23/9/1985 ore: 2:00
La Rinascente, Contratto Integrativo Aziendale 01/03/1985 - 28/02/1988
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ACCORDO AZIENDALE
Il giorno 23 di settembre 1985 presso la sede della Confcommercio si sono incontrate, per la stesura definitiva dell’accordo di cui all’ipotesi del 20/3/1985.
la Rinascente S.p.A., rappresentata dal dr. Umberto Chapperon, dal Guido Biancardi, dal sig. Franco Casalegno, dal Sig. Francesco Dossi dal dr. Nicola Forlenza, dal dr. Guido Gay, dal dr. Riccardo Lucarin:
dal dr. Carlo Martinetti, dal dr. Giovanni Mazza, dal dr. Giuseppe Truglia, da una parte
e
la FILCAMS CGIL rappresentata dal Segretario Generale Gilberto Pascucci e dal Segretario Generale Aggiunto Roberto n Di Gioacchino.
la FISASCAT CISL rappresentata dal Segretario generale Renato di Marco e dal Segretario Nazionale Maria Pantile.
la UILTuCS UIL rappresentata dal Segretario Generale Raffaele Vanni dai Segretari Nazionali Antonio Zilli e Piero Serra
con la presenza del Coordinamento Nazionale de la Rinascente, dall’altra
in applicazione di quanto previsto dall’art. 144 del C.C.N.L. 18 marzo 1983 ed in ordine alla piattaforma presentata dalle OO.SS. per il rinnovo dell’Accordo Integrativo Aziendale del 17 ottobre “80 nonché ad eventuali piattaforme presentate in sede locale, si è convenuto quanto segue:
SVILUPPO E OCCUPAZIONE
Le parti riconoscono il ruolo rilevante che le Aziende della grande distribuzione possono svolgere per la trasformazione e l’ammodernamento del settore commerciale, anche nell’ambito della più generale strate-gia di rientro dall’inflazione ed al fine di garantire ai consumatori italiani prodotti competitivi per prezzo e qualità atti a soddisfare le loro esigenze.
In questo quadro la Rinascente riconferma il proprio intendimento ad operare in tale direzione attraverso le sue varie formule distributive con l’obiettivo di mantenere la propria presenza sul mercato nazionale e di svilupparla anche attraverso la sperimentazione di nuovi prototi-pi di unità commerciali, proseguendo anche nella ricerca di soluzioni di diversificazione della rete, già avviata con la formula “Brico Center”.
L’Azienda ha presentato alle 0O.SS. i propri programmi di investimen-to, che prevedono per il prossimo biennio uno stanziamento di circa 100 miliardi all’anno, ed un piano triennale di sviluppo che comples-sivamente prevede l’apertura di 27 unità di vendita nel triennio (vedi all. n° 1).
La realizzazione di tale piano entro i tempi previsti dovrebbe determinare la creazione di circa 1.000 nuovi posti di lavoro che verranno ricoperti in parte anche attraverso il ricorso a contratti di formazione lavoro.
L’Azienda si impegna ad informare periodicamente i sindacati circa lo stato di avanzamento di tale piano.
Resta ovviamente inteso che la realizzazione di detto piano sia per quanto concerne i tempi previsti che il numero di realizzazioni è condizionato all’ottenimento delle relative autorizzazioni e licenze.
L’Azienda ribadisce l’impegno a sviluppare ogni possibile iniziativa tendente al consolidamento della propria presenza nelle regioni del mezzogiorno, anche con azioni di rilancio e riqualificazione/razionalizzazione delle proprie strutture.
L’Azienda si dichiara inoltre disponibile a vagliare ogni opportunità di nuovi insediamenti nel mezzogiorno, aggiuntivi a quelli già previ-sti dal piano di sviluppo, che presentino un adeguato potenziale com-merciale e condizioni di competitività economica tali da garantire la redditività dell’investimento.
A tal fine per valutare la fattibilità di tali ulteriori iniziative, si realizzerà un incontro entro il 31 maggio 1985 fra le Organizzazioni Sindacali ed i livelli aziendali responsabili delle strategie.
Le parti concordano che l’insieme degli obiettivi convenuti e degli strumenti adottati e, quindi, anche gli obiettivi di produttività, concorrono allo sviluppo dell’Azienda e a salvaguardare e ad aumentare
RELAZIONI SINDACALI
Diritto d’informazione
Fermo restando quanto previsto a questo titolo nel Contratto Integrativo Aziendale del 17.10.1980, si ritiene necessario attivare, ai livelli previsti ed in termini preventivi, il diritto di informazione in ordine ai processi di sviluppo, innovazione, riorganizzazione e ristrutturazione in atto nel gruppo.
Ciò anche al fine di acquisire gli strumenti conoscitivi necessari a verificare quanto previsto al capitolo sulla produttività.
Si ritiene inoltre di dover estendere a livello di unità l’uso di strumenti informativi in analogia a quanto già sperimentato.
In particolare considerando i processi in atto, le parti svilupperanno i seguenti temi:
—andamento occupazionale e riflessi dei processi di riorganizzazione sull’organizzazione del lavoro;
—politiche commerciali e processi di diversificazione;
—andamenti dei processi di ristrutturazione dei depositi, Upim e SMA;
—prospettive delle divisioni la Rinascente — Città Mercato — Cash & Carry e Bricolage.
Ristrutturazione e trasferimenti di unità produttive e sedi
L’Azienda si impegna a confrontarsi preventivamente con le Organizza-zioni Sindacali competenti sui processi di ristrutturazione e trasfe-rimenti di unità produttive e delle sedi, con particolare riferimento ai tempi e alle modalità di trasferimento, alle innovazioni tecnologiche, alle condizioni dell’ambiente di lavoro, alle modificazioni indotte nella organizzazione del lavoro, negli orari di lavoro e nella professionalità dei lavoratori, nonché, con riferimento alle sedi, ai temi legati alla viabilità e trasporti.
Commissione Tecnica Nazionale
Le parti a fronte dei programmi di consolidamento e di sviluppo della rete di vendita, che richiedono il conseguimento di una maggiore efficienza, di competitività, di miglioramento del servizio al pubblico, convengono sulla opportunità di rafforzare il sistema delle formazioni, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme re-stando le rispettive distinte responsabilità delle Organizzazioni Sindacali e dell’Azienda.
Deroghe a tale principio, come già previsto, saranno determinate dal le caratteristiche di riservatezza che, per loro natura, talune ini-ziative aziendali debbono avere, come ad esempio i problemi societari, di acquisizioni immobiliari o le iniziative che possono avere interesse per la concorrenza.
A tal fine, riconfermando ogni precedente accordo in tema di diritto di informazione, viene costituita fra l’Azienda e le OO.SS. una Com-missione Tecnica Nazionale con lo scopo di facilitare il confronto in ordine a tale diritto.
Tale Commissione, composta per le Organizzazioni Sindacali, oltre che dalle Segreterie Nazionali, da 6 componenti ciascuno per le Federazioni FILCAMS — FISASCAT — UILTuCS, costituisce strumento di analisi delle tematiche che saranno concordemente identificate come quelle di più ampio significato e/o che presentino particolare potenziale innovativo.
