2/12/2013 ore: 2:00

Simply – SMA, esito incontro 28/11/2013

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Roma, 2 dicembre 2013

Testo Unitario

nella giornata del 28 novembre è stato siglato con l’azienda in oggetto il documento che sancisce lostato conclusivo della trattativa” in ordine alla vertenza di rinnovo del contratto integrativo aziendale della Simply - SMA che si era aperta nel mese di ottobre a seguito della lettera di recesso dall’insieme della contrattazione di secondo livello inviata dall’azienda in data 2 settembre.

Il testo – che vi alleghiamo – non ha carattere di accordo immediatamente esecutivo; la sua efficacia giuridica è rimessa all’approvazione da parte dei lavoratori e delle lavoratrici nell’ambito della consultazione referendaria che si dovrà svolgere entro il 31 gennaio 2014. Quindi il testo dell’accordo diverrà operativo ed efficace a decorrere dal 1° febbraio 2014 solo se approvato dal voto.

Rispetto al precedente tessuto di norme integrative di secondo livello applicato in SMA, il testo prevede:

1. Estensione delle materie oggetto di informazione e confronto a livello territoriale e di punto vendita;

2. Conferma delle disposizioni precedentemente previste in tema di franchising, merchandising e appalti;

3. Conferma dell’estensione delle ore di assemblea annue a 15 rispetto alle 12 previste dalla legge;

4. Saranno uniformate le ore di permesso annue per le Rappresentanze Sindacali Aziendali o unitarie in numero di 3 ore per ogni dipendente del punto vendita, rispetto alle 4 ore e mezza prima previste nella Regione 2 (Lombardia orientale e Veneto) e alle 2 ore per dipendente previste in precedenza in tutto il restante perimetro aziendale;

5. L’integrazione del trattamento di malattia INPS dal 4° al 20° giorno verrà portato al 100% della retribuzione netta in tutta l’azienda, mentre prima ciò era previsto solo nella maggior parte dei punti vendita della Regione 2;

6. Analogamente, anche il trattamento riconosciuto dall’INAIL in caso d’infortunio verrà integrato fino al raggiungimento del 100% della retribuzione netta per l’intera durata del periodo d’infortunio, migliorando le condizioni precedentemente in essere nella grande maggioranza del perimetro aziendale;

7. Verranno confermate le previsioni del precedente contratto integrativo in materia di ricovero ospedaliero, cure termali, gravi infermità ed eventi luttuosi, anticipazione del TFR e sconti per i dipendenti;

8. E’ inoltre confermata – ancorché precisata nelle sue modalità esecutive – la norma relativo alle ore di permesso riconosciute per le visite mediche specialistiche;

9. La percentuale del personale che potrà accedere al passaggio transitorio a part-time post-maternità verrà incrementata dal 3 al 4%;

10. Verrà ampliato l’ambito e i temi del confronto a livello decentrato (territoriale e di punto vendita) sull’organizzazione del lavoro, con particolare riferimento tra l’altro alla questione del lavoro domenicale festivo;

11. Sarà introdotta per la prima volta nella contrattazione integrativa aziendale nazionale una norma sulle pause, che in precedenza erano riconosciute in forza di accordi territoriali nelle Regioni 1 e 2, non erano previste nella Regione 3 (Romagna, Marche, Umbria e Abruzzo), ed erano presenti per uso e consuetudine aziendale nella Regione 4 (Lazio) e 5 (Sicilia). Verrebbero riconosciuti 10 minuti di pausa giornaliera (di cui 5 retribuiti) per il personale con orario lavorativo giornaliero fino a 6 ore e, 20 minuti di pausa giornaliera (di cui 5 retribuiti) per il personale con orario lavorativo giornaliero superiore a 6 ore. Nella regolamentazione della pausa viene disciplinato anche il tempo di vestizione (tempo tuta);

12. Sono confermate le condizioni speciali in tema di orario di lavoro e organizzazione del lavoro operanti nei depositi di San Pietro in Gù (PD) e Osimo (AN);

13. Il trattamento per le prestazioni lavorative straordinarie e supplementari domenicali e festive sarà uniformato in tutta l’azienda. La maggiorazione minima prevista dal contratto integrativo aziendale per tali prestazioni lavorative sarà del 40% per le prime 12 domeniche/festività; del 50% per le successive 18 e del 60% per quelle effettivamente lavorate dalla 31esima in poi, in tutti i casi con il recupero delle ore lavorate. Queste maggiorazioni potranno essere incrementate nell’ambito del confronto territoriale che dovrà occuparsi anche delle turnazioni, dei presidi, delle eventuali assunzioni con contratto a termine necessarie a garantire i presidi nonché del riconoscimento di domeniche libere per i lavoratori la cui lettera di assunzione prevede la prestazione lavorativa domenicale in ordinario. E’ stato invece abrogato il trattamento speciale (130% di maggiorazione + recupero) per le domeniche e festività del periodo natalizio previsto dal precedente contratto integrativo disdettato dall’azienda;

