2/4/2009 ore: 2:00

Umana, Accordo CdS 06/04/2009 - 05/04/2010

Contenuti associati

ACCORDO SINDACALE UMANA

Contratto di solidarietà – Art. 5, commi 5 e 8, Legge 236/93


Il giorno 02 aprile 2009 in Bologna presso gli uffici della Cisl si è tenuta una riunione


tra

UMANA S.p.A. – Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. Lav. Prot. n. 1181-SG del 13/12/2004) con sede legale in Marghera Venezia Via Colombara, n. 113, cod. fisc. 05391311007 P. IVA 03171510278 in persona del legale rappresentante, Dott. Giuseppe Venier

e

Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL nazionali, rappresentate rispettivamente dai signori:

Sig.ra Flora Carlini e Sig. Rocco Campa per FILCAMS CGIL;

Sig. Dario Campeotto per FISASCAT CISL;

Sig. Gabriele Fiorino per UILTUCS UIL.


premesso

che UMANA S.p.A. è un’agenzia per il lavoro generalista, con autorizzazione ministeriale definitiva (Aut. Min. Lav. Prot. n. 1181-SG del 13/12/2004), a norma del D.Lgs. n. 276/03 e successive modificazioni ed integrazioni, e occupa complessivamente n. 435 dipendenti di struttura presso la sede direzionale ubicata a Marghera (VE) e le 112 filiali distribuite su tutto il territorio nazionale. Nell’allegato 1 riportiamo nel dettaglio il prospetto riepilogativo di tutti i dipendenti di struttura, suddivisi per filiale, livello contrattuale, mansione.

che UMANA S.p.A. applica ai propri dipendenti di struttura il CCNL del Commercio e Terziario;

che da diversi mesi la situazione di crisi, dapprima apparentemente solo finanziaria, ma che ora sta investendo in modo pesante l’economia reale, internazionale e nazionale, ha causato una costante riduzione dell’impiego del lavoro somministrato presso le aziende italiane. Le percentuali di calo del fatturato del settore stanno aumentando drammaticamente dal mese di settembre 2008 e vanno velocemente attestandosi verso il 40%: rispetto all’esercizio 2007 ad ottobre 2008 UMANA S.p.A. ha registrato un calo del 5%, diventato 12% nel mese di novembre e giunto ad un 16% nel dicembre 2008. Il 2009 ha confermato e accelerato questo trend con un calo a gennaio del 26% e a febbraio del 30%.

che UMANA evidenzia, altresì, come il modello organizzativo e strutturale delle agenzie per il lavoro, fissato dalle vigenti norme, abbia reso più complessa l’intera situazione: l’attività di somministrazione di manodopera presenta, infatti, un carattere occupazionale rigido, per cui a fronte di una contrazione del lavoro non è possibile reperire all’interno delle agenzie medesime una diversa collocazione per i vari dipendenti interessati dalla crisi;

che in questa situazione di difficoltà si sta assistendo nel mercato ad una drastica riduzione dei margini di contribuzione dovuti ad una sensibile riduzione dei prezzi di vendita nel mercato;

che, i flussi finanziari sono inevitabilmente peggiorati, poiché a fronte delle difficoltà economiche le aziende utilizzatrici di servizi come quelli offerti da UMANA S.p.A. hanno posticipato i pagamenti rispetto alle scadenze fissate, mentre la scrivente non può posticipare nemmeno di un giorno i propri pagamenti, che consistono per lo più in stipendi e contributi; per tale motivo si è creato uno squilibrio tale da erodere le disponibilità finanziarie della scrivente;

L’attuale situazione economica ed i suoi riflessi sulla attività produttiva dell’azienda determinano pertanto una grave crisi che richiede l’utilizzo di interventi di natura straordinaria; senza tali interventi, infatti, la crisi economica potrebbe divenire irreversibile già nel breve periodo in assenza di una complessa ristrutturazione che salvaguardi l’efficienza e l’economicità della attività produttiva

che UMANA ha dovuto rilevare come la contrazione degli ordini e del fatturato abbia generato una condizione di esubero, che rende eccedente la struttura del personale oggi in forza;

che, alla luce dei fatti sopra narrati ed al fine di assicurare un futuro produttivo alla propria azienda, UMANA in data 16 marzo 2009 ha avviato una procedura di licenziamento collettivo per riduzione del personale, provvedendo ad effettuare a tutti i soggetti interessati rituale comunicazione ai sensi dell’art. 4, comma 2, e 24, comma 1, della legge 223/91, con la quale ha identificato n. 171 dipendenti di struttura da avviare in mobilità, pari al 39% del complessivo personale occupato, per un totale di 435 dipendenti di struttura;

