15/12/1980 ore: 2:00
Selefin, Coin Grandi Magazzini, Magazzini Oviesse, Coingross, SI.re.ma, Ve.mi, Maxitex, Accordo 15/12/1980
Contenuti associati
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Roma, 15 dicembre 1980
VERBALE COIN
Il presente accordo viene sottoscritto, con decorrenza dall’1 gennaio 1981, dalla SELEFIN S.p.A., Società di partecipazioni e investimenti, per sè e per le aziende da essa controllate e precisamente:
COIN Grandi Magazzini S.p.A., per l’esercizio dei negozi COIN con sede in Venezia;
Magazzini OVIESSE S.p.A. per l’esercizio dei magazzini e delle affiliazioni OVIESSE, con sede in Venezia;
COINGROSS S.p.A. per l’esercizio del commercio all’ingrosso e delle affiliazioni COIN, con sede in Venezia;
SI.re.ma S.p.A. per l’esercizio dell’attività di trasformazione con sede Venezia;
VE.mi S.p.A. per la commercializzazione di collezioni di abbigliamento e varie con sede in Venezia;
MAXITEX S.p.A. per la commercializzazione di collezioni varie a grossisti ed al grande dettaglio con sede in Venezia. Nell’allegato 1 vengono riportati dettagli circa le Società sopra indicate (ragione, indirizzo, capitale sociale, organico, componenti del Consiglio di Amministrazione, Direttore Generale e Direttore Responsabile del Personale).
DIRITTI DI INFORMAZIONE
Le parti convengono che le informazioni di cui ai punti seguenti, salve le normali esigenze di riservatezza, abbiamo un carattere preventivo, tale cioè da consentire un tempestivo confronto per il migliore sviluppo del rapporto di impiego.
A questo scopo le informazioni saranno date ai livelli, per i contenuti e nei tempi di seguito indicati.
Alle OO.SS. Nazionali (annualmente e comunque in tempi utili): le informazioni di rilevanza generale che abbiamo riguardo al gruppo nel suo complesso ed a ciascuna delle Società che lo compongono.
Questo livello di informazione riguarderà i temi degli investimenti dello sviluppo, delle strategie commerciali, dei programmi di informazioni, dei programmi di ristrutturazione, delle innovazioni tecnologiche anche relative alla sicurezza e alla informatica, dell’occupazione in tutte le sue espressioni.
La SELEFIN S.p.A. tornirà inoltre informazioni relative all’andamento economico di ciascuna delle società del gruppo, alla situazione delle affiliazioni, degli appalti, dei trasporti e del decentramento.
Alle OO.SS. Regionali e comprensoriali (semestralmente e comunque in tempi utili): le informazioni che abbiano rilievo regionale o comprensoriale, anche riferite agli argomenti di cui al punto precedente.
Ai C.D.A. delle singole unità (trimestralmente e comunque in tempi utili): le informazioni che abbiamo riguardo a situazioni specifiche delle unità interessate. Saranno in ogni caso fornite informazioni utili alla valutazione della adeguatezza della forza lavoro anche part—time e a tempo determinato, dei processi organizzativi e della organizzazione del lavoro, della sicurezza e in generale dell’andamento degli obiettivi economico commerciali dell’unità.
Nota a verbale
Come dichiarato, il personale della SI.re.ma S.p.A. per l’esercizio dell’attività di trasformazione con sede in Venezia, verrà inquadrato secondo le norme di cui al contratto di categoria disposto dagli Enti competenti.
Nei rapporti con gli organismi sindacali saranno comunque coinvolti anche quelli del settore commerciale.
TRASPORTI
In relazione alla presente operazione di scorporo, il settore trasporti viene inserito nell’ambito della COIN Grandi Magazzi-ni S.p.A. con sede in Venezia ed il relativo servizio mantenutoanche per le altre società del gruppo.
INQUADRAMENTO PROFESSIONALE
1)L’organizzazione del lavoro in ciascuna delle società del gruppo deve consentire l’organizzazione e lo sviluppo della professionalità specifiche di ciascuna delle posizioni organizzative.
2)Il personale in forza beneficerà prioritariamente, a parità di valore professionale, dell’assegnazione di posizioni ai livelli superiori di inquadramento.
