24/7/1985 ore: 2:00
Gros Market Lombardini, Contratto Integrativo Aziendale 01/01/1985 - 31/12/1987
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CONTRATTO I NTEGRATIVO
AZIENDALE
GROS MARKET LOMBARDINI S.p.A.
L’anno 1985, il giorno 24 del mese di luglio presso la sede del G.M.L. in Dalmine,
TRA
la Società Gros Market Lombardini rappresentata da: dott. Bernini M., dott. Parietti O., sig. Leo F.
assistita dal dott. Di Pietrantonio O.
E
—la FISASCAT-CISL rappresentata dal Sig. Marchetti M., e dal Sig. Carminati S.
—la FILCAMS-CGIL rappresentata dal Sig. Argani A. e dal sig. Giannessi.
—la UILTUCS-UIL rappresentata dal Sig. Franzoni S.
—il COORDINAMENTO SINDACALE nelle persone dei Sigg. Bertelli R., Verga O., D’Adda O., Ciccinelli A., Zamperlin A., Bassis E., Spini A., Fontanili E., Dotti O. e Rinanapoli R.
si è stipulato il presente Contratto Aziendale composto da 5 TITOLI e 31 ARTICOLI.
PREMESSA
Ai fini di agevolare l’applicazione, la interpretazione e la con-sultazione delle norme aziendali definite fra le parti, siano esse
— azienda e 00.SS., oppure azienda e C. di A./Coordinamento
— le parti, il 14.3.85 decisero di armonizzare e riassumere or-ganicamente le norme di cui sopra in un testo unico raggrup-pate per argomenti omogenei.
Le parti citate che si firmano in calce, dichiarano che il presen-te testo risulta essere un complesso inscindibile e riassuntivo delle norme contrattuali aziendali vigenti presso la Soc. GR0S MARKET LOMBARDINI e ne rappresenta efficace e completa sostituzione a tutti gli effetti, salvo la loro validità per quanto at-tiene le date e i periodi pregressi di attuazione.
Elencazione accordi vigenti:
31 luglio 70 - 6 ottobre 70
1 settembre 71 - 11 ottobre 72
5 giugno 73 - 10 maggio 74
3 giugno 74 - 11 giugno 74
15 dicembre 75 - 16 novembre 77
7 giugno 78 - 28 giugno 78
18 dicembre 78 - 4 novembre 80
29 giugno 81 - 31 agosto 81
28 ottobre 82 - 4 febbraio 83
14 marzo 85
La Società Gros Market Lombardini fornirà alle maestranze, copia stampata autentica del presente testo.
TITOLO PRIMO
Art. 1 - DIRITTI Dl INFORMAZIONE
Ferma restando l’autonomia e il rispettivo ruolo delle parti, nel corso di incontri quadrimestrali, convocabili tuttavia con sca-denze più ravvicinate in presenza di particolari. ed improroga-bili esigenze motivate, nell’ambito di quanto già previsto dal CCNL, l’azienda tornirà alle Organizzazioni Sindacali di cate-goria e al coordinamento Aziendale, informazioni sulle situa-zioni determinatesi nel quadrimestre precedente e sulle previ-sioni a breve e a medio termine riguardanti l’azienda nel suo complesso e/o le singole unità, relativi agli obiettivi di politica commerciale, eventuali modifiche nelle merceologie e tecni-che distributive, ai fattori economici e di mercato che condizio-nano e orientano i meccanismi aziendali.
Sempre nell’ambito ditali incontri, saranno fornite inoltre, in-formazioni riguardanti i processi organizzativi interni, alla or-ganizzazione del lavoro e all’adeguatezza degli organici.
Le Parti convengono che tali incontri, abbiano carattere di pre-ventivo confronto e dovranno quindi permettere alle parti l’esposizione delle reciproche posizioni in merito alle informa-zioni oggetto dei singoli incontri.
Art. 2 - INVESTIMENTI, SVILUPPO, OCCUPAZIONE
L’azienda si impegni ad illustrare alle OO.SS. e al Coordina-mento entro il 30 Novembre di ogni anno, i propri programmi di investimento e sviluppo per l’esercizio successivo.