che nella medesima comunicazione UMANA ha significato la propria disponibilità a ricercare con tutti i soggetti coinvolti nella succitata procedura di licenziamento collettivo eventuali soluzioni alternative per fronteggiare la crisi in atto, nella ferma convinzione che superata la congiuntura negativa possa essere ripreso a pieno regime il proprio programma di crescita e sviluppo, con i conseguenti recuperi occupazionali;

che le parti hanno fissato per la data odierna un incontro per l’esame congiunto in merito alla sopradescritta procedura di licenziamento collettivo e dopo ampia ed approfondita analisi della situazione aziendale, tenuto, altresì, conto delle condizioni di mercato e dello scenario economico nazionale, hanno valutato la possibilità di ricorrere allo strumento alternativo del contratto di solidarietà difensivo in luogo del licenziamento collettivo proposto, al fine di permettere all’azienda di affrontare l’attuale difficile situazione di mercato, salvaguardando al contempo l’occupazione per tutti i dipendenti di struttura;

che in data 4 marzo 2009 è stato sottoscritto un accordo quadro tra ASSOLAVORO e le segreterie nazionali delle OO.SS. FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e UILTUCS UIL, nell’ambito del quale le Parti hanno condiviso la necessità di definire i contenuti principali dei Contratti di Solidarietà da stipularsi, in sede aziendale, ai sensi dell’art. 5, comma 5, della Legge n. 236/93, indicandone al contempo gli elementi imprescindibili;

che UMANA, tenuto conto delle richieste sindacali, condivide l’individuazione del contratto di solidarietà quale strumento idoneo a distribuire l’onere delle eccedenze di personale denunciate su un numero più ampio di lavoratori, escludendo in conseguenza il ricorso a misure traumatiche per i dipendenti.

UMANA, pertanto, si rende concretamente disponibile a concludere un contratto di solidarietà difensivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, commi 5 e 8, Legge 236/93, intendendo per l’effetto revocata la procedura di consultazione sindacale avviata per il licenziamento collettivo ed allargando a tutti i dipendenti di struttura l’applicazione dello strumento individuato, al fine di rendere non traumatico l’impatto sociale dello strumento medesimo sui lavoratori, garantendo al contempo la funzionalità operativa dell’azienda.

Tutto ciò premesso e considerato, le parti, come in epigrafe rappresentate, concordano quanto segue

La premessa costituisce parte integrante del presente accordo;

Per fare fronte all’attuale sfavorevole congiuntura, UMANA richiederà l’applicazione del contratto di solidarietà per tutti 435 lavoratori di struttura per 12 mesi (salvo proroga) a decorrere dal 6 aprile 2009. Così come previsto nell’accordo quadro richiamato in premessa, il contratto sarà articolato con riduzione oraria massima del 50% (pari a n. 20 ore settimanali per i tempi pieni ed un numero proporzionale per i part time fermo restando il limite minimo delle 16 ore settimanali) per n. 435 lavoratori. L’articolazione della riduzione d’orario sarà effettuata secondo le seguenti modalità, anche in concorso tra loro:

      giornate intere di sospensione dell’attività distribuite all’interno delle settimane lavorative ed all’interno del mese e/o concentrate in settimane intere di sospensione;

      individuazione di periodi di riduzione plurigiornalieri all’interno di periodi di chiusura collettiva;

      riduzione giornaliera dell’orario di lavoro, nel rispetto dei criteri stabiliti dal contratto collettivo applicato.

    La programmazione aziendale della solidarietà, definita di norma mensilmente, potrà subire variazioni per inderogabili necessità operative e/o produttive, con adeguato preavviso al personale interessato. Tutte le riduzioni dell’orario avverranno con modalità in senso orizzontale e su base giornaliera per i dipendenti di filiale mentre avverrà con modalità in senso verticale e su base settimanale o mensile per i dipendenti di sede. Le modalità di svolgimento del programma di riduzione dovranno garantire la continuità operativa di ciascuna filiale: i dipendenti della filiale pertanto si alterneranno nell’utilizzo della riduzione concordata. Saranno possibili casi di applicazione particolare in funzione delle esigenze personali dei dipendenti o di specifiche esigenze di ufficio.

