11/10/2005 ore: 0:00

G.D. srl Ipermercato Modena - Accordo 28/9/2005

Contenuti associati


    ACCORDO G.D.


    Il giorno 28 settembre 2005
    tra
    G.D. s.r.l. Ipermercato di Modena strada Morane 500, rappresentata da Oscar Ratti,Gianfelice Ubertazzi, Andrea Rizzo
    e
    le RSA del punto vendita nelle persone di Alessio Costa Pellicciari,Michela Cugusi,Santina Pulvirenti,Elena Borelli
    e le Organizzazioni sindacali di categoria provinciali rappresentate da Stefania Ferrari,Elmina Castiglioni,Lorenzo Tollari

    si è definitivamente stipulato il presente accordo integrativo aziendale.

    Con il presente accordo le parti dichiarano conclusa la procedura di cui all’art. 47 della legge 428/1990, in base a quanto stabilito dall’accordo sindacale del ………. e successive proroghe, la scadenza delle quali coincide con la decorrenza del presente accordo, e dispongono con il presente atto una disciplina speciale e sostitutiva rispetto all’integrativo aziendale generalmente applicabile del 1998.

    ART. 1 - SFERA DI APPLICAZIONE E C.C.N.L.
    Con decorrenza 1/1/2006 ai dipendenti del punto vendita di Modena strada Morane 500 si applicherà il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi.
    I dipendenti inseriti nei livelli 3°s e 4°s del Contratto Collettivo Nazionale per i dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa, attualmente applicato, verranno inquadrati rispettivamente nel 3° e 4° livello del Contratto Collettivo Nazionale terziario distribuzione e servizi. La differenza retributiva risultante fra i due livelli verrà riconosciuta a titolo di indennità di funzione assorbibile solo da eventuali futuri passaggi di livello.
    Verranno mantenute le condizioni ad oggi previste ed applicate dalla contrattazione collettiva nazionale della distribuzione cooperativa in tema di trattamento economico in caso di malattia ed infortunio e di maggiorazioni per lavoro straordinario e festivo.
    Il presente accordo integrativo aziendale, che sostituisce ed assorbe ogni altro accordo integrativo precedentemente sottoscritto ed applicabile nel punto vendita, si applica esclusivamente ai dipendenti dell’unità organizzativa di G.D. s.r.l. Ipermercato di strada Morane 500 Modena.
    Per quanto non regolato dal presente accordo le parti convengono che si applicherà quanto previsto dal C.C.N.L. per i dipendenti dalle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi.

    ART. 2 - RELAZIONI SINDACALI E DIRITTI DI INFORMAZIONE
    Fermo restando quanto disposto dal C.C.N.L., il sindacato ha diritto ad informazioni preventive e periodiche al fine di consentire una adeguata conoscenza dello stato e delle prospettive aziendali mediante specifici incontri che avverranno :
    §annualmente entro il 1° quadrimestre di ogni anno in merito a
    1.Piani di sviluppo, consolidamento o ristrutturazione
    2.Progetti di innovazione ed investimento
    3.Bilanci consuntivi e preventivi
    4.Politiche commerciali, tipologie dei servizi e orari di apertura
    5.Organizzazione del lavoro;
    6.Piani formativi e sentieri di carriera
    7.esternalizzazioni ed appalti
    §semestralmente sullo stato di realizzazione di quanto preventivato, con consegna dei dati relativi alla produttività, agli organici e alle sue variazioni (assunzioni, dimissioni, full-time, part-time), alle ore supplementari per i lavoratori a part-time e alle ore straordinarie per i lavoratori full-time; nell'occasione si esamineranno le eventuali variazioni organizzative dei turni di lavoro, gli scollamenti rilevanti di quanto preventivato e le previsioni di andamento economico annuale.
    §Nei casi previsti al precedente punto 7, nel rispetto della piena autonomia delle parti, il punto vendita si impegna a fornire informazioni anche orientate all’eventuale raggiungimento di intese preventive.
    Le informazioni relative ad eventuali modificazioni temporanee, contingenti straordinarie dovranno essere poste a conoscenza delle RSA/RSU. con almeno 6 giorni di anticipo.




    ART. 3 - RAPPRESENTANZE SINDACALI
    Le Rappresentanze sindacali (RSA e/o RSU) del punto vendita, costituite in numero non superiore a 10 unità, usufruiranno di un monte ore annuo complessivo di 700 ore.
    Le RSA/RSU, pure nel rispetto di quanto previsto dal C.C.N.L., si impegnano inoltre a richiedere di norma i permessi almeno con 6 giorni di anticipo al fine di non creare difficoltà all'attività aziendale.
    In caso di RSU il numero complessivo non sarà superiore a 10 unità.

    ART. 4 - ORE ASSEMBLEA.
    Si concorda che lo svolgimento delle assemblee avvenga secondo le seguenti modalità :
    1.le assemblee che riguardano la totalità dei lavoratori dell'ipermercato o di tutti i lavoratori di un settore, si svolgeranno al di fuori dall'orario di apertura al pubblico dell'ipermercato;
    2.le assemblee che riguardano i lavoratori di un singolo reparto si potranno svolgere all'interno dell'orario di apertura dell’ipermercato, a condizione che sia salvaguardato il servizio alla clientela.
    Tali ore saranno retribuite in aggiunta alla normale retribuzione (le presenze saranno rilevate dalle RSA/RSU e comunicate all'Azienda).
    In caso di variazioni significative dell’orario di apertura al pubblico del punto vendita le parti si incontreranno al fine di adeguare le previsioni contenute nel presente articolo.

    ART. 5 - SALETTA SINDACALE
    L'Azienda metterà a disposizione delle RSA/RSU un locale in uso permanente per svolgere l'attività sindacale.