Si impegna inoltre, a fornire elementi di conoscenza sull’anda-mento dell’attività commerciale e sui programmi di addestra-mento professionale.
Si dichiara infine disponibile ad informare i Consigli di Azienda delle posizioni di lavoro che si rendessero vacanti a livello di fi-liale onde consentire agli interessati di potervi concorrere.
Art. 3 - COMMISSIONE TECNICA
Per rendere più partecipi alla vita dell’azienda il CdA e le OO.SS. la Società è d’accordo a coinvolgere le suddette strutt-ure attraverso la costituzione di una commissione tecnica di verifica formata da 4 componenti del CdA (che possono chie-dere l’eventuale assistenza delle OOSS) e della Direzione. Compito di detta Commissione sarà quello di esaminare a priori e posteriori i problemi connessi al personale e in particolare per verificare gli effetti della introduzione di nuove tecnologie, di nuovi progetti e/o piani di investimento e sviluppo, con riferimento anche all’organizzazione del lavoro (intesa co-me orari, professionalità, mobilità, ecc.) ed all’occupazione.
Pertanto le richieste avanzate in ordine all’organizzazione del lavoro cosi come formulate saranno oggetto di analisi specifi-ca della Commissione.
In ordine a ciò le Parti si impegnano a programmare gli incontri entro il mese di aprile 85, per tale data le OO.SS. dovranno co-municare alla Direzione i quattro componenti rappresentanti del CdA. Le ore spese per le suddette riunioni non saranno scalate del monte ore CdA.
Art. 4 -FORMAZIONE EDUCAZIONE AZIENDALE - SVILUPPO RISORSE UMANE
Alfine di migliorare la “cultura aziendale” la Direzione si impe-gna ad esaminare con le OO.SS. l’effettuazione di apposite riunioni con il personale e il C. di A. per fornire occasioni edu-cative e di sviluppo connesse all’attività aziendale che renda-no possibile al dipendente una migliore conoscenza nell’ambi-to dell’Organizzazione e ciò anche per rafforzare il suo ruolo, le sue capacità, le sue abilità e gli atteggiamenti.
— TITOLO SECONDO —
Art. 5 - ORARI Dl LAVORO
—Visti i nuovi orari estivi di apertura e chiusura del gruppo grossisti “Alimentari” Cash & Carry;
—Vista la temporaneità dell’orario estivo (dal 1.7 aI 30.9.1981);
—Vista la disponibilità dell’azienda ad effettuare incontri per esaminare con C.d.A. un’eventuale proroga o nuovi cambia-menti orari nello spirito degli accordi aziendali;
—Visti gli allegati orari del personale reparto per reparto;
—Constatato che è nei programmi dell’azienda arrivare ad una ottimizzazione del lavoro oltre quello normale contrattuale;
—Vista la necessità di un nuovo tipo di rapporti che tenga con-to delle varie funzioni esistenti in azienda con riferimento ai rapporti interni;
premesso quanto sopra:
l’Azienda stabilisce i nuovi orari di lavoro, come risultanti dalle tabelle aziendali già esistenti.
Il C.d.A. prende atto delle necessità aziendali augurandosi il ri-spetto da parte dell’azienda di tutti i punti citati nella premessa.
Art. 6 -ORARI Dl ATTIVITÀ - TURNO Dl LAVORO CONTINUATO
A partire dal mese di novembre 1982, l’azienda, in un program-ma di riorganizzazione del lavoro, ha allargato l’apertura d’ora-rio d’acquisto dei propri impianti, realizzando l’orario conti-nuato (di vendita).Si precisa che nel mese di gennaio 1983 si è tenuta una riunio-ne per verificare i primi risultati della suddetta sperimentazio-ne, sia dal punto di vista commerciale che da quello dell’orga-nizzazione del lavoro.
In tale riunione sono stati forniti i tempi di proseguimento della sperimentazione con l’impegno di una riduzione del nastro orario dei lavoratori.
Quanto sopra come fase propedeutica per una futura, gradua-le ed articolata attuazione dei turni continuati di lavoro.