Ferme restando le disposizioni e le prassi in essere in materia di regimi di orario le Parti, in considerazione della variabilità dei programmi di attività aziendale, nonché della variabilità della domanda, si danno atto dell’opportunità di individuare congiuntamente soluzioni che consentano, nell’ambito delle flessibilità previste dal quadro legislativo ed amministrativo di riferimento ed in coerenza con il contratto collettivo e con gli altri accordi vigenti, di intervenire sui regimi di orario di lavoro. Quanto sopra, avuto riguardo ad eventuali esigenze di far fronte a temporanee necessità di maggior lavoro. Pertanto in questi casi al lavoratore potrà essere richiesto di prestare la sua opera fino a concorrenza con l’orario contrattuale, fermo restando un preavviso, di norma, di almeno 48 ore. Durante la vigenza del contratto di solidarietà stipulato non sono ammesse, per i lavoratori posti in solidarietà, prestazioni di lavoro straordinario oltre l’orario normale previsto dal contratto collettivo di lavoro. Eventuali specifici ed eccezionali picchi di attività rientreranno in quanto previsto in materia di flessibilità d’orario di lavoro dal Ccnl Terziario, Distribuzione e Servizi applicato;

UMANA, nel caso in cui si trovasse di fronte all’inevitabile necessità di dover chiudere una propria filiale, s’impegna, dopo aver consultato le competenti strutture territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, a formulare ai lavoratori interessati una proposta di trasferimento presso altra filiale tra quelle più vicine, allo scopo di evitare comunque ripercussioni sul piano occupazionale;

Le parti precisano che l’eventuale trasformazione di contratti a tempo determinato, correnti al momento, in contratti a tempo indeterminato comporterà per i lavoratori interessati l’applicazione ipso facto della riduzione d’orario definita nel presente accordo;

In conseguenza della riduzione applicata tramite il contratto di solidarietà, l’azienda corrisponderà al lavoratore quanto dovuto per le ore prestate, mentre il 50% delle ore perse dal lavoratore sarà coperto dal contributo previsto per legge ed a carico del Fondo per l’occupazione istituito presso il Ministero del Lavoro; UMANA sin d’ora s’impegna a devolvere l’intero contributo, compreso il 25% a lei destinato, liquidato dal Fondo per l’occupazione ai lavoratori interessati dalla riduzione di orario di lavoro in questione, pertanto UMANA destina la sua quota di contributo ai lavoratori. Così i lavoratori percepiranno integralmente il contributo di cui all’art.5, comma 5 della legge n.236/1993, pari alla metà del monte retributivo perso a seguito della riduzione di orario. UMANA s’impegna ad anticipare mensilmente ai lavoratori oggetto della riduzione d’orario di lavoro il succitato contributo liquidato dal Fondo per l’occupazione. Così come previsto dalle disposizioni sopra richiamate, la retribuzione da assumere a base di computo del differenziale retributivo, è quella risultante dalla media delle retribuzioni dei 12 mesi precedenti all'istanza, denunciate ai fini contributivi, dedotto l’ammontare delle eventuali ore di lavoro straordinario prestate dal dipendente. La predetta retribuzione complessiva dovrà essere rapportata al numero di ore retribuite nei 12 mesi di riferimento al fine di evitare, in tutti i casi di mancata prestazione di lavoro per qualsiasi ragione durante il periodo preso a base per il calcolo, che l’interessato subisca una decurtazione del beneficio previsto.

Le parti s’incontreranno, su richiesta di una delle parti, di norma con cadenza trimestrale, a livello territoriale a far data dalla sottoscrizione del presente contratto, nell’ottica della corretta gestione dell’istituto della solidarietà.

A sei mesi dalla decorrenza del presente accordo le parti s’incontreranno a livello nazionale per valutare l’evolversi della situazione, l’andamento aziendale, i dati occupazionali. Comunque due mesi prima della scadenza si incontreranno qualora fosse necessario stabilire un’eventuale proroga del presente contratto di solidarietà.

Con la presente intesa, le Parti si danno reciprocamente atto di aver compiutamente esperito e concluso la procedura di cui agli artt. 4 e 24 della legge 223/1991, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché all'art. 5 della legge n. 236/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente accordo verrà inviato - in ossequio alle vigenti disposizioni in materia – agli Organi istituzionalmente competenti. A tal fine le Parti dichiarano che la documentazione necessaria ai controlli ispettivi è depositata presso la sede legale dell’Azienda.


    Si allegano e costituiscono parte integrante del presente atto:

    1) Prospetto riepilogativo dei dipendenti UMANA;

    UMANA SPA

    FILCAMS CGIL

    FISASCAT CISL

    UILTUCS UIL

ALLEGATO AL CONTRATTO DI SOLIDARIETA’ UMANA DEL 02 APRILE 2009

Con riferimento al Contratto di Solidarietà sottoscritto il 02 aprile 2009 tra UMANA e Filcams, Fisascat e Uiltucs, l’azienda dichiara che per il primo trimestre di applicazione della solidarietà la percentuale di riduzione sarà pari al 30 (trenta) %, fatto comunque salvo il limite minimo di 16 ore/settimana per i lavoratori con contratto a part-time.

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