14. Verrebbe confermato per l’intera vigenza del CIA, il trattamento per le festività coincidenti con la domenica previsto dall’accordo siglato nel dicembre 2012;

15. Il premio aziendale fisso mensilizzato previsto dalla precedente contrattazione per i dipendenti della maggior parte dei punti vendita delle Regioni 1, 2 e 4 verrà confermato sotto forma di assegno ad personam non assorbibile a tutti coloro lo abbiano già maturato. Per i lavoratori oggi in forza all’azienda nelle medesime Regioni che abbiano maturato tale importo solo nella misura del 20%, o ancora non l’abbiano maturato affatto, i tempi di maturazione del premio vengono temporaneamente sospesi, ma riprenderanno a decorrere dal 30 settembre 2016 fino a raggiungere il 100% dell’importo previsto. Il premio fisso aziendale non maturerà invece per gli assunti nelle Regioni 1, 2 e 4 in data successiva al 2 dicembre 2013, oltreché per i dipendenti delle Regioni 3 e 5 che ne erano già esclusi.

16. Il Premio variabile di risultato aziendale precedentemente previsto solo nelle regioni 3 e 5 , viene sospeso per l’anno in corso e per il prossimo. Esso ritornerà invece operativo a partire dal 2015 (erogazione prevista nel 2016) e sarà applicato in tutte le regioni a tutto il personale dell’azienda che non abbia trattamenti economici aggiuntivi mensilizzati, indipendentemente dalla data di assunzione ;

17. Il premio variabile denominato “premio di progresso” è stato confermato e continuerà ad operare con la sola modifica dell’indicatore collegato al numero di scontrini emessi nella filiale (fidelizzazione);

18. Le indennità di funzione e per gli specialisti precedentemente previste vengono confermate sotto forma di importo fisso non assorbibile ad personam solo a quanti le abbiano già maturate al 2 dicembre 2013. Non trovano più applicazione le indennità disagio e le indennità per maggiore utilizzo impianti;

19. L’ambito di applicazione comprenderà tutti i punti vendita Simply-SMA in gestione diretta, le sedi, i depositi e il personale SMA ancora operante presso i depositi a suo tempo terziarizzati di Offagna, Fiumicino e Chiari. Nelle future nuove aperture il contratto integrativo aziendale verrà applicato in automatico a un anno dalla data di apertura.

Il documento sullo stato conclusivo della trattativa, come ricordato in premessa, oltre a non essere modificabile o emendabile, non è un accordo già efficace giuridicamente in quanto soggetto a ratifica ad opera della consultazione referendaria. Ciò comporta la conseguenza che a partire dal 3 dicembre di quest’anno, e fino alla sua eventuale ratifica, l’azienda darà luogo al recesso dalla contrattazione integrativa precedente e dalle altre intese collegate, con l’applicazione delle sole norme previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, salvo diversa disposizione unilaterale per mezzo di appositi regolamenti aziendali. Al fine di ovviare parzialmente a tale situazione in ordine all’aspetto delle prestazioni lavorative straordinarie domenicali e festive del periodo compreso tra il 3 dicembre 2013 e il 31 gennaio 2014, abbiamo stabilito nel verbale di riunione siglato con l’azienda che le festività e le domeniche lavorate tra l’8 dicembre e il 6 gennaio verranno remunerate con la maggiorazione del 60% e le restanti domeniche del prossimo mese di gennaio con la maggiorazione del 40%, in luogo del solo 30% previsto dal CCNL.

Le Segreterie Nazionali di FILCAMS, FISASCAT e UILTuCS invitano le strutture territoriali a diffondere ed illustrare i contenuti del possibile futuro contratto integrativo aziendale in tutti i punti vendita e sedi dell’azienda in cui esso potrà trovare applicazione, con l’obiettivo di conseguire il più ampio consenso nell’ambito della consultazione referendaria da organizzarsi operativamente nella seconda decade di gennaio. Provvederemo per tempo a trasmettervi i fac-simile della scheda di votazione e dei verbali. I dati sui voti favorevoli e contrari espressi nelle diverse unità locali dell’azienda, raccolti a livello provinciale e regionale, dovranno essere trasmessi alle Segreterie Nazionali di FILCAMS, FISASCAT e UILTuCS a cura delle Segreterie Regionali entro e non oltre giovedì 30 gennaio 2014.

p. la Segreteria Filcams Cgil Nazionale

M. Grazia Gabrielli

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