    ART. 6 – CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO.
    Per consentire un costante ed adeguato livello di servizio e di gestione aziendale e al fine di promuovere ulteriori occasioni occupazionali si concorda che il punto vendita, nel rispetto della normativa vigente, potrà utilizzare contratti a tempo determinato in misura non superiore al 20% annuo dell’organico in forza nel punto vendita ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività.
    Le parti convengono che i contratti a tempo determinato stipulati per ragioni di carattere sostitutivo non rientrano nella suddetta limitazione quantitativa.
    Relativamente alle assunzioni a tempo determinato verranno fornite informazioni trimestrali alle RSA/RSU.
    I periodi di lavoro a tempo determinato saranno validi ai fini del passaggio, previsto dal C.C.N.L, dal 5° al 4° livello.
    La prestazione del periodo di prova sarà richiesta solo per il 1° rapporto di lavoro a tempo determinato.
    Il punto vendita, a fronte di assunzioni a tempo indeterminato, si impegna a privilegiare nell’assunzione i lavoratori che avessero già prestato la loro opera presso il punto vendita di Modena strada Morane a tempo determinato nel corso dei 12 mesi precedenti per una percentuale pari almeno al 70% delle assunzioni totali a tempo indeterminato effettuate, fatta eccezione per le assunzioni riguardanti le seguenti figure: apprendisti, assunzioni di lavoratori provenienti da liste di mobilità Legge 223/91, capireparto e allievi capireparto, quadri, dirigenti e figure con elevato contenuto professionale (si citano, a puro titolo esemplificativo, macellaio e venditore reparto HI-FI)
    Sono esclusi da questa opportunità quei lavoratori che avessero risolto anticipatamente il rapporto di lavoro senza rispettare i termini di preavviso, ed i lavoratori licenziati per giusta causa o giustificato motivo.
    Le parti convengono che, nel rispetto della normativa vigente, il punto vendita potrà stipulare contratti di somministrazione a tempo determinato in misura non superiore al 20% annuo dell’organico in forza nel punto vendita.
    Le assunzioni effettuate con contratti a tempo determinato e i contratti di somministrazione a tempo determinato non potranno superare complessivamente il 35% annuo dell’organico in forza al punto vendita.
    Le parti convengono che non rientrano nelle limitazioni quantitative di cui al presente articolo i contratti di lavoro:
    stipulati per ragioni di carattere sostitutivo;
    riferiti ad attività a carattere stagionale e intensificazione dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno;
    sottoscritti per l’esecuzione di un’opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario ed occasionale.

    ART. 7 - ORARIO DI LAVORO
    L'orario di lavoro è fissato nella misura di 37,5 ore settimanali. I dipendenti con contratto di lavoro part-time effettueranno l’orario nominale previsto e sottoscritto dalle parti.

    ART. 8 - PERMESSI RETRIBUITI
    Si stabilisce che i permessi retribuiti annuali a titolo di anticipo su future riduzioni di orario di lavoro settimanali e/o permessi retribuiti annui previsti dai futuri C.C.N.L. e derivanti da quanto previsto dal precedente art. 7 ammontano a :
    lavoratori a tempo pieno: 12 ore annuali
    lavoratori part-time (riproporzionati in rapporto all'orario settimanale di lavoro):
    PT 16 ore 15 ore
    PT 20 ore19 ore
    PT 24 ore22 ore 45 min.
    PT 28 ore26 ore 30 min.
    Si conviene altresì che il monte ore complessivo dei permessi retribuiti di tutti i lavoratori potrà essere goduto entro il 31/12 dell'anno di maturazione e gli eventuali permessi residui potranno essere liquidati.

    ART. 9 - PAUSA GIORNALIERA
    I lavoratori del punto vendita hanno diritto ad effettuare una pausa giornaliera non retribuita in base a quanto previsto dalla legislazione vigente..
    I dipendenti del punto vendita a tempo indeterminato e di apprendistato che avevano maturato il diritto alla pausa giornaliera retribuita in base al precedente contratto integrativo aziendale, ad esclusione del personale con funzioni direttive, usufruiranno in sostituzione della stessa, di n° 65 ore di permessi retribuiti per i lavoratori full-time,di 48 ore per i lavoratori con contratto part-time superiore alle 20 ore,di 30 ore per i lavoratori con contratto part-time uguale o inferiore a 20 ore.Per i lavoratori part-time si procederà secondo i criteri di proporzionalità in base all’orario di lavoro settimanale. Al fine di favorirne l’effettiva fruizione, i suddetti permessi retribuiti dovranno essere oggetto di programmazione unitamente ai periodi di ferie.

    ART. 10 - DISTRIBUZIONE ORARIO DI LAVORO
    Si conviene che la distribuzione dei turni di lavoro di tutti gli addetti dovrà essere, di norma, contenuta in una fascia non superiore a 11 ore giornaliere.
    L'orario massimo giornaliero non dovrà, di norma, essere superiore a 9 ore per gli addetti area di vendita e 8 ore per gli addetti alla barriera casse.
    In casi eccezionali, previa comunicazione e d'accordo con RSA/RSU., si potrà derogare a quanto previsto dal 1° comma .
    La durata minima del turno unico giornaliero sarà di norma pari a 3,5 ore; eventuali necessità di riduzione di tale orario dovranno essere oggetto di accordo sindacale .
    Per i turni giornalieri spezzati l'orario minimo sarà pari a 3 ore e il turno massimo continuato di norma non sarà superiore alle 6 ore.
    Compatibilmente con le necessità di copertura dei presidi l'azienda definirà dei turni di lavoro che garantiscano ai lavoratori a tempo pieno almeno 3 giornate con turno continuato.
    In caso di turno spezzato la pausa tra i due turni sarà non inferiore ad un’ora, e compatibilmente con le esigenze organizzative, non superiore a tre ore.
    L'Azienda si impegnerà per evitare che i turni di lavoro impediscano al lavoratore di consumare il pranzo fra le ore 11.00 e le ore 14.00.
    La comunicazione degli orari avverrà nella giornata di mercoledì, ed avrà valenza quindicinale.
    A chiarificazione delle modalità:
    - il mercoledì della settimana 1 comunicazione degli orari delle settimane 2 e 3;
    - il mercoledì della settimana 2 comunicazione dell’orario della settimana 4;
    - il mercoledì della settimana 3 comunicazione dell’orario della settimana 5 e così via.

