3/10/1996 ore: 2:00
Maia, Ipotesi Accordo buoni pasto 03/10/1996
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IPOTESI DI ACCORDO
L'anno 1996 il giorno tre del mese di Ottobre, presso la Sede MAIA di Roma sono convenuti
- per la MAIA SpA i Sigg. R.Caratelli, M.Ciarla;
- per il Coordinamento Nazionale MAIA della RSU i Sigg. F.Chialastri , S.Ramazzotti , A.Pignotti , F.Franzese , G.Scalia , F.Miranda , N.Paccione e il Sig.Ciasullo in sostituzione del Sig.G. Saputo giusta comunicazione delle OO.SS.
PREMESSO
- che dal 1.1.76 e successivamente dal 1.10.81 la Soc.MAIA ha erogato a favore del personale dipendente sul cedolino paga prima un'indennità presenza mensa di L.1.500 e successivamente di L.1.000 articolata così come da comunicazioni aziendali dell'epoca;
- che in seguito ad una richiesta dei lavoratori portata all'attenzione della Direzione aziendale da parte del Coordinamento Sindacale Nazionale MAIA le parti hanno avviato un confronto sotteso ad ottimizzare tali erogazioni rispetto alla normativa vigente in materia;
- che la Soc.MAIA si è dichiarata disponibile ad esaminare la modifica normativa su tale istituzione sulla base dell'incidenza del costo complessivo delle erogazioni di cui trattasi;
- che il Coordinamento Sindacale Nazionale MAIA ha evidenziato la necessità di impostare la trattativa sulla base di un ulteriore incremento, rispetto a quanto dichiarato dall'azienda, data l'attuale oggettiva inadeguatezza degli importi erogati.
Tutto ciò premesso dopo ampia discussione e approfondito confronto, utilizzando anche documentazione aziendale messa a disposizione del Coordinamento nonché pareri tecnici di esperti in materia
le parti hanno convenuto quanto segue:
1) La premessa è parte integrante ed essenziale del presente accordo.
2) A far data dal 1 Novembre 1996 verranno soppresse dai cedolini paga, di tutto il personale dipendente della Soc.MAIA, le voci economiche di cui in premessa.
3) In sostituzione di tali voci, dandosi le parti atto della natura innovativa e globalmente migliorativa del presente accordo, a far data dal 1 Novembre 1996 le parti addivengono all'istituzione di un buono-pasto articolato con le seguenti modalità:
Corresponsione di un buono pasto di L.6.000 per ogni giornata di presenza di almeno 4 ore. Il buono pasto erogato sarà di L.5.000 se nella stessa giornata sono presenti altri rimborsi per la voce vitto superiori a L.8.000.
Le parti convengono altresì di incontrarsi nuovamente in caso di modifica normativa che abbia effetto sulla regolamentazione del presente istituto per trovare, a parità di costo aziendale, soluzioni alternative. Le parti si incontreranno comunque a 12 mesi dalla data del presente accordo per esaminare e concordare il possibile miglioramento delle cifre ora decise e con l'obiettivo di raggiungere la cifra di 9.000 Lire giornaliere in un tempo ragionevole.
Le parti infine si danno reciprocamente atto che per la determinazione del presente accordo hanno tenuto conto della differente incidenza del precedente trattamento in essere sugli istituti contrattuali, rispetto a quanto concordato con la presente intesa.
DETTAGLI OPERATIVI
- Ai fini del computo delle presenze verranno conservati gli stessi criteri oggi adottati.
- Non costituiscono presenza naturalmente le assenze dal posto di lavoro a qualsiasi titolo (ferie, permessi retribuiti e non, malattie, ecc.).
- Il primo, il secondo e il terzo mese di applicazione verranno corrisposti tanti buoni pasto quante giornate lavorative sono presenti nel mese considerato.
- Dal quarto mese verranno conteggiati i giorni di presenza maturati nel primo mese e corrisposti i buoni corrispondenti e così via per ogni mese successivo.
- Eventuali conguagli negativi derivanti dagli anticipi già eseguiti nel mese precedente a quello di decorrenza del buono pasto e relativi alla vecchia disciplina non verranno recuperati.
- Per i lavoratori con contratto Part time il buono pasto viene convenzionalmente proporzionato in misura uguale per tutti a L.4.000 per ogni giornata di presenza.
La presente ipotesi di accordo viene ratificata in data odierna e verrà trasferita integralmente nel prossimo contratto integrativo di secondo livello .
Roma 16 10 1996