3)Viene costituita una apposita commissione tecnica con il compito di verificare l’inquadramento delle figure tipiche aziendali e verificare altresì quello per le quali, tenuta presente l’organizzazione del lavoro in atto, sia ritenuto possibile, anche ai fini dell’inquadramento contrattuale, un arricchimento professionale.
- La suddetta commissione è impegnata a produrre le proprie conclusioni entro il 28—2—1981.
4)L’azienda anche ai fini di cui sopra e per i conseguenti interventi formativi ed addestrativi richiederà alle OO.SS. Regionali di emettere un proprio motivato parere da allegare ai vari progetti e da inoltrare successivamente alle competenti strutture Regionali anche per ottenere ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e Nazionali, una idonea copertura degli oneri.
ORARIO DI LAVORO
Una riduzione del nastro orario, più diffusa rispetto a quella già oggi in atto all’interno dell’azienda, è obiettivo comune delle parti in funzione della accertata rilevanza sociale del fenomeno.
D’altra parte si rende necessaria una urgente verifica con le autorità competenti in ordine ad una riforma degli orari di vendita, da realizzarsi mediante idonei decreti in generaleapplicazione ed osservanza, che permetta, appunto, fermo restan-do le ore di lavoro, una razionalizzazione della materia.
Per quanto riguarda la ricerca all’interno dell’organizzazione di idonee soluzioni che comunque salvaguardino:
—il livello di servizio alla clientela;
—l’equilibrato utilizzo della forza lavoro, nelle varie articolazioni;
—la compatibilità economica;
e tengano conto altresì della dimensione degli impianti. Le parti convengono di procedere ad accertare preliminarmente l’esistenza delle condizioni obiettive necessarie e indicare quindi i criteri e le modalità da seguire anche per gli aspetti riferiti alle prestazioni straordinarie e al migliore impiego del lavoro a tempo parziale.
La verifica verrà condotta entro il 31—1-1981 nelle unità di vendita di Mestre, Milano, Corso Vercelli, Treviso, della COIN Grandi Magazzini S.p.A., nei punti di vendita di Ostia Lido e Mestre/Lazzari della Magazzini Oviesse S.p.A.; i risultati saranno confrontati poi in Sede Nazionale per tutte le decisio-ni conseguenti, tra cui l’avvio di sperimentazioni che dovranno concludersi entro il 30—9—1981. Entro i primi tre mesi verranno comunque effettuate le necessarie verifiche.
Le parti si danno atto della positività delle esperienze realizzate, fino ad oggi, nell’ambito dell’area dei servizi di alcuni negozi COIN e per ciò convengono di procedere alla loro estensione:
—.ad altri settori compresi nell’area dei servizi;
—all’area dei servizi di altri negozi COIN;
Il tutto nei tempi tecnici necessari e nella realtà che lo consentono.
PROFESSIONALITA’ RECUPERI E TRASPARENZA DEL SALARIO
I coefficienti di professionalità rilevati, hanno determinato le parti a procedere ad una parziale ristrutturazione del salario.
A questo scopo il predetto Istituto comprende ed assolve dalla decorrenza della sua istituzione, tutti gli elementi retributivi aziendali. contrattualizzati e non, comunque denominati, con la sola esclusione di quelli previsti dal C.C.N.L. vigente e precisamente: paga base ex art. 74, indennità di contingenza di cui all’accordo 14 febbraio 1975 (allegato 1 al C.C.N.L. 17 dicembre 1979), premio aziendale ex art. 135, terzo elemento provinciale o assegno supplementare ex artt. 80 e 81, le inden-nità residue vengono corrisposte con assegno ad personam.
L’Istituto entrerà in vigore il 1—1—1981; gli importi concorda-ti risultano dalla tabella seguente che indica altresì gli incrementi retributivi di fatto che, per il titolo di cui sopra verranno corrisposti a tutti i lavoratori con effetto 1—1—1981.
LIVELLI ELEMENTO AZIENDALE IMPORTO MENSILE IMP. ASSOR.
dec. 1—1—81 dec. 1—1—82 mens. garantito
IV’ 45.000 - 26.000 -
III° - 50.000 30.000 8.000
II°60.000 - 35.00013.000
I°80.000 - 50.00018.000
I° Sup.120.000 - 65.00043.000
Per il personale dei livelli V° e VI’ si conviene quanto segue con decorrenza dall’1—1—l981 previo assorbimento delle voci “anomale” compattate nell’ERA per gli altri livelli vengono istituiti i seguenti elementi:
LIVELLI ELEMENTO AZIENDALE SUPERMINIMO COLL. CATEGORIA
dec. 1—1—1981
V°25.000 12.000
VI° 20.000 11.000
Per questo personale viene comunque garantito, con decorrenza 1—1—1981 l’importo di L. 20.000= mensili lorde: con decorrenza 1—1—1982 il minimo garantito verrà portato a complessive L.24.000= mensili lorde.
