25/10/2005 ore: 2:00
La Rinascente Upim, Piattaforma rinnovo CIA 25/10/2005
Contenuti associati
Piattaforma Grandi Magazzini La Rinascente - UPIM
Premessa
Nel corso del 2004 è giunto a compimento lo smembramento del Gruppo Rinascente, con la cessione da parte di IFIL della propria partecipazione nelle aziende del ramo alimentare e la successiva cessione delle attività tessili alla cordata di imprenditori nazionali ed esteri facente capo ora alla società Tamerice, perfezionatasi nei primi mesi del 2005.
Questa situazione impone alle nostre organizzazioni sindacali una duplice sfida. Da un lato si tratta di confermare i diritti acquisiti dalle lavoratrici e dai lavoratori del ramo tessile dei diritti derivanti dalla contrattazione integrativa aziendale evolutasi nel corso di oltre un trentennio e che aveva trovato ultima statuizione nell’ambito dell’Accordo Integrativo Aziendale siglato con il Gruppo Rinascente il 7 febbraio 2003 che giunge a scadenza il 31 dicembre 2005. Dall’altro dobbiamo tornare a definire norme specifiche per il ramo tessile alla luce del modificatosi quadro normativo e contrattuale, idonee a governare una fase di trasformazione ed evoluzione dell’azienda ritornata all’interno di quella che fu già in passato, alle sue origini, la propria area di attività commerciale, senza più il retroterra finanziario ed economico costituito dalle attività alimentari del Gruppo disciolto.
Anticipiamo in ogni caso che qualsiasi ipotesi di ulteriore smembramento della società non ci vede concordi. La salvaguardia del carattere unitario dell’azienda e del complesso del suo patrimonio – inclusi gli immobili – costituisce a nostro parere un elemento fondamentale in quanto presupposto per il suo reale rilancio commerciale.
Nel corso degli ultimi anni la UPIM ha realizzato, grazie all’impegno di tutti e in primo luogo dei suoi dipendenti, un’opera di progressivo risanamento del proprio conto economico e di ristrutturazione di gran parte dei suoi punti vendita, con un costo significativo non solo dal punto di vista economico, bensì anche sociale, di cui la nuova proprietà non può mancare di farsi carico sulla scorta di considerazioni puramente economicistiche.
Da parte loro i Grandi Magazzini La Rinascente hanno pure attraversato una fase difficile tra la fine del 2001 e il 2003, da cui sono usciti nel corso del 2004, ma necessitano di ulteriore impegno per consolidare la propria posizione commerciale, senza essere gravati da oneri impropri.
In generale la valorizzazione delle risorse umane presenti nell’azienda costituisce una necessità costante ed un elemento essenziale per garantirne lo sviluppo, trattandosi di una formula commerciale in cui la capacità competitiva è legata in modo imprescindibile alle capacità e professionalità di migliaia di lavoratori a contatto diretto con la clientela. La motivazione del personale è quindi un patrimonio che deve essere preservato e sviluppato, e la definizione di norme contrattuali aziendali rappresenta un elemento a nostro parere importante all’interno di tale quadro.
1.Ambito di applicazione
Coerentemente con quanto affermato in premessa, il mantenimento di una carattere unitario dell’azienda deve prevedere la definizione di un accordo integrativo aziendale comune a tutti i punti vendita tessili (Grandi Magazzini La Rinascente e UPIM) soprattutto con riferimento alla parte normativa e – più in generale – all’impianto complessivo del testo contrattuale. Le eventuali specificità derivanti dalla formula commerciale potranno essere considerate e affrontate in tale ambito definendone accortamente il perimetro e sulla base di motivazioni compiute e coerenti. Questa del resto è stata già l’esperienza posta alla base degli accordi integrativi succedutisi nel corso degli ultimi anni, da ultimo nell’AIA del 2003, allorché il Gruppo Rinascente racchiudeva al proprio interno situazioni e aree commerciali – unità di vendita e realtà organizzative – assai più diverse tra loro di quanto oggi non siano.
2.Relazioni e diritti sindacali
Riteniamo che l’impianto normativo in materia di relazioni e diritti sindacali previsto nell’AIA 7 febbraio 2003 (artt. 2-6) debba essere complessivamente confermato. Alla luce delle evoluzioni in atto riteniamo altresì che debbano essere definite norme di maggiore garanzia relativamente al ricorso al franchising e al merchandising (promoters).
