Gros Market Lombardini, Contratto Integrativo Aziendale 01/01/1988 - 31/12/1990
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CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE GROS MARKET LOMBARDINI S.p.A.
TESTO UNICO UFFICIALE
14 GIUGNO 1988
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Il14 giugno 1988 presso la sede del G.M.L. in Dalmine,
la Società Gros Market Lombardini rappresentata da: dott. Bernini M., dott. Vitali A. e Belotti V., assistita dal dott.. Di Pietrantonio G.
—la FISASCAT-CISL rappresentata dal Sig. Marchetti M., e dal Sig. Carminati S.
—la FILCAMS-CGIL rappresentata dal Sig. Cardellicchio F.
—la UILTUCS-UIL rappresentata dal Sig. Franzoni 5.
—il COORDINAMENTO SINDACALE nelle persone dei Sigg. Spini A., Benedetti M., Tresoldi I., Serreli G., Cremagnani T., Lecchi E., Rimonapoli R., Verga G., Ferrari F. si è stipulato il presente Con-tratto Integrativo Aziendale.
Visto l’accordo aziendale del 24 Luglio 1985, le parti hanno stipulato il presente “CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE G.M.L.” che sostituisce a tutti gli effetti l’accordo citato salvo che per le condizioni di retroattività delle singole norme e della “premessa” in esso previste.
La Società Gros Market Lombardini fornirà alle maestranze copia stampata autentica del presente testo.
Art. 1- DIRITTI DI INFORMAZIONE
Ferma restando l’autonomia e il rispettivo ruolo delle parti, nel cor-so di incontri quadrimestrali, convocabili tuttavia con scadenze più ravvicinate in presenza di particolari ed improrogabili esigenze motivate, nell’ambito di quanto già previsto dal CCNL, l’azienda fornirà alle Organizzazioni Sindacali di categoria e al coordinamento Aziendale, informazioni sulle situazioni determinatesi nel quadrimestre precedente e sulle previsioni a breve e a medio termine riguardanti l’azienda nel suo complesso e/o le singole unità, relativi agli obiettivi di politica commerciale, eventuali modifiche
nelle merceologie e tecniche distributive, ai fattori economici e di mercato che condiziona-no e orientano i meccanismi aziendali.
Sempre nell’ambito ditali incontri, saranno fornite inoltre, informazioni riguardanti i processi organizzativi interni, alla organizzazione del lavoro e all’adeguatezza degli organici.
Le Parti convengono che tali incontri, abbiano carattere di preventivo confronto e dovranno quindi permettere alle parti l’esposizione delle reciproche posizioni in merito alle informazioni oggetto dei singoli incontri.
“Resta inoltre inteso che il confronto sulle materie sopraindicate potrà avvenire anche a livello locale su richiesta della struttura sindacale territoriale e/o aziendale”.
Art. 2- INVESTIMENTI, SVILUPPO, OCCUPAZIONE
L’azienda si impegna ad illustrare alle OO.SS. e al Coordinamento entro il 30 Novembre di ogni anno, i propri programmi di investimento e sviluppo per l’esercizio successivo.
Si impegna inoltre, a fornire elementi di conoscenza sull’andamen-to dell’attività commerciale e sui programmi di addestramento professionale.
Si dichiara infine disponibile ad informare i Consigli di Azienda del-le posizioni di lavoro che si rendessero vacanti a livello di filiale onde consentire agli interessati di potervi concorrere.
Art. 3- CONTRATTI DI FORMAZIONE LAVORO
- Con riferimento all’art. 3 della legge 863 del 12/12/84 in tema di assunzioni con contratto di formazione lavoro, si conviene di individuare i seguenti criteri rispondenti al fine di maggiormente tutelare i lavoratori assunti con tale formula:
- 1)l’azienda fornirà preventivamente al CDA della Filiale interessa-ta i progetti di utilizzo dei CFL;
- 2)l’azienda si impegna previa verifica, a confermare il maggior numero possibile di lavoratori assunti con CFL e a formalizzare il passaggio a tempo indeterminato al compimento del 15° mese, fermo restando per la società i benefici previsti dalla legge;
- 3)l’azienda fornirà ai CDA le necessarie in formazioni per una adeguata verifica dello stato di avanzamento della formazione;
- 4)la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, non rappresenta novazione di rapporto di lavoro e gli automatismi contrattuali decorreranno dalla originaria data di assunzione.