Tutti gli importi di cui sopra sono rapportati alla prestazione a tempo pieno.
NORMA TRANSITORIA
Al personale in forza al 1—1—1981, per il quale l’articolo 7 CAI 1974 prevedeva comunque scorrimenti automatici, verrà erogato fermo restando l’inquadramento al IV’ livello del CCNL 17—12—1979.
-l’importo di L. 6.000= mensili lorde dopo 36 mesi di permanenza al VI° livello.
-l’importo di L. 3.000= mensili lorde dopo ulteriori 36 mesi di permanenza.
Gli importi di cui sopra, riconosciuti alle rispettive scadenze saranno considerati assegni “ad personam”.
Eventuali problemi emergenti dalla applicazione di questa norma anche per il personale assunto nel frattempo verranno affrontati e risolti in occasione del rinnovo del presente accordo/allegato.
-Indennità di cassa e maneggio denaro
-Indennità di turno
-Indennità di banchina, carico e scarico
-Indennità di centralino
-Assegno di cui alla norma transitoria dell’art. 7 CAI 1974.
DICHIARAZIONE DELLE OO.SS.
Richiamandoci al documento della Federazione Unitaria del 14 novembre 1980 che dava avvio alla consultazione tra i lavoratori sull’ipotesi di piattaforma e sulla scorta del dibattito avviato all’interno del Coordinamento.
I lavoratori del Coordinamento COIN e la Federazione Unitaria decidono di programmare un convegno per un’analisi sul tema della “produttività” in tutti i suoi aspetti ivi compresiriflessi sulle condizioni generali di impiego, interessanti l’intero sistema aziendale COIN.
Al fine di elaborare un progetto da sottoporre ad una ampia consultazione dei lavoratori.
Realizzato ciò, il Sindacato sottoporrà alla COIN entra i 31—3—1981 le proposte conseguenti per farne oggetto di accordo Sindacale.
Nel frattempo l’azienda dovrà assumere l’impero di non procede-re ad iniziativa alcuna su questo tema.
Documento deciso in data 10—12—1980 dal Coordinamento COIN
DICHIARAZIONE DELL’ AZIENDA
Preso atto della dichiarazione cui sopra resa dalle OO.SS l’azienda concorda per quanto previsto dall’ultimo comma stessa.
DIRITTI SINDACALI
Presso la sede centrale sono emersi problemi inerenti al titolo in questione, connessi allo scorporo societario. Le parti si incontreranno a livello locale per ricercare soluzioni che garantiscano l’adeguato esercizio dai diritti sindacali, anche in relazione alle esigenze organizzative.
INTERVENTI SOCIALI
Le parti, nel confermare la volontà di garantire interventi a, singoli lavoratori per gravi ragioni di natura personale, concordano:
-di costituire un fondo speciale per la concessione di prestiti senza interesse a collaboratori che si trovino nelle condizioni suddette. Detto fondo dispone di una dotazione di L.75.000.000=.
-di dichiarare decaduto nel contempo il fondo di cui all’art. 4 del CAI 6—7—1974 al fine di utilizzare gli accantonamenti resisi così disponibili, per la costituzione del fondo speciale di cui sopra.
- di disciplinare la gestione del fondo anche per gli interven-ti economici particolari che dovessero manifestarsi con apposito regolamento che rispetti quanto previsto.
- di verificarne la rispondente ai fini istituzionali in occa-sione del rinnovo del presente accordo anche per provvedere ad un eventuale adeguamento.
DICHIARAZIONE VERBALE
Le parti si danno atto che il presente contratto che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo Unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori è globalmente migliorativo e, per tanto, sostituisce ad ogni effetto, per gli istituti o parte di essi qui considerati, le norme di tutti i precedenti contratti collettivi, accordi speciali, usi e consuetudini, fatte salve le condizioni di migliore favore previste dalle legge.