dal 20 % al 75%.
Pertanto, a partire dalla prossima variazione dei prezzi di listino i punti che matureranno dell’incremento dei prezzi di listino (differenza tra il prezzo di vendita dell’apparecchio – IVA esclusa del listino precedente ed il nuovo prezzo di vendita dell’apparecchio – IVA esclusa) saranno calcolati sul 75% di tale incremento.
La residua quota percentuale verrà utilizzata dall’Azienda per coprire i costi tecnologici di ricerca e sviluppo finalizzati alla produzione di prodotti in linea con lo standard qualitativo del gruppo Vorwerk.


2) - PRESTAZIONI AZIENDALI INTEGRATIVE/ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

PREMESSA

Le parti pur riconoscendo la centralità del Servizio Sanitario Nazionale Pubblico convengono sull’opportunità di prevedere forme di assistenza sanitaria integrativa da armonizzare con le prestazioni aziendale garantite dal Fondo FAI così come sotto meglio specificate.

Il consistente onere economico di cui si fa carico l’Azienda conferma la volontà di venire incontro alle concrete esigenze degli Agenti e manifesta ulteriormente la centralità di questa figura professionale nelle strategie aziendali.

POLIZZA ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

L’Azienda si dichiara disponibile a stipulare direttamente con una primaria Compagnia assicurativa una polizza sanitaria per gli Agenti in forza. A tale proposito si dichiara disponibile a erogare l’importo annuo di Euro 200,00 (duecento) per ciascun agente.
Le parti concordano di istituire una commissione composta pariteticamente da rappresentanti dell’Azienda e delle Organizzazioni Sindacali per identificare la Compagnia assicuratrice in grado di fornire il miglior servizio e definire in linea generale le garanzie che saranno oggetto della polizza assicurativa . La Commissione dovrà terminare i lavori in maniera da consentire l’attivazione della convenzione sanitaria entro il mese di settembre 2004. La Commissione dovrà inoltre prevedere l'estensione delle garanzie riconosciute ai lavoratori in favore dei congiunti degli stessi, senza costi aggiuntivi per l’azienda.
Le parti concordano che alla data dell’entrata in vigore della polizza sanitaria le “erogazioni straordinarie” così come regolamentate dal Fondo Aziendale Integrativo saranno sostituite con le nuove garanzie previste dalla polizza di assistenza sanitaria.


3) FONDO FAI

Il massimale annuale di erogazione da parte aziendale viene fissato nell’arco di vigenza del presente accordo in Euro 930.000 (novecentotrentamila).

Nel confermare quanto previsto al punto c) dell’accordo 5/6/1991 e seguenti in materia di “prestazioni aziendali integrative” e sue modalità di applicazione, le parti concordano che le regole attualmente in vigore rimangono invariate salvo quanto più sotto indicato relativamente alla indennità di malattia e infortunio, alle erogazioni straordinarie e alle spese di riparazione dell’automezzo.


4) INDENNITA’ DI MALATTIA E INFORTUNIO

Si confermano i criteri di erogazione attualmente vigenti.

L’indennità forfetaria giornaliera è fissata in euro 25 ( venticinque) per gli Agenti con una anzianità di rapporto di agenzia/aziendale continuativo di almeno 10 anni.


5) EROGAZIONI STRAORDINARIE

Si confermano le prestazioni attualmente erogate sino alla data di entrata in vigore delle nuove garanzie previste dalla polizza sanitaria aziendale.

Successivamente le “erogazioni straordinarie” in quanto ricompresse tra le garanzie di cui sopra, cesseranno di essere effettuate, fatte salve le spese dentistiche.

Per quanto riguarda le spese dentistiche:

a)durante i primi 12 mesi solari del rapporto di agenzia il massimale per ogni sinistro è fissato in Euro 570 ( cinquecentosettanta).
b)Dopo i primi 12 mesi solare del rapporto di agenzia la percentuale di copertura aziendale delle spese sostenute è stabilita nella misura del 60%.
c)Sempre dopo i primi 12 mesi solare del rapporto di agenzia il massimale per ogni sinistro è fissato in Euro 1.085 ( milleottantacinque)



L’erogazione del rimborso non può avvenire più di due volte durante il corso dell’intero rapporto di agenzia/aziendale.

Per poter accedere al secondo rimborso è necessario aver maturata una anzianità di rapporto di agenzia/aziendale continuativa di almeno 5 anni.



Si precisa che gli agenti avranno il diritto alle prestazioni previste dal Fondo FAI soltanto se la documentazione viene presentata in costanza di rapporto di agenzia.

    6) RIMBORSO SPESE RIPARAZIONE AUTOMEZZO

    Si confermano i criteri di erogazione attualmente vigenti.

    Il massimale per ogni sinistro durante i primi 12 mesi solari del rapporto di agenzia è stabilito in 1300,00 ( milletrecento) euro.

    Il massimale per ogni sinistro successivo ai primi 12 mesi solari del rapporto di agenzia è stabilito in 1900,00 ( millenovecento) euro.


    7) - IMPEGNO IN ESCLUSIVA

    Le parti ritengono di individuare negli Agenti con almeno 2 anni aziendali di rapporto continuativo i possibili interessati a richiedere la modifica contrattuale dell’impegno in esclusiva. E’ escluso dal computo l’eventuale preliminare rapporto di procacciamento d’affari.

    Le richieste devono essere improrogabilmente effettuate entro il 31 ottobre di ogni anno e a quella data devono essere maturati i due anni in questione; la decorrenza dell'impegno in esclusiva decorre dal 1° gennaio di ogni anno solare.

    Le parti richiamano integralmente gli accordi precedenti e le prassi aziendali ivi indicate, ove non modificate dal presente accordo.


    8) - ANZIANITA’AGENTI

    Le parti concordano di prorogare fino alla scadenza del presente Accordo l’intervento formativo di cui all’accordo del 5.7.2000, confermandone requisiti di accesso e criteri di svolgimento ivi indicati.

    - CAPI VENDITA

    Le Parti richiamano la definizione contrattuale del profilo professionale del Capo Vendita così come riportata nel verbale n.5 del 22 ottobre 2001 della Commissione Paritetica Nazionale.
    L’Azienda conferma l’assoluto rispetto della volontarietà del lavoratore nel caso in cui vi sia un passaggio da altre figure professionali a quella di Capo Vendita e ribadisce altresì la facoltà di accettare o meno le richieste che venissero presentate.
    In ogni caso, verrà riconosciuto ai lavoratori un tempo congruo per valutare eventuali proposte di passaggio a Capo Vendita.


    Il presente accordo entra in vigore il 1 aprile 2004 e scadrà il 31 marzo 2008.
    Vengono confermate tutte le condizioni previste nelle regolamentazioni precedentemente stipulate e non modificate con il presente accordo.

    Letto, confermato e sottoscritto



    p. VORWERK FOLLETTO s.r.l..p.la FILCAMS/CGIL
    p.la FISASCAT/CISL
    p.la UILTuCS/UIL
    p.la R.S.A. Nazionale Agenti e Capi Vendita

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