Art. 4- PROGETTO QUALITÀ
Premesso che è arrivato il momento di mettere a profitto al meglio le sinergie aziendali con il “Progetto Qualità l’azienda intende avviare una nuova filosofia tesa a: salvaguardare il lavoro sino ad ora svolto da tutti ed a instaurare una nuova cultura aziendale e una strategia per migliorare la qualità dei servizi, obiettivo che consentirà all’azienda una maggiore stabilità del futuro.
In fatti tale impegno da parte di tutti porterà la società a raggiungere quel “vantaggio competitivo”, vantaggio che sicuramente siglerà il continuo successo della G.M.L., anche in eventuali momenti di trasformazione del mercato e ciò puntando anche allo sviluppo del personale.
Scopi e finalità di questo progetto sono il miglioramento della collaborazione, della motivazione, della responsabilità, della professionalità e maturità sino ad oggi dimostrata da parte di tutto il personale.
In tale ottica l’azienda ha già predisposto un “progetto formativo” per tutti i lavoratori e finalizzato agli obiettivi di cui al punto precedente, i cui contenuti saranno illustrati alle OO.SS.
Art. 5- COMMISSIONE TECNICA
Per rendere più partecipi alla vita dell’azienda il CdA e le OO.SS. la Società è d’accordo a coinvolgere le suddette strutture attraverso la costituzione di una commissione tecnica di verifica formata da 4 componenti del CdA (che possono chiedere l’eventuale assistenza delle OOSS) e della Direzione.
Compito di detta Commissione sarà quello di esaminare a priori e posteriori i problemi connessi al personale e in particolare per verificare gli effetti della introduzione di nuove tecnologie, di nuovi progetti e/o piani di investimento e sviluppo, con riferimento anche all’organizzazione del lavoro (intesa come orari, professionalità, mobilità, ecc.) ed all’occupazione.
In relazione al progetto qualità di cui all’art. è compito di detta commissione seguire l’evolversi del progetto formativo nelle sue varie fasi e di controllarne le risultanze; in oltre formulerà alle parti eventuali proposte tese a migliorare la qualità aziendale individuando obiettivi utili a tale fine.
Le ore spese per le riunioni delle commissioni non saranno scalate dal monte ore del CDA.
Art. 6 - ORARI DI LAVORO
— Visti i nuovi orari di apertura e chiusura del gruppo grossisti “Alimentari” Cash & Carry;
—Vista la temporaneità dell’orario;
—Vista la disponibilità dell’azienda ad effettuare incontri per esaminare con C.d.A. un’eventuale proroga o nuovi cambiamenti orari nello spirito degli accordi aziendali;
—Visti gli allegati orari del personale reparto per reparto;
—Constatato che è nei programmi dell’azienda arrivare ad una ottimizzazione del lavoro oltre quello normale contrattuale;
—Vista la necessità di un nuovo tipo di rapporti che tenga conto delle varie funzioni esistenti in azienda con riferimento ai rapporti interni.
premesso quanto sopra l’Azienda stabilisce i nuovi orari di lavoro, come risultanti dalla tabella allegata
DIREZIONE:lunedì 09,00/12.00 - 13.30/18.30 * 10.00/13.30- 15.00/19,30
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mar./sab. 09.00/12.00 - 13.30/18.00 * 10.00/13.30 - 15.30/19.30
(turni alternati settimana/mente con riposo a rotazione)
- (i turni A e B si alternano rispettivamente...)
RICEV. MERCI: lunedì 07.30/12.30 - 14.00/1 7.00
-
mart. -ven. 07.30/12.30 - 14.00/16.30
(gli orari sono fissi dal lunedì al venerdì)
- 15.00/19.00 (terminalisti dal lunedì al sabato)
C.E.D.:19.00/24.00 (lunedì)
- 19.30/23.30 (dal lunedì al sabato)
ORARI SETTORE UFFICI
dal lunedì al venerdì compreso 08.15/12.15 - 14.00/17.36
Gli orari del C.E.D. settore Uffici rimangono inalterati in attesa di ridefinizione come da impegno assunto dalle parti.