    ART. 11 - LAVORO STRAORDINARIO
    Le parti convengono che, nel rispetto della normativa di legge e contrattuale vigente, il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e deve essere motivato da oggettive ragioni tecnico-organizzative.
    Si conviene che, nei limiti previsti dal C.C.N.L., l'Azienda potrà richiedere prestazioni straordinarie, previa informazione alle RSA/RSU, nei seguenti casi :
    a)inventari;
    b)nel mese di dicembre;
    c)nelle due settimane antecedenti la Pasqua;
    d)le settimane con deroga alla chiusura infrasettimanale.
    Ulteriori necessità di ricorso al lavoro straordinario saranno preventivamente esaminate con RSA/RSU salvo il caso di esigenze dettate da ragioni impreviste ed indifferibili.
    Entro il mese di dicembre, il lavoratore dovrà dare comunicazione scritta alla Direzione del personale del punto vendita circa la propria volontà di accantonare e recuperare le eventuali ore straordinarie/supplementari che effettuerà nell’anno successivo.
    Si concorda che le ore di straordinario/supplementare eventualmente accantonate potranno essere godute entro il 31/10 di ogni anno e le eventuali ore residue potranno essere liquidate. Le ore accantonate dovranno essere oggetto di effettiva programmazione.

    ART. 12 - APERTURE FESTIVE
    Nelle occasioni di apertura dei negozi in giornate festive domenicali o infrasettimanali consentite dalle Amministrazioni Locali per i lavoratori interessati ad assicurare il servizio ai clienti varranno le seguenti condizioni :
    a)gli organici saranno definiti in misura tale da garantire un adeguato livello di servizio;
    b)nella composizione degli organici si terranno in considerazione, compatibilmente con le esigenze tecniche e organizzative, le disponibilità e le richieste dei singoli lavoratori; i lavoratori interessati saranno impegnati per un solo turno di lavoro (massimo 6 ore) salvo eccezioni da esaminare preventivamente con RSA/RSU;
    c)le ore prestate durante le festività saranno retribuite nel seguente modo:
    1.ore festive prestate all'interno dell'orario settimanale di lavoro:
        verrà pagata la normale retribuzione lorda mensile + una maggiorazione del 35% per lavoratori full-time o del 70% se si tratta di lavoratori part-time e, a discrezione del lavoratore, un'ulteriore quota pari al 100% della retribuzione oraria o l'accantonamento in permessi delle ore lavorate nel giorno festivo;
    2.ore festive eccedenti l'orario settimanale di lavoro :
        verrà pagata in aggiunta alla normale retribuzione lorda mensile una quota pari al 100% della retribuzione oraria + una maggiorazione del 35% per lavoratori full-time o del 70% se si tratta di lavoratori part-time e, a discrezione del lavoratore, il pagamento di un'ulteriore quota pari al 100% della retribuzione oraria o l'accantonamento in permessi delle ore lavorate nel giorno festivo ;
    Inoltre il rapporto tra festività di riposo e festività lavorate è stabilito in 1 giornata festiva di riposo ogni 3 consecutivamente lavorate
    Si conviene infine che tutte le ore prestate nelle giornate festive potranno essere recuperate con le modalità previste dall’art. 12.

    ART. 13 - LAVORATORI PART-TIME
    Premesso che il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la funzione di consentire la flessibilità organizzativa in considerazione dei diversi flussi di attività nel corso della giornata (settimana/mese/anno) nonché di rispondere ad esigenze individuali di lavoratori anche già occupati e di favorire l’incremento occupazionale, si conviene quanto segue:
    1.orario minimo del rapporto part-time di 20 ore settimanali;
    2.a fronte di particolari esigenze organizzative, verificate preventivamente con RSA/RSU, potranno essere stipulati contratti di lavoro inferiori alle 20 ore settimanali e comunque non inferiori alle 16 ore nella misura massima di n° 18, privilegiando le richieste di personale interno tenuto conto delle esigenze organizzative aziendali.
    La percentuale massima di lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time presenti nel punto vendita è fissata nella misura massima del 60% rispetto alla composizione complessiva della forza lavoro a tempo indeterminato.

    Per quello che riguarda tutte le trasformazioni da part-time a full time, o incrementi dell’orario di lavoro contrattuale settimanale, non temporanee, si seguiranno i seguenti criteri di priorità.
    1.Appartenenza ad area omogenea in cui si manifesta la necessità di incremento o sostituzione. Per area omogenea si intende:
    ·Prodotti di grande consumo (drogheria alimentare, liquidi e drogheria chimica);
    ·Prodotti freschi (ortofrutta e latticini libero servizio)
    ·Macelleria
    ·Pescheria/panetteria
    ·Stand
    ·Tessile
    ·Bazar (brico/stagionale, casalingo e libri/dischi/giocattolo)
    ·Casa/intrattenimento
    ·Casse
    2.ordine cronologico di presentazione della richiesta di trasformazione ;
    3.a parità di condizioni di cui al punto 2 costituirà le priorità l'anzianità di servizio.

    ART. 14 - MOBILITA' INTERNA
    Si stabilisce che fra attività di cassa e attività complementari alla cassa (pattinatrici, ecc.) si effettuino le opportune rotazioni . Al fine di creare maggiore efficienza ed un migliore servizio alle casse ci si accorda inoltre per un interscambio di addetti fra attività di cassa e di altri reparti.
    Si concorda che a fronte di posizioni di lavoro che si rendono disponibili l'azienda darà precedenza ai lavoratori interni con particolare attenzione agli addetti alle casse e comunque la precedenza avverrà secondo i criteri previsti dall'art.14. Si concorda inoltre che la mobilità interna si possa realizzare non esclusivamente a fronte di necessità aziendali ma anche come momento di crescita professionale dei lavoratori estendendo il principio finalizzato alla realizzazione di sentieri di carriera orizzontali..