In ordine ai temi dell’organizzazione del lavoro, degli orari di lavoro e di apertura, dei turni, del part-time e del lavoro domenicale e festivo, fermo restando quanto definito nell’AIA del 2003 e dall’insieme della contrattazione ex gruppo Rinascente in quanto applicabile, dovranno d’altro canto essere potenziati gli strumenti di gestione decentrata di tali argomenti. Si richiede inoltre di uniformare per tutto il personale il trattamento previsto in tema di utilizzo degli impianti previsto dall’AIA ex Gruppo Rinascente.
3.Diritti e tutele
La conferma dei diritti collettivi e individuali derivanti dalla contrattazione integrativa aziendale evolutasi nel Gruppo Rinascente costituisce un elemento irrinunciabile posto alla base di qualsiasi positivo confronto tra le parti. Si richiede pertanto:
a)l’integrale conferma di quanto previsto a tale titolo nell’AIA 2003 e dall’insieme della contrattazione ex gruppo Rinscente, in quanto applicabile; a mero titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano malattia, ricovero ospedaliero, cure termali, infortunio sul lavoro, eventi luttuosi, congedi e aspettative non retribuiti, sconti ai dipendenti, anticipazione T.F.R., pausa retribuita, mensa, ecc.
b)l’adeguamento al modificatosi quadro contrattuale nazionale delle norme in materia di part time post maternità/paternità (art. 13), migliorando la situazione in essere soprattutto in relazione alla garanzia di fruizione di tale diritto.
4.Mercato del lavoro
Occorre adeguare le norme dell’AIA 2003 al modificatosi quadro normativo e contrattuale, alla luce di quanto definito da ultimo nel CCNL del Terziario, della distribuzione e dei servizi, del 2 luglio 2004, con particolare riferimento all’apprendistato, ai contratti di inserimento, al lavoro somministrato e al part time.
Riteniamo necessario regolamentare il ricorso a tirocini formativi e stages.
Si chiede il ripristino del diritto di priorità per tutti coloro che abbiano effettuato prestazioni a termine sulle future assunzioni a tempo determinato ed indeterminato, nonché in favore dei lavoratori e delle lavoratrici part time in occasione di nuove assunzioni, che possa prevedere anche il consolidamento delle ore di lavoro supplementare svolte in modo non occasionale.
Si chiede di considerare l’apprendista come utile base di calcolo per il riconoscimento di taluni diritti sindacali e legali. Sempre in materia di apprendistato, si chiede la conferma anticipata dopo 12 mesi dall’inizio del rapporto di lavoro.
Coerentemente con l’impianto complessivo del CCNL vigente, chiediamo l’impegno formale da parte dell’azienda a non fare ricorso al cosiddetto “lavoro intermittente”.
5.Salario
Alla luce della sostanziale omologazione dei trattamenti salariali all’interno dell’intero perimetro oggetto del futuro accordo integrativo aziendale, si richiede:
a)il riconoscimento a tutti i dipendenti dei Grandi Magazzini La Rinascente e UPIM della voce retributiva fissa mensilizzata così come stabilita a suo tempo nella contrattazione Rinascente, di cui all’articolo 24 dell’AIA 7 febbraio 2003, secondo le modalità e le tempistiche ivi previste;
b)il conseguente superamento dell’elemento salariale denominato “Premio di risultato aziendale” di cui all’articolo 23 del medesimo AIA 7 febbraio 2003;
c)il consolidamento in cifra fissa della media di maturazione realizzatasi nel triennio 2003-2005 del salario variabile divisionale di cui all’articolo 25 dell’AIA 7 febbraio 2003;
d)la definizione di un nuovo impianto di salario variabile, alla luce dell’esperienza solo parzialmente positiva di quello operante negli ultimi anni dovuta al suo essere impostato essenzialmente sulla scorta delle esigenze di un’altra divisione alimentare dell’ex-Gruppo Rinascente.
6.Decorrenza e durata
Il futuro AIA dovrà avere validità quadriennale a decorrere dal 1° gennaio 2006. le intese sottoscritte dovranno comunque intendersi valide ed efficaci in ogni parte fino alla loro eventuale sostituzione con nuovo specifico accordo.