Stefanel - Accordo del 22 febbraio 2002
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VERBALE DI ACCORDO
Il giorno 22 febbraio 2002, in Bologna,
la Società Stefanel S.p.A. con sede in Ponte di Piave,
La Società Retail S.r.l. con sede in Ponte di Piave
Entrambe rappresentate dal Sig. Ruggero Pregnolato con l'assistenza di UNINDUSTRIA TV in persona del dott. Mario Del Picco
E
La FISASCAT CISL, Nazionale rappresentata da Mario Piovesan
La FILCAMSCGIL Nazionale rappresentata da Ramona Campari
La UILTUCSUIL Nazionale rappresentata da Gianni Rodilosso
Si sono incontrati a seguito della preannunciata intenzione della Stefanel S.p.A. di procedere alla fusione per incorporazione della Retail S.r.l. , così come comunicato dalle Società con lettera del 23/01/2002 ai sensi dell' art. 47 della L. 428/90, modificato dal Decreto Legislativo 18/2001.
La programmata fusione avverrà con effetto dal 1 marzo 2002. Per effetto di quanto sopra i rapporti di lavoro dei dipendenti in forza presso Retaíl S.r.l. proseguiranno in capo a Stefanel S.p.A. senza soluzione di continuità.
Si concorda che il trattamento economiconormativo e ogni altro istituto contrattuale e di legge saranno regolati come segue :
a) ai dipendenti in forza presso i singoli punti vendita che costituiranno la unità
commerciale Stefanel saranno applicati , in via esclusiva, il C.C.N.L. del
terziariodistribuzioneservizi , gli accordi provinciali del terziario ove esistenti
ed i trattamenti economici già applicati dai singoli punti vendita ;
b) ai dipendenti occupati presso l'unità Stefanel S.p.A. di Ponte di Piave, Salgareda
e Levada, continueranno ad essere applicati in via esclusiva il C.C.N.L. tessile
ed abbigliamento e gli accordi aziendali in atto valevoli per i dipendenti
occupati nella predetta unità.
Le aziende daranno informazione ai dipendenti interessati con comunicazione scritta.
Con la sottoscrizione del presente accordo le parti si danno atto di aver esaurito la procedura prevista dall' art. 47 della L. 428/90 richiamato in premessa.
Letto, confermato e sottoscritto.