    ART. 15 - PROFESSIONALITÀ' E LIVELLI DI INQUADRAMENTO
    Le parti convengono che per quanto concerne la classificazione del personale valgono le norme contenute nel Titolo I Seconda Parte del Contratto collettivo nazionale del Terziario Distribuzione e Servizi.
    Per quanto riguarda le posizioni di:
    1.COORDINATORE DI REPARTO
    2.ADDETTO REPARTO SPECIALISTICO
    3.ADDETTO RICEVIMENTO MERCI
    4.ADDETTO SEGRETERIE COMMERCIALI
    5.ADDETTO UFFICI AMMINISTRATIVI
    sono di seguito definiti profili, requisiti, percorsi e modalità di attribuzione dei livelli di inquadramento e indennità di funzione.

    COORDINATORE DI REPARTO
    P R O F I L O
    -Lavoratore che oltre ad eseguire compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari e ad essere adibito a lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, svolge, con carattere di continuità, su delega dal Capo Reparto, attività di coordinamento di più lavoratori anche di pari livello, nell'ambito dell'organizzazione del lavoro stabilite dal Capo Reparto, definendo nell'attività quotidiana le priorità rispetto alle necessità.
    -E’ punto di riferimento per il Capo Reparto per la definizione dei piani di lavoro relativi alle iniziative promozionali.
    -Propone al capo Reparto eventuali modifiche organizzative che si rendessero necessarie per migliorare l'esecuzione delle varie attività nel reparto.
    -E' punto di riferimento per gli altri lavoratori per problemi specifici di lavoro inerenti sia all'area vendita che al magazzino.
    I suddetti lavoratori, a fronte di reali e comprovate necessità organizzative, potranno essere collocati in turni di lavoro che divergono da quanto stabilito dall'accordo integrativo art. 10 “Distribuzione orario di lavoro”, in particolare per quanto attiene al numero di giornate ad orario spezzato, che potranno essere 4 settimanali (anziché 3), ed inoltre potranno non essere soggetti alla rotazione sui turni di lavoro del reparto.
    REQUISITI NECESSARI
    Per il riconoscimento dell’indennità di funzione, il lavoratore dovrà avere dimostrato di avere acquisito una buona conoscenza della merceologia, delle rotazioni, del Display e del Lay-out, dell'organizzazione del lavoro del proprio reparto, oltre ad una buona capacità di coordinamento del lavoro proprio ed altrui.
    TEMPI DI ACQUISIZIONE

    Per quanto attiene ai tempi di acquisizione dell’indennità di funzione, previa valutazione della prestazione, e di un minimo di permanenza al 4° Liv. di 12 mesi, si conviene quanto segue:
    Dal 10° mese dall'inserimento nella posizione verrà riconosciuta una indennità temporanea pari ai 2/3 della differenza della retribuzione lorda fra il 4° Liv. e 4° Liv. con indennità di funzione;
    Dal 16° mese dall'inserimento , verrà riconosciuto il 4° Liv. con indennità di funzione (con assorbimento totale dell'indennità temporanea).
    Per i coordinatori di reparti specialistici verrà riconosciuto il 4° Liv. con indennità di funzione dal 13° mese dall'inserimento nella posizione (vedi addetti reparti specialistici). Agli stessi verrà riconosciuta inoltre una indennità di € 25,82 lorde mensili. Si conviene inoltre che tale indennità è strettamente collegata alla posizione di Coordinatore di Rep. Specialistico, per cui a fronte di modifica di mansione o reparto , tale indennità non verrà più riconosciuta.
    Per i reparti Macelleria e Ortofrutta le persone che attualmente fungono da supporto al C.R. sono collocate al 3° livello, in funzione delle richieste conoscenze specifiche sui prodotti trattati o per l'autonomia loro richiesta nel rapporto con i fornitori, dal coordinamento del personale sia in presenza che in assenza del C.R. .
    Quanto sopra in relazione all'attuale impostazione organizzativa, che non deve essere intesa come vincolante anche per il futuro a fronte di modifiche organizzative significative.

    REPARTI NEI QUALI SI INDIVIDUA IL SUPPORTO AL C.R.
    Per la individuazione dei reparti si sono valutati i seguenti elementi :
    -Conoscenze specifiche dei prodotti che gli addetti devono acquisire;
    -Complessità organizzative;
    -Numero degli addetti di Reparto;
    -Numero di referenze / Rotazione Prodotti.
    REPARTI :
    Sett. P.G.C.:
    ALIM. SALATI – ALIM. DOLCI – BEVANDE – DROGHERIA – PROFUMERIA.
    Sett. P.F.:
    ORTOFRUTTA - MACELLERIA - STAND- PESCHERIA – LATTICINI.
    Sett. BAZAR:
    AUTOBRICO - CASALINGO/ELETTRODOMESTICO – LIBRI/DISCHI - GIARD. SPORT. CAMP. – HI-FI – DRUGSTORE.


