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Prenatal Retail Group, Prenatal, circolare Accordi 11/06 e 13/06/2018

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Roma 14/06/2018

Il giorno 13 giugno si è formalmente conclusa in sede ministeriale la procedura avviata in data 3 aprile 2018 da Prenatal spa ai sensi degli artt. 4 e 24 della Legge 223/1991, che denunciava un esubero di n. 45 lavoratori in relazione all’esigenza di ridimensionamento dell’organico aziendale di rete vendita, poi ridotti a n. 42 in fase di accordo per l’esclusione dalla procedura dei pdv di Udine Reana e Roma Galamini, come meglio dettagliato più avanti.
Filcams, Fisascat, UILTuCS e Prenatal spa hanno, pertanto, sottoscritto un verbale di accordo ai sensi degli articoli 4 e 24 della Legge 223/91 e un Contratto di Solidarietà ai sensi del Decreto legislativo 148/2015.

Il CdS sottoscritto sarà applicato a partire dal 14 giugno e riguarda i punti vendita di:

·Biella, Prato, Trento e Grugliasco al secondo anno di applicazione;
·Napoli Fanzago, Sesto S. Giovanni, Sanremo, Genova Fiumara, Genova XII Ottobre, Novara, Lucca, Sesto Fiorentino, Mestre, Brindisi, Palermo via Cavour, Messina, Misterbianco, Benevento al terzo anno di applicazione.
Rispetto alla comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo sono stati espunti i negozi di Udine Reana e Roma Galamini, poiché l’esubero è stato dichiarato riassorbito.
Restano esclusi dalla Solidarietà i punti vendita in chiusura di Milano Buenos Aires e di Gorizia.
La riduzione di orario su base mensile è stata definita nella misura media individuale del 25% su base settimanale, con riduzione massima del 30% su base settimanale in ciascun punto vendita in ciascun mese.
Al fine di ridurre l’esubero dichiarato e gestire in modo non traumatico la procedura di licenziamento collettivo, oltre al Contratto di Solidarietà sono state individuate ulteriori misure:

    a.passaggio strutturale da regime orario full-time al part-time, ovvero riduzione dell’orario settimanale part-time mediante richiesta formale del dipendente di riduzione oraria entro il giorno 20/6/2018 e successiva sottoscrizione del nuovo contratto individuale entro il 30/06/2018;
    b.trasferimento in altro punto vendita Prenatal spa sul territorio nazionale sulla base delle esigenze aziendali di copertura, con applicazione del trattamento previsto dal Ccnl;
    c.adesione alla proposta di ricollocazione esterna in altra azienda della rete Prenatal Retail Group;
    d.incentivo all’esodo.
Per quanto riguarda quest’ultima opzione, i lavoratori dei punti vendita coinvolti nella procedura di licenziamento collettivo, i quali manifestino la disponibilità a non opporsi al licenziamento:

- entro il prossimo 30 giugno 2018, la Società si impegna a riconoscere una somma a titolo di corrispettivo della rinuncia ad impugnare il recesso pari a n. 11 mensilità dell’ultima retribuzione lorda mensile;
- entro il prossimo 31 ottobre 2018, la Società si impegna a riconoscere una somma a titolo di corrispettivo della rinuncia ad impugnare il recesso pari a n. 8 mensilità dell’ultima retribuzione lorda mensile.
    L’incentivo concordato sarà erogato a fronte della sottoscrizione di specifico accordo di conciliazione ex articolo 2113 C.C. e articoli 410 e 411 C.P.C. Sono stati infine, sottoscritti, due accordi per Prenatal spa e Prenatal Retail Group spa in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

    Tali accordi prevedono:

    ·l’incremento delle ore per congedi parentali;
    ·la facoltà di richiedere la trasformazione del contratto da full-time a part-time entro il primo anno di vita del bambino;
    ·il diritto a due giorni retribuiti di congedo parentale, aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla legge e dal Ccnl.
      Sono, inoltre, state previste misure di contrasto alle molestie sessuali e violenza nei luoghi di lavoro.

      P.Filcams CGIL nazionale
      Jeff Nonato

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