8/10/1998 ore: 2:00
Smafin, Sigros Distribuzione, Cedis Migliarini, Dharma Cannella, Supermercati Alimentari SMA, fusione per incorporazione art. 47 L. 428/90, Accordo 08/10/1998
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VERBALE Dl ACCORDO
Ilgiorno 8 ottobre 1998, a Roma,
tra
La SMAFIN s.r.l., la SIGROS DISTRIBUZIONE s.r.I.., la CEDIS MIGLIARINI S.p.A. e la DHARMA CANNELLA s.r.l. e la SUPERMERCATI ALIMENTARI SMA s.r.l.
e
le segreterie Nazionali, Regionali e Provinciali della Filcams, Fisascat e Uiltucs, alla presenza delle rappresentanze sindacali aziendali e/o unitarie delle unità operative della SIGROS DISTRIBUZIONE s.r.l., della CEDIS MIGLIARINI S.p.A. e della DHARMA CANNELLA s.r.l.
si è svolto un incontro sindacale al fine di proseguire l’esame congiunto, ai sensi dell’art. 47 comma 2 della legge 128/90, già avviato nei precedenti incontri del 8.09.98 e del 21.09.98 relativamente ai trasferimenti di azienda derivanti dalle programmate fusioni per incorporazione nella società SMAFIN s.r.l. delle società SIGROS DISTRIBUZIONE s.r.l. CEDIS MIGLIARINI S.p.A. e della DHARMA CANNELLA s.r.l.
Inoltre, nel corso ditali incontri svoltisi con la partecipazione della SUPERMERCATI ALIMENTARI SMA s.r.l., si è proceduto ad un’informativa ed ad un esame relativamente al complessivo quadro societario della divisione supermercati derivante dalle citate operazioni di fusione.
In particolare, premesso che
•le società incorporande e la società incorporante hanno comunicato che con effetto programmato dal 01.11.1998 hanno intenzione di stipulare l’atto pubblico di fusione per incorporazione nella società SMAFIN s.r.l. (società incorporante) della SIGROS DISTRIBUZIONE s.r.I. (in qualità di società incorporanda) e della CEDIS MIGLIARINI S.p.A. (in qualità di società incorporanda), come risultante, quest’ultima, dalla avvenuta incorporazione della società DHARMA CANNELLA s.r.l. (società incorporanda in CEDIS MIGLIARINI S.p.A.) tramite distinto atto di fusione per incorporazione con effetti contestuali.
•le programmate fusioni per incorporazione della società SIGROS DISTRIBUZIONE s.r.l. nella SMAFIN s.r.l. e della DHARMA CANNELLA s.r.l. nella CEDIS MIGLIARINI S.p.A., nonché di quest’ultima nella SMAFIN s.r.l., costituiscono ipotesi di trasferimento d’azienda;
dopo l’esame congiunto, le parti convengono quanto segue.
A decorrere dalla data dei programmati trasferimenti d’azienda, i dipendenti che a tale data risulteranno in forza presso le citate società SIGROS DISTRIBUZIONE s.r.l., CEDIS MIGLIARINI S.p.A. passeranno alle dipendenze della Società SMAFIN s.r.l. ai sensi deIl’art. 2112 c.c. senza alcuna interruzione dei rispettivi rapporti di lavoro, con conservazione di tutti i diritti che ne derivano.
A seguito della stipula dei citati atti pubblici di fusione per incorporazione, in ragione della continuità dei rapporti di lavoro ai sensi dell’art. 2112 c.c., per i lavoratori dipendenti dalla società SIGROS DISTRIBUZIONE S.R.L., CEDIS MIGLIARINI S.p.A. e DHARMA CANNELLA s.r.l. si produrranno i seguenti effetti:
1.le quote di TFR accantonate, i ratei di ferie è permessi individuali retribuiti, di 13a e 14a mensilità maturati e non goduti non verranr.o liquidati e verranno trasferiti alla Società SMAFIN s.r.l.;
2.gli scatti di anzianità maturati verranno conservati in identica voce; l’anzianità maturata sarà utile ai fini della maturazione del prossimo scatto;
3.la società incorporante SMAFIN s.r.l. applicherà il CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi vigente.
Inoltre, relativamente alla contrattazione integrativa aziendale applicabile dalla SMAFIN s.r.l., le parti si danno reciprocamente atto della necessità di definire un assetto contrattuale coerente con il complessivo quadro contrattuale della divisione supermercati e che Io stesso assetto dovrà essere definito in occasione della scadenza degli accordi integrativi aziendali del Gruppo Rinascente.
Pertanto, in via transitoria, fino alla scadenza dei citati accordi integrativi aziendali e, in ogni caso, fino alla definizione del nuovo assetto contrattuale, con effetti decorrenti dalla data dei programmati trasferimenti d’azienda, le parti concordano quanto segue:
a)la SMAFIN s.r.l. applicherà l’accordo integrativo aziendale CEDIS-MIGLIARINI S.p.A. -DHARMA CANNELLA s.r.I. del 19.02.1997 nelle aree in cui attualmente operano la Cedis Migliarini S.p.A. e la Dharma Cannella s.r.I.;
b)la SMAFIN applicherà l’accordo integrativo aziendale della SIGROS DISTRIBUZIONE s.r.l. del 19.12.94 e successivo rinnovo del 15.07.97 nella regione in cui attualmente opera la Sigros distribuzione s.r.I.;
c)ferma restando l’autonomia negoziale delle parti in caso di nuove acquisizioni, nonché fatto salvo quanto previsto da intese già localmente raggiunte, nelle aree occupate dalla Supermercati Alimentari SMA s.r.l., quest’ultima continuerà a dare applicazione all’accordo integrativo aziendale de la Supermercati Alimentari SMA s.r.l. deI 10.04.96, che, in ogni caso, regolerà le nuove aperture di supermercati che saranno eventualmente effettuate in tali aree dalla Supermercati Alimentari SMA s.r.l. o dalla SMAFIN s.r.I.; in ogni caso, relativamente ad operazioni di investimento, le parti condividono di favorire i piani di sviluppo commerciale e di consolidare i conseguenti piani di incremento occupazionale, tramite la realizzazione di condizioni idonee a fronteggiare la situazione concorrenziale caratterizzata da elevata competitività; pertanto, relativamente a iniziative di sviluppo tramite nuove aperture e/o, previo confronto, in caso di significativo ampliamento che, in base a quanto previsto nel presente punto, saranno regolate dall’accordo integrativo aziendale de la Supermercati Alimentari SMA s.r.l., le parti si danno reciprocamente atto della necessità di prevedere soluzioni di salario aziendale d’ingresso avendo come comune riferimento contrattuale quello definito nell’accordo del 6 luglio 98 per la divisione Bricocenter.
d)relativamente alle aree diverse da quelle di cui ai precedenti punti a), b) e c), le parti si danno reciprocamente atto della necessità di individuare la soluzione contrattuale nell’ambito dei molteplici contratti applicati nel Gruppo, previo confronto.
Con la sottoscrizione del presente verbale di accordo, le parti si danno reciprocamente atto di aver esperito a tutti gli effetti l’esame congiunto previsto dalla procedura di cui alI’art. 47 della legge 428/90 e che la stessa procedura deve intendersi definitivamente conclusa.
Letto, confermato e sottoscritto.
SMAFIN s.r.l.FILCAMS
SIGROS DISTRIBUZIONE s.r.l.FISASCAT
CEDIS MIGLIARINI S.p.A.UILTUCS
DHARMA CANNELLA s.r.l.RSA – RSU
SUPERMERCATI ALIMENTARI SMA s.r.l.