Art. 7 — PART-TIME
L’Azienda si atterrà alle norme previste dalla Legge 19.12.84 n. 863 e dal vigente CCNL.
Inoltre privilegerà il proprio personale che da full-time deside-ra passare a part-time in caso di assunzioni a tempo parziale con un minimo di 20 ore su base settimanale, 88 ore su base mensile, 960 ore su base annuale.
A norma di quanto previsto dall’Art.. 5 (comma 4) della Legge 19.12.84 n. 863, data la specifica esigenza organizzativa della ditta che è legata alla fluttazione dell’esigenza di mercato le Parti riconoscono l’eventuale necessità di effettuazione di ore di lavoro aggiuntive (volontarie) rispetto a quanto concordato con contratto individuale di ciascun lavoratore previa verifica con il C.d.A. in tal caso le ore integrative verranno retribuite con la maggiorazione del 34% in quanti comprensive dell’inci-denza degli istituti contrattuali diretti e differiti (esempi: l3ma, l4ma, ferie ecc.) e più precisamente: 8,33 per l3ma, 8,33 per l4ma, 8,33 per ferie, 4,35 per festività, 4,66 per permessi.
Resta inoltre inteso che comunque il personale part-time non effettuerà superamenti di ore oltre l’orario normale contrattua-le di lavoro.
Art. 8 - ORARIO Dl ENTRATA E INIZIO LAVORO
In relazione all’orario di entrata prefissato si conviene quanto segue:
1)per ritardi fino a cinque minuti compresi non verrà effettuata alcuna detrazione sulla retribuzione;
2)per ritardi oltre i cinque minuti e fino al quarto d’ora com-preso verrà effettuata una detrazione sulla retribuzione pari a quindici minuti;
3)per ritardi fino a venti minuti compresi verrà effettuata una detrazione di quindici minuti;
4)per ritardi oltre i venti minuti e fino alla mezz’ora verrà effet-tuata una detrazione di trenta minuti;
5)analogo procedimento per i ritardi superiori ai trenta minuti. Resta inteso che persistendo il lavoratore nei ritardi oltre la terza volta nell’anno solare potranno essere adottati i se-guenti provvedimenti disciplinari:
a)rimprovero verbale b) rimprovero scritto
c)Formale diffida scritta e, per ulteriori ritardi, si procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso come previsto del vigente CCNL.
Art. 9 - RIDUZIONE ORARIO DI LAVORO
A fronte dell’obiettivo sindacale di ridurre gli orari di lavoro al fine di agevolare nuova occupazione, visti gli incrementi occu-pazionali già realizzati dall’azienda nel 1984 e le ulteriori previ-sioni per il 1985 la Direzione a fronte dei costi derivati e che deriveranno da ciò, dichiara la propria disponibilità in futuro ad una riduzione dell’orario di lavoro da quantificare e legata al realizzarsi di condizioni tecniche organizzative che consen-tano un diverso utilizzo dei lavoratori finalizzato ad un aumento della produttività.
Dal 1° Luglio 1985 l’Azienda è d’accordo di anticipare 4 ore delle 8 previste 1/1/86 dal CCNL a titolo di riduzione orario di lavoro.
Art. 10 - CONTROLLO MERCI
Premesso che Io spirito del presente accordo è quello di au-mentare la collaborazione già esistente tra l’Azienda, le Mae-stranze e le OO.SS. e tenuto presente Io sforzo psicofisico cui sono sottoposti gli addetti al controllo soprattutto in particolari momenti, si conviene quanto segue:
A)Numero addetti al controllo
Viene stabilito che gli addetti al controllo per il momento sono nella seguente misura:
n.12 persone a Dalmine;
n.8 persone a Roncadelle;
n.8 persone a Cologno Monzese.
B)Rotazione
L’Azienda informa che vi sarà una effettiva rotazione program-mata dalle direzioni periferiche con responsabilizzazione dell’applicazione.
La scelta delle persone che saranno adibite a tali mansioni, temporaneamente, in sostituzione dei controllori titolari assenti per cause motivate, con diritto alla conservazione del posto di lavoro, sarà effettuata dalla Direzione di unità, previa consulta-zione del C.d.A.
