22/12/2009 ore: 2:00

Partesa Centro, Accordo mobilità 22/12/2009

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VERBALE DI ACCORDO

Procedura di Mobilità ex artt.4 e 24 Legge n°223/91



Oggi 22 dicembre 2009, presso la sede di Filcams Cgil, Via Leopoldo Serra 31, Roma, si sono incontrati

per PARTESA CENTRO S.r.l.Sig. Alcide Bastioni
Sig. Stefano Zambon
Sig.ra Anna Rossetti
Sig. Roberto Respinti
    per FILCAMS -CGIL NAZIONALESig.ra Daria Banchieri
    per FILCAMS - CGIL Terni Sig.Paolo Del Caro

    per FISASCAT-CISL NAZIONALE Sig. Dario Campeotto

    Premesso che

    Partesa Centro S.r.l. ha avviato con comunicazione datata 10 Novembre 2009 una procedura di mobilità ex art. 24 della Legge n°223/91 per n. 31 unità occupate presso seguenti depositi:

    Ponte Felcino (PG), Strada Tiberina Nord, 26/t, con un esubero di n° 12 lavoratori, sul totale di n° 44 lavoratori ivi occupati;
    Arezzo, Via Fiorentina, 383-383a, con un esubero di n° 2 lavoratori, sul totale di n° 28 lavoratori ivi occupati;
    Terni, Via Maestri del Lavoro, 39 – Zona Sabbioni A/20, con un esubero di n° 12 lavoratori, sul totale di n° 13 lavoratori ivi occupati;
    Poggibonsi (SI), Località Campomaggio, con un esubero di n° 5 lavoratori, sul totale di n° 20 lavoratori ivi occupati;
    i motivi per i quali la Società intende procedere alla riduzione di personale sono ampiamente illustrati nella comunicazione di avvio della procedura stessa;
    la consultazione sindacale di legge ha avuto luogo in occasione delle riunioni tenutesi nei giorni 30 novembre e 9 dicembre u.s., ove l’Azienda ha illustrato approfonditamente le cause che hanno condotto all’apertura della procedura di mobilità e il progetto di riorganizzazione in corso;
    nel corso dei suddetti incontri le parti hanno esaminato ogni utile soluzione e strumento finalizzati a ridurre sul piano sociale le conseguenze della procedura di mobilità;
    Tutto ciò premesso

    le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
      le premesse formano parte integrante, inscindibile ed essenziale del presente accordo;

      La Società collocherà in mobilità 21 Unità in esubero sul totale di 31 inizialmente dichiarate, comunicando a ciascun interessato la risoluzione del rapporti di lavoro, nei termini di legge; gli esuberi sono così distribuiti: 10 sulla sede di Terni, 6 su Perugia, 3 su Siena e 2 su Arezzo;

      Si precisa che in considerazione della definitiva chiusura della sede di Terni, le 3 unità non soggette al collocamento in mobilità, resteranno in capo alla sede di Perugia e distaccate presso società terza che attualmente ha sede nel comune di Montecastrilli (TR);

      ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 5, comma 1, L. 223/91, l’individuazione dei lavoratori da esodare sulla base dei profili professionali evidenziati nell’Allegato 1 della comunicazione di apertura della procedura, avverrà sulla base dei seguenti criteri:
        lavoratori che maturino i requisiti per il pensionamento di anzianità o di vecchiaia al termine della permanenza nelle liste di mobilità e comunque entro e non oltre i 36 mesi successivi, nell’ambito delle esigenze tecnico-produttive ed organizzative aziendali;

        lavoratori che non si oppongano al collocamento in mobilità, nell’ambito delle esigenze tecnico-produttive ed organizzative aziendali;
      5)La Società espleterà tutti gli adempimenti di sua competenza necessari per permettere ai lavoratori collocati in mobilità di essere regolarmente iscritti nelle relative liste;
        6) Al fine di ridurre le conseguenze sul piano sociale dell’attuazione del programma di mobilità, l’Azienda erogherà ai lavoratori che non si opporranno al collocamento in mobilità, un sostegno economico;

        7) L’incentivo all’esodo sarà erogato ad avvenuta ratifica in sede sindacale degli accordi di transazione individuale, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.410 e 411 c.p.c., che con impegno di entrambe le parti, si cercherà di effettuare entro entro il 31.12.2009.
        L’azienda si impegna ad erogare detto incentivo entro il mese di gennaio 2010;
          Le parti, nella determinazione della decorrenza della collocazione in mobilità del personale non hanno esercitato la facoltà di proroga e di deroga dei termini previsti dall’art. 8, c. 4°, L. 236/1993.

