Gruppo Lombardini, Accordo telecamere 27/09/2004
Contenuti associati
VERBALE DI ACCORDO
(ex. Art. 4 L. 300/70)
Il giorno 27/09/04 alle ore 11:00 in Milano si sono incontrati:
Per la Società Comprabene S.p.A. i Sigg. Demetrio Nicolò e Angelo Ragazzi
Per la Società Gros Market Italia S.r.l. il Sig. Angelo Ragazzi
Per la Società Gros Market Sardegna S.r.l. il Sig. Angelo Ragazzi
Per la Società Lombardini Discount S.p.A. i Sigg. Barbara Celani e Angelo Ragazzi
Per la Società Lombardini Rezzato S.r.l. il Sig. Angelo Ragazzi
Per la Società Ges.Co. S.r.l. il Sig. Angelo Ragazzi
Per Volendo S.p.A. il Sig. Angelo Ragazzi
Per Compranet S.r.l. il Sig. Angelo Ragazzi
Per Da Vinci S.r.l. i Sigg. Roberta Gabriellini e Angelo Ragazzi
Per Panda S.p.A. i Sigg. Roberta Gabriellini e Angelo Ragazzi
Per Stemar Distribuzioni S.r.l. i Sigg. Roberta Gabriellini e Angelo Ragazzi
Per le OO.SS. Ramona Campari per la Filcams Cgil, Pietro Giordano per la Fisascat Cisl, Gianni Rodilosso per la Uitucs,
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1.0PREMESSA
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1.1Le aziende sopra elencate, tutte facenti parte del Gruppo Lombardini, evidenziano la necessità, a fronte di fatti criminosi accaduti e potenziali, di installare nei propri punti di vendita, sia attuali sia futuri, telecamere a circuito chiuso idonee a salvaguardare l’incolumità delle persone, collaboratori e clienti, e a tutelare i beni aziendali.
1.2L’incontro odierno ha lo scopo di esperire la procedura prevista dall’ ;articolo 4 della L. 20 maggio 1970 n° 300
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2.1 Le Aziende dichiarano che l’installazione delle telecamere è dettata esclusivamente dalla necessità di rispondere alle esigenze di cui al punto 1.1, e nel rispetto della normativa vigente in particolare in riferimento all’obbligo di non adibire tali impianti a finalità di controllo dei lavoratori, ed alla salvaguardia della privacy (D. Lgs. 196/2003).
2.2La visione delle immagini registrate potrà avvenire solo in presenza di eventi delittuosi e per i quali le stesse potrebbero essere messe a disposizione delle autorità competenti. Pertanto, le registrazioni saranno conservate in luogo idoneo a doppia chiave, di cui una in possesso di un componente la RSU, se presente nel punto di vendita. Al fine di consentire l’immediato accesso alle registrazioni da mettere a disposizione delle autorità competenti in seguito ad evento delittuoso ed in assenza della persona indicata, un duplicato della chiave sarà conservato in cassaforte in busta sigillata. L’accesso al luogo di cui sopra potrà ; avvenire anche per ragioni tecniche (es. manutenzione) o qualora si verifichino reati a danno del patrimonio aziendale, alla presenza della persona indicata al punto precedente, se presente.
2.3Le OO.SS., considerate le finalità dell’installazione, ricevute ampie rassicurazioni che l’installazione in oggetto non ha altra finalità che quella evidenziata nel punto 1.1, esprimono parere favorevole alla installazione di cui in delle telecamere, per ogni punto di vendita, sia presente che futuro.
2.4 Al momento dell’avvio del programma d’installazione delle telecamere, l’azienda informerà le RSU/RSA e/o le OO.SS. territoriali presenti sulle aree delle filiali d’installazione, sulle caratteristiche tecniche dell’impianto (ad es.: n. telecamere, videoregistratore, n. monitors, ecc.) e modalità di utilizzo (es.: sequenze a fotogrammi o ad immagini continue, eventuale cancellazione automatica dopo tot. ore, ecc.). Nel caso di utilizzo di monitors sarà, inoltre, comunicata la persona incarica della visione dell’apparecchio.
2.5Le Aziende s’impegnano a rispettare quanto fin qui convenuto. Le OO.SS. potranno in ogni momento verificare il rispetto del presente accordo attraverso verifiche, atteso che per le stesse dovrà essere interessata la Direzione del Personale, che avrà la facoltà di assistervi.
Milano addì 27/09/04
Per le Aziende Per le OO.SS.
Filcams Cgil
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Fisascat Cisl
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Uiltucs Uil
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