26/6/2000 ore: 2:00

Superdistribuzione, Conad Adriatico, cessione ramo d'azienda art. 47 L. 428/90, Accordo 26/06/2000

Contenuti associati

VERBALE DI ACCORDO


Oggi, 26 giugno 2000 presso la sede della Lega Cooperative Abruzzo, è stata raggiunta la seguente intesa
TRA

CONAD ADRIATICO s.c.r.l.,rappresentata dai sigg. Tafuni Pietro, Fioravanti Lino, assistiti da Genitoni Federico del settore sindacale ANCD
E le 00.SS.
FILCAMS CGILrappresentata dal sig. Antonio Terenzi
FISCASCAT CISLrappresentata dal sig. Giancarlo Trotta
UILTUCS UILrappresentata dal sig. Cieri Nicola
UGL Settore Terziariorappresentata dal sig. La Mantia Salvatore

con la partecipazione delle strutture sindacali aziendali

PREMESSO CHE

a)Conad Adriatico:

-ha stipulato con Superdistribuzione S.r.l. un preliminare di acquisto di ramo di azienda relativo a n. 13 filiali Eurospar, 2 filiali Condor e 1 Cash, attività dislocate in Abruzzo e Molise;

-ha stipulato il preliminare riservandosi di nominare l’effettivo o gli effettivi acquirenti tra proprie società controllate;

-è una cooperativa che opera in favore dei propri associati, tutti esercenti in proprio attività commerciale al dettaglio;

-nella propria impostazione strategica prima enunciata, intende trasferire in capo ai propri associati la gestione dei negozi acquisiti;

-ha espresso la volontà di rilanciare le attività acquisite mediante un progetto di ampi investimenti nelle strutture e riorganizzazione commerciale e marketing;


-ha comunicato alle OO.SS., ai sensi dell’art 47 L. 428/90 la predetta acquisizione;

b)Il trasferimento è subordinato all’autorizzazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato oltre che all’espletamento degli obblighi di cui all'art. 47 della legge 428/90;

c)L’acquisizione comporterà il trasferimento di tutti i rapporti di lavoro in essere presso il ramo di azienda oggetto dell’acquisto al momento dell’effettivo passaggio, senza soluzione di continuità e con il mantenimento di tutti i diritti, ai sensi delle vigenti norme relative al trasferimento di azienda (ex art. 2112 C.C.)


d) Nel corso dei diversi incontri fino ad oggi effettuati ed in quello odierno sono state analizzate le condizioni ed i motivi oggetto, da parte di Superdistribuzione, della cessione e da parte di Conad Adriatico, dell’acquisizione e verificate le condizioni di effettivo passaggio;

    TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONCORDA QUANTO SEGUE

1.LIVELLI OCCUPAZIONALI

Conad Adriatico, anche per conto delle società da lei controllate che effettueranno l’effettiva acquisizione, all’atto del subentro, manterrà i livelli occupazionali esistenti, a tale data, presso il ramo di azienda acquisito.

2.CONDIZIONI CONTRATTUALI

Conad Adriatico, anche per conto delle società da lei controllate che effettueranno l’effettiva acquisizione, manterrà:

-Il contratto di lavoro applicato: “C.C.N.L. per i Lavoratori dipendenti da imprese del Terziario della Distribuzione e dei Servizi”;

-I livelli di inquadramento e dei singoli trattamenti retributivi documentati in busta paga in essere per ciascun lavoratore al momento del passaggio;

-i ratei maturati e documentati per:
    -mensilità aggiuntive
-ferie e permessi retribuiti maturati e non goduti

-al mantenimento dell’anzianità maturata (scatti e TFR)



3.TRASFERIMENTO AD ASSOCIATI DEI NEGOZI ACQUISITI

Fatto salvo il mantenimento della proprietà di quanto acquisito, ma coerentemente con quanto in premessa dichiarato, Conad Adriatico, anche a nome delle proprie società controllate, potrà trasferire, per la loro gestione, uno o più negozi a propri associati in forza di un contratto di affitto di azienda.

In tale ipotesi:

-Nei casi di cui sopra permarranno le garanzie di cui ai punti 1 e 2;

-Fin d’ora si intende avvenuta la comunicazione ed esaurita la procedura di cui all’art. 47 L. 428/90;

-In ogni caso Conad Adriatico incontrerà, congiuntamente all’associato subentrante, le OO.SS. territoriali competenti per verificare eventuali problematiche connesse.
    Nella ipotesi di rifiuto, da parte di Conad Adriatico e del subentrante, all’incontro, la procedura di cui al richiamato art. 47 si intenderà non espletata.


4.ATTIVITA’ DI SVILUPPO

Conad Adriatico svilupperà il ramo di azienda acquisito mediante un programma di investimenti strutturali e di riorganizzazione commerciale e marketing, premessa per il mantenimento dei livelli occupazionali e rilancio delle attività acquisite.
Il programma di investimenti sarà realizzato anche in presenza di gestione da parte dei propri associati, essendo precipuo interesse di Conad Adriatico sviluppare le attività acquisite.
Il programma di sviluppo sarà oggetto di apposito incontro tra le parti da effettuarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2000


5. RELAZIONI SINDACALI

Conad Adriatico, nel confermare la validità del sistema di relazioni sindacali definito dal CCNL, opererà per sensibilizzare i propri associati su tale materia.
In relazione ai livelli occupazionali, a richiesta delle OO.SS., le parti si incontreranno per esaminare eventuali problematiche insorte, al fine di ricercare eventuali soluzioni.
Con la sottoscrizione del presente accordo le parti si danno reciprocamente atto che è stata esaurita la procedura di cui all’art. 47 L. 428/90.

Letto, confermato e sottoscritto in Pescara

(Seguono firme)

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