    ADDETTO REPARTO SPECIALISTICO
    In considerazione di quanto fino ad ora applicato in materia di classificazione del personale, le parti definiscono che ai lavoratori che svolgono le attività nei sottoelencati reparti e che sono riconducibili al 4° livello del Contratto Collettivo Nazionale per i dipendenti da aziende del terziario distribuzione e servizi verrà riconosciuta l’indennità di funzione nei tempi e con i requisiti concordati:
    oSTAND
    oPESCHERIA
    oMACELLERIA
    oHI-FI
    oDRUGSTORE
    oCASSA CENTRALE / UFFICIO INFORMAZIONI
    oPRICING

    Per quanto attiene ai seguenti reparti si conviene che allo stato attuale non sussistano le condizioni per il riconoscimento del 4°liv. con indennità di funzione, e più precisamente :
    -REP. ELETTRODOMESTICO: attualmente è un reparto che tratta solo il piccolo elettrodomestico, ed è quasi completamente a libero servizio, pertanto in questa fase agli addetti non viene richiesta una professionalità specifica. Si ritiene pertanto che si dovrà rivedere la classificazione qualora a seguito di ampliamento della struttura o per modifiche organizzative si introduca il " Servizio Assistito " ( come per il reparto HI-FI ).
    -CARTELLONISTA: l'attuale organizzazione prevede in modo prevalente la produzione della cartellonistica interna sulla base di indicazioni e criteri generali definiti.
    Per la realizzazione di particolari caratterizzazioni definite dalla Direzione si delega, alla persona che è punto di riferimento dell'ufficio, la reperibilità dei materiali e la realizzazione oltre alla gestione di un piccolo budget per il materiale corrente d'uso.
    Alla suddetta persona ( PUNTO DI RIFERIMENTO ) si ritiene di riconoscere il 4° liv. con indennità di funzione.

    REQUISITI NECESSARI

    A)ADDETTI DEI REPARTI STAND-PESCHERIA-MACELLERIA.
    Per accedere al 4° Liv. con indennità di funzione il lavoratore dovrà dimostrare di avere acquisito le seguenti conoscenze e di saperle applicare :
    1.Completa conoscenza merceologica ;
    2.Conoscenza delle rotazioni dei prodotti ;
    3.Conoscenza dei metodi di conservazione dei prodotti ;
    4.Capacità di preparazione del prodotto per la messa in vendita ;
    5.Autonomia nella preparazione del banco, offrendo un immagine di pulizia e
          freschezza del prodotto;
    6.Completa osservanza delle norme igienico sanitarie ;
    7.Conoscenza delle metodologie/tecniche di vendita e presentazione del prodotto al cliente (taglio, contenitore, incarto, ecc.);
    8.Capacità di mantenere un rapporto cordiale con il cliente, essergli di supporto con indicazioni e consigli sui prodotti trattati e sapere cogliere le richieste del cliente stesso in merito al servizio o ai prodotti , e trasmetterle al C.R.
    Il punto 8 è riferito in modo specifico agli addetti ai banchi stand e pescheria.

    Si precisa che stante l'attuale impostazione logistica/organizzativa del Rep. STAND, ai lavoratori che operano in modo esclusivo al banco formaggi non verrà riconosciuto il 4° livello con indennità di funzione.

    Per quanto attiene al reparto MACELLERIA il 4° liv. con indennità di funzione non sarà riconosciuto agli addetti che in modo prevalente svolgono attività di confezionamento e/o di supporto alla preparazione del prodotto e che in modo occasionale possono svolgere attività di lavorazione del prodotto ( es. : taglio carni).

    B)ADDETTI DEI REPARTI HI-FI / DRUGSTORE

    1.Completa conoscenza merceologica ;
    2.Capacità di predisporre autonomamente tutti gli apparecchi funzionanti ;
    3.Conoscenze tecniche e caratteristiche specifiche dei prodotti in assortimento ;
    4.Conoscenza di tutta la modulistica attinente alla vendite e reso dei prodotti ;
    5.Capacità di recepire il trend di mercato e di trasmetterlo al C.R. ;
    6.Capacità di mantenere un rapporto cordiale con il cliente, essergli di supporto con indicazioni e consigli utili per la scelta del prodotto ;

    TEMPI DI ACQUISIZIONE
    Il riconoscimento del 4° Liv. con indennità di funzione avverrà previa valutazione della prestazione alle seguenti condizioni :
    che il lavoratore abbia acquisito nello stesso reparto specialistico, un’anzianità di almeno 12 mesi, e comunque non prima che siano trascorsi 12 mesi dall'acquisizione del 4°liv.


    C)ADDETTI DEI REPARTI HI-FI

    Per i soli lavoratori del reparto HI-FI, previa valutazione di aderenza al seguente profilo si stabilisce il riconoscimento del 3° Livello:
    1.Approfondita conoscenza tecnica di tutto l'assortimento e della strumentazione di supporto in dotazione al reparto ;
    2.Elevata capacità di utilizzo di tutte le conoscenze sopra descritte, al fine di rendere l'attività di vendita efficace e di elevata immagine ;
    3.Essere sensibile e contribuire fattivamente ad una elevata immagine del reparto ;
    4.Buona capacità organizzativa in rapporto alle priorità ;
    5.Approfondita conoscenza della modulistica e completa osservanza delle regole di vendita .

    TEMPI DI ACQUISIZIONE
    A fronte di una valutazione positiva il riconoscimento del 3° Livello avverrà alle seguenti condizioni :
    che il lavoratore abbia acquisito nel reparto HI-FI un’anzianità di almeno 18 mesi, e comunque non prima che siano trascorsi 18 mesi dall'acquisizione del 4°liv. con indennità di funzione.

    ADDETTO AL RICEVIMENTO MERCI
    L'attuale organizzazione del lavoro prevede due attività diverse e più precisamente :
    1° RIC. MERCI:ha la responsabilità dei controlli quantitativi/qualitativi delle merci in entrata, la gestione dei resi, la compilazione dei documenti fiscali relativi alle merci ed il coordinamento dei lavoratori di 1° e 2° Ricevimento.

    2° RIC. MERCI:svolge un'attività di verifica interna dei codici a barre , di ulteriori controlli della quantità per singolo prodotto e conferma a terminale. Si precisa che per effetto di una minore informatizzazione delle Aziende dei settori NON FOOD (rispetto ai settori FOOD già da anni organizzati sul problema) sulle problematiche dei BARCODE sui prodotti , l'attività di 2° Ric. Merci in questi settori richiede una maggiore attenzione e conoscenza dei prodotti che peraltro in termini di numero di referenze è molto elevato se si considerano le stagionalità.
    Pertanto sulla base di quanto esposto si conviene la seguente classificazione :
    1° RIC. MERCI3° LIV.
    2° RIC. MERCI BAZAR-TESSILE 4° LIV. con indennità di funzione
    2° RIC. MERCI PGC-PF4° LIV.