Art. 7- PART-TIME
L’Azienda si atterrà alle norme previste dalla Legge 19.12.84 n. 863 e dal vigente CCNL.
Inoltre privilegerà il proprio personale che da full-time desidera passare a part-time in caso di assunzioni a tempo parziale con un minimo di 20 ore su base settimanale, 88 ore su base mensile, 960 ore su base annuale.
A norma di quanto previsto dall’art. 5 (comma 4) della Legge 19.12.84 n. 863, data la specifica esigenza organizzativa della ditta che è legata alla fluttazione dell’esigenza di mercato le Parti riconoscono l’eventuale necessità di effettuazione di ore di lavoro aggiuntive (volontarie) rispetto a quanto concordato con contratto individuale di ciascun lavoratore previa verifica con il C.d.A. in tal caso le ore integrative verranno retri-buite con la maggiorazione del 34% in quanti comprensive dell’incidenza degli istituti contrattuali diretti e differiti (esempi: l3ma, l4ma, ferie ecc.) e più precisamente: 8,33 per l3ma, 8,33 per l4ma, 8,33 per ferie, 4,35 per festività, 4,66 per permessi.
Resta inoltre inteso che comunque il personale part-time non effettuerà superamenti di ore oltre l’orario normale contrattuale di lavoro.
Art. 8 - ORARIO DI ENTRATA E INIZIO LAVORO
In relazione all’orario di entrata prefissato si conviene quanto segue:
- 1)per ritardi fino a cinque minuti compresi non verrà effettuata al-cuna detrazione sulla retribuzione;
- 2)per ritardi oltre i cinque minuti e fino al quarto d’ora compreso verrà effettuata una detrazione sulla retribuzione pari a quindici minuti;
- 3)per ritardi fino a venti minuti compresi verrà effettuata una detrazione di quindici minuti;
- 4)per ritardi oltre i venti minuti e fino alla mezz’ora verrà effettuata una detrazione di trenta minuti;
- 5)analogo procedimento per i ritardi superiori ai trenta minuti. Resta inteso che persistendo il lavoratore nei ritardi oltre la terza volta nell’anno solare potranno essere adottati i seguenti provvedimenti disciplinari:
- a)rimprovero verbale
- b)rimprovero scritto
- c)formale diffida scritta e, per ulteriori ritardi, si procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso come previsto del vigente CCNL.
Art. 9 - RIDUZIONE ORARIO DI LAVORO
A fronte dell’obiettivo sindacale di ridurre gli orari di lavoro alfine di agevolare nuova occupazione, visti gli incrementi occupazionali già realizzati dall’azienda nel 1984 e le ulteriori previsioni per il 1985 la Direzione a fronte dei costi derivati e che deriveranno da ciò, dichiara la propria disponibilità in futuro ad una riduzione dell’orario di lavoro da quantificare e legata al realizzarsi di condizioni tecniche organizzative che consentano un diverso utilizzo dei lavoratori finalizzato ad un aumento della produttività.
In tal senso dall’1/1/1989 tutti i lavoratori usufruiranno di ulteriori 8 ore/anno di permessi individuali retribuiti (P.I.R.) di cui all’art. 49 del CCNL 28/3/87 e di ulteriori 8 ore/anno a partire dall’1/1/1990.
Resta inteso che tali ore verranno assorbite fino a concorrenza a fronte di eventuali aumenti del monte ore di cui all’art. citato del CCNL a seguito di futuri rinnovi del contratto nazionale stesso.
—Tutto ciò premesso e richiamato l’accordo stipulato fra le parti il giorno 8/11/1986;
—Visti gli orari di lavoro della tabella di cui all’art. 6 del presente contratto;
—L’orario di lavoro settimanale per il personale a tempo pieno della G.M.L. è fissato in 38 ore, ad eccezione dei lavoratori in quadrati ai livelli 1° e 1°S e i lavoratori Part-Time che conservano conseguentemente, il godimento dei P.I.R. previsti dal CCNL e dal presente accordo.