Art. 11 - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Le parti convengono sul fatto che i programmi di organizzazio-ne e di riorganizzazione devono ispirarsi a modelli che realizzi-no la professionalità e migliorino complessivamente le condi-zioni e la qualità del lavoro.
Art. 12 — MOBILITÀ
Fermo restando quanto previsto dall’art. 13 della Legge 300 tenuto conto della specifica attività dell’azienda si concorda che salvo il caso di intercambiabilità per esigenze brevi e fisiologiche (malattie, sostituzioni, ecc..) verrà effettuata una verifica preventiva in caso di esigenze di trasferimenti interni esterni di dipendenti con il coordinamento di aziende e/o le organizzazioni sindacali.
Art. 13 — SABATI LAVORATIVI
Le OO.SS. ed il Coordinamento sindacale vista la gravità della situazione economica, la precarietà e la labilità del mercato in cui opera l’azienda
dichiarano
Fa loro disponibilità a verificare con l’azienda stessa, tutte le iniziative opportune, tese a consolidare e potenziare la pre-senza dell’azienda nel mercato perché si possa garantire sempre migliori condizioni di vita e di lavoro ai dipendenti e allargare, possibilmente, la base occupazionale.
Tutto ciò premesso, le Parti concordano di verificare di volta in volta l’opportunità di effettuare l’apertura del G.M.L. anche nel-la giornata di sabato per periodi da concordare con il Coordi-namento.
L’Azienda si impegna a far recuperare ai lavoratori interessati le giornate lavorate di sabato e ciò entro il mese successivo
-TITOLO TERZO -
Art. 14 - FERIE
Il C.d.A. e la Direzione delle singole unità, procederanno allo studio e predisposizione di progetti di pianificazione dell’utiliz-zo delle ferie sull’intero arco dell’anno.
Art. 15 - MALATTIA
Ai lavoratori assenti per malattia di durata superiore ai 10 gg., l’azienda corrisponderà l’intero stipendio.
Art. 16 - INFORTUNI SUL LAVORO
In caso di infortunio sul lavoro, l’azienda integrerà aL lavoratore interessato le relative indennità fino a raggiungere il 100% del salario (come se il lavoratore avesse lavorato), provvedendo ad anticipare al lavoratore le somme spettanti come per il caso di malattia.
Art. 17 - ANTICIPI T.F.R.
La Direzione raddoppierà la percentuale, dei lavoratori aventi diritto, prevista dalla legge attualmente in vigore.
Art. 18 — MENSA
La parti concordano che attualmente non esistono le possibili-tà di istituire il servizio mensa nell’interno del punto di vendita salvo l’espansione già in atto.
Con riferimento alle situazioni in atto alla filiale di Cologno Monzese, in cui tramite una convenzione esterna con la “Ristor Coop s.r.I.”, i dipendenti di detta filiale concorrono al paga-mento del 5O% del costo previsto, tale iniziativa viene estesa alle unità di Bergamo e Brescia.
Pertanto i dipendenti che intendono usufruire effettivamente del servizio, concorreranno nella misura economica già in atto nella Filiale di Cologno Monzese.
Gli aumenti del costo pasto, richiesta dalla Mensa convenzionata, saranno suddivisi al 50% tra l’Azienda e i dipendenti fruitori.
Per i dipendenti che desiderassero consumare il proprio pasto all’interno dell’Azienda, verranno riviste e rese idonee le apposite site sale.
TITOLO QUARTO
Art. 19 — PREMIO AZIENDALE
Il Premio di Produzione Aziendale da erogare a tutti i lavora dipendenti della Società G.M.L. con cadenza mensile è c determinato:
LIVELLIDAL 1.8.1985DAL 1.8.19E
1°S.da100.150a137.300
1°”97.750”131.500
2°“93.100“122.200
3°“.88.900”113.800
4°”85.600”107.200
5°”83.500”103.000
6°“81.400“98.800
7°”79.000“94.000
Tale premio lordo verrà conteggiato su tutti gli istituti contrattuali diretti, indiretti e differiti.
Per la sola filiale di Cologno Monzese, per effetto dell’accordo aziendale del 27/6/74 gli importi sopra riportati vanno diminuiti di lire duemila.