    IMPIEGATI AMMINISTRATIVI E SEGRETERIE COMMERCIALI
    Le attività svolte in questi due comparti sono state analizzate con un livello di dettaglio molto approfondito, per ogni singola posizione di lavoro si è definito il peso percentuale del tempo di lavoro di ogni singola attività rispetto al totale delle attività svolte , e il grado di difficoltà / complessità di ogni attività. Il risultato di queste analisi ha permesso alle parti di definire la seguente classificazione relativa all'attuale organizzazione del lavoro :

    IMPIEGATI AMMINISTRATIVI

    oRESP. CONTABILITÀ FORNITORI 3° LIV. con indennità di funzione
    oRESP. CONTABILITÀ GENERALE 3° LIV. con indennità di funzione
    oCONTABILITÀ CLIENTI / CASSE3° LIV.
    oUFFICIO PREFATTURE4° LIV. con indennità di funzione
    SEGRETERIE COMMERCIALI4° LIV. con indennità di funzione

    TEMPI DI ACQUISIZIONE
    A fronte di futuri inserimenti nelle suddette posizioni, per effetto di nuove assunzioni o trasferimenti interni, il riconoscimento del livello avverrà dopo congruo periodo di inserimento nella posizione e valutazione della prestazione, da valutarsi fra le parti. Per il riconoscimento del 4° Liv. con indennità di funzione il lavoratore dovrà avere acquisito nello stesso comparto una anzianità di almeno 12 mesi, e comunque non prima che siano trascorsi 12 mesi dall'acquisizione del 4° liv.

    VERIFICA INQUADRAMENTI
    Le parti si impegnano ad incontrarsi entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo al fine di effettuare un aggiornamento della suddetta classificazione alla luce dell’evoluzione organizzativa degli ultimi anni.

    ART. 16 - FERIE
    Le parti convengono per il godimento delle ferie le seguenti modalità :
    1.periodo di godimento delle ferie estive dal 15 giugno al 15 settembre;
    2.concessione nel suddetto periodo a tutti i lavoratori di 2 settimane consecutive di ferie;
    3.compatibilmente con le esigenze organizzative il prolungamento del turno ferie di una settimana prima del 15 giugno e dopo il 15 settembre (relativamente ai turni che iniziano il 15/6 e per quelli che terminano il 15/9);
    4.comunicazione al punto vendita, entro il 15 marzo di ogni anno, del periodo di ferie estive richiesto al fine di avere entro il 15 aprile il calendario completo delle suddette ferie;
    5.principio della rotazione sulla base dei periodi di ferie precedentemente usufruiti.
    Si concorda di fissare 3 date per definire il calendario dei rimanenti periodi di ferie e utilizzo dei permessi di cui agli articoli 9 e 11, al di fuori di quelle estive, specificatamente per gli addetti alla barriera casse, identificandole in:
    1.31 gennaio con definizione del calendario entro il 15 febbraio per il periodo 1 marzo - 14 giugno;
    2.16 agosto con definizione del calendario entro il 31 agosto per il periodo 16 settembre - 30 novembre;
    3.30 novembre con definizione del calendario entro il 15 dicembre per il periodo 1 gennaio - 28 febbraio.

    ART. 17 - SERVIZIO MENSA.
    Si conferma l’utilizzo della convenzione con la ditta C.I.R. che permette ai lavoratori di potere usufruire della struttura di ristorazione all’interno del centro commerciale.
    Il punto vendita corrisponderà il 66,67% del costo del pasto compreso tra il valore del pasto minimo e il valore del pasto massimo della suddetta convenzione, mentre il restante 33,33% sarà a carico del lavoratore.
    La quota eccedente il valore del pasto massimo è interamente a carico del lavoratore.
    Si stabilisce che eventuali incrementi del costo del pasto, durante la vigenza del presente contratto integrativo, non modificheranno le percentuali sopra stabilite .
    Si conviene per i lavoratori che effettuano il turno unico che inizia prima delle 11 e termina dopo le 14,00 la possibilità di usufruire del contributo.
    Si stabilisce inoltre per i suddetti lavoratori di effettuare una sosta non retribuita di 30 minuti.
    In caso di apertura prolungata sino alle ore 22 ai lavoratori con turni assegnati oltre le 21,30 viene riconosciuto un buono-day del valore di € 2,58.

    ART. 18 - VISITE MEDICHE.
    Si stabilisce la possibilità di potersi assentare dal lavoro per visite mediche specialistiche (escluse le visite odontoiatriche e gli esami del sangue) avvalendosi di permessi retribuiti, dietro presentazione di documentazione comprovante l'avvenuta visita, per un massimo di 8 ore annue per i lavoratori full-time riproporzionati per i Part Time (in caso di mancato godimento non saranno riportate nell'anno successivo ne sarà comunque riconosciuta alcuna indennità economica aggiuntiva) secondo la seguente tabella :
    -PT 16 ore 3 ore
    -PT 20 ore4 ore
    -PT 24 ore5 ore
    -PT 28 ore6 ore

    ART. 19 - GRAVIDANZA PUERPERIO.
    Stante le attuali disposizioni di legge si concorda l'integrazione al 100% della retribuzione lorda imponibile previdenziale presa a base di calcolo dall'INPS per il periodo di astensione obbligatoria e comunque per un massimo di 7 mesi (4 mesi prima del parto e 3 mesi dopo il parto).
    L'integrazione avverrà al termine del periodo di astensione obbligatoria.
    Previa fruizione delle ferie e dei permessi retribuiti maturati nel periodo di astensione dal lavoro per maternità, potrà essere richiesto un periodo di aspettativa non retribuita entro e non oltre il primo anno di vita del figlio.

    ART. 20 – ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER MALATTIA
    L’aspettativa non retribuita per malattia prevista dal CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, distribuzione e servizi potrà essere richiesta dal lavoratore per un periodo non superiore a 12 mesi, alle restanti condizioni e in base alla regolamentazione prevista dallo stesso CCNL.

    ART. 21 - TRASFERTE E RIMBORSI SPESE
    In caso di trasferta al lavoratore saranno rimborsate tutte le spese sostenute per conto dell'azienda. Il rimborso sarà effettuato previa presentazione di regolare documentazione debitamente vistata dal proprio responsabile. In caso di utilizzo del proprio automezzo i Km percorsi saranno rimborsati sulla base della tabella A.C.I. per classe di cilindrata (fino a 1000 - da 1001 a 1500 - oltre 1500 per le autovetture a benzina; fino a 1500 - oltre 1500 per le autovetture diesel) e su una percorrenza media annuale di 15.000 Km.

    ART. 22 - PREMIO AZIENDALE
    Il premio aziendale viene riconosciuto (con il criterio della proporzionalità con i valori indicati nella seguente tabella:


    Per gli attuali appartenenti al 3° livello par. 180 e al 4° livello par. 155 della precedente classificazione (prevista dalla contrattazione collettiva nazionale anteriormente applicata) gli importi sono i seguenti:
    3° par. 180€209,56
    4° par. 155€178,38
    Per i lavoratori assunti successivamente alla data di sottoscrizione del presente accordo integrativo con contratto a tempo indeterminato, di inserimento e di apprendistato il premio aziendale verrà applicato mediante il riconoscimento di quote annuali progressive, fino al raggiungimento dei valori massimi indicati nella precedente tabella, dipendenti dal raggiungimento di determinati risultati di margine operativo (tenuto conto dei costi di canale di pertinenza), in base alle seguenti condizioni:

    RISULTATO DEL PUNTO VENDITA:
    MARGINE OPERATIVO
    % DI EROGAZIONE
    DEL PREMIO AZ.
    Inferiore a 0,30% 0%
    Da 0,31% a 1,00% 5%
    Da 1,01% a 2,00% 10%
    Superiore a 2,01% 15%

    Il margine operativo verrà calcolato in percentuale sulle vendite annuali.
    Il suddetto criterio di applicazione del premio aziendale spetterà ai dipendenti assunti entro il 30 settembre dell’anno precedente.
    La quota annuale di premio aziendale maturata verrà riconosciuta con decorrenza dalla retribuzione del mese di settembre.
        .

    ART. 23- SALARIO VARIABILE
    Nello spirito del coinvolgimento e della responsabilizzazione dei lavoratori sugli obiettivi del punto vendita, con particolare riferimento alla qualità del servizio ai clienti, alla redditività, alla competitività ed allo sviluppo aziendale, si stabilisce un sistema di salario variabile così formato.
    Le somme spettanti saranno determinate sulla base dei risultati di bilancio consuntivo ricavati dal report del Controllo di gestione concordando che verrà erogato salario variabile solo se il punto vendita avrà conseguito un determinato risultato positivo (risultato ante imposte tenuto conto dei costi di canale di pertinenza) calcolato in percentuale sulle vendite, in base alla seguente tabella A:



    RISULTATO D’ESERCIZIO % EROGAZIONE
    PREMIO VARIABILE
    PARI O SUPERIORE A 2,70% 100%
    PARI O SUPERIORE A 2,20% 70%
    PARI O SUPERIORE A 1,80% 50%
    PARI O SUPERIORE A 1,30% 30%

    Tale risultato rappresenta pertanto la soglia d’ ingresso al salario variabile.
    La percentuale di erogazione del premio variabile verrà calcolata sull’importo massimo teorico che è fissato in € 875,00.
    Per i lavoratori part-time la quota di salario variabile sarà riproporzionata in rapporto all’orario di lavoro.
    Gli obiettivi concordati sono quattro, indipendenti gli uni dagli altri e con i seguenti pesi sul valore di salario variabile erogabile:

    OBIETTIVI PESO PERCENTUALE
    1 RISULTATO D’ESERCIZIO IPER 30%
    2 VENDITE DI SETTORE 30%
    3 PRODUTTIVITA’ ORARIA DI SETTORE 20%
    4 SVA GESTIONALI DI SETTORE 20%


    Si procederà alla liquidazione della quota di salario variabile in rapporto alla percentuale di realizzazione degli obiettivi concordati secondo le seguenti regole:

    1.RISULTATO D’ESERCIZIO
    Il risultato d’esercizio del punto vendita (risultato ante imposte tenuto conto dei costi di canale) oltre a costituire la soglia d’ingresso al salario variabile rappresenta anche il 1° obiettivo.

    2.VENDITE DI SETTORE

    % REALIZZAZIONE RISPETTO OBIETTIVO BUDGET EROGABILE
    Da 102% e oltre 100%
    Da 100% a 101,99% 50%
    Da 99,99% a 99,96% 25%
    Inferiore 99,96% 0


    3.PRODUTTIVITÀ ORARIA DI SETTORE

    Percentuale di miglioramento rispetto consolidato anno precedente
    Vedi allegato 2
    P.G.C. FRESCHI TESSILE BAZAR+C.I. CASSE EROGABILE
    100%
    50%
    25%
    0%

    4.SVA GESTIONALI DI SETTORE
    (si intende in questo obiettivo la sommatoria delle tre voci di conto economico: differenze inventariali, scarti e sfridi, rotture e avarie)

    PERCENTUALE RISPETTO OBIETTIVI DI BUDGET EROGABILE
    Uguale o inferiore a 90,00% 100%
    Da 90,01% a 95% 50%
    Da 95,01 a 100% 25%
    Superiore a 100% 0%


    L’allegato 1 contiene la tabella riepilogativa di obiettivi e valori di riferimento del salario variabile.

    Gli obiettivi sopra esposti valgono per tutti i lavoratori dei settori commerciali e per il settore casse.
    Per il settore casse gli obiettivi 2 e 4 si intendono quelli complessivi dell’ipermercato.
    Ai lavoratori dei settori servizi (ad esclusione delle segreterie commerciali che si intendono parte integrante dei rispettivi settori commerciali) verrà erogata una quota di salario variabile pari alla media percepita * dai lavoratori dei settori commerciali e dal settore casse.

    Importo totale delle quote di salario variabile erogate ai lavoratori
    * media percepita = ---------------------------------------------------------------------------------
    E.Q. F.T.

    Si stabilisce che il salario variabile sarà liquidato, di norma con la retribuzione del mese di giugno dell’anno successivo, a tutti i lavoratori in forza a tale data assunti con contratto a tempo indeterminato, di inserimento e di apprendistato, con esclusione di quanti dovessero essere inclusi in sistemi di incentivazione individuale (es:. D.P.O.).
    L’ammontare pro-capite sarà determinato in rapporto alla percentuale di realizzazione degli obiettivi e commisurato al numero di mesi di servizio effettivo, di ferie e di assenza retribuita dal lavoro, con esclusione quindi dei periodi di assenza non retribuita.
    Per i lavoratori che durante l’esercizio abbiano prestato opera in più settori il criterio utilizzato per la liquidazione del salario variabile, sarà quello del settore in cui si è svolta l’attività prevalente.
    Si stabilisce di effettuare:
    oentro il 30 marzo dell’anno di riferimento un incontro per definire il singolo obbiettivo di produttività ed esprimere una prima valutazione dell’andamento consuntivo dell’anno precedente. In caso di mancata fissazione dell’obiettivo per l’anno di riferimento varranno le condizioni previste per l’anno precedente.
    oentro il 30 giugno un incontro di verifica dell’andamento e del grado di raggiungimento degli obiettivi;
    oentro il 20 novembre dell’anno di riferimento un 2° incontro di verifica dell’andamento e del grado di raggruppamento degli obiettivi;
    oentro il 30 aprile dell’anno successivo un incontro per comunicazione risultato consuntivo dell’anno di riferimento.
    Il salario variabile non ha effetto ai fini della determinazione delle mensilità aggiuntive e di nessun altro istituto contrattuale o di legge, costituisce invece elemento utile ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto.
    Qualora si dovessero verificare eventi, ad oggi imprevedibili, che impongano sostanziali modifiche del budget, le parti si incontreranno al fine di valutare eventuali correttivi da apportare agli obiettivi precedentemente fissati.
    Per l’anno 2005 il meccanismo di salario variabile prevede solo gli obiettivi di risultato d’esercizio,vendite di settoree sva gestionali di settore escludendo l’obiettivo di produttività che non verrà conteggiato. Dopo il primo biennio le parti si impegnano ad incontrarsi al fine di esaminare il meccanismo di salario variabile,la sua validità e importi massimi di riferimento.
    ART. 24 - CAPI REPARTO
    Si conviene che in armonia con le esigenze organizzative dell'azienda i lavoratori in oggetto possano godere di 2 mezze giornate, o di una giornata intera, di riposo settimanale (nel caso in cui non vengano godute non saranno accantonate ne sarà comunque riconosciuta nessuna indennità economica aggiuntiva).
    Le parti stabiliscono di incrementare le ore di permesso annuali spettanti ai Capi Reparto di 24 ore, di cui 12 assorbibili da future riduzioni di orario previste dal C.C.N.L. Pertanto i permessi retribuiti annuali ammontano così a 60 ore .
    Si conviene altresì che il monte ore complessivo permessi potrà essere goduto entro il 31/12 dell'anno di maturazione e gli eventuali permessi residui potranno essere liquidati.

    ART. 25 - VALIDITÀ' E DURATA
    Il presente contratto integrativo aziendale avrà validità fino al 31/12/2008

    ALLEGATO 1 TABELLA RIEPILOGATIVA OBITTIVI E VALORI SALARIO VARIABILE
    Risultato
    D’esercizio
    s.v.erogabile
    % importo
    Obiettivi
    Risultato
    Esercizio
    30%
    Vendite

    30%
    Produttività

    30%
    Sva
    Gestionali
    30%
    2,70% 100% 875,00 262,50 262,50 175,00 175,00
    2,20% 70% 612,50 183,75 183,75 122,50 122,50
    1,80% 50% 437,50 131,25 131,25 87,50 87,50
    1,30% 30% 262,50 78,75 78,75 52,50 52,50



    ALLEGATO 2 PRODUTTIVITà ORARIA DI SETTORE
    Percentuale di miglioramento rispetto consolidato anno precedente
    P.G.C. FRESCHI TESSILE BAZAR+C.I. CASSE EROGABILE
    100%
    50%
    25%











    ALLEGATO 3 – REPERIBILITA’

    Le parti concordano quanto segue:
    1.riconoscimento di una “indennità di reperibilità” per tutti i lavoratori del settore manutenzione e per quei lavoratori a cui venisse richiesta questa prestazione. Si concorda che l’indennità in questione verrà erogata al manutentore in reperibilità nelle seguenti misure:
    o€ 7,75 dal lunedì al venerdì
    o€ 10,33 il sabato
    o€ 12,91nei giorni festivi
    2.riconoscimento di un diritto di chiamata di € 15,49 pagabile al manutentore in reperibilità richiamato in azienda dopo il normale orario di lavoro.
    Si stabilisce inoltre:
    ola redazione di un rapportino mensile con l’indicazione di numero di chiamate, motivo della chiamata per quale funzione aziendale, tipo di intervento e tempo dedicato;
    oil rimborso delle spese di viaggio sostenute per il ritorno in azienda;
    oin ogni caso di chiamata sia retribuita minimo 1 ora;
    ole ore straordinarie verranno retribuite o, a scelta del lavoratore, recuperate previo accordo con il responsabile di reparto. In quest’ultimo caso si applicheranno le modalità per il recupero previste dal contratto integrativo aziendale.

















Close menu