- Le parti si impegnano a ricercare per i lavoratori citati una adeguata e uniforme soluzione alla estensione generalizzata delle 38 ore.
—Le 38 ore di cui sopra, si realizzano come da punto C2) art. 28 del CCNL 28/3/87; pertanto i lavoratori a regime 38 ore beneficeranno:
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di 16 ore di P.I.R. dal marzo 1987;
di 24 ore di P.I.R. dal gennaio 1989;
di 32 ore di P.I.R. dal gennaio 1990;
con opzione di recupero in conto P.I.R. delle ex festività civili (2 Giugno - 4 Novembre), in tal caso le ore di permesso a disposizione
dei citati lavoratori saranno rispettivamente:
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-32 ore dal marzo 87
-40 ore dal gennaio 89
-48 ore dal gennaio 90
—I lavoratori a regime 40 ore settimanali e proporzionalmente i Part-Time beneficeranno:
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di 88 ore di P.I.R. dal gennaio 86
di 96 ore di P.LR. dal gennaio 89
di 104 ore di P.I.R. dal gennaio 90
ferma restando la normativa relativa alle ex festività civili prevista dalla legge 54 del 1977. Rimane inteso che qualora ai lavoratori a regime 40 ore fosse applicato il regime 38 ore, agli stessi saranno estese automaticamente le condizioni previste a questo titolo per i lavoratori già a regime 38 ore.
Premesso che lo spirito del presente accordo è quello di aumentare la collaborazione già esistente tra l’Azienda, le Maestranze e le OO.SS e tenuto presente lo sforzo psico-fisico cui sono sottoposti gli addetti al controllo soprattutto in particolari momenti, si conviene quanto segue:
Rotazione
L’Azienda informa che vi sarà una effettiva rotazione programmata dalle direzioni periferiche con responsabilizzazione dell’applicazione.
La scelta delle persone che saranno adibite a tali mansioni, tempora-neamente, in sostituzione dei controllori titolari assenti per cause motivate, con diritto alla conservazione del posto di lavoro, sarà effettuata dalla Direzione di unità, previa consultazione del C.d.A.
Art. 11 — ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Le parti convengono sul fatto che i programmi di organizzazione e di riorganizzazione devono ispirarsi a modelli che realizzino la professionalità e migliorino complessivamente le condizioni e la qualità del lavoro.
Su tale base le parti, con accordo dell’8 novembre 86, decidono di modificare l’organizzazione de/lavoro del G.M.L. introducendo una sperimentazione ba-sata su doppi turni di lavoro, come si evince dall’allegato A, parte integrante del presente accordo.
Art. 12 - MOBILITÀ
Fermo restando quanto previsto dall’art. 13 dalla Legge 300 e tenuto conto della specifica attività dell’azienda si concorda che salvo il caso di intercambiabilità per esigenze brevi e fisiologiche (malattie, sostituzioni, ecc.) verrà effettuata una verifica preventiva in caso di esigenze di trasferimenti interni o esterni di dipendenti con il coordinamento di aziende e/o le organizzazioni sindacali.
Art. 13 - FESTIVITÀ NATALIZIE
In occasione della richiesta aziendale di prestazioni nel periodo prenatalizio, prestazioni lavorative richieste nelle giornate domenicali e/o festività infrasettimanali, l’azienda premesso che detta richiesta è motivata dalle esigenze di mercato legate al particolare periodo, fermo restando il concetto di volontarietà e di regolare funzionalità riconoscerà quanto segue:
—una giornata di PIR oltre a quanto già previsto dal CCNL e dal presente accordo a fronte di due prestazioni nelle giornate di cui sopra e
—due giornate di PIR a fronte di 5 prestazioni come su richiamato, tenendo presente l’eventuale riproporzionamento in relazione all’orario dei singoli lavoratori.
Art. 14 - FERIE
Il C.d.A. e la Direzione delle singole unità, procederanno allo studio e predisposizione di progetti di pianificazione dell’utilizzo delle ferie sul-l’intero arco dell’anno.
Art. 15 - MALATTIA
Ai lavoratori assenti per malattia di durata superiore ai 10 gg. l’azienda corrisponderà l’intero stipendio.