Chiarimento verbale
IlPremio di Produzione Aziendale di cui sopra, si compone delle seguenti cifre riferite ai rispettivi accordi precedente-mente stipulati tra le parti:
L.15.000 uguali per tutti dal 1.7.74 Accordo 3.&74 per le filiali di Dalmine e Roncadelle.
L 13.000 uguali per tutti dal 1.7.74 Accordo 27.6.74 per la filia-le di Cologno Monzese.
L.2.000” 1.4.75” 15.12.75
L.12.000”” 1.4.78” 16.11.77
L.30.000”” 1.7.80” 4.11.80
L.5.000”” 1.5.81” 4.11.80
1°S.L.36.150 dal 1.8.85 +L.36.150 dal1.8.86 accordo14.3.85
1° L. 33.750 ”“ + L 33.750””””
2° L 29.100” + L29.100””” ”
3° L 24.900” + L.24.900”““"
4° L. 21.600”” +L 21.600””"
5° L. 19.500”” + L.19.500””"”
6° L. 17.400”” + L.17.400””””
7° L. 15.000”” + L.15.000”“””
A cui si aggiunge l’accordo 6.10.70 e l’accordo 31.7.70.
Art. 20 — UNA TANTUM
La Direzione per i periodi considerati e relativi accordi citati al precedente “Chiarimento a Verbale”, ha elargito le seguenti somme UNA TANTUM a tutto il personale in forza alle rispettive date di accordo:
—ACCORDO 6.10.70 L 10.000 = con il mese di Novembre 1970;
—ACCORDO 16.11.77 L 50.000 = Buono acquisto - Natale 1977;
—ACCORDO 14.3.85 L.. 250.000 = con il mese dì Marzo 1985.
Art. 21 — INDENNITÀ ADDETTI AL CONTROLLO
Agli addetti al controllo di cui all’ad. 10 l’Azienda riconosce un’indennità di mansione strettamente legata all’effettiva senza di L. 900 lorde al giorno di effettiva presenza. (Attuali L 1100 lire lorde).
Tale indennità non verrà erogata di ferie, malattia, infortunio, festività ed eventuali istituti contrattuali, ecc. ed avrà decorrenza dal 1/7/1978.
Viene inoltre concordato ed accettato dalle parti che la detta indennità trova preciso ed inequivocabile riferimento nelle mansioni di Controllore nell’attuale sistema vigente, salvo considerazioni di altro genere, e rimane conseguentemente legata oltre Che alla effettiva presenza anche allo svolgimento delle mansioni stesse di controllore, decadendo alla eventuale Cessazione o modifica del sistema vigente. Nel caso in cui l’azienda ritenesse di utilizzare al controllo addetti alla Corsia, agli stessi verrà riconosciuta una indennità oraria di mansione strettamente legata alle ore effettive di controllo.
Tale indennità, che verrà erogata con decorrenza 1.7.78 sarà di L. 150 (centocinquanta) lorde all’ora. (Attuali L. 180 lire lorde).
Tale indennità non verrà considerata agli effetti di tutti gli istituti contrattuali: ferie, malattia, infortunio, festività ed altri. Viene inoltre concordato ed accettato dalle parti che la suddetta indennità trova preciso ed inequivocabile riferimento nelle mansioni di Controllo nell’attuale sistema vigente senza considerazioni di altro genere, e rimane conseguentemente legata oltre che alla effettiva presenza anche allo svolgimento delle mansioni stesse di controllo, decadendo alla loro eventuale cessazione o modifica del sistema vigente.
In caso di eventuali sostituzioni degli addetti al Controllo dovu-te a ogni e qualsiasi tipo di assenza degli stessi il sostituto —l’addetto al controllo (ufficializzato temporaneamente dalla di-rezione) percepirà solo per il periodo interessato, lo stesso trattamento previsto per gli addetti al controllo con i Criteri e le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 22 —INDENNITÀ TURNO SERALE PER OPERATORI AL CENTRO ELETTRONICO
Con decorrenza 1.5.81 è stata istituita una indennità giornalie-ra di L 7.000 lorde a titolo di indennità presenza turno serale. Si precisa che detta indennità è strettamente ed unicamente legata alla presenza nel turno di lavoro dalle ore 15 alle ore 23 e dalla specifica mansione di operatore di centro elettronico. Resta inteso che in caso di abolizione o modifica di detto turno (15-23), l’indennità relativa verrà automaticamente soppressa.