La Commissione Tecnica Nazionale si riunirà laddove una delle due par ti ne ravvisi l’opportunità, ed in ogni caso a fronte di informazioni la cui particolare rilevanza richieda un immediato confronto, e comunque:
—entro il 30 novembre di ogni anno, per l’illustrazione da parte del l’Azienda dei programmi di investimento previsti per l’esercizio successivo;
—entro il 31 maggio di ogni anno, per l’illustrazione del consuntivo dell’andamento commerciale dell’esercizio precedente, delle di-namiche occupazionali, del piano di formazione ed addestramento predisposto dall’Azienda, nonché perla verifica dello stato di avanzamento dei piani di cui al punto precedente.
In tale occasione sarà oggetto di esame congiunto il bilancio socia le già realizzato dall’Azienda, che le parti ritengono un utile strumento di analisi.
Commissione sulla tecnologia e l’informatica
Al fine di consentire l’acquisizione di strumenti conoscitivi per gli interventi sulle situazioni esistenti e per regolare la installazione
di tutte le forme di nuove tecnologie, in modo da accrescere al massimo i vantaggi delle due parti, e di evitare o ridurre al minimo con tutti i mezzi disponibili le eventuali conseguenze negative, l’Azienda si impegna a fornire gli elementi utili ad un confronto sulle questioni che riguardino l’applicazione di nuova tecnologia che incida significativamente sulle strutture e sui meccanismi operativi.
Le informazioni riguarderanno i seguenti punti:
a.le ragioni tecniche e produttive per le quali si considera l’introduzione di una nuova tecnologia e gli investimenti complessivi;
b.la natura e l’ampiezza del cambiamento tecnologico progettato;
c.gli effetti sull’occupazione e sul lavoro, in particolare femminile;
d.il calendario previsto per la entrata in funzione delle nuove tecnologie.
Le informazioni dovranno essere fornite preventivamente e con la tempestività consentita dai processi di elaborazione e decisionali in maniera che le 00.SS. possano elaborare proprie posizioni relative al tipo di sistema ed ai metodi di messa in opera in quanto le parti ri-conoscono che la valutazione della nuova tecnologia non deve fondarsi solamente sugli effetti tecnici ed economici, ma anche sugli effetti sociali e sulle condizioni di lavoro degli addetti.
I rappresentanti sindacali saranno informati di tutte le ricerche con dotte permanentemente dall’Azienda sulle possibili applicazioni di nuove tecnologie.
Per intervenire sui processi di installazione, ampliamento o modifica di nuove tecnologie, si conviene di costituire nell’ambito della Com-missione Tecnica Nazionale una commissione sulla Tecnologia i cui componenti, che non potranno essere in numero maggiore di 4 per ogni organizzazione, oltre alle Segreterie Nazionali, saranno indicati di volta in volta dalle parti.
La Commissione esaminerà gli effetti prodotti su livelli occupazionali, carichi di lavoro, organizzazione del lavoro, condizioni di lavoro, verifica dell’applicazione dello Statuto dei Lavoratori, livelli professionali e sulla salute degli addetti ai video terminali in particolare e potrà segnalare interventi intesi a ridurre eventuali ef-fetti negativi.
Secondo quanto già previsto le Organizzazioni Sindacali potranno avvalersi dell’ausilio di consulenti esperti.
Tale Commissione si riunirà la prima volta entro 3 mesi dalla stipula del presente accordo.
Le parti per rendere più produttivo il confronto nelle commissioni tecniche forniranno preventivamente alle riunioni e possibilmente per scritto gli elementi utili alla discussione.
ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE
Le parti riconoscono l’importanza che riveste la qualificazione pro-fessionale ed i processi di riqualificazione del personale legati al l’ammodernamento e sviluppo della rete commerciale, ai processi organizzativi, alle politiche commerciali ed agli obiettivi di migliora-mento della professionalità.
A tale riguardo l’Azienda si impegna a promuovere specifiche inizia-tive in questa direzione, nonché a confrontare con le OO.SS. le finalità dei piani di addestramento e di formazione predisposti.
L’addestramento e la formazione professionale potranno realizzarsi attraverso modalità legate direttamente al processo produttivo, oppure attraverso specifiche iniziative.
In particolare, qualora il processo di lavoro non subisca rilevanti modificazioni e quando vi sia una sostanziale continuità, saranno privilegiate forme di addestramento sul campo mediante l’affiancamento professionale.
Diversamente, quando si verificassero consistenti modificazioni nei processi di lavoro e/o nella strumentazione operativa, saranno attua ti interventi di addestramento centrati sugli specifici argomenti tecnico/professionali.
CONTRATTI DI FORMAZIONE—LAVORO
In riferimento al piano di Formazione—Lavoro relativo al 1984/1985, verificato con le OO.SS. ed approvato dal Ministero del Lavoro, si conviene che, oltre a quanto convenuto alla voce “diritto di infor-mazione”, l’Azienda fornirà informazioni periodiche di verifica, con cadenza semestrale, alle OO.SS. competenti (nazionali, territoriali) sull’utilizzo dei contratti di formazione—lavoro. Per la parte rela-tiva al 1984 l’Azienda ha già fornito un quadro di riferimento che le OO.SS. si riservano di esaminare.
Con riferimento anche ai progetti di investimento illustrati, si con-viene di dare avvio, per gli anni 1986—1987, alla realizzazione di un nuovo piano, in relazione al quale per ciò che riguarda contenuti, entità e modalità, l’Azienda fornirà alle OO.SS. i necessari elementi conoscitivi in vista di un apposito incontro, da tenersi entro il corrente anno al fine di pervenire ad una intesa al riguardo.
Si conviene che i lavoratori assunti con tale tipo di contratto dovranno essere inseriti senza discriminazioni normative e di condizioni di lavoro (che non siano quelle inerenti al tipo di rapporto, quali: addestramento tecnico e pratico, regime previdenziale, termine finale, ecc.) nella organizzazione del lavoro; ferma restando ogni altra disciplina di legge e di contratto i lavoratori con contratto di formazione e lavoro saranno computati per il calcolo del monte ore dei permessi sindacali delle R.S.A.
L’Azienda riconferma che l’utilizzo dei contratti di formazione sarà coerente con l’intendimento del legislatore di favorire lo stabile inserimento di nuova occupazione e che tale rapporto non rappresenta e quindi non verrà utilizzato come una ulteriore forma di precariato sostitutiva di quanto previsto dalla L. 230/1962.
L’Azienda prevede e si impegna al termine dei 24 mesi a confermare a tempo indeterminato il maggior numero possibile di lavoratori as-sunti con contratto di formazione—lavoro e si impegna a fornire al-le strutture sindacali competenti i necessari elementi conoscitivi.