          Le parti si danno reciprocamente atto che con la sottoscrizione del presente Accordo, la procedura di mobilità di cui in premessa, è da intendersi espletata e conclusa con la data odierna, a tutti gli effetti degli artt. 4, 5 e 24 della Legge n°223/91.

          Letto, confermato e sottoscritto.


          per Partesa Centro S.r.l.per FILCAMS-CGIL

          per FISASCAT-CISL









          Verbale tra le parti

          Oggi 22 dicembre 2009, presso la sede di Filcams Cgil, Via Leopoldo Serra 31, Roma, si sono incontrati

          per PARTESA CENTRO S.r.l. Sig. Alcide Bastioni
                              Sig. Stefano Zambon
                              Sig. Anna Rossetti
                              Sig. Roberto Respinti
          per FILCAMS -CGIL NAZIONALESig.ra Daria Banchieri
          per FILCAMS - CGIL TerniSig.Paolo Del Caro

          per FISASCAT-CISL NAZIONALE Sig. Dario Campeotto
            per la discussione della procedura di mobilità come da comunicazione dell’azienda
            datata 10 novebre 2009 .
            Le parti oltre alla condivisione del verbale di accordo sindacale, hanno concordato, in aggiunta a quanto previsto nel verbale di accordo sindacale, quanto segue:

              Personale in esubero che non si opponga al collocamento in mobilità
                Ciascun dipendente che non si opponga al collocamento in mobilità, e che sottoscriva il relativo atto di transazione ai sensi dell’art. 2113 c.c, ratificato ai sensi degli artt.410 e 411 c.p.c., percepirà a titolo di incentivazione all’esodo un importo netto pari alla differenza tra la retribuzione annua netta di riferimento, e l’indennità di mobilità netta spettante per i primi due anni di permanenza nelle liste di mobilità.
              Personale in esubero che maturi i requisiti per il pensionamento al termine del periodo di mobilità o comunque entro i 36 mesi successivi

                Ciascun dipendente collocato in mobilità, che maturi i requisiti per il pensionamento di anzianità o di vecchiaia al termine della permanenza nelle liste di mobilità o comunque entro e non oltre i trentasei mesi successivi, riceverà all’atto della sottoscrizione del relativo atto di transazione ai sensi dell’art. 2113 c.c., e ratificato ai sensi degli artt.410 e 411 c.p.c., a titolo di incentivazione all’esodo un importo netto pari alla differenza tra la retribuzione annua netta di riferimento, e l’indennità di mobilità netta spettante per il primo anno di permanenza nelle liste di mobilità.

                Tale incentivo verrà incrementato di un ulteriore importo netto corrispondente alla differenza tra l’indennità di mobilità netta relativa al primo anno di mobilità e l’indennità di mobilità netta spettante a partire dal secondo anno di permanenza nelle liste di mobilità.
                I massimali di mobilità da prendere in considerazione per la determinazione del suddetto importo sono quelli relativi al 2009, anno di sottoscrizione del presente accordo.

              Personale in esubero ricollocato presso Società Terze
                Ciascun dipendente collocato in mobilità al quale verrà offerta l’opportunità di ricollocarsi presso Società terze riceverà all’atto della sottoscrizione del relativo atto di transazione ai sensi dell’art. 2113 c.c., ratificato ai sensi degli artt.410 e 411 c.p.c., a titolo di incentivazione all’esodo un importo una tantum pari ad € 2.000,00 netti.

            4) L’incentivo all’esodo sarà erogato ad avvenuta ratifica in sede sindacale degli accordi di transazione individuale, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.410 e 411 c.p.c., che con impegno di entrambe le parti, si cercherà di effettuare entro entro il 31.12.2009.
            L’azienda si impegna ad erogare detto incentivo entro il mese di gennaio 2010.

            Letto, confermato e sottoscritto
            Roma, 22 dicembre 2009


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