Art. 23 — LIVELLI RETRIBUTIVI
Le parti, visto l’accordo dell’11.6.1974 e le successive modifi-cazioni apportate all’inquadramento professionale dei lavora-tori delle unita G.M.L, definite con o senza l’apporto delle OO.SS. e/o del C.d.A./Coordinamento, dichiarano che l’attuale situazione riferita ai livelli retributivi assegnate ai lavoratori in forza, corrisponde nello spirito, quanto nella forma e nella so-stanza alla “Classificazione unica del personale” prevista dal vigente CCNL 18.3.1983.
Rimane inteso che, se dovessero intervenire modificazioni nel-la attribuzione delle mansioni a singoli lavoratori o gruppi di essi, le Parti promuoveranno appositi incontri per la relativa verifica dei livelli assegnati agli interessati.
—TITOLO QUINTO —
Art. 24 — FESTIVITÀ DEL PATRONO
La festività del Patrono di Roncadelle cadente il 20 Maggio sarà goduta in concomitanza con quella del Patrono di Brescia
(S. Faustino) il 15 Febbraio di ogni anno. Pertanto la festività del Patrono di Brescia, annulla e sostituisce a tutti gli effetti, quella del Patrono di Roncadelle, eventuali modifiche future da stabilirsi con accordo sindacale.
Art. 25 — AMBIENTE Dl LAVORO
La Società si adopererà per continuare le opere di miglioramento dell’ambiente di lavoro nei singoli CASH con particolare riferimento agli impianti di riscaldamento.
Art. 26 — PARCHEGGIO AUTO DIPENDENTI
La Società continuerà nell’opera di miglioramento delle adibite a parcheggio auto per i dipendenti ivi compresa la recinzione di dette aree per Roncadelle e Cologno. La Società declina ogni responsabilità per eventuali furti o danneggiamenti alle auto dei dipendenti nell’ambito dei recinti, verificatisi sia dentro che fuori l’area assegnata a parcheggio.
Art. 27 — ASSEMBLEE AZIENDALI
Le ore per le assemblee aziendali, in deroga a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e contrattuali, sono elevate a 13 ore annuali.
Art. 28 — COORDINAMENTO SINDACALE
La Società, nel riconoscere l’organismo del coordinamento sindacale, assegna ai componenti il medesimo, uno speciale monteore di permessi sindacali retribuiti per l’espletamento delle loro funzioni, pari a 140 ore all’anno.
Art. 29 — PERMESSI SINDACALI C.D.A.
Ilmonte ore di permessi sindacali retribuiti a disposizione dei C.d.A. delle singole unità, è pari a 2 ore e un quarto per ogni di-pendente per ciascun anno.
La rilevazione del monte ore di competenza in rapporto al nu-mero di dipendenti, sarà effettuata con comunicazione scritta dalla Società entro il 31/1 di ciascun anno con eventuale con-guaglio al 31/12 successivo.
Art. 30 — PERMESSI GESTIONE RINNOVI AZIENDALI
Le ore di presenza dei delegati alle trattative per il rinnovo del contratto integrativo aziendale, non saranno Computate dal monte ore di cui all’art. 28 e 29.
Art. 31 — DECORRENZA E DURATA
Ilpresente contratto decorre delI’1.L1985 e scade il 31.12.87. Si intenderà tacitamente rinnovato quando non ne sia data disdetta da una delle parti stipulanti a meno lettera Racco-mandata almeno 3 mesi prima della scadenza.
Ilpresente contratto continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza di cui sopra, fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo.
Letto, confermato e sottoscritto in Dalmine il 24-7-85 firmato:
GROS MARKET LOMBARDINI S.p.A.
FISASCAT - CISL
FILCAMS - CGIL
UILTUCS - UIL
COORDINAMENTO SINDACALE