Si conviene che per tutti i rapporti di formazione che comportino un inserimento iniziale in 50 o 40 livello, l’Azienda procederà ad una verifica anticipata dei risultati formativi raggiunti dal lavoratore al compimento del 18° mese di servizio.
In caso di esito positivo di tale verifica, fermo restando il regime contributivo e gli adempimenti di legge, l’Azienda confermerà anticipatamente in servizio il lavoratore; diversamente, il rapporto di lavoro seguirà l’iter previsto originariamente.
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO—ORGANICI—NASTRI ORARI
Organizzazione del lavoro
Le parti riconfermano che i programmi di organizzazione e riorganizzazione del lavoro devono ispirarsi a modelli che valorizzino la professionalità e migliorino complessivamente le condizioni e la qualità del lavoro in tutti i suoi aspetti (orario, ambiente, ecc.).
Al fine di conseguire un più razionale ed un maggiore utilizzo degli impianti, più elevati livelli di produttività ed efficienza ed una più equa ripartizione dei ritmi e dei carichi di lavoro, un accresci mento della professionalità individuale e collettiva ed un migliore servizio alla clientela, l’Azienda e le OO.SS. si confronteranno sul l’organizzazione del lavoro a livello decentrato per individuare progetti e concordare le eventuali modalità di attuazione nelle unità produttive.
Organici
In occasione del confronto sugli organici le parti convengono:
di concordare con le strutture sindacali delle diverse unità produttive i criteri di utilizzo delle diverse forme di part—time (orizzontale, verticale e misto) alfine di verificarne la composi-zione quantitativa e qualitativa;
•di prendere in considerazione la distribuzione delle presenze effettive a livello giorno, settimana, mese ed anno alla luce degli andamenti prevedibili e/o storicamente verificabili e programmabili, e della articolazione degli orari;
•di realizzare, ove se ne verifichi la possibilità, la sostituzione delle prestazioni di lavoro eventualmente previste con contratto di lavoro a tempo determinato per far fronte a particolari mo-menti stagionali, mediante l’utilizzo di formule di rapporto di lavoro a part—time annuale.
Nastri orari
Le parti si danno reciprocamente atto a tale riguardo che le esperienze, maturate attraverso la sperimentazione di schemi di turni di lavoro finalizzati anche a realizzare il restringimento del nastro orario hanno interessato un maggior numero di unità e di lavoratori anche in relazione all’ampliamento degli orari commerciali e costituiscono un importante riferimento.
Ciò premesso le parti convengono di confermare gli attuali modelli organizzativi che riducono il nastro orario e prevedono turni unici, fasce orarie, ecc. e di estenderli ad altre unità ove se ne riscontrino congiuntamente le condizioni, anche considerando la manovra sugli orari commerciali e/o di redistribuzione e riduzione degli orari di lavoro che determinino migliore e maggiore utilizzo degli impianti e mi-gliore servizio alla clientela.
L’applicazione di quanto sopra è demandata al confronto fra le parti decentrato a livello territoriale e di unità produttiva anche alla luce delle modalità applicative dei criteri di redistribuzione e ridu-zione dell’orario di lavoro.
La Commissione Tecnica Nazionale prevista sarà attivata per individuare schemi di riferimento innovativi per ciascun canale di vendita.
PART—TIME
Fermo restando quanto convenuto nell’A.I.A. del 1980, e nel C.C.N.L. 18.3.1983, si conviene quanto segue:
—è ammesso l’utilizzo del ricorso a prestazioni supplementari (ex art. 5 della legge 19.12.1984 n° 863);
—le specifiche esigenze organizzative che giustificano il ricorso a tali prestazioni saranno preventivamente verificate e concorda te con le strutture sindacali territoriali e/o le rappresentanze sindacali aziendali.
Le parti convengono che il ricorso a tali prestazioni dovrà rivesti re carattere di straordinarietà .
Fatto salvo quanto previsto dal C.C.N.L. e dalla legge circa la priorità di passaggio da part—time a full—time, si conviene che ai lavo-ratori attualmente occupati con rapporto di lavoro inferiore globalmente a 800 ore annue saranno prioritariamente offerte, rispetto ad eventuali nuove assunzioni, le opportunità rapporto con prestazioni
Fatte salve le specificità delle strutture di sede centrale le parti convengono che non sussiste una aprioristica incompatibilità circa l’utilizzo del part—time nelle suddette sedi; pertanto eventuali richieste verranno valutate in rapporto alle caratteristiche delle singole posizioni di lavoro.
La situazione a tale riguardo sarà oggetto di verifica con i C.d.A. delle sedi entro il corrente anno.
L’Azienda ha consegnato alle OO.SS. un’analisi degli aspetti previdenziali relativi ai part—time presenti in Azienda. Le Organizzazioni Sindacali si riservano eventuali valutazioni di merito.
Trattamento
—Il trattamento economico e normativo in tutti i suoi istituti sarà commisurato alla effettiva prestazione lavorativa;
—la disciplina legale, contrattuale ed integrativa di cui al prese te accordo, ha organicarnente disciplinato la materia e costituisce nel suo complesso condizione di miglior favore rispetto ai precedenti Contratti Integrativi Aziendali
—viene pertanto abolita l’indennità di cui al punto C dello art. 9 del C.I.A. 6.7.1974 a decorrere dalla data de! presente Accordo. L’Azienda fornirà altresì, per consentire un successivo confronto al problema, indicazioni circa i lavoratori part—time con prestazione settimanale inferiore alle 20 ore per valutarne i riflessi per i singoli lavoratori alla luce dello art. 30 punto C del CCNL 18.3.1983.
- DICHIARAZIONE A VERBALE
Ai lavoratori part—time, in forza alla data del presente accordo, viene riconosciuto, in sostituzione dell’indennità abolita in virtù del presente articolo, un pari importo a titolo di assegno ad personam non assorbibile.
Esso verrà anche riconosciuto al personale in forza alla data della stipula del presente accordo che varierà il proprio rapporto di lavoro da full—time a part—time entro il 31.12.1986.
Tale importo rientra nella retribuzione di fatto di cui allo art. 83 C.C.N.L.18.3.1983.
ORARIO:RIDUZIONE E REDISTRIBUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO
Le parti si danno atto che la complessiva manovra sull’orario di lavoro (redistribuzione e riduzione) è coerente con le finalità convenute al capitolo “organizzazione del lavoro, organici, part—time, nastri orari” nonchè con quella della salvaguardia e possibilmente sviluppo dei livelli occupazionali.
Riduzione dell’orario di lavoro
Le parti convengono di anticipare al 1° maggio l985, in ragione di anno, la decorrenza dell’ultima tranche di 8 ore prevista dall’art. 41 C.C.N.L. 1983.
Verranno inoltre concessi ai lavoratori, in base alle norme e modalità previste dall’art. 41 C.C.N.L. 1983, ulteriori gruppi di permessi con le seguenti decorrenze:
-24 ore in ragione d’anno dal 1° gennaio 1986.
Tali ulteriori quote di riduzione di orario verranno assorbite nel caso in cui norme di legge o di contratto dovessero eventualmente disporre riduzioni di. orario di lavoro a qualsiasi titolo; in tal caso le parti si incontreranno per stabilire le relative modalità.
Per i lavoratori a tempo parziale la riduzione dell’orario troverà applicazione pro quota.
Per i lavoratori di cui all’art. 25 C.C.N.L. 1983 la riduzione avrà integrale applicazione, compresa l’anticipazione prevista per il 1985.
Redistribuzione dell’orario di lavoro
Le parti convengono che, a partire dal 6 maggio 1985 le ore di pre-stazione settimanale saranno pari, per il lavoratore a full—time, a 39 settimanali e dal 1° gennaio 1986, a 38 ore settimanali.
Tale risultato sarà ottenuto per il 5 utilizzando 48 ore di per-messo di cui all’art. 41 C.C.N.L. (in ragione d’anno) ed ulteriori 48 ore per un totale, quindi di 96 ore annue, a partire dal 1° gennaio 1986, in base alla tabella che segue:
![]() |
Orario effettivo | Di cui |
1° anno dal 6.5.1985 | 39 |
8 anticipate 40 di cui al 2° dall’Azienda comma art. 41 CCNL |
2° anno dal 1.1.1986 | 38 |
24 a totale 56 di cui al 2° comma art. 41 CCNL carico Azienda |
Dichiarazione a verbale:
-le ore effettivamente prestate oltre la 39° a partire dal 6 maggio 1985, e oltre la 38° ora, a partire cal 1.1.1986 dovranno essere retribuite nella misura prevista dall’art. 35 del C.C.N.L. 1983 per il lavoro straordinario (quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 83 del C.C.N.L. con la maggiorazione del 15% da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all’art. 82 C.C.N.L. 1983, con esclusione della maturazione di ogni istituto differito);
-il divisore convenzionale della retribuzione mensile per il calco-lo della retribuzione oraria resterà fermo a 1/173 ex C.C.N.L.1983;
-i lavoratori a tempo parziale saranno interessati alla ridistribuzione dei permessi art. 41, nell’orario settimanale, pro—quota, a condizione che la prestazione di lavoro sia pari e superiore a 20 ore settimanali o a 1040 ore annue.
Le modalità applicative sono specificate nell’allegato tecnico.
In coerenza con quanto richiamato in premessa, l’attuazione della manovra di riduzione e redistribuzione degli orari è demandata al confronto fra le parti a livello territoriale e di unità produttiva. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione dei criteri di riduzione e redistribuzione dell’orario settimanale di lavoro di cui al presente accordo, le parti convengono che in sede di Commissione Tecnica Nazionale si ricercheranno schemi di riferimento per i diversi turni di lavoro (turno unico, turno spezzato, part—time, ecc.), anche alternativi fra loro, applicabili, alla luce delle caratteristiche dimensionali ed organizzative, delle fasce orarie di apertura, ecc, alle unità delle singole Divisioni o dei Canali, anche sul la scorta delle esperienze e delle sperimentazioni maturate al riguardo e di quanto convenuto nel presente accordo in tema di nastri orari.
Una volta raggiunte le 38 ore settimanali le parti potranno concorda re la sperimentazione di una ulteriore redistribuzione di orario mediante l’utilizzo dei residui permessi.
Per quanto riguarda le due festività civili la cui celebrazione è stata spostata alla domenica successiva, ex art. 1, 2° comma, legge 5.3.1977, n° 58, i lavoratori avranno la facoltà di richiedere individualmente all’Azienda che, anzichè procedere al pagamento vengano accreditati due ulteriori giorni di ferie.
Fermo restando la disciplina del C.C.N.L. in tema di ferie, tali due giorni potranno essere goduti a tranches minime di mezza giornata.
Nota a verbale
Le parti convengono che la redistribuzione a 38 ore dell’orario effettivo di lavoro non avrà applicazione nei confronti del personale di cui all’art. 26 del C.C.N.L. 18.3.1983, salvo specifici e diversi accordi collettivi in materia.
Redistribuzione dell’orario di lavoro: allegato tecnico
Al fine di realizzare praticamente la redistribuziorie le parti convengono che, ferme restando le norme vigenti in tema di maturazione dei permessi retribuiti previsti dall’art. 41 del C.C.N.L. 1983, la realizzazione della settimana a 38 ore avverrà attraverso lo scarico automatico di 2 ore per ogni settimana.
Pertanto, ai fini amministrativi, la settimana verrà realizzata attraverso 38 ore di prestazione e 2 ore di utilizzo automatico dei permessi.
Lo scarico automatico delle due ore non avverrà unicamente nelle settimane in cui non vi sia alcun obbligo retributivo a carico del dato re di lavoro ai sensi di legge e di contratto, e nelle settimane intere di ferie.
In caso di malattia cadente in giornate di lavoro nelle quali sia prevista una quota di redistribuzione delle ore di permesso, tale quota non potrà essere recuperata. Parimenti non saranno diminuite le quote di riduzione previste per le altre giornate; analogamente si procederà nei casi analoghi di assenza (infortunio, ecc.).
Nulla è innovato quanto ai criteri di maturazione dei permessi ex art. 41 C.C.N.L. 1983, ivi compresi quelli previsti dal presente accordo.
PERSONALE DIRETTIVO
Le parti concordano che, in relazione alle politiche commerciali, di sviluppo e di decentramento organizzativo dell’Azienda, debba essere valorizzato il ruolo professionale dei lavoratori altamente qualificati e specializzati attraverso acquisizione di responsabilità e forme di autonomia decisionale ed operativa da esercitarsi nell’ambito delle direttive aziendali.
A tal fine l’Azienda si impegna a predisporre annualmente un piano di formazione per il personale direttivo ed a portarlo a conoscenza delle OO.SS.
Per quanto riguarda il personale con funzioni direttive fermo restando integralmente quanto contenuto nell’A.I.A.del 1980, le parti si impegnano ad incontrarsi su richiesta delle OO.SS. al fine di verificare l’applicazione della classificazione prevista dal C.C.N.L., sulla base delle declaratorie dei livelli 1° e 1° Super, tenuto conto del-la collocazione aziendale di tale personale ed attraverso una anali-si dei profili professionali per la loro verifica e definizione.
Trasferimenti
Ai lavoratori con funzioni di carattere direttivo ed a quelli con responsabilità di direzione esecutiva, fermo restando la normativa di cui al C.C.N.L., ed in aggiunta ad essa, in caso di trasferimento di sposto dall’Azienda, che determini un effettivo cambiamento di residenza, verrà corrisposta una indennità pari ad una mensilità della retribuzione di fatto di cui all’art. 83, elevata a due mensilità per i lavoratori aventi familiari a carico, quale rimborso spese forfettario.
Le parti convengono che i trasferimenti non temporanei di tali lavo-ratori devono avvenire in una prospettiva di arricchimento di esperienze e di sviluppo professionale tali da determinare la consensualità dei soggetti interessati, che dovrà comunque essere ricercata.
Il rimborso dell’eventuale differenza del canone effettivo di locazione, così come previsto dall’ultimo comma dell’art. 58 C.C.N.L. 1983, sarà corrisposto per ulteriori tre mesi rispetto a quanto disposto dal C.C.N.L.
Lavoro straordinario
In aggiunta a quanto previsto all’art. 26 del C.C.N.L. 18.3.1983 in tema di orario di lavoro del personale con funzioni direttive, sarà riconosciuto il seguente trattamento:
—la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 83 C.C.N.L. 1983 e la maggiorazione del 15% da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all’art. 82 del C.C.N.L. per le ore di lavoro prestate:
•durante il turno di riposo coincidente con la chiusura infrasettimanale, nei casi di sospensione della chiusura infrasettimanale, a condizione che il turno non venga recuperato nel corso del la settimana;
•durante il turno fisso di chiusura o durante gli intervalli di chiusura dell’unità produttiva, a causa di effetti di calamità, esecuzione di lavoro di manutenzione straordinaria,. esecuzione dell’inventario annuale.
Indennità di funzione
Le parti convengono di istituire una indennità di funzione di lire 150.000 lorde per 14 mensilità per tutti i responsabili delle uni-tà di vendita e di acquisto ed i capi deposito che siano in posizione da almeno 12 mesi.
Al momento della maturazione del diritto al godimento di detta indennità, considerato quanto erogato dall’Azienda a titolo di assegno personale, fino a concorrenza di L. 150.000 una quota di tale assegno sarà trasferita sulla voce “indennità di funzione”.
In caso di assegnazione ad altra posizione di lavoro per cui non sia prevista tale indennità, il superminimo individuale verrà incrementato di L. 150.000 e l’indennità sarà assorbita.
In occasione del previsto incontro finalizzato alla verifica della applicazione della classificazione prevista dal C.C.N.L., saranno analizzati i profili professionali di ulteriori posizioni di lavoro al fine di valutare se esse presentino analogie con quelle previste al primo capoverso.
HANDICAPPATI
L’Azienda, per gli anni 1985, 1986 e 1987, stanzierà, d’intesa con le strutture sindacali aziendali, a favore dei lavoratori dell’Azienda che abbiano a carico figli o familiari handicappati, 1800 ore annue complessive da utilizzare come permessi retribuiti connessi con la necessità dell’assistenza medesima.
L’Azienda ha fornito alle OO.SS. la documentazione sulla situazione in atto.
SPECIALISTI DI MACELLERIA
Le parti, nel confermare che l’indennità di specializzazione è strettamente legata alla posizione di lavoro degli specialisti di macelleria, convengono di fissare tale indennità in L. 25.000 lorde mensili per gli specialisti di macelleria inquadrati al 3° livello e in L. 40.000 lorde mensili per i capi settore vendita macelleria inquadrati al 2° livello a partire dalle retribuzioni del marzo 1985.
SPECIALISTI DI PASTICCERIA
Le parti convengono sull’opportunità di definire una indennità di specializzazione in favore degli specialisti di pasticceria.
Tale indennità sarà pari a L. 20.000 lorde mensili per gli specialisti di pasticceria inquadrati al 3° livello e di L. 30.000 per i capi settore pasticceria inquadrati al 2° livello.
L’indennità di specializzazione è strettamente legata alla posizione di lavoro degli specialisti di pasticceria.
MODIFICHE E CHIARIMENTI NORMATIVI
Ferma restando ogni altra disciplina di legge e di contratto per quanto attiene alla malattia, si conviene che:
l’integrazione della indennità INPS a carico dell’Azienda di cui alla lettera b. dell’art. 64 CCNL 1983 sarà così calcolata:
1.il 100% (cento per cento) della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all’art. 83 del CCNL per i primi tre giorni (periodo di carenza)
2.il 100% (cento per cento) della quota giornaliera della retri-buzione di fatto di cui all’art. 83 del CCNL al netto dei contributi, che sarebbe stata percepita dal lavoratore ove avesse prestato regolarmente servizio dal 4° giorno in poi.
Si conviene che le maggiorazioni previste dall’art. 35 CCNL per il lavoro straordinario verranno calcolate sulla retribuzione di fatto di cui all’art. 83 anziché sulla normale retribuzione di cui al l’art. 82.
Ciò troverà applicazione anche a riguardo di quanto disposto dal presente accordo in merito al personale con funzioni direttive.
Le parti, in considerazione delle diverse formule di distribuzio-ne dell’orario settimanale attualmente presenti in Azienda, al fine di realizzare concretamente quanto previsto alla dichiarazione a verbale dell’art. 85 CCNL 1983, convengono che in caso di assenza, il calcolo delle trattenute venga effettuato in base al divisore di cui alla lettera a. dell’art. 86.
Il complesso unitario delle modifiche e dei chiarimenti introdotti costituisce nella sua globalità un trattamento di miglior favore.
PRODUTTIVITA’ E RELATIVE QUOTE RETRIBUTIVE
Le parti, al fine di indirizzare il massimo di disponibilità e risorse agli obiettivi degli investimenti, dello sviluppo, dell’occupazione e del miglioramento delle condizioni e degli orari di lavoro, nonchè per mantenere e migliorare gli equilibri delle unità di vendita e contenere i prezzi al consumo individuano nella realizzazione degli incrementi di produttività una delle condizioni per il conseguimento di tali obiettivi.
Al riguardo le parti si danno atto che l’insieme delle intese realiz-zate ed il corretto e reale esercizio delle relazioni sindacali e del diritto di informazione a tutti i livelli previsti costituiscono un coerente riferimento e presupposto per realizzare tali obiettivi.
Per utilizzare tali incrementi di produttività anche a favore dei lavoratori attraverso l’erogazione di ulteriori quote retributive, al fine di salvaguardare e possibilmente incrementare il reddito da lavoro, le parti convengono pertanto di istituire un premio di produttività che, per ogni singolo canale, remuneri gli incrementi di fatturato (al netto di IVA) di ogni anno del triennio 1985/1987 rispet-to all’anno precedente, depurati gli effetti dell’inflazione, a parità di ore lavoro (espresse in unità equivalenti a full—time) ed alla condizione di mantenimento del salario reale rispetto all’inflazione.
Di conseguenza, al verificarsi di tali condizioni, ogni punto percentuale di incremento del fatturato (in termini reali) di un anno ri-spetto al precedente, nel triennio, darà luogo alla maturazione di L. 100.000 per il IV° livello, Una Tantum, che saranno parametrate in base alla scala parametrale 100/241 del C.C.N.L. 1983 e riparti-te tra i lavoratori del canale e quelli dell’Azienda secondo quanto previsto ai punti seguenti e per un massimo di 8 punti per ciascun canale.
Nel caso in cui si verificassero risultati superiori a tale livello (8 punti) o significativi spostamenti delle componenti del meccanismo, le parti si incontreranno per effettuare una complessiva valu-tazione degli elementi di coerenza con gli obiettivi in premessa e segnatamente attinenti lo sviluppo e l’occupazione.
In presenza di eventuali variazioni delle ore lavoro espresse in unità equivalenti full -time o in caso di non equivalenza del salario reale rispetto all’anno precedente, verranno operati conseguenti riequilibri in base alle tabelle allegate.
Per la definizione dei valori si rinvia all’allegato tecnico.
Art. 1 — criteri di calcolo del meccanismo
1.Per gli anni 1985, 1986 e 1987, per ogni Canale viene calcolata la produttività in base ai criteri di seguito specificati.
Nel calcolo del premio non si terrà conto in nessun caso dei dirigenti.
I valori saranno calcolati dall’Azienda in base ai criteri specificati in allegato.
Si conviene che ad ogni punto di produttività, per un massimo di 8, dovranno corrispondere L. 100.000 per il 4° liv. Una Tantum pro-capite; tale somma verrà ripartita fra il “premio canale” ed il “premio azienda” in base ai punti seguenti.
2.Premio canale
Per i canali (*) Upim, 1R, Città Mercato, SMA, Cash & Carry e per il singolo Canale, il valore del premio canale è pari, per il lavoratore F.T. a parametro 100, al valore di L. 34.720 Una Tantum moltiplicato per il numero di punti raggiunti dal Canale e con un massimo di 8 punti.
Ilpremio verrà erogato a tutti i lavoratori a tempo indetermina-to in servizio al 31 dicembre, riparametrato in base al livello, per intero ai full—time e pro quota al part—time; in caso di presenza e/o di prestazione ridotta nell’anno di riferimento (1.1.— 31.12) sia per assenze che per inizio e/o cessazione del rapporto intervenuta nel corso dell’anno ed a condizione ovviamente che il rapporto di lavoro sussista alla data del 31 dicembre, il premio verrà erogato pro quota in ragione di 1/12 per ogni mese intero di servizio computato come previsto dall’art. 41 del C.C.N.L. 1983, con esclusione dei periodi di cui non è dovuta a carico del datore di lavoro retribuzione secondo norma di legge e di contratto.
(“)i lavoratori dipendenti dalle unità di vendita, di deposito, di sede periferica (Area, Zona, Raggruppamento, ecc.) vengo-no presi in considerazione come lavoratori del canale di appartenenza.
I dipendenti delle Sedi Centrali Divisionali, invece, vengo-no considerati appartenenti, al fine del premio, alle centrali di cui al punto 5.
3.Premio Azienda
Ogni canale che ha conseguito almeno un punto, contribuisce a formare il monte premio azienda con una somma complessiva pari a quel la calcolata in base al punto 3 per tutto il Canale (ovvero: numero di punti, con massimo di 8, moltiplicato per L. 34.720, moltiplicato per il numero di lavoratori beneficiari come da punto precedente F.T. per intero, P.T. proquota, riparametrato in base ai livelli con la scala parametrale 100 — 241).
La somma di tutti i contributi forniti dai Canali costituisce il monte premio Azienda, che verrà suddiviso fra tutti i lavoratori dei canali di cui al paragrafo precedente (Upim, 1R, Città Merca-to, Sma, Cash & Carry), a tempo indeterminato in servizio al 31.12 , indipendentemente dal fatto che il Canale di appartenenza abbia conseguito o meno uno o più punti.
La ripartizione fra i lavoratori del monte premio Azienda verrà effettuata tenendo conto del tipo di rapporto (F.T. = 100, P.T. pro quota), del livello di inquadramento (100 — 241), del numero di me si di prestazione effettuati nel corso dell’anno computati ex art. 41 C.C.N.L. 1983 (in dodicesimi) sia per assunzioni e cessazioni che per assenze.
Tale operazione di ripartizione :non produrrà variazioni nè in au-mento nè in .diminuzione del monte premio Azienda complessivo, così come calcolato al punto precedente.
4.Per il 1985 il calcolo del premio verrà effettuato separatamente per le seguenti Divisioni o Canali:
Upim — Grandi Magazzini — Sma — Ipermercati — Cash & Carry.
In caso di significativi mutamenti nella struttura organizzativa aziendale, le parti si incontreranno per stabilire i necessari correttivi.
5.Sedi centrali o Nuove iniziative
Ai lavoratori delle Centrali aziendali & divisionali sarà erogato un premio, parametrato, pari al doppio del solo “premio azienda” di cui al punto 3.
Per gli anni 1985 e 1986 i lavoratori della Divisione Nuove Iniziative, in assenza di consolidati riferimenti negli anni precedenti, avranno lo stesso trattamento delle Sedi Centrali.
Art. 2 — Criteri di erogazione
1.Le modalità di corresponsione del premio saranno le seguenti:
1985:corresponsione di un acconto garantito sul premio, con le competenze del mese di marzo, per un ammontare di lire 300.000 U.T., uguale per tutti i livelli per i lavoratori Full—time. In caso di orario parziale, l’acconto verrà ri proporzionato pro—quota in base all’orario annuo previsto dal contratto individuale in atto nel mese di marzo.
Il conguaglio fra quanto effettivamente maturato a titolo di premio e quanto anticipato verrà effettuato solo in caso di conguaglio positivo con le competenze del mese di marzo dell’anno successivo.
L’acconto costituisce quindi il minimo garantito del pre-mio di produttività 1985.
1986:corresponsione di un acconto garantito sul premio, con le competenze del mese di marzo, per un ammontare di lire 400.000 U.T., uguale per tutti i livelli per i Fuil—time; per i Part—time si procederà come sopra.
Conguaglio, da effettuarsi come sopra, entro il 31.3.1987, solo se positivo.
L’acconto costituisce quindi il minimo garantito del premio di produttività 1986.
1987:corresponsione di un acconto garantito sul premio, con le competenze del mese di marzo, per un ammontare di lire 400.000 U.T., uguale per tutti i livelli per i Full—time; per i Part—time si procederà come sopra.
Conguaglio, da effettuarsi come sopra, entro il 31 marzo 1988, solo se positivo.
L’acconto costituisce quindi il minimo garantito del premio di produttività 1987.
RestResta inteso per tutti gli anni che:
—in caso di presenza ridotta nel primo trimestre dell’anno di riferimento sia per assunzione che per assenze, ex art. 41 u.c. C.C.N.L. 1983, l’acconto verrà ridotto di 1/12 per ogni mese di mancata presenza;
-in caso di presenza ridotta nei successivi trimestri il recupe-ro delle quote proporzionalmente non dovute dell’acconto garantito verrà effettuato con le competenze del marzo dell’anno successivo;
- nei casi di cessazione rapporto si applicherà quanto convenuto al successivo punto 2.
Quale deroga di maggior favore, fermo restando la disciplina previ sta, si conviene che ai lavoratori a tempo determinato con rapporto di durata pari o superiore ad un mese venga corrisposto 1/12 del solo acconto garantito per ogni mese di servizio prestato, senza diritto ad alcun conguaglio.
L’erogazione avverrà:
1.— come per i lavoratori a tempo indeterminato, per i contratti di formazione e lavoro;
2.— al momento della cessazione del rapporto di lavoro o al momento della conferma in servizio, per gli altri.
Consolidamento
IL PREMIO SARA’ CONLSOLIDATO IN RETRIBUZIONE MENSILE ALL’l..1.1988 IN MISURA PARI, PER TUTTI I LAVORATORI IN SERVIZIO A TALE DATA, AD 1/14° DELLA MEDIA DELLE EROGAZIONI TRIENNALE (A TITOLO DI ANTICIPAZIONE E DI CONGUAGLIO). IL CALCOLO SARA’ EFFETTUATO SULLA BASE DELLA MEDIA DEI PREMI COMPLESSIVAMENTE EROGATI NEL TRIENNIO A TITOLO DI PRODUTTIVITA’ AI LAVORATORI DELLE SEDI CENTRALI. IN OGNI CASO IL CONSOLIDAMENTO NON POTRA’ ESSERE INFERIORE A L. 40.000 PER 14 MENSILITA’ PER IL PARAMETRO CORRISPONDENTE AL 4° LIVELLO.
TALE VOCE SARA’ UTILE PER IL CALCOLO DEL T.F.R., ED ANDRA’ AD INCREMENTARE L’ATTUALE “PREMIO AZIENDALE”.
2.In caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, il lavoratore a tempo indeterminato avrà diritto a mantenere l’anticipo per tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio prestati, computati ex art. 41 C.C.N.L. 1983.
Le quote eventualmente eccedenti saranno compensate con quanto dovuto al lavoratore a titolo di spettanze di fine rapporto.
Oltre a tale quota di anticipo, null’altro sarà dovuto a titolo di premio al lavoratore il cui rapporto cessi in corso di anno.
3.Nessun Canale potrà conseguire un premio—canale superiore al quadruplo del premio azienda: ove ciò dovesse avvenire, si procederà alla ripartizione fra tutti i Canali delle quote eccedenti il 400%.
L’operazione di ripartizione prevista dal comma precedente non dovrà comportare complessivamente nè benefici nè oneri ulteriori per nessuna delle due parti.
Ilconfronto verrà effettuato fra il premio—canale corrisposto ad un lavoratore di 3° livello F.T., ed il corrispondente valore che risulta quale premio azienda.
Art. 3
In caso di sensibili scostamenti nella composizione delle vendite fra merceologie alimentari e non alimentari (per i canali Ipermercati e Cash & Carry) e tessili e non tessili (per la Divisione Upim) per uno o più dei canali l’Azienda dovrà darne comunicazione alle OO.SS. en-tro il 31 marzo successivo; le parti firmatarie, in tal caso, si in-contreranno entro 15 giorni dalla comunicazione, per stabilire gli eventuali aggiustamenti da apportare alla erogazione del premio.
Art. 4 — Trattamento di fine rapporto
Le parti convengono e concordano che tutti gli importi “una tantum” erogati (a titolo di anticipo e di conguaglio) in applicazione del presente accordo sono esclusi dal calcolo del trattamento di fine rapporto ai sensi dell’art. 2120 c.c., così come modificato dalla legge 20 maggio 1982, n° 297.
Dichiarazione Congiunta
Le parti si danno atto della esigenza di attuare entro breve tempo un confronto a livello nazionale per approfondire gli aspetti tecnici del meccanismo del premio e sulla strumentazione necessaria per il suo trasparente controllo (osservatorio sui dati, ecc.).
Le parti si danno inoltre atto che quanto convenuto a titolo di “produttività e relative quote retributive” ha carattere sperimentale.
Osservatorio sul premio di produttività
Nel quadro di quanto convenuto al titolo “produttività ed ulteriori quote retributive” le parti concordano di dare avvio alla fase di confronto tecnico sul meccanismo del premio, al fine di assicurarne, come convenuto, il controllo e la trasparenza.
A tale fine l’Azienda e le OO.SS. Nazionali concordando sulla utilità di procedere ad un costante osservatorio degli andamenti dei dati di riferimento, convengono che la Commissione Tecnica, di cui allo A.I.A. “ 85, si riunirà con le seguenti scadenze e modalità:
—entro 30 giorni acquisizione dei dati relativi al 1984 circa:
-
vendite al netto di IVA per canale, mix merceologico, forza lavoro per canale, salario e con tributi medi aziendali.
Tali elementi saranno ricavati in base ai dati confluiti nel bilancio e comunicati agli Enti previdenziali e di controllo, e saranno aggregati in base a quanto convenuto nell’A.I.A.
1985.
Le OO.SS. potranno richiedere più analitiche scomposizioni dei dati ove lo ritengano neces-sario.
Nella stessa occasione verranno forniti i da-ti consuntivi relativi al primo bimestre del 1985, al fine di poterli confrontare con i corrispondenti dati del 1984 per effettuare una prima analisi dei trends;
—entro ottobre “85 ulteriore verifica sugli andamenti;
— entro marzo “86esame a consuntivo dell’andamento del premio a calcolo delle quote retributive da erogare per ciascun canale; verifica dell’insieme degli elementi posti a fondamento del premio, con ri-ferimento anche al mix merceologico, esame di
- eventuali scostamenti significativi delle com-ponenti del meccanismo.
Si conviene che le parti si potranno incontrare al di fuori delle scadenze sopra indicate, qualora se ne ravvisi la necessità.
Premio:regolamento tecnico allegato
Per ottenere il valore del fatturato al netto dell’inflazione di ciascun canale:
ilfatturato dell’anno, al netto di IVA, verrà depurato in base al dato ISTAT relativo alle merceologie (alimentari e non alimentari) dei diversi canali.
Per calcolare le ore lavoro espresse in unità full—time equivalenti:
ildato dell’organico medio dell’anno per ciascun canale è così cal colato: vengono incluse tutte le ore effettivamente lavorate dai lavoratori sia a tempo indeterminato che a tempo determinato e quel le totalmente retribuite e/o indennizzate ai sensi di legge e di contratto.
Sono escluse le indennità sostitutive di permessi e ferie non goduti, tutte le ore di lavoro straordinario e supplementare, tutti i periodi che non siano totalmente retribuiti o indennizzati, tutto ciò che è attinente alla cessazione del rapporto di lavoro (inden-nità sostitutiva del preavviso, ecc.).
L’unità full —time equivalente è pari a 2080 ore.
•Eventuali riduzioni di orario disposte da leggi o da contratto non dovranno comportare nè benefici nè oneri per le parti, per cui i valori verranno eventualmente riproporzionati.
Quindi per calcolare l’incremento del fatturato a parità di ore la-voro espresse in unità full—time equivalenti verrà verificato per ogni canale l’incremento del fatturato reale (depurato dell’IVA) per ogni unità full—time equivalente, rispetto all’anno precedente.
Per salario reale si intende:
•il valore medio della retribuzione annua lorda dei dipendenti del l’Azienda, con inclusione di ogni elemento retributivo di natura collettiva, escluso le voci relative alla cessazione del rapporto, alle prestazioni di lavoro straordinario e supplementare, alle erogazioni urtilaterali dell’Azienda, alle indennità sostitutive di fe ne e di permessi non goduti, maggiorato del dato medio di incidenza degli oneri sociali.
Laddove il salario così determinato sia aumentato rispetto al corrispondente valore dell’anno precedente in misura uguale al dato) ISTAT relativo all’aumento del costo della vita, si considererà preservato il valore del salario reale.
In caso di variazioni in aumento riscontrate del valore del sala-rio reale, come sopra definito, per ogni punto percentuale di variazione in aumento del salario reale il numero di punti di produttività conseguito da tutti i canali (calcolato come da paragrafi precedenti), verrà ridotto di un punto per ogni canale; in caso di variazioni in diminuzione riscontrate del valore del salario reale, per ogni punto percentuale di variazione in diminuzione ni spetto all’anno precedente, il numero dei punti di produttività conseguito da tutti i canali, verrà analogamente aumentato di un punto per ogni canale.
Dato il carattere di sperimentalità del premio, nel calcolo del salario reale non si terrà conto nè della erogazione Una Tantum relativa al 1984 nè degli anticipi e dei conguagli relativi agli anni 1985 — 1986 — 1987.
Tutte le altre voci retributive verranno invece considerate nel calcolo del salario reale e così anche il consolidamento del pre mio a partire dall’l..1.1988.
N.B. :I valori numerici verranno sempre arrotondati all’unità più vicina.
Es.: da 0,01 a 0,49 = Oda 0,50 a 0,99 = 1
Tabella riequilibrio dei punti di produttività, in base all’aumento del salario reale
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8 |
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5 |
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7 |
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3 |
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+ 10 |
8 |
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8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
7 |
6 |
5 |
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3 |
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1 |
+ 9 |
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8 |
8 |
8 |
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8 |
8 |
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8 |
7 |
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+ 8 |
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8 |
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0 |
+ 7 |
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8 |
8 |
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8 |
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8 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
+ 6 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
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6 |
5 |
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3 |
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1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+ 5 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
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+ 4 |
8 |
8 |
8 |
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8 |
7 |
6 |
5 |
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1 |
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0 |
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+ 3 |
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8 |
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6 |
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1 |
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0 |
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+ 2 |
8 |
8 |
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5 |
4 |
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1 |
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0 |
0 |
0 |
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+ 1 |
8 |
8 |
8 |
7 |
6 |
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0 |
0 |
0 |
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8 |
8 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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0.91 |
0.92 |
0.93 |
0.94 |
0.95 |
0.96 |
0.97 |
0.98 |
0.99 |
1.00 |
1.01 |
1.02 |
1.03 |
1.04 |
1.05 |
1.06 |
1.07 |
1.08 |
1.09 |
Sociali, depurato del tasso di inflazione.Divisomaggiorato degli oneri sociali.
UNA TANTUM 1984
A tutti i lavoratori a tempo indeterminato presenti in azienda alla data del 20 Marzo 1985 sarà corrisposta una ero-gazione una tantum, uguale per tutti, del valore di lire 300.000 relativa al 1984.
Ai lavoratori a tempo parziale l’erogazione avverrà pro quota.
Le parti convengono e concordano che tale importo è escluso dal cal colo del trattamento di fine rapporto ai sensi dell’art. 2120 c.c., così come modificato dalla legge 20 maggio 1982, n° 297.
Dichiarazione congiunta
Riconfermato che beneficiari della U.T. sono esclusivamente i lavoratori a T.I. presenti in Azienda alla data del 20.3. 1985, si conviene che il calcolo della U.T. è riferito ad una maturazione 1° gennaio — 31 dicembre 1984, per dodicesimi, sia per quanto attiene alla presenza, che al tipo di rapporto in atto (F.T. per intero, P.T. in proporzione).
Di conseguenza l’U.T. spetterà nella misura intera solo ai lavoratori che abbiano svolto nel 1984 dodici mesi di servizio a tempo pieno, mentre verrà proporzionalmente ridot-ta sia per presenza ridotta ex art. 41 C.C.N.L. che per svolgimento di orario a P.T. nel corso del 1984.
I conguagli in positivo rispetto a quanto già erogato saranno effettuati nei tempi tecnici necessari, i conguagli in negativo saranno realizzati mediante contestuale riduzione di pari importo degli anticipi in pagamento nel marzo 1986.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le parti si danno atto che le intese raggiunte si intendono aggiun-tive rispetto all’A.I.A. del 17.10.1980.
Le parti si incontreranno entro il 31.12.1985 per provvedere alla collazione dei due testi.
Le parti si danno inoltre atto che quanto convenuto a titolo di “produttività e relative quote retributive” ha carattere sperimentale.
- DICHIARAZIONE A VERBALE
Prima della stesura definitiva dell’accordo le parti si incontreranno per ricercare una congiunta interpretazione di talune norme controverse del CCNL 1983 (indennità sostitutiva, malattia, infortunio, trattenute, straordinario, ecc.).
Le parti potranno inoltre esaminare, al fine di definirle, le declaratorie professionali di talune figure specifiche (addetto cash & carry, P.V., addetti di deposito ed eventuali altre figure professionali).
- DECORRENZA E DURATA
Ad esclusione del premio di produttività, che ha durata gennaio— dicembre, per tutti gli altri istituti, che non prevedano decorrenze specifiche, la decorrenza è dal 1° marzo 1985.
Il presente accordo scadrà il 28 febbraio 1988.
NUOVE APERTURE TRIENNIO 1985—1986—1987
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1985 | 1986 | 1987 | TOTALE |
Upim |
Catania (Saronno)* Sassari Ventimiglia |
Cagliari Rm—Tor Bella M. 3 unità |
3 unità | 11+ 1 |
Iper | — | 2 unità | Vimodrone | 3 |
Sma |
Roma Acilia (Saronno) * |
Rm—Tor Bella M. 1 Unità |
2 unità | 5 + 1 |
Bricolage |
Bussolengo Mestre |
2 unità | 2 unità | 6 |
Totale | 6+2 | 11 | 8 | 25+2 |
(*) riconversione
ALLEGATO 2
Alle
OO.SS Nazionali
Oggetto:lavoratori dimissionari per quiescenza
In riferimento a quanto convenuto in tema di erogazioni salariali di pendenti dalla produttività, Vi confermiamo il nostro impegno ad in-tegrare il trattamento dei lavoratori che cessino per quiescenza il rapporto in corso d’anno.
In aggiunta alle quote di anticipazione spettanti provvederemo quin-di alla erogazione di una ulteriore quota retributiva, sostitutiva del mancato conguaglio, che sarà da noi individuata sulla base degli andamenti relativi all’anno precedente, per le cessazioni che avvengano nel primo semestre, o su quelli prevedibili, per le altre.
A tale riguardo, ci consideriamo impegnati a fornirVi nel durante gli opportuni ragguagli.
Certi di trovarVi consenzienti, cogliamo l’occasione per salutarVi cordialmente.
La Rinascente