Art. 16 - INFORTUNI SUL LAVORO
In caso di infortunio sul lavoro, l’azienda integrerà al lavoratore interes-sato le relative indennità fino a raggiungere Il 100% del salario (come se il lavoratore avesse lavorato), provvedendo ad anticipare al lavoratore le somme spettanti come per il caso di malattia.
Art. 17 - ANTICIPI T.F.R.
La Direzione raddoppierà la percentuale, dei lavoratori aventi diritto, prevista dalla legge attualmente in vigore.
Art. 18 - MENSA
Le parti concordano che attualmente non esistono le possibilità di isti-tuire il servizio mensa nell’interno del punto di vendita salvo l’espansione già in atto.
Con riferimento alle situazioni in atto alla filiale di Cologno Monzese, in cui tramite una convenzione esterna con la “Ristor Coop s.r.l.”, i dipendenti di detta filiale concorrono al pagamento del 50% del costo previsto, tale iniziativa viene estesa alle unità di Bergamo e Brescia. Pertanto i dipendenti che intendono usufruire effettivamente del servizio, concorreranno nella misura economica già in atto nella Filiale di Cologno Monzese.
Gli aumenti del costo pasto, richiesta dalla Mensa convenzionata, saranno suddivisi al 50% tra l’Azienda e i dipendenti fruitori.
Per i dipendenti che desiderassero consumare il proprio pasto all’inter-no dell’Azienda, verranno riviste e rese idonee le apposite sale.
Art. 19 - PREMIO AZIENDALE
A tutto il personale verranno erogati i seguenti aumenti sa/aria/i da corrispondersi alla voce Premio Aziendale con riparametrazione prevista dal CCNL vigente e riferita al 40 Livello:
— dal 1/6/1988 L. 30.000 = lorde mensili;
—dal 1/6/1989 ulteriori L. 30.000 = lordi mensili;
—dal 1/6/1990 ulteriori L. 30.000 = lordi mensili;
Il Premio di Produzione Aziendale da erogare a tutti i lavoratori dipendenti della Società G.M.L. con cadenza mensile è così determinato:
LIVELLI DAL 1.6.1988 DAL 1.6.1989 DAL 1.6.1990
QUADRI187.700238.100288.500
1°178.400225.300272.200
2°162.800203.400244.000
3°148.600183.400218.200
4°137.200167.200197.200
5°130.100157.200184.300
6°123.000147.200171.400
7°114.800135.600156.400
Tale premio lordo verrà conteggiato su tutti gli istituti contrattuali diretti, indiretti e differiti.
Art. 20- UNA TANTUM
La Direzione corrisponderà a tutti i lavoratori in forza alla data 1° giugno 1988 una “Una Tantum” di L. 120.000 lorde riproporzionabili per il periodo 1/1/88-31/5/88.
Art. 21 - SALARIO PER OBIETTIVI
Con riferimento al “PROGETTO QUALITÀ” teso al miglioramento com-plessivo della qualità aziendale, si con viene di istituire un “Premio” le-gato al raggiungimento di obiettivi.
Le parti, pertanto, concordano anche in relazione a quanto previsto dall’art. 5 del presente accordo di incontrarsi all’inizio di ogni anno per stabilire l’obiettivo dell’anno e definire i criteri, le modalità e l’ammontare di incentivazione al raggiungimento dell’obiettivo, è/o consolidare l’obiettivo ottimale relativo all’anno precedente.
Per il 1988 si conviene di individuare come obiettivo:
—il “Contenimento delle differenze inventariali”.
L’azienda pertanto riconoscerà per l’anno 1988 e per gli obiettivi prefissati gli importi sotto indicati:
— al contenimento differenze inventariali a 550 milioni: L. 80.000
— al contenimento differenze inventariali a 500 milioni: L. 120.000
— al contenimento differenze inventariali a 450 milioni: L. 200.000
Detti importi si intendono lordi e verranno erogati UNA TANTUM, con riproporzionamento alla prestazione, a tutti i dipendenti unitamente alle competenze del mese di marzo 89 e in forza a tale data.
Art. 22 - INDENNITÀ ADDETTI AL CONTROLLO
Agli addetti al controllo di cui all’art. 10 l’Azienda riconosce un’indennità di mansione strettamente legata all’effettiva presenza di L. 900 lorde al giorno di effettiva presenza.(Attuali L. 1.100 lorde).
