15/1/2007 ore: 2:00

Internet Bookshop Italia, Contratto Integrativo Aziendale 01/01/2007 - 31/12/2010

Contenuti associati

VERBALE DI ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE


Il giorno 15 gennaio 2007 presso gli uffici della IBS, Internet Bookshop Italia s.r.l. in Trezzano sul Naviglio , Via Copernico 14/16,
tra

    -La IBS, Internet Bookshop Italia s.r.l., nella persona dei Sigg. Guido Rugginini e Marco Battistotti
e
    -la FILCAMS CGIL, nella persona del Sig. Walter Bargigia, con la R.S.A. nella persona dei Sigg. Annalisa Vola e Luigino Sozzi
premesso

    -che in data 20 Settembre 2006 la FILCAMS CGIL, unitamente alla R.S.A., ha presentato una piattaforma per il contratto integrativo aziendale, votata dai lavoratori nell’Assemblea del 29/11/2006.
    -che le parti intendono fissare linee guida per una politica delle relazioni sindacali
    -che le Parti intendono uniformarsi al Protocollo sulla Politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 23 luglio 1993.

    Tutto ciò premesso si è stipulato il presente Contratto Integrativo Aziendale.

    1.PREMESSA
    La premessa forma parte integrante , inscindibile ed essenziale del presente accordo

    2.SISTEMA DELLE INFORMAZIONI
          a.Di norma annualmente, su richiesta delle OO.SS. dei lavoratori e/o dell’organismo aziendale interessato (R.S.A. / R.S.U.) verranno fornite in apposito incontro le informazioni sull’andamento dell’azienda, sugli investimenti programmati, e sulle prospettive di sviluppo, nonché su eventuali processi di riorganizzazione e/o ristrutturazione, con riferimento all’introduzione di nuove tecnologie ed ai riflessi occupazionali e professionali.
          b.La Società fornirà alle OO.SS, in apposito incontro, informazioni preventive su eventuali programmi a qualsiasi motivo dovuti, che comportino licenziamenti collettivi ex art. 24 L. 223/91, per processi di riduzione, ristrutturazione o riorganizzazione di attività.
    3.DIRITTI SINDACALI
    E’ consentito alle R.S.A. / R.S.U. l’utilizzo della posta elettronica per comunicare con le proprie Organizzazioni sindacali.


    4.ORARIO DI LAVORO
    E’ stabilita la flessibilità sull’orario di lavoro in entrata ed uscita come segue:
          a.Per i dipendenti del magazzino: 15 minuti in entrata ed uscita dello stesso giorno lavorativo
          b.Per i dipendenti degli uffici, ad eccezione dell’Assistenza Clienti e della reception: 30 minuti in entrata ed uscita, con possibilità di recupero anche durante la pausa pranzo dello stesso giorno lavorativo
          c.Per i dipendenti dell’Assistenza Clienti e della Reception l’esigenza di una presenza effettiva dall’apertura alla chiusura del servizio non consente flessibilità di orario.
    5.FERIE
    Stante la natura dell’attività svolta dall’azienda, che non consente la programmazione di un periodo di chiusura per ferie, fermo restando quanto stabilito dall’attuale legislazione in materia ( Legge 66/2003) e dal vigente CCNL, normalmente, entro il 15 maggio di ogni anno la direzione aziendale definirà il piano delle ferie annuali, sulla base delle richieste dei lavoratori che dovranno essere presentate non oltre il 30 aprile, e con la prioritaria finalità di garantire sempre lo svolgimento dell’attività lavorativa.

    6.PRESTAZIONI STRAORDINARIE
      Con decorrenza 1 dicembre 2006 ai lavoratori che effettueranno prestazioni di lavoro straordinario in giornate festive verrà riconosciuta una indennità di presenza di Euro 4 lorde per ogni ora di lavoro straordinario prestata, in aggiunta alla maggiorazione prevista dal CCNL in vigore.
    7.MALATTIE E INFORTUNIO
    A partire dall’entrata in vigore del presente contratto, l’Azienda corrisponderà ai lavoratori, in caso di malattia o infortunio professionale, l’integrazione di cui agli artt. 168 e 170 del vigente CCNL nella misura del 100%.
      I lavoratori assenti per malattia dovranno produrre sempre il certificato medico come previsto dalle vigenti disposizioni.

    8.CONGEDI PARENTALI
    In aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia e dal CCNL, viene concesso un monte di 16 ore all’anno di permessi retribuiti ai genitori di figli entro gli 8 anni di età, che necessitano di assistenza in caso di malattia o di eventi di particolare gravità.
    I permessi potranno essere fruiti in frazioni di ora e per un massimo di 4 ore per volta, e dovranno essere documentati con la certificazione medica attestante la malattia del bambino, o altra idonea documentazione attestante l’evento di particolare gravità.

    9.TICKET RESTAURANT
    Il valore facciale del Ticket Restaurant per i lavoratori viene elevato per ogni giornata di effettiva presenza a 5,29 euro.

    10.PREMIO DI RISULTATO
    A far tempo dal giorno 1 gennaio 2007 – in relazione a quanto previsto al punto 3, capitolo “Assetti contrattuali”, del protocollo 23 Luglio 1993 ed in conformità a quanto disposto dal Titolo II, Parte I del vigente C.C.N.L., viene istituito un premio di risultato annuo.

    Il premio sarà riconosciuto esclusivamente al personale con contratto di lavoro dipendente, in forza alla data del 31 dicembre dell’anno di riferimento, nei confronti del quale trova applicazione il C.C.N.L. per gli addetti alle aziende del settore terziario.

    Il parametro di riferimento ai fini della documentazione del premio è costituito dall’incremento del valore della produzione ( Voce del Conto economico del Bilancio della Società) rispetto all’anno precedente.
    Il premio viene determinato nella misura indicata nella sottostante tabella:
    Incremento di fatturato rispetto
    All’anno precedente
    IMPORTO DEL PREMIO
    >5% e fino al 9,99% € 250
    dal 10% al 14,99% € 100
    dal 15% al 19,99% € 100
    >20% € 150

      Compatibilmente con l’approvazione del Bilancio di Esercizio, gli importi erogabili saranno comunicati alle R.S.A. / R.S.U. entro il mese di giugno dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i risultati ed il premio spettante sarà erogato nel mese di Luglio dello stesso anno.

      I lavoratori aventi diritto, assunti nel corso dell’anno di riferimento, percepiranno il premio pro-quota in rapporto al numero dei mesi di lavoro effettuato nell’anno medesimo.

      Ai lavoratori part-time il premio verrà erogato in quota proporzionale al proprio orario di lavoro.

      Il premio di risultato che verrà liquidato in base a quanto sopra previsto, dovrà intendersi già comprensivo della incidenza sugli Istituti contrattuali ( 13ma, 14ma, ferie, festività, ecc.) mentre non avrà alcuna incidenza sul trattamento di fine rapporto.


      Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai fini del regime contributivo, l’ammontare e l’erogazione del premio sono incerti e la struttura dello stesso è correlata alla misurazione di incrementi indicatori dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi risultati.
    11.PREMIO DI RISULTATO PER L’ANNO 2006
      Tenuto conto dei risultati di fatturato conseguiti, le parti concordano fin d’ora che per l’anno 2006 verrà riconosciuto a tutti i lavoratori in forza al 31 dicembre un premio di risultato di € 450 lordi da erogarsi nel mese di luglio 2007 con le medesime modalità stabilite ai commi 2, 5 e 6 dell’articolo 10.
    12.DECORRENZA DURATA ED EFFETTI DEL PRESENTE ACCORDO
    Il presente accordo:
          a.decorre dal 1 gennaio 2007, ove non diversamente indicato, e avrà validità fino al 31 Dicembre 2010
          b.Si applica a tutto il personale di IBS S.r.l. , esclusi i Dirigenti.
      Le parti concordano di ritrovarsi, decorsi due anni dall’entrata in vigore del presente contratto, al fine di valutare l’andamento ed eventualmente modificare i parametri stabiliti per l’erogazione del premio di risultato, a fronte di sensibili scostamenti dagli obiettivi definiti.
    A cura dell’Azienda, il presente accordo sarà depositato presso l’UPLMO di Roma, l’INPS e l’INAIL entro il termine e con le modalità stabilite dalla Legge.
    Letto, confermato e sottoscritto,


    p. IBS p. FILCAMS-CGIL R.S.A. / R.S.U.


    ………………………… …………………………… ………………………….

Close menu