16/1/2004 ore: 0:00
Verbale di Accordo - IPER Serravalle 23/9/2004
Contenuti associati
VERBALE DI ACCORDO
Gualtiero Manzoni, Diego Duilio, Ezio Assoni, Maria Teresa Scaccuto per la Società
Iper Serravalle SpA
Bruno Pasero per la Filcams CGIL
Cristiano Montagnini per la Fisascat CISL
Luciano Sciascia e Francesco Di Martino per la Uiltucs UIL
stipulando il presente protocollo come accordo di avvio dell’Iper Serravalle.
Premesso l’obiettivo di operare, fermo restando le rispettive autonomie e responsabilità, affinché questa nuova struttura possa raggiungere gli obiettivi per cui è stata realizzata, le parti ritengono fondamentale individuare una metodologia con cui saranno affrontati e gestiti temi oggetto del presente accordo in conformità a quanto demandato dal CCNL in tema di:
- RELAZIONI SINDACALI E DIRITTI DI INFORMAZIONE
- MERCATO DEL LAVORO
- CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO/APPRENDISTATO
- PART TIME
- MISSIONI E TRASFERIMENTI, MOBILITA’
- APPALTI
Le parti convengono che i modelli organizzativi e le relative componenti nella fase di allestimento, lancio ed apertura siano funzionali alle esigenze di garantire da un lato un adeguato grado di efficienza della struttura e dall’altro allo sviluppo dei livelli occupazionali.
1) RELAZIONI SINDACALI E DIRITTI DI INFORMAZIONE
In coerenza con quanto in premessa le parti convengono sulla inderogabile necessità/utilità dell’informazione preventiva rispetto alle materie e secondo le procedure previste dagli artt. 12 e 20 Titolo V CCNL del Terziario 1° parte, e in particolare :
- piani di investimento anche tecnologico
- organizzazione del lavoro
- andamento e risultati in termini di produttività
- lavoro straordinario e supplementare
- eventuali forme di flessibilità organizzativa
- terziarizzazioni, esternalizzazioni
2) MERCATO DEL LAVORO
Le parti concordano sullo sviluppo di una politica occupazionale che produca un rapporto equilibrato tra i lavoratori FULL TIME e PART TIME, tra i tempi indeterminati e tempi determinati, tra i contratti di formazione lavoro / Apprendistato, ed eventuali altre tipologie d’impiego, secondo le modalità previste dal CCNL e dalle leggi e previo un specifico confronto fra le parti tenuto conto della situazione logistica e della specificita' organizzativa nel contesto in cui si trova ad operare. E’ comunque obiettivo comune, in prospettiva, raggiungere una maggiore qualità e stabilità dell’occupazione, tale da raggiungere il 90% di conferme per il personale avviato al lavoro attraverso la forma del CFL, nonché in maniera congrua per le atre tipologie di avviamenti.
3) APPRENDISTATO E CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO
Verificato il progetto numerico e formativo presentato dall’Azienda, considerando che una parte delle risorse umane verrà assunta con il CFL/Apprendistato orientandola al conseguimento di livelli professionali in linea con le esigenze del modello organizzativo, l’Azienda dichiara la propria volontà ad un utilizzo del CFL e Apprendistato in termini corretti, funzionale alla trasformazione degli stessi a tempo indeterminato.
4) PART TIME
Le parti nel darsi atto che:
· il rapporto di lavoro a tempo parziale rappresenta uno strumento di flessibilità
· risponde ad esigenze individuali oltre che una forma di rapporto di lavoro
· il rapporto di lavoro part-time verrà utilizzato nelle diverse configurazioni previste dalla dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e della legge.
· in questo contesto il part-time deve avere, rispetto al full-time, parità ; di diritti e di tutele, sia sul piano professionale che sul piano delle garanzie sociali e contrattuali,
convengono quanto segue:
a) la collocazione delle prestazioni lavorative part-time, anche tenuto conto delle esigenze del lavoratore, si uniforma alle articolazioni orarie secondo schemi di alternanza giornaliera distribuiti a livello settimanale, così come indicate nella lettera di assunzione e/o in eventuali modifiche concordate per entità e distribuzione, nell’ottica di un’equa ripartizione di carichi di lavoro;
b) l’assegnazione individuale della sequenza delle turnazioni, con l’ indicazione della fascia oraria nella quale è inserita la prestazione lavorativa, sarà su base periodica, in funzione dell’organizzazione del lavoro;
c) In funzione dell’allestimento, apertura, lancio e rodaggio della nuova unità è ammesso, nei limiti previsti dal CCNL e dalla Legge, lo svolgimento di prestazioni lavorative supplementari o straordinarie anche per le ipotesi di assunzione con contratti a termine.
Alla luce di eventuali variazioni introdotte, per legge o CCNL, sulle materie di cui ai punti 3 e 4 del presente accordo le parti si incontreranno per valutare l'opportunita' di apportare eventuali modifiche.
5) MOBILITA’ interaziendale
Fermo restando la volontarietà individuale del lavoratore, Il personale comandato in missione o eventualmente trasferito dai P.V. Iper presenti nella Provincia di Alessandria all’Iper di Serravalle S. manterrà in essere ad personam non assorbibile, il livello d’inquadramento e la retribuzione mensile di fatto praticategli nella sede di provenienza.
6) APPALTI
Con riferimento a quanto previsto dal CCNL Terziario e dalle leggi vigenti in materia le parti si confronteranno periodicamente per verificare la corretta applicazione, di tali norme, nei confronti di qualsiasi tipologia di Impresa appaltatrice.
7) MONITORAGGIO
Eventuali riflessi di segno negativo sull’andamento di altre unità di vendita della Grande Distribuzione operanti sullo stesso territorio conseguenti e connessi all’arrivo ed al consolidamento della nuova unità di Serravalle, saranno oggetto di scambio informativo e confronto con l’obiettivo di analizzare la evoluzione della situazione complessiva e di individuare, con il concorso della nuova unità, soluzioni ai problemi di salvaguardia dei livelli occupazionali.
L.C.S.
L’AZIENDA LE OO.SS.