Tale indennità non verrà erogata di ferie, malattia, infortunio, festività ed eventuali istituti contrattuali, ecc. ed avrà decorrenza dal 1/7/1978. Viene inoltre concordato ed accettato dalle parti che la suddetta indennità trova preciso ed inequivocabile riferimento alle mansioni di controllore nell’attuale sistema vigente, senza considerazioni di altro gene-re, e rimane conseguentemente legata oltre che alla effettiva presenza anche allo svolgimento delle mansioni stesse di controllore, decadendo alla loro eventuale cessazione o modifica del sistema viigente.
Nel caso in cui l’azienda ritenesse di utilizzare al controllo gli addetti alla corsia, agli stessi verrà riconosciuta una indennità oraria di mansione strettamente legata alle ore effettive di controllo.
Tale indennità, erogata con decorrenza 1/7/78 sarà di L. 150 (centocinquanta) lorde all’ora. (Attuali L. 180 lire lorde).
Tale indennità, che verrà considerata agli effetti di tutti gli istituti con-trattuali: ferie, malattia, infortunio, festività ed altri.
Viene inoltre concordato ed accettato dalle parti che la suddetta inden-nità trova preciso ed inequivocabile riferimento alle mansioni di controllo nell’attuale sistema vigente senza considerazioni di altro genere, e rimane conseguentemente legata oltre che alla effettiva presenza anche allo svolgimento delle mansioni stesse di controllo, decadendo alla loro eventuale cessazione o modifica del sistema vigente.
In caso di eventuali sostituzioni degli addetti al controllo dovute a ogni e qualsiasi tipo di assenza degli stessi il sostituto — l’addetto al controllo (ufficializzato temporaneamente dalla direzione) percepirà solo per il periodo interessato, lo stesso trattamento previsto per gli addetti al controllo con i criteri e le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 23-INDENNITÀ TURNO SERALE PER OPERATORI AL CENTRO ELETTRONICO
Con decorrenza 1.5.81 è stata istituita una indennità giornaliera di L. 7.000 lorde a titolo di indennità presenza turno serale. Si precisa che detta indennità è strettamente ed unicamente legata alla presenza nel turno di lavoro dalle ore 15 alle ore 23 e dalla specifica mansione di operatore di centro elettronico. Resta inteso che in caso di abolizione o modifica di detto turno (15-23), l’indennità relativa verrà automatica-mente soppressa.
Art. 24 - LIVELLI RETRIBUTIVI
Le parti, visto l’accordo dell’11.6.1974 e le successive modificazioni apportate all’inquadramento professionale dei lavoratori delle unità G.M.L., definite con o senza l’apporto delle OO.SS. e/o dal C.d.A./Coordina-mento, dichiarano che l’attuale situazione riferita ai livelli retributivi as-segnate ai lavoratori in forza, corrisponde nello spirito, quanto nella forma e nella sostanza alla “classificazione unica del personale” prevista dal vigente CCNL 18.3.1983.
Rimane inteso che, se dovessero intervenire modificazioni nella attribuzione delle mansioni a singoli lavoratori o gruppi di essi, le Parti promuoveranno appositi incontri con la relativa verifica dei livelli assegnati agli interessati.
La festività del Patrono di Roncadelle cadente il 20 Maggio, sarà goduta in concomitanza con quella del Patrono di Brescia (S. Faustino) il 15 febbraio di ogni anno. Pertanto la festività del Patrono di Brescia, annulla e sostituisce a tutti gli effetti quella del Patrono di Roncadelle, salvo eventuali modifiche future da stabilirsi con accordo sindacale.
Art. 26 - AMBIENTE DI LAVORO
L’Azienda si impegna a verificare con il CDA l’utilizzo delle Strutture Sanitarie Locali perla tutela dell’ambiente di lavoro, individuando campi di intervento rispetto al microclima, all’uso degli scanner e all’utilizzo dei video terminali.
Art. 27 - PARCHEGGIO AUTO DIPENDENTI
La Società declina ogni responsabilità per eventuali furti o danneggia-menti alle auto dei dipendenti nell’ambito dei propri recinti, verificatisi sia dentro che fuori l’area assegnata a parcheggio.
Art. 28 - ASSEMBLEE AZIENDALI
Le ore per le assemblee aziendali, in deroga a quanto previsto dalle vi-genti disposizioni di legge e contrattuali, sono elevate a 13 ore annuali.
Art. 29- COORDINAMENTO SINDACALE
La Società, nel riconoscere l’organismo del coordinamento sindacale, assegna ai componenti il medesimo, uno specifico monteore di permessi sindacali retribuiti per l’espletamento delle loro funzioni, pari a 140 ore all’anno.
Art. 30 - PERMESSI SINDACALI C.D.A.
Il monte ore di permessi sindacali retribuiti a disposizione dei C.d.A. delle singole unità, è pari a 2 ore e un quarto per ogni dipendente per ciascun anno.
La rilevazione del monte ore di competenza in rapporto al numero di dipendenti, sarà effettuata con comunicazione scritta dalla Società en-tro il 31/1 di ciascun anno con eventuale conguaglio al 31/12 succes-sivo.
Art. 31 - PERMESSI GESTIONE RINNOVI AZIENDALI
Le ore di presenza dei delegati alle trattative per il rinnovo del contratto integrativo aziendale, non saranno computate dal monte ore di cui all’art. 29 e 30.
Art. 32 - DECORRENZA E DURATA
Il presente contratto decorre dell’1.1.1988 e scade il 31.12.90. Si intenderà tacitamente rinnovato quando non ne sia data disdetta da una delle parti stipulanti a mezzo lettera Raccomandata almeno 3 mesi prima della scadenza.
Il presente contratto continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza di cui sopra, fino alla data di decorrenza del successivo accor-do di rinnovo.
Letto, confermato e sottoscritto in Dalmine il 14-6-1988.
firmato:
GROS MARKET LOMBARDINI S.p.A.
FISASCAT - CISL
FILCAMS - CGIL
UILTUCS - UIL
COORDINAMENTO SINDACALE
—All’interno dei Gros Market di Mandolossa, Dalmine e Cologno Monzese si concorda di introdurre una sperimentazione di una organizzazione del lavoro basata sul doppio turno.
—La fase di sperimentazione avrà corso nell’arco del primo semestre 1987 a seguito della predisposizione di tutte le condizioni tecniche e organizzative atte a garantire il normale andamento produttivo.
—In questa fase sperimentale l’insieme dei lavoratori a tempo pieno che svolgono mansioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci, di addetti ai carrelli elevatori, di sistemazione carrelli, verrà adibito in tutte le attività sopracitate ed in tutte le fasi di lavorazione, secondo un programma settimanale di massi-ma che potrà subire eventuali aggiustamenti e/o modifiche alla luce di comprovate necessità operative e del quale si allega copia nel presente accordo, con una intercambiabilità di mansioni tale da consentire a tutti i lavoratori la completa conoscenza del ciclo produttivo ed una più equa ripartizione dei carichi e ritmi di lavoro e seguendo programmi giornalieri individuali di lavoro.
—Il personale a tempo pieno dei Gros Market, ad esclusione degli addetti al ricevimento merci, del capo piastra, del personale amministrativo, del servizio entrata clienti e del servizio cassa, verrà suddi-viso in due turni di lavoro numericamente in parti uguali; esso verrà avvicendato .nei due turni con cadenza settimanale.
—Le Parti si impegnano, nel corso della fase sperimentale, a valutare l’inserimento nei turni anche delle figure professionali escluse.
—I due turni giornalieri avranno la durata di 6 ore e 20 primi ciascuno; l’orario settimanale risulterà così articolato in 6 giorni lavorativi ciascuno di 6 ore e 20 minuti; il primo turno avrà inizio alle ore 7,00 e terminerà alle ore 13.20; il secondo turno (pomeridiano) avrà inizio alle ore 13,10 e cesserà alle ore 19,30.
—Data la nuova distribuzione dell’orario tutti i risvolti amministrativi e contrattuali verranno riferiti al nuovo orario giornaliero di 6 ore e 20 minuti per le persone interessate al nuovo orario. Per il personale occupato nella turnazione, l’istituto delle ferie verrà ridefinito in conformità all’art. 42 del CCNL a partire dall’inizio del-la sperimentazione.
—I problemi organizzativi, produttivi ed operativi derivanti da situa-zioni di assenze di personale e/o concentrazione di lavoro che incidono su uno dei due turni dovranno essere risolti mediante un riequilibnio fra i due turni della forza lavoro a disposizione, che potrà essere effettuato con modifiche organizzative, con variazioni d’orario, con spostamenti di turno individuati in primo luogo sulla base della volontarietà, ecc.
—Tale riequilibrio verrà effettuato previo confronto con il CdA inte-ressato sulle problematiche e sulle soluzioni da adottare.
—L’azienda, in considerazione della distribuzione dell’orario settima-nale basato su sei giorni lavorativi per il personale part-time, si riserva, in fase di preparazione ed in fase di verifica della sperimentazione, di rivedere le problematiche relative al personale part-time sul piano organizzativo studiando l’ipotesi di un eventuale ampliamento delle prestazioni individuali nell’arco settimanale.
—L’orario di lavoro settimanale del personale del reparto ricevimento merci, escluso nella sperimentazione dei due turni, si articolerà nell’arco delle cinque giornate da lunedì a venerdì compreso; l’orario di lavoro si realizzerà così come evidenziato dall’allegato orario relativo all’unità di Mandolossa..
—L’orario settimanale di lavoro del Gros Market escluso dalla turnazione si articolerà nell’arco della settimana con l’utilizzo di due mezze giornate di riposo secondo quanto definito dall’art. 22 del CCNL 18.3.1983; l’orario di lavoro si realizzerà nell’arco della giornata secondo il programma evidenziato dall’allegato orario relativo all’unità di Mandolossa.
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO:
SETTORE UFFICI AMMINISTRATIVI
—Contemporaneamente all’introduzione della nuova organizzazione del lavoro nel Gros Market di Dalmine, il personale dei settori amministrativi e commerciali ridurrà il regime di orario di lavoro setti-manale da 40 a 38 ore, in riferimento alla prima parte del presente accordo.
—La riduzione d’orario della prestazione settimanale avverrà riducendo l’orario di lavoro dalle attuale 8 ore giornaliere distribuite da lunedì a venerdì compreso.
—L’orario di lavoro del personale degli Uffici Amministrativi e Commerciali, in occasione della riorganizzazione del lavoro su 38 ore, verrà quindi riprogrammato ricercando formule che perseguano il re-stringimento dei nastri orari giornalieri, il recupero di tempo libero sull’uscita serale, l’unificazione dell’orario di lavoro ed il periodo di intervallo.
—l’orario di lavoro del personale addetto al CED, attualmente legato a turni di lavoro che coprono l’intero arco della giornata, verrà pro-grammato su 38 ore.
SPERIMENTAZIONE E VERIFICA
—L’introduzione della organizzazione del lavoro impostata sulla riduzione dell’orario di lavoro e/o sull’introduzione dei due turni si intende come sperimentazione rispondente a quanto individuato nell’art. 9 del Contratto Integrativo Aziendale e alle risultanze della Commissione Tecnica Paritetica nel corso del 1985; resta inteso pertan-to che, qualora se ne verificassero le necessità e le condizioni, le Parti si reincontreranno per analizzare eventuali proposte di modifi-ca al progetto sperimentale.
—La fase di sperimentazione avrà una durata sino al Gennaio 1988; prima della scadenza ditale fase le Parti si reicontreranno per valutare l’esito e per assumere le conseguenti decisioni.
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A fronte dei problemi emergenti durante la sperimentazione come eventi a carattere straordinario o problemi contingenti che non inci-dono sull’assetto generale del progetto, la verifica e la ricerca di so-luzioni immediate conseguenti avverrà tramite il confronto con i CCIA interessati; il confronto con il CdA o i delegati interessati verrà perseguito per affrontare eventuali problemi legati all’intercambiabilità di mansioni ed alla mobilità alfine di evitare forme di discriminazio-ne e per conseguire una equa ripartizione dei carichi e dei ritmi di lavoro.
Letto